<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250156520260420112644628" descrizione="FER-PAUR-usi civici-accoglimento" gruppo="20250156520260420112644628" modifica="29/04/2026 11:18:00" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="01565"/><fascicolo anno="2026" n="01062"/><urn>urn:nir:tar.calabria;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250156520260420112644628.xml</file><wordfile>20250156520260420112644628.docm</wordfile><ricorso NRG="202501565">202501565\202501565.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\437 Gerardo Mastrandrea\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Nicola Ciconte</firma><data>29/04/2026 11:18:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>05/06/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Gerardo Mastrandrea,	Presidente</h:div><h:div>Nicola Ciconte,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Cristiano De Giovanni,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del decreto dirigenziale del Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana - Settore 1 -valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 15625 del 30 ottobre 2025, recante “<corsivo>Diniego Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006, relativo al progetto: Parco Eolico denominato “Contessa” e relative opere di connessione alla RTN, ubicato nei comuni di Cortale, Jacurso e Maida (CZ). Proponente ELIENERGY s.r.l.</corsivo>” e degli atti allegati; </h:div><h:div>- del Verbale n. 6 del 13 giugno 2025 relativo all'ultima seduta della conferenza di servizi indetta in relazione all'istanza predetta, conclusasi con esito negativo, comunicato a mezzo pec in data 2 settembre 2025; </h:div><h:div>- del parere negativo espresso dal Comune di Jacurso con nota prot. n. 1526 del 27 maggio 2024; </h:div><h:div>- del parere negativo espresso dal Comune di Maida in conferenza e a mezzo SUAP in data 27 maggio 2024; </h:div><h:div>- del parere di dissenso espresso dal MIC - Soprintendenza APAB, prot. n. 0005172-P del 10 luglio 2024; </h:div><h:div>- dell'asserito “<corsivo>mancato rilascio dell'autorizzazione ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 e l.r. 36/2023 del Dipartimento Sviluppo Economico (Settore Fonti rinnovabili e non rinnovabili)</corsivo>”; </h:div><h:div>- di tutti i verbali relativi alle precedenti sedute di conferenza di servizi, dal n. 1 del 29 aprile 2024 al n. 5 del 10 marzo 2025; della nota prot. n. 149103 del 10.03.2025;</h:div><h:div>- di ogni altro atto preparatorio, presupposto, collegato, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1565 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Elienergy s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Achille Morcavallo e Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso lo studio Achille Morcavallo in Cosenza, Corso Luigi Fera, n. 23; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Calabria - Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana, Comune di Maida, Regione Calabria - Dipartimento sviluppo economico, non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>Ministero Cultura - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso, <corsivo>ex lege</corsivo>, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34; </h:div><h:div>Regione Calabria, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocata Maria Letizia Monterosso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Comune di Jacurso, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Crescenzio Santuori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Cultura - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone, della Regione Calabria e del Comune di Jacurso;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La società ricorrente è insorta avverso il diniego opposto dalla Regione Calabria alla istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativo al progetto di parco eolico denominato “Contessa” e relative opere di connessione alla RTN, ubicato nei comuni di Cortale, Jacurso e Maida, e gli atti ad esso presupposti.