<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210084520230320123945874" descrizione="" gruppo="20210084520230320123945874" modifica="3/20/2023 3:50:11 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00845"/><fascicolo anno="2023" n="00467"/><urn>urn:nir:tar.calabria;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>4</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210084520230320123945874.xml</file><wordfile>20210084520230320123945874.docm</wordfile><ricorso NRG="202100845">202100845\202100845.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1258 Francesco Tallaro\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Alberto Ugo</firma><data>20/03/2023 15:50:11</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/03/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Francesco Tallaro,	Presidente FF</h:div><h:div>Alberto Ugo,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Manuela Bucca,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’ottemperanza </h:div><h:div>del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 78/2020, emesso in data 2 ottobre 2020 dal Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 845 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Vito Francesco Coppola, rappresentato e difeso dall'avvocato Sandro Cretella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div><corsivo>Premesso che:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>i)</corsivo>	decreto ingiuntivo n. 78/2020, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Crotone, al termine del procedimento monitorio iscritto al n. di R.G. 1515/2020, ha ingiunto all’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone “<corsivo>di pagare in favore di Vito Francesco Coppola la somma di € 31.920,60 oltre interessi legali o rivalutazione come indicato in ricorso fino all’effettivo pagamento, oltre spese e compensi del presente procedimento che liquida in € 1.305,00 per compenso professionale e € 259,00 per spese, oltre spese generali (15%), IVA e C.P.A. come per legge</corsivo>”;</h:div><h:div><corsivo>ii)</corsivo> 	il decreto ingiuntivo non è stato opposto nei termini ed è stato, così, dichiarato esecutivo con provvedimento del 4 dicembre 2020;</h:div><h:div><corsivo>iii)</corsivo>	 con ricorso notificato in data 20 maggio 2021, e poi rinotificato come da ordinanza di questo Tribunale n. 2309/2021, il Sig. Vito Francesco Coppola ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente del decreto citato, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento di tutte le somme ivi indicate;</h:div><h:div><corsivo>iv)</corsivo>	parte ricorrente ha avanzato, altresì, richiesta di ulteriore condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma determinata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. <corsivo>e)</corsivo> c.p.a. per il successivo ritardo;</h:div><h:div><corsivo>v)</corsivo>	l’A.S.P. di Crotone non si è costituita in giudizio;</h:div><h:div><corsivo>vi)	</corsivo>con ordinanza n. 357 del 2022, questo Tribunale ha sospeso il giudizio, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, affinché si pronunciasse sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 <corsivo>septies</corsivo>, comma 2, lett. g) d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, come introdotto dalla legge di conversione, e cioè la l. 17 dicembre 2021, n. 215, per contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost.;</h:div><h:div><corsivo>Osservato che:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>vii)</corsivo> 	la Corte costituzionale con la sentenza dell’11 novembre 2022, n. 228, ha:</h:div><h:div><corsivo>1)</corsivo> 	dichiarato illegittimo l’art. 16-<corsivo>septies</corsivo> comma 2, lett. <corsivo>g)</corsivo> d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, così come inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, il quale pure vietava di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli Enti del Servizio sanitario della Regione Calabria;</h:div><h:div><corsivo>2)</corsivo> 	ulteriormente precisato che, nell’esercizio della sua discrezionalità, il legislatore avrebbe potuto valutare <corsivo>“l’introduzione di una misura temporanea di improcedibilità delle esecuzioni e di inefficacia dei pignoramenti, qualora risulti indispensabile in rapporto all’eccezionalità dei presupposti, osservando tuttavia</corsivo> (…) <corsivo>limiti</corsivo> (individuati dalla stessa Corte)<corsivo>, circa la platea dei creditori interessati, l’obiettività delle procedure e la durata della misura, e tenendo altresì conto degli effetti medio tempore prodottisi”</corsivo>;</h:div><h:div><corsivo>viii)</corsivo> 	a seguito della pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale, è stato emanato l’art. 2, comma 3-<corsivo>bis</corsivo> d.l. 8 novembre 2022, n. 169, inserito in sede di conversione dalla l. 16 dicembre 2022, n. 196, il quale stabilisce che <corsivo>“in ottemperanza alla sentenza della  Corte  costituzionale n. 228 dell'11 novembre 2022, al fine  di  concorrere  all'erogazione dei  livelli  essenziali  di  assistenza  nonché  di  assicurare  il rispetto  della  direttiva  europea  sui   tempi   di   pagamento   e l'attuazione del  piano  di  rientro  dai  disavanzi  sanitari  della regione Calabria, non possono essere intraprese o  proseguite  azioni esecutive nei confronti  degli  enti  del  servizio  sanitario  della regione Calabria di cui all'articolo 19 del  decreto  legislativo  23 giugno 2011, n. 118 </corsivo>(…)<corsivo> Le disposizioni del presente comma  si applicano fino al 31 dicembre 2023 e non  sono  riferite  ai  crediti risarcitori da fatto illecito e retributivi da lavoro”</corsivo>;</h:div><h:div><corsivo>ix)</corsivo> 	con la nuova norma, il legislatore, pur confermando parzialmente il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive nei confronti degli Enti più volte citati, ha rispettato i limiti chiaramente delineati dalla Corte costituzionale, posto che la misura <corsivo>de qua</corsivo>:</h:div><h:div><corsivo>1)</corsivo> 	si pone in un contesto eccezionale caratterizzato sia dal commissariamento del servizio sanitario regionale finalizzato al superamento del deficit, sia – e soprattutto – da un ampio processo di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, tanto