<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240076320240919163753794" descrizione="esclusione gara-accogl." gruppo="20240076320240919163753794" modifica="26/09/2024 10:17:53" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00763"/><fascicolo anno="2024" n="01365"/><urn>urn:nir:tar.calabria;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240076320240919163753794.xml</file><wordfile>20240076320240919163753794.docm</wordfile><ricorso NRG="202400763">202400763\202400763.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\769 Giancarlo Pennetti\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>giancarlo pennetti</firma><data>26/09/2024 09:53:03</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Domenico Gaglioti</firma><data>19/09/2024 16:44:57</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>26/09/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giancarlo Pennetti,	Presidente</h:div><h:div>Domenico Gaglioti,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Simona Saracino,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>a) del provvedimento del Comune di Mandatoriccio in data 29.4.2024, n. 4105, con il quale il RUP ha escluso la ricorrente dalla gara per l''aggiudicazione dei lavori di «adeguamento sismico dell''edificio scolastico Corpo A – AULE cod. edificio scolastico 078074086» (CIG B0C5DA3F58); b) di tutti i verbali di gara, ed in particolare di quelli in data 5.4.2024 (verbale n. 1) ed in data 16.4.2024 (verbale n. 2); c) del bando_disciplinare, del quale si chiede per quanto occorrer possa la declaratoria di nullità, con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai punti  11, 13 e 15, qualora interpretati nel senso di richiedere la presentazione dell''attestazione di avvenuto sopralluogo a pena di esclusione di gara entro il termine di scadenza delle offerte, ed il sopralluogo obbligatorio; d) della richiesta di soccorso istruttorio, per quanto occorrer possa e se ed in quanto lesiva; e) del provvedimento di aggiudicazione della gara, di data e numero sconosciuti; f) nonché per l''accertamento del diritto della ricorrente alla aggiudicazione dell''appalto, per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto e in via subordinata per il risarcimento del danno con condanna in forma specifica o per equivalente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 763 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Ge.R.Ca. Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B0C5DA3F58, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console 3; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Mandatoriccio, Provincia di Cosenza, non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2024 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1- Con atto notificato il 30.4.2024 e depositato in pari data la GER.CA. Costruzioni ha esposto:</h:div><h:div>-) aveva partecipato alla gara, indetta ai sensi dell’art. 71 d.Lgs. 36/2023 dal Comune di Mandatoricio con determina n. 63 del 27.2.2024, per l’aggiudicazione dell’appalto di lavori di <corsivo>«adeguamento sismico dell’edificio scolastico Corpo A – AULE cod. edificio scolastico 0780- 74086» </corsivo>con il criterio del minor prezzo, demandandone l’espletamento alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Cosenza;</h:div><h:div>-) nella seduta del 5.4.2024 il Seggio di gara, all’esito delle relative operazioni e previa inversione procedimentale, individuava quale migliore offerta quella della ricorrente e procedeva all’apertura e verifica della documentazione amministrativa della stessa, all’esito della quale veniva ritenuta <corsivo>«carente dell’attestazione dell’avvenuto sopralluogo ai sensi dell’art. 11 del bando_disciplinare di gara»</corsivo>, per cui veniva ammessa al soccorso istruttorio per la <corsivo>«integrazione documentale»</corsivo>, da produrre entro il termine perentorio del 10.4.2024;</h:div><h:div>-) nei termini assegnati, la ricorrente produceva l’autodichiarazione in data 27.3.2024 ex d.P.R. 445/2000 di avvenuto sopralluogo nonché l’attestazione del RUP per cui il legale rappresentante della ricorrente <corsivo>«ha dichiarato, come da allegata dichiarazione e per come in premessa riconfermato, di avere effettuato regolare sopralluogo sui luoghi di esecuzione dei lavori, in forma autonoma»</corsivo>;</h:div><h:div>-) sennonché, con provvedimento in data 29.4.2024, n. 4105, la ricorrente è stata esclusa dalla gara su proposta del seggio di gara nella seduta del 