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   <Provvedimento>
      <meta id="20180135120181101181725030" descrizione="annul. autotut. presel." gruppo="20180135120181101181725030" modifica="11/4/2018 9:03:12 PM" stato="4" tipo="24" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="01351"/>
            <fascicolo anno="2018" n="01872"/>
            <urn>urn:nir:tar.calabria;sezione.2:sentenza.breve:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Catanzaro\Sezione 2\2018\201801351\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza breve</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>nicola durante</firma>
            <data>04/11/2018 21:03:12</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Arturo Levato</firma>
            <data>02/11/2018 09:15:40</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>05/11/2018</dataPubblicazione>
         <classificazione>
161            <nuova>161</nuova>
            <ereditata>161</ereditata>
         </classificazione>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria</h:div>
            <h:div>(Sezione Seconda)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Nicola Durante,	Presidente</h:div>
            <h:div>Roberta Mazzulla,	Referendario</h:div>
            <h:div>Arturo Levato,	Referendario, Estensore</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento, previa sospensione</h:div>
            <h:div>della Delibera del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “<corsivo>Pugliese Ciaccio</corsivo>” n. 337/2018 del 7.08.2018, avente ad oggetto “<corsivo>annullamento procedure preselettive dei concorsi pubblici di Operatore Professionale Collaboratore - Infermiere e Operatore Socio Sanitario</corsivo>”.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div><corsivo>ex</corsivo> art. 60 cod. proc. amm.;</h:div>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 1351 del 2018, proposto da:</h:div>
            <h:div>Marcello Perri, Angelo Rania, Tiziana Raione, Annamaria Trapasso, Cosimo Lorizio, Stefano Celano, Tommaso Rizzo, Paola Canduci, Salvatore Esposito, Antonia Landrisicna, Cristina Roppo Valente, Tonino Pulice, Gaetano Cappelli, Fortunata Caputo, Francesca De Luca, Francesca Mendicino, Lucio Stefanelli, Francesca Romeo Arena, Vincenzina Giannini, Agostino Ravatti, Rosaria Minnelli, Maria Giovanna Scuro, Daniele Cistaro, Teresa Salerno, Marcella Scarfone, Serena Mazzei, Simona Amelio, Fabio Costa, Mattia La Grec, Gaetano Veraldi, Maria Cristina Perri, Salvatore Persampieri, Simona Gemelli, Luigi Pettinato, Fabiola Cristiano, Rosario Costa, Iolanda Ilaria Gennarini, Marco Pantusa, Felice Lorenzo, Dario Costa, Katarzyna Rzysko, Franco Rosario Mendicino, Giovanni Battista Taverna, Francesca Barcellona, Carmela Stirparo, Salvatore Urso, Angela Padalino, Francesco Daniel Madia, Luciano Galluccu, Claudio Romeo, Sabrina Ielapi, Antonella Cilurzo, Anna Maria Passafaro, Emiliano Rossi, Francesco Sinopoli, Annamaria Sestito, Ruben Cortese, Rita Pavone, Danilo Iermano', Giuseppe Zuccala', Teresa Cannistra', Luca Santopietro, Matteo Colosimo, Granatina Cannistra', Paola Varano, Francesco Fodaro, Maria Barbuto, Vincenzo Martino, Mattia Vincenzo Gentile, Francesco Cozza, Marco Pupa, Giuseppina Arabia, Luca Frontera, Pietro Guzzi, Ottavia Arena, Stefania Cacia, Chiara Lucia Cristofaro, Giovanni Trapasso, Leonilda Mancuso, Antonio Sabatini, Antonella Succurro, Maria Rocca, Rita Rotundo, Emanuel Vaccaro, Francesca Loria, Luigina Marchio, Floro Olivieri, Maria Grazia Celi, Giulio Audia, Valentina Cordaro, Giuseppe Bossio, Raffaele Stangis, Raffaele Scavello, Andrea Chiodo, Giuseppe Mele, Roberta Borelli, Luigi Benevento, Eleonora Gallelli, Massimiliano Pettinato, Salvatore Paonessa, Giovanna Lanata', Giovanna Marrelli, Vittorio Pucci, Rossella Cappellano, Agostino Rocca, Giovanna Santorelli, Viviana Felicetta, Michela Cerminara, Rosa Cittadino, Alessia Corigliano, Raffaella Quarto, Maria