<?xml version = '1.0' encoding = 'UTF-8'?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?>
<!DOCTYPE GA SYSTEM "http://172.30.11.201:16200/cs/galight3.dtd">
<GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4">
   <Provvedimento>
      <meta id="20180013820190718085103943" descrizione="" gruppo="20180013820190718085103943" modifica="7/18/2019 10:11:52 AM" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="00138"/>
            <fascicolo anno="2019" n="01455"/>
            <urn>urn:nir:tar.calabria;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
         <file>20180013820190718085103943.xml</file>
         <wordfile>20180013820190718085103943.docm</wordfile>
         <ricorso NRG="201800138">201800138\201800138.xml</ricorso>
         <rilascio>U:\DocumentiGA\Catanzaro\Sezione 1\2018\201800138\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>vincenzo salamone</firma>
            <data>18/07/2019 10:11:52</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Francesca Goggiamani</firma>
            <data>18/07/2019 09:55:11</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>19/07/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
46            <nuova>46</nuova>
            <ereditata>46</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria</h:div>
            <h:div>(Sezione Prima)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Vincenzo Salamone,	Presidente</h:div>
            <h:div>Francesco Tallaro,	Primo Referendario</h:div>
            <h:div>Francesca Goggiamani,	Referendario, Estensore</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>DECRETO DIRIGENZIALE N. 13309 DEL 30.11.2017, E PRESUPPOSTI PARERI STV DEL 04.10.2017 E DEL 09.11.2017, EMESSO DA REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO ED AVENTE AD OGGETTO VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE NEGATIVA;</h:div>
            <h:div>NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI PREPARATORI, CONNESSI E/O CONSEQUENZIALI</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 138 del 2018, proposto da </h:div>
            <h:div>Vanessa Talarico, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianpaolo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Palermo in Catanzaro, via De Gasperi n. 48; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Francesco Ventrice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti>
               <h:div>ad opponendum:</h:div>
               <h:div>Associazione Wwf Provincia di Catanzaro, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Calzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div>
            </intervenienti>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2019 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO</h:div>
         <h:div>Tallarico Vanessa, premettendo di avere presentato un progetto per la realizzazione  di un</h:div>
         <h:div>fabbricato residenziale – turistico in Gizzeria (CZ) località SS18 – Pesce e Anguille, ha proposto ricorso al Tar Calabria per l’annullamento del Decreto della Regione Calabria  n. 13309 del 30.11.2017 di VINCA negativo e dei  pareri ad esso presupposti della  Struttura Tecnica di Valutazione (STV) del 04.10.2017 e del 09.11.2017, secondo i quali  pur ricadendo la progettata costruzione all’esterno del perimetro del sito SIC “Lago La Vota”, risultava comunque ubicata nelle vicinanze dello stesso con  interrelazione negativa della struttura ricetiva sul contesto degli Habitat e della flora e fauna selvatica tipiche del SIC.</h:div>
