<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20190098220190920145902117" id="20190098220190920145902117" modello="4" modifica="10/1/2019 4:40:09 PM" pdf="3" ricorrente="-OMISSIS-" stato="4" tipo="24" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="00982"/><fascicolo anno="2019" n="01643"/><urn>urn:nir:tar.calabria;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190098220190920145902117.xml</file><wordfile>20190098220190920145902117.docm</wordfile><ricorso NRG="201900982">201900982\201900982.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Catanzaro\Sezione 1\2019\201900982\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>giancarlo pennetti</firma><data>01/10/2019 16:40:09</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Pierangelo Sorrentino</firma><data>20/09/2019 15:03:09</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>02/10/2019</dataPubblicazione><classificazione>230<nuova>230</nuova><ereditata>230</ereditata></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giancarlo Pennetti,	Presidente</h:div><h:div>Francesco Tallaro,	Primo Referendario</h:div><h:div>Pierangelo Sorrentino,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>-del provvedimento della Prefettura di Cosenza n. -OMISSIS-.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 982 del 2019, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvana Guglielmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via G. Campagna n. 18; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34; </h:div><h:div>U.T.G. - Prefettura di Cosenza non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2019 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div><corsivo>Rilevato</corsivo>:</h:div><h:div>- che parte ricorrente ha impugnato, con richiesta di sospensione, il provvedimento con cui la Prefettura di Cosenza ha decretato la decadenza delle misure di accoglienza disposte in suo favore, dopo che la domanda di protezione interazionale era stata respinta dalla competente Commissione territoriale e il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato l’impugnazione;</h:div><h:div>- che a fondamento del ricorso ha sostenuto -) la carenza di motivazione; -) il difetto di adeguata traduzione del provvedimento; -) la violazione dell’art. 23 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, non essendosi tenuto conto del proprio diritto a riproporre la domanda di protezione internazionale per far meglio esaminare la sua vicenda;</h:div><h:div>- che si è costituita l’amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso;</h:div><h:div>- che è stata disposta attività istruttoria;</h:div><h:div>- che, alla camera di consiglio dell’11.9.2019, sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, il ricorso è stato trattato nel merito e trattenuto in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;</h:div><h:div><corsivo>Considerato</corsivo>:</h:div><h:div>- che il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato, in quanto sono facilmente individuabili i presupposti di fatto e le ragioni di diritto posti a fondamento della decisione;</h:div><h:div>- che la traduzione del provvedimento è preordinata a rendere effettivo il diritto di agire in giudizio e, quindi, non incide sulla correttezza del potere esercitato (v. tra le altre Consiglio di Stato, sez. III, 16/11/2016, n. 4736), mentre la proposizione del ricorso evidenzia il raggiungimento dello scopo;</h:div><h:div>- che a mente dell’art. 14, comma 4 d.lgs. n. 142 del 2015 le misure di accoglienza sono assicurate: 1) per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale; 2) in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione; 3) in caso di ricorso giurisdizionale e ove il ricorrente sia privo di mezzi sufficienti, per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 35-bis, commi 3 e 4, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, e cioè – di regola – sino alla definizione del giudizio;</h:div><h:div>- che ne deriva che, passato in giudicato il rigetto dell’impugnazione del provvedimento di diniego della protezione internazionale, la misura di accoglienza cessa, senza che rilevi l’eventuale possibilità di ripresentare la domanda di protezione internazionale;</h:div><h:div>- che nella specie, essendo trascorso il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso in Cassazione tra il decreto del Tribunale di Catanzaro ed il provvedimento impugnato senza che la parte abbia dedotto e dimostrato la proposizione della impugnazione, il decreto del G.O. (-OMISSIS-) risulta definitivo;</h:div><h:div>- che priva di fondamento sia anche la deduzione difensiva secondo cui l’istanza di protezione internazionale sia di molto antecedente alla compilazione del modello C3 ed in particolare riproposta anteriormente al passaggio in giudicato del menzionato decreto: dalla relazione e dagli atti depositati dalla amministrazione resistente risulta infatti che la domanda sia stata riproposta il 20.3.2019 (v. allegato 3 produzione Prefettura del 22.7.2019 e dunque dopo mesi dalla definitività del decreto di rigetto dell’istanza di protezione internazionale ed a seguito dell’impugnato provvedimento del 5.2.2019);</h:div><h:div>- che il ricorrente non ha assolto al suo onere di prova contraria;</h:div><h:div>- che, pertanto, il provvedimento del 5.2.2019 di cessazione della misura di accoglienza sia legittimo;</h:div><h:div><corsivo>Ritenuto</corsivo>, pertanto:</h:div><h:div>- che il ricorso è infondato;</h:div><h:div>- che le spese di lite vanno poste a carico della parte ricorrente secondo il principio della soccombenza;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:</h:div><h:div> 1) Rigetta il ricorso;</h:div><h:div>2) Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di €. 950,00, oltre spese generali, Iva e cpa come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. </h:div><h:div>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="11/09/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Pierangelo Sorrentino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>