<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220162620230608104836916" descrizione="" gruppo="20220162620230608104836916" modifica="6/8/2023 12:23:50 PM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Antonio Giovanbattista Manica" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="01626"/><fascicolo anno="2023" n="00875"/><urn>urn:nir:tar.calabria;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220162620230608104836916.xml</file><wordfile>20220162620230608104836916.docm</wordfile><ricorso NRG="202201626">202201626\202201626.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\940 Ivo Correale\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Alberto Ugo</firma><data>08/06/2023 12:23:50</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/06/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Ivo Correale,	Presidente</h:div><h:div>Francesco Tallaro,	Consigliere</h:div><h:div>Alberto Ugo,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- dell'ordinanza di demolizione e rispristino dello stato dei luoghi n. 1033 del 22 settembre 2022, del Comune di Crotone, con la quale è stato ordinato al sig. Manica Antonio Giovanbattista la demolizione delle opere abusive realizzate sul fondo di sua proprietà, censito al Catasto fabbricati del Comune di Crotone al Foglio di Mappa n.52 particella n.71 sub 1-2-3-4;</h:div><h:div>- della relazione tecnica del sopralluogo prot. n.56525 del 25 luglio 2022, redatta dall'ufficio tecnico del Comune di Crotone;</h:div><h:div>- della Comunicazione prot. n.64537 del 30 agosto 2022 della polizia locale del Comune di Crotone di violazione edilizia e urbanistica;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1626 del 2022, proposto da </h:div><h:div>Antonio Giovanbattista Manica, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Ribecco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Crotone, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittoria Sitra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Crotone;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Vista l’ordinanza cautelare n. 17/2023 dell’11 gennaio 2023;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. –	Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Comune di Crotone indicata in epigrafe, con la quale è stata ordinata la demolizione:</h:div><h:div><corsivo>a)</corsivo>	delle parti di un immobile adibito ad abitazione civile (“villa di tipo A”), realizzate in difformità rispetto alla concessione edilizia n. 69/NC del 25 luglio 1977, rilasciata dal Comune di Crotone;</h:div><h:div><corsivo>b)</corsivo>	di due manufatti destinati a deposito attrezzi e ripostiglio, posizionati nella corte del predetto immobile e realizzati in assenza di titolo edilizio.</h:div><h:div>1.1. –	Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione, deducendone l’illegittimità sotto due profili:</h:div><h:div><corsivo>i)	Violazione e falsa applicazione degli artt. 44, 32, 33, 35 e 38 Legge n. 47 del 1985; Eccesso di potere per difetto istruttorio e difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità manifesta e travisamento dei fatti.</corsivo></h:div><h:div>Il ricorrente riferisce di aver presentato al Comune di Crotone, in data 30 settembre 1986, una domanda di condono edilizio (con protocollo n. 26118/1885), per ottenere la sanatoria proprio di quella superficie edilizia che <corsivo>(i)</corsivo> era stata realizzata in difformità alla concessione edilizia n. 69/NC del 25 luglio 1977 e <corsivo>(ii)</corsivo> di cui viene ordinata la demolizione con l’ordinanza impugnata in questo giudizio.</h:div><h:div>Il Comune non avrebbe tuttavia, ad oggi, ancora definito la procedura di condono e, di conseguenza, l’ordinanza di demolizione sarebbe invalida in forza del disposto dell’art. 38 della Legge n. 47 del 1985.</h:div><h:div><corsivo>ii)	Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 31, d.P.R. n. 380/2001; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.</corsivo></h:div><h:div>A prescindere dalla domanda di condono, alcune delle parti dell’immobile menzionate nell’ordinanza di demolizione sarebbero conformi alla concessione edilizia del 1977.</h:div><h:div>2. –	Si è costituito in causa il Comune di Crotone, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso in quanto, in sintesi:</h:div><h:div>-	l’istanza di condono non sarebbe allo stato attuale più pendente, perché il Comune aveva inviato al ricorrente una richiesta di integrazione documentale nel 1988 a cui non è mai stato dato riscontro; l’istanza di condono dovrebbe, di conseguenza, ritenersi improcedibile, ai sensi dell’art. 39 co. 4 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, per la mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune;</h:div><h:div>-	le superfici indicate come abusive nell’ordinanza, non sono comprensive di quelle già autorizzate con concessione del 1977.