<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220115820221017123955121" descrizione="" gruppo="20220115820221017123955121" modifica="10/18/2022 10:11:54 AM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="01158"/><fascicolo anno="2022" n="01777"/><urn>urn:nir:tar.calabria;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220115820221017123955121.xml</file><wordfile>20220115820221017123955121.docm</wordfile><ricorso NRG="202201158">202201158\202201158.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1258 Francesco Tallaro\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Francesco Tallaro</firma><data>18/10/2022 09:59:08</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Alberto Ugo</firma><data>17/10/2022 12:47:29</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>18/10/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Francesco Tallaro,	Presidente FF</h:div><h:div>Alberto Ugo,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Manuela Bucca,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- della graduatoria di merito del “<corsivo>concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 2 Collaboratori Amministrativi – Ruolo Amministrativo – categoria D</corsivo>”, pubblicata nella sezione Bandi di concorso del sito web dell'Azienda Ospedaliera Pugliese  Ciaccio in data 5 luglio 2022; </h:div><h:div>- dei verbali nn. 19, 20 e21 redatti e sottoscritti dai componenti la Commissione esaminatrice; </h:div><h:div>- del verbale n.2 e degli atti di valutazione titoli; </h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale; </h:div><h:div>per l'accertamento del diritto del ricorrente alla ripetizione della prova orale, nonché del diritto dello stesso all'assegnazione di un punteggio maggiore sui titoli posseduti e validamente indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso; </h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla Sig.ra Daniela Marasco: </h:div><h:div>- gli atti del concorso con i quali il ricorrente è stato ammesso a sostenere la prova pratica e la prova orale, dopo non aver superato né la prima né la seconda prova;</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dai Sig.ri Raffaella Mancuso e Pasquale Santaguida: </h:div><h:div>- verbale n. 8 del 18.10.2021, con nota di comunicazione prot. n. 26824 del 26.10.2021 e verbale n. 17 del 23 maggio 2022, con nota PEC del Presidente della commissione dell'1.6.2022.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1158 del 2022, proposto da </h:div><h:div>Mario Muoio, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Florenza Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Fabrizio Ambrosio, Antonio Menniti, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Menniti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via D. Mottola D'Amato n.51; </h:div><h:div>Domenico Basile, Alessia Borrello, Alessia Calabretta, Claudio Calabretta, Miriam Calabretta, Rosaria Cavallaro, Maria Ciambrone, Valeria Ciconte, Claudia Colacione, Maria Stefania Consarino, Gaetano Curcio, Elisabetta De Paola, Mariateresa De Vinci, Dina Fortini, Lidia Frustaci, Maria Chiara Gaudino, Francesco Gerace, Eleonora Iozzo, Filomena Mortati, Caterina Neri, Pasqualina Pascuzzi, Luisa Pegorari, Daiana Procopio, Pietro Scalzone, Anna Daniela Severelli, Anna Tancre', Maria Chiara Vincelli, Serena Vizza, non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>Ida Gallo, Francesca Gini, Sabrina Merante, Gabriella Nastri, Maria Giovanna Pascuzzi, Giovanna Zangari, rappresentati e difesi dall'avvocato Achille Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Raffaella Mancuso, Pasquale Santaguida, rappresentati e difesi dall'avvocato Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Daniela Marasco, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Gualtieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio e di Fabrizio Ambrosio e di Ida Gallo e di Francesca Gini e di Raffaella Mancuso e di Daniela Marasco e di Antonio Menniti e di Sabrina Merante e di Gabriella Nastri e di Maria Giovanna Pascuzzi e di Pasquale Santaguida e di Giovanna Zangari;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2022 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. –	Vengono impugnati, avanti a questo Tribunale Amministrativo Regionale, gli atti relativi all’ultima fase del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 2 Collaboratori amministrativi – Cat. D, indetto dalla Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro con bando pubblicato in data 27 febbraio 2018.