<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20250064020251203183053374" id="20250064020251203183053374" modello="3" modifica="04/12/2025 17:03:53" pdf="0" ricorrente="Eco.Fap S.r.l." stato="2" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00640"/><fascicolo anno="2025" n="02061"/><urn>urn:nir:tar.calabria;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250064020251203183053374.xml</file><wordfile>20250064020251203183053374.docm</wordfile><ricorso NRG="202500640">202500640\202500640.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\940 Ivo Correale\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Ivo Correale</firma><data>04/12/2025 17:01:26</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Vittorio Carchedi</firma><data>03/12/2025 18:54:30</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>05/12/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Ivo Correale,	Presidente</h:div><h:div>Francesco Tallaro,	Consigliere</h:div><h:div>Vittorio Carchedi,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- della determinazione del responsabile della Centrale Unica di Committenza di Cassano all’Ionio reg. gen. n. -OMISSIS-, comunicata in pari data, con cui è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla “<corsivo>procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023 con applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 108. co 1 del d.lgs. 36/2023 per l’affidamento servizi di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, pulizia strade e aree pubbliche o aperte al pubblico. -OMISSIS-</corsivo>”, in quanto “<corsivo>dagli accertamenti effettuati è emerso che l’impresa affittante il ramo d’azienda, sopra specificata, risulta destinataria di sanzioni definitivamente accertate da parte dell’Agenzia delle Entrate</corsivo>”;</h:div><h:div>- ove occorra, della nota prot. -OMISSIS- recante “<corsivo>comunicazione di avvio del procedimento di possibile esclusione ai sensi dell’art. 96 del d.lgs. 36/2023</corsivo>”;</h:div><h:div>- ove occorra, dei verbali di gara prot.n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, non pubblicati né conosciuti, nella parte in cui il convincimento circa l’esclusione della ricorrente sia maturato in seno alle sedute di gara ed ivi ne sia stato dato atto a verbale;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente allo stato non comunicato né conosciuto, tra cui, ove occorrer possa e in ragione di quanto infra dedotto, del disciplinare di gara agli artt. 4 e 5 disciplinanti le cause di esclusione laddove interpretate in senso contrario agli interessi delle ricorrenti;</h:div><h:div>- ove occorra, di ogni provvedimento conseguente di nomina di nuovo soggetto aggiudicatario tra quelli rimasti in gara;</h:div><h:div>conseguentemente</h:div><h:div>per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente <corsivo>medio tempore</corsivo> stipulato con la controinteressata;</h:div><h:div>e per la condanna dell’Amministrazione</h:div><h:div>a (ri)disporre l’aggiudicazione in favore della ricorrente.</h:div><h:div>2) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7 ottobre 2025: </h:div><h:div>- della determina dell’Area Tecnica del Comune di Morano Calabro n. -OMISSIS-- n.-OMISSIS-, comunicata a mezzo p.e.c. in data -OMISSIS- (con comunicazione prot. n. -OMISSIS-) e pubblicata in pari data sulla piattaforma di gara, avente ad oggetto “<corsivo>Procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023 con applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 108. co 1 del d.lgs. 36/2023 per l’affidamento servizi di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, pulizia strade e aree pubbliche o aperte al pubblico. -OMISSIS-. affidamento servizi dal -OMISSIS-. E impegno spesa</corsivo>”, con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del servizio in favore della società controinteressata -OMISSIS-;</h:div><h:div>- della determina dell’Area Tecnica del Comune di Morano Calabro n. -OMISSIS-- n. -OMISSIS-, comunicata a mezzo p.e.c. in data -OMISSIS- (con comunicazione prot. n. -OMISSIS-) e pubblicata in pari data sulla piattaforma di gara, avente ad oggetto “<corsivo>Procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023 con applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 108. co 1 del d.lgs. 36/2023 per l’affidamento servizi di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, pulizia strade e aree pubbliche o aperte al pubblico. -OMISSIS-: affidamento servizi - rettifica determina n. -OMISSIS-</corsivo>”;</h:div><h:div>• ove occorra, di tutti i