<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20200071720201007102754389" id="20200071720201007102754389" modello="4" modifica="10/9/2020 7:28:35 PM" pdf="3" ricorrente="Tommaso Signorelli" stato="4" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="00717"/><fascicolo anno="2020" n="01578"/><urn>urn:nir:tar.calabria;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200071720201007102754389.xml</file><wordfile>20200071720201007102754389.docm</wordfile><ricorso NRG="202000717">202000717\202000717.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Catanzaro\Sezione 1\2020\202000717\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>giancarlo pennetti</firma><data>09/10/2020 19:28:35</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesca Goggiamani</firma><data>07/10/2020 11:07:34</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/10/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giancarlo Pennetti,	Presidente</h:div><h:div>Francesca Goggiamani,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Domenico Gaglioti,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'esibizione</h:div><h:div>del provvedimento integrale del-OMISSIS- su proposta del Ministro dell'interno e della Relazione prefettizia a seguito di accesso, redatta dal Prefetto p.t. di Cosenza in data 24.11.2019, previo annullamento del provvedimento n. -OMISSIS-di rifiuto di accesso e del silenzio - rigetto formatosi in data 6.06.2020 sulla domanda di accesso presentata alla Prefettura di Cosenza in data 7.05.2020.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 717 del 2020, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Calabria e Giuseppe Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, Utg - Prefettura di Cosenza, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Catanzaro, via G. da Fiore, 34; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Utg - Prefettura di Cosenza;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2020 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div><corsivo>Rilevato</corsivo>:</h:div><h:div>- che -OMISSIS- ha adito il Tar Calabria per ottenere, previo annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- di rigetto del Ministero dell’Interno dell’istanza di accesso del  7.05.2020 e del silenzio rigetto formatosi in data 6.06.2020 sulla medesima istanza presentata alla Prefettura di Cosenza, l’ordine di esibizione in forma integrale (priva dei nominativi oscurati)  -OMISSIS- di -OMISSIS- e della relazione prefettizia del 24 novembre 2019 redatta a seguito dell’accesso ispettivo disposto nei confronti del -OMISSIS-;</h:div><h:div>- che a fondamento della pretesa ostensiva ha dedotto di essere -OMISSIS- i cui fatti risultavano richiamati negli atti predetti e di voler intentare, in caso di sussistenza del suo nome tra quelli omessi, causa per risarcimento del danno contro le Autorità emananti i provvedimenti <corsivo>de quibus</corsivo>;</h:div><h:div>- che il Ministero ha eccepito l’incompetenza del Tar adito ex art. 135, comma 1, lett. q), c.p.a. e l’infondatezza del ricorso stante la natura di “atti riservati” degli atti richiesti per il combinato disposto dell’art. 24, comma 1, lett. a) e dell’art. 3, comma 1, lett. m) d. Ministro Interno n. 415/1994;</h:div><h:div>- che all’udienza camerale del 23.9.20, all’esito della trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione;</h:div><h:div/><h:div><corsivo>Premesso sulla competenza</corsivo>:</h:div><h:div>- che la controversia non verte nella specie su provvedimento adottato ex artt. 142 e 143 Tuel come tale ricadente nella competenza del Tar Lazio, bensì su pretesa di accesso su atti detenuti dalla Prefettura e dal Ministero dell’Interno e da questa negati rispettivamente per silenzio ed espressamente;</h:div><h:div>- che ai sensi dell’art. 13 c.p.a. la competenza spetti al Tar adito;</h:div><h:div>- che, infatti, la competenza sul diniego dell’organo periferico è <corsivo>ictu oculi</corsivo> di questo Tribunale nel cui ambito territoriale la Prefettura ha sede;</h:div><h:div>- che, parimenti, sul diniego del Ministero la competenza è del Tar Calabria, stante gli effetti dell’atto limitati all’ambito territoriale ove il cittadino richiedente risiede;</h:div><h:div/><h:div><corsivo>Riscontrato</corsivo>:</h:div><h:div>- l’interesse diretto, concreto e attuale del ricorrente alla ostensione degli atti in quanto astrattamente utili alla difesa di proprie situazioni soggettive che si deducono lese (v. deduzioni in ricorso del consigliere di minoranza delle indagini penali terminate con proscioglimento e riferimenti a relativi fatti nei provvedimenti oggetti di ostensione);</h:div><h:div/><h:div><corsivo>Considerato</corsivo>:</h:div><h:div>- che deve delimitarsi il <corsivo>thema decidendum</corsivo>;</h:div><h:div>- che con l’istanza di accesso agli atti il-OMISSIS- ha chiesto ostensione con indicazione dei nominativi citati di decreto presidenziale di scioglimento, relativa relazione prefettizia e di ogni altra documentazione;</h:div><h:div>- che il Ministero ha osteso decreto e relazione con omissione dei soggetti nominati, rammentandone la già avvenuta pubblicazione in G.U., ed ha rifiutato l’ostensione degli atti della relativa indagine ispettiva;</h:div><h:div>- che con il proposto ricorso il-OMISSIS- richiede esibizione e copia unicamente di decreto di scioglimento e relazione prefettizia priva degli “omissis” e non insiste anche nella esibizione degli atti di indagine;</h:div><h:div>- che, alla luce dell’avvenuta esibizione e pubblicazione dei primi due atti, la questione della segretezza posta alla base del diniego e della difesa delle pp.aa. è destinata a relativizzarsi;</h:div><h:div>- che, infatti, va ricordato che 1) l’art. 25 l. n. 241/1990 nell’escludere dalla categoria degli atti accessibili quelli segreti (co. 1 lett. a), precisa che “<corsivo>I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti </corsivo>solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione”, 2) che l’accesso, ai sensi del comma 4 dell’art. 24 l.proc come interpretato pacificamente da giurisprudenza e dottrina, non può essere negato ove sia possibile ricorrere all’impiego degli opportuni accorgimenti (stralcio, omissis ecc.);</h:div><h:div>- che, dunque, vi è un potere/dovere dell'Amministrazione destinataria di una richiesta di accesso di verificare se la ostensione degli atti richiesti possa pregiudicare in modo concreto gli interessi pubblici tutelati;</h:div><h:div>- che, nella specie, l’Amministrazione avrebbe dovuto contemperare le opposte esigenze con rilascio degli atti privi degli <corsivo>omisss</corsivo> attinenti ai nominativi citati <corsivo>solo ove riguardante l’interessato</corsivo>, non pregiudicando tale disvelamento l’interesse pubblico o di terzi;</h:div><h:div/><h:div><corsivo>Ritenuto</corsivo>, pertanto:</h:div><h:div>- che gli impugnati dinieghi di esibizioni siano illegittimi e vada disposto ex art. 116 c.p.a. l’ordine di esibizione nei termini sopra precisati;</h:div><h:div>- che le spese di lite in ragione degli interessi pubblici in gioco possano essere compensate;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:</h:div><h:div>1) In accoglimento del ricorso, ordina alle Amministrazioni resistenti, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica se anteriore, l’esibizione ed il rilascio di copia del -OMISSIS- su proposta del Ministro dell’interno e della Relazione prefettizia a seguito di accesso, redatta dal Prefetto di Cosenza in data 24.11.2019 priva di <corsivo>omissis</corsivo> dei nominativi citati <corsivo>solo ove</corsivo> essi celino il nome del ricorrente;</h:div><h:div>2) Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/09/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Manuela Maiore</h:div><h:div>Francesca Goggiamani</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>