<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210158420230327102122769" descrizione="" gruppo="20210158420230327102122769" modifica="27/03/2023 10:44:07" stato="2" tipo="16" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Giulia Serrao" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="01584"/><fascicolo anno="2023" n="00537"/><urn>urn:nir:tar.calabria;sezione.2:ordinanza.collegiale:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>16</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210158420230327102122769.xml</file><wordfile>20210158420230327102122769.docm</wordfile><ricorso NRG="202101584">202101584\202101584.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1258 Francesco Tallaro\</rilascio><tipologia>Ordinanza collegiale</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Manuela Bucca</firma><data>27/03/2023 10:44:07</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/03/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Francesco Tallaro,	Presidente FF</h:div><h:div>Alberto Ugo,	Referendario</h:div><h:div>Manuela Bucca,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’accertamento</h:div><h:div>del diritto dei ricorrenti all’indennità di cui all’44 del D.P.R. n. 327/2001;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1584 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Giulia Serrao, Teresa Ciriaco, Francesca Ciriaco, Laura Ciriaco, Eugenia Ciriaco, Maria Chiara Ciriaco e Giulia Ciriaco, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Ciriaco e Alberto Ciriaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Enerlive S.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Cardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio di Enerlive S.r.l.;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Con ricorso notificato il 15 settembre 2021 e depositato il 12 ottobre 2021, i sig.ri Giulia Serrao, Teresa Ciriaco, Francesca Ciriaco, Laura Ciriaco, Eugenia Ciriaco, Maria Chiara Ciriaco e Giulia Ciriaco hanno riassunto il giudizio instaurato innanzi al Tribunale civile di Lamezia Terme nei confronti di Enerlive S.r.l. al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio subito in conseguenza alla realizzazione del parco eolico “Piano e Timponi”.</h:div><h:div>I ricorrenti allegano di essere proprietari di alcuni terreni e fabbricati meglio individuati in atti nel Comune di Cortale, intorno ai quali insistono due parchi eolici:</h:div><h:div>- uno realizzato da Verona Gest S.p.A., e successivamente acquisito da Gemsa Energia Fonti Rinnovabili S.r.l., denominato “Monte Pipizza – Maddalena – Piano di Cortale”, interessante le seguenti particelle: 1) la particella n. 20 del foglio di mappa n. 3; 2) le particelle n. 3, 6, 8, 162, 164, 165, 163, 166, 169, 170, 18, 28, 268, 48, 74, 269, 77, 49, 75, 76, 138, 103 del foglio di mappa n. 6; 3) le particelle n. 40, 43, 47, 290, 56, 292, 55, 293, 291, 92, 98, 82, 83, 84, 295, 711, 713, 727, 122, 120, 121, 141 del foglio di mappa n. 14; </h:div><h:div>- l’altro realizzato da Enerlive S.r.l., denominato “Piano e Timponi”, interessante le seguenti particelle: 1) le particelle 15, 52, 53, 54, 11 del foglio di mappa n. 3; 2) le particelle n. 37, 261, 38 del foglio di mappa n. 7.</h:div><h:div>I ricorrenti lamentano la diminuzione di valore subito dai predetti immobili a causa: a) dei vincoli imposti dalla normativa regionale, ed in modo specifico dalla delibera di Giunta Regionale n. 55 del 30 gennaio 2006; b) dell’inquinamento acustico causato dall’effetto sinergico e megafono dei due parchi realizzati (con pregiudizio anche per la salute degli utilizzatori dei fabbricati e degli operatori agricoli dell’azienda).</h:div><h:div>Con atto di citazione depositato il 15 ottobre 2012, iscritto al n. rg. 1390/2012, gli odierni ricorrenti proponevano, quindi, domanda risarcitoria nei confronti di Gemsa Energia Fonti rinnovabili S.r.l. e Enerlive S.r.l.</h:div><h:div>Con memoria depositata nel primo termine di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., gli odierni ricorrenti dichiaravano di modificare la domanda nella parte in cui era richiesto il risarcimento del danno, piuttosto che l’indennizzo per la diminuzione di valore dei terreni.</h:div><h:div>Nel corso del giudizio, tra gli odierni ricorrenti e Gemsa Energia Fonti Rinnovabili S.r.l. interveniva accordo stragiudiziale, con conseguente dichiarazione giudiziale di sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio nei rapporti tra le suddette parti.