<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250150220260202110110752" descrizione="appalto rigetto e comp e spese" gruppo="20250150220260202110110752" modifica="04/02/2026 11:12:19" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Silvestri Gaetano Pio" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="01502"/><fascicolo anno="2026" n="00223"/><urn>urn:nir:tar.calabria;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250150220260202110110752.xml</file><wordfile>20250150220260202110110752.docm</wordfile><ricorso NRG="202501502">202501502\202501502.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1346 Arturo Levato\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Arturo Levato</firma><data>03/02/2026 20:29:55</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Cristiano De Giovanni</firma><data>03/02/2026 11:42:31</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>04/02/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Arturo Levato,	Presidente FF</h:div><h:div>Cristiano De Giovanni,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Valeria Palmisano,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento:</h:div><h:div>- della determinazione dirigenziale della Città di Cosenza del 22.10.2025, registro generale n. 2479/2025 e registro del settore n. 336/2025, avente ad oggetto l’aggiudicazione in favore del raggruppamento temporaneo di imprese tra il consorzio stabile Energos e la società Colagi s.r.l. dell’appalto relativo ai “<corsivo>Lavori di adeguamento sismico edificio Palazzetto dello sport” in località Casali del comune di Cosenza con funzione strategica di struttura di ricovero del piano di Protezione Civile - Intervento Operativo</corsivo>”; </h:div><h:div>- del verbale della commissione di gara n. 13 del 20.10.2025; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato e per il subentro nel medesimo contratto della ricorrente, ove nelle more stipulato, con espressa riserva di articolare in un eventuale distinto giudizio la domanda di risarcimento per equivalente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1502 del 2025, proposto da: </h:div><h:div>impresa individuale Silvestri Gaetano Pio, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Berruti, Marco Monaco, Matteo Morosetti e Maria Pia Marzaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Cosenza, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Carolillo e Carmelo Triulcio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>di Consorzio Stabile Energos e Colagi S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Melucci e Paolo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cosenza e del Consorzio Stabile Energos e di Colagi S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Cristiano De Giovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Il presente giudizio ha come oggetto l’impugnazione della determinazione dirigenziale del Comune di Cosenza del 22.10.2025 n. 336, inerente l’aggiudicazione al raggruppamento temporaneo di imprese tra il Consorzio Stabile Energos e la società Colagi S.r.l. dell’appalto relativo ai lavori di adeguamento sismico dell’edificio “<corsivo>Palazzetto dello sport</corsivo>” in località Casali del Comune di Cosenza<corsivo/>, nonché la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, con subentro nel medesimo.</h:div><h:div>2. Rappresenta la società ricorrente che: </h:div><h:div>- con bando pubblicato in data 2.4.2025, il Comune di Cosenza aveva indetto una gara, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 108, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per l’affidamento dell’appalto relativo ai “<corsivo>Lavori di adeguamento sismico edificio ‘Palazzetto dello sport’ in località Casali del comune di Cosenza con funzione strategica di struttura di ricovero del piano di Protezione Civile - Intervento Operativo - OCDPC n. 780 del 20.05.2021 art. 2, comma1, lett. b). – CUP F85B24000100002 - CIG: B6485C2CD6</corsivo>”; </h:div><h:div>- erano state presentate venti offerte, tra cui quella del raggruppamento temporaneo a costituirsi tra il Consorzio Stabile Energos e la società Colagi S.r.l. (il “RTI Energos”) e quella della parte ricorrente, Silvestri Gaetano Pio (“SGP”); </h:div><h:div>- nel corso della seduta pubblica del 15.10.2025, la Commissione, all’esito dell’apertura delle offerte economiche, aveva disposto l’esclusione del R.T.I. Energos per il mancato inserimento all’interno della <corsivo>c.d.