verbali di gara nella parte in cui non risulta alcuna valutazione e scrutinio del procedimento penale pendente ove in qualsiasi modo conosciuto dalla S.A.;</h:div><h:div>• in ogni caso del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara, costituito dalla determina n. -OMISSIS-, già impugnato con ricorso principale iscritto al RGN-OMISSIS-;</h:div><h:div>• di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto occorrer possa, i verbali di gara richiamati nei provvedimenti impugnati e, in particolare, la proposta di aggiudicazione in favore della controinteressata;</h:div><h:div>E PER LA DECLARATORIA</h:div><h:div>di inefficacia del contratto d’appalto, ove nelle more stipulato, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., con conseguente diritto della ricorrente a subentrare nel contratto medesimo in esito alla decisone del presente giudizio.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 640 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS- e -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Molé, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Centrale Unica di Committenza Comuni di Frascineto, Civita, San Basile, Cassano all’Ionio e Trebisacce, non costituita in giudizio; </h:div><h:div>Comune di Morano Calabro, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Virginia La Menza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Fortunato Magnelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Morano Calabro e di -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. Vittorio Carchedi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con determinazione n. -OMISSIS-, il Responsabile del Settore Area Tecnica del Comune di Morano Calabro demandava alla Centrale Unica di Committenza di Cassano all’Ionio l’espletamento della procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36 del 2023, per l’affidamento quadriennale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, nonché di pulizia delle strade e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, per un importo a base d’asta pari a euro -OMISSIS-, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. n. 36 del 2023.</h:div><h:div>2. Alla gara partecipavano cinque operatori economici, tra i quali la ricorrente -OMISSIS- (di seguito “-OMISSIS-”), in qualità di affittuaria del ramo d’azienda della -OMISSIS- (di seguito “-OMISSIS-”), e la -OMISSIS- (di seguito “-OMISSIS-”).</h:div><h:div>3. All’esito delle operazioni di gara, la Commissione di gara formulava la proposta di aggiudicazione in favore della -OMISSIS-, avendo conseguito il punteggio complessivo più elevato (con -OMISSIS- punti), mentre la -OMISSIS- si collocava in seconda posizione (con -OMISSIS- punti).</h:div><h:div>4. Nella successiva fase di verifica dei requisiti, ai sensi degli artt. 94, 95, 98 e 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, la Centrale Unica di Committenza estendeva le verifiche anche nei confronti della -OMISSIS-, in quanto impresa concedente il ramo d’azienda alla concorrente prima graduata.</h:div><h:div>5. Con nota del -OMISSIS-, l’Agenzia delle Entrate comunicava l’esito negativo in merito alla condizione di regolarità fiscale, ai sensi dell’art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023, della -OMISSIS-, riscontrando “<corsivo>violazioni gravi definitivamente accertate</corsivo>”, negli ambiti provinciali di Cosenza e Ragusa.</h:div><h:div>6. A seguito del riscontro negativo dell’Agenzia delle Entrate, con nota prot. n. -OMISSIS-, la Centrale Unica di Committenza comunicava alla -OMISSIS- l’avvio del procedimento di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 96 del d.lgs. n. 36 del 2023.</h:div><h:div>7. Nonostante le deduzioni presentate, con determinazione n. -OMISSIS-, la Centrale Unica di Committenza disponeva l’esclusione della -OMISSIS- dalla procedura, ritenendo la violazione tributaria accertata in capo alla -OMISSIS- idonea a integrare la causa di esclusione automatica prevista dall’art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023.</h:div><h:div>8. Avverso tale provvedimento, la -OMISSIS- e la -OMISSIS- hanno proposto ricorso avanti a questo TAR.</h:div><h:div>8.1. Con il primo motivo di ricorso, le società ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 e dell’allegato -OMISSIS-.</h:div><h:div>In particolare, lamentano che sarebbe stato recepito in modo automatico l’“esito negativo” comunicato dall’Agenzia delle Entrate, senza alcuna valutazione autonoma circa la reale entità e gravità della violazione.