16.4.2024. </h:div><h:div>1.1- Ritenendo illegittima l’esclusione, la ricorrente ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:  </h:div><h:div><corsivo>1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 10, 92 e 101 d.Lgs. 31.3.2023, n. 36, nonché dei punti 11, 13 e 15, del bando-disciplinare di gara. Difetto e carenza di istruttoria e di motivazione. Violazione dei principi di massima partecipazione alle gare e del principio di tassatività delle clausole di esclusione. </corsivo></h:div><h:div>Osserva la ricorrente che:</h:div><h:div>-) essa è stata esclusa per aver presentato l’attestazione del RUP di avvenuto sopralluogo avente data 8.4.2024, successiva al termine di presentazione delle offerte (3.4.2024). </h:div><h:div>-) non è in discussione l’avvenuto sopralluogo della ricorrente, adempimento previsto dalla <corsivo>lex specialis </corsivo>imponeva a pena di esclusione, seppur in termini asseritamente illegittimi;</h:div><h:div>-) sennonchè, la <corsivo>lex specialis</corsivo> non contempla tuttavia tale causa di esclusione. </h:div><h:div>-) per la tassatività delle cause di esclusione, l’operato dell’amministrazione è dunque illegittimo.</h:div><h:div><corsivo>2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 10, 92 e 101 d.lgs. 31.3.2023, n. 36, nonché dei punti 11, 13 e 15, del bando-disciplinare di gara. Difetto e carenza di istruttoria e di motivazione. Violazione dei principi di massima partecipa-zione alle gare e del principio di tassatività delle clausole di esclusione. Illogicità.</corsivo></h:div><h:div>Rileva la ricorrente che, consistendo l’utilità del sopralluogo nel <corsivo>«garantire l’Amministrazione, in fase di </corsivo>esecuzione contrattuale<corsivo>, da successive richieste di modifiche e varianti»</corsivo>, ben l’attestazione può essere resa anche successivamente al termine di presentazione delle offerte  e quale condizione per la sottoscrizione del contratto e non per l’aggiudicazione, non rispondendo - anche per il principio del risultato - a nessuna utilità per l’Amministrazione che essa sia resa necessariamente prima, da ciascun concorrente. </h:div><h:div><corsivo>3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 10, 92 e 101 d. Lgs. 31.3.2023, n. 36, nonché dei punti 11, 13 e 15, del bando-disciplinare di gara. Difetto e carenza di istruttoria e di motivazione. Violazione dei principi di massima partecipazione alle gare e del principio di tassatività delle clausole di esclusione. Illogicità. </corsivo></h:div><h:div>Viene contestata l’illegittimità dell’esclusione in quanto disposta in virtù di un adempimento illogico, osservando che:</h:div><h:div>-) il punto 11 del disciplinare prevede che <corsivo>«il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo, anche in maniera autonoma» </corsivo>sicché, in tal caso, come avvenuto, deve ritenersi sufficiente l’autodichiarazione dal legale rappresentante del concorrente mentre di inutile aggravio risulterebbe l’attestazione del RUP, non potendo questi validamente attestare quanto non avvenuto in sua presenza.</h:div><h:div><corsivo>4) Difetto e carenza di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. </corsivo></h:div><h:div>Viene contestata l’affermazione del RUP per cui la ricorrente non avrebbe presentato richiesta di chiarimenti o osservazioni al bando né lo avrebbe impugnato ritualmente, rilevando sia che non è chiaro se ciò integri motivazione del provvedimento impugnato e in ogni caso la mancata presentazione di chiarimenti o osservazioni non giustifica l’esclusione, fermo restando che nessun onere vi era di impugnazione immediata del bando per la prescrizione del sopralluogo obbligatorio avendo la Stazione Appaltante confermato che lo stesso è avvenuto per come prescritto dal bando.</h:div><h:div><corsivo>5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 10, 92 e 101 d.Lgs. 31.3.2023, n. 36, nonché dei punti 11, 13 e 15, del bando-disciplinare di gara. Difetto e carenza di istruttoria e di motivazione. Violazione dei principi di massima partecipazione alle gare e del principio di tassatività delle clausole di esclusione. Illogicità. </corsivo></h:div><h:div>Viene contestata la decisione di esclusione sotto plurimi profili:</h:div><h:div><corsivo>5.1) </corsivo>l’esclusione è illegittima perché la mancata effettuazione del sopralluogo non può costituire causa di esclusione e, quindi, a maggior ragione non può costituirla la presentazione della attestazione del RUP con data successiva al termine di presentazione