<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="1" gruppo="20230026320230323120307328" id="20230026320230323120307328" modello="4" modifica="23/03/2023 12:13:33" pdf="0" ricorrente="Caruso Teresa, in Qualità di Esercente La Potestà Genitoriale Sul Figlio Minore Janas Mario" stato="2" tipo="15" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00263"/><fascicolo anno="2023" n="00138"/><urn>urn:nir:tar.calabria;sezione.2:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230026320230323120307328.xml</file><wordfile>20230026320230323120307328.docm</wordfile><ricorso NRG="202300263">202300263\202300263.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Catanzaro\Sezione 2\2023\202300263\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Francesco Tallaro</firma><data>23/03/2023 12:13:33</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesco Tallaro</firma><data>23/03/2023 12:13:33</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>23/03/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Francesco Tallaro,	Presidente FF, Estensore</h:div><h:div>Alberto Ugo,	Referendario</h:div><h:div>Manuela Bucca,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’accertamento </h:div><h:div>del diritto del minore all'istruzione ed all'integrazione scolastica e, previa declaratoria dell’inadempimento dell'amministrazione ai propri obblighi in materia di istruzione, integrazione e sostegno degli alunni disabili, ordinarle di assicurare al minore -OMISSIS- la presenza di un insegnante di sostegno per l'intero anno scolastico in corso nella misura richiesta pari a 12 ore la settimana.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 263 del 2023, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, quale genitore responsabile del minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Urso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, Istituto Comprensivo Statale di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>,<corsivo> </corsivo>rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliati presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Istituto Comprensivo Statale di -OMISSIS-;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 c.p.a.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Osservato preliminarmente che il ricorso debba essere qualificato come azione avvero il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a., sicché occorre disporre il mutamento del rito e disporre la trattazione nel merito dello stesso alla camera di consiglio del 10 maggio 2023;</h:div><h:div>Osservato, infatti, che il ricorso non contiene l’impugnativa di un provvedimento adottato dall’amministrazione, ma piuttosto la ricorrente lamenta l’inerzia dell’amministrazione rispetto all’adozione delle misure di competenza per assicurare al minore, di cui ella è genitore responsabile, l’adeguato sostegno scolastico;</h:div><h:div>Ritenuto, a conferma del decreto cautelare monocratico del -OMISSIS-, che il ricorso presenti il <corsivo>fumus</corsivo> della fondatezza, in quanto:</h:div><h:div><corsivo>a)</corsivo> non è controversa la situazione di handicap dell’alunno che, sebbene non grave, necessita di sostegno scolastico, sì come richiesto dal competente Dirigente scolastico;</h:div><h:div><corsivo>b)</corsivo> la mancata assegnazione del sostegno, come espressamente ammesso dalla relazione dell’Ufficio Scolastico Regionale, non dipende da una specifica analisi della vicenda, attraverso un ragionevole contemperamento degli interessi (anche di finanza pubblica) in gioco;</h:div><h:div><corsivo>c)</corsivo> al contrario, l’inerzia dell’amministrazione è così giustificata: <corsivo>«per motivi di contenimento della spesa pubblica le richieste di posti di sostegno in deroga per rapporti 1:2 non trovano per prassi accoglimento da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale»</corsivo>;</h:div><h:div><corsivo>d)</corsivo> tuttavia, secondo la condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. VI, 3 maggio 2017, n. 2023), gli Uffici scolastici <corsivo>«devono attribuire ai singoli Istituti tanti insegnanti di sostegno, quanti ne sono necessari per coprire tutte le ore che sono risultate oggetto delle «proposte» </corsivo>(dei dirigenti scolastici, NDR)<corsivo>, salva la possibilità di esercitare un potere meramente correttivo, sulla base di riscontri oggettivi»</corsivo>;  e <corsivo>«anche in presenza di disabilità lievi o medie, le proposte del G.L.O.H. </corsivo>(Gruppo di Lavoro per l'Handicap Operativo; proposte che vengono poi recepite dal dirigente scolastico il quale le trasmette all’Ufficio Scolastico Regionale, NDR) <corsivo>devono avere un seguito»</corsivo>;</h:div><h:div><corsivo>e)</corsivo> se è vero, quindi, che il tessuto ordinamentale – come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa – appresta una particolare tutela per gli studenti portatori di handicap grave, ciò non si può tradurre nell’automatica sottovalutazione delle esigenze di sostegno dei portatori di handicap non grave; </h:div><h:div><corsivo>f)</corsivo> al contrario, anche le esigenze educative di costoro debbono trovare adeguata soddisfazione, sia pure nel necessario contemperamento dei diversi interessi in gioco;</h:div><h:div><corsivo>g)</corsivo> nel caso di specie, gli interessi del minore portatore di handicap risultano chiaramente sacrificati in forza di una ritenuta, automatica prevalenza di ragioni di contenimento della spesa pubblica, con conseguente violazione del diritto fondamentale all’istruzione; </h:div><h:div>Osservato che, nelle more della decisione nel merito del ricorso, il diritto del minore al sostegno scolastico verrebbe irrimediabilmente pregiudicato, sicché deve essere confermata la misura cautelare già interinalmente concessa;</h:div><h:div>Osservato che, nella scelta della misura cautelare da adottare, non sia opportuno  adoperare – nella vicenda in esame – la tecnica del <corsivo>remand</corsivo>, in considerazione dell’avanzatissimo periodo dell’anno scolastico in cui il Tribunale è chiamato a provvedere;</h:div><h:div>Osservato che le spese della presente fase cautelare debbano essere regolate secondo il principio della soccombenza;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda): </h:div><h:div><corsivo>a)</corsivo> accoglie l’istanza di tutela cautelare e, per l’effetto, ordina all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria di assegnare allo studente minore -OMISSIS- il sostegno scolastico per le ore richieste dal competente dirigente, eventualmente provvedendo anche ad assunzione in deroga;</h:div><h:div><corsivo>b)</corsivo> condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, alla rifusione, in favore di -OMISSIS-, nella sua qualità, delle spese e delle competenze della presente fase di giudizio, che liquida nella misura di € 950,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge;</h:div><h:div><corsivo>c)</corsivo> fissa per la trattazione nel merito del ricorso la camera di consiglio del 10 maggio 2023.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</h:div><h:div>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/03/2023"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Fabiano Lidia</h:div><h:div>Francesco Tallaro</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>