</h:div><h:div>Infatti, dalla documentazione prodotta in atti, risulterebbe un debito fiscale residuo pari a soli euro -OMISSIS-: un importo che escluderebbe qualsiasi automatismo nel disporre l’esclusione, essendo inferiore sia al 10% del valore dell’appalto (pari a euro -OMISSIS-), sia alla soglia di euro -OMISSIS- individuata dall’allegato -OMISSIS- del d.lgs. n. 36/2023, come limite minimo di rilevanza. Inoltre, parte del debito sarebbe stato oggetto di rateizzazione o di definizione agevolata, circostanze entrambe che escluderebbero la “gravità” della violazione.</h:div><h:div>8.2. Con il secondo motivo di ricorso, deducono violazione del parere ANAC n. 234/2024, secondo il quale la causa di esclusione automatica opererebbe solo in presenza di violazioni definitivamente accertate di importo pari o superiore al 10% del valore dell’appalto o, in ogni caso, non inferiore a euro -OMISSIS-, soglia individuata quale limite minimo di gravità.</h:div><h:div>In proposito, evidenziano che, nel caso di specie, il debito attuale a carico della -OMISSIS- ammonterebbe a euro -OMISSIS-, importo, dunque, al di sotto di entrambe le soglie richiamate dal parere, mentre ogni altra pendenza sarebbe oggetto di rateizzazione.</h:div><h:div>8.3. Con il terzo motivo, le società ricorrenti lamentano la violazione delle garanzie partecipative previste dagli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990, nonché vizi di motivazione del provvedimento di esclusione: in particolare, lamentano che la Centrale Unica di Committenza non avrebbe motivato, in alcun modo, nella determinazione n. -OMISSIS-, le ragioni del mancato accoglimento delle deduzioni presentate, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di esclusione, limitandosi a riportare l’“<corsivo>esito negativo dell’Agenzia delle Entrate</corsivo>”.</h:div><h:div>9. Si sono costituite sia il Comune di Morano Calabro che la -OMISSIS-, le quali hanno eccepito che:</h:div><h:div>- l’art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 prevede, nel caso di gravi violazioni in materia fiscale “definitivamente accertate”, l’esclusione automatica degli operatori economici; nel caso di specie, poiché la certificazione dell’Agenzia dell’Entrate riportava un esito negativo della verifica di regolarità fiscale della -OMISSIS-, l’amministrazione non poteva che procedere all’esclusione della affittuaria -OMISSIS-, trattandosi di atto vincolato e non suscettibile di valutazione discrezionale, come previsto, invece, per le violazioni gravi “non definitivamente accertate”, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, per le quali residuano margini per una valutazione autonoma sulla gravità e sulla incidenza della relativa irregolarità;</h:div><h:div>- il richiamo al parere ANAC n. 234/2024 sarebbe inconferente in quanto ha ad oggetto la diversa fattispecie delle violazioni gravi “non definitivamente accertate”, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023;</h:div><h:div>- l’infondatezza della dedotta violazione della partecipazione procedimentale, che, invece, è stata pienamente garantita.</h:div><h:div>10. Con memoria depositata in data 26 maggio 2025, le ricorrenti:</h:div><h:div>- hanno evidenziato che, con ordinanza di rimessione n. -OMISSIS-, il Consiglio di Stato ha sollevato incidente di costituzionalità in relazione all’art. 80, comma 4, secondo periodo, del previgente d.lgs. n. 50/2016, riprodotto nell’attuale art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023, ai sensi del quale è stata disposta l’impugnata esclusione;</h:div><h:div>- hanno, quindi, chiesto la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 o, in subordine, la sospensione del presente giudizio e degli atti impugnati sino alla pronuncia della Corte Costituzionale sull’ordinanza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-</h:div><h:div>11. Con ordinanza n. -OMISSIS-, è stata fissata l’udienza pubblica del 12 novembre 2025, per la trattazione del merito del ricorso, nel cui ambito sarebbe stata valutata la questione di compatibilità costituzionale dell’art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023, tenendo conto delle considerazioni che sarebbero state espresse dalla Corte Costituzionale con riferimento al previgente art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016.