<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250036820250728163425620" descrizione="" gruppo="20250036820250728163425620" modifica="04/08/2025 10:12:59" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Calgeco S.r.l." versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00368"/><fascicolo anno="2025" n="01358"/><urn>urn:nir:tar.calabria;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250036820250728163425620.xml</file><wordfile>20250036820250728163425620.docm</wordfile><ricorso NRG="202500368">202500368\202500368.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\437 Gerardo Mastrandrea\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Gerardo Mastrandrea</firma><data>02/08/2025 20:34:21</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Valeria Palmisano</firma><data>30/07/2025 12:58:58</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>04/08/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Gerardo Mastrandrea,	Presidente</h:div><h:div>Cristiano De Giovanni,	Referendario</h:div><h:div>Valeria Palmisano,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div><corsivo>per l'annullamento:</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>- della Determinazione del Segretario Generale della Provincia di Vibo Valentia n. 268 del 27.2.2025 avente ad oggetto “<corsivo>Bando di gara n. 97/2024. Procedura aperta telematica per l’affidamento dell’appalto del servizio integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione in località Santa Maria, San Nicolò e Barbalaconi e delle stazioni di sollevamento esterne del Comune di Ricadi (VV) – CIG B42A048B82.  Gara a lotto unico Portale appalti n. 1681. (Identificativo appalto ANAC: 7bff6041-f6e5-42c0-8°97-e0bb4587da26)  Approvazione verbali di gara – Proposta di aggiudicazione in favore dell’O.E. Calgeco s.r.l. con sede in Carmelo Greco 14 – Motta San Giovanni (RC) – P. IVA 02241290804</corsivo>”, nella parte in cui determina di aggiudicare i servizi oggetto di affidamento in favore della società Calgeco s.r.l., la cui offerta presenta un “<corsivo>ribasso percentuale del 37,95% e quindi per l’importo complessivo di € 407.927,69 comprensivo dei costi della manodopera oltre € 12.737,79 per oneri della sicurezza oltre IVA</corsivo>”;</h:div><h:div>- dei verbali di gara, in particolare dal verbale di gara n. 3 del 19.2.2025, non noto alla ricorrente, richiamato nella Determinazione del Segretario Generale della Provincia di Vibo Valentia n. 268 del 27.2.2025, nonché della proposta di aggiudicazione e della graduatoria di aggiudicazione, laddove reca la proposta di aggiudicazione della gara in favore della ricorrente per un importo di aggiudicazione pari ad €  407.927,69, comprensivo dei costi della manodopera oltre € 12.737,79 per oneri della sicurezza oltre IVA anziché per il corretto importo di € 552.057,70; </h:div><h:div>- per quanto occorrer possa del Bando, Sez. II e del Disciplinare di gara, punti 3 e 17 ove interpretati in senso ostativo all’accoglimento del presente ricorso; </h:div><h:div>- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche non conosciuto, rispetto al provvedimento impugnato, nei limiti di interesse del ricorrente.</h:div><h:div>Nonché per l’accertamento e/o la declaratoria dell’obbligo della Stazione appaltante di aggiudicare alla Calgeco s.r.l. l’appalto del servizio integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione in località Santa Maria, San Nicolò e Barbalaconi e delle stazioni di sollevamento esterne del Comune di Ricadi (VV) – CIG B42A048B82.  Gara a lotto unico Portale appalti n. 1681, oggetto del presente ricorso, con il corretto importo di aggiudicazione complessivo di € 552.057,70.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 368 del 2025, proposto da:</h:div><h:div>Calgeco S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Orsola Accardo, Salvatore Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Provincia di Vibo Valentia, Provincia di Vibo Valentia - Macrostruttura n. 1 - Struttura Gestionale n. 3 - Gare Forniture e Servizi (Sua), Comune di Ricadi, non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2025 la dott.ssa Valeria Palmisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. La Calgeco S.r.l. ha partecipato alla procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione in località Santa Maria, San Nicolò e Barbalaconi e delle stazioni di sollevamento esterne del Comune di Ricadi (VV), indetta dalla Provincia di Vibo Valentia, in qualità di Stazione Unica Appaltante, per conto del Comune di Ricadi, ente esecutore del contratto oggetto di affidamento.