</h:div><h:div>Con la sentenza n. 611 del 16 novembre 2020, il Tribunale di Lamezia Terme dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che “<corsivo>le domande proposte dalle attrici sono collegate direttamente all’esecuzione dei provvedimenti amministrativi (la delibera della giunta regionale) adottati per la realizzazione di interessi pubblici, essendo qualificata la produzione di energia da impianti ad energia rinnovabile di pubblica utilità dall’art. 12 del D.Lgs 387/2003</corsivo>”.</h:div><h:div>A seguito di tale pronuncia, gli odierni ricorrenti hanno tempestivamente riassunto, ai sensi dell’art. 59 della L. n. 69/2009, il giudizio dinnanzi a questo T.A.R., riproponendo le medesime domande già spiegate dinnanzi al giudice ordinario.</h:div><h:div>Con memoria del 13 ottobre 2021, si è costituita in giudizio Enerlive S.r.l. </h:div><h:div>All’udienza pubblica del 22 marzo 2023, il Collegio si è riservato di sollevare il conflitto di giurisdizione.</h:div><h:div>Rileva il Collegio che gli odierni ricorrenti - in coerenza con la <corsivo>causa petendi</corsivo> prospettata innanzi all’Autorità giudiziaria civile per come evincibile dal relativo atto introduttivo pedissequamente trascritto nel corpo del ricorso in riassunzione - non contestano il progetto di ubicazione del parco eolico in prossimità dei terreni di loro proprietà, né deducono l’illegittimità, nemmeno <corsivo>incidenter tantum</corsivo>, dei provvedimenti amministrativi di approvazione dei relativi lavori pubblici.</h:div><h:div>I ricorrenti insistono, invece, per la liquidazione dell’indennità <corsivo>ex</corsivo> art. 44 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sostenendo che la realizzazione del parco eolico “Piano e Timponi”, da parte di Enerlive S.r.l., abbia determinato un decremento di valore dei terreni e dei manufatti di loro proprietà insistenti in quell’area nonché una minore possibilità di esercizio del diritto dominicale con la compressione del diritto di iniziativa economica.</h:div><h:div>Così delineato il cd. <corsivo>petitum</corsivo> sostanziale, il Collegio ritiene che la giurisdizione appartenga al giudice ordinario.</h:div><h:div>Invero, come chiarito dalle stesse Sezioni Unite della Cassazione, le controversie aventi ad oggetto le indennità dovute dall’Amministrazione <corsivo>ex </corsivo>artt. 46 della Legge n. 2359/1865 o 44 del D.P.R. n. 327/2001 spettano al giudice ordinario, “<corsivo>Si vedano: Cass. sez. un. n. 9342 del 2006 per le controversie regolate dalla prima norma e per l’espressa affermazione di esorbitanza dalla giurisdizione esclusiva D. Lgs. n. 80 del 1998, ex art. 34 ("Le controversie aventi ad oggetto l’indennità dovuta dall’amministrazione ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 46 per i danni derivanti dall’esecuzione dell’opera di pubblica utilità al terzo proprietario confinante, estraneo al procedimento espropriativo, non rientrano nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistica, di cui al D. Lgs. 80 del 1998, art. 34 atteso che nei confronti del beneficiario non è configurabile un rapporto diretto con l’amministrazione-autorità nell’ambito del quale possa configurarsi una posizione di interesse legittimo, la cui cognizione è soggetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, anche tenendo conto che il carattere indennitario della prestazione, comunque collegata ad un procedimento espropriativo, è inquadrabile nella riserva di giurisdizione ordinaria che l’art. 34, comma 3, lett. b) prevede per la determinazione delle indennità conseguenti all’adozione di atti di natura espropriativa"); Cass. sez. un. n. 24410 del 2011, sebbene incidenter a proposito dell'art. 44</corsivo>” (Cassazione civile sez. un., 3 febbraio 2016, n. 2052).</h:div><h:div>Dello stesso avviso è la giurisprudenza amministrativa, la quale rileva che la determinazione dell’indennizzo già previsto dall’art. 46 della Legge fondamentale del 1865 - e oggi disciplinato dall’art. 44 del T.U. n. 327/2001 -  “<corsivo>esula dalla cognizione di questo Giudice amministrativo, in quanto, come già in precedenza disposto dall’art.34, u.c. del d.lgs. n.89/98, l’art. 53, u.c., del cit. t.u. n.327/2001 fa salva la competenza del Giudice ordinario "per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa</corsivo>"” (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 12 novembre 2003, n. 13500; nello stesso senso, T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 14 marzo 2014, n. 2870; T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. II, 23 maggio 2012, n. 501).