</h:div><h:div>12. Nelle more del giudizio, la Centrale Unica di Committenza ha aggiudicato l’appalto alla -OMISSIS-, con determinazione n. -OMISSIS-, successivamente rettificata con determinazione n. -OMISSIS-</h:div><h:div>13. Avverso tali determinazioni, le ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti, deducendo l’illegittimità dell’aggiudicazione:</h:div><h:div>- in via derivata, per l’illegittimità dell’esclusione della -OMISSIS-;</h:div><h:div>-  in via autonoma, per vizi propri dell’aggiudicazione, in quanto la -OMISSIS- non avrebbe dichiarato, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, l’esistenza di un procedimento penale che coinvolge il precedente legale rappresentante della società per il reato di cui all’art. -OMISSIS- <corsivo>-OMISSIS- </corsivo>c.p. (“<corsivo>-OMISSIS-</corsivo>”): omissione che avrebbe dovuto comportare l’esclusione della società aggiudicataria, in quanto non avrebbe consentito alla stazione appaltante di svolgere alcuna istruttoria sulla rilevanza dei fatti contestati al precedente legale rappresentante della -OMISSIS-.</h:div><h:div>14. Sia il Comune di Morano Calabro che la controinteressata hanno resistito ai motivi aggiunti presentati dalle ricorrenti, depositando memorie con le quali:</h:div><h:div>- eccepiscono l’inammissibilità dei motivi aggiunti per carenza di interesse ad agire, in quanto le ricorrenti non potrebbero trarre alcuna utilità dall’annullamento dell’aggiudicazione, essendo la -OMISSIS- esclusa dalla gara;</h:div><h:div>- sostengono che la -OMISSIS- ha dichiarato nella domanda di partecipazione di gara l’esistenza del procedimento penale, riportando gli elementi necessari per l’individuazione dei fatti posti a fondamento delle contestazioni;</h:div><h:div>- sostengono che l’amministrazione ha puntualmente eseguito le verifiche necessarie, accertando che, in capo all’attuale legale rappresentante della società, non pende alcun procedimento penale.</h:div><h:div>15. Nelle memorie conclusive, le parti hanno precisato e richiamato le deduzioni già svolte nei precedenti scritti difensivi.</h:div><h:div>Le ricorrenti hanno avanzato, altresì, istanza di rinvio, dichiarando di aver presentato ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di-OMISSIS- avendo rilevato vizi di notifica delle cartelle relative al debito fiscale contestato dall’Agenzia delle Entrate.</h:div><h:div>16. All’udienza pubblica del 12 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>17. Innanzitutto, il Collegio ritiene di non potere accordare il richiesto rinvio della trattazione dell’udienza.</h:div><h:div>Come noto, infatti, l’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. consente il rinvio “<corsivo>solo per casi eccezionali</corsivo>” e tale non appare la tardiva iniziativa volta a contestare la situazione fiscale della -OMISSIS-; iniziativa, comunque, che è tutto ininfluente, per le ragioni che si diranno, ai fini della definizione del presente giudizio, e il cui esito e tempi di conclusione sono al momento incerti.</h:div><h:div>Pertanto, l’istanza di rinvio va respinta.</h:div><h:div>18. Quanto al merito del gravame, con il ricorso introduttivo, le ricorrenti hanno contestato l’esclusione della -OMISSIS- dalla procedura di gara, sostenendo, in sostanza, che la stazione appaltante avrebbe errato nel ritenere applicabile l’art. 94, comma 6, del d.lgs. 36/2023.</h:div><h:div>Occorre, dunque, richiamare, innanzitutto, il contenuto di tale disposizione, la quale prevede l’esclusione dell’operatore economico che abbia commesso “<corsivo>violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato -OMISSIS-. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta</corsivo>”.</h:div><h:div>L’art. 1 dell’allegato -OMISSIS-, stabilisce, quindi, al comma 1, che “<corsivo>ai sensi e per gli effetti dell'articolo 94, comma 6, del codice costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602</corsivo> [id. est, pari a euro 5.000,00]. <corsivo>Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione</corsivo>”.</h:div><h:div>Dal combinato disposto di tali disposizioni, ne consegue, in sintesi, che l’esclusione ricorre, in modo automatico e vincolato, al verificarsi dei seguenti presupposti:</h:div><h:div>- la gravità della violazione, che sussiste quando l’omesso pagamento supera la soglia indicata dall’art. 48-bis DPR 602/1973 (attualmente di euro 5.000);</h:div><h:div>- la definitività dell’accertamento, cioè la violazione deve risultare definitivamente accertata, contenuta in sentenze o atti non più soggetti a impugnazione;</h:div><h:div>- l’insussistenza di circostanze che contribuiscano a “neutralizzare” la gravità della violazione, ossia quando l’operatore economico abbia ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, inclusi eventuali interessi o sanzioni, purché il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.