<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240179520250705124621724" descrizione="FER-accoglimento" gruppo="20240179520250705124621724" modifica="03/08/2025 08:09:19" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="6" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="01795"/><fascicolo anno="2025" n="01340"/><urn>urn:nir:tar.calabria;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240179520250705124621724.xml</file><wordfile>20240179520250705124621724.docm</wordfile><ricorso NRG="202401795">202401795\202401795.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\437 Gerardo Mastrandrea\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Gerardo Mastrandrea</firma><data>02/08/2025 21:16:07</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Nicola Ciconte</firma><data>08/07/2025 11:13:14</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>04/08/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Gerardo Mastrandrea,	Presidente</h:div><h:div>Nicola Ciconte,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Valeria Palmisano,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della determinazione n. 28 del 28 agosto 2024 del Comune di Montalto Uffugo, reg. gen. n. 488, con cui il Comune ha preso atto del verbale della Conferenza di servizi datato 28 agosto 2024, n. 16356, e ha deliberato di “<corsivo>concludere con esito negativo i lavori della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, c. 2 L. 241/1990, in forma semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta, relativa al Progetto di Realizzazione dell’impianto di energia agro-fotovoltaico – Lotto 1 e 2 – nel Comune di Montalto Uffugo, prodotto sul portale Telematico Calabria SUAP codici univoci 2649 e 2650 del 28.2.2023</corsivo>”;</h:div><h:div>- del provvedimento prot. 16355 del 28 agosto 2024 del Comune di Montalto Uffugo con cui il Comune ha disposto “<corsivo>l’adozione del provvedimento finale di conclusione della Conferenza dei Servizi asincrona indetta con nota prot. n.14829 del 06.07.2023, con esito negativo e conseguentemente l’archiviazione delle pratiche SUAP cod. univoco 2649 e 2650</corsivo>”;</h:div><h:div>- del verbale della Conferenza di servizi datato 28 agosto 2024, n. 16356;</h:div><h:div>- della nota prot. n. 314688 dell’11 luglio 2023 della Regione Calabria Dipartimento regionale “<corsivo>Sviluppo Economico e Attrattori Culturali</corsivo>” Settore n. 5;</h:div><h:div>- della nota del Comune di Montalto Uffugo prot. n. 16354 del 28 agosto 2024 emessa dal Servizio Territorio – Urbanistica Comunale;</h:div><h:div>- della nota del Comune di Montalto Uffugo prot. n. 16902 del 4 agosto 2024, recante preavviso di diniego;</h:div><h:div>- solo ove occorrer possa, della nota protocollo n. 14829 del 6 luglio 2023 con cui il Comune di Montalto Uffugo ha indetto la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14 bis e ss. della l. 241/1990;</h:div><h:div>- nonché di ogni atto presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto;</h:div><h:div>nonché per la condanna</h:div><h:div>del Comune di Montalto Uffugo ad attestare l’intervenuta formazione del titolo autorizzativo in ragione dell’illegittimità dei motivi ostativi opposti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1795 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Deaway S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Sticchi Damiani e Giuseppe Carlomagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Montalto Uffugo, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Fiorellino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Regione Calabria, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Gullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montalto Uffugo e della Regione Calabria;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con ricorso notificato in data 29 ottobre 2024 e depositato il successivo 11 novembre, la società ricorrente ha impugnato gli atti, emarginati in oggetto, con i quali il Comune di Montalto Uffugo (CS) ha dichiarato la conclusione negativa della conferenza di servizi indetta ai sensi dell’art.6, co.5, del d.lgs. 3 marzo 2011, n.28, a definizione della procedura abilitativa semplificata avviata dalla predetta per la realizzazione di due impianti agro-fotovoltaici, “<corsivo>lotto n.1</corsivo>” e “<corsivo>lotto n.2</corsivo>”.