</h:div><h:div>Più in particolare, il ricorrente ha impugnato, chiedendo anche tutela cautelare: <corsivo>(i)</corsivo> la graduatoria di merito del concorso, stilata dalla Commissione esaminatrice al termine della prova orale, <corsivo>(ii)</corsivo> i verbali della Commissione con cui sono state predeterminate le domande da sottoporre ai candidati nella prova orale, nonché <corsivo>(iii)</corsivo> i verbali della Commissione contenenti la predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli e la successiva valutazione.</h:div><h:div>Il ricorrente ha, conseguentemente, chiesto la condanna dell’Amministrazione alla ripetizione della prova orale del concorso e alla corretta valutazione dei titoli.</h:div><h:div>2. –	In punto di fatto, il ricorrente ha riferito di aver partecipato al suddetto concorso, superando la prima prova scritta e la seconda prova pratica, ma non superando la prova orale, nella quale ha conseguito un punteggio non sufficiente, pari a 10/20 (punteggio minimo 14/20), con la seguente valutazione: “<corsivo>La prova è insufficiente, il candidato accenna appena al sistema di finanziamento delle aziende territoriali e si sofferma sul sistema di finanziamento del fondo sanitario nazionale; non risponde alla seconda domanda sul diritto amministrativo – atto e provvedimento amministrativo – e parla del procedimento amministrativo e del responsabile del procedimento</corsivo>”.</h:div><h:div>In punto di diritto, il ricorrente ha articolato i due motivi di ricorso di seguito riportati.</h:div><h:div><corsivo>I)</corsivo> 	Con riferimento agli atti relativi alla prova orale: <corsivo>violazione art. 12, comma 1 del DPR n. 487/1994 – violazione art. 9, comma 4 del DPR n. 220/2001 – eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità – violazione del legittimo affidamento – violazione dei principi di trasparenza e correttezza – violazione del principio della par condicio concorsorum - violazione del principio di buon andamento amministrativo – ingiustizia grave e manifesta - violazione art. 7, comma 6, DPR 220/2001</corsivo>.</h:div><h:div>Secondo il ricorrente, la prova orale del concorso si sarebbe svolta in modo illegittimo, perché la Commissione ha formulato i quesiti da sottoporre ai candidati tre giorni prima della data fissata per la prova orale, così violando le norme di cui all’art. 12 del DPR 1994 n. 487 e all’art. 9 del DPR 220/2001, che prescrivono che i quesiti siano predisposti dalla Commissione “<corsivo>immediatamente prima</corsivo>” della prova.</h:div><h:div>Sarebbe stata violata anche la norma di cui all’art. 7 del DPR 220/2001, in quanto, al termine della prima sessione mattutina di orali, la Commissione non avrebbe formato l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti di ciascuno.</h:div><h:div><corsivo>II)</corsivo>	Con riferimento alla valutazione dei titoli: <corsivo>eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità – violazione del legittimo affidamento – violazione dei principi di trasparenza e correttezza – violazione del principio della par condicio concorsorum - violazione del principio di buon andamento amministrativo – ingiustizia grave e manifesta – violazione del principio di proporzionalità – sviamento di potere e contraddittorietà dell’azione amministrativa – disparità di trattamento.</corsivo></h:div><h:div>I criteri di valutazione dei titoli dei candidati – così come predeterminati dalla Commissione – sarebbero illogici, discriminatori, nonché pregiudizievoli per il ricorrente.</h:div><h:div>3. –	Si sono costituiti in causa l’Amministrazione e i concorrenti risultati idonei alla prova orale, in qualità di controinteressati.