<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240182020251002152132156" descrizione="" gruppo="20240182020251002152132156" modifica="03/10/2025 12:42:28" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Fran Noka" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="01820"/><fascicolo anno="2025" n="01595"/><urn>urn:nir:tar.calabria;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240182020251002152132156.xml</file><wordfile>20240182020251002152132156.docm</wordfile><ricorso NRG="202401820">202401820\202401820.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\940 Ivo Correale\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Vittorio Carchedi</firma><data>02/10/2025 16:12:56</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>07/10/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Ivo Correale,	Presidente</h:div><h:div>Vittorio Carchedi,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Federico Baffa,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>della nota prot. n. 17753 del 23 luglio 2024, notificata il successivo 24 luglio 2024, con la quale il Comune di Crosia ha annullato il provvedimento di concessione area parcheggio autoveicoli prot. n. 2623 del 31 gennaio 2024, rilasciato al sig. Fran Noka; </h:div><h:div>nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale; con vittoria di spese e competenze;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1820 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Fran Noka, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Falvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Crosia, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 il dott. Vittorio Carchedi e presente il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Il sig. Noka riferisce in fatto che:</h:div><h:div>- nel 2019, ha chiesto al Comune di Crosia la concessione di un’area della superficie di 63 mq., in via Nicoletti, da destinare a parcheggio di due mezzi di sua proprietà;</h:div><h:div>- con nota prot. n. 25357 del 11 novembre 2019, il Comune di Crosia ha rilasciato la concessione richiesta;</h:div><h:div>- quindi, alla scadenza, ne ha chiesto il rinnovo, che è stato concesso con provvedimento prot. n. 2623 del 31 gennaio 2024, a fronte del pagamento annuale della somma di euro 1.659,00;</h:div><h:div>- con nota prot. n. 17753 del 23 luglio 2024, il Comune di Crosia ha disposto l’annullamento del provvedimento di concessione precedentemente rilasciato, in quanto “<corsivo>da ulteriori accertamenti interni all’Ufficio l’area di cui trattasi non risulta essere destinata a standard, ma a strada pubblica</corsivo>”.</h:div><h:div>2. Con il ricorso meglio specificato in epigrafe, il sig. Fran Noka ha impugnato la citata nota prot. n. 17753 del 23 luglio 2024, con la quale il Comune di Crosia ha annullato la concessione rilasciata in proprio favore.</h:div><h:div>3. Con il primo motivo di ricorso, egli deduce la violazione degli artt.1 e 7 della Legge n. 241/1990, in quanto il Comune di Crosia ha assunto il provvedimento di annullamento della concessione, senza previa comunicazione dell’avvio del procedimento.</h:div><h:div>4. Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, 26, 27 del Codice della Strada, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241 del 1990 e l’eccesso di potere per carenza di motivazione e per difetto di istruttoria.</h:div><h:div>5. Parte ricorrente chiede anche il risarcimento del danno.</h:div><h:div>6. Il Comune di Crosia non si è costituito, nonostante la ritualità della notificazione del ricorso.</h:div><h:div>7. Con ordinanza n. 1695 del 29 novembre 2024, il Collegio ha chiesto al Comune di Crosia “<corsivo>una dettagliata relazione sui fatti di causa, con particolare riguardo alle censure articolate nel ricorso introduttivo del giudizio, allegando, altresì, la documentazione dalla quale risulta che l’area oggetto della concessione revocata ha natura di “strada pubblica”</corsivo>”;</h:div><h:div>8. Il Comune di Crosia ha riscontrato l’ordinanza, producendo una relazione firmata dal responsabile del settore urbanistica, secondo la quale l’area sarebbe attualmente destinata a “<corsivo>strada pubblica</corsivo>”, a seguito dell’approvazione della variante “<corsivo>al Piano di Lottizzazione Grillo Giuseppe + altri</corsivo>”, senza, tuttavia, allegare documentazione a sostegno di tale circostanza.</h:div><h:div>9. Con ordinanza cautelare n. 35 del 17 gennaio 2025, è stata accolta la domanda cautelare, sulla base delle seguenti considerazioni: “</h:div><h:div><corsivo>- l’amministrazione comunale non ha prodotto in atti la variante “al Piano di Lottizzazione Grillo Giuseppe + altri”, dalla quale risulterebbe la modificazione della destinazione dell’area;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- quindi, allo stato, non risulta alcuna evidenza documentale in merito alla sussistenza del presupposto sul quale si fonda l’annullamento in autotutela, ossia la natura di “strada pubblica” dell’area oggetto della concessione;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- non sembra, inoltre, controverso l’utilizzo nel tempo dell’area, come “parcheggio”, senza alcun intralcio alla percorrenza della strada adiacente</corsivo>”.