</h:div><h:div>Il quadro sopra delineato, che parte ricorrente sospetta di illegittimità costituzionale, è stato confermato dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 138 del 28 luglio 2025, che ha ritenuto non irragionevole la soglia di euro 5.000, quale indice di gravità della violazione.</h:div><h:div>19. Orbene, nel caso di specie, l’amministrazione ha disposto l’esclusione della -OMISSIS-, a seguito dell’esito negativo del procedimento di verifica della regolarità fiscale svolto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della -OMISSIS-, titolare del ramo di azienda di cui -OMISSIS- è affittuaria.</h:div><h:div>Le ricorrenti sostengono che l’esclusione automatica dalla gara non opererebbe quando l’ammontare delle violazioni fiscali è inferiore al 10% del valore dell’appalto, precisando, in successive memorie, che non si tratterebbe, comunque, di violazioni “definitivamente accertate”.</h:div><h:div>In proposito, al Collegio sembra dirimente il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo il quale i certificati rilasciati dalle autorità competenti, in ordine alla regolarità fiscale o contributiva del concorrente, “<corsivo>hanno natura di dichiarazioni di scienza e si collocano fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova fino a querela di falso, per cui si impongono alla stazione appaltante, esonerandola da ulteriori accertamenti: tale orientamento riguarda, unicamente, il profilo della prova circa la sussistenza del requisito e degli accertamenti richiesti al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni all’uopo rese dal concorrente in sede di gara, come si desume dall’art. 86, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 80, applicabile alla fattispecie ratione temporis (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 maggio 2016, n. 10; 4 maggio 2012, n. 8; Sez. III, 18 dicembre 2020 n. 8148; Sez. V, 17 maggio 2013, n. 2682)</corsivo>” (cfr. Adunanza Plenaria, 24 aprile 2024, n. 7).</h:div><h:div>Spetta, dunque, in via esclusiva all’Agenzia delle Entrate il compito di dare un giudizio sulla regolarità fiscale dei partecipanti alla gara, non disponendo la stazione appaltante di alcun potere di autonomo apprezzamento del contenuto delle certificazioni di regolarità tributaria.</h:div><h:div>Nel caso di specie, la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate non lascia dubbi circa la sussistenza di un debito fiscale definitivamente accertato, superiore a euro 5.000.</h:div><h:div>Peraltro, le stesse ricorrenti hanno confermato l’esistenza di un debito di natura fiscale di euro -OMISSIS-, confidando, erroneamente, nell’applicabilità al caso di specie del diverso trattamento previsto dall’art. 95, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, per le gravi violazioni in materia fiscale “non definitivamente accertate”.</h:div><h:div>Né, a seguito della produzione documentale, le ricorrenti hanno provato che il debito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate sia stato interamente oggetto di rateizzazione anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta; né la (oltremodo) tardiva impugnazione (per vizi della notifica) delle cartelle di pagamento, genericamente richiamata nella propria istanza di rinvio, compromette la veridicità della certificazione dell’Agenzia delle Entrate del -OMISSIS-, che ha attestato, a quella data, la presenza di “<corsivo>violazioni gravi, definitivamente accertate</corsivo>”, escludendo esplicitamente dalla valutazione “<corsivo>i debiti relativi a carichi perseguiti a titolo provvisorio</corsivo>”; “<corsivo>i debiti oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione</corsivo>”; “<corsivo>i debiti oggetto di rateazione, sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni in ciascun caso applicabili</corsivo>”.</h:div><h:div>20. Allo stesso modo, non ha alcun rilievo, ai fini della decisione della presente controversia, il richiamo al parere ANAC n. 234/2024, che riguarda la diversa fattispecie delle gravi violazioni in materia fiscale “non definitivamente accertate”, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 36/2023, mentre, nel caso di specie, si applica l’art. 94, comma 6, del d.lgs. 36/2023, trattandosi, come detto, di violazioni gravi “definitivamente accertate”.