Lepiani, Ilaria Esposito, Ornella Rotella, Ylenia Anania, Luigi Caputo, Mattia Voci, Giusi Gisella Crea, Luigina Fazio Pontieri, Maurizio Taverna, Serafino Scerra, Valentina Procopio, Roberta Tolomeo, Nicoletta Catanzariti, Angela Candido, Chiara Candeliere, Alessandro Polizzese, Roberta Tosi, Alessio Candeliere, Antonella Passacatini, Cinzia Naccarato, Debora Cino, Benedetto Liparoti, Giovanni Magliocco, Adele Gentile, Maria Teresa Corapi, Angela Gallo, Chiara Dominelli, Caterina Fulginiti, Antonio Celi, Marianna Lepera, Giuseppina Mammone, Ilaria Aloi, Filippo Potenza, Alessandra Marullo, Antonella Gaetano, Stefania Capalbo, Vincenzo Andreoli, Giuseppe Daniel Stranieri, Claudia Francesca Covello, Mariarita Covello, Salvatore Marra, Luca Domanico, Filomena Meringolo, Mariapia Mangano, Antonella Grimaldi, Tommaso Rocca, Salvatore Folino, Amedeo Scida, Serafina Oppido, Gerardina Fico, Daniela Corapi, Antonio Pugliese, Caterina Gabriella De Luca, Francesco Leonardo Scalone, Alessandro Stranieri, Annarita Varano, Bruno Lanata', Raffaella Bilotta, Giuseppe Parteope, Anna Codispoti, Antonio Plastino, Omar Michael Aloe, Milena Bianco, Giuseppe Schipani, Vincenzina Grimaldi, Pasquale Cariati, Eugenio Schipani, Assunta Guidoccio, Erminia Motta, Nella Pino, Laura Mancuso, Pasquale Gagliardi, Giovanni Serratore, Valerio Calvieri, Anna Sersale, Danilo Gravino, Andrea Schirripa, Immacolata Di Leo, Alessia Longo, Stefania Cirillo, Serena Cortale, Luca Scardamaglia, Mario Rotella, Rosanna Palaia, Paola Palaia, Veronica Santostefano, Raimondo Zolea, Giuseppina Carulli, Antonio Domenico Fusca', Angelica Conte, Elisa Nero, Sergio Francesco Montechiaro, Lorenza Antonia Borelli, Rocco Iappello, Elena Voci, Francesco Gallo, Giuseppina Tigani, Chiara Ranalli, Giovanna Chiera, Alfredo Lucente, Letizia Reale, Antonia Mellace, Federico Vincenzo Valenti, Luca Galvagno, Antonio Fratto, Nicole Caserta, Emilio Politi, Roberto Chiefalo, Benito Senese, Rita Virginia Senese, Alessandro Pastorelli, Antonella Mancarusio, Anna Ferrazzo, Gabriele Ferraro, Francesca Talarico, Maila Ferragina, Pietro Allevato, Cinzia Costa, Gianluigi Rappoli, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Pitaro, Giuseppe Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div>
            <h:div>Franca Ciccarello, Maria Carmela Coppolillo, Carmela Serratore, Luis Antonio Ciancio, Annamaria Scalzi, Loredana Grazia Cimino, Federica Colicchia, Francesco Daniel Cino, Stefano Altomare, Angela Blasi, Antonino Vittorio Orlando, Enza Cavarretta, Antonella Spoto, Felice Rotiroti, Marta Polimeni, Stefania Sirianni, Pierina Pucci, Manuel Francesco Cicero, Maurizio Vaccaro, Mariarosa Canino, Paola Costa, Antonio Badolato, Angelo Tassone, Rita Fucile, Valentina Donato, Sara Morales Palomare, Michela Cortese, Massimo Deni, Scharan Fragola, Bruna La Rizza, Francesco Daniel Perri, Giovanni D'Agni, Luca Madia, Rita Ferro, Giuseppe Cristaldi, Sergio Casadonte, Concetta Tiziana Cristaldi, Domenico Capicotto, Emilia Santoro, Ilde Scozzafava, Antonietta Malfa, Babita Glulla', Sofia Critelli, Nicola Pugliese, Maria Chiappetta, Angela Lupia, Stefano Lacroce, Pietro Scalise, Alessia D'Andrea, Giusy Leonetti, Chiara Fisaro, Emilio De Franco, Simona Angela Marchio, Andrea Agostinelli, Marco Miletta, Fausto Sportelli, Roberto Danieli, Salvatore Mustara, Laura Rubino, Caterina Romeo, Valentina Cosentino, Salvatore Bonofiglio, Rita Gregorace, Coro Armando, Patrizia Catizone, Rosita Corigliano, Marina Morini, Fabrizio Placanica, Chiara Cannistra', Salvatore Andreoli, Antonio Gulli', Sara Pettinato, Fiorenzo Minnelli, Andrea Ferrara, Ercole Palermo, Anna Paone, Giuseppe Levato, Antonio Cerminara, Fortunato Cerminara, Palma Rugna, Rocco Polito, Roberta Scarpino, Francesco Cerminara, Leonardo Graziano, Marzia Gentile, Gino Paolo Chiarello, Graziella Destefani, Marcellina Rizzello, Francesca Rocca, Salvatore Ceraso, Rosa Talerico, Stefania Sciarrotta, Raffaele De