</corsivo> busta economica di uno dei documenti prescritti a pena di esclusione dall’art. 18 del disciplinare di gara (in specie, il cronoprogramma con la relazione sulla gestione della commessa), proponendo di aggiudicare l’appalto alla ricorrente S.G.P., essendosi la stessa collocata al primo posto della graduatoria provvisoria di gara; </h:div><h:div>- nel corso della seduta del 20.10.2025, la Commissione aveva deciso di riammettere, in via di autotutela, il concorrente R.T.I. Energos alla gara, sull’assunto che la disposizione di cui all’art. 18 del disciplinare potesse essere disapplicata dalla stazione appaltante, in quanto contraria al principio di tassatività delle cause di esclusione e priva di copertura normativa, e aveva proposto di aggiudicare la gara in favore del concorrente RTI Energos.</h:div><h:div>3. Nei motivi del ricorso e rubricati il primo “<corsivo>1. Violazione dell’art. 10 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Violazione dell’art. 70, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36. Violazione dell’art. 18 del disciplinare di gara. Violazione del principio di autoresponsabilità. Errore nei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità manifesta</corsivo>” e il secondo “<corsivo>2. Violazione degli articoli 17 e 18 del disciplinare di gara. Violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica. Errore nei presupposti di fatto e di diritto</corsivo>”, la parte ricorrente ha denunciato che:</h:div><h:div>- l’aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso in ragione di quanto previsto dall’art. 18 del disciplinare di gara (il cronoprogramma con la relazione sulla gestione della commessa costituivano un elemento essenziale dell’offerta economica e che la mancata allegazione del suddetto documento comportava l’esclusione dell’operatore economico dal confronto competitivo); </h:div><h:div>- la Commissione di gara non sarebbe titolare di alcun potere disapplicativo delle prescrizioni stabilite all’interno del disciplinare di gara; </h:div><h:div>- non si sarebbe verificata alcuna violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione atteso che l’art. 70, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36 sarebbe chiaro nello stabilire che <corsivo>“Sono inammissibili le offerte: a) non conformi ai documenti di gara</corsivo>”; </h:div><h:div>- il R.T.I. Energos avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura ai sensi dell’art. 17 del disciplinare di gara anche per aver inserito all’interno dell’offerta tecnica un documento, denominato “<corsivo>CRONOPROGRAMMA_relazione</corsivo>”, in cui sarebbero state riportate informazioni che avrebbero dovuto essere inserite all’interno della busta economica così indicando il ribasso temporale offerto -ossia di un elemento che avrebbe dovuto essere necessariamente inserito all’interno della busta economica-.</h:div><h:div>4. Nel costituirsi il Comune di Cosenza ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che la Commissione, con verbale n. 13 del 20.10.2025, avrebbe proceduto a rivalutare l’offerta, riconoscendo la piena rispondenza ai criteri di gara e proponendo l’aggiudicazione definitiva al suddetto R.T.I., poi recepita nella determinazione impugnata e che tale atto avrebbe natura istruttoria in quanto era stato finalizzato non già all’annullamento ma alla rettifica procedimentale per ripristinare la regolarità della gara prima della conclusione del procedimento. Inoltre, non sarebbe emersa alcuna violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica né delle prescrizioni dettate dagli artt. 17 e 18 del disciplinare.</h:div><h:div>5. Nel costituirsi la controinteressata, Consorzio Stabile Energos e Colagi, ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso, deducendo che il Comune di Cosenza avrebbe legittimamente esercitato il potere di autotutela, disponendo la riammissione dell’operatore economico escluso, poiché avrebbe correttamente rilevato la nullità della clausola del disciplinare che imponeva, a pena di esclusione, l’inserimento del cronoprogramma nell’offerta “<corsivo>tempo</corsivo>” anziché nell’offerta tecnica. Tale clausola sarebbe nulla ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36, anche perché la previsione di un diverso inserimento formale dell’elaborato avrebbe determinato un’irragionevole esclusione per un mero formalismo non sostanziale, né sarebbe possibile configurare l’intervenuta commistione tra l’offerta tecnica ed economica, dal momento che la presentazione del cronoprogramma non sarebbe stata idonea ad anticipare, in alcun modo e neanche parzialmente, l’importo offerto dal concorrente.