</h:div><h:div>21. Infine, non meritano accoglimento neanche le censure con le quali le ricorrenti deducono violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, per la mancata motivazione delle ragioni di non accoglimento delle deduzioni difensive presentate a fronte della comunicazione di avvio del procedimento di esclusione. </h:div><h:div>Come già detto, nel caso di specie, l’esclusione ha rappresentato un atto doveroso e vincolato, in applicazione dell’art. 94, comma 6, del d.lgs. 36/2023, essendo stata disposta a seguito della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, con la quale è stata attestata la presenza di debiti di natura fiscale di importo superiore a euro 5.000, circostanza che non è stata confutata né in sede procedimentale né in questa fase processuale.</h:div><h:div>22. In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso introduttivo va rigettato.</h:div><h:div>23. La legittima esclusione della -OMISSIS- pone la questione dell’eventuale improcedibilità dei motivi aggiunti proposti avverso l’aggiudicazione alla controinteressata, sollevata anche dalla controinteressata e dal Comune di Morano Calabro.</h:div><h:div>Al riguardo, il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale è legittimato ad impugnare l'aggiudicazione al terzo anche l’operatore economico escluso dalla procedura di gara, che abbia impugnato la propria esclusione, perché l’esclusione non può considerarsi definitiva l'esclusione fino al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto del ricorso contro l'esclusione (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 5 settembre 2023, n. 8173, che richiama i principi affermati in materia dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e, in particolare, la sentenza 11 maggio 2017, <corsivo>Archus,</corsivo>C-131/16, nonché Consiglio di Stato, sez. V, 3 novembre 2020, n. 6788).</h:div><h:div>Il Collegio ritiene, pertanto, di dovere scrutinare i motivi aggiunti al ricorso introduttivo, assumendo valore dirimente la circostanza per la quale, sebbene l’impugnazione avverso l’esclusione della -OMISSIS- sia stata respinta, la sua esclusione non è (ancora) definitiva, almeno sino al passaggio in giudicato della presente sentenza.</h:div><h:div>24. Con i motivi aggiunti, le ricorrenti deducono l'illegittimità dell’aggiudicazione in favore della -OMISSIS-, per violazione dell’art. 95, comma 1, lett. e), e dell’art. 98 del d.lgs. n. 36/2023, sostenendo, in particolare, che:</h:div><h:div>- l’aggiudicataria non avrebbe dichiarato l’esistenza di un procedimento penale per il reato di cui all’art. -OMISSIS- <corsivo>-OMISSIS-</corsivo> c.p. (“<corsivo>-OMISSIS-</corsivo>”), che coinvolge il precedente legale rappresentante della società, in carica sino al -OMISSIS-</h:div><h:div>- infatti, la -OMISSIS- si sarebbe limitata dichiarare il sequestro preventivo delle quote sociali e dell’intero patrimonio aziendale, disposto dal Tribunale di Reggio Calabria, senza precisare la tipologia di reato, precludendo così alla stazione appaltante una corretta valutazione dell'integrità e affidabilità dell'operatore economico; </h:div><h:div>- in ogni caso, la stazione appaltante non avrebbe svolto alcuna valutazione in ordine alla rilevanza di tale procedimento penale, il quale riguarderebbe anche le attività societarie di -OMISSIS- e non solo la condotta personale del precedente legale rappresentante, la cui sostituzione non può essere qualificata come misura di <corsivo>self cleaning</corsivo>, essendo una mera modifica formale degli assetti societari.</h:div><h:div>25. Il Collegio ritiene che, ai fini dell’esame di tali censure, occorra, preliminarmente, richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale: </h:div><h:div>- “<corsivo>la stazione appaltante, che non ritenga la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente incisiva della sua moralità professionale, non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l’ammissione alla gara dell’impresa</corsivo>”, diversamente da quanto necessario per escludere il concorrente (cfr., <corsivo>ex plurimis</corsivo>, Consiglio di Stato, sez. V, 16 gennaio 2023 n. 526);</h:div><h:div>- tale regola è destinata a “<corsivo>subire eccezione nel caso in cui la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente presenti una pregnanza tale che la stazione appaltante non possa esimersi da rendere esplicite le ragioni per le quali abbia comunque apprezzato l’impresa come affidabile</corsivo>” (Consiglio di Stato, sez. V, 19 febbraio 2021, n. 1500 e sez. III, 20 febbraio 2023, n. 1700), con la precisazione che “<corsivo>spetta alla parte che contesta il provvedimento (quanto meno) allegare che si trattasse di vicenda professionale particolarmente significativa, meritevole di maggior