per la gestione corrente quanto per il pregresso, per il quale l’art. 16-<corsivo>septies</corsivo> comma 2 d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, prevede un apposito stanziamento di risorse e anche una specifica procedura (è infatti contemplata la <corsivo>«circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito iscritto fino al 31 dicembre 2020»</corsivo>, con l’avvertenza che, <corsivo>«qualora i fornitori non diano risposta entro il 31 dicembre 2022 alla prevista circolarizzazione obbligatoria, il corrispondente debito si intende non dovuto»</corsivo>);</h:div><h:div><corsivo>2) 	</corsivo>ha un oggetto circoscritto, essendone esclusi i crediti risarcitori da fatto illecito e i crediti retributivi da lavoro;</h:div><h:div><corsivo>3)</corsivo> 	ha un’estensione temporale limitata al 31 dicembre 2023;</h:div><h:div><corsivo>x)</corsivo> 	rimangono dunque fugati i dubbi di legittimità costituzionale che questo Tribunale Amministrativo Regionale ha in precedenza sollevato d’innanzi alla Corte competente con riferimento alla disciplina previdente;</h:div><h:div><corsivo>Ritenuto che:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>xi)</corsivo> 	alla luce della nuova disciplina normativa sopra indicata, il ricorso è da ritenersi procedibile e fondato nel merito;</h:div><h:div><corsivo>xii)	</corsivo>più in particolare, il ricorso è procedibile, perché il giudicato di cui si chiede l’ottemperanza attiene ad un credito retributivo da lavoro e, di conseguenza, è escluso dalla previsione di improcedibilità di cui all’art. 2, comma 3-<corsivo>bis</corsivo> d.l. 169 del 2022 citato;</h:div><h:div><corsivo>xiii)</corsivo>	ciò vale sia per le somme a titolo di capitale, interessi e rivalutazione indicate nel decreto ingiuntivo, sia per le somme a titolo di rimborso delle spese processuali, le quali, in quanto da rifondersi alla parte personalmente (e non al procuratore distrattario), sono da considerarsi un credito accessorio al credito principale, di cui ne condivide la natura ai fini della norma di cui all’art. 2, comma 3-<corsivo>bis</corsivo> d.l. 169 del 2022 citato;</h:div><h:div><corsivo>xiv)	</corsivo>il ricorso è fondato nel merito, posto che l’Amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, e non ha dato prova, come era suo onere, di avervi dato esecuzione;</h:div><h:div><corsivo>xv)	</corsivo>sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;</h:div><h:div><corsivo>xvi)</corsivo>	per quanto concerne l’ulteriore domanda di condanna <corsivo>ex</corsivo> art. 114, comma 4, lett. <corsivo>e)</corsivo> c.p.a., deve riconoscersene l’ammissibilità e, non sussistendo iniquità o altre cause ostative, può essere determinata nella misura degli interessi legali la somma che l’amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora, per ogni mese (o frazione di mese), e ciò in aggiunta – stante il carattere sanzionatorio dell’istituto - agli interessi legali dovuti <corsivo>ex lege</corsivo> o disposti nella medesima condanna; tale ulteriore importo deve essere corrisposto a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza (cfr. art. 114 co. 4 lett. <corsivo>e)</corsivo> c.p.a.), e sino all’adempimento spontaneo da parte dell’ASP di Crotone o, in mancanza, sino alla data dell’insediamento del Commissario <corsivo>ad acta</corsivo>; </h:div><h:div><corsivo>Ritenuto, pertanto, che:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>xvii)</corsivo>	 in accoglimento del ricorso in esame, deve essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di ottemperare al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, con riferimento al pagamento di tutte le somme indicate nel decreto ingiuntivo n. 78/2020 del Tribunale di Crotone, a titolo di capitale, interessi, rivalutazione e spese di lite, detratto quanto già eventualmente pagato;</h:div><h:div><corsivo>xviii)</corsivo> è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 40 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;</h:div><h:div><corsivo>xix)	</corsivo>in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto deve provvedere, quale Commissario <corsivo>ad acta</corsivo>, il Prefetto della Provincia di Crotone, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di quaranta giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;</h:div><h:div><corsivo>xx)</corsivo>	in caso di intervento del Commissario <corsivo>ad acta</corsivo>, il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;</h:div><h:div><corsivo>xxi)</corsivo>	 deve essere accolta la domanda <corsivo>ex</corsivo> art. 114, comma 4, lett. <corsivo>e)</corsivo> c.p.a. nei termini di cui in dispositivo;</h:div><h:div><corsivo>xxii)</corsivo>	 le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo, devono essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente;</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e per l’effetto: </h:div><h:div><corsivo>a)	</corsivo>dichiara l’obbligo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere, entro 40 giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 78/2020 del 2 ottobre 2020 del Tribunale di Crotone, a titolo di capitale, interessi, rivalutazione e spese di lite, detratto quanto già eventualmente pagato;</h:div><h:div><corsivo>b)</corsivo> 	determina nella misura degli interessi legali l’ulteriore somma che l’amministrazione dovrà corrispondere in favore del ricorrente a titolo di penalità di mora <corsivo>ex</corsivo> art. 114, comma 4, lett. <corsivo>e)</corsivo> c.p.a., per ogni mese (o frazione di mese) di ritardo nel pagamento, con le decorrenze indicate in motivazione;</h:div><h:div><corsivo>c)</corsivo> 	nomina Commissario <corsivo>ad acta</corsivo> il Prefetto della Provincia di Crotone, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, affinché provveda a quanto previsto sub <corsivo>a)</corsivo>, scaduto il termine di 40 giorni, entro i successivi 40 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;</h:div><h:div><corsivo>d)</corsivo> condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in € 2.033,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/03/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Fabiano Lidia</h:div><h:div>Alberto Ugo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>