<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190198020210129164516998" descrizione="" gruppo="20190198020210129164516998" modifica="1/30/2021 9:41:16 AM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="01980"/><fascicolo anno="2021" n="00266"/><urn>urn:nir:tar.calabria;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190198020210129164516998.xml</file><wordfile>20190198020210129164516998.docm</wordfile><ricorso NRG="201901980">201901980\201901980.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\769 Giancarlo Pennetti\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesca Goggiamani</firma><data>29/01/2021 17:10:57</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/02/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giancarlo Pennetti,	Presidente</h:div><h:div>Francesco Tallaro,	Primo Referendario</h:div><h:div>Francesca Goggiamani,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento, previa tutela cautelare,</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- del provvedimento di cui al Decreto prot. n. 51730 del 2.12.2019, comunicato con nota prot. n. 55382 del 20.12.2019, con cui la Prefettura di Vibo Valentia ha disposto in favore di Calabria Futura soc. coop. sociale l’aggiudicazione definitiva per il Lotto 3 della gara per l’affidamento mediante accordo quadro con più soggetti economici del servizio di accoglienza e assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e presenti nel territorio della provincia di Vibo Valentia – Anno 2019. CIG: 7813580232;</h:div><h:div>- della nota prot. n. 55382 del 20.12.2019 con cui la Prefettura di Vibo Valentia ha comunicato di aver proceduto all’aggiudicazione definitiva e alla sottoscrizione delle relative convenzioni;</h:div><h:div>- di ogni atto con cui la stazione appaltante si è determinata a stipulare la convenzione con l’aggiudicataria per il lotto 3;</h:div><h:div>- dell’operato della Stazione Appaltante e della Commissione giudicatrice dalla stessa nominata nell’ambito dell’esame delle offerte tecniche e nell’attribuzione dei relativi punteggi, ivi inclusi i relativi verbali, in <corsivo>parte qua</corsivo>; </h:div><h:div>- di tutti i verbali della Commissione di gara;</h:div><h:div>- di ogni atto e provvedimento con cui la società Calabria Futura è stata ammessa alla gara in questione per il lotto 3, ivi compreso in particolare il Verbale n. 4 relativo alla seduta pubblica del 5.07.2019 con cui è stata disposta la riammissione della società Calabria Futura alla gara ed il Verbale n. 6 relativo alla seduta pubblica del 9.09.2019 in cui è stata confermata la riammissione di Calabria Futura alle successive fasi di gara;</h:div><h:div>- del Verbale n. 8 relativo alla seduta pubblica del 27.09.2019 con cui è stato dato atto che la Stazione Appaltante non avrebbe proceduto alla verifica della congruità dell’offerta presentata da Calabria Futura per il lotto 3;</h:div><h:div>- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti; </h:div><h:div>nonché per la dichiarazione di inefficacia</h:div><h:div> della convenzione stipulata con la società Calabria Futura illegittima aggiudicataria per il lotto 3, come risultante dalla Nota della Prefettura di Vibo Valentia prot. n. 55382 del 20.12.2019;</h:div><h:div>e per la conseguente condanna </h:div><h:div>dell'Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa.</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Calabria Futura soc. Coop. il 13\1\2020: </h:div><h:div>per l’annullamento:</h:div><h:div>- del Verbale di riunione n. 2 del 7 giugno 2019, nella parte in cui ha escluso la cooperativa Calabria Futura e ha affermato che il fatturato doveva essere pari al 50% di euro 3.760.128,00;</h:div><h:div>-del Verbale di riunione n. 4 del 5 luglio 2019, nella parte in cui ha omesso di motivare la riammissione facendo leva sul corretto valore di riferimento di euro 2.211.840,00; </h:div><h:div>- dell'art. 2.11 dell'avviso di gara;</h:div><h:div>- dei punti D.2, lettere b) e c) dell’allegato ter al Capitolato ove interpretato come richiedenti in via necessaria la stipula dei relativi accordi.