</h:div><h:div>1.1. Segnatamente, il Comune resistente ha sostenuto la sussistenza delle seguenti ragioni ostative alla formazione del titolo:</h:div><h:div>- “<corsivo>Valutato che anche la recente Legge Regionale 3 agosto 2023, n. 36 per le opere di connessione alla rete elettrica prevede, tra i regimi autorizzativi, l’Autorizzazione Unica (AU-ILE) da richiedere alla Regione Calabria per il tramite dello Sportello Regionale Energia ovvero, se sussistono le condizioni stabilite dalla Legge stessa, la Denuncia di Inizio Lavori (DIL)';</corsivo></h:div><h:div>- “<corsivo>Tenuto conto che, nel caso in esame, essendo stata attivata la P.A.S. (Procedura Abilitativa Semplificata), l’Autorizzazione Unica (AU-ILE) sopra detta è da ritenersi come procedimento autonomo il cui provvedimento finale deve essere prodotto agli atti della Conferenza di Servizi di che trattasi</corsivo>”;</h:div><h:div>- rilevato, dunque, “<corsivo>che il procedimento PAS non può essere concluso positivamente senza il rilascio della AU-ILE da parte della Regione Calabria</corsivo>”;</h:div><h:div>- “<corsivo>Ritenuto inoltre che l’intervento di agri-fotovoltaico proposto per il “lotto n.1', è in contrasto con la destinazione d’uso prevista dal PSC adottato sopra indicato, per come esposto nel parere di conformità tecnico-urbanistico del 28.08.2024, Prot. n.16354, emesso dal Servizio Territorio - Urbanistica Comunale</corsivo>”.</h:div><h:div>1.2. Avverso tali determinazioni, la ricorrente ha dedotto, in diritto:</h:div><h:div>1.2.1. “<corsivo>Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e seguenti della legge n. 241/90 e falsa applicazione degli artt. 14 bis e 14-ter della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14-quinquies della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione della D.g.r. 81/2012. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione del divieto di aggravio procedimentale. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa</corsivo>”, lamentando la mancata indizione della conferenza di servizi in modalità sincrona;</h:div><h:div>1.2.2. “<corsivo>Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e seguenti della legge n. 241/90 e falsa applicazione dell’art. 14-ter della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14-quinquies della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione della D.g.r. 81/2012. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione del divieto di aggravio procedimentale. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa</corsivo>”, sostenendo che l’amministrazione avrebbe violato l’obbligo di dissenso costruttivo e l’obbligo di soccorso istruttorio;</h:div><h:div>1.2.3. “<corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 10-bis, 14 e seguenti della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 199/2021, ed in particolare dell’art. 20, co.8 e dell’art. 22 bis. Violazione e falsa applicazione del Regolamento UE n. 2577/2022. Violazione della direttiva UE 2018/2001. Violazione della direttiva 2009/28/CE. Violazione e falsa applicazione del PNRR. Violazione degli art. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Omessa pronuncia Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 14-bis e seguenti della legge n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrazione. Violazione degli art. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva 2011/92/CE. Violazione della direttiva 2009/28/CE. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Travisamento dei fatti rilevanti</corsivo>”, con il quale lamenta il difetto di motivazione;</h:div><h:div>1.2.4. “<corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e seguenti della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 199/2021. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione del Regolamento UE n. 2577/2022. Violazione della direttiva 2009/28/CE, della direttiva UE 2018/2001, della direttiva UE 2023/2413. Violazione e falsa applicazione della l.r. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/90.Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Sviamento di potere. Irragionevolezza e illogicità dell’azione amministrativa. Violazione del divieto di aggravio procedimentale. Ingiustizia manifesta</corsivo>”, per mezzo del quale sostiene che gli atti gravati impongano un illegittimo aggravio procedimentale;</h:div><h:div>1.2.5. “<corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e seguenti della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 199/2021. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione del Regolamento UE n. 2577/2022. Violazione della direttiva 2009/28/CE, della direttiva UE 2018/2001, della direttiva UE 2023/2413. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/90.Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Sviamento di potere. Irragionevolezza e illogicità dell’azione amministrativa. Violazione del divieto di aggravio procedimentale. Ingiustizia manifesta</corsivo>”, con il quale contesta l’interpretazione della amministrazione resistente in ordine al requisito della “<corsivo>disponibilità</corsivo>” delle aree interessate dall’intervento.</h:div><h:div>1.2.6. “<corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e seguenti della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-quinques e dell’art. 21-nonies della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 199/2021. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione del Regolamento UE n. 2577/2022. Violazione della direttiva 2009/28/CE, della direttiva UE 2018/2001, della direttiva UE 2023/2413. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/90.Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Sviamento di potere. Irragionevolezza e illogicità dell’azione amministrativa. Violazione del divieto di aggravio procedimentale. Ingiustizia manifesta</corsivo>”, con il quale contesta la legittimità della ragione ostativa addotta dal Comune, in relazione al lotto n.1, conseguente alla sopravvenuta adozione del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Edilizio Urbanistico del Comune di Montalto Uffugo.</h:div><h:div>2. Si sono costituiti in giudizio il Comune e la Regione Calabria, instando per il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>3. Con ordinanza collegiale del 13 dicembre 2024, n.754, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare formulata con il ricorso.</h:div><h:div>4. Con successiva ordinanza del 7 marzo 2025, n.885, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare proposto dalla ricorrente “<corsivo>ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza per la trattazione del merito in primo grado</corsivo>”.</h:div><h:div>5. All’esito dell’udienza pubblica del 21 maggio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.<corsivo/></h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Devono preliminarmente essere vagliate le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dal Comune resistente.</h:div><h:div>1.1. Con la prima, l’ente locale sostiene che la società non avrebbe “<corsivo>né allegato né tanto meno dimostrato la proprietà o comunque la disponibilità delle particelle interessate dall’intervento con riguardo alle opere connesse (ovvero gli elettrodotti e le cabine per la consegna dell’energia elettrica alla rete elettrica pubblica)</corsivo>”, e, quindi, l’assenza di una condizione essenziale per l’avvio della PAS, con la conseguenza che “<corsivo>la stessa non avrebbe che potuto concludersi negativamente con una archiviazione</corsivo>”.</h:div><h:div>1.1.1. L’eccezione è infondata.</h:div><h:div>La questione, infatti, attiene più propriamente a profili di merito, anziché a quello della sussistenza dell’interesse al ricorso, considerato, peraltro, che la mancanza di disponibilità delle aree interessate dall’intervento costituisce, come si vedrà nel prosieguo, circostanza contestata dalla ricorrente.</h:div><h:div>1.2. Sotto altro profilo, poi, il Comune sostiene che la mancanza della previa disponibilità delle aree è una delle ragioni poste a fondamento dei provvedimenti impugnati, rispetto alla quale tuttavia la ricorrente non avrebbe dedotto motivi di censura, sicché, essendosi in presenza di atti plurimotivati, il ricorso dovrebbe ritenersi inammissibile per carenza di interesse, sorreggendosi il provvedimento sulla ragione non opposta.</h:div><h:div>1.2.1. Anche tale eccezione risulta infondata, giacché la ricorrente ha diffusamente contestato tale ragione del provvedimento con i motivi quarto e quinto.