         <h:div>Ha lamentato l’illegittimità di provvedimento ed atti consultivi per -)    inadeguata istruttoria e manifesta illogicita’ o incongruenza della motivazione  per omessa considerazione dell’esatta rappresentazione dello stato dei luoghi, -) inesistenza agli atti procedimentali del verbale di sopralluogo, -) violazione del principio di trasparenza dell’agire amministrativo ed eccesso di potere - ) illogicità per contrasto con altro provvedimento di Vinca favorevole per lo stabilimento balneare con discoteca e ristorante Coolbay all’interno del sito, -)    difetto di indicazioni di  soluzioni alternative di tipo attenuativo e/o compensativo, -) illogicita’ ed incongruenza della motivazione del provvedimento per aver presupposto l’esistenza di una c.d. zona buffer in difetto di qualsivoglia regolamentazione normativa, e dunque con definizione incerta in difetto di qualsivoglia studio tecnico scientifico e ambientale, -) omessa o inadeguata istruttoria e travisamento di fatto in ordine alla reale destinazione d’uso, trattandosi di struttura “Residenziale-turistico” e non in “Turistico Alberghiero o Turistico Ricettivo (ristorazione)”; -)  violazione dell’art. 10 bis l. proc.</h:div>
         <h:div>Ha dedotto, in particolare, che il proprio  terreno,  privo di qualsivoglia forma di vegetazione e/o habitat, è  lotto intercluso tra plurime  opere pubbliche, primarie e secondarie, nonché tra edifici di proprietà privata regolarmente abitati,  posto a considerevole distanza  dai nuclei ad alta densità naturalistica e che, inoltre, la realizzanda costruzione sarebbe stata di modeste dimensioni trattandosi di villetta unifamiliare a due livelli di 100 mq ciascuno  su un terreno di mq 5000.</h:div>
         <h:div>Costituitasi la Regione ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza del ricorso deducendo -) l’ampia discrezionalità tecnico-amministrativa della Vinca, - ) l’avvenuto sopralluogo da parte dei componenti della STV per come previsto nell’art. 7 della Delibera di Giunta Regionale n. 749/09 e nell’ l’art. 6, comma 5 Regolamento regionale n. 10/2013 recante attuazione della L.R. n. 39/2012 comprovato dai fogli di invio in missione registrati in data 25/09/2017 senza che per esso vi fosse obbligo di verbalizzazione e partecipazione del privato, -) la correttezza della valutazione degli interessi a fronte dell’essere  il SIC  l’ultimo esempio di laghi costieri sull’intera costa tirrenica calabrese, con  enorme valore paesaggistico e naturalistico per  specie di flora e fauna selvatiche e dell’essere l’area già pesantemente compromessa negli anni passati, -) il difetto di possibili misure di mitigazione (come anche risultante dalla  Relazione di valutazione di incidenza presentata dalla parte, a pag. 3) -) l’essere le zone cuscinetto al Sic (o Buffer zone) nelle aree immediatamente adiacenti al relativo  confine non  suscettibile di una delimitazione grafica fissa, netta ed immutabile, dovendosi appurare nel concreto e che, comunque il Comune di Gizzeria aveva identificato un perimetro di area localizzata tra il torrente Tridattoli e il torrente Casale nonché per la località Castelluccio (v. art. 164 del Regolamento Edilizio ed Urbanistico che ha imposto per le aree ivi ricadenti  a destinazione C fosse necessaria la Vinca) -)  l’insussistenza della disparità di trattamento essendosi autorizzato per il Coolbay uno stabilimento balneare con   attrezzature spiaggia e passerelle rimovibili - ) che la destinazione turistico-residenziale dell’immobile era indicata nella relazione di incidenza presentata dalla proponente.</h:div>
         <h:div>Si è costituito ad oppone dum WWF Provincia di Catanzaro.</h:div>
         <h:div>La ricorrente ha eccepito l’inammissibilità dell’intervento per difetto dei requisiti di legittimazione attiva ed ha dedotto ad “integrazione” di primo e secondo motivo di ricorso il contrasto del provvedimento con le  “Linee guida ISPRA” e la sua ulteriore contraddittorietà in quanto  dopo il ricorso il Coolbay aveva ottenuto permesso di costruire, con valutazione positiva  di incidenza,n ed autorizzazione  a svolgere presso la propria struttura, ed manifestazioni di spettacolo e di intrattenimento musicale e danzante.</h:div>
         <h:div>La Regione Calabria e l’interventore hanno eccepito l’inammissibilità della prima integrazione per violazione del termine di decadenza e della seconda per carenza di proposizione di motivi aggiunti e, comunque, l’infondatezza di quanto prospettato.</h:div>
