<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260133820260709114631804" descrizione="" gruppo="20260133820260709114631804" modifica="10/07/2026 10:52:27" stato="2" tipo="24" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="4" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="01338"/><fascicolo anno="2026" n="02032"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.3:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260133820260709114631804.xml</file><wordfile>20260133820260709114631804.docm</wordfile><ricorso NRG="202601338">202601338\202601338.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\924 Aurora Lento\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Aurora Lento</firma><data>10/07/2026 08:53:59</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesco Fichera</firma><data>09/07/2026 12:07:38</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/07/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Aurora Lento,	Presidente</h:div><h:div>Daniele Profili,	Primo Referendario</h:div><h:div>Francesco Fichera,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>1) della determina della Prefettura di Siracusa - Ufficio Territoriale del Governo di aggiudicazione definitiva prot. n. 0042710 del 26.05.2026 della procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del Dlgs. 36/2023 a Tailorsan s.p.a. per l’affidamento della fornitura a noleggio di bagni mobili comprensiva d’intervento di manutenzione giornaliera in caso d’uso, ovvero di fornitura di bagni sostitutivi, a seguito degli sbarchi di cittadini stranieri extracomunitari nell’ambito territoriale della Provincia di Siracusa - anno 2026 CIG:BA5E112A80; </h:div><h:div>2) dei verbali di gara e, in particolare, del verbale di gara relativo alla valutazione delle offerte e alla proposta di aggiudicazione, nonché di ogni altro verbale e atto istruttorio presupposto, connesso o consequenziale nella parte in cui non è stata esclusa l’aggiudicataria Tailorsan s.p.a. dalla procedura di gara; </h:div><h:div>3) della proposta di aggiudicazione e degli esiti della verifica dei requisiti <corsivo>ex</corsivo> artt. 94, 95, 98, 99 e 100 D.lgs. 36/2023; </h:div><h:div>4) della valutazione di equivalenza del CCNL e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale; </h:div><h:div>5) nonché, ove occorra, della <corsivo>lex specialis</corsivo> nella parte in cui dovesse essere interpretata in senso incompatibile con i principi di legge invocati in ricorso.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1338 del 2026, proposto da </h:div><h:div>A. Genovese s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG BA5E112A80, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Borgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Prefettura di Siracusa - Ufficio Territoriale del Governo, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Catania, via Vecchia Ognina, 149; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Tailorsan s.p.a., non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Siracusa - Ufficio Territoriale del Governo;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2026 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti costituite i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1. La Prefettura di Siracusa ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023, per l’affidamento della “<corsivo>fornitura a noleggio di bagni mobili comprensiva di manutenzione giornaliera in caso d’uso, ovvero di fornitura di bagni sostitutivi, in occasione degli sbarchi di cittadini extracomunitari nell’ambito territoriale della Provincia di Siracusa</corsivo>”. L’appalto, di importo complessivo pari a euro 160.000,00 oltre IVA, è stato aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo.</h:div><h:div>La <