</h:div><h:div>Ha quindi riferito altresì di aver presentato un’offerta economica nella quale ha offerto un ribasso percentuale del 37,95% rispetto al prezzo posto a base di gara, indicando espressamente costi per la manodopera pari a € 379.625,7 e costi concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza si luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, pari a € 6.000,00 con espressa indicazione della volontà di non assoggettare a ribasso i costi della manodopera. Ha altresì riferito che offerta è stata sottoposta a verifica di anomalia, in quanto “<corsivo>sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara</corsivo>”, all’esito della quale ha presentato giustificazioni, nell’ambito delle quali si ribadiva che i costi della manodopera non erano oggetto del ribasso offerto, pari al 37,95 %, da applicare, pertanto, al solo “<corsivo>importo del servizio in appalto</corsivo>” indicato nel bando in euro 257.363,75. Secondo la prospettazione della ricorrente, quindi l’offerta effettiva andava quantificata nell’importo di euro 552.057,70 (di cui: euro 159.694,21 quale “<corsivo>importo al netto del ribasso d’asta</corsivo>”; euro 379.625,70, per oneri della manodopera, ed euro 12.737,79, per oneri della sicurezza, non oggetto di ribasso). All’esito delle suddette giustificazioni, accolte dal RUP, la Commissione giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione dei servizi alla stessa Calgeco S.r.l. e con determinazione del Segretario Generale n. 268 del 27 febbraio 2025, la Stazione appaltante ha aggiudicato l’appalto alla Calgeco S.r.l., tuttavia, “<corsivo>per l’importo complessivo di € 407.927,69 comprensivo dei costi della manodopera oltre € 12.737,79 per oneri della sicurezza oltre IVA</corsivo>”.</h:div><h:div>2. Con il ricorso meglio specificato in epigrafe, quindi, la società ricorrente ha adito questo TAR, contestando – dopo essersi soffermata sul proprio interesse ad agire – l’errata indicazione dell’importo oggetto di aggiudicazione.</h:div><h:div>3. In particolare, con il primo motivo di ricorso, l’istante sostiene che, in base all’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023, richiamato dai documenti di gara, i costi della manodopera non sarebbero suscettibili di ribasso, dovendo essere scorporati dall’importo a base d’asta ribassabile, fatta salva l’ipotesi in cui l’operatore economico manifesti espressamente la volontà di ribassarli, dimostrando di poter contare su una più efficiente organizzazione d’impresa.</h:div><h:div>Nel formulare la propria offerta economica, invece, la ricorrente avrebbe univocamente manifestato la volontà di non applicare il ribasso percentuale offerto ai costi di manodopera, come si desumerebbe:</h:div><h:div>- dal modello di offerta economica, nel quale ha dichiarato il ribasso offerto, pari al 37,95 %, specificando, tuttavia, che “<corsivo>i propri costi della manodopera, ai sensi del d.lgs n. 36/2023 art. 108 comma 9, ammontano ad € 379.625,70</corsivo>”;</h:div><h:div>- dalla relazione giustificativa presentata nel sub procedimento di verifica di congruità, in cui ha ribadito la propria intenzione di non ribassare i costi manodopera individuati nel Bando e, conseguentemente, di applicare il ribasso offerto, pari al 37,95%, al solo importo di euro 257.363,75 indicato nel Bando di gara quale “<corsivo>importo del servizio in appalto</corsivo>”.</h:div><h:div>La ricorrente ha quindi dedotto di non aver offerto alcun ribasso dei costi della manodopera, con la conseguenza che il provvedimento di aggiudicazione è stato adottato in palese violazione del principio della immodificabilità dell'offerta economica, quale risulta dalle dichiarazioni rese nell'ambito della stessa offerta economica.</h:div><h:div>4. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente sostiene che, a fronte delle univoche dichiarazioni rese in ordine alla volontà di non sottoporre a ribasso i costi della manodopera, la Stazione Appaltante avrebbe dovuto, semmai, approfondire la questione, richiedendo appositi chiarimenti alla società, al fine di ricercare l’effettiva volontà di quest’ultima.</h:div><h:div>Invero, secondo la ricorrente, nella fattispecie in esame, non si trattava di emendare un errore materiale, ma di interpretare la <corsivo>voluntas</corsivo> negoziale, quale desumibile dal modello di offerta economica, che ha esplicitato il costo della manodopera quale importo non ribassabile.</h:div><h:div>5. Ad onta della ritualità e tempestività della notifica la Provincia di Vibo Valentia e il Comune di Ricadi non si sono costituiti in giudizio.</h:div><h:div>6. All’udienza pubblica del 2 luglio 2025, il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione. </h:div><h:div>2. Nel complesso la domanda è fondata e merita quindi accoglimento, alla stregua anche del precedente in termini della Seconda Sezione di questo Tribunale (n. 761/2025 del 24 aprile 2025, depositato in atti, e di cui l’Amministrazione provinciale ha preso atto con determinazione n. 922 del 19 giugno 2025, depositata dalla medesima ricorrente).