</h:div><h:div>1.3. Da ultimo è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso che, secondo la tesi del resistente, sarebbe derivata dalla sopravvenuta adozione del Piano strutturale comunale, del Regolamento edilizio urbanistico e delle relative tavole del PSC aggiornate, in quanto profilo che, anche in questo caso, attiene al merito, e sarà esaminato nel prosieguo, giacché oggetto del sesto motivo di ricorso.</h:div><h:div>2. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato.</h:div><h:div>2.1. Segnatamente, risulta fondato il quarto motivo, inammissibile il quinto e infondati i restanti.</h:div><h:div>3. Il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata indizione della conferenza di servizi in modalità sincrona, è infondato.</h:div><h:div>3.1. Secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, nell’atto di indizione della Conferenza dei Servizi in modalità asincrona, il Comune, autovincolandosi, aveva annunciato che la conferenza dei servizi sincrona ai sensi dell’art. 14 ter della l. 241/1990 sarebbe stata fissata “<corsivo>nel solo caso di impossibilità ad emanare il provvedimento (positivo o negativo) di conclusione del procedimento, sulla base delle determinazioni trasmesse dagli Enti in indirizzo, nel termine di cui alla lettera c)</corsivo>”.</h:div><h:div>Senonché, nonostante sia stato reso un solo parere negativo, quello della Regione, il Comune ha omesso, peraltro immotivatamente, di convocare la conferenza dei servizi sincrona.</h:div><h:div>3.2. La censura non può essere accolta.</h:div><h:div>La previsione contenuta nell’atto di indizione della conferenza decisoria non fa altro che riprodurre la disposizione contenuta al comma 6 dell’art.14-bis, laddove precisa che, “<corsivo>fuori dei casi di cui al comma 5</corsivo>”, <corsivo>id est</corsivo>, ove non sia possibile definire la conferenza con una determinazione positiva o negativa, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.</h:div><h:div>Non si è quindi alla presenza di un autovincolo ma di una prescrizione direttamente imposta dalla legge sul procedimento amministrativo.</h:div><h:div>Ciò precisato, il citato comma 5 dell’art.14-bis, dispone che “<corsivo>qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda</corsivo>”.</h:div><h:div>Tale eventualità esclude la necessità di indire la conferenza in modalità sincrona, per espressa previsione del citato comma 6, il quale, come detto, si applica solo “<corsivo>Fuori dei casi di cui al comma 5</corsivo>”, ovvero nel caso non sia possibile definire la conferenza con una determinazione positiva o negativa (cfr. Tar Calabria, I, 14 febbraio 2025, n.324).</h:div><h:div>È evidente che, nel caso di specie, l’amministrazione procedente ha acquisito due atti di dissenso – il parere negativo della Regione e quello dello stesso Comune – che non ha ritenuto superabili, ed ha pertanto adottato la determinazione di conclusione negativa della conferenza, che ha escluso, in radice, la necessità di ricorrere alla conferenza in modalità sincrona.</h:div><h:div>Sicché, sotto i profili qui esaminati, gli atti sono immuni da censure.</h:div><h:div>4. Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che due riferiti pareri istruttori negativi su cui si fondano i provvedimenti impugnati devono in realtà intendersi come atti di assenso per violazione del principio del “<corsivo>dissenso costruttivo</corsivo>”.</h:div><h:div>4.1. Anche tale censura è infondata.</h:div><h:div>L’art.14<corsivo>-bis</corsivo> della legge sul procedimento amministrativo, prevede, al co.3, che, entro il termine loro assegnato dall’amministrazione procedente, “<corsivo>le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico</corsivo>”.</h:div><h:div>Ebbene, la disposizione, laddove prevede che, in presenza di ragioni ostative all’assenso, l’amministrazione è tenuta ad indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso (il c.d. “<corsivo>dissenso costruttivo</corsivo>”), precisa che ciò è ad essa imposto “<corsivo>ove possibile</corsivo>”. Ciò sta, chiaramente, a significare che l’amministrazione non è tenuta ad indicare prescrizioni o condizioni ai fini dell’assenso nel caso in cui non vi siano margini di modifica al progetto in quanto l’avviso dell’amministrazione dissenziente si traduce in una “<corsivo>piana bocciatura</corsivo>” della proposta (in termini, T.A.R. Lazio, sez. III-ter, 27 novembre 2019, n. 13589), <corsivo>id est</corsivo>, allorquando non v’è alcuna prescrizione o condizione che possa determinare l’amministrazione a cambiare il proprio parere e rendere l’assenso negato (cfr. Tar Calabria, I, 14 febbraio 2025, n.324).