         <h:div>All’udienza del 5 giugno 2019, all’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div>
         <h:div>DIRITTO</h:div>
         <h:div>1. È chiamato il Collegio a dirimere preliminarmente i confini soggettivi ed oggettivi della controversia alla luce delle contrapposte eccezioni sollevate dalle parti.</h:div>
         <h:div>In primo luogo, secondo un criterio logico, vanno disaminate le contestazioni relative all’intervento della WWF Provincia di Catanzaro.</h:div>
         <h:div>L’interventore, infatti, è (v. atto costitutivo e statuto depositati) ente collettivo preposto alla tutela degli interessi ambientali  incisi dall’atto in questione, l’associazione opera stabilmente ponendosi in continuità con l’attività svolta da WWF Catanzaro (v. riferimento alla sede, al Presidente, ai contatti ed  rapporti con WWF Italia nel sito indicato nella replica con richiamo ipertestuale https://www.wwf.it/calabria/chi_siamo.cfm nonchè articoli di stampa) e vi è il collegamento tra effetti dell’atto ed area di operatività dell’associazione (provincia di Catanzaro)  (cfr. per tutte Consiglio di Stato sez. III, 20/11/2018, n.6557).</h:div>
         <h:div>Irrilevante risulta, invece, la circostanza evidenziata dalla ricorrente di carenza di entrate ed uscite nel bilancio del 2017, posto che l’atto costitutivo è del novembre 2017 e che l’attività dell’Onlus si fonda sull’attività di volontariato.</h:div>
         <h:div>2. In secondo luogo deve affrontarsi l’ammissibilità delle “integrazioni” ai motivi di ricorso esplicati dalla ricorrente nella memoria ex art 73 c.p.a.</h:div>
         <h:div>Ebbene il riferimento della difesa alle linee guida Ispra non può considerarsi nuovo motivo, bensì approfondimento del motivo di travisamento dei fatti con riguardo alla realtà dei luoghi ed alla presenza di infrastrutture viarie (v. pag. 9 del ricorso) (sulla differenza tra motivo di ricorso ed argomentazione a suo sostegno v Ad. Plen. 21/2016).</h:div>
         <h:div>Per quanto ancora concerne la illogicità per contrasto con sopravvenuto provvedimento due considerazioni ostacolano la “deduzione integrativa”: se ed in quanto prospettata come illegittimità sopravvenuta essa (al di là della questione della sua configurabilità) andrebbe introdotta con lo strumento impugnatorio dei motivi aggiunti e non della mera memoria, mentre diversamente la circostanza è  inutilizzabile per sindacarne, ora per allora, la legittimità  (v. Cons. St. 1794/2019 e Tar Calabria 682/2018).</h:div>
         <h:div>3. Così delimitato il thema decidendum ritiene il Collegio di prendere le mosse anzitutto sulle violazioni procedurali rimproverate alla Regione Calabria.</h:div>
         <h:div>In primo luogo priva di evidente fondamento è la violazione dell’art. 10 bis l. proc. avendo depositato la ricorrente le osservazioni a seguito dell’intervenuto parere negativo del 4.10.2017 le quali dal provvedimento impugnato risultano essere state appositamente delibate e ritenute non dirimenti nella seduta della STV del successivo novembre.</h:div>
         <h:div>In secondo luogo, la censura del difetto di verbale di sopralluogo non ha pregio.</h:div>
         <h:div>Ad essere necessaria è la effettuazione dell’ispezione dei luoghi e non la redazione del relativo verbale.</h:div>
         <h:div>Nella specie esperimento e risultanze del sopralluogo risultano riportate nel parere del 9.11.2017  e la sua effettuazione non solo è da ciò comprovata, ma anche dai fogli di trasferta dei componenti dell’STV (all. 5 deposito del 23.4.19) .</h:div>
         <h:div>4. Deve il Tribunale ora disaminare le diverse censure con cui la Talarico contesta il giudizio di Vinca espresso, con il quale il Dirigente generale del dipartimento ambiente e territorio ha ritenuto contrastante il progetto per la realizzazione di villetta unifamiliare a destinazione residenziale – turistico con le finalità di conservazione delle biodiversità  del sito di interesse comunitario “lago La Vota”.</h:div>
