<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240191520251011120104659" descrizione="" gruppo="20240191520251011120104659" modifica="12/10/2025 16:24:16" stato="2" tipo="24" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Soc.  Kuwait Petroleum Italia S.p.A." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="01915"/><fascicolo anno="2025" n="01657"/><urn>urn:nir:tar.calabria;sezione.2:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240191520251011120104659.xml</file><wordfile>20240191520251011120104659.docm</wordfile><ricorso NRG="202401915">202401915\202401915.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\940 Ivo Correale\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Vittorio Carchedi</firma><data>11/10/2025 16:59:25</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/10/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Ivo Correale,	Presidente</h:div><h:div>Francesco Tallaro,	Consigliere</h:div><h:div>Vittorio Carchedi,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’accertamento</h:div><h:div>della proroga “ope legis” fino al 31.12.2033 della Concessione Demaniale Marittima (CDM) n. 27/2011 del 1.7.2011 relativa all’impianto carburanti Kuwait sito in Scalea (CS) S.S. 18 km. 2+580;</h:div><h:div>e in subordine, per la declaratoria </h:div><h:div>della illegittimità del silenzio maturatosi sull’istanza inviata via pec il 21 ottobre 2024 con cui la Società ricorrente ha invitato il Comune di Scalea a riscontrare la richiesta di rinnovo della suddetta concessione demaniale marittima presentata in data 22 dicembre 2020;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 117 c.p.a.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1915 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Kuwait Petroleum Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Maria Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Scalea, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 il dott. Vittorio Carchedi e presente il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Kuwait Petroleum Italia S.p.A. (d’ora in avanti anche “Kuwait”) gestisce un impianto carburanti in Scalea (CS), lungo la strada S.S. 18 al km 2+580, in relazione al quale, in data 22 dicembre 2020, ha richiesto il rinnovo della concessione demaniale marittima n. 27/2011, scaduta il 31 dicembre 2020.</h:div><h:div>2. Risulta dalla documentazione prodotta in atti che, con nota prot. n. 12699 del 19 maggio 2023, il Comune di Scalea ha comunicato alla Kuwait l’avvio del procedimento di decadenza di tale concessione, per omesso pagamento di alcuni canoni e dell’imposta regionale dal 2014 al 2023.</h:div><h:div>3. In data 18 luglio 2023, la società ricorrente ha riscontrato la nota comunale, trasmettendo la documentazione attestante il pagamento dei canoni e dell’imposta regionale, dall’anno 2014 fino al 2023. </h:div><h:div>4. Successivamente, con nota del 21 ottobre 2024, la Kuwait ha chiesto all’amministrazione di: “<corsivo>a) confermare che la concessione demaniale di cui all’istanza deve intendersi prorogata “ex lege” fino al 31.12.2033; b) ovvero qualora si ritenga che occorra un nuovo atto concessorio, e fatto salvo ogni diritto, portare celermente a conclusione il procedimento di rinnovo di cui all’istanza in oggetto</corsivo>”. </h:div><h:div>Tale istanza è rimasta senza riscontro da parte del Comune di Scalea.</h:div><h:div>5. Con il ricorso meglio specificato in epigrafe, la Kuwait ha, quindi, adito questo TAR, chiedendo:</h:div><h:div>- in via principale, “<corsivo>l’accertamento che la Concessione Demaniale Marittima (CDM) n. 27/2011 del 1.7.2011 relativa all’impianto carburanti Kuwait sito in Scalea (CS) S.S. 18 km. 2+580 </corsivo>[…] <corsivo>deve intendersi prorogata “ope legis” fino al 31.12.2033</corsivo>”;</h:div><h:div>-<corsivo>
				</corsivo>e in subordine,<corsivo>
				</corsivo>“<corsivo>la declaratoria della illegittimità del silenzio maturatosi sull’istanza inviata via pec il 21 ottobre 2024</corsivo> […] <corsivo>con cui la Società ricorrente ha invitato il Comune di Scalea a riscontrare la richiesta di rinnovo della suddetta concessione demaniale marittima</corsivo>”.</h:div><h:div>In particolare, parte ricorrente sostiene che la concessione demaniale in questione deve intendersi prorogata fino al 2033, ai sensi dell’art. 1, comma 682 della l. n. 145 del 20 dicembre 2018, perché essa non ha ad oggetto attività turistico e ricettive e, pertanto, non sono applicabili al caso di specie i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze n. 17 e n. 18 del 2021.</h:div><h:div>6. Non si è costituito il Comune di Scalea, nonostante la ritualità della notificazione del ricorso.</h:div><h:div>7. Alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>8. Il ricorso è fondato e va accolto per quel che riguarda la domanda (proposta in via subordinata) di condanna dell’amministrazione resistente a pronunciarsi con un provvedimento espresso, rispetto all’istanza presentata in data 21 ottobre 2024.</h:div><h:div>La giurisprudenza si è già da tempo consolidata nel senso di ammettere il rimedio avverso il silenzio serbato dall’amministrazione su un'istanza dell'interessato volta a sollecitare l'esercizio di un pubblico potere, anche in mancanza di una esplicita previsione di legge che preveda un espresso obbligo di provvedere, qualora i principi generali o le peculiarità del caso lo richiedano.