</h:div><h:div>Nel caso di specie, dall’esame dei pareri negativi resi risulta che il dissenso sia fondato su ragioni – sulle quali ci si soffermerà nel prosieguo – ritenute dalle rispettive amministrazioni affatto ostative alla realizzazione del progetto.</h:div><h:div>5. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’obbligo motivazionale, sostenendo che il Comune non abbia dedotto in ordine alle ragioni espresse con le controdeduzioni.</h:div><h:div>5.1. La censura è infondata giacché il provvedimento esprime compiutamente, sia direttamente che <corsivo>de relato</corsivo>, con specifico richiamo degli atti istruttori, le ragioni ostative che hanno condotto all’esito negativo della conferenza di servizi e, quindi, impedito la formazione del titolo.</h:div><h:div>Né, ai fini dell’assolvimento del dovere motivazionale, è necessario che l’amministrazione prenda posizione espressa su ciascuna delle argomentazioni del privato, allorquando, come nel caso di specie, il loro rigetto è implicito (e cionondimeno evidente) nella conferma delle ragioni ostative con il provvedimento conclusivo del procedimento.</h:div><h:div>6. Con il quarto motivo è contestata la tesi del Comune resistente secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto ottenere, prima e, comunque, a prescindere dalla PAS,<corsivo>
				</corsivo>l’Autorizzazione Unica (AU-ILE),<corsivo>
				</corsivo>“<corsivo>da ritenersi come procedimento autonomo il cui provvedimento finale deve essere prodotto agli atti della Conferenza di Servizi di che trattasi</corsivo>”, e che, pertanto, “<corsivo>il procedimento PAS non può essere concluso positivamente senza il rilascio della AU-ILE da parte della Regione Calabria</corsivo>”.</h:div><h:div>6.1. Il rilievo è stato mosso, nell’ambito della conferenza di servizi, dalla Regione Calabria, che ha, quindi, reso parere negativo sulla procedura avviata dalla società istante.</h:div><h:div>Segnatamente, la Regione ha invocato l’applicazione della legge regionale n.17 del 24 novembre 2000, recante “<corsivo>Norme in materia di opere di concessione linee elettriche ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 Volt. Delega alle Amministrazioni provinciali</corsivo>”, che regola i procedimenti autorizzativi, di competenza regionale, relativi “<corsivo>alla costruzione di nuove linee, cabine, stazioni elettriche e relative opere accessorie, ovvero alla variazione delle caratteristiche elettriche o del tracciato di linee esistenti</corsivo>” (art.2, co.1). </h:div><h:div>6.2. La ricorrente contesta tale ricostruzione, ritenendo che essa, imponendo la previa autorizzazione, con diversa procedura, di impianto, opere di utenza e opere di rete, produca un illegittimo aggravio procedimentale, che “<corsivo>frustra in modo evidente l’effetto utile della normativa euro-unitaria, informata al principio della massima diffusione delle fonti rinnovabili</corsivo>”. </h:div><h:div>Sostiene, in particolare che, per mezzo della PAS, secondo quanto espressamente previsto dall’art.6 del d.lgs. n. 28/2011, è possibile autorizzare non solo l’impianto ma anche le opere ad esso connesse, fra le quali rientrano le opere che la Regione ha ritenuto debbano essere assoggettate alla richiamata disciplina legislativa regionale, e quindi essere assentite mediante previo, autonomo procedimento amministrativo.</h:div><h:div>L’avversata tesi, pertanto, si porrebbe in contrasto con la finalità dell’istituto, che risponde a principi di semplificazione, e con la richiamata disciplina nazionale di cui all’art.6 d.lgs. n. 28/2011, che consente al Comune procedente di acquisire gli atti di assenso nell’ambito della conferenza di servizi, prevista dal comma 5.</h:div><h:div>6.3. Ciò premesso, la tesi sostenuta dalla Regione e confluita negli atti comunali impugnati non può condividersi.