</h:div><h:div>3. –	Alla camera di consiglio dell’11 gennaio 2023, questo Tribunale ha sospeso interinalmente gli effetti dell’ordinanza di demolizione.</h:div><h:div>4. –	All’udienza pubblica del 24 maggio 2023, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>5. –	Il ricorso è parzialmente fondato nei termini seguenti.</h:div><h:div>6. –	Deve essere, innanzitutto, verificata la legittimità del provvedimento impugnato, nella parte in cui viene ordinata la demolizione delle porzioni dell’immobile adibito ad abitazione civile che sono state realizzate in ampliamento – e, quindi, in difformità – rispetto alla concessione edilizia n. 69/NC del 25 luglio 1977.</h:div><h:div>6.1. –	Il ricorrente ha dedotto, sul punto, l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione per violazione dell’art. 38, Legge n. 47 del 1985 e per eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto sarebbe, allo stato, ancora pendente il procedimento di condono di cui all’istanza presentata in data 30 settembre 1986.</h:div><h:div>6.2. –	La censura è fondata.</h:div><h:div>6.3. –	Il consolidato insegnamento della giurisprudenza, condiviso dal Collegio, afferma l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo, resa successivamente alla presentazione della domanda di sanatoria, senza che vi sia stata una pronuncia espressa sull’istanza di condono (<corsivo>cfr.</corsivo> TAR Catanzaro, Sez. II, 21 marzo 2022, n. 513; TAR Napoli, Sez. III, 3 dicembre 2018, n. 6937; TAR Napoli, Sez. IV, 23 gennaio 2014, n. 471; più risalente, cfr. anche Cons. Stato, Sez. V, 4 aprile 2006, n. 1750).</h:div><h:div>Ciò è proprio quanto accaduto nel caso di specie, ove l’ordinanza di demolizione impugnata in giudizio <corsivo>(i)</corsivo> ha ad oggetto pressoché le medesime opere abusive che sono state oggetto dell’istanza condono, ma <corsivo>(ii)</corsivo> è stata emessa prima di una formale decisione sull’istanza di condono stesso.</h:div><h:div>Si consideri, sul punto, che:</h:div><h:div><corsivo>a)</corsivo>	l’ordinanza di demolizione indica che l’immobile è stato realizzato con una metratura più ampia rispetto quella assentita dalla concessione edilizia, nelle seguenti parti:</h:div><h:div><corsivo>“Superfici lorde in ampliamento: </corsivo></h:div><h:div><corsivo>1) Al piano interrato mq 162,00; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>2) Al Piano Terra mq 330,00; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>3) Al Piano Primo mq 125,00; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>4) Al Piano Secondo mq 40,00”.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>b)</corsivo>	nella Perizia Giurata, allegata all’istanza di condono, si precisa che è stata “<corsivo>approvata con regolare concessione edilizia n. 69/NC del 25///1977 la costruzione sul lotto di cui sopra. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>Alle opere regolarmente approvate venivano, successivamente apportate delle modifiche sia volumetriche che tipologiche, con aumento di volume e superficie.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Il Progetto Approvato prevedeva un piano cantinato di mq. 33 e mq. 160 di superficie residenziale su due livelli.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Attualmente risultano coperti mq. 654,00 così ripartiti.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Piano cantinato mq. 33 approvati, mq. 162 ampliamento.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Piano Terra mq. 80 approvati, mq. 203,20 ampliamento.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Primo Piano mq. 80 approvati, mq. 59,52 ampliamento.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Piano sottotetto n. 2 vani con ingresso scala interna mq. 40 circa</corsivo>”.</h:div><h:div>Dal confronto tra i due atti si evince un’ampia (seppur non totale) coincidenza tra le opere abusive oggetto dell’istanza di condono e quelle oggetto dell’ordine di demolizione.</h:div><h:div>Deve, di conseguenza, ritenersi che quest’ultimo sia illegittimo, per essere stato emesso prima che il Comune si fosse espressamente determinato in merito alla predetta istanza.</h:div><h:div>6.4. –	Non appaiono, per contro, fondate le deduzioni difensive del Comune, volte a sostenere che il procedimento di condono non sia più da considerarsi pendente, perché la relativa istanza è divenuta improcedibile per effetto del mancato riscontro entro tre mesi, da parte del ricorrente, alla richiesta di integrazione documentale effettuata dal Comune con la nota n. 27940 del 29 settembre 1988.