</h:div><h:div>Essi hanno svolto eccezioni e difese in gran parte analoghe, sintetizzabili come di seguito:</h:div><h:div><corsivo>i)	</corsivo>inammissibilità del ricorso, in quanto il ricorrente non avrebbe svolto alcuna censura nei confronti della valutazione negativa ottenuta in sede di prova orale, lamentando solo che la predisposizione delle domande non sia stata effettuata in prossimità della prova. Il ricorrente non avrebbe quindi interesse e/o legittimazione a censurare aspetti della procedura differenti da quelli che ne hanno determinato la mancata promozione; </h:div><h:div><corsivo>ii)</corsivo>	infondatezza nel merito del ricorso, con riferimento alle censure rivolte alla prova orale, in quanto le domande sarebbero state predisposte il giorno lavorativo (venerdì, 1 luglio 2022) precedente a quello della prova orale (lunedì, 4 luglio 2022), quindi rispettando la norma che impone che siano redatte “immediatamente prima”, anche considerando l’elevato numero (n. 84) e la complessità delle domande da predisporre; </h:div><h:div><corsivo>iii)	</corsivo>inammissibilità e, comunque, infondatezza delle censure rivolte alla valutazione dei titoli, in quanto: (a) la graduatoria finale non sarebbe stata ancora approvata dall’Amministrazione; (b) non vi sarebbero vizi inficianti la valutazione tecnico-discrezionale della Commissione; (c) le tempistiche di valutazione della Commissione non sarebbero censurabili.</h:div><h:div>4. –	Alcuni dei controinteressati hanno svolto anche ricorso incidentale, impugnando gli atti della Commissione esaminatrice, in forza dei quali il ricorrente era stato, dapprima, ammesso a sostenere la prova pratica – dopo la ricorrezione della sua prova scritta, inizialmente valutata non sufficiente – e, successivamente, ammesso alla prova orale, dopo la ricorrezione della sua prova pratica, anch’essa valutata inizialmente non sufficiente.</h:div><h:div>Sostengono i controinteressati che la Commissione esaminatrice, nel ricorreggere gli elaborati del ricorrente, avrebbe:</h:div><h:div><corsivo>i)</corsivo>	violato i principi fondamentali dell’anonimato nelle prove scritte di un concorso pubblico, di segretezza e imparzialità;</h:div><h:div><corsivo>ii)</corsivo>	esercitato un potere ormai esauritosi una volta corretto il compito e redatta la lista dei concorrenti ammessi alla fase successiva;</h:div><h:div><corsivo>iii)</corsivo>	esercitato, comunque, un potere in autotutela in spregio dei presupposti normativi.</h:div><h:div>5. –	Alla camera di consiglio del 28 settembre 2022, il Collegio ha disposto il rinvio della discussione della causa alla camera di consiglio successiva, per consentire al ricorrente e all’Amministrazione di contraddire sul ricorso incidentale.</h:div><h:div>Ricorrente e Amministrazione hanno depositato memoria difensiva.</h:div><h:div>6. –	Alla camera di consiglio del 12 ottobre 2022, il Collegio ha dato alle parti l’avviso di possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e, dopo ampia discussione, ha trattenuto in decisione la causa.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>7. –	Devono essere esaminati prioritariamente i due ricorsi incidentali, in quanto questi, avendo carattere c.d. “escludente”, hanno precedenza logico-giuridica rispetto all’esame del ricorso principale (<corsivo>cfr</corsivo>. Cons. Stato, Sez. VII, 29 luglio 2022, n. 6716).</h:div><h:div>Nel ricorso principale, infatti, sono state censurate le modalità di svolgimento della prova orale e la valutazione non corretta dei titoli attribuita al ricorrente. </h:div><h:div>Nei ricorsi incidentali, invece, è stata censurata – “a monte” – l’illegittima ammissione del ricorrente a sostenere la prova orale.</h:div><h:div>I due ricorsi incidentali, di conseguenza, sono volti a dimostrare che il ricorrente principale è privo di legittimazione attiva ad impugnare gli atti inerenti la prova orale. La partecipazione legittima alla prova orale, infatti, rappresenta fattore legittimante alla proposizione del ricorso avverso gli atti della suddetta prova.</h:div><h:div>Si consideri, inoltre, che il ricorso principale <corsivo>(i)</corsivo> non contiene alcuna censura “escludente” nei confronti dei ricorrenti incidentali e <corsivo>(ii)</corsivo> non esplicita alcun interesse strumentale all’eventuale rinnovazione dell’intera procedura concorsuale, neppure in via di subordine.</h:div><h:div>Tali elementi confermano la necessità di esaminare prioritariamente i ricorsi incidentali, in quanto dal loro eventuale accoglimento conseguirebbe la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale (per carenza di legittimazione attiva del ricorrente), senza dover esaminare nel merito i motivi di doglianza in esso contenuti (<corsivo>cfr</corsivo>. Cons. Stato, Sez. VII, 4 luglio 2022, n. 5550).