</h:div><h:div>6.3.1. Occorre, in particolare, evidenziare che la PAS rappresenta una procedura che, come lo stesso nome rende palese, introduce una procedura semplificata per autorizzare la realizzazione e l’esercizio di particolari categorie di impianti alimentati da energia rinnovabile.</h:div><h:div>Il comma 2 dell’art.6 citato condiziona l’adozione di tale modulo autorizzativo al solo presupposto che l’istante sia “<corsivo>proprietario dell’immobile</corsivo>” o “<corsivo>abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse</corsivo>”.</h:div><h:div>Nella fattispecie in esame, è contestata la mancanza del titolo autorizzatorio per realizzare le opere connesse, non già di un valido titolo per disporre dell’area pubblica. Non è, quindi, in discussione l’acquisizione della disponibilità dell’area che l’infrastruttura dovrà attraversare ma l’autorizzazione amministrativa che, nella specie, attiene alla realizzazione delle opere connesse. </h:div><h:div>In quanto autorizzazione amministrativa, essa deve ritenersi compresa nell’ambito della PAS. </h:div><h:div>6.3.2. Deve poi ulteriormente precisarsi che la PAS è un modulo autorizzatorio che non riguarda il solo impianto ma altresì le opere ad esso connesse.</h:div><h:div>Sicché, quanto detto al punto precedente – in ordine al fatto che il profilo autorizzatorio si esaurisca all’interno della PAS, non richiedendo altra procedura, precedente o parallela ad essa – riguarda sia l’impianto sia le opere connesse (che rilevano nella vicenda in esame), giacché non può mettersi in discussione che la PAS attenga ad entrambi; che, quindi, tale procedimento comprenda anche la realizzazione e l’utilizzo delle opere connesse all’impianto.</h:div><h:div>Ciò risulta evidente sia dall’espresso riferimento alle opere connesse contenute al comma 2 dell’art.6 in esame, sia dal comma 9<corsivo>-bis</corsivo>, laddove precisa che “<corsivo>La procedura di cui al presente comma, con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione</corsivo>”, sia, infine, dal doppio richiamo contenuto nel successivo comma 9<corsivo>-ter</corsivo>, a mente del quale, “<corsivo>Nel caso di intervento che coinvolga più Comuni, l’istanza abilitativa semplificata è presentata a tuti i Comuni interessati dall’impianto e dalle relative opere connesse. L’amministrazione competente ai sensi del presente comma è individuata nel Comune sul cui territorio insiste la maggior porzione dell’impianto da realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni degli altri Comuni interessati dall’impianto e dalle relative opere connesse</corsivo>”.</h:div><h:div>6.3.3. Sicché, sia per l’impianto che per le opere connesse, le autorizzazioni alla realizzazione ed all’esercizio sono comprese all’interno della procedura abilitativa semplificata.</h:div><h:div>Se così è, come condivisibilmente osservato dalla ricorrente, imporre al privato istante un doppio regime autorizzatorio, passando per la previa autorizzazione prevista dalla legge regionale n.17/2000, appare un ingiustificato aggravio procedimentale, che, peraltro, si pone in diretto contrasto con il regime autorizzativo disciplinato a livello nazionale dal d.lgs. n.28/2011 citato, che, come si è detto, comprende l’autorizzazione in argomento.</h:div><h:div>Deve poi ulteriormente osservarsi che la disciplina da ultimo citata ha carattere evidentemente speciale rispetto alla prima, sicché, nei casi che rientrano nel suo campo di applicazione, trova esclusiva applicazione.</h:div><h:div>La legge regionale in argomento ha, infatti, un campo di applicazione generale rispetto alle linee elettriche ed agli impianti elettrici ma non riguarda specificamente gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, per i quali, come detto, è stata adottata una disciplina speciale con il citato decreto legislativo del 2011.</h:div><h:div>Tale testo normativo – introdotto dal legislatore nazionale in attuazione alla direttiva 2009/28/CE, per disciplinare, fra l’altro “<corsivo>gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti</corsivo>” (art.1) – prevede, in particolare, agli artt.4 ss., i regimi di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere ad essi connesse – e, fra questi la PAS (art.6 cit.) – definiti quali  “<corsivo>speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione</corsivo>”, espressamente introdotte “<corsivo>Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il conseguimento, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni, degli obiettivi di cui all'articolo 3</corsivo>”.