</h:div><h:div>A sostegno dell’impugnazione, ha dedotto i seguenti motivi:</h:div><h:div>1.1. “<corsivo>Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14, 14 ter e 14 quater l.n. 241/90, dell’art.27 bis del decreto legislativo del 03/04/2006, n. 152 e dell’art.12 del d.lgs. n. 387 del 2003 – eccesso di potere per travisamento fattuale – difetto di motivazione – violazione del principio del giusto procedimento e di leale collaborazione</corsivo>”, con cui ha eccepito (i) che i Comuni interessati e la Soprintendenza hanno prodotto tardivamente le proprie osservazioni e richieste di integrazioni documentali, nonché i rispettivi pareri, che, pertanto, debbono ritenersi “<corsivo>tamquam non esset</corsivo>”; (ii) che, in particolare, il dissenso della Soprintendenza, espresso solo nella seduta conclusiva della conferenza, appare contraddittorio e immotivato; (iii) che del pari immotivata è da ritenersi la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, in quanto acriticamente fondata sui soli pareri negativi di Soprintendenza e Comuni; (iv) che, contrariamente a quanto riferito nel provvedimento, non risulta il dissenso del Settore fonti rinnovabili;</h:div><h:div>1.2. “<corsivo>Difetto di motivazione e di presupposto del parere della Soprintendenza. Contraddittorietà rispetto al parere della STV – Violazione e/o falsa applicazione del punto A.15 dell’allegato A del d.P.R. 31/2017. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021</corsivo>”, ove lamenta che la Soprintendenza ha omesso di indicare alternative progettuali assentibili e, più in generale, la erroneità e contraddittorietà della motivazione espressa nel parere da essa reso;</h:div><h:div>1.3. “<corsivo>Violazione e/o falsa applicazione dell’art.1355 c.c. – Travisamento – difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione – Violazione del giusto procedimento</corsivo>”, con il quale, in primo luogo, in relazione alla ragione ostativa al rilascio del PAUR relativa al mancato accertamento sulla presenza di usi civici sulle aree interessate dall’intervento, rappresentando di aver tempestivamente richiesto ai Comuni interessati il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica e che, quindi, il mancato accertamento non è dispeso dalla propria inerzia ma da quella delle amministrazioni locali competenti, sostiene che sottoporre l’esito del procedimento di PAUR ad un accertamento che è rimesso interamente ai Comuni significherebbe riconoscere la sussistenza di una condizione meramente potestativa, in violazione dell’art.1355 c.c.; in secondo luogo, ha eccepito l’illegittimo rifiuto opposto dall’amministrazione procedente all’istanza di sospensione del procedimento ai sensi dell’art.27<corsivo>-bis</corsivo>, co.5 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 (codice ambiente), presentata al precipuo scopo di consentire ai Comuni di completare l’accertamento sull’esistenza degli usi civici.</h:div><h:div>2. Si sono costituiti in giudizio la Soprintendenza, la Regione Calabria ed il Comune di Jacurso, sostenendo la infondatezza del ricorso.</h:div><h:div>3. All’udienza in camera di consiglio del 17 dicembre 2025, il Collegio, dato atto della rinuncia della ricorrente alla domanda cautelare, ha disposto la fissazione dell’udienza di discussione del merito.</h:div><h:div>4. La causa è stata quindi trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 25 marzo 2026.</h:div><h:div>5. Tanto premesso, il ricorso è fondato, nei sensi e nei limiti di seguito esposti.</h:div><h:div>Risulta, in particolare, la fondatezza, in parte, del primo e del terzo motivo, con assorbimento di ogni ulteriore censura.</h:div><h:div>6. Quanto al primo motivo, risulta fondato il rilievo in ordine ai difetti di istruttoria e motivazione del parere reso dalla Soprintendenza.</h:div><h:div>Nella vicenda in esame, l’istanza di PAUR aveva originariamente ad oggetto un impianto composto da sette aerogeneratori per la produzione di energia da fonte eolica, di cui i primi due caratterizzati da una potenza nominale pari a 4,5 MW ciascuno e i restanti 5 da una potenza di 4,2 MW ciascuno, per una della potenza complessiva di 30 MW.</h:div><h:div>Su tale progetto si è espressa diffusamente la Soprintendenza, con la nota del 10 luglio 2024, n.5172-P, rendendo parere contrario.</h:div><h:div>Senonché, la società istante, al fine di superare anche i rilievi mossi da Enac (ente nazionale per l’aviazione civile) e di ottemperare, poi, alle prescrizioni della Struttura tecnica di valutazione regionale, ha provveduto, nel corso del procedimento, ad una consistente modifica del progetto, eliminando, in particolare, due dei sette aerogeneratori, quelli dotati di potenza superiore, e le opere di connessione ricadenti nel Comune di Jacurso.</h:div><h:div>Nel corso dell’ultima seduta della conferenza di servizi, tenutasi il 13 giugno 2025, la Soprintendenza, preso atto della modifica progettuale, si è limitata a confermare il parere già reso, ritenendo la detta modifica ininfluente rispetto ai propri rilievi sotto i “<corsivo>profili monumentale e paesaggistico</corsivo>”.</h:div><h:div>Tuttavia, ritiene il Collegio che la mera conferma del parere precedentemente reso sul progetto originario, come testé riferita, non possa ritenersi idonea ad assolvere compiutamente l’onere di motivazione gravante sulla riferita amministrazione.