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Associazione Culturale Acuarinto il 20\5\2020: </h:div><h:div>per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare, degli atti già indicati in epigrafe del ricorso introduttivo e dei seguenti:</h:div><h:div>- del Verbale del 21 aprile 2020 con cui il RUP ha proceduto alla verifica delle giustificazioni rese da Calabria Futura, concludendo per una valutazione di esaustività delle predette giustificazioni nonché per la congruità dell’offerta economica di Calabria Futura;</h:div><h:div>- del Verbale n. 9 del 30 aprile 2020 con cui la Commissione giudicatrice ha valutato congrui i prezzi offerti da Calabria Futura e non anomala l’offerta presentata dalla predetta Società;</h:div><h:div>- di ogni ulteriore atto, ancorché di data e tenore sconosciuti, con cui sia stata disposta o confermata l’aggiudicazione del Lotto 3 in favore di Calabria Futura;</h:div><h:div>- nonché di ogni atto comunque presupposto, conseguente e connesso ai suddetti;</h:div><h:div>nonché per la dichiarazione di inefficacia</h:div><h:div>della convenzione stipulata con la società Calabria Futura illegittima aggiudicataria per il Lotto 3, come risultante dalla Nota della Prefettura di Vibo Valentia prot. n. 55382 del 20.12.2019;</h:div><h:div>e per la conseguente condanna</h:div><h:div>dell'Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1980 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Associazione Culturale Acuarinto, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentino Vulpetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Valerio Zimatore in Catanzaro, via Buccarelli, 49; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Prefettura di Vibo Valentia, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Catanzaro, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Catanzaro, via G. da Fiore, 34; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Calabria Futura Soc. Coop., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Catanzaro, via Vittorio Veneto, 48; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia e della Calabria Futura Soc. Coop.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2021 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>L’associazione Culturale Acuarinto ha impugnato, con richiesta cautelare, l’aggiudicazione da parte della Prefettura di Vibo Valentia in favore della Calabria Futura del lotto 3 della gara per l’affidamento mediante accordo quadro con più soggetti economici del servizio di accoglienza e assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e presenti nel territorio provinciale. Ha, altresì domandato la dichiarazione dell’inefficacia del contratto, l’aggiudicazione in suo favore ed il subentro o in subordine il risarcimento per equivalente.</h:div><h:div>A sostegno dell’impugnazione ha articolato censure di 1) carenza in capo all’aggiudicataria dei requisiti di capacità economica in spregio agli artt. 83 c.c.p. e dell’art. 5.2 dell’Avviso di gara richiedendo questo alla lettera D “<corsivo>nell’arco dell’ultimo triennio 2016-2018, un fatturato che sia pari al 50% del valore posto a base di gara per il singolo lotto cui si partecipa</corsivo>”, requisito ritenuto sussistente in virtù di fattura emessa nell’anno 2019, ma relativa a servizi prestati nell’anno 2018, ed acquisita solo a seguito di istanza di riesame di disposta esclusione; 2)  carenza in capo all’aggiudicataria dei requisiti di capacità tecnica  richiedendo l’art. 5.3 dell’Avviso di gara “<corsivo>un numero di operatori adeguato alla regolare esecuzione di tutte le prestazioni previste nel capitolato di gara. Tale requisito deve essere fornito con apposita dichiarazione sottoscritta</corsivo>”, mentre l’aggiudicataria aveva presentato dichiarazione di 20 addetti di cui non disponeva; 3) violazione degli artt. 13 e 15 dell’avviso di gara, dell’allegato 3 bis,  del punto b.1.1 dell’allegato 3 ter al capitolato, in quanto nella propria offerta tecnica la Calabria Futura ha completamente omesso di indicare e di descrivere i servizi offerti; 4) assoluta carenza dell’offerta tecnica dalla stessa presentata con riferimento alle proposte migliorative di cui al punto D.2 lettere b) e c) dell’Allegato 3 ter al Capitolato, cui rinvia l’art. 15 dell’Avviso di gara, con  irragionevolezza ed erroneità dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica di Calabria Futura, per mancata produzione di progetti con enti locali per l’accesso ai servizi pubblici e a protocolli o accordi di collaborazione con l’Azienda Sanitaria territorialmente competente; 5) la mancata verifica dell’anomalia dell’offerta che superava la relativa soglia; 6) la brevità del tempo dedicato dalla Commissione nel valutare le offerte tecniche (2 ore e mezza per tutte le offerte); 7) violazione dell’art. 29 co. 1 del d.lgs. n. 50/2016 per mancata pubblicazione dei <corsivo>curricula</corsivo> dei membri della Commissione; 8) violazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 18 dell’avviso di gara per mancata apertura delle buste contenenti e offerte tecniche in seduta pubblica; 8) invalidità della sottoscritta convenzione per violazione del termine di <corsivo>stand still </corsivo>sostanziale di cui all’art. 32, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016.