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<GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4">
   <Provvedimento>
      <meta id="20170170620180327182935056" descrizione="Stra.M.acc.Rev.Abband.Esclus." gruppo="20170170620180327182935056" modifica="4/18/2018 4:57:42 PM" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2017" n="01706"/>
            <fascicolo anno="2018" n="00570"/>
            <urn>urn:nir:tar.toscana;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Firenze\Sezione 2\2017\201701706\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>saverio romano</firma>
            <data>18/04/2018 16:57:42</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>alessandro cacciari</firma>
            <data>18/04/2018 16:37:38</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>20/04/2018</dataPubblicazione>
         <classificazione>
38            <nuova>38</nuova>
            <ereditata>38</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana</h:div>
            <h:div>(Sezione Seconda)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Saverio Romano,	Presidente</h:div>
            <h:div>Luigi Viola,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Alessandro Cacciari,	Consigliere, Estensore</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>- del provvedimento del Prefetto della Provincia di Pistoia n. 0030568 dell'11.10.2017, con cui è stata disposta la revoca delle misure di accoglienza nei confronti del sig. Courage Ojesebholo, e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anteriore e successivo.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 1706 del 2017, proposto da </h:div>
            <h:div>Courage Ojesebholo, rappresentato e difeso dall'avvocato Iacopo Sforzellini, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Alessandro Manzoni 2; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>il Ministero dell'Interno in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri 4; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2018 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>Premesso che:</h:div>
         <h:div>- il ricorrente, cittadino nigeriano richiedente protezione internazionale, è stato ammesso alle misure di accoglienza ed inserito nella struttura gestita dalla Cooperativa Sociale Onlus Arkè, ubicata nel Comune di San Marcello-Piteglio, frazione di Lizzano Pistoiese; </h:div>
         <h:div>- con provvedimento del Prefetto di Pistoia 11 ottobre 2017, prot. 30568, è stata revocata la sua ammissione alle misure di accoglienza poiché avrebbe abbandonato arbitrariamente il centro di accoglienza senza darne preventiva comunicazione;</h:div>
         <h:div>- il provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso lamentando che il mancato rientro serale nel centro, nella giornata del 5 ottobre 2017, è attribuibile al fatto che si era recato con mezzi di linea nella località di Porretta terme e avrebbe perduto l’ultimo mezzo utile, senza poter avvertire la struttura di accoglienza poiché aveva esaurito il credito del telefono cellulare ed avendo comunque fornito spiegazioni dopo essere stato contattato dalla stessa alle ore 24;  </h:div>
         <h:div>- il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo poiché egli non avrebbe mai abbandonato il centro di accoglienza, essendo il mancato rientro determinato da un’impossibilità oggettiva ed essendosi comunque presentato volontariamente nella mattina del 6 ottobre 2017, e rappresentato gli elementi a giustificazione dell’assenza temporanea;</h:div>
         <h:div>- il ricorrente si duole inoltre della mancata comunicazione di avvio procedimento e deduce che il fatto non integrerebbe una violazione grave e ripetuta delle regole del centro di accoglienza, costituente presupposto per la revoca delle misure di accoglienza; </h:div>
         <h:div>Considerato che non è contestato, in punto di fatto, che il ricorrente è rientrato nel centro di accoglienza il 6 ottobre 2017, dopo una sola notte di assenza, e da tale circostanza può evincersi che egli non aveva intenzione di abbandonare la struttura;</h:div>
         <h:div>Ritenuto pertanto che il comportamento posto in essere dal ricorrente non possa qualificarsi come “abbandono” del centro di accoglienza ove era ospitato, come erroneamente ritenuto nel provvedimento impugnato, che pertanto deve essere annullato in accoglimento del gravame, con condanna della Prefettura di Pistoia al pagamento delle spese processuali nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge;</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana  (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.</h:div>
         <h:div>Condanna la Prefettura di Pistoia al pagamento delle spese processuali nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. Iacopo Sforzellini che si è dichiarato antistatario.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="10/04/2018"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div/>
            <h:div>Alessandro Cacciari</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
</GA>
