<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250169920260428163445233" descrizione="" gruppo="20250169920260428163445233" modifica="21/06/2026 11:11:07" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="01699"/><fascicolo anno="2026" n="01192"/><urn>urn:nir:tar.calabria;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250169920260428163445233.xml</file><wordfile>20250169920260428163445233.docm</wordfile><ricorso NRG="202501699">202501699\202501699.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\437 Gerardo Mastrandrea\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Gerardo Mastrandrea</firma><data>21/06/2026 04:48:49</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Valeria Palmisano</firma><data>29/04/2026 10:40:39</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/06/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Gerardo Mastrandrea,	Presidente</h:div><h:div>Nicola Ciconte,	Referendario</h:div><h:div>Valeria Palmisano,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div> dell’ordinanza sindacale n. 21 del 2025 con cui è stato posto il divieto di accesso dei cani nei parchi pubblici del territorio comunale e l'obbligo dell'utilizzo di museruola nella conduzione dei cani di media e grossa taglia.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1699 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Earth associazione, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Cirò, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa Valeria Palmisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Col ricorso in epigrafe indicato, l’associazione ambientalista Earth – premesso di essere munita di legittimazione all’azione - ha impugnato <corsivo>in parte qua</corsivo> l’ordinanza sindacale n. 21 emessa dal Sindaco del Comune di Cirò in data 10 settembre 2025, rispetto al punto 1) degli obblighi (ove viene disposto che i cani, salvo quelli di piccola taglia, devono essere muniti di museruola per l’accesso ai luoghi aperti al pubblico) ed al punto 2) dei divieti (laddove è statuito il divieto di condurre animali all’interno di parchi pubblici e aree verdi comunali).</h:div><h:div>2. A sostegno dell’esperito gravame ha dedotto i seguenti motivi di ricorso: 1) l’eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità, nella parte in cui l’ordinanza impone misure più gravose rispetto a quelle necessarie a tutelare l’igiene e l’incolumità pubblica, già appieno assicurate dagli altri strumenti all’uopo apprestati dall’ordinamento (obbligo di raccolta delle deiezioni fecali ed obbligo di utilizzo di guinzaglio e museruola da parte dei conduttori dei cani); 2) l’indeterminatezza del precetto nella parte in cui fa riferimento ai cani di “<corsivo>piccola taglia</corsivo>” per escludere l’obbligo di indossare la museruola, così di fatto assegnando alla Polizia Municipale, chiamata a sanzionare le condotte violative del precetto, un’ampia e incontrollabile discrezionalità; 3) l’eccesso di potere per errata interpretazione dell’ordinanza del Ministero della salute del 3 marzo 2009, nella parte in cui prevede il solo obbligo del conduttore di “utilizzare il guinzaglio durante la conduzione del cane nelle aree urbane” e che lo stesso porti con sé la museruola, da utilizzare esclusivamente "in caso di rischio per l'incolumità delle persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti"; 4) l’eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione principio di proporzionalità per mancata esternazione dell’interesse pubblico perseguito attraverso l’imposizione dei divieti e degli obblighi avversati. </h:div><h:div>3. L’intimato Comune non si è costituito in giudizio.</h:div><h:div>4. Con ordinanza del 16 gennaio 2026, n. 39, il Collegio ha fissato, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., l’udienza pubblica del 22 aprile 2026 per la discussione della causa.</h:div><h:div>5. All’udienza pubblica del 22 aprile 2026, il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione di merito.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.</h:div><h:div>Occorre premettere che, su analoga vicenda, tuttavia riguardante diversa amministrazione comunale, l’intestato Tribunale si è già espresso nel senso della fondatezza delle doglianze esposte dalla associazione ricorrente (si veda <corsivo/>sent. 30 ottobre 2025, n. 1795). Sicché ai fini della decisione ne vanno richiamate le motivazioni.</h:div><h:div>2. È in primo luogo fondata la doglianza con cui l’associazione in epigrafe indicata ha dedotto la violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità.</h:div><h:div>Va infatti dato seguito al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui le esigenze di tutela dell’igiene e dell’incolumità della collettività in caso di circolazione con cani nelle aree a verde pubblico ben possano essere soddisfatte altrimenti che non tramite misure restrittive contingibili e urgenti, come appunto quella in contestazione, in modo da salvaguardare il canone basilare di proporzionalità dell’<corsivo>agere</corsivo> amministrativo, oltre che il rigoroso perimetro applicativo degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 (cfr., <corsivo>ex multis</corsivo>, TAR Veneto, Venezia, sez. III, n. 502/2012; TAR Basilicata, Potenza, n. 611/2013; TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 2431/2013; TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 225/2014; TAR Umbria, Perugia, n. 21/2021; TAR Campania, Salerno, sez. III, n. 2830/2022).