</h:div><h:div>Si è costituita l’Avvocatura dello Stato depositando relazione dell’Amministrazione.</h:div><h:div>Ha resistito al ricorso la Calabria Futura proponendo, altresì, ricorso incidentale cd. paralizzante relativamente a taluni motivi di ricorso.</h:div><h:div>La controinteressata in particolare, ha affermato l’infondatezza delle censure  assumendo 1) la legittimità dell’acquisizione della fattura del 2019 in quanto attinente a requisito già sussistente; 2) di avere dichiarato di offrire ulteriore personale rispetto all’attuale dotazione, al fine di fornire un servizio di maggiore  efficienza; 3) di avere nell’offerta tecnica indicato in via completa e minuziosa le descrizioni e le proposte; 4) che il capitolato richiedeva produzione degli accordi con gli enti locali e non anche con l’Azienda Sanitaria e che vi era difetto di interesse alla contestazione essendo avendo per esso ottenuto 6 punti, mentre il distacco dal punteggio della ricorrente era di 10 punti; 5) che corretta era la mancata sottoposizione dell’offerta a verifica dell’anomalia in virtù della modifica sopraggiunta dell’art. 95 c.c.p. ex D.L. n. 32/2019; 6) l’irrilevanza del tempo dedicato alla valutazione delle offerte stante la previsione nel Capitolato di criteri e punteggi per ogni singolo elemento in maniera estremamente dettagliata; 7) che il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione dei <corsivo>curricula</corsivo> dei commissari non integra l’annullabilità o la nullità degli atti del procedimento di gara; 8) che non emergeva da alcun verbale che le buste tecniche fossero state effettivamente aperte in seduta riservata; 9) che la sottoscrizione anticipata della Convenzione era giustificata da ragioni di urgenza.</h:div><h:div>Ha anche proposto a paralisi del primo e quarto motivi di ricorso in subordine ricorso incidentale affermando 1) l’illegittimità da un lato della valutazione della Commissione del verbale n. 2 del 7 giugno 2019, secondo cui per dimostrare il requisito di capacità economica e finanziaria, bisognasse possedere un fatturato pari al 50% di €. 3.760.128,00 (valore del contratto tenendo conto delle opzioni)  e non pari al 50% di € 2.211.840,00 (valore “posto a base di gara”), da lei  posseduto a prescindere dalla contestata fattura e dall’altro lato l’illegittimità dell’art. 2.11 dell’avviso di gara per violazione degli artt. 35 e 106 del d.lgs. n. 50/2016, nelle parti in cui a) ha inserito nella stima del valore dell’appalto l’opzione di aumentare il numero dei posti per un limite massimo del 50%; b) ha sommato tale percentuale del 50% al quinto d’obbligo, mentre quest’ultimo fa parte della predetta percentuale e non può essere duplicato; 2) l’illegittimità dei punti D.2, lettere b) e c) dell’allegato ter al Capitolato in quanto, ove interpretati come richiedenti la necessaria la stipula di accordi con l’Asp, essi avvantaggerebbero, in spregio alle norme sulla concorrenza, partecipanti che già svolgono il servizio.</h:div><h:div>Con ordinanza cautelare n. 54/20, non appellata, è stata disposta in <corsivo>remand</corsivo> la verifica dell’anomalia da parte della stazione appaltante.</h:div><h:div>A seguito della disposizione cautelare, l’Amministrazione appaltante ha ritenuto non anomala l’offerta dell’aggiudicataria Calabria Futura provvedendo alla stipula della convenzione e con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato tale determinazione chiedendone la sospensione, deducendone l’illegittimità per riscontrate inammissibili modifiche dell’offerta in sede di giustificazione (per essere stati indicati appalti non dichiarati in sede di offerta), per mancata indicazione del costo del personale in relazione alla realizzazione delle proposte migliorative e per  omessa considerazione da parte della ditta controinteressata di alcuni costi. </h:div><h:div>La controinteressata ha resistito anche ai motivi aggiunti.</h:div><h:div>Con l’ordinanza n. 320/20, non impugnata, è stata rigettata tale seconda istanza cautelare.</h:div><h:div>Nel merito con memoria ex art. 73 c.p.a. la stazione appaltante ha approfondito le sue difese.