</h:div><h:div>7.1. –	Il Collegio ritiene che i due ricorsi incidentali siano meritevoli di accoglimento, in quanto – in applicazione del principio della ragione “più liquida” – risultano senz’altro fondate le censure relative alla violazione del principio dell’anonimato e della segretezza nella ricorrezione della prova scritta e della prova pratica del ricorrente effettuata dalla Commissione.</h:div><h:div>7.2. –	Quanto avvenuto nel corso della procedura concorsuale può essere così sintetizzato:</h:div><h:div>-	la Commissione esaminatrice, nel correggere i compiti della prima prova scritta, ha attribuito al compito dell’odierno ricorrente una valutazione non sufficiente pari a 15/30 (minimo 21/30), non ammettendolo alla successiva prova pratica (cfr. verbale n. 7 del 18.2.2020);</h:div><h:div>-	con PEC del 24 luglio 2020 inviata all’Amministrazione, il ricorrente ha chiesto alla Commissione di rivalutare il suo compito, evidenziando come lo stesso fosse sufficiente, anche in confronto con altri elaborati valutati positivamente (cfr. doc. 3, controinteressato);</h:div><h:div>-	in data 18 ottobre 2021, la Commissione esaminatrice, preso atto che il ricorrente e un altro concorrente avevano formulato istanza di riesame dei rispettivi elaborati scritti, e tenendo conto del fatto che costoro avrebbero potuto “<corsivo>ricorrere all’autorità giudiziaria, compromettendo ulteriormente il regolare decorso della procedura concorsuale, decide di procedere a riesame degli elaborati. Dopo attenta valutazione la Commissione modifica il punteggio assegnato ai richiedenti rispettivamente in data 11 febbraio 2020 e in data 17 febbraio 2020 e li ammette entrambi alla successiva prova pratica con il punteggio di 21/30</corsivo>” (cfr. verbale n. 8 del 18 ottobre 2021, doc. 4 controinteressata);</h:div><h:div>-	nel correggere i compiti della prova pratica, la Commissione ha attribuito al ricorrente una valutazione non sufficiente di 12/20 (minino 14/20) (cfr. verbale n. 16 del 17.1.2022);</h:div><h:div>-	con PEC del 3 febbraio 2022, il ricorrente ha chiesto nuovamente all’Amministrazione di ricorreggere il suo elaborato della prova pratica (cfr. doc. 3, controinteressata);</h:div><h:div>-	nel corso della seduta del 23 maggio 2022, la Commissione ha preso atto dell’istanza del ricorrente e “<corsivo>Dopo attenta lettura degli elaborati, la Commissione corregge la propria valutazione e assegna ad entrambi gli elaborati il punteggio di 14/20, ammette i candidati </corsivo>[ricorrente]<corsivo> e </corsivo>[altro candidato]<corsivo> alla successiva prova orale</corsivo>” con il punteggio minimo (cfr. verbale n. 17 del 23.5.2022, doc. 9 controinteressata).</h:div><h:div>7.3. –	Dalla descrizione dei fatti sopra svolta, emerge che la Commissione esaminatrice, quando ha ricorretto il compito scritto e la prova pratica del ricorrente, era perfettamente a conoscenza di chi fosse l’autore dei due elaborati. </h:div><h:div>La Commissione non ha predisposto, infatti, alcuna cautela volta a garantire l’anonimato dei due elaborati e a preservare l’uniformità di giudizio rispetto alla valutazione compiuta sugli altri compiti dei concorrenti.</h:div><h:div>La Commissione ha, quindi, platealmente violato i principi dell’anonimato e della segretezza nelle prove scritte delle procedure di concorso. </h:div><h:div>Principi questi che, come chiarito dalla giurisprudenza ormai consolidata, costituiscono diretto corollario dei principi costituzionali di uguaglianza, di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, e che hanno valenza generale ed incondizionata, costituendo carattere imprescindibile di ogni pubblica procedura selettiva (<corsivo>cfr</corsivo>. Cons. Stato, Sez. IV, 21 ottobre 2019, n. 7152). </h:div><h:div>L’Amministrazione è tenuta, infatti, a garantire la <corsivo>par condicio</corsivo> tra i candidati, svolgendo la propria attività con trasparenza e senza rischi di condizionamenti esterni. </h:div><h:div>Essa, dunque, deve predisporre tutte le misure necessarie ad escludere a priori che si possano verificare situazioni <corsivo>ex ante</corsivo> idonee a porre in pericolo l’anonimato e la segretezza dei vari elaborati dei concorrenti (<corsivo>cfr.