<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Decreti.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20200035920200328125817470" id="20200035920200328125817470" modello="1" modifica="3/28/2020 1:14:37 PM" pdf="2" ricorrente="-OMISSIS-" stato="4" tipo="21" versione="1" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="00359"/><fascicolo anno="2020" n="00165"/><urn>urn:nir:tar.calabria;sezione.1:decreto-cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>21</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200035920200328125817470.xml</file><wordfile>20200035920200328125817470.docm</wordfile><ricorso NRG="202000359">202000359\202000359.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Catanzaro\Sezione 1\2020\202000359\</rilascio><tipologia>Decreto-Cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>giancarlo pennetti</firma><data>28/03/2020 13:14:36</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma/><data>00:00:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>28/03/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato il presente</h:div><h:div>DECRETO</h:div><h:div>Giancarlo Pennetti</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>-dell’ordinanza del Comune di Corigliano Rossano n. -OMISSIS-con cui il Sindaco del Comune di Corigliano- Rossano ordina la quarantena obbligatoria a carico della ricorrente “sancendone la sorveglianza sanitaria con isolamento presso la propria residenza dal 21/3/20 al 3/4/20”;</h:div><h:div>-nonché dell’ordinanza Regione Calabria n. 12/2020</h:div><h:div>Nonché per la conseguente condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento di tutti i danni ingiustamente arrecati alla ricorrente in ragione del danno emergente e del danno morale.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 359 del 2020, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Corigliano-Rossano, Regione Calabria non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Presidenza del Consiglio dei Ministri non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Letto l’art. 84 del D.L. n.18/2020 recante &lt;&lt;Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenente gli effetti in materia di giustizia- amministrativa&gt;&gt;</h:div><h:div>Considerato che:</h:div><h:div>-l’istanza proposta difetta del verbale o altro atto con recante accertamento della violazione specifica (&lt;&lt;inottemperanza all’ordinanza n.12 del 20/3/20 del Presidente della Regione Calabria&gt;&gt;, secondo quanto si evince dall’atto sindacale impugnato là dove riporta il contenuto della Disposizione del Dipartimento prot. n.28112/2 del 21/3/20, neppure questa esibita,) necessario invece ai fini della prova dell’esatto contesto spazio-temporale entro cui sarebbe stato posto in essere il comportamento che avrebbe dato luogo alla procedura da cui è scaturita l’ordinanza sindacale impugnata; </h:div><h:div>Ritenuto comunque che, nell’attuale fase epidemica, in sede di comparazione degli interessi in conflitto, doversi dare prevalenza a quello pubblico inerente la tutela della salute della collettività e della necessità di arginare qualsiasi rischio di contagio tanto più che l’irrogata quarantena è in corso ed ormai effettuata per più della metà della sua durata, scadendo essa il giorno 3 aprile p.v.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>RIGETTA l’istanza in epigrafe.</h:div><h:div>Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 20 aprile 2020 che si svolgerà secondo le modalità indicate nel summenzionato art. 84.</h:div><h:div>Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</h:div><h:div>Così deciso in Catanzaro il giorno 28 marzo 2020.</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="28/03/2020"/><sottoscrivente><h:div>Il Presidente</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>