<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20180144220221104183050620" descrizione="ATTIVITA' RICETTIVE - l. regionali di contrasto alla ludopatia" gruppo="20180144220221104183050620" modifica="11/11/2022 4:41:42 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2018" n="01442"/><fascicolo anno="2022" n="02077"/><urn>urn:nir:tar.calabria;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20180144220221104183050620.xml</file><wordfile>20180144220221104183050620.docm</wordfile><ricorso NRG="201801442">201801442\201801442.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\912 Giovanni Iannini\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Martina Arrivi</firma><data>04/11/2022 18:38:53</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/11/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giovanni Iannini,	Presidente</h:div><h:div>Domenico Gaglioti,	Referendario</h:div><h:div>Martina Arrivi,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento prot. n. 7806 del 12 luglio 2018, che ha dichiarato inefficace e non conformabile la SCIA per l'attività di sala giochi;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1442 del 2018, proposto da </h:div><h:div>Lido Sirena s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Botricello e Responsabile del servizio SUAP del Comune di Botricello, non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 4 novembre 2022 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.	La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Botricello ha inibito, ai sensi dell'art. 19, co. 3, l. 241/1990, l'inizio dell'attività di sala giochi oggetto di segnalazione certificata (SCIA) in quanto in contrasto con la previsione dell'art. 19, co. 3, l.r. Calabria 9/2018 sulla collocazione geografica degli apparecchi per il gioco. </h:div><h:div>2.	Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito. </h:div><h:div>3.	La causa è passata in decisione all'udienza di smaltimento del 4 novembre 2022. </h:div><h:div>4.	La ricorrente fonda il gravame sull'asserita illegittimità costituzionale dell'art. 19, co. 3, l.r. 9/2018. </h:div><h:div>4.1.	La norma, al dichiarato fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire il disturbo da gioco, vieta la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, co. 6 e 7 r.d. 773/1931 (t.u.l.p.s.) in locali che si trovano ad una distanza inferiore a trecento metri, per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, e a cinquecento metri, per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, da alcuni luoghi cd. "sensibili" (istituti scolastici di ogni ordine e grado; centri di formazione per giovani e adulti; luoghi di culto; impianti sportivi; ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; strutture ricettive per categorie protette, ludoteche per bambini, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori; istituti di credito e sportelli bancomat; esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati; stazioni ferroviarie).</h:div><h:div>4.2.	Ad avviso della ricorrente, l'art. 19, co. 3, l.r. 9/2018 contrasterebbe:</h:div><h:div>- con l'art. 117, co. 2, lett. h), cost., per invasione della materia di legislazione statale esclusiva dell'ordine pubblico e della sicurezza; </h:div><h:div>- con l'art. 117, co. 2, lett. e), cost., per invasione della materia di legislazione statale esclusiva della tutela della concorrenza;</h:div><h:div>- con l'art. 3 cost., perché sarebbe irragionevole limitare la prescrizione ai soli apparecchi per il gioco e non anche ad altre forme di gioco d'azzardo, quali i gratta e vinci, il lotto e il gioco on line; </h:div><h:div>- con l'art. 41 cost., perché abolirebbe di fatto un intero settore economico autorizzato e legalizzato dallo Stato. </h:div><h:div>5.	Le questioni di illegittimità costituzionale prospettate sono manifestamente infondate. </h:div><h:div>5.1.	Benché la l.r. 9/2018 sia intitolata "Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza" e racchiuda, tra i principi e le finalità di cui all'art. 1, quello di promuovere e adottare misure di contrasto e prevenzione del fenomeno mafioso e corruttivo, la specifica norma applicata dall'amministrazione nel caso di specie non attiene alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, dunque non invade la competenza legislativa statale di cui all'art. 117, co. 2, lett. h), cost. </h:div><h:div>L'art. 19, co. 3, l.r. 9/2018 si limita a fissare le distanze minime tra i locali che ospitano apparecchi per il gioco e i luoghi sensibili, nei quali possono maggiormente concentrarsi individui vulnerabili e inclini alla ludopatia. Come messo in luce dalla Corte Costituzionale pronunciandosi su analoghe leggi varate da altre regioni, il legislatore regionale non è intervenuto per contrastare il gioco illegale, né per disciplinare direttamente le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti e neppure per individuare i giochi leciti (aspetti che – come posto in evidenza da Corte Cost., 22 giugno 2006, n. 237; Id., 26 febbraio 2010, n. 72 – ricadono nell'ambito della materia "ordine pubblico e sicurezza"), bensì «<corsivo>per evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all'illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della "dipendenza da gioco d'azzardo"</corsivo> […] <corsivo>La disposizione in esame persegue, pertanto, in via preminente finalità di carattere socio-sanitario, estranee alla materia della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, e rientranti piuttosto nella materia di legislazione concorrente «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.), nella quale la Regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale</corsivo>» (Corte Cost., 11 maggio 2017, n. 108 con riferimento alla legge della Regione Puglia; cfr., altresì, Corte Cost., 10 novembre 2011, n. 300 con riguardo alla legge della Provincia autonoma di Bolzano).</h:div><h:div>5.2.	La fissazione di distanze tra gli apparecchi per il gioco e i luoghi sensibili è già prevista a livello statale dall'art. 7, co. 10, d.l. 158/2012. L'esigenza di porre un limite all'insediamento di esercizi commerciali che si avvalgono di detti strumenti è stata, dunque, già valutata dal legislatore nazionale, sicché non si profila il rischio d'invasione nella materia della tutela della concorrenza <corsivo>ex</corsivo> art. 117, co. 2, lett. e), cost. </h:div><h:div>5.3.	La circoscrizione della normativa sulle distanze alle sale da gioco è del tutto ragionevole (art. 3 cost.), poiché: </h:div><h:div>- il limite geografico è applicabile unicamente agli apparecchi fissi, suscettibili di essere installati in determinati luoghi, e non anche rispetto ai giochi on line, accessibili da qualunque device dotato di connessione internet; </h:div><h:div>- gli apparecchi per il gioco, potendo essere fruiti autonomamente dal consumatore e dando una risposta immediata alle scommesse, sono più inclini a ingenerare dipendenza rispetto alle lotterie, ciò giustificando la diversità di trattamento rispetto alle lotterie. </h:div><h:div>5.4.	Neppure può ritenersi che la normativa regionale confligga con l'art. 41 cost., posto che la fissazione di distanze tra apparecchi per il gioco e specifici luoghi non reca affatto l'abolizione dell'intero settore commerciale e che la compressione, comunque contenuta, della libertà d'iniziativa economica si giustifica alla luce del superiore interesse a contrastare la ludopatia e, così, la salute pubblica. </h:div><h:div>6.	Il ricorso deve essere dunque respinto.</h:div><h:div>7.	Nulla deve disporsi in punto di spese processuali, stante la mancata costituzione dell'amministrazione.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. </h:div><h:div>Nulla sulle spese.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2022, mediante collegamento da remoto in videoconferenza <corsivo>ex</corsivo> art. 87, co. 4 <corsivo>bis</corsivo>, cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="04/11/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Maiore Manuela</h:div><h:div>Martina Arrivi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>