</corsivo> Cons. Stato, Sez. VII, 29 luglio 2022, n. 6716).</h:div><h:div>7.4. –	Nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso di specie e, di conseguenza, gli atti della Commissione con cui il ricorrente è stato, dapprima, ammesso a partecipare alla prova pratica e, poi, ammesso a partecipare alla prova orale sono invalidi per violazione di legge e devono essere annullati. </h:div><h:div>Il ricorrente avrebbe, quindi, dovuto essere escluso dal concorso già nella prima fase terminata con la correzione della prova scritta.</h:div><h:div>Il ricorrente non è, di conseguenza, legittimato ad impugnare gli atti del concorso relativi alla prova orale, alla quale non avrebbe dovuto partecipare. </h:div><h:div>È evidente infatti che, come sopra già anticipato, solo la partecipazione legittima alla prova orale rappresenta fattore legittimante alla proposizione di un ricorso avverso i risultati della prova medesima.</h:div><h:div>Ne consegue che, per effetto dell’accoglimento dei ricorsi incidentali escludenti promossi dai controinteressati, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente.</h:div><h:div>8. –	L’accoglimento dei due ricorsi incidentali e la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso principale per carenza di legittimazione attiva del ricorrente consentirebbe di prescindere dall’analisi dei motivi di impugnazione svolti nel ricorso principale.</h:div><h:div>Ad ogni modo, per completezza di analisi, il Collegio evidenzia che i motivi di censura, svolti nel predetto ricorso, sono, comunque, inammissibili per carenza di interesse, come eccepito dalle parti resistenti. </h:div><h:div>9. –	Inammissibile per carenza di interesse è, anzitutto, la doglianza relativa alla violazione dell’art. 12, comma 1, del DPR n. 487/1994 e dell’art. 9, comma 4 del DPR n. 220/2001.</h:div><h:div>Il ricorrente non ha contestato in modo specifico la valutazione negativa attribuita dalla Commissione alla sua prova orale, ma ha censurato unicamente un vizio di carattere procedurale, ossia il momento in cui la Commissione ha predisposto i quesiti a lui sottoposti (tre giorni prima, e non la mattina stessa della prova).</h:div><h:div>Tuttavia, il momento temporale in cui tali quesiti sono stati predeterminati è del tutto ininfluente rispetto alla successiva bocciatura del concorrente, perché non incide sul fatto che il ricorrente non abbia saputo – comunque – rispondere sufficientemente a tali quesiti.</h:div><h:div>Se anche, per ipotesi, le domande – rivolte al ricorrente in sede di esame – fossero state predisposte la mattina stessa del concorso, il ricorrente non avrebbe, comunque, fornito ad esse una risposta positiva.</h:div><h:div>Il vizio procedurale dedotto dal ricorrente è, dunque, “eccentrico” rispetto all’evento della bocciatura, come efficacemente evidenziato da uno dei controinteressati. </h:div><h:div>Le norme di cui agli artt. 12 e 9 sopra citate, infatti, prescrivono <corsivo>(i)</corsivo> la redazione dei quesiti “immediatamente prima” della prova orale e <corsivo>(ii)</corsivo> l’estrazione a sorte degli stessi, al fine di garantire il principio della <corsivo>par condicio</corsivo> tra i candidati nell’espletamento della prova orale, ossia al fine di evitare il rischio che alcuni di essi possano essere eventualmente avvantaggiati, rispetto agli altri, conoscendo in anticipo le domande sulle quali rispondere.</h:div><h:div>Il fatto, tuttavia, che il ricorrente non abbia superato la prova orale esclude, in radice, che si possano porre profili di – ipotetica – violazione del principio di <corsivo>par condicio</corsivo> con gli altri candidati che hanno superato la suddetta prova. </h:div><h:div>Ciò anche in considerazione del fatto che <corsivo>(i)</corsivo> i quesiti sono stati comunque estratti a sorte prima di essere rivolti ai candidati e al ricorrente, e che <corsivo>(ii)</corsivo> la prova orale è stata superata da un numero di candidati ben maggiore dei due posti messi a concorso. </h:div><h:div>L’ipotetica eventualità (che peraltro il ricorrente nemmeno deduce) che alcuni candidati avessero per ipotesi conosciuto in anticipo le domande del concorso non ha, quindi, inciso in alcun modo sulle risposte non sufficienti fornite dal ricorrente in sede di esame. </h:div><h:div>In altri termini, la predisposizione delle domande il venerdì 1 luglio, anziché il lunedì 4 luglio 2022, non ha avuto alcuna diretta incidenza sulla votazione negativa ottenuta dal ricorrente alla prova orale. </h:div><h:div>Il ricorrente non ha, quindi, alcun interesse a censurare tale ipotetico vizio procedurale.