</h:div><h:div>6. Con ordinanza del 20 novembre 2025, n. 613 il Tribunale Amministrativo ha accolto la domanda cautelare sia, sotto il profilo del “<corsivo>fumus boni iuris</corsivo>”, apparendo le censure formulate suscettibili di favorevole valutazione e sia, quanto al requisito del “<corsivo>periculum in mora</corsivo>”, stante il pregiudizio correlato all’eventuale perfezionamento del contratto.</h:div><h:div>7. Alla udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione. </h:div><h:div>8. Il primo motivo del ricorso merita accoglimento per quanto di ragione. </h:div><h:div>8.1. Occorre premettere che i principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione sono stati individuati dal legislatore nell’art. 10 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 a mente del quale: “<corsivo>I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice. Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte. Fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese</corsivo>”.</h:div><h:div>8.2. La norma, quindi, per un verso, enuncia il principio di tassatività delle cause di esclusione previste dai successivi artt. 94 e 95 e, per altro, consente, al comma 3, che la stazione appaltante prescriva requisiti speciali di capacità economico finanziaria e tecnico professionale, purché siano coerenti e proporzionati rispetto all’oggetto del contratto. </h:div><h:div>8.3. Il principio di tassatività delle cause di esclusione riguarda solamente i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95, conformemente ai principi della Corte di Giustizia europea, la quale consente l’imposizione di requisiti speciali idonei a garantire che gli operatori economici dispongano delle risorse umane, economiche e tecniche necessarie all’esecuzione dell’appalto con adeguato standard di qualità (Corte Giustizia UE, 17.9.2002, C-513/1999). </h:div><h:div>8.4. Parimenti il suddetto principio concerne i soli requisiti soggettivi di partecipazione alla gara e non i requisiti dell’offerta, considerato che l’art. 107, co. 1, lett. a) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che gli appalti sono aggiudicati previa verifica, fra l’altro, che “<corsivo>l'offerta è conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse nonché nei documenti di gara</corsivo>” (Consiglio di Stato, Sez. V, 13 agosto 2024, n. 7113). </h:div><h:div>8.5. Va pertanto ribadita l’interpretazione giurisprudenziale secondo la quale<corsivo> “La declaratoria di nullità delle clausole di una procedura di gara per violazione del principio di tassatività si riferisce a quelle clausole che impongono adempimenti formali e non riguarda pertanto prescrizioni che attengono ai requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnica (Consiglio di Stato sez. V, 4/8/2021, n. 5750); in altri termini, la carenza di uno degli elementi dell'offerta ritenuti essenziali dalla lex specialis ben legittima l'esclusione dell'offerta difettosa, senza che ciò comporti alcuna violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II , 3/7/2020, n. 1278)</corsivo>” (T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 17 settembre 2022, n. 730).</h:div><h:div>8.6. Nel caso di specie l’art. 18 del disciplinare di gara nel regolamentare gli elementi dell’offerta economica-temporale richiesti a pena di esclusione ha stabilito al comma 1 che: “<corsivo>L’operatore economico inserisce la documentazione economica - temporale, nella Piattaforma. L’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi: a. Dichiarazione d’offerta economica (come da modello allegato) contenente l’indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede per l’esecuzione dei lavori inferiore al prezzo complessivo dell’appalto, al netto del costo degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale dell’appalto; Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali; b. Dichiarazione d’offerta temporale (come da modello allegato); c. La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro; d. La stima dei costi della manodopera; e. Computo metrico estimativo (elenco dei materiali, dei componenti, delle apparecchiature e delle lavorazioni) riguardanti le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche proposte che potranno essere - aggiuntive - integrative f. Cronoprogramma e relazione sulla gestione della commessa (Es: gestione interferenze, doppi turni ecc.) che giustifichino l’offerta temporale</corsivo>”.