sforzo motivazionale da parte della stazione appaltante per dar giustificazione, già in sede procedimentale, dell’ammissione</corsivo>” (Consiglio di Stato, sez. V, 16 gennaio 2023, n. 526);</h:div><h:div>- in ogni caso, “<corsivo>il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano della "non pretestuosità" della valutazione degli elementi di fatto compiuta (nella specie, la non manifesta abnormità, contraddittorietà o contrarietà a norme imperative di legge nella valutazione degli elementi di fatto) e non può pervenire ad evidenziare una mera "non condivisibilità" della valutazione stessa</corsivo>” (Consiglio di Stato, sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1645).</h:div><h:div>Orbene, il Collegio ritiene che, anche a prescindere dalla completezza della dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione della controinteressata, la chiara rilevanza del procedimento penale per il reato di “<corsivo>-OMISSIS-</corsivo>” (ai sensi dell’art. -OMISSIS- <corsivo>-OMISSIS-</corsivo> c.p.), rispetto all’oggetto dell’appalto (“<corsivo>affidamento servizi di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, pulizia strade e aree pubbliche o aperte al pubblico</corsivo>”), avrebbe richiesto un maggiore approfondimento, da parte della stazione appaltane, delle ragioni per quali è stata, comunque, decisa l’ammissione della -OMISSIS- al prosieguo delle operazioni di gara.</h:div><h:div>Né la -OMISSIS- può dirsi estranea alla vicenda, poiché risulta che le condotte contestate al precedente rappresentante legale sarebbero state realizzate mediante la piattaforma gestita dalla -OMISSIS- (cfr. sentenza della Corte di Cassazione n. -OMISSIS- in merito al decreto di sequestro preventivo delle quote sociali della società, prodotta dalle ricorrenti).</h:div><h:div>Peraltro, la sostituzione del legale rappresentante è avvenuta solo nei giorni immediatamente antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara e non risulta, dalla documentazione di gara, che la stazione appaltante abbia effettivamente valutato l’idoneità di tale misura (o di altre eventualmente adottate) ad assicurare una effettiva discontinuità rispetto alla gestione precedente, alla quale è stato contestato il reato di “<corsivo>-OMISSIS-</corsivo>”.</h:div><h:div>In definitiva, a fronte delle circostanze che ha coinvolto l’operatore economico per il tramite del suo precedente rappresentante legale e che rilevano ai fini della valutazione della sua attuale affidabilità, la stazione appaltante non poteva limitarsi a dar conto dell’“<corsivo>esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti e sull'assenza delle cause di esclusione in capo all'operatore economico secondo graduato -OMISSIS-</corsivo>”.</h:div><h:div>Emerge, dunque, dagli atti di gara, una evidente carenza di istruttoria e di valutazione dell’affidabilità della controinteressata, alla quale, tuttavia, non può ovviare il giudice amministrativo, spettando, infatti, soltanto alla stazione appaltante la valutazione degli illeciti professionali, la loro incidenza sull’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a comprometterla.</h:div><h:div>26. Ne consegue che i motivi aggiunti vanno accolti, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione, affinché, escluso qualsiasi automatismo espulsivo, la stazione appaltante rieserciti mediante una nuova e completa istruttoria, in contraddittorio con la controinteressata, il proprio potere tecnico discrezionale di valutazione della sussistenza o meno in capo alla concorrente aggiudicataria di un grave illecito professionale tale da pregiudicarne, alla luce delle misure adottate, l’affidabilità professionale rispetto all’appalto da aggiudicare, con obbligo di darne adeguata motivazione espressa.</h:div><h:div>27. Quanto alle spese di lite, sussistono le ragioni per la loro integrale compensazione tra le parti, in considerazione della complessità delle questioni sottese e della reciproca soccombenza.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:</h:div><h:div>- rigetta il ricorso introduttivo;</h:div><h:div>- accoglie i motivi aggiunti, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione nei sensi indicati in motivazione, ai fini della rinnovazione del giudizio di ammissione alla gara della -OMISSIS-; </h:div><h:div>- compensa le spese del presente giudizio;</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/11/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Garcea Teresa</h:div><h:div>Vittorio Carchedi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>