</h:div><h:div>10. –	Inammissibile si rivela anche la seconda censura inerente la presunta violazione dell’art. 7 del DPR 220/2001, posto che l’eventuale mancata redazione della lista dei candidati esaminati nel corso della prima mattina di orali non ha inciso in alcun modo sulla posizione del ricorrente, né gli ha impedito di svolgere tempestivamente le proprie difese in giudizio.</h:div><h:div>11. –	Inammissibili sono, infine, anche le doglianze relative alla valutazione dei titoli, posto che le stesse dovrebbero essere rivolte nei confronti della graduatoria definitiva del concorso, quando sarà approvata dall’Amministrazione e, comunque, sono irrilevanti stante il mancato superamento della prova orale.</h:div><h:div>Il ricorrente non ha, quindi, alcun interesse a svolgere tale censura.</h:div><h:div>12. –	In conclusione, i due ricorsi incidentali devono essere accolti, e il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione ad agire e, comunque, per carenza di interesse.</h:div><h:div>13. –	Le spese e le competenze di lite seguono il criterio della soccombenza. Di conseguenza, <corsivo>(i)</corsivo> sono poste in capo al ricorrente e all’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio le spese sostenute dai controinteressati ricorrenti incidentali; <corsivo>(ii)</corsivo> sono poste in capo al solo ricorrente quelle sostenute dai restanti controinteressati; <corsivo>(iii)</corsivo> sono compensate tra ricorrente e Azienda Ospedaliera le spese sostenute da quest’ultima, stante la comune soccombenza.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:</h:div><h:div><corsivo>a)</corsivo>	accoglie i due ricorsi incidentali presentati dalla Sig.ra Daniela Marasco e dai Sigg.ri Raffaella Mancuso e Pasquale Santaguida e, per l’effetto, annulla i verbali n. 8 del 18 ottobre 2021 e n. 17 del 23 maggio 2022 della Commissione esaminatrice, limitatamente alle parti in cui viene attribuita una valutazione sufficiente alla prova scritta e alla prova pratica del ricorrente, ammettendolo alla prova pratica e alla prova orale;</h:div><h:div><corsivo>b)</corsivo>	dichiara inammissibile il ricorso principale per carenza di legittimazione e interesse ad agire;</h:div><h:div><corsivo>c)</corsivo>	condanna il Sig. Mario Muoio e l’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della Sig.ra Daniela Marasco delle spese e competenze di lite, che si liquidano nella misura di € 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge;</h:div><h:div><corsivo>d)</corsivo>	condanna il Sig. Mario Muoio e l’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in solido tra loro, alla rifusione, in favore dei Sigg.ri Raffaella Mancuso e Pasquale Santaguida, delle spese e competenze di lite, che si liquidano complessivamente nella misura di € 2.400,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge;</h:div><h:div><corsivo>e)</corsivo>	condanna il Sig. Mario Muoio alla rifusione, in favore dei Sigg.ri Gallo Ida, Gini Francesca, Merante Sabrina, Pascuzzi Maria Giovanna, Nastri Gabriella e Zangari Giovanna, delle spese e competenze di lite, che si liquidano complessivamente nella misura di € 2.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge;</h:div><h:div><corsivo>f)</corsivo>	condanna il Sig. Mario Muoio alla rifusione, in favore dei Sigg.ri Antonio Menniti e Fabrizio Ambrosio, delle spese e competenze di lite, che si liquidano complessivamente nella misura di € 1.500,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;</h:div><h:div><corsivo>g)</corsivo>	dichiara compensate le spese di lite tra il Sig. Mario Muoio e l’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/10/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Fabiano Lidia</h:div><h:div>Alberto Ugo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>