delle offerte, non essendo l’obbligatorietà del sopralluogo prevista da nessuna norma del d.lgs. 36/2023, men che mai a pena di esclusione;</h:div><h:div><corsivo>5.2)</corsivo> improprio risulterebbe il richiamo alla legittimità dell’esclusione per presentazione di offerte fuori termine, mancata integrazione della documentazione ammessa al soccorso istruttorio nei termini assegnati, in caso di offerte anomale e per la violazione del principio di separazione dell’offerta economica e quella offerta tecnica, non ricorrendo alcuna ipotesi di tal fatta nel caso controverso;</h:div><h:div><corsivo>5.3)</corsivo> neanche l’art. 92 del d.lgs. 36/2023 annovera il sopralluogo a pena di esclusione;</h:div><h:div><corsivo>5.4)</corsivo> la non particolare complessità dell’appalto e le sue caratteristiche riportate nel capitolato speciale e nel progetto a base di gara, in uno al non elevato valore sotto soglia, non rendono obiettivamente funzionale alla corretta esecuzione dell’appalto il previo sopralluogo nemmeno sotto il profilo della consapevole formulazione dell’offerta o del pericolo di varianti, ragion per cui anche sotto tale profilo l’esclusione dalla gara si porrebbe in contrasto con il principio del risultato e di accesso al mercato (artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 36/2023), perché impedisce l’aggiudicazione dell’appalto per un adempimento richiesto in contrasto con il principio di legalità (di cui all’art. 1 d.lgs. 36/2023). </h:div><h:div>1.2- La ricorrente chiede altresì il subentro nell’esecuzione del contratto se sottoscritto quale risarcimento del danno in forma specifica e, in via subordinata, formula richiesta risarcitoria per equivalente.</h:div><h:div>2- Il Comune di Mandatoriccio e la Provincia di Cosenza, nel cui plesso è incardinata la S.U.A., seppur ritualmente evocati in giudizio (notifica ai rispettivi indirizzi pec estratti dall’Elenco PP.AA.) non si sono costituiti.</h:div><h:div>3- Alla camera di consiglio del 22.5.2024, con ordinanza n. 395 pubblicata il 23.5.2024 è stata rigettata l’istanza cautelare.</h:div><h:div>4- Con successiva ordinanza n. 2225 pubblicata il 14.6.2024, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare, sospendendo il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>5- In vista dell’udienza di trattazione del merito, il 30.8.2024 parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a.</h:div><h:div>6- All’udienza del 18.9.2024 il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato che nulla è intervenuto dopo la conclusione della fase cautelare né è stato stipulato alcun contratto e, dopo la discussione di rito, il ricorso è stato spedito in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>7- Il Collegio, quantunque nella sommarietà della fase cautelare aveva sollevato perplessità sulla fondatezza del ricorso, svolti gli opportuni approfondimenti propri della fase di merito e tenuto conto delle indicazioni promananti dal Consiglio di Stato, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.</h:div><h:div>8- Le censure possono essere scrutinate congiuntamente, in quanto tra loro interconnesse.</h:div><h:div>9- In particolare assume valenza dirimente la censura di cui al primo motivo di ricorso.</h:div><h:div>10- In particolare, si osserva quanto segue.</h:div><h:div>11- Con riferimento all’obbligatorietà del sopralluogo, la giurisprudenza precedente al d.lgs. n. 36 del 2023 era nel senso che<corsivo> “La giurisprudenza amministrativa ha attribuito all'obbligo di sopralluogo un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto essendo esso strumentale a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi e conseguentemente funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica ed economica (cfr. Cons. Stato, III, 12 ottobre 2020, n. 6033; VI, 23 giugno 2016, n. 2800; IV, 19 ottobre 2015, n. 4778) e, tuttavia, ha anche dubitato della correttezza della sua previsione a pena di esclusione dalla partecipazione alla gara nella vigenza del nuovo codice dei contratti pubblici, sia per la formulazione dell'art. 79, comma 2, che fa sì riferimento alle ipotesi in cui "le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara", ma solo per farne conseguire la necessità che i termini per la presentazione delle offerte siano calibrati in modo che gli operatori interessati "possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte", senza, dunque, derivarne effetti espulsivi automatici in caso di mancato compimento, e sia per possibile contrasto con i principi di massima partecipazione alle gare e divieto di aggravio del procedimento, ogni qualvolta, per le peculiarità del contratto da affidare, la sua inosservanza in alcun modo impediva il perseguimento dei risultati verso cui era diretta l'azione amministrativa, né il suo adempimento poteva dirsi funzionale a garantire il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara (cfr. Cons. Stato, V, 29 maggio 2019, n. 3581).</corsivo>