</h:div><h:div>Parte ricorrente, in sostanza, contesta l’importo oggetto di aggiudicazione, poiché, a suo avviso, sarebbe stato determinato erroneamente, applicando il ribasso offerto anche ai costi della manodopera.</h:div><h:div>La risoluzione della questione controversa impone, innanzitutto, l’esame dell’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023, secondo il quale <corsivo>“[n]ei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13 [ossia in base alle tabelle ministeriali del costo del lavoro]. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale</corsivo>”.</h:div><h:div>La disposizione contiene il riferimento a due concetti distinti, ovvero “<corsivo>l’importo posto a base di gara”,</corsivo> nell’individuare il quale la stazione appaltante deve prevedere anche il cd. costo della manodopera, e “<corsivo>l’importo assoggettato al ribasso</corsivo>”, dal quale, invece, “<corsivo>i costi della manodopera</corsivo>”, devono essere scorporati (cfr. TAR Calabria, Reggio Calabria, 8 febbraio 2024, n. 119).</h:div><h:div>La giurisprudenza sul punto ha prospettato due differenti opzioni interpretative.</h:div><h:div>Secondo una prima ricostruzione, il costo della manodopera, seppur esposto separatamente negli atti di gara, continuerebbe a costituire un elemento della base d’asta, sul quale applicare il ribasso (cfr. TAR Toscana, sez. IV, 29 gennaio 2024, n. 120; TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 19 dicembre 2023, n. 3787), onde nulla sarebbe mutato rispetto a quanto stabilito nel precedente D.lgs. n. 50/2016.</h:div><h:div>Secondo un’altra interpretazione, che il Collegio ritiene preferibile, perché più aderente alla <corsivo>littera legis</corsivo>, nella nuova disciplina, gli oneri della manodopera quantificati dalla stazione appaltante non sarebbero direttamente ribassabili, come accadeva nel sistema previgente, in quanto vanno scorporati dalla base d’asta da assoggettare a ribasso.</h:div><h:div>Pertanto, ai fini dell’aggiudicazione rileva esclusivamente la percentuale di ribasso riferita all’importo dei lavori o dei servizi da appaltare, al netto dei costi del lavoro e della sicurezza (cfr. TAR Calabria, Reggio Calabria, 8 febbraio 2024, n. 119 e n. 120; TAR Campania, Salerno, 11 gennaio 2024, n. 147).</h:div><h:div>Tuttavia, come esplicitato nell’ultimo periodo dell’art. 41, comma 14, del citato decreto legislativo, l’offerta dell’operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera non è esclusa dalla gara, ma è assoggetta alla verifica dell’anomalia, nella cui sede l’operatore economico avrà l’onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale oltre il rispetto dei minimi salariali.</h:div><h:div>Al riguardo, è stato precisato che “<corsivo>se il ribasso viene relazionato all’intera offerta, inclusiva del costo della manodopera, lo stesso opera, di per sé, anche su detti costi, contravvenendo al divieto - per effetto del necessario scorporo degli stessi - seppur non assoluto di ribasso, che, invece, va espressamente rappresentato e, quindi, conseguentemente giustificato sotto il profilo dell’anomalia. In altri termini, i costi della manodopera astrattamente non ribassabili, anche se inseriti nella medesima base d’asta, vanno espunti dal calcolo del ribasso stesso (altrimenti, si ribadisce, si determinerebbe un automatico ribasso vietato sia pur non in senso assoluto dalla norma), di guisa che, se ribassati, la correlata dichiarazione deve essere espressa autonomamente e giustificata secondo l’ultimo inciso del medesimo comma 14 dell’art. 41 (“Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”)” </corsivo>(cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. I, 27 febbraio 2025, n. 738, che richiama, a sostegno del proprio percorso argomentativo, Consiglio di Stato, sez. V, 19 novembre 2024, n. 9254).</h:div><h:div>Ne consegue, in definitiva, che, anche se contribuiscono a determinare la base d’asta, i costi della manodopera vanno, comunque, scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, poiché non sono ribassabili, a meno che, con indicazione a parte, che, quindi, prescinde dal ribasso, non vengano espressamente indicati con importo diverso e, se inferiori a quanto stabilito dal seggio di gara, siano giustificati in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta.</h:div><h:div>3. Ciò posto, nel caso di specie:</h:div><h:div>- il Bando ha espressamente incluso i costi della manodopera nell’importo a base di gara, ma, successivamente, ha precisato che <corsivo>“[i] costi della manodopera e della sicurezza, ai sensi dell’art. 41, co. 14 del D.lgs. 36/2023, sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso</corsivo>” (pag. 2);</h:div><h:div>- l’art. 17 del Disciplinare, inoltre, stabilisce che <corsivo>“[a]i sensi dell’art. 108, comma 9 del Codice nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ai sensi dell’art. 41, comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera</corsivo>” (pag. 34).