<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20250150120251120115942662" id="20250150120251120115942662" modello="4" modifica="24/11/2025 10:37:24" pdf="0" ricorrente="Virgilio Valia" stato="2" tipo="24" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="01501"/><fascicolo anno="2025" n="01950"/><urn>urn:nir:tar.calabria;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250150120251120115942662.xml</file><wordfile>20250150120251120115942662.docm</wordfile><ricorso NRG="202501501">202501501\202501501.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\437 Gerardo Mastrandrea\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Gerardo Mastrandrea</firma><data>22/11/2025 06:18:31</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Valeria Palmisano</firma><data>20/11/2025 12:47:09</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/11/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Gerardo Mastrandrea,	Presidente</h:div><h:div>Arturo Levato,	Primo Referendario</h:div><h:div>Valeria Palmisano,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento:</h:div><h:div> del diniego di nulla osta del -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- del Servizio SUAP, di detenzione animali da autoconsumo;</h:div><h:div>e la condanna dell’amministrazione all’adozione del provvedimento satisfattivo. </h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1501 del 2025, proposto da:</h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Iannello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Vibo Valentia, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa Valeria Palmisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div><corsivo>Premesso che:</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>-	parte istante ha chiesto all’amministrazione Comunale intimata il rilascio del nullaosta per la registrazione di un numero massimo di cinque capi ovi-caprini per anno destinati all’autoconsumo o allevamento familiare da esercitare sul fondo di proprietà della moglie sito in -OMISSIS- (indicato nelle particelle -OMISSIS-);</h:div><h:div>-	in data 26.5.2025 l’ufficio SUAP ha trasmesso il preavviso di diniego ex art. 10 <corsivo>bis</corsivo> della L. 241/90, così motivato: “<corsivo>la detenzione di animali è consentita esclusivamente sulle particelle -OMISSIS- del NCT... Non è consentita sulle particelle … ricadenti nel PSC in ATU 2.2.0 (ATU prevalentemente orientati al completamento della città in trasformazione a densità bassa) N. -OMISSIS- ricadenti negli ATU 2.2.0”</corsivo>;</h:div><h:div>-	l’istante, in data -OMISSIS-, richiamata l’istanza originaria nonché il preavviso di rigetto del 26 maggio 2025, ha chiesto l’accoglimento parziale, rispetto alle particelle ove l’attività è stata ritenuta consentita;</h:div><h:div>-	l’Ufficio SUAP ha adottato l’impugnato provvedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con il quale ha dato atto della mancata trasmissione della memoria ex art. 10 <corsivo>bis</corsivo> della L. 241/1990 e ha comunicato che “<corsivo>la destinazione urbanistica del suo terreno non consente la realizzazione di opere destinate al ricovero di animali, per l’uso prolungato</corsivo>”;</h:div><h:div><corsivo>Rilevato che:</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>la censura relativa alla violazione dell’art. 10 <corsivo>bis </corsivo>della L.241/1990 risulta fondata atteso che, a fronte della prova del deposito delle osservazioni da parte del ricorrente, contenenti in sostanza la richiesta di accoglimento parziale dell’istanza solo rispetto ai fondi ritenuti idonei (nota prot. -OMISSIS-), l’amministrazione ha disposto il rigetto senza tenerne conto ed anzi sul presupposto che alcuna controdeduzione sia pervenuta;</h:div><h:div>l’amministrazione peraltro non si è costituita nell’attuale giudizio;</h:div><h:div><corsivo>Considerato che:</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>in giurisprudenza: “<corsivo>la previsione di cui all’art. 10 </corsivo>bis<corsivo> l. n. 241 del 1990 ha lo scopo di promuovere un’effettiva partecipazione dell’istante all’esercizio del potere amministrativo, sollecitando un contraddittorio procedimentale in funzione collaborativa e difensiva, le cui positive ricadute si apprezzano – oltre che per l’anticipata acquisizione in sede procedimentale di contestazioni (di natura difensiva) suscettibili di evidenziare eventuali profili di illegittimità delle ragioni ostative preannunciate dall’Amministrazione – anche sul piano della tendenziale completezza dell’istruttoria che, in tal modo, viene ad offrire all’Autorità decidente l’intero spettro degli interessi coinvolti dall’azione amministrativa. Invero, l’art. 10-</corsivo>bis<corsivo> il quale, nel testo novellato dal d.l. n. 76 del 2020, prevede che ‘qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni’ rileva principalmente sul piano della motivazione del provvedimento amministrativo, strumento volto a consentire al cittadino la ricostruzione del percorso logico e giuridico mediante il quale l’amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, in funzione di controllo del corretto esercizio del potere conferitole dalla legge. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento amministrativo che non dia conto delle motivazioni in risposta alle argomentate osservazioni proposte dal privato a seguito del preavviso di rigetto</corsivo>” (Consiglio di Stato sez. III, sentenza n. 3140 del 28 marzo 2023; <corsivo>idem</corsivo> n. 6378 del 22 ottobre 2020).</h:div><h:div><corsivo>Ritenuto, pertanto, che:</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>il ricorso va accolto limitatamente alla domanda di annullamento, per la motivazione riportata, avente rilievo assorbente, in considerazione della disponibilità del ricorrente medesimo alla collocazione  nelle aree assentibili e alla necessità di una interlocuzione procedimentale sul punto, salvo il riesercizio del potere da parte dell’amministrazione;</h:div><h:div>le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione intimata e vanno quindi poste a carico della medesima, liquidate come in dispositivo.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:</h:div><h:div>- accoglie la domanda e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei termini indicati in motivazione;</h:div><h:div>- condanna il Comune di Vibo Valentia al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge, tenuto conto dell’aumento richiesto ex art. 4 comma 1 <corsivo>bis</corsivo> DM 55/2014.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/11/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Maiore Manuela</h:div><h:div>Valeria Palmisano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>