Roberto, Giuseppina Spadafora, Domenico De Roberto, Maria Rosa Scaletti, Eugenia Oliverio, Elena Noce, Loredano Fonte, Alessandra Scala, Giuseppina Chirchiglia, Marzia Cerminara, Giovambattista Zumbo, Natale Crea, Maria Sara Viglianasi, Serafina Borelli, Antonietta Romeo, Maria Bianco, Antonella Sciumbata, Paola Curcio, Anna Pugliese, Adriana Bifano, Tiziana Caravetta, Vincenzo Cosimo Misisca, Alessandra Rotella, Rosalia Femia, Teresa De Fazio, Cristiana Bracci, Antonella De Sarro, Rocco Sorrentino, Pasquale Giaquinto, Caterina Cozza, Evelina Colosimo, Jessica Martino, Maria Pia Iaquinta, Vittorio Cadalise, Celestino Gatti, Francesco Cossari, Rosaria Fazzari, Raffaella Palmieri, Onofrio Aldo Bruno S. Ranieri, Saverio Cuda, Francesco Ferrazzo, Alessio Talarico, Vincenzo Criniti, Agazio Megna, Giuseppe Alfio Raciti, Luana Rubino, Elena Francesca Calidonna, Salvatore Pignatelli, Lucia Verdiglione, Giovambattista Papello, Salvatore Lepera, Immacolata Lombardo, Federica Rotundo, Paola Iiritano, Mario Ester, Caterina Ester, Valeria Lucia, Bruno Maiolo, Mariateresa Torcasio, Valentina Gentile, Chiara Calabrese, Marta Falcone, Cinzia Plati', Rossella Longo, Danilo Carbone, Maria Cristina Paone, Annamaria Martinetti, Anna Maria Fabiano, Michele Malvaso, Nicola Mangiardi, Rachele Isabella, Giuseppe D'Alfonso, Raffaele Cariano, Pasquale Belcastro, Agata Vanessa De Simone, Giuseppe Guarascio, Alessandro Carlo Gatti, Giada Dori, William Abbruzzo, Luca Gatto, Salvatore Bruno, Rosa Mauro, Giuseppina Truglia, Eliodora Contiere, Francesco Mazzotta, Lucia Cosentino, Francesco Sacco, Yuliya Dimitrova Glushkova, Giuseppina Pupo, Rita Sanzo, Roberta Anna Rita Mancuso, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giuseppe Pitaro, Francesco Pitaro, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marcella Mamone, Florenza Russo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati>
               <h:div>di Piera Gaglioti, Giuseppe Stratoti, Federica Munizza, Valeria Runca, C&amp;S Consulenza e Selezione S.r.l., non costituiti in giudizio; </h:div>
            </controinteressati>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti>
               <h:div><corsivo>ad adiuvandum</corsivo>:</h:div>
               <h:div>Giovannina Sacco, Giovannina Sacco, Sabrina Gulli', Claudia Maiolo, Emanuele Critelli, Stella Elena Scipione, Antonio Bevilacqua, Alessandro Magisano, Mirella Astorino, Azzurra Panzino, Giorgia Ranieri, Pasqualina D'Agostino, Roberta Cenaro, Marianna Pacicca, Teresa Doria, Manuel Opipari, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giuseppe Pitaro, Francesco Pitaro, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia; </h:div>
               <h:div><corsivo>ad opponendum</corsivo>:</h:div>
               <h:div>Federica Romeo, Federica Romeo, Davide Alessio, Antonio Amendola, Alice Antonazzo, Felicia Apuzzo, Ilaria Benincasa, Samantha Berlingeri, Francesco Bianchi, Deborah Borza, Paola Branca, Federica Brancato, Valentino Buoncore, Carmelo Calà, Anna Rita Caliò, Federica Caliò, Vincenzo Cernivivo, Simona Cerullo, Stefania Cinquino, Mariateresa Contartese, Antonella Crucitti, Francesco D'Ambrosio, Francesca Daniele, Sonia Donato, Luciano Fimiano, Nicola Franze', Antonia Fraschini, Rosanna Gambardella, Guido Giuseppe Geragitano, Antonella Lina Gidaro, Raffaele Gregorace, Chiara Iannizzi, Francesca Iiritano, Giorgia Laudini, Carolina Leto, Anna Levato, Claudia Lo Preiato, Irene Mazza, Paola Mazzeo, Rosamaria Muià, Laura Muraca, Pietro Paolo Muraca, Ilaria Nisticò, Rosario Nisticò, Francesca Paone, Serena Lucia Poerio, Francesca Piera Presentino, Giovanni Pristerà, Innicenza Procopio, Rosina Raimondo, Antonio Rubino, Valentina Rubino, Andrea Sellaro, Santo Serra, Cristina Spinzo, Salvina Spurio, Luigi Strangis, Sofia Stranieri, Anna Tascedda, Veronica Torchia, Walter Trimboli, Francesca Ursino, Miriana Veltri, Alessio Ventrice, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Pullano, Nerina Vittoria Oliverio, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Pullano in Catanzaro, Via Purificato n. 18; </h:div>