				<corsivo>Per le predette considerazioni, allora, il disciplinare di gara - a tutto voler concedere, e cioè senza soffermarsi sulla compatibilità con il principio di tassatività delle cause di esclusione - andava inteso in senso restrittivo, oltre che reso coerente con il favor partecipationis alle procedure di affidamento di contratti pubblici, come comportante l'esclusione per il solo mancato sopralluogo e non anche in caso di sopralluogo ritardato, come avvenuto nel caso di specie; situazione, questa, che può riverberarsi sulla adeguata formulazione dell'offerta e non sulla partecipazione del concorrente alla procedura di gara”</corsivo> (Consiglio di Stato, Sez. V, 19.1.2021, n.575).</h:div><h:div>A ben vedere, la questione dell’ammissibilità dell’obbligatorietà del sopralluogo non sembra aver trovato, ancora, un assetto definitivo, come può evincersi dal dato per il quale, a fronte della giurisprudenza –peraltro richiamata da parte ricorrente- a mente della quale, nella vigenza del d.lgs. n. 36/23, il sopralluogo non possa essere previsto dalla stazione appaltante come adempimento a pena di esclusione dalla gara<corsivo>
				</corsivo>(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. 2-<corsivo>bis</corsivo>, sentenza n. 140/2024). Altra giurisprudenza ritiene che l’ammissibilità –a pena di esclusione- del sopralluogo possa risultare coerente anche con i principi che informano il nuovo codice (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 12.12.2023 n. 3738).</h:div><h:div>12- Non di meno, neanche tale aspetto è di per sé prettamente decisivo nell’economia della controversia, stante che l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione deriva da ragioni per certi versi distinte.  </h:div><h:div>13- Difatti, l’art. 11 del disciplinare di gara, disciplinante proprio il sopralluogo, dispone che: </h:div><h:div>“<corsivo>Il sopralluogo sui luoghi oggetto dell’appalto è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario per permettere ai concorrenti partecipanti di acquisire una conoscenza appropriata dei luoghi presso cui dovrà svolgersi l’appalto, così da poter formulare un’offerta più precisa e puntuale, nonché garantire l’Amministrazione, in fase di esecuzione contrattuale, da successive richieste di modifiche e varianti. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo, anche in maniera autonoma. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>Il sopralluogo può essere effettuato da lunedì a venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30 con rilascio di attestazione di avvenuto sopralluogo da parte del Responsabile Unico del Progetto o suo delegato, presso la sede Comunale (…).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell’operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti (…)</corsivo>”.</h:div><h:div>14- Da una piana lettura della succitata disposizione emerge che:</h:div><h:div>-) il bando prevede l’accesso di persona nelle aree oggetto dell’intervento “<corsivo>anche in maniera autonoma</corsivo>” e il significato più ragionevole di tale disposizione, anche letteralmente intesa, è nel senso che l’accesso possa avvenire anche senza che il legale rappresentante sia accompagnato dal R.U.P., chiamato poi a rilasciare l’attestazione di avvenuto sopralluogo;</h:div><h:div>-) in sostanza, viene previsto, a scelta del concorrente, di svolgere il sopralluogo sia autonomamente sia con l’assistenza del R.U.P.;</h:div><h:div>-) è previsto altresì il rilascio di una ricevuta di avvenuto sopralluogo da parte del R.U.P. a seguito di sopralluogo ma nulla il bando dispone o specifica in ordine alla valenza di tale attestazione anche sotto il profilo temporale, ossia se essa debba intervenire necessariamente prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte;</h:div><h:div>-) peraltro, il bando letteralmente commina l’esclusione per il (solo) mancato espletamento del sopralluogo, mentre quanto alla tempistica nulla viene affermato (ragion per cui è da ritenere che esso deve avvenire entro la data di presentazione delle offerte) o con riferimento al rilascio (o alla tempistica) della ricevuta del R.U.P.