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   <Provvedimento>
      <meta id="20190112420190725153152009" descrizione="" gruppo="20190112420190725153152009" modifica="7/29/2019 10:04:42 AM" stato="4" tipo="24" modello="4" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="-OMISSIS-" versione="1" versionePDF="1" pdf="2">
         <descrittori>
            <registro anno="2019" n="01124"/>
            <fascicolo anno="2019" n="01495"/>
            <urn>urn:nir:tar.calabria;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Catanzaro\Sezione 1\2019\201901124\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza breve</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>nicola durante</firma>
            <data>29/07/2019 10:04:42</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>nicola durante</firma>
            <data>25/07/2019 15:32:36</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>01/08/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
230            <nuova>230</nuova>
            <ereditata>230</ereditata>
         </classificazione>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria</h:div>
            <h:div>(Sezione Prima)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Nicola Durante,	Presidente, Estensore</h:div>
            <h:div>Carlo Buonauro,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Arturo Levato,	Referendario</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>del provvedimento di cessazione delle misure d’accoglienza prot. 0044574 del 12.04.2019.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 1124 del 2019, proposto da </h:div>
            <h:div>Pavelur Rahman, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvana Guglielmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via Giuseppe Campagna, 18; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Cosenza;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2019 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
            <h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot">
         <h:div>Premesso che il ricorrente, ammesso alle misure di accoglienza di primo livello, quale titolare di protezione umanitaria, impugna, per erronea applicazione della legge in vigore ed altro, il decreto con cui il Prefetto di Cosenza, in applicazione della circolare del Ministero dell’Interno n. 22146 del 27 dicembre 2018 (che a sua volta rimanda alla circolare n. 3994 del 5 maggio 2016), ha dichiarato la cessazione delle predette misure di accoglienza, ai sensi del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018 n. 132; </h:div>
         <h:div>Precisato che la protezione umanitaria, abrogata dall’art. 1 del decreto-legge n. 113 del 2018, autorizza la concessione di particolari misure di accoglienza, di primo e di secondo livello, in favore del cittadino di un Paese terzo, che si trovi in oggettive e gravi condizioni personali che non ne consentano l’allontanamento ed al quale, anche ove non sia accolta la domanda di protezione internazionale, il Questore è tenuto a rilasciare il permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;</h:div>
         <h:div>Osservato che l’art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 113 del 2018, stabilisce che, alla scadenza dei permessi di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuti, i titolari potranno ottenere il permesso di soggiorno «per protezione speciale», avente la durata di due anni, ove ne ricorrano i presupposti;</h:div>
         <h:div>Ritenuto che:</h:div>
         <h:div>- l’art. 1, comma 8, stabilisce l’intangibilità dei permessi umanitari validi ed efficaci alla data di entrata in vigore della nuova legge, indicando, tuttavia, come <corsivo>dies ad quem</corsivo>, la scadenza legale del titolo di soggiorno (cfr. Cass. civ., Sez. I, 19 febbraio 2019 n. 4890 e 3 maggio 2019 n. 11749-11750-11751);</h:div>
         <h:div>- in ogni caso, il successivo comma 9 prevede che debba essere rilasciato un peculiare permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali», anche per l’ipotesi in cui, alla data di entrata in vigore del decreto, la commissione territoriale abbia valutato come sussistenti gravi motivi di carattere umanitario, ma il relativo permesso non sia ancora stato emesso;</h:div>
         <h:div>Considerato che il provvedimento impugnato si pone in contrasto con la normativa transitoria testé illustrata, sicché il ricorso è manifestamente fondato e sussistono i presupposti e le condizioni di legge per l’adozione di una sentenza in forma semplificata;</h:div>
         <h:div>Ritenuto che la novità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;</h:div>
         <h:div>Ritenuto che va accolta la domanda di gratuito patrocinio, sussistendo i requisiti e le condizioni di legge, liquidandosi, in favore del difensore del ricorrente, la somma in dispositivo, determinata in ragione della non complessità della questione trattata e del dimezzamento previsto dalla legge.</h:div>
      </motivazione>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza.</h:div>
         <h:div>Spese compensate.</h:div>
         <h:div>Liquida, in favore del difensore del ricorrente, per il gratuito patrocinio prestato, la somma omnicomprensiva di euro 600,00.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="31/07/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div/>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div/>
            <h:div>Nicola Durante</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
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