<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20190128820190915023031479" id="20190128820190915023031479" modello="4" modifica="10/1/2019 3:22:23 PM" pdf="3" ricorrente="-OMISSIS-" stato="4" tipo="24" versione="4" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="01288"/><fascicolo anno="2019" n="01641"/><urn>urn:nir:tar.calabria;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190128820190915023031479.xml</file><wordfile>20190128820190915023031479.docm</wordfile><ricorso NRG="201901288">201901288\201901288.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Catanzaro\Sezione 1\2019\201901288\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>giancarlo pennetti</firma><data>01/10/2019 15:22:23</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesco Tallaro</firma><data>15/09/2019 02:32:31</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>01/10/2019</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giancarlo Pennetti,	Presidente</h:div><h:div>Francesco Tallaro,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Pierangelo Sorrentino,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza erogate nei confronti di -OMISSIS-, emesso dal Prefetto della Provincia di Cosenza in data -OMISSIS-.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div><corsivo>ex</corsivo> art. 60 c.p.a.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1288 del 2019, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariagrazia Capalbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, Prefettura - U.T.G. di Cosenza, in persona del Prefetto in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliati presso gli uffici di questa in Catanzaro, alla via G. Da Fiore, n. 34;  </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2019 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1. – -OMISSIS- ha ottenuto la protezione umanitaria, riconosciutagli dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.</h:div><h:div>In ragione di ciò, in data 9 agosto 2018 la Prefettura di Cosenza gli ha rilasciato il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.</h:div><h:div>Con il provvedimento meglio indicato in epigrafe è stata però disposta la revoca delle misure di accoglienza nei confronti dello straniero.</h:div><h:div>2. – Questi ha proposto impugnazione d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale.</h:div><h:div>Ha resistito l’amministrazione.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio dell’11 settembre 2019, sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, il ricorso è stato discusso nel merito e spedito in decisione.</h:div><h:div>3. – Parte ricorrente ha dedotto: <corsivo>a)</corsivo> l’amministrazione sarebbe stata spinta all’emanazione del provvedimento impugnato dall’entrata in vigore del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. con mod. con l. 1 dicembre 2018, n. 132, che però è irretroattivo e non può regolare la vicenda amministrativa in esame; <corsivo>b)</corsivo> sarebbe mancata la comunicazione dell’avvio del procedimento; <corsivo>c)</corsivo> vi sarebbe un evidente difetto di motivazione.</h:div><h:div>4. – Il ricorso è infondato.</h:div><h:div>4.1. – Il Collegio è ben consapevole che con alcune pronunzie (sentenze dell’1 agosto 2019, nn. 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497) questo Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto ricorsi aventi il medesimo oggetto del presente.</h:div><h:div>Tuttavia, a una più meditata analisi, tale soluzione non si manifesta condivisibile.</h:div><h:div>4.2. – Infatti, a mente dell’art. 14, comma 4 d.lgs. n. 142 del 2015 le misure di accoglienza di primo livello (quelle di cui si discute) sono assicurate:  </h:div><h:div><corsivo>1)</corsivo> per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale; </h:div><h:div><corsivo>2)</corsivo> in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione;</h:div><h:div><corsivo>3)</corsivo> in caso di ricorso giurisdizionale e ove il ricorrente sia privo di mezzi sufficienti, per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 35-<corsivo>bis</corsivo>, commi 3 e 4, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, e cioè – di regola – sino alla definizione del giudizio.</h:div><h:div>4.3. – Ne deriva che, una volta che sia stata concessa una forma di protezione, nel caso di specie la protezione umanitaria, la misura di accoglienza cessa, salva la possibilità di accesso ai servizi di accoglienza di secondo livello forniti nell’ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati di cui all’art. 1-<corsivo>sexies</corsivo> d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, conv. con mod. con l. 28 febbraio 2990, n. 39.</h:div><h:div>Il d.l.n. 113 del 2018 non ha mutato tale aspetto della disciplina, sicché non ha ragione d’essere la discussione circa la retroattività o meno delle novità normative apportate dalla nuova legislazione.</h:div><h:div>4.4. – La cessazione della misura d’accoglienza, sotto altro aspetto, è conseguenza rigidamente vincolata nell’<corsivo>an</corsivo> della decisione definitiva circa la protezione richiesta dallo straniero, sicché sull’amministrazione non incombeva alcuno specifico onere motivazionale diverso dall’indicazione del fatto (la concessione della protezione umanitaria) che ha integrato una delle ipotesi di cessazione della misura.</h:div><h:div>Non sussiste, quindi, il vizio di motivazione dedotto in ricorso.</h:div><h:div>4.5. – Allo stesso modo, la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento scolora a mera irregolarità, inidonea a viziare il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>5. – In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, mentre le spese di lite possono essere compensate in ragione della novità della questione.</h:div><h:div>6. – Quanto all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sussistendone i presupposti, essa può essere accolta.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:</h:div><h:div><corsivo>a)</corsivo> accoglie l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;</h:div><h:div><corsivo>b)</corsivo> rigetta il ricorso;</h:div><h:div><corsivo>c) </corsivo>compensa tra le parti le spese di lite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="11/09/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Francesco Tallaro</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>