</h:div><h:div>Sotto tale ultimo profilo, la esposta esegesi consente, peraltro, una ricostruzione dell’istituto della PAS effettivamente conforme alla finalità di semplificazione perseguita dal legislatore nazionale ed europeo.  </h:div><h:div>6.4. In conclusione, contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione nel parere reso nel corso della conferenza di servizi, la legge regionale n.17/2000 non trova applicazione nei casi regolati dall’art.6 del d.lgs. 28/2011.</h:div><h:div>7. Con il quinto motivo, la società istante censura il verbale conclusivo della conferenza di servizi prot.n. 16356 del 28 agosto 2024, nella parte in cui il Comune di Montalto Uffugo rileva che “<corsivo>tra i motivi rilevati nella suddetta nota Regionale, è evidenziata la mancanza di preventiva disponibilità delle aree sulle quali insisteranno le opere connesse (ovvero gli elettrodotti e le cabine per la consegna dell’energia elettrica pubblica)</corsivo>”.</h:div><h:div>7.1. Il motivo è inammissibile.</h:div><h:div>Il rilievo in ordine alla assenza della previa disponibilità delle aree interessate dalle opere connesse risulta contenuto nel già citato parere regionale e richiamato negli atti della conferenza di servizi ma non è stato poi trasfuso nella determinazione n.28 del 28 agosto 2024 del Comune di Montalto Uffugo, reg. gen. n. 488, con cui il Comune ha preso atto del verbale della Conferenza di servizi, né tantomeno nel provvedimento prot. 16355 del 28 agosto 2024 con cui il medesimo ente locale ha disposto “<corsivo>l’adozione del provvedimento finale di conclusione della Conferenza dei Servizi asincrona indetta con nota prot. n.14829 del 06.07.2023, con esito negativo e conseguentemente l’archiviazione delle pratiche SUAP cod. univoco 2649 e 2650</corsivo>”.</h:div><h:div>Ciò risulta peraltro evidenziato dalla stessa ricorrente, laddove riferisce di proporre la censura in esame, “<corsivo>Seppure nel provvedimento finale di diniego e nella determina conclusiva della CDS asincrona detto tema non sia stato più richiamato</corsivo>”.</h:div><h:div>Deve pure evidenziarsi che, dalla lettura del citato parere regionale, le cui deduzioni sono poi state trasfuse dal Comune nei propri atti, viene il dubbio che la Regione (e conseguentemente anche il Comune), laddove ha invocato il requisito della previa disponibilità delle aree, volesse riferirsi piuttosto alla medesima ragione ostativa, già esaminata al §6, relativa alla assenza di autorizzazione ai sensi della legge regionale n.17/2000 citata, in tal moto sovrapponendo erroneamente il piano autorizzatorio con quello della disponibilità giuridica, cui, di contro, fa esclusivo riferimento l’art.6 d.lgs. n.28 del 2011, nel recare la disciplina della PAS; che, in altri termini, la regione, parlando di mancanza di disponibilità abbia inteso riferirsi alla mancanza dell’autorizzazione prevista dalla citata normativa regionale.</h:div><h:div>7.2. Alla luce di ciò, il motivo in esame si rivela inammissibile, giacché proposto avverso una ragione ostativa che tuttavia non è espressa nel provvedimento conclusivo della procedura. </h:div><h:div>8. Il sesto motivo attiene ad una ragione ostativa relativa alla sola istanza presentata per il lotto n.1.</h:div><h:div>La ricorrente, in particolare, contesta i provvedimenti gravati nella parte in cui, in relazione al riferito lotto,  rilevano, quale ulteriore ragione ostativa alla formazione del titolo, che, “<corsivo>a seguito di Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 08.09.2023 con la quale è stato adottato il Piano Strutturale Comunale ed il Regolamento Edilizio Urbanistico del Comune di Montalto Uffugo, la maggiore parte del “lotto n.1” di intervento ricade in Ambito Urbanizzabile Misto – MIX 2 e la minore parte ricade su nuova viabilità di previsione del PSC, quindi destinazione d’uso diversa dalla previsione agricola del vigente P.R.G</corsivo>”.