<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240163920241106122441368" descrizione="appalto" gruppo="20240163920241106122441368" modifica="06/11/2024 12:36:24" stato="2" tipo="15" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="01639"/><fascicolo anno="2024" n="00673"/><urn>urn:nir:tar.calabria;sezione.1:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240163920241106122441368.xml</file><wordfile>20240163920241106122441368.docm</wordfile><ricorso NRG="202401639">202401639\202401639.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\769 Giancarlo Pennetti\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Arturo Levato</firma><data>06/11/2024 12:36:24</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>07/11/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Giancarlo Pennetti,	Presidente</h:div><h:div>Arturo Levato,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Valeria Palmisano,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>- del provvedimento di aggiudicazione prot. 7340 del 6.09.2024 adottato dall’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “E. Majorana” Girifalco e della presupposta proposta di aggiudicazione;</h:div><h:div>- dei verbali di seduta di gara;</h:div><h:div>- dell’offerta di partecipazione presentata in gara dalla Eat’n Drink;</h:div><h:div>- di ogni altro verbale esistente e relativo alla procedura di gara espletata;</h:div><h:div>- del contratto nelle more sottoscritto, allo stato non cognito;</h:div><h:div>- di ogni altro documento, atto e provvedimento presupposto, connesso, conseguente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1639 del 2024, proposto da: </h:div><h:div>IVS Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura C.I.G. B21127B463, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Netti, Cristina Brasca, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Ettore Majorana di Girifalco, Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>di Eat’N Drink S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Ivan Ierardi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Ettore Majorana, del Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Eat'N Drink S.r.l.;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 c.p.a.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Considerato, con i limiti propri della sommaria cognizione cautelare, che:</h:div><h:div>- appare insussistente la dedotta lesione da parte dell’aggiudicataria dell’art. 108, comma 9, D. Lgs. n. 36/2023 per omessa indicazione dei costi del personale e di sicurezza aziendale, peraltro non richiesta dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, in quanto la commessa pubblica in esame, avente ad oggetto la concessione triennale di distribuzione di bevande fredde ed alimenti con installazione di distributori automatici, sembra riconducibile nella categoria delle “<corsivo>forniture senza posa in opera</corsivo>”, come tale esclusa dall’obbligo di indicazione dei costi in base a quanto stabilito dallo stesso art. 108;</h:div><h:div>- sotto distinto e concorrente profilo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 95, comma 1, lett. e), 98, comma 3, lett. g), 94, commi 1, 3 D. Lgs. n. 36/2023 le cause rilevanti ai fini dell’esclusione di un operatore economico per gravi illeciti professionali sembrano involgere, sul piano soggettivo, i soli soggetti in carica nella compagine societaria, non essendo più rinvenibile alcun riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, così come previsto nel previgente regime giuridico di cui all’art. 80, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016;</h:div><h:div>Ritenuto che:</h:div><h:div>- la domanda cautelare è pertanto respinta;</h:div><h:div>- le spese della presente fase processuale seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) rigetta la domanda cautelare.</h:div><h:div>Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controinteressata e dell’amministrazione resistente nella misura di euro 1.000,00 ciascuna, oltre accessori di legge.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale Amministrativo che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/11/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Maiore Manuela</h:div><h:div>Arturo Levato</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>