</h:div><h:div>La Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che l’art. 44 del D.P.R. n. 327/ 2001, “<corsivo>si preoccupa della posizione di quei soggetti proprietari dei fondi che, dalla esecuzione dell’opera pubblica o di pubblica utilità, risultino gravati da una servitù o subiscano una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà, prevedendo a loro favore, sul modello della legge del 1859, art. 46 un indennizzo: è palese che questi soggetti sono allora considerati come soggetti che subiscono un pregiudizio che non è quello derivante dalla diretta esecuzione dell’opera e, quindi, dalla realizzazione dell’oggetto del potere dell’amministrazione, e per essi è previsto un indennizzo, che non è quello che compete ai soggetti sacrificati dalla realizzazione dell'opera pubblica</corsivo>” (Cassazione civile sez. un., 3 febbraio 2016, n. 2052).</h:div><h:div>Nello stesso senso, per il Consiglio di Stato “<corsivo>la situazione giuridica del proprietario che chiede l’indennizzo ex art. 46 L. n. 2359/1865 (ora art. 44 del D.P.R. n. 327/2001) è riconducibile ad una posizione astrattamente tutelata dall’ordinamento come diritto soggettivo nei confronti della amministrazione, e, quindi, è proponibile davanti al giudice ordinario, a prescindere da ogni questione sul suo fondamento nel merito.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Tale conclusione in tema di giurisdizione resta ferma anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 34, D. Lgs. 31 marzo 1998, e dell’art. 53 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in quanto, soprattutto alla luce dei citati arresti della Corte costituzionale n. 204/2004 e n. 196/2006, deve escludersi che le controversie aventi per oggetto l’indennità dovuta dalla P.A. ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 46, per i danni derivanti dall’esecuzione di opere di pubblica utilità al terzo proprietario di un immobile confinante, estraneo ad un procedimento espropriativo, possano rientrare nella giurisdizione esclusiva in materia di urbanistica, atteso che nei confronti del soggetto cui spetta l’indennità in questione - il cui fondamento poggia sul principio di giustizia distributiva, per cui non è consentito di soddisfare l’interesse generale attraverso il sacrificio del singolo senza che quest’ultimo ne sia indennizzato (Cass. Sez. Un. 26 giugno 2003 n. 10163, Cass. Sez., Un. 11 giugno 2003 n. 9341) - non è configurabile un rapporto diretto con la pubblica amministrazione-autorità nell’ambito del quale egli sia titolare (anche) di interessi legittimi, la cui cognizione possa essere soggetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>La giurisdizione del Giudice ordinario trova ulteriore conferma nell’ampiezza della formula usata dal legislatore nell’art. 34 d.lgs. n. 80/1998, comma 3, lett. b), e nell’art. 53, comma 3, D.P.R. n. 327/2001, i quale stabiliscono che nulla è innovato in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa. Tali norme inducono comunque a ritenere assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario anche le indennità in questione, le quali, pur se non entrano a far parte del procedimento espropriativo, si pongono pur sempre come una conseguenza della esecuzione dei lavori oggetto dell'espropriazione</corsivo>” (Consiglio di Stato sez. VI, 13 marzo 2008, n. 1059).</h:div><h:div>Così prospettata la questione litigiosa, il Collegio solleva conflitto di giurisdizione, sospendendo il processo sino alla pubblicazione della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) solleva innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione il conflitto di giurisdizione sul ricorso in epigrafe, sospendendo, nelle more, il processo.</h:div><h:div>Dispone, a cura della Segreteria, la trasmissione degli atti alla cancelleria della Corte di Cassazione.</h:div><h:div>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/03/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Garcea Teresa</h:div><h:div>Manuela Bucca</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>