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   <Provvedimento>
      <meta id="20160168320190306115938681" descrizione="Lottizz.OU.Inademp.Scad.Proroga" gruppo="20160168320190306115938681" modifica="3/24/2019 6:38:26 PM" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2016" n="01683"/>
            <fascicolo anno="2019" n="00438"/>
            <urn>urn:nir:tar.toscana;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Firenze\Sezione 3\2016\201601683\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>saverio romano</firma>
            <data>24/03/2019 18:38:26</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>bernardo massari</firma>
            <data>23/03/2019 19:32:55</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>26/03/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
15            <nuova>15</nuova>
            <ereditata>15</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana</h:div>
            <h:div>(Sezione Terza)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Saverio Romano,	Presidente</h:div>
            <h:div>Bernardo Massari,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Gianluca Bellucci,	Consigliere</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'accertamento</h:div>
            <h:div>dell’inadempimento dei residenti al pagamento degli oneri di urbanizzazione risultante dalla convenzione edilizia stipulata con il Comune ricorrente</h:div>
            <h:div>e la conseguente condanna</h:div>
            <h:div>delle parti intimate alla corresponsione degli oneri suddetti</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 1683 del 2016, proposto da </h:div>
            <h:div>Comune di Figline Valdarno e Incisa Valdarno, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Barchielli, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, piazza dell'Indipendenza, 10; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Sig. Cacialli Gaetano Maria non costituito in giudizio; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati>
               <h:div>Società Agricola Immobiliare S. Luca S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Laura Angelini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div>
            </controinteressati>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Società Agricola Immobiliare S. Luca S.r.l. in liquidazione;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2019 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>1. Con delibera del Consiglio comunale n. 73 del 4/11/2005 il Comune di Incisa Valdarno, oggi Comune di Figline e Incisa Valdarno adottava il Piano attuativo relativo al Comparto Palazzolo Est, in un'area denominata “Lottizzazione Palazzolo”, e lo approvava in via definitiva con successiva delibera consiliare n. 4 del 24 gennaio 2006.</h:div>
         <h:div>In data 6 aprile 2006 veniva stipulata apposita convenzione urbanistica tra il medesimo Comune ed i lottizzanti, signor Gaetano Maria Cacialli, Soc. Agricola Immobiliare S. Luca e soc. R.C.M. Immobili s.r.l. </h:div>
         <h:div>2. Con atto del 20 aprile 2006 la soc. Agricola S. Luca ed il Sig. Cacialli cedevano alla società Effe Emme Immobiliare s.r.l. gli appezzamenti di terreno contrassegnati al foglio di mappa 2, rispettivamente con le particelle 489, 490 e 469, 486, tutte ricomprese nell'area di lottizzazione. Nell’occasione quest’ultima società dichiarava “<corsivo>di essere perfettamente edotta degli obblighi e dei vincoli assunti nei confronti del Comune di Incisa Valdarno per effetto delle predette Convenzioni Edilizie</corsivo>” e si obbligava pertanto “<corsivo>espressamente per sé e/o i suoi aventi causa a qualsiasi titolo a subentrare in tutto ai rispettivi lottizzanti nell'assunzione degli obblighi sopracitati</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>La realizzazione delle opere di urbanizzazione del Comparto Palazzolo Est lotto B iniziava a seguito del rilascio del permesso a costruire n. 18 del 6 luglio 2006 in favore della Effe Emme Immobiliare s.r.l. che, nel frattempo, aveva acquistato l'intera area interessata dall'intervento.</h:div>
         <h:div>3. A seguito della realizzazione delle opere di urbanizzazione la società, con note del 26.1.2009 e 28.9.2009, ne chiedeva al Comune di Incisa il collaudo e la presa in carico parziale che in effetti avveniva con determinazione del 12.2.2010.</h:div>
         <h:div>In data 14.1.2011 il Comune rilasciava il permesso di costruire n. 3 autorizzando il completamento delle opere di urbanizzazione primarie del Comparto Palazzolo Est, lotto B, rimaste incompiute.</h:div>
         <h:div>Con nota del 17 aprile 2012 il Comune notiziava i lottizzanti della disponibilità ad effettuare una seconda presa in carico delle opere di urbanizzazione precisando che restavano comunque da eseguire il tappeto bituminoso sulle superfici destinate a strade, parcheggio e marciapiedi afferenti alla lottizzazione nonché, nella misura 70%, afferenti alla lottizzazione area A, oltre al collegamento della rete all’acquedotto in via del Poggetto.</h:div>