            </intervenienti>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2018 il Dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
            <h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>1. I ricorrenti impugnano, chiedendone la previa sospensione, la delibera del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “<corsivo>Pugliese Ciaccio</corsivo>” n. 337/2018, del 7.08.2018, con oggetto “<corsivo>annullamento procedure preselettive dei concorsi pubblici di Operatore Professionale Collaboratore - Infermiere e Operatore Socio Sanitario</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Espongono, in particolare, di aver partecipato, con esito positivo, alla preselezione dei due concorsi pubblici per titoli ed esami, indetti dalla resistente amministrazione il 9.01.2018, rispettivamente, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 30 posti di Operatore Socio Sanitario, ruolo tecnico, e di n. 18 posti di Collaboratore Professionale Sanitario, Infermiere, ruolo sanitario.</h:div>
         <h:div>L’organizzazione e lo svolgimento delle citate prove, tenutesi tra il 2.07.2018 ed il 6.07.2018, sono stati affidati ad un operatore del settore altamente specializzato, la C&amp;S Consulenza e Selezione S.r.l. Gli esiti sono poi stati pubblicati il 9.07.2018 in due distinte graduatorie ed in base ad esse sono risultati idonei, e quindi ammessi alla prove concorsuali, 1.600 candidati su 7.000 partecipanti.</h:div>
         <h:div>Il 23.07.2018, a seguito di alcuni articoli della stampa locale che denunciavano irregolarità nello svolgimento delle prove, il Dirigente generale dell’Azienda Ospedaliera ha adottato un provvedimento di sospensione dell’efficacia delle procedure selettive, cui è seguita la delibera avversata.</h:div>
         <h:div>Secondo le prospettazioni ricorsuali, la determinazione adottata in autotutela dalla resistente p.a. sarebbe quindi illegittima, poiché affetta da vizi di: violazione degli artt. 7, 8 L. n. 241/1990, difetto di motivazione, eccesso di potere per difetto dei presupposti e difetto di istruttoria, violazione del principio di bilanciamento degli interessi, illogicità ed ingiustizia manifesta.</h:div>
         <h:div>2. Resiste l’Azienda Ospedaliera.</h:div>
         <h:div>3. Il 27.10.2018 i ricorrenti hanno depositato memoria di replica e, inoltre, vi è stata la costituzione, in qualità di interventori <corsivo>ad adiuvandum</corsivo>, di ulteriori concorrenti risultati idonei alla preselezione.</h:div>
         <h:div>4. In pari data è stato altresì depositato atto di intervento <corsivo>ad opponendum</corsivo>, da parte di una serie di concorrenti non risultati idonei alla prova preselettiva per infermiere professionale, i quali deducono di essere controinteressati pretermessi, chiedendo in via principale il rigetto del ricorso e presentando gravame incidentale condizionato, volto alla declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato <corsivo>in parte qua</corsivo>, con riguardo all’omessa motivazione dell’annullamento delle procedure selettive per la violazione della <corsivo>par condicio</corsivo> dei concorrenti, non essendo stata garantita la regolarità delle prove.</h:div>
         <h:div>5. Alla camera di consiglio del 31 ottobre 2018, la causa, previo avviso alle parti, è stata trattenuta in decisione, sussistendo i presupposti per una sentenza in forma semplificata.</h:div>
         <h:div>6. In via preliminare, con riguardo all’atto di intervento <corsivo>ad adiuvandum</corsivo>, ai sensi dell’art. 28 c.p.a., proposto da ulteriori concorrenti idonei, rileva il Collegio che questi ultimi non sono portatori di un interesse giuridico accessorio e subordinato rispetto a quello dei ricorrenti principali ma sono titolari della loro medesima posizione soggettiva e dunque cointeressati.</h:div>