</h:div><h:div>Orbene, il Collegio ritiene in primo luogo che il bando includa i costi della manodopera nell’importo a base di gara e che, le novità introdotte dal comma 14 dell’art. 41 del d.lgs. n. 36/2023 e una complessiva lettura della <corsivo>lex specialis,</corsivo> avrebbero dovuto indurre la Stazione a scorporarli dall’importo assoggettato al ribasso, fatta salva una diversa indicazione dell’operatore economico, che, nel caso di specie, non ricorre.</h:div><h:div>In altri termini, “<corsivo>i costi della manodopera astrattamente non ribassabili, anche se inseriti nella medesima base d’asta, vanno espunti dal calcolo del ribasso stesso (altrimenti, si ribadisce, si determinerebbe un automatico ribasso vietato sia pur non in senso assoluto dalla norma), di guisa che, se ribassati, la correlata dichiarazione deve essere espressa autonomamente e giustificata secondo l’ultimo inciso del medesimo comma 14 dell’art. 41 (“Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”)”</corsivo> (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. I, 27 febbraio 2025, n. 738).</h:div><h:div>In tal senso, depone anche l’inequivoca intenzione della ricorrente di escludere il ribasso del costo della manodopera, il quale, infatti, è stato indicato nel modello di offerta economica (Allegato A-2) di importo pari a quello riportato nel Bando e nel Disciplinare (ossia euro 379.625,70).</h:div><h:div>Peraltro, anche nella relazione giustificativa presentata nel sub-procedimento di verifica di congruità, è stata ribadita l’intenzione di non ribassare il costo della manodopera, applicando il ribasso offerto al solo “<corsivo>importo del servizio in appalto</corsivo>” (euro 257.363,75).</h:div><h:div>Del resto, avendo indicato in maniera espressa il costo della manodopera (secondo l’esatto importo previsto dalla Stazione Appaltante), sarebbe dovuto risultare del tutto chiaro che su quest’ultimo non era stato operato alcun ribasso, che, quindi, andava riferito alle altre voci di costo.</h:div><h:div>A fronte di tale inconfutabile circostanza, tuttavia, la Stazione Appaltante ha ritenuto di applicare il ribasso anche ai costi della manodopera, mentre, come correttamente evidenziato da parte ricorrente, avrebbe dovuto orientare il proprio comportamento alla ricerca dell’effettiva volontà espressa dall’offerente (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 19 novembre 2024, n. 9254, secondo il quale l’<corsivo>“operato della stazione appaltante, volto alla ricerca dell’effettiva volontà espressa dall’offerente, sulla base di quanto inequivocabilmente indicato sia nel dettaglio degli importi ribassabili e non ribassabili del costo dei lavori, sia nella parte relativa all’indicazione del costo della manodopera concretamente offerto, è peraltro del tutto coerente con il principio del risultato e della fiducia, quali codificati dal nuovo codice dei contratti pubblici</corsivo>”).</h:div><h:div>Ad ogni modo, laddove la Stazione Appaltante avesse ritenuto di avere dei dubbi in ordine all’effettiva portata dell’offerta economica, avrebbe potuto chiedere chiarimenti ai sensi dell’101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale <corsivo>“[l]a stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. +L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica</corsivo>” (cfr. in proposito, Consiglio di Stato, sez. V, 19 novembre 2024, n. 9254).</h:div><h:div>4. Conclusivamente, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui determinano in una somma inferiore l’offerta di parte ricorrente, ferme restando le ulteriori valutazioni di competenza dell’amministrazione intimata, incluso l’eventuale impatto del ricalcolo del ribasso offerto sull’aggiudicazione in favore della società ricorrente.</h:div><h:div>5. Le oscillazioni giurisprudenziali e la complessità della vicenda giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio, fatta eccezione del rimborso del contributo unificato, da porsi a carico della Provincia di Vibo Valentia, dovuto ai sensi dell’art. 13, comma 6-<corsivo>bis, </corsivo>D.P.R. n. 115/2002.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla nei sensi di cui alla parte motiva i provvedimenti impugnati.</h:div><h:div>Compensa le spese di giudizio, fatta eccezione per il rimborso del contributo unificato, da porsi a carico della Provincia di Vibo Valentia.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="02/07/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Chiaramida Marianna</h:div><h:div>Valeria Palmisano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>