         <h:div>Richiamando l'art. 10 della Convenzione urbanistica, in data 7 gennaio 2016 l’amministrazione diffidava formalmente i lottizzanti all’ultimazione, nel termine di novanta giorni dal ricevimento, delle opere incompiute, come descritte nella perizia allegata.</h:div>
         <h:div>4. Successivamente, nel presupposto dell'inadempimento da parte dei lottizzanti, il Comune di Figline e Incisa Valdarno proponeva ricorso richiedendo ai soli sig. Cacialli ed alla soc. Agricola Immobiliare S. Luca l'adempimento degli obblighi discendenti dalla convenzione ed in particolare il pagamento in favore del Comune della somma di € 50.507,53 per lavori, oltre a € 4.500 per Iva, interessi moratori e rivalutazione monetaria, somme che corrisponderebbero al valore delle opere di urbanizzazione non eseguite onde consentire all'Amministrazione di provvedere direttamente in danno dei resistenti.</h:div>
         <h:div>Si costituiva in giudizio in resistenza la società Agricola Immobiliare S. Luca S.r.l., ora in liquidazione.</h:div>
         <h:div>Nella pubblica udienza del 27 febbraio 2019 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.</h:div>
         <h:div>5. Preliminarmente occorre rilevare che la società convenuta, in data 14 gennaio 2019, ha depositato il certificato di morte del sig. Cacialli Gaetano, deceduto il 31 gennaio 2017, facendone scaturire la necessità, ai sensi dell'art. 299 c.p.c., dell’interruzione del giudizio.</h:div>
         <h:div>La medesima società, inoltre, eccepisce l’incompletezza del contraddittorio giacché il Comune avrebbe dovuto convenire in giudizio tutti i lottizzanti, quindi anche la RCM</h:div>
         <h:div>Immobili s.r.l., la Effe Emme Immobiliare s.r.l. nonché i loro aventi causa, attuali proprietari delle aree ricomprese nella lottizzazione.</h:div>
         <h:div>5.1. La tesi non può essere seguita.</h:div>
         <h:div>Dispone l’art. 1306 cod. civ.  che “<corsivo>La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori.</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Nel caso di specie, quella di cui si controverte è una tipica obbligazione solidale dal lato passivo dal momento che, per espressa previsione della convenzione, gli acquirenti dei lotti hanno assunto l’obbligo, per sé e i propri danti causa, di adempiere agli obblighi scaturenti dalla convenzione stessa, tra cui quello di portare a compimento la realizzazione delle opere di urbanizzazione. </h:div>
         <h:div>Tale conclusione è avvalorata, <corsivo>de plano</corsivo>, dalla lettura dell’art. 2 della convenzione in cui si stabilisce che “<corsivo>Per la realizzazione del Piano predetto, la Ditta Lottizzante si obbliga per se, eredi, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo ad assumere a proprio carico i seguenti oneri relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria…</corsivo>” (riprodotta, quanto alle opere di urbanizzazione secondaria, dall’art. 6).</h:div>
         <h:div>In tal senso la giurisprudenza è ferma nel ritenere che l'obbligazione di provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione assunta da colui che stipula una convenzione edilizia ha natura "<corsivo>propter rem</corsivo>", nel senso che essa va adempiuta non solo da colui che tale convenzione ha stipulato, ma anche da colui, se soggetto diverso, che richiede la concessione edilizia; la natura reale dell'obbligazione in esame riguarda, dunque, i soggetti che stipulano la convenzione, quelli che richiedono la concessione, e quelli che realizzano l'edificazione avvalendosi della concessione rilasciata al loro dante causa (Cass. civ., sez. III, 20/08/2015, n. 16999; id., sez. II, 27/08/2002, n. 12571; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 09/01/2017, n. 187).</h:div>
         <h:div>Si è altresì precisato che, in tema di limiti soggettivi del giudicato, gli artt. 1306 e 1310 c.c. - che con riferimento alle obbligazioni solidali, e quindi a un rapporto con pluralità di parti ma scindibile, prevedono che i condebitori i quali non abbiano partecipato al giudizio tra il creditore e altro condebitore possano opporre al primo la sentenza favorevole al secondo (ove non basata su ragioni personali) - costituiscono espressione di un più generale principio, operante <corsivo>a fortiori</corsivo> con riguardo a rapporti caratterizzati da inscindibilità, secondo cui alla parte non impugnante si estendono gli effetti derivanti dall'accoglimento dell'impugnazione proposta da altre parti contro una sentenza sfavorevole emessa nei confronti di entrambi (Cass. civ., sez. II, 24/10/2018, n.26992).</h:div>
         <h:div>Segue da quanto esposto che il giudizio risulta validamente instaurato anche nei confronti di alcuni dei soggetti coobbligati, esponendosi, peraltro in tal caso, la parte attrice al rischio che l’eventuale inadempimento o incapienza dei soggetti non evocati nel processo (nell’ipotesi di accoglimento del gravame) non le consenta di far valere nei confronti degli ulteriori debitori gli effetti della sentenza favorevole.</h:div>