         <h:div>7. Passando all’esame delle censure, va respinta la prima, tesa a denunciare la violazione del principio di partecipazione procedimentale di cui agli artt. 7, 8 L. n. 241/1990.</h:div>
         <h:div>Invero, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, “<corsivo>la pubblica amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all’uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte …, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento</corsivo>” (<corsivo>ex plurimis</corsivo>, Consiglio di Stato, Sez. III, 1 agosto 2011, 4554).</h:div>
         <h:div>7.1. Le ulteriori censure dei ricorrenti, incentrate sui vizi di violazione di legge, difetto di motivazione ed eccesso di potere, possono essere trattate congiuntamente.</h:div>
         <h:div>Per mezzo di esse i deducenti rilevano, in prima battuta, come la preselezione non sia una prova concorsuale e pertanto ad essa non sia estensibile né il princìpio dell’anonimato né la disciplina prevista dal D.P.R. n. 487/1994. Sostengono, inoltre, che la statuizione adottata in autotutela dall’Azienda Ospedaliera sia fondata su assunti erronei, in quanto la presenza dei candidati in fase di abbinamento e correzione delle schede contenenti le risposte ai quesiti era facoltativa, mentre la mancata vidimazione o siglatura -da parte dei candidati e da parte dei rappresentanti dell'azienda- dell'elenco anonimo riportante il codice a barre con la stringa delle risposte nonché il punteggio grezzo non è circostanza idonea a inficiare l’intera procedura. Conseguirebbe a ciò un difetto di motivazione della determinazione caducatoria adottata della resistente p.a., in seno alla quale sarebbe stata eseguita un’erronea ponderazione comparativa degli interessi.</h:div>
         <h:div>Gli assunti vanno disattesi.</h:div>
         <h:div>Rileva il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto nelle deduzioni ricorsuali, la circostanza che la preselezione non rientri tra le prove concorsuali <corsivo>stricto sensu</corsivo> intese -i cui esiti sono funzionali alla formazione della graduatoria definitiva- non implica quale diretta conseguenza la non estensibilità alla stessa dei princìpi di imparzialità dell’azione amministrativa e anonimato dei concorrenti.</h:div>
         <h:div>La somministrazione di quiz a risposta multipla, infatti, è ad ogni evidenza un tratto procedimentale della complessiva selezione pubblica, preordinata, in un’ottica di efficacia e celerità dell’<corsivo>agere</corsivo> amministrativo, alla riduzione del numero di concorrenti che dovranno cimentarsi nella successiva redazione degli elaborati.</h:div>
         <h:div>La preselezione pertanto, al pari delle prove concorsuali intese in un’accezione stretta, costituisce diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all’art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell’art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell’art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale “<corsivo>tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge</corsivo>”, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell’art. 3 della Carta Fondamentale.</h:div>
         <h:div>In coerenza con quanto appena evidenziato, lo stesso D.P.R. 487/1994 -che al comma 2-<corsivo>bis</corsivo> dell’art. 7 regolamenta in modo puntuale la prova in questione- prevede all’art. 1, comma 2, che “<corsivo>il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali</corsivo>”, qualificando pertanto la preselezione con fase procedimentale, seppur eventuale, di una selezione pubblica.<corsivo/></h:div>