         <h:div>Nell’esame dei diversi motivi risulta necessario rammentare  che la valutazione di incidenza ambientale (cd Vinca), similmente alla valutazione di impatto ambientale (Via), si caratterizza quale giudizio di ampia discrezionalità oltre che di tipo tecnico, anche amministrativa, sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera (TAR Calabria – Catanzaro n. 2057/2016; TAR Umbria, 7 novembre 2013, n. 515; per la VIA cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 22 giugno 2009, n. 4206; Cons. Stato., Sez. V, 21 novembre 2007, n. 5910; Cons. Stato, Sez. VI, 17 maggio 2006, n. 2851; Cons. Stato, Sez. IV, 22 luglio 2005, n. 3917).</h:div>
         <h:div>Il sindacato del giudice amministrativo, di conseguenza, è limitato alla manifesta illogicità, incongruità, travisamento o macroscopici difetti di motivazione o di istruttoria (Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2007, n. 5910; Cons. Stato, Sez. IV, 17 settembre 2013, n. 4611; TAR Puglia - Lecce, Sez. I, 26 gennaio 2011, n. 135; TAR. Toscana, Sez. II, 20 aprile 2010, n. 986), diversamente ricadendosi in un inammissibile riesame nel merito con  sostituzione della valutazione giudiziale a quella affidata dal legislatore  all'amministrazione.</h:div>
         <h:div>In tale rigoroso tracciato vanno, allora, affrontati i dedotti profili di illegittimità.</h:div>
         <h:div>4.1. Si duole la ricorrente della illegittimità della valutazione negativa poiché dà rilevanza alla collocazione in area contigua al Sito di interesse comunitaria pur in difetto di predeterminazione di tale zona (cd. Buffer zone).</h:div>
         <h:div>Il motivo non coglie nel segno: nella specie emerge dagli atti che  vi è una identificazione amministrativa delle aree di possibile interferenza con il sito in cui rientra il terreno della Talarico.</h:div>
         <h:div>Premesso che la normativa regionale (artt. 4 e 5  regolamento 749/2009 in attuazione della Direttiva 93/43Cee cd. Dir. Habitat), sulla già pregressa ritenuta rilevanza delle fasce adiacenti alle aree protette (v. D.G.R. n. 1000/2000 di adozione delle linee di indirizzo Progetto Integrato strategico rete ecologica regionale  – Misura 1.10 – P. O. R. Calabria 2000-2006doc. 15 fasc. Regione pag. 20221 e 20227), ha stabilito (v. doc. 15 fasc. Regione) anche per le aree esterne ai siti protetti il “vaglio ambientale”  (v. in giurisprudenza, per tutte Cons. S. 4327/2017), nella specie  in primo luogo la localizzazione del terreno risulta immediatamente adiacente al sito (v. stralcio cartografico in doc. 3 fasc. ricorrente  e certificato di destinazione urbanistica – doc. N. 6 fasc. ricorrente) e ricade nell’area tra il torrente Tridattoli e il torrente Casale, area per cui il Comune di Gizzeria ha prescelto nel regolamento edilizio di non imporre una  edificabilità assoluta, ma di sottoporre i singoli  interventi edificatori alla Vinca,  regolamento non impugnato dalla ricorrente (v. art. 164 Regolamento edilizio – doc. 12 fasc. Regione).</h:div>
         <h:div>4.2 La doglianza di eccesso di potere a fronte dell’inesatta rappresentazione dello stato dei luoghi non può trovare seguito.</h:div>
         <h:div>I due pareri della STV posti a presupposto della Vinca negativa si sono soffermati analiticamente sullo stato dei luoghi che la rappresentazione della ricorrente non supera.</h:div>
         <h:div>In essi, infatti, dopo la specifica analisi della Sic del  Lago La Vota, quale unico lago costiero della costa tirrenica calabrese con enorme valore paesaggistico e naturalistico, serbatoio di biodiversità, la STV  si sofferma precipuamente sulle caratteristiche del terreno e del progetto evidenziando che: -) l’area interessata dal progetto è limitrofa alla perimetrazione esterna del Sic in zona cuscinetto con funzione di filtro da pressioni esterne a tutela della  specie faunistiche ed habitat presenti nel sito, -) la presenza di opere viarie, fabbricati, rete fognarie non rende autorizzabili di per sé nuovi interventi in quanto essi possono aggravare il disturbo degli habitat del sito già vulnerato da eccessiva cementificazione,  -) l’area ricade in zona di caccia del falco pecchiaiolo e pescatore che si appostano anche su pali della luce e tralicci esistenti, -)  la realizzazione del fabbricato comporterebbe alterazioni direttamente con  sottrazione e frammentazione di habitat ed indirettamente con pressione antropica data produzione rifiuti, impatti sonori ed acustici, pressione veicolare, illuminazione, pressione antropica dovuta alla presenza contemporanea di più fruitori.</h:div>