         <h:div>6. Il ricorso risulta comunque infondato.</h:div>
         <h:div>La pretesa del Comune si fonda sull’asserito inadempimento dei lottizzanti (e dei loro aventi causa) all’obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione previste dalla convenzione.</h:div>
         <h:div>Tuttavia, come rilevato da controparte, detto inadempimento presuppone che sia decorso il termine per la sua esecuzione.</h:div>
         <h:div>Orbene, la convenzione venne stipulata il 6 aprile 2006 prevedendo una durata decennale. L' art. 30, comma 3-bis, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 stabilisce che “<corsivo>Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni</corsivo>".</h:div>
         <h:div>La norma è stata interpretata nel senso che l'estensione di tre anni della proroga a tutti i termini previsti nell'ambito della singola convenzione urbanistica, da una parte, opera con esclusivo riferimento alle convenzioni ancora efficaci al momento di entrata in vigore della legge di conversione, dall'altra, opera senza la necessità di distinguere, all'interno di pattuizioni spesso molto complesse e articolate nell'individuazione degli obblighi delle parti, fra termini scaduti e non ancora scaduti al momento di entrata in vigore della legge di conversione n. 98 del 2013, giacché, dovendosi ravvisare la <corsivo>ratio</corsivo> della norma nella volontà del Legislatore di favorire in ogni modo gli operatori che avevano subito gli effetti della crisi del mercato immobiliare ed edilizio, diversamente opinando, tale finalità rischierebbe di essere sostanzialmente svuotata (T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 25/10/2018, n. 257; T.A.R. Lazio, sez. II, 04/12/2017, n. 11973, T.A.R. Lombardia - Milano, sez. II, 15/07/2016 n. 1427; T.A.R. Sardegna, sez. II, 20/12/2016, n. 961).</h:div>
         <h:div>6.1. Da tale premessa discende che, al momento della proposizione del ricorso (e a quello della sua decisione), la convenzione non era ancora scaduta e, dunque, non poteva dirsi nemmeno realizzato l’inadempimento dei lottizzanti al completamento delle opere di urbanizzazione.</h:div>
         <h:div>Non convince, in senso contrario, l’assunto di parte ricorrente secondo cui a mente dell’art. 2 della Convenzione tutte le opere di urbanizzazione in essa elencate “<corsivo>dovrà avvenire entro e non oltre cinque anni dalla stipula della presente convenzione salvo il tappeto di usura citato alla lettera a) del presente articolo e salvo il diverso termine di cui al successivo art. 7</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>In primo luogo, giacché l’art. 28, co. 5°, n. 3), della l. n. 1150/1942 assegna, per l’ultimazione di tutte le opere oggetto della convenzione, il termine di dieci anni e detto termine se pure derogabile dalle parti va letto con riferimento all’interezza dell’operazione di lottizzazione (T.A.R. Lazio, Latina, 26/04/2018, n. 226).</h:div>
         <h:div>In secondo luogo, in disparte la circostanza che la stessa convenzione non comprende in tale termine breve alcune delle opere di urbanizzazione, ad essere controversa è proprio la natura di tale termine, ovvero se si tratti o meno di un termine essenziale il cui superamento determina l’inadempimento della parte che vi era tenuta.</h:div>
         <h:div>Come è noto il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale (ai sensi e per gli effetti dell' art. 1456 c.c.) solo quando, all'esito dell'indagine da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo; tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifica indicazione delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata (Cass. civ., sez. II, 16/07/2018, n. 18835; id., 16/03/2018, n. 6547; id., 25/10/2010, n.21838).</h:div>
         <h:div>Pare evidente, ad avviso del Collegio, che nella fattispecie, sulla scorta delle predette argomentazioni al termine fissato dall’art. 2 della convenzione, non possa essere assegnata natura essenziale, seguendone che il suo spirare non determina l’inadempimento della controparte legittimando in tal guisa l’amministrazione ad esperire l’azione volta alla condanna in via giudiziale alla corresponsione degli oneri suddetti, previa loro monetizzazione.</h:div>
         <h:div>7. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato.</h:div>
         <h:div>Avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate, le spese del giudizio possono essere compensate.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div>
         <h:div>Spese compensate.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="27/02/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Libera Ester Padova</h:div>
            <h:div>Bernardo Massari</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
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