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 27.1.2021, all’esito della trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Deve il Tar disaminare uno ad uno i motivi di ricorso e le censure dei motivi aggiunti tenendo in considerazione le impugnazioni incidentali proposte dalla controinteressata in relazione al primo e quarto motivo.</h:div><h:div>1. Il primo motivo di ricorso è infondato alla luce della fondatezza dell’impugnazione incidentale.</h:div><h:div>Infatti, per come ritenuto dalla controinteressata, il fatturato da verificare ai fini della valutazione della capacità economica e finanziaria, pari al 50% del valore “del contratto” non andava rapportato, per come ritenuto dalla Commissione, al valore dell’appalto calcolato come comprensivo di proroghe ed opzioni per come previsto dall’art. 35 c.c.p. ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile (se sopra o sotto soglia comunitaria), bensì, secondo quanto previsto dall’art. 5.2. del bando, al “valore posto a base della gara”, pari ex art. 2.8. della stessa <corsivo>lex specialis </corsivo>in €. 2.211.840.</h:div><h:div>Dunque, esclusa correttamente dal calcolo la fattura emessa nel 2019 (essendo la fattura stata emessa nel 2019 sicchè né con applicazione del regime Iva ordinario né con quello per cassa, essa poteva rientrare nel fatturato del 2018, il cui ambito è comunque circoscritto alle fatture emesse in tale anno), il fatturato del 2018 dell’aggiudicataria rispettava il requisito richiesto correttamente reinterpretato.</h:div><h:div>2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.</h:div><h:div>L’art. 5.3 dell’Avviso di gara richiedeva trai requisiti di capacità tecnica “<corsivo>un numero di operatori adeguato alla regolare esecuzione di tutte le prestazioni previste nel capitolato di gara. Tale requisito deve essere fornito con apposita dichiarazione sottoscritta</corsivo>”, ebbene esso, in quanto da fornire con solo apposito impegno, non è dotazione da dimostrare come posseduta all’atto dell’offerta, ma come offerta di addetti per rendere il servizio e di cui l’impresa, giusta apposita dichiarazione, si doterà.</h:div><h:div>3. Assume con il terzo motivo la ricorrente la violazione degli artt. 13 e 15 dell’avviso di gara, dell’allegato 3 bis del punto b.1.1 dell’allegato 3 ter al capitolato, in quanto nella propria offerta tecnica Calabria Futura ha completamente omesso di indicare e di descrivere i servizi offerti.</h:div><h:div>La disamina dell’offerta tecnica (doc. 17 fasc. ricorrente) confuta <corsivo>ictu </corsivo>oculi la doglianza.</h:div><h:div>4. Con il quarto motivo la ricorrente ha lamentato la mancata esclusione/il punteggio attribuito con riferimento alle proposte migliorative di cui al punto D.2 lettere b) e c) dell’Allegato 3 ter al Capitolato stante la mancata produzione di progetti con enti locali per l’accesso ai servizi pubblici e a protocolli o accordi di collaborazione con l’Azienda Sanitaria territorialmente competente.</h:div><h:div>Premesso che le proposte migliorative non sono elementi che condizionano la partecipazione di un concorrrente, ma che incidono sulla valutazione della sua offerta non può darsi seguito alla prospettazione della Associazione Acuarinto.</h:div><h:div>Dalla lettura di quanto previsto al punto D.2 lettere b) e c) dell’Allegato 3 ter al Capitolato, a cui rinvia l’art. 15 dell’Avviso di gara si evince che l’appaltante non richiedeva accordi in essere, bensì accordi previsti.</h:div><h:div>Una diversa lettura andrebbe, evidentemente, per come illustrato nel ricorso incidentale, a violare il principio della concorrenza. </h:div><h:div>Il giudizio attribuito, d’altro canto, è stato, sulla base delle illustrazioni degli accordi in previsione, coerentemente determinato in “discreto” a fronte del giudizio “buono” assegnato alla ricorrente.</h:div><h:div>5. La doglianza di mancata sottoposizione alla verifica dell’anomalia è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il Collegio disposto in sede cautelare la sottoposizione dell’offerta della Calabria Futura alla verifica ed avendovi provveduto la stazione appaltante.</h:div><h:div>6. Con il sesto motivo di ricorso la Acuarinto si duole della brevità del tempo dedicato dalla Commissione nel valutare le offerte tecniche.