</h:div><h:div>Nemmeno emerge il dovuto approfondimento istruttorio sul nuovo progetto, come riconfigurato. In particolare, non escludersi che, fra gli altri, proprio i profili monumentali e paesaggistici debbano essere comunque nuovamente valutati e aggiornati a fronte di una modifica progettuale che, per la sua evidente consistenza, determina una riduzione certamente non marginale degli impatti del progetto sul paesaggio.</h:div><h:div>A fronte di ciò, risultano non compiutamente assolti il dovere istruttorio e quello di motivazione.</h:div><h:div>7. Parzialmente fondato risulta altresì il terzo motivo.</h:div><h:div>7.1. Una delle ragioni opposte dalla amministrazione al rilascio del PAUR attiene al mancato accertamento degli usi civici eventualmente gravanti sulle aree interessate dal progetto.</h:div><h:div>Risulta, invero, che, nonostante le istanze formulate dalla ricorrente ai Comuni interessati, questi ultimi non abbiano tempestivamente provveduto al dovuto accertamento. Di ciò ha dato conto la ricorrente nel corso dell’ultima seduta della conferenza di servizi, laddove, alla richiesta di aggiornamento rivoltale dal Presidente, ha riferito che le procedure da essa avviate non si erano ancora concluse, giacché “<corsivo>solo il Comune di Jacurso ha proceduto con la nomina del PID, il quale tuttavia ha richiesta una proroga di 6 mesi per lo svolgimento dell’incarico</corsivo>”.</h:div><h:div>In considerazione di ciò, la ricorrente ha formulato espressa istanza di sospensione della procedura, ai sensi dell’arrt.27<corsivo>-bis</corsivo>, co.5, codice ambiente, che è stata tuttavia respinta dal Presidente, il quale ha ritenuto non applicabile la disciplina ivi dettata, “<corsivo>essendo stata già avviata la conferenza di servizi</corsivo>”.</h:div><h:div>7.2. Ebbene, in merito ai rapporti fra fonti rinnovabili ed usi civici, questa Sezione ha recentemente richiamato i recenti arresti giurisprudenziali secondo cui “in disparte la circostanza dell’effettiva sussistenza o meno di usi civici in parte delle aree interessate e la qualificazione delle stesse come “aree idonee” ai sensi dell’art.20, comma 8, lett. c ter D.Lgs. 199/2021, tale ultimo decreto, che attua la direttiva Ue 2018/2001 sulle fonti rinnovabili, non introduce un’assoluta inidoneità delle zone gravate da usi civici all’installazione di impianti FER, né vieta un’eventuale mutazione della destinazione di queste aree. Peraltro anche la Consulta, con sentenza 7 giugno 2024 n. 103, relativa al giudizio di legittimità costituzionale di una legge regionale che ha previsto una procedura semplificata per il mutamento di destinazione dei terreni gravati da uso civico nel caso di installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili, ha chiarito che “la mancata inclusione delle aree gravate da usi civici tra quelle “idonee” non comporta la loro assoluta inidoneità all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, che rimane assoggettata al procedimento autorizzatorio ordinario di cui all’art. 12, comma 3., del d.lgs. n. 387 del 2003, né tantomeno comporta il divieto di mutarne la destinazione in conformità al regime degli usi civici” (Tar Calabria, I, 30 settembre 2025, n.1537). </h:div><h:div>A fronte di ciò, la presenza di usi civici può legittimamente essere “<corsivo>rimessa da parte della Regione ad un accertamento successivo all’adozione del provvedimento autorizzatorio e cioè alla fase di inizio dei lavori</corsivo>” (Tar Calabria, n.1537/2025 cit.).</h:div><h:div>7.3. D’altronde, sotto altro profilo, non può ammettersi che il ritardo nell’accertamento, ove non sia imputabile al richiedente ma alle stesse amministrazioni locali interessate, determini conseguenze pregiudizievoli in capo a quest’ultimo, condizionando l’esito del procedimento amministrativo.</h:div><h:div>Per tale ragione, nemmeno può ritenersi corretta la decisione dell’amministrazione regionale di negare la sospensione del procedimento al fine di consentire ai Comuni interessati di completare l’accertamento in ordine alla sussistenza degli usi civici, ai fini del successivo giudizio sulla compatibilità del progetto e quindi il rilascio del titolo.</h:div><h:div>Sul piano normativo, la disciplina del provvedimento autorizzatorio unico regionale è dettata dall’art.27<corsivo>-bis</corsivo> del d.lgs. n.152/06, il quale, nella scansione temporale del relativo procedimento, disciplina, al comma 5, la fase attinente alle richieste di “<corsivo>eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi</corsivo>” ed alla produzione di tali integrazioni da parte del proponente.