</h:div><h:div>8.7. Nel verbale di gara n. 13 del 20 ottobre 2025 la Commissione di gara – dando atto che nella precedente seduta del 15 ottobre 2025, dopo l’apertura dell’offerta economica-temporale del Consorzio Stabile Energos e constatata l’assenza del Cronoprogramma e della relazione sulla gestione, aveva disposto l’esclusione dalla gara del suddetto concorrente-, nel richiamare i principi di correttezza e buona fede e le finalità di interesse pubblico, ha riesaminato l’offerta del Consorzio Stabile Energos e, in ragione della tassatività delle clausole espulsive, ha disapplicato la clausola di cui all’art. 18 lett. f) del disciplinare. La Commissione ha, poi, osservato che l’adempimento richiesto da tale clausola si sarebbe risolto in una mera formalità in quanto il cronoprogramma non avrebbe potuto incidere sull’attribuzione del punteggio temporale. </h:div><h:div>8.8. Ritiene il Collegio che l’estensione in via ermeneutica dei casi in cui la violazione dell’art. 10 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 comporta nullità e, quindi, l’ampliamento dei casi in cui sia ammessa anche da parte della stessa stazione appaltante la disapplicazione del bando di gara, collida con i principi costantemente espressi dalla giurisprudenza secondo cui “<corsivo>In altre parole, la giurisprudenza riconosce, da sempre, che le clausole della lex specialis di gara vincolano non solo i concorrenti, ma anche la stessa Amministrazione, che non conserva alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione, non potendo disapplicarle neppure nel caso in cui talune di esse risultino inopportunamente o incongruamente formulate, salva, naturalmente, la possibilità di far luogo, nell’esercizio del potere di autotutela, all’annullamento del bando, esigendo la tutela dell’affidamento dei destinatari una interpretazione che dia prevalenza alle espressioni letterali ed escluda ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa diretto a evidenziare pretesi significati generativi di incertezze nell’applicazione (Cons. Stato, 19 settembre 2011, n. 5282; IV, 5 ottobre 2005, n. 5367; V, 30 agosto 2005, n. 4413; 15 aprile 2004, n. 2162)</corsivo>.<corsivo/>” (C.G.A.S. Regione Siciliana, Sez. Giurisdiz., 27 maggio 2025, n. 399).</h:div><h:div>8.8.1. Anche il bando “<corsivo>anti comunitario</corsivo>”, d’altra parte, può essere annullato, ma non disapplicato (Consiglio di Stato, Sez. V, 10 gennaio 2024, n. 321; Corte giust. CE, 27 febbraio 2003, C-327/00, “Santex”: “la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza risponde, in linea di principio, all'esigenza di effettività derivante dalla direttiva 89/665, in quanto costituisce l'applicazione del principio della certezza del diritto”; nella sostanza respingendo la tesi della disapplicazione del bando anti comunitario proposta dal rimettente TAR Lombardia, Milano, Sez. III, ord. 8 agosto 2000, n. 234), salvo che esso sia adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere contrastante con il diritto eurounitario (norma quindi disapplicabile), avendosi in tal caso il vizio di nullità per difetto assoluto di attribuzione (ex art. 21 septies L. 241/1990), con possibile disapplicazione del bando (Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 maggio 2024, n. 4419).</h:div><h:div>9. Nel caso in esame l’art. 18, comma 1, lett. f) contempla un requisito che non rientra tra quelli di ordine generale ma che attiene alla valutazione dell’offerta, una volta che l’operatore economico è stato già ammesso alla gara.