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   <Provvedimento>
      <meta id="20180169220190430163225364" descrizione="" gruppo="20180169220190430163225364" modifica="5/10/2019 10:28:32 AM" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="6" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="01692"/>
            <fascicolo anno="2019" n="00693"/>
            <urn>urn:nir:tar.toscana;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Firenze\Sezione 1\2018\201801692\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>luigi viola</firma>
            <data>10/05/2019 10:28:32</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Raffaello Gisondi</firma>
            <data>30/04/2019 16:52:01</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>10/05/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
5            <nuova>5</nuova>
            <ereditata>5</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana</h:div>
            <h:div>(Sezione Prima)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Luigi Viola,	Presidente FF</h:div>
            <h:div>Raffaello Gisondi,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Giovanni Ricchiuto,	Consigliere</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>1) della determinazione n. 1319 del 13/11/2018 recante la revoca della fornitura del software “chatbot” “… di cui alla determinazione n. 1470 del 15 dicembre 2017”, comunicata alla ricorrente via p.e.c. in data 14/11/2018;</h:div>
            <h:div>nonché, per quanto occorrer possa,</h:div>
            <h:div>2) del processo verbale dell'incontro svoltosi il 25/09/2018;</h:div>
            <h:div>3) della relazione tecnica del 09/09/2018;</h:div>
            <h:div>ed, in via gradata, per il riconoscimento dell'indennizzo previsto all'art. 21-<corsivo>quinquies</corsivo>, commi 1 e 1-bis, L. 241/1990.</h:div>
            <h:div>Con riserva dell'azione di danni <corsivo>ex</corsivo> art. 30, comma 5, del c.p.a..</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 1692 del 2018, proposto da </h:div>
            <h:div>Userbot S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Boifava e Antonio Marchianò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Comune di Sesto Fiorentino, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Zucchermaglio e Chiara Doretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Franco Zucchermaglio in Sesto Fiorentino, piazza Vittorio Veneto n. 1; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sesto Fiorentino;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2019 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>La ricorrente, premesso di essere risultata aggiudicataria della procedura bandita dal comune di Sesto Fiorentino per l’aggiudicazione all’acquisto di un software di  tipo “chatbot” (vale a dire  programma informatico che si interfaccia automaticamente con gli utenti telematici, simulando una conversazione scritta con un operatore) per il proprio sito internet istituzionale, impugna la revoca di tale atto adottata dall’Ente a seguito del collaudo negativo della fornitura.</h:div>
         <h:div>Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del g.a.</h:div>
         <h:div>Invero, nella presente fattispecie viene in rilievo una vicenda relativa alla fase esecutiva del rapporto, come tale connotata da situazioni soggettive da qualificarsi in termini di diritti soggettivi, con conseguente devoluzione della relativa controversia alla giurisdizione dell'A.G.O. (cfr., sul principio generale, Cassazione civile, Sez. unite, n. 10160 del 2003, n. 4425 del 2007, n. 29425 del 2008 e n. 391 del 2011; Consiglio di Stato, Sez. III, n. 450 del 2009). </h:div>
         <h:div>In particolare, come chiarito in giurisprudenza, le controversie inerenti al collaudo di opere pubbliche (ma ciò vale anche nel caso di appalti aventi ad oggetto servizi o forniture) esorbitano dall'ambito cognitivo proprio della giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che le attività riferite allo stesso rientrano pienamente nell'ambito di un rapporto negoziale che, a partire dall'affidamento, si connota per l'assenza di poteri autoritativi (cfr. Cassazione civile, Sez. unite, 6.9.2010, n. 19049; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 20.7.2012, n. 1596; Sez. II, 20.10.2005, n. 3450; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 29.12.2008, n. 12364; T.A.R. Trento, 13.0.2005, n. 246; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 17.11.2003, n. 13607).</h:div>
         <h:div>A nulla rileva il fatto che l’Amministrazione abbia denominato il proprio provvedimento come revoca della aggiudicazione.</h:div>
         <h:div>La qualificazione giuridica dell’atto spetta infatti al giudice che deve operarla, tenendo conto del suo contenuto sostanziale e non del <corsivo>nomen juris </corsivo>ad esso attribuito dalla p.a.</h:div>
         <h:div>Essendo la aggiudicazione l’atto conclusivo di una procedura di gara (non importa se negoziata o meno) l’annullamento o la revoca della stessa presuppone la valorizzazione di vizi di legittimità o di merito inerenti tale procedimento o relativi alle fasi che lo hanno preceduto.</h:div>
         <h:div>Invece, qualora, come è accaduto nella specie, l’atto adottato sia fondato su presupposti inerenti la qualità o la quantità della prestazione promessa non vengono in questione tratti inerenti la procedura di gara ma elementi inerenti la fase esecutiva del rapporto la cui cognizione appartiene al giudice ordinario.</h:div>
         <h:div>Ciò vale a prescindere dal fatto che il contratto sia stato o meno stipulato, atteso che la natura della controversia (e la conseguente individuazione del giudice avente giurisdizione su di essa) va determinata sulla base di elementi obiettivi e non può dipendere dalla decisione delle parti di sottoscrivere o meno un atto negoziale.</h:div>
         <h:div>Il ricorso deve, quindi essere dichiarato inammissibile.</h:div>
         <h:div>Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del g.a.</h:div>
         <h:div>Sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda qualora il ricorso venga riassunto innanzi all’A.G.O. nei termini di legge.</h:div>
         <h:div>Spese compensate.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="17/04/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Silvia Lazzarini</h:div>
            <h:div>Raffaello Gisondi</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
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