</h:div><h:div>In particolare, è stato affermato che:</h:div><h:div>- “<corsivo>l’istanza diretta ad ottenere un provvedimento favorevole determina un obbligo di provvedere quando chi la presenta sia titolare di un interesse legittimo pretensivo. Non è seriamente dubitabile, infatti, che colui che ha un interesse differenziato e qualificato ad un bene della vita per il cui conseguimento è necessario l’esercizio del potere amministrativo sia titolare di una situazione giuridica che lo legittima, pur in assenza di una norma specifica che gli attribuisca un autonomo diritto di iniziativa, a presentare un’istanza dalla quale nasce in capo alla P.A. quantomeno un obbligo di pronunciarsi</corsivo>” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2318);</h:div><h:div>- un “<corsivo>obbligo di provvedere dell’Amministrazione sull’istanza ricevuta sussiste non solo quando la legge regola la presentazione della relativa istanza da parte del privato, così riconoscendogli la titolarità di una situazione qualificata e differenziata, ma anche in tutte le fattispecie particolari</corsivo>
				<corsivo>nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongono l’adozione di un provvedimento e, quindi, tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni - qualunque esse siano - dell’Amministrazione pubblica</corsivo>” (cfr. C.G.A.R.S., sez. I, 8 aprile 2024, n. 288);</h:div><h:div>- “<corsivo>in presenza di una formale istanza, l'Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso (tranne i casi limite di palese pretestuosità) alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici</corsivo>” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 26 luglio 2024).</h:div><h:div>Orbene, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l’istanza formulata dalla Kuwait, a prescindere dalla sua fondatezza, sia meritevole di un riscontro da parte del Comune di Scalea, in ragione dei richiamati principi di collaborazione e buona fede.</h:div><h:div>Infatti, da un lato, è indubbia la sussistenza in capo a parte ricorrente di un interesse differenziato e qualificato ad un bene della vita, in quanto la richiesta di proroga della concessione proviene da un soggetto che intratteneva con l’amministrazione un rapporto di durata e che, a giustificazione dell’istanza, è stata prospettata l’applicabilità della proroga, ai sensi dell’art. 1, comma 682 della l. n. 145 del 20 dicembre 2018; dall’altro, risulta, altrettanto, evidente, che solo un provvedimento espresso da parte dell’amministrazione è idoneo a rimuovere la dedotta situazione di incertezza in merito all’avvenuta proroga <corsivo>ex lege</corsivo> della concessione, incertezza aggravata anche in ragione della comunicazione dell’avvio di un procedimento di decadenza della concessione, alla quale non è seguita alcun provvedimento conclusivo.</h:div><h:div>9. La domanda avverso il silenzio va, dunque, accolta, con conseguente obbligo del Comune intimato di pronunciarsi sull’istanza presentata dalla società ricorrente il 21 ottobre 2024 entro 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza, con provvedimento esplicito adeguatamente motivato circa le ragioni della propria decisione.</h:div><h:div>10. Il ricorso deve, invece, essere disatteso per quel che riguarda la domanda (proposta in via principale) di accertamento nel merito dell’avvenuta proroga <corsivo>ex lege</corsivo> della concessione, non trattandosi, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.p.a., di “<corsivo>attività vincolata</corsivo>” o per la quale “<corsivo>risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione</corsivo>”.</h:div><h:div>Nel caso di specie, infatti, sussistono margini di discrezionalità e adempimenti istruttori rimessi all’amministrazione.</h:div><h:div>Infatti, da un lato, spetta, in primo luogo, all’amministrazione l’accertamento dei presupposti (nonché l’assenza di cause ostative) per la proroga <corsivo>ex lege</corsivo> della concessione, dall’altro, nel caso di specie, dagli elementi acquisiti al giudizio, risulta che il Comune di Scalea non abbia concluso il procedimento di decadenza della concessione, avviato con nota prot. n. 12699 del 19 maggio 2023. </h:div><h:div>Orbene, è evidente che la definizione di tale procedimento sia al tempo stesso una circostanza prioritaria ed eventualmente decisiva rispetto all’accertamento delle condizioni per una proroga <corsivo>ex lege</corsivo>, poiché l’eventuale dichiarazione di decadenza (la cui valutazione è, comunque, riservata ad un apprezzamento discrezionale dell’amministrazione comunale) impedirebbe in ogni caso l’applicabilità dell’art. 1, comma 682 della l. n. 145 del 20 dicembre 2018.</h:div><h:div>11. Le spese del giudizio si possono compensare, vista la peculiarità della vicenda e la soccombenza di parte ricorrente rispetto alla domanda principale.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:</h:div><h:div>- accoglie la domanda (proposta in via subordinata) avverso il silenzio e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio inadempimento originato dal mancato riscontro del Comune di Scalea alla istanza di parte ricorrente del 21 ottobre 2024, con conseguente condanna dell’amministrazione comunale a provvedere a riscontrare tale istanza, entro trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, con provvedimento esplicito adeguatamente motivato circa le ragioni della propria decisione;</h:div><h:div>- rigetta la domanda (proposta in via principale) di accertamento dell’avvenuta proroga<corsivo> ex lege </corsivo>della concessione;</h:div><h:div>- compensa le spese del presente giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/10/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Fabiano Lidia</h:div><h:div>Vittorio Carchedi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>