         <h:div>Quanto posto in rilievo dalla struttura tecnica di valutazione da un lato confuta la deduzione di omessa considerazione della sussistenza di precedenti opere, essendo queste piuttosto tenute in conto proprio quali elementi su cui l’ulteriore carico urbanistico nella specifica zona  andrebbe a costituire aggravio non tollerabile per l’equilibro del sito e dall’altro conforta la ritenuta irrilevanza  della dimensione contenuta del fabbricato e della sua destinazione solo di tipo residenziale-turistico e non Turistico Alberghiera e/o Turistico Ricettiva (sugli effetti negativi del cumulo degli interventi edilizi sugli interessi protetti dai siti di rilevanza comunitaria, v. art. 6 par. 3 dir. Habitat e sull’ambiente più in generale Cons. St. sez. VI , 14/10/2014 , n. 5092, sez. VI, 19/03/2012, n.1541; Corte giustizia UE , sez. I , 17/03/2011 , n. 275 e sez. II, 28/02/2008, n. 2) .</h:div>
         <h:div>L’autorità preposta alla tutela dello specifico interesse ambientale ha, dunque, specificamente valutato l’intervento edilizio ritenendolo, pur se contenuto (v. in particolare parere del novembre 2017), contrastante per collocazione e contesto complessivo con i valori protetti senza incappare in travisamento ed illogicità.</h:div>
         <h:div>Le prodotte linee guida Ispra confortano e non confutano, diversamente da quanto auspicato dalla ricorrente,  il giudizio della STA, denotando come in zone già caratterizzate da frammentazione per opere infrastrutturali, come l’area in controversia per le opere viarie edificate prima della sua elevazione ad area limitrofa a quella protetta, possa essere ulteriormente perturbata con la collocazione di ulteriori residenze umane con pregiudizio irreversibile per fauna e flora protetta.</h:div>
         <h:div>4.3 La determinazione  regionale negativa in termini di contrarietà della realizzazione del fabbricato  all’interesse ambientale e le ragioni poste a suo sostegno rendono, conseguentemente, la decisione coerente con  la esclusione a priori della alternativa di realizzabilità del progetto con   indicazioni di  soluzioni di tipo attenuativo e/o compensativo. Il relativo motivo di ricorso non può, pertanto, trovare seguito.</h:div>
         <h:div>5. In ultimo si palesa non vulnerante l’impugnata Vinca negativa anche il dedotto vizio di illogicità per contrasto con altro provvedimento di Vinca favorevole per lo stabilimento balneare con discoteca e ristorante Coolbay all’interno del sito.</h:div>
         <h:div>La stagionalità dell’uso dello stabilimento e l’essere l’intervento caratterizzato da strutture amovibili rende non paragonabili i progetti e, pertanto, non rilevante la diversa determinazione ai fini di denotarne l’illegittimità per eccesso di potere  (v. doc. n. 17 fasc. ricorrente).</h:div>
         <h:div>Per tutte le ragioni espresse il ricorso deve essere rigettato.</h:div>
         <h:div>6. Le spese di lite in ragione della complessità delle questioni possono essere compensate.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in  epigrafe  così provvede:</h:div>
         <h:div>1) Rigetta il ricorso;</h:div>
         <h:div>2) Compensa tra le parti le spese di lite.</h:div>
         <h:div>Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="05/06/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div/>
            <h:div>Francesca Goggiamani</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
</GA>