</h:div><h:div>15- Così ricostruita la fattispecie – e ribadito opportunamente che, nel caso controverso, il termine di presentazione delle offerte scadeva il 3.4.2024- si rileva anzitutto che, a seguito di soccorso istruttorio, la ricorrente aveva prodotto (v. all. 7 alla produzione del 30.4.2024):</h:div><h:div>-) autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 datata 27.3.2024 nella quale la ricorrente ha dichiarato, tra l’altro, di aver eseguito autonomamente il sopralluogo obbligatorio previsto nel disciplinare, nonché di aver direttamente esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione del lavoro, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e la disponibilità, nonché di tutte le condizioni generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, condizioni contrattuali ed esecuzione del contratto;</h:div><h:div>-) documento dell’Ufficio Tecnico del Comune di Mandatoriccio nella quale, il rappresentante legale ha dichiarato –datandola 27.3.2024- di aver eseguito il sopralluogo sui luoghi di esecuzione dei lavori in forma autonoma e, in calce, attestazione del R.U.P., datata 8.4.2024, circa il fatto che il rappresentante legale della ditta ricorrente aveva dichiarato, come da dichiarazione allegata e come in premessa riconfermato, di aver effettuato regolare sopralluogo sui luoghi di esecuzione dei lavori, in forma autonoma.</h:div><h:div>16- A seguito di tale produzione, con verbale n. 2 del 16.4.2024 il seggio di gara si è così espresso: “<corsivo>Il seggio di gara (…) procede alla valutazione della documentazione integrativa trasmessa dalla impresa GE.R.CA. Costruzioni SRL da cui si evince che: l’impresa ha effettuato detto sopralluogo in data 27/03/2024 accedendo di persona nelle aree oggetto di intervento in maniera autonoma, così come previsto all’art. 11 del bando_disciplinare di gara. L’attestazione dell’avvenuto sopralluogo da parte del Rup del Comune di Mandatoriccio, riporta tuttavia la data del 08/04/2024 (prot. n. 3403 di pari data) e dunque successiva al termine ultimo per la presentazione delle offerte (03/04/2024). La documentazione integrativa trasmessa da GE.R.CA. Costruzioni SRL contiene, inoltre, la recente sentenza del TAR Lazio – Sezione seconda bis n. 00140/2024 (…) secondo cui il mancato sopralluogo o la mancata effettuazione del sopralluogo in modalità “assistita” (peraltro prevista dal disciplinare), non costituisce motivo di esclusione e risulta violativa del principio di tassatività, dei principi di massima partecipazione e di divieto di aggravamento del procedimento. Pertanto, il Seggio di gara, propone al Rup la non ammissione alla fase successiva di gara dell’OE GE.R.CA. Costruzioni SRL.”</corsivo></h:div><h:div>17- A seguire, con nota del 29.4.2024 l’Ufficio Tecnico, richiamato l’art. 11 del disciplinare, peraltro non impugnato, specificate le finalità del sopralluogo anche in riferimento ai principi del nuovo codice degli appalti pubblici, assunta una presa di posizione sulla giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, rilevata l’assenza di osservazioni sul punto dalla stessa, ha accolto la proposta del seggio di gara circa l’esclusione del ricorrente, ritenendo che una sua ammissione porterebbe ad una inammissibile modifica postuma delle disposizioni di gara in termini di sopralluogo, nei termini e con le modalità previste dal bando, con violazione del principio di parità di trattamento dei concorrenti.</h:div><h:div>18- Alla luce di quanto ora esposto, in assenza di ulteriori specificazioni da parte del R.U.P. deve ritenersi che essa sia cristallizzata per le ragioni indicate nella proposta del Seggio di gara e, in ragione di ciò, è da ritenersi illegittima.</h:div><h:div>19- Difatti, per un verso parte ricorrente si è avvalsa di una facoltà prevista dal bando –ossia lo svolgimento autonomo del sopralluogo- e in tal senso ha rilasciato un’apposita dichiarazione –ovviamente assumendosi le proprie responsabilità anche sotto il versante penale rispetto alla veridicità di quanto ivi dichiarato– in ordine all’avvenuto espletamento dello stesso in una determinata data, peraltro utile rispetto al termine di presentazione delle offerte, così ottemperando pedissequamente all’onere previsto dalla legge di gara.</h:div><h:div>20- Per altro verso, il Seggio di gara -e quindi il R.U.P.