</h:div><h:div>9.1. Ne consegue che, in base al disciplinare, l’allegazione del cronoprogramma si appalesa necessaria al fine di illustrare sotto il profilo temporale (tale dovendo necessariamente essere il contenuto di un “<corsivo>cronoprogramma</corsivo>”) le modalità di svolgimento delle lavorazioni in riferimento alle proposte migliorative e, altresì, per rappresentarne i criteri qualitativi e gli elementi necessari per valutare le relative capacità realizzative delle società partecipanti. </h:div><h:div>9.2. Trattasi di documento che costituisce un elemento essenziale dell'offerta - la cui carenza non è emendabile mediante il potere di soccorso istruttorio - rappresentando impegno negoziale sul rispetto della tempistica delle singole fasi lavorative e certificando la serietà della complessiva offerta contrattuale, almeno in relazione ai tempi di esecuzione: pertanto, ove il cronoprogramma sia stato previsto non solo formalmente ma, soprattutto, sostanzialmente quale elemento imprescindibile per la valutazione della serietà dell'offerta (come avvenuto nel caso di specie) dalla sua mancata allegazione può legittimamente farsi discendere la sanzione dell'esclusione dell’impresa concorrente inadempiente (cfr. T.A.R. Campania, Sez. I, 20 febbraio 2017, n. 1020). </h:div><h:div>9.3. Pertanto l’impugnata determina di aggiudicazione è illegittima avendo richiamato il verbale di gara n. 13 del 20 ottobre 2025, atto per effetto del quale, avendo disapplicato una disposizione della <corsivo>lex specialis</corsivo>, ha falsato la concorrenza tra operatori economici, che hanno predisposto offerte basandosi su di un disciplinare poi non applicato in sede di valutazione delle offerte stesse. </h:div><h:div>9.4. La stazione appaltante non si è, quindi, limitata ad eseguire una mera rettifica della procedura ma ha, piuttosto, dato luogo a una pregnante modifica in corsa delle regole concorrenziali a cui la stessa si era pubblicamente auto vincolata, che alla luce del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 108, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, scelto per l’aggiudicazione dell’appalto e dell’automatica esclusione prevista, ha avuto influenza sul contegno dei concorrenti.</h:div><h:div>9.5. L’operato dell’Amministrazione è risultato, dunque, illegittimo atteso che la stessa, una volta intrapreso la via dell’autotutela, avrebbe dovuto percorrerla fino in fondo, per poter emendare in modo chiaro la <corsivo>lex specialis</corsivo> e riattivare la procedura competitiva <corsivo>ex novo</corsivo>.</h:div><h:div>9.6. Né vale a mutare le suindicate conclusioni il richiamo formulato dalla difesa della controinteressata alla pronuncia del Giudice di Appello (Cons. di Stato, Sez. V, 27 ottobre 2023, n. 9277) per sostenere la tesi che la <corsivo>lex specialis</corsivo>, pur avendo efficacia vincolante per l’Amministrazione, dovrebbe essere disapplicata in sede di autotutela qualora risultasse in contrasto con norme imperative o principi di rango superiore dal momento che la controversia ivi esaminata atteneva ai requisiti di partecipazione (<corsivo>id est</corsivo>: idoneità professionale) e non ai requisiti minimi dell’offerta come disciplinati dall’art. 70, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (come avvenuto nel caso di specie).</h:div><h:div>10. Il Collegio ritiene, altresì, fondato il secondo motivo del ricorso per le ragioni che si indicano. </h:div><h:div>10.1. Quanto all’offerta tecnica l’art. 17 del disciplinare di gara ha stabilito che: “<corsivo>L’operatore economico inserisce la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma a pena di inammissibilità dell’offerta. L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 16.1) e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 1. Una relazione tecnica illustrante le migliorie proposte al progetto posto a base di gara [..] 2. Elenco riassuntivo delle soluzioni migliorative e delle integrazioni tecniche proposte, confrontate con le soluzioni previste in progetto. 3. Computo metrico NON estimativo (elenco dei materiali, dei componenti, delle apparecchiature e delle lavorazioni) riguardanti le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche proposte che potranno essere - aggiuntive – integrative l’elenco, classificato per come sopra, deve essere corredato dalle relative specifiche tecniche senza, però, indicarne i prezzi in quanto questi devono essere esclusivamente specificati nella “Busta - Offerta economica””</corsivo> e che “<corsivo>Si avverte che, pena esclusione, nella “Busta B - Offerta tecnica” non devono essere assolutamente riportati prezzi ovvero elementi che possano ricondurre al contenuto dell’offerta economica riportata nella successiva “Busta C - Offerta economica”</corsivo>.”