</h:div><h:div>Il medesimo comma prevede, altresì, che “<corsivo>[s]u richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni</corsivo>”. </h:div><h:div>Quella appena descritta è una fase istruttoria, che precede quella che si svolge nella conferenza di servizi, disciplinata in particolare dal successivo comma 7, la quale, indetta “<corsivo>entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali</corsivo>”, deve concludersi entro “<corsivo>novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione</corsivo>”.</h:div><h:div>Nel caso di specie, l’amministrazione ha, quindi, negato la sospensione del procedimento, ritenendo che essa possa essere disposta, nel procedimento per il rilascio del PAUR, solo nella fase antecedente l’avvio della conferenza di servizi.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene tuttavia che non vi siano ragioni per negare la possibilità di disporre la sospensione del procedimento anche nel corso della conferenza di servizi, laddove ciò si riveli necessario, in particolare, per consentire al soggetto istante di acquisire la documentazione necessaria presso le amministrazioni interessate.</h:div><h:div>A tale conclusione non osta, in particolare, la richiamata disciplina recata dall’art.27<corsivo>-bis</corsivo> del codice ambiente.</h:div><h:div>Deve infatti evidenziarsi che, sebbene il comma 8 di tale disposizione disponga espressamente che i termini del procedimento in argomento “<corsivo>si considerano perentori</corsivo>”, è altresì vero che, ai sensi della medesima disposizione, tale perentorietà è limitata “<corsivo>agli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n.241</corsivo>”, che, come noto, prevedono conseguenze disciplinari del ritardo nell’adozione del provvedimento e disciplinano il potere sostitutivo in caso di inerzia, senza tuttavia incidere sulla validità ed efficacia del provvedimento che sia intervenuto tardivamente.</h:div><h:div>In particolare, l’art.27<corsivo>-bis</corsivo>, co.8, citato, non richiama l’art.2, co. 8<corsivo>-bis</corsivo>, che commina la inefficacia ad una serie di provvedimenti adottati successivamente alla scadenza del termine specificamente stabilito.</h:div><h:div>Deve, pertanto, ritenersi ammissibile che, ove sussistano obiettive ragioni giustificative, il procedimento volto al rilascio del PAUR possa essere sospeso, a tutela degli interessi della parte istante.  Ciò soprattutto laddove, come nel caso di specie, il ritardo nel deposito delle integrazioni documentali non sia dipeso dall’inerzia dell’interessato ma da quello dell’amministrazione, che, nel caso di specie, non ha svolto tempestivamente gli accertamenti richiesti in ordine alla sussistenza degli usi civici.</h:div><h:div>La conclusione qui raggiunta trova peraltro conferma nella stessa scansione temporale del procedimento che ha visto coinvolte le parti dell’odierno giudizio, laddove le richieste di integrazioni documentali sono state formulate dalle amministrazioni partecipanti oltre i termini assegnati dall’amministrazione procedente e, in alcuni casi, a conferenza di servizi già avviata.</h:div><h:div>Se quindi può consentirsi una parziale sovrapposizione fra la fase istruttoria (co.5) e quella decisionale (co.7) ove si tratti di acquisire richieste di integrazioni documentali da parte delle amministrazioni coinvolte, la medesima parziale sovrapposizione deve ammettersi, a determinate condizioni, anche a vantaggio del richiedente, laddove si riveli necessaria per acquisire e quindi produrre documentazione che, pur tempestivamente richiesta, questi non è riuscito a procurarsi.</h:div><h:div>Per le ragioni già esposte, nemmeno può ritenersi ostativo alla sospensione del procedimento il comma 7 dell’art.27-bis del codice ambiente laddove è stabilito che la conferenza di servizi debba concludersi nel termine di novanta giorni il termine. Anche in questo caso, infatti, la perentorietà non è prevista ai fini della efficacia del provvedimento ma ai soli (e diversi) “<corsivo>effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n.241</corsivo>” (co. 8 cit.).</h:div><h:div>8. Per tutte le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere accolto, nei sensi e nei limiti esposti, salvo il riesercizio del potere da parte dell’amministrazione procedente e delle altre amministrazioni interessate.</h:div><h:div>9. Le spese di lite possono compensarsi, in ragione della complessità e peculiarità della controversia.  </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/03/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Chiaramida Marianna</h:div><h:div>Nicola Ciconte</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>