- nel giustificare l’esclusione della ricorrente, non hanno svolto alcuna considerazione sull’avvenuta effettuazione del sopralluogo o sulla sua tempistica, nel senso che non hanno contestato la mancata effettuazione del sopralluogo, unica causa di esclusione prevista dal bando. Anzi, dall’affermazione per cui il sopralluogo è avvenuto “<corsivo>accedendo di persona nelle aree oggetto di intervento in maniera autonoma, così come previsto all’art. 11 del bando_disciplinare di gara” </corsivo>in assenza di ulteriori specificazioni è ragionevole inferire che non venga messo in discussione neanche la conformità della modalità utilizzata dal ricorrente con il disciplinare di gara.</h:div><h:div>Di contro, il Seggio di gara (prima) e il R.U.P. (poi) si sono limitati a focalizzare la propria attenzione, per giustificare l’esclusione, sulla tardività della data dell’attestazione da parte del R.U.P. rispetto al termine di presentazione delle offerte, mentre detta circostanza risulta del tutto ininfluente nell’economia della partecipazione del concorrente alla gara.</h:div><h:div>21- Si soggiunge peraltro, per completezza, che la giurisprudenza amministrativa è da tempo attestata nel senso che “<corsivo>In una gara di appalto la mancata presentazione, da parte di un concorrente, della attestazione comprovante di aver esaminato direttamente tutti gli elaborati progettuali o di avere eseguito il sopralluogo non determina l'obbligo per la stazione appaltante di escludere dalla gara il concorrente stesso qualora tale presentazione non sia prevista a pena di esclusione dalla disciplina della gara e ciò in applicazione del principio del favor partecipationis e di quello di tassatività delle fonti delle cause di esclusione dalla procedura</corsivo>” (T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 19.10.2020, n.380).</h:div><h:div>22- Consegue da quanto ora esposto che, non essendo stata contestata la mancata effettuazione del sopralluogo ed avendo il ricorrente espressamente dichiarato –nei termini previsti dal bando- l’effettuazione dello stesso peraltro in linea con i termini di presentazione delle offerte, la sua esclusione va pertanto ritenuta illegittima.</h:div><h:div>23- D’altronde, a tutto concedere, avendo il bando di gara comminato l’esclusione per la sola omissione del sopralluogo, la mera tardività dello stesso –in sé considerata- non può costituire comunque causa di esclusione.</h:div><h:div>24- In conclusione, il ricorso va accolto e l’esclusione della ricorrente va annullata.</h:div><h:div>In termini conformativi, non risultando agli atti intervenuta alcuna aggiudicazione (e, dunque, non risultando stipulato alcun contratto) e residuando ancora segmenti di discrezionalità tecnica e amministrativa in capo all’amministrazione, non è consentito provvedere <corsivo>iussu iudicis </corsivo>sull’aggiudicazione della gara.</h:div><h:div>Non di meno, rivive l’obbligo -per il Comune di Mandatoriccio e la S.U.A. della Provincia di Cosenza nell’ambito delle rispettive competenza- di riavviare la procedura di gara a decorrere dalla disamina della documentazione amministrativa della ricorrente, per quindi concluderla a norma di legge, impregiudicate le valutazioni amministrative di competenza.</h:div><h:div>25- Il Collegio, nel rispetto delle disposizioni sulla sinteticità degli atti processuali (artt. 3, comma 2 e 120, comma 10, c.p.a.) e dei principi della domanda (art. 34, comma 1, c.p.a. e art. 99 c.p.c.) e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), ha esaminato tutte le questioni e le censure evocate nel gravame ritenendo che eventuali profili non scrutinati in modo espresso siano comunque da respingere alla luce della motivazione complessivamente resa oppure che non siano rilevanti per la soluzione della controversia (cfr. Cons. Stato, Ad. Plenaria, 27 aprile 2015, n.5).</h:div><h:div>26- Le spese della controversia seguono la soccombenza e vanno poste solidalmente a carico della Provincia di Cosenza, nel cui ambito è incardinata la S.U.A., e il Comune di Mandatoriccio per essere liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione prot. n. 4105 del 29.4.2024, oggetto di impugnazione.</h:div><h:div>Condanna in solido il Comune di Mandatoriccio e la Provincia di Cosenza alle spese processuali in favore della ricorrente, liquidandole in complessivi euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="18/09/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Chiaramida Marianna</h:div><h:div>Domenico Gaglioti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>