</h:div><h:div>Premesso che il principio di proporzionalità di matrice comunitaria, immanente nel nostro ordinamento in virtù del richiamo operato dall'art. 1 della legge n. 241/1990, impone alla pubblica amministrazione di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, in favore di quella meno gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento, onde evitare agli stessi 'inutili' sacrifici, nella specie, lo scopo perseguito dall'ente locale di mantenere il decoro e l'igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, avrebbe potuto essere soddisfatto non tanto mediante un generico divieto di accesso alle aree indicate, quanto attraverso l'attivazione dei mezzi di controllo e di sanzione rispetto all'obbligo per gli accompagnatori o i custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia (guinzaglio e museruola), trattandosi di obblighi imposti dalla disciplina generale statale. Pertanto, il Sindaco avrebbe potuto fronteggiare gli eventuali comportamenti incivili da parte dei conduttori di cani, al fine di prevenire le negative conseguenze di tali condotte, con l'esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori di cui dispone l'amministrazione.</h:div><h:div>Ed invero, le esigenze poste a fondamento della gravata ordinanza risultano già compiutamente salvaguardate dalla disciplina vigente in materia, che impone di condurre i cani al guinzaglio e di rimuovere le eventuali deiezioni, dovendo quindi l'amministrazione comunale adoperarsi - in luogo dell'indiscriminato divieto di accesso dei cani alle aree verdi pubbliche - al fine di rendere cogenti tali misure mediante una efficace azione di controllo e di repressione, in tal modo rendendo possibile il raggiungimento del pubblico interesse attraverso strumenti idonei e nel rispetto del principio di proporzionalità dei mezzi rispetto ai fini perseguiti.</h:div><h:div>La gravata ordinanza, pertanto, in relazione ai dichiarati scopi perseguiti, risulta assunta in violazione dei principi di adeguatezza e di proporzionalità dell'azione amministrativa, atteso che lo scopo di mantenere il decoro e l'igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, è già adeguatamente soddisfatto attraverso l'imposizione, di cui alla disciplina statale, agli accompagnatori o custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli al guinzaglio (TAR Calabria, Catanzaro, sez. I,  30 ottobre 2025 n. 1795, cit.; TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 6173/2022).</h:div><h:div>3. Parimenti fondato è l’ulteriore motivo di ricorso con cui è dedotta l’indeterminatezza del precetto nella parte in cui il Sindaco del Comune intimato, utilizzando lo strumento dell'ordinanza sindacale, a salvaguardia della salute e della sicurezza pubblica, ha stabilito un obbligo indiscriminato di applicazione della museruola ai cani di media e grande taglia, escludendo solo “i cani di piccola taglia”.</h:div><h:div>La nozione di "<corsivo>cani di piccola taglia</corsivo>", esclusi dall’obbligo, lungi da poter essere desunta in modo tassativo da una catalogazione dotata di valore scientifico, rappresenta un concetto largamente indeterminato, con l'inevitabile conseguenza che l'applicazione dell'ordinanza resterebbe affidata, in ultima analisi, alla discrezionalità degli agenti operanti, i quali sarebbero di volta in volta chiamati ad effettuare una selezione, del tutto arbitraria, tra i cani condotti negli spazi del verde pubblico, con tutte le ovvie ed intuibili problematiche applicative ed operative che potrebbero derivarne. </h:div><h:div>4. È altresì meritevole di valutazione di fondatezza il terzo motivo di ricorso con cui la parte istante ha dedotto il contrasto tra l’obbligo imposto dall’ordinanza impugnata e l’ordinanza ministeriale vigente in materia.</h:div><h:div>Come già rilevato nel precedente citato (Tar Calabria, Catanzaro, sentenza n. 1795\25), con motivazioni mutuabili nel caso oggi <corsivo>sub iudice,</corsivo> “<corsivo>l’ordinanza ministeriale del 6 agosto 2013, pubblicata in G.U. il 6 settembre 2013 – la cui efficacia è stata prorogata sino al settembre 2025 - pone unicamente un obbligo di “portare con sé” la museruola e non anche quello di applicarla per tutto il tempo in cui l’animale circola sul suolo pubblico. In altri termini, l’ordinanza suddetta, in un’ottica di bilanciamento e in una logica di prevenzione, impone solo l’obbligo di essere muniti dei dispositivi di sicurezza, non anche di dotarne l’animale in assenza di necessità. Rispetto alla stessa quindi l’ordinanza impugnata pone un’ulteriore restrizione, non giustificata e non ragionevole rispetto alla disciplina di riferimento, con evidente eccesso di potere, tenuto conto peraltro di quanto affermato dalla giurisprudenza in casi analoghi e, cioè, che “l’imposizione incondizionata dell’obbligo di uso della museruola non trova alcuna razionale giustificazione nelle evidenze scientifiche, come risulta dagli studi sul tema”.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>5. Alla luce di quanto sin qui rilevato, quindi, il ricorso merita accoglimento, con annullamento <corsivo>in parte qua</corsivo> dell’ordinanza impugnata, e piena facoltà dell’Amministrazione di correggere e riportare a proporzionalità le disposizioni adottate in relazione al punto 1) degli ordini – laddove è imposto l’uso della museruola per i cani di media e grossa taglia – e al punto 2) - ove viene vietato l’accesso dei cani nei pressi e all’interno dei parchi pubblici del territorio comunale.</h:div><h:div>6. Le spese di lite, in ragione della novità della questione trattata, sulla quale peraltro l’intestato Tribunale si è solo di recente pronunciato, nonché della peculiarità della questione, possono essere compensate.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla <corsivo>in parte qua</corsivo> l’ordinanza in epigrafe nei sensi indicati in parte motiva, salva la riedizione del potere amministrativo.</h:div><h:div>Compensa tra le parti le spese di lite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/04/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Valeria Palmisano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>