</h:div><h:div>Come noto, insegna la giurisprudenza amministrativa che nelle gare d'appalto il tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alle operazioni di scrutinio non è un elemento che, di per sé, può invalidare i giudizi conclusivi, la cui logicità e ragionevolezza devono essere valutate sulla base di quanto oggettivamente espresso negli atti contestati (v. Consiglio di Stato, sez. VI, 10/06/2013, n. 3203). Infatti, la brevità del tempo impiegato per la valutazione di un'offerta (come di un elaborato concorsuale) può dipendere da molteplici fattori quali, ad esempio, le particolari doti, anche di sintesi, dei commissari, l'efficienza nell'organizzazione dei lavori della commissione, l'utilizzo di modelli precompilati, la rilevazione <corsivo>ictu oculi</corsivo> delle peculiari caratteristiche delle offerte presentate (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 255; V, 28 luglio 2014, n. 3998; IV, 23 marzo 2011, n. 1871).  Ne segue quale logica conseguenza che la parte non può limitarsi a contestare la brevità del tempo impiegato dalla commissione per esaminare l'offerta, così come i giustificativi prodotti dagli operatori in sede di verifica di anomalia, ma deve necessariamente accompagnare tale contestazione con più significative censure sul risultato finale della valutazione della commissione (v. Consiglio di Stato sez. V, 21/02/2020, n.1323).</h:div><h:div>Ebbene, rammentato che nella specie la Commissione aveva da applicare puntuali criteri ed i sub criteri previsti negli atti di gara a sole 5 offerte, il motivo non rileva in sé e vanno disaminate le ulteriori specifiche censure.</h:div><h:div>7.  La mancata pubblicazione dei <corsivo>curricula</corsivo> dei commissari, diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente, non costituisce “elemento essenziale” della procedura di evidenza tale da costituire di per sé causa di illegittimità derivando questa, piuttosto, dall’effettiva esistenza, in concreto, delle situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi che l’adempimento dei detti obblighi di trasparenza e di pubblicità mira soltanto a prevenire, favorendo la conoscenza (o conoscibilità) delle diverse situazioni ivi considerate (v. in tale senso Cons. Stato 283/2019).</h:div><h:div>In difetto di tali specifiche denunce, nessuna illegittimità può dirsi perpetrata.</h:div><h:div>8. Indimostrata è, poi, sulla base dei verbali ed in difetto di altro elemento di prova, l’apertura in seduta riservata delle buste contenenti le offerte tecniche, concernendo il verbale n. 7 della seduta riservata solo la valutazione delle offerte, mentre il verbale n. 2 attesta l’apertura dei plichi in seduta pubblica.</h:div><h:div>9. Il nono motivo di ricorso è infondato.</h:div><h:div>La <corsivo>stand still</corsivo>, infatti, per effetto della specifica previsione dell’art. 32 co. 9 c.c.p. non si applica agli accordi quadro.</h:div><h:div>È noto, altresì, che la violazione della <corsivo>stand still</corsivo> non porta di per sé all’invalidazione del contratto ma, ex art. 121 c.p.a., solo qualora tale violazione abbia privato il ricorrente della possibilita' di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, <corsivo>aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione definitiva</corsivo>, abbia influito sulle possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento, circostanze comunque non ravvisabili nella specie.</h:div><h:div>10. Segue all’esame dei motivi del ricorso, la disamina delle doglianze contenute nei motivi aggiunti, concernenti la valutazione di non anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria.</h:div><h:div>Vanno rammentati in proposito i principi cardine per il controllo di legittimità del G.a. su tale giudizio:</h:div><h:div>a) la verifica dell'anomalia dell'offerta il giudizio della stazione appaltante costituisce esplicazione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per illogicità, irragionevolezza o palese travisamento dei fatti (v. da ultimo e per tutte sez. V, 19/11/2018, n. 6522; sez. V, 03/01/2019, n. 69);</h:div><h:div>b)  in ordine alle modificazioni in sede di giustificazioni nel sub-procedimento di anomalia la giurisprudenza è costante nell’affermare che nelle gare pubbliche, nel contraddittorio che va assicurato in base alle pertinenti disposizioni del codice dei contratti pubblici, a fronte dell'immodificabilità dell'offerta sono tuttavia modificabili le giustificazioni nel sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, ed in particolare sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto (v. tra le tantissime, Consiglio di Stato, sez. V, 16/01/2020, n. 389);</h:div><h:div>c)  la verifica di anomalia ha natura globale e sintetica e deve risultare da un'analisi di carattere tecnico delle singole componenti di cui l'offerta si compone, al fine di valutare se l'anomalia delle diverse componenti si traduca in un'offerta complessivamente inaffidabile; senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un'inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione.</h:div><h:div>Ebbene<corsivo>, </corsivo>utilizzati tali parametri, le contestazioni dei motivi aggiunti devono dirsi prive di fondamento, per come già affermato nell’ordinanza cautelare (che si ricorda non appellata) ed alle cui considerazioni nessuna pregnante difesa ha opposto nel merito di parte ricorrente.</h:div><h:div>10.1 In primo luogo,  infatti, la indicazione nelle giustificazione del ricorso a terzi per i servizi di pulizia, trasporto e lavanderia risulta precisazione e non modifica dell’offerta in quanto tali servizi sono solo strumentali  alla prestazione oggetto dell’appalto (servizio di accoglienza e assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, nello specifico consistenti in gestione amministrativa, servizio alla persona, servizio di assistenza sanitaria e fornitura di piccoli beni) e dunque oggetto di subcontratti e non di sub-appalto, rivolti all’appaltatore e non all’appaltante  (v. Cons. di Stato, sez. III, 18 luglio 2019, n. 5068 e sez. V, n. 3211 del 21 maggio 2020).</h:div><h:div>10.2 Ancora quanto dedotto sul canone di locazione non costituisce modifica non consentita.</h:div><h:div>L’art. 12.1 lett. d) dell’Avviso di gara chiedeva unicamente dichiarazione “<corsivo>di avere la disponibilità di idonei immobili specificando il comune di ubicazione e il numero di posti di accoglienza in essi disponibili e indicando il titolo che legittima la disponibilità degli stessi (proprietà, locazione, comodato, altro)</corsivo>”.</h:div><h:div>L’odierna controinteressata nelle giustificazioni rese nella procedura di verifica di anomalia ha ritenuto di specificare l’attuale prezzo della locazione (canone annuo di 36.600,00 € IVA inclusa in luogo di quello mensile di €. 2800 <corsivo>oltre</corsivo> iva di cui al contratto dell’aprile 2019), al fine di illustrare il risparmio rispetto alle originarie previsioni e così ad ulteriore sostegno della plausibilità l’offerta economica <corsivo>nel suo complesso</corsivo>. Come noto, invece, non è consentito al Ga il vaglio di congruità delle singole voci (v. da ultimo, Consiglio di Stato sez. V, 03/01/2019, n. 69; sez. III, 12 ottobre 2018, n. 5880; sez. V, 19 settembre 2018, n. 5332).</h:div><h:div>10.3. Quanto al costo del personale per i servizi migliorativi, le indicazioni nell’offerta economica, lette in uno con la specificazione dell’offerta tecnica, consentono di riscontrare che, come illustrato nelle giustificazioni, il costo per la manodopera è comprensivo anche del suo impiego nei servizi costituenti migliorie.</h:div><h:div>La Calabria Futura, infatti, prevede l’impiego delle figure di cui è dotata per la prestazione delle attività di cui alle offerte migliorative e nella relazione giustificativa quantifica i costi previsti per le ore aggiuntive da dedicare agli impegni derivanti dalle attività suppletive.</h:div><h:div>In conclusione, la valutazione della p.a. di congrua giustificazione dei costi, a fronte delle illustrazioni nelle giustificazioni nonchè alla luce del risparmio derivante dal canone di locazione (circa €. 90.000), appare immune da censure.</h:div><h:div>11. All’infondatezza delle domande di annullamento consegue il rigetto delle domande di risarcimento in forma specifica e generica.</h:div><h:div>12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:</h:div><h:div>1) In accoglimento del ricorso incidentale annulla i verbali n. 2 del 7 giugno 2019 e n. 4 del 5 luglio 2019, nella parte in cui si è ritenuto che in ordine alla capacità economica e finanziaria il fatturato richiesto dagli atti di gara doveva essere pari al 50% ad €. 3.760.128,00 anziché in €. 2.211.840,00;</h:div><h:div>2) Rigetta il ricorso ed i motivi aggiunti;</h:div><h:div>3) Condanna pare ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente che liquida in €. 1.200 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;</h:div><h:div>4) Condanna pare ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della controinteressata che liquida in €. 8.500 (di cui €. 6000 per il contributo unificato del ricorso incidentale) oltre spese generali, iva e cpa come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/01/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Manuela Maiore</h:div><h:div>Francesca Goggiamani</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>