         <h:div>Tanto chiarito, giova a tal punto rammentare che, secondo un fondamentale assunto ermeneutico espresso dal Consiglio di Stato, “<corsivo>l’imparzialità amministrativa è bensì vulnerata dalla potenzialità astratta della lesione della parità di trattamento e, quindi, dal solo sospetto di una disparità. Non è dunque necessario allegare e comprovare che il rischio di parzialità si sia effettivamente concretato in un risultato illegittimo, bastando invece che il prodursi del vulnus del bene giuridico tutelato e, con esso, la correlata diminuzione del prestigio della amministrazione, si prospetti quale mera eventualità. Ed invero, concorrono a moltiplicare e a enfatizzare gli effetti patologici del vizio i connessi principi di pubblicità e di trasparenza, convergendo il loro sinergico operare nell'immagine di un'amministrazione che, oltre ad essere realmente imparziale, appaia anche tale. L'imparzialità è difatti un primario valore giuridico, posto a presidio della stessa credibilità degli uffici pubblici, posto che in assenza della fiducia dei cittadini, gli apparati burocratici non sarebbero in grado di conseguire in maniera adeguata, come loro dovere, gli obiettivi prefissati dal Legislatore... Riguardo la rilevanza "esterna" del principio in disamina è a dirsi che il vizio di parzialità può riconnettersi a situazioni estranee all'atto in sé considerato e piuttosto riferibili al contesto organizzativo in cui ne è maturata l'adozione</corsivo>” (Consiglio di Stato, Sez. V, 1 aprile 2009, n. 2070).</h:div>
         <h:div>Sulla scorta di quanto evidenziato, quindi, l’avversato provvedimento, espressione di ampia discrezionalità da parte delle resistente amministrazione, attua una ragionevole ponderazione dei contrapposti interessi, resistendo pertanto alle doglianze di controparte.</h:div>
         <h:div>Esso, infatti, trae origine dall’acquisizione ad opera della resistente Azienda Ospedaliera di notizie circa la presenza di diffuse irregolarità durante lo svolgimento delle prove preselettive, che consentono di qualificare come legittimo il provvedimento impugnato. Le notizie pervenute, infatti, hanno imposto all'Azienda di determinarsi con un supplemento di cautela rispetto alle condizioni normali, verificando se l'andamento della selezione, anche al di là delle regole formali che la disciplinano, si sia svolto salvaguardando i predetti canoni di trasparenza, imparzialità e anonimato. Nella delineata prospettiva, assume rilievo la documentazione versata in atti dagli interventori <corsivo>ad opponendum</corsivo>, riguardante entrambe le preselezioni, la quale costituisce un sufficiente riscontro circa la correttezza della scelta estrema operata dalla resistente p.a., proprio al precipuo scopo di presidiare i canoni informatori di livello costituzionale delle selezioni pubbliche, la cui centralità ordinamentale consente un’anticipazione della soglia di tutela anche al mero sospetto della lesione, per come osservato dal Consiglio di Stato.</h:div>
         <h:div>Se per un verso, tuttavia, l’esercizio del potere di autotutela risulta legittimo e giustificato, le medesime ragioni poste alla sua base impongono, sotto altro profilo, che l’Azienda Ospedaliera garantisca con rigore e concretezza l’attuazione degli enunciati princìpi amministrativi, avuto riguardo in particolare all’adeguatezza sia dei locali in cui si svolgono le procedure concorsuali sia dei controlli. Ciò, al fine di evitare, come accaduto nella fattispecie, che dell’applicazione dei citati canoni costituzionali non se ne ravvisi neanche una lontana parvenza.</h:div>
         <h:div>8. Il ricorso pertanto è infondato.</h:div>
         <h:div>9. Il rigetto del ricorso principale determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale condizionato.</h:div>
         <h:div>10. La particolarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato.</h:div>
         <h:div>Spese compensate.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
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         <dataeluogo norm="31/10/2018"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Fabiano Lidia</h:div>
            <h:div>Arturo Levato</h:div>
         </sottoscrivente>
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