</h:div><h:div>8.1. Sostiene, in particolare:</h:div><h:div>a) la tardività del relativo parere espresso dal Servizio Territorio-Urbanistica comunale, evidenziando che, ove il Comune procedente avesse adottato il provvedimento nei termini, il procedimento si sarebbe concluso prima dell’adozione del nuovo PSC; </h:div><h:div>b) che il parere tardivo, dichiaratamente reso in autotutela, viola gli artt. 21-<corsivo>quinquies</corsivo> e l’art.21-<corsivo>nonies</corsivo> della legge 7 agosto 1990, n.241, per l’assenza dei presupposti per la sua adozione;</h:div><h:div>c) la inapplicabilità della sopravvenienza all’istanza presentata, in ragione del principio <corsivo>tempus regit actionem</corsivo> che dovrebbe regolare la fattispecie;</h:div><h:div>d) che il PSC è stato solo adottato ma non ancora approvato;</h:div><h:div>e) che la modifica introdotto riguarderebbe non il lotto n.2 ma il solo lotto n.1, e solo in una minima porzione, sicché il Comune, in sede procedimentale, avrebbe potuto prescrivere una parziale delocalizzazione del lotto interessato, così da superare la difformità urbanistica sopravvenuta.</h:div><h:div>8.2. La censura, che, è utile ribadire, attiene al solo lotto n.1, è infondata.</h:div><h:div>8.2.1. Nella vicenda in esame, il procedimento amministrativo <corsivo>de quo</corsivo>, avviato dalla ricorrente il 28 febbraio del 2023, si è concluso solo il 28 agosto 2024, quindi a distanza di oltre un anno.</h:div><h:div>La convocazione della conferenza di servizi è intervenuta oltre il termine di 20 giorni dalla presentazione della dichiarazione di PAS, previsto dall’art.6, co.5 del d.lgs. citato e risulta, altresì, che il Comune, ricevuto il parere della Regione Calabria, abbia disposto, con nota prot.n.16902 del 4 agosto 2023, la sospensione della procedura, cui ha fatto seguito, solo un anno dopo, e precisamente il 28 agosto 2024, la conclusione negativa della conferenza di servizi, che ha concluso il procedimento amministrativo.</h:div><h:div>Nella riferita scansione temporale, si inseriscono l’adozione del PSC, risalente all’8 settembre 2023 e l’adozione dell’atto di autotutela n.16354 del 28 agosto 2024, intervenuto anch’esso a distanza di oltre un anno dall’avvio della PAS.</h:div><h:div>8.2.2. Ciò premesso, ritiene il Collegio che debba farsi applicazione del principio <corsivo>tempus regit actum</corsivo>, il quale impone che l’atto amministrativo tenga conto della situazione di fatto e di diritto esistente al tempo della sua adozione. </h:div><h:div>Da questa regola si desume che il procedimento è soggetto alla normativa in vigore al momento della sua conclusione.</h:div><h:div>Alla luce di ciò, nella vicenda in esame, l’amministrazione non poteva non tener conto della suddetta sopravvenienza nella definizione del procedimento e quindi nella adozione del provvedimento.</h:div><h:div>Ciò precisato, non si esclude che il ritardo (colpevole) dell’azione amministrativa – che, se tempestiva, avrebbe, in tesi, evitato alla ricorrente di essere soggetta alla sopravvenienza – potrà essere eventualmente valutato, ove sussistano i presupposti, in altra sede sotto il differente profilo della (eventuale) responsabilità dell’amministrazione procedente e quindi risarcitorio, rimanendo, così, impregiudicata per la ricorrente la possibilità di farne valere, in altra sede, la dedotta illegittimità, ma a fini, per l’appunto, compensativi.</h:div><h:div>9. Per tutte le ragioni esposte, considerata la valenza per il solo lotto n.1 del motivo testé esaminato e rigettato, il ricorso deve essere parzialmente accolto, con annullamento dei provvedimenti gravati limitatamente alle determinazioni relative alla istanza presentata per il lotto n.2, salve le successive determinazioni dell’amministrazione e la verifica, in particolare, della sussistenza della previa “<corsivo>disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse</corsivo>” da parte della istante, come imposto dall’art.6, co.2, d.lgs. n.28 del 2011, citato e al tempo vigente.</h:div><h:div>10. La peculiarità della vicenda e l’accoglimento solo parziale del ricorso giustificano la compensazione delle spese di lite fra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei sensi e limiti di cui in motivazione.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catanzaro nelle camere di consiglio dei giorni 21 maggio 2025, 18 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/05/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Chiaramida Marianna</h:div><h:div>Nicola Ciconte</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>