</h:div><h:div>Si osserva, al riguardo, che, secondo l’orientamento interpretativo condiviso dal Collegio, l’improcedibilità della domanda di condono ai sensi dell’art. 39, comma 4, Legge n. 724 del 1994 deve essere sempre oggetto di una statuizione espressa del Comune. </h:div><h:div>Di conseguenza, anche in caso di ritardo dell’interessato nel provvedere all’integrazione documentale richiesta dal Comune, quest’ultimo è pur sempre tenuto a <corsivo>(i) </corsivo>adottare la determinazione espressa di improcedibilità ai sensi dell’art. 39, comma 4, Legge n. 724 del 1994, oppure a <corsivo>(ii) </corsivo>esaminare la documentazione tardivamente prodotta e a pronunciarsi nel merito dell’istanza di condono a suo tempo presentata. </h:div><h:div>Ciò in quanto la citata norma non è strutturata in modo da configurare una sorta di ipotesi di silenzio-rigetto (<corsivo>cfr</corsivo>. Cons. Stato, Sez. II, 12 marzo 2020, n. 1766).</h:div><h:div>Nel caso di specie, il Comune non ha ancora adottato un provvedimento espresso di improcedibilità o di rigetto della domanda di condono del ricorrente.</h:div><h:div>Il relativo procedimento deve, di conseguenza, ritenersi allo stato ancora pendente, con conseguente perdurante impossibilità, per l’Amministrazione, di adottare provvedimenti di carattere demolitorio in relazione all’intervento oggetto della stessa domanda.</h:div><h:div>6.5. –	In conclusione, il provvedimento impugnato è illegittimo, nella parte in cui ordina la demolizione delle porzioni dell’immobile realizzate in ampliamento rispetto alla concessione edilizia del 1977, in quanto non è stato preceduto da un provvedimento conclusivo del procedimento di condono (in senso positivo o negativo).</h:div><h:div>L’illegittimità del provvedimento emerge sotto due profili:</h:div><h:div>- 	sia per violazione dell’art. 38, Legge n. 47 del 1985, che statuisce che, in caso di presentazione della domanda di sanatoria i procedimenti amministrativi rimangono sospesi, con conseguente impossibilità, da parte dell’Amministrazione, fino all’espressa definizione, di poter adottare provvedimenti di carattere demolitorio in relazione all’intervento oggetto della stessa domanda,</h:div><h:div>- 	sia per difetto di istruttoria, in quanto il Comune non ha adeguatamente verificato e specificato nel provvedimento se vi siano delle parti dell’immobile, ritenute abusive, che non rientrano nella domanda di condono.</h:div><h:div>Nella riedizione del potere, pertanto, il Comune sarà tenuto, dapprima, a pronunciarsi sull’istanza di condono (in senso positivo o negativo) e, successivamente, a rivalutare la sussistenza dei presupposti per l’emissione di un ordine di demolizione con riferimento a quelle opere che sono difformi dal titolo edilizio originario e che, eventualmente, non sono state sanate.</h:div><h:div>7. –	Considerazioni differenti devono essere, invece, svolte con riferimento alla parte del provvedimento impugnato, in cui è stata ordinata la demolizione dei due manufatti, siti nella corte dell’immobile principale, che sono stati realizzati in assenza di titolo edilizio.</h:div><h:div>Tali manufatti non erano ricompresi nell’istanza di condono e il ricorrente non ha dimostrato in giudizio in forza di quale titolo sono stati edificati.</h:div><h:div>Gli stessi sono, pertanto, da considerare abusivi e il relativo ordine di demolizione è legittimo.</h:div><h:div>8. –	In conclusione, il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, l’ordinanza di demolizione deve essere:</h:div><h:div><corsivo>(i)</corsivo> annullata nella parte in cui ordina la demolizione delle parti dell’immobile destinato a civile abitazione, che sono state realizzate in ampliamento rispetto alla concessione edilizia, salvo riesercizio del potere, </h:div><h:div><corsivo>(ii)</corsivo> 	confermata nella parte in cui ordina la demolizione dei due manufatti privi di titolo edilizio.</h:div><h:div>9. –	L’accoglimento solo parziale del ricorso comporta la compensazione delle spese di lite tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:</h:div><h:div><corsivo>a)</corsivo>	accoglie in parte il ricorso e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 1033 del 22 settembre 2022 del Comune di Crotone, nella parte in cui ordina la demolizione delle parti dell’immobile realizzate in ampliamento rispetto alla concessione edilizia n. 69/NC del 25 luglio 1977, salvo il riesercizio del potere;</h:div><h:div><corsivo>b)</corsivo>	rigetta il ricorso nel resto;</h:div><h:div><corsivo>c)</corsivo>	compensa tra le parti le spese di lite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="24/05/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Garcea Teresa</h:div><h:div>Alberto Ugo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>