<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Decreti.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20200040420200418092045292" id="20200040420200418092045292" modello="1" modifica="4/18/2020 9:45:02 AM" pdf="2" ricorrente="-OMISSIS-" stato="4" tipo="21" versione="1" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="00404"/><fascicolo anno="2020" n="00221"/><urn>urn:nir:tar.calabria;sezione.1:decreto-cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>21</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200040420200418092045292.xml</file><wordfile>20200040420200418092045292.docm</wordfile><ricorso NRG="202000404">202000404\202000404.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Catanzaro\Sezione 1\2020\202000404\</rilascio><tipologia>Decreto-Cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>giancarlo pennetti</firma><data>18/04/2020 09:45:02</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma/><data>00:00:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>18/04/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato il presente</h:div><h:div>DECRETO</h:div><h:div>Giancarlo Pennetti</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA E PREVIA EMISSIONE DELLE IDONEE MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE</h:div><h:div>1) dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 12 del 20.03.2020 nella parte in cui ha imposto – nell’ipotesi di trasgressione dell’obbligo di circolare senza giustificato e documentato motivo, alla luce della potenziale esposizione al contagio – la misura immediata della “quarantena” obbligatoria per il periodo di giorni 14;</h:div><h:div>2) dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 25 del 03.04.2020 nella parte in cui ha prorogato l’efficacia dell’OPGR n. 12 del 20.03.2020 sino al 13 aprile 2020;</h:div><h:div>3) delle ordinanze del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 3 del 08.03.2020 e 4 del 10.03.2020 nella parte in cui individuano le modalità attraverso cui pervenire alla disposizione della misura della quarantena obbligatoria;</h:div><h:div>4) della nota prot. -OMISSIS- del 10.04.2020 a firma del direttore del dipartimento di prevenzione presso l’ASP di Crotone, non conosciuta nel relativo contenuto;</h:div><h:div>5) dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 11.04.2020 a firma del Commissario straordinario presso il Comune di Crotone, notificata il 13.04.2020 con la quale è stata disposta la quarantena obbligatoria “con decorrenza immediata” e sino al quattordicesimo giorno dalla commissione dell’illecito amministrativo;</h:div><h:div>NONCHÉ, PER QUANTO POSSA OCCORRERE:</h:div><h:div>6) del verbale n. -OMISSIS-di contestazione della violazione dell’art. 4, comma 1 del d.l. n. 19/2020 elevato dalla Legione Carabinieri Calabria – Stazione di Crotone principale in data 07.04.2020,</h:div><h:div>7) di ogni altro presupposto, connesso e/o consequenziale,</h:div><h:div>NONCHE’ PER LA CONDANNA ex art. 30 c.p.a.</h:div><h:div>al risarcimento del danno conseguente all’illegittimità dell’attività provvedimentale posta in essere.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 404 del 2020, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Verri, Sandro Cretella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Calabria, Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, Comune di Crotone, Ministero della Difesa non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Considerato che l’ultimo giorno di efficacia del periodo di quarantena obbligatoria ordinato alla istante –così come espressamente indicato nell’ordinanza commissariale impugnata- è dopodomani (20/4/20) e che pertanto sembra insussistente il requisito della &lt;&lt;estrema gravità ed urgenza&gt;&gt; richiesta dall’articolo di legge sopraindicato ai fini della concessione della misura cautelare monocratica provvisoria;</h:div><h:div>Ritenuto doversi fissare la camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare ordinaria -da svolgersi nelle forme e modi indicati dai commi 5 e 6 dell’art. 84 D.L. n.18/20- per il giorno 20 maggio p.v.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Rigetta la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche provvisorie.</h:div><h:div>Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 20 maggio 2020 da effettuarsi nei modi indicati in motivazione.</h:div><h:div>Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</h:div><h:div>Così deciso in Catanzaro il giorno 18 aprile 2020.</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="18/04/2020"/><sottoscrivente><h:div>Il Presidente</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>