</h:div><h:div>10. Con memoria depositata il 4 settembre 2025, parte ricorrente ha rappresentato che, nonostante la tempestiva e regolare notifica dell’ordinanza cautelare, l’area risulta, ancora, occupata da terzi.</h:div><h:div>11. All'udienza pubblica del 24 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>12. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni che seguono.</h:div><h:div>13. È, innanzitutto, fondato il primo motivo di ricorso.</h:div><h:div>Infatti, il provvedimento di annullamento è stato adottato, senza essere stato preceduto dalla comunicazione prevista dall’art. 7 della Legge n. 241/1990.</h:div><h:div>Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, l’esercizio del potere di autotutela, in quanto espressione di una rilevante discrezionalità amministrativa è sempre soggetto all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, all’analitica motivazione delle ragioni di interesse pubblico ad esso sottese e alla ponderazione dell’interesse del privato alla stabilità della posizione acquisita, pena l’illegittimità del provvedimento al fine adottato (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI, 30 settembre 2025, n. 7602).</h:div><h:div>In particolare, è stato precisato che “<corsivo>gli atti di autotutela e di ritiro devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, legge n. 241 del 1990, al fine di consentire, attraverso l’instaurazione del contraddittorio con gli interessati, una loro efficace tutela nell’ambito del procedimento amministrativo ed, al contempo, di fornire all’amministrazione, con la rappresentazione di fatti e la proposizione di osservazioni da parte del privato, elementi di conoscenza utili o indispensabili all’esercizio del potere discrezionale, in funzione di una ponderata valutazione dell’interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell’atto</corsivo>”(cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 22 luglio 2019, n. 5168, nonché, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI, 30 settembre 2025, n. 7602).</h:div><h:div>Ne consegue, come detto, la fondatezza del primo motivo di ricorso.</h:div><h:div>14. Merita accoglimento anche il secondo motivo.</h:div><h:div>L’annullamento in autotutela fonda la propria motivazione sugli esiti degli “<corsivo>ulteriori accertamenti interni all’Ufficio</corsivo>” comunale, dai quali sarebbe emerso che “<corsivo>l’area di cui trattasi non risulta essere destinata a standard, ma a strada pubblica”</corsivo>.</h:div><h:div>Come già ricordato, il Collegio ha chiesto al Comune di Crosia “<corsivo>una dettagliata relazione sui fatti di causa, con particolare riguardo alle censure articolate nel ricorso introduttivo del giudizio, allegando, altresì, la documentazione dalla quale risulta che l’area oggetto della concessione revocata ha natura di “strada pubblica”</corsivo>”.</h:div><h:div>Il Comune ha riscontrato la richiesta, limitandosi a ribadire che l’area sarebbe attualmente destinata a “<corsivo>strada pubblica</corsivo>”, a seguito dell’approvazione della variante “<corsivo>al Piano di Lottizzazione Grillo Giuseppe + altri</corsivo>”, senza, tuttavia, allegare documentazione a sostegno di tale circostanza, sebbene oggetto di esplicita richiesta nell’ordinanza istruttoria.</h:div><h:div>Al riguardo, il Collegio ritiene di poter desumere dal comportamento processuale del Comune di Crosia (che non ha prodotto la documentazione dalla quale risulterebbe la natura di “strada pubblica” dell’area) la fondatezza della censura di parte ricorrente in ordine alla insussistenza di tale circostanza di fatto, posta a fondamento del provvedimento impugnato, ai sensi dell’ art. 64, comma 4, c.p.a. secondo il quale “[i]<corsivo>l giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo</corsivo>”.</h:div><h:div>In ogni caso, in mancanza di tale produzione documentale, il Collegio ritiene che non risulti, comunque, provata la sussistenza del presupposto sul quale si fonda l’annullamento in autotutela, ossia la natura di “strada pubblica” dell’area oggetto della concessione, con conseguente evidente carenza di istruttoria del provvedimento assunto. </h:div><h:div>15. In conclusione, il ricorso avverso la nota prot. n. 17753 del 23 luglio 2024 merita accoglimento e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato, mentre va respinta la domanda risarcitoria, anch’essa formulata nel ricorso introduttivo, in quanto generica nel <corsivo>quantum</corsivo> nonché sotto i profili di allegazione e di prova. </h:div><h:div>16. Le spese possono essere compensate, poiché, a seguito della fase cautelare, la difesa di parte ricorrente si è sostanzialmente limitata ad aggiornare il Collegio circa l’attuale situazione dell’area oggetto della concessione annullata, non svolgendo altra attività difensiva; restano, però, ferme le spese liquidate con l’ordinanza cautelare.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota prot. n. 17753 del 23 luglio 2024, con la quale il Comune di Crosia ha annullato il provvedimento di concessione area parcheggio autoveicoli prot. n. 2623 del 31 gennaio 2024.</h:div><h:div>Spese della presente fase di merito compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="24/09/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Garcea Teresa</h:div><h:div>Vittorio Carchedi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>