.</h:div><h:div>10.2. Secondo le regole di gara, dunque, la violazione della segretezza dell’offerta economica costituisce motivo di esclusione dalla procedura in esame e ciò in applicazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica come riconosciuto dalla giurisprudenza del Giudice di appello: “<corsivo>Secondo, infatti, un certo orientamento (Cons. St., sez. V, 28 ottobre 2019, n. 7395; id. 2 settembre 2019, n. 6017), il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica (che impone la segretezza delle offerte economiche per tutta la fase procedimentale in cui la Commissione compie le sue valutazioni sugli aspetti tecnici della proposta negoziale) trae fondamento dall'obiettivo di evitare che elementi di valutazione di carattere automatico possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali; costituisce, dunque, presidio all'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, per garantire il lineare e libero svolgimento dell'iter che si conclude con il giudizio sull'offerta tecnica e l'attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione (Cons. St., sez. V, 12 novembre 2015, n. 5181; Cons. St., sez. III, 26 febbraio 2019, n. 1335; Cons. St., V, 20 luglio 2016, n. 3287)”</corsivo> (Consiglio di Stato, Sez. VII, 7 agosto 2023, n. 7582).</h:div><h:div>10.3. Dagli atti emerge che l’R.T.I. Energos ha inserito all’interno della sua busta tecnica un documento, denominato “<corsivo>CRONOPROGRAMMA_relazione</corsivo>” in cui ha dichiarato che “<corsivo>l'offerta temporale proposta, che prevede una durata di 380 giorni naturali e consecutivi, rappresenta il massimo ribasso consentito dalla documentazione di gara, con una riduzione di 70 giorni rispetto ai 450 previsti</corsivo>”.</h:div><h:div>10.4. Il Collegio ritiene che la condotta posta in essere dal R.T.I. Energos sia violativa della clausola di cui all’art. 17 del disciplinare di gara avendo detto operatore economico indicato il ribasso temporale offerto nell’offerta tecnica e non all’interno della c.d. busta economica, così concretizzandosi una ipotesi di commistione tra le due offerte con conseguente violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica.</h:div><h:div>10.5. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della controinteressata il Collegio ritiene che trattasi di elementi economici che non rappresentano soluzioni realizzative, sotto il piano qualitativo, dell’opera o del servizio oggetto di gara (Consiglio di Stato, Sez. V, 6 febbraio 2025, n. 919) ma che piuttosto sono idonei a consentire la ricostruzione complessiva dell’offerta economica – nel suindicato documento l’odierna controinteressata ha inserito dei dati e una formula in esso che avrebbero consentito alla stazione appaltante di stimare il costo complessivo della manodopera ai fini dell’esecuzione del contratto- e come tali inammissibili.</h:div><h:div>11. In conclusione il ricorso va accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati e, in specie, dell’aggiudicazione e con dichiarazione di inefficacia del contrato, ove nelle more stipulato.</h:div><h:div>12. I peculiari profili, anche interpretativi, della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite tra la parte ricorrente e il Comune di Cosenza mentre le spese tra la parte ricorrente e la controinteressata, anche in ragione della commistione tra le offerte, seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.  </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati e, in specie, la determinazione dirigenziale della Città di Cosenza - Settore 7 in data 22 ottobre 2025, Registro Generale n. 2479/2025 e Registro del Settore n. 336/2025 e dichiara inefficace il contrato, ove nelle more stipulato.</h:div><h:div>Compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e il Comune di Cosenza.</h:div><h:div>Condanna la controinteressata al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in € 4.000,00 per compensi oltre oneri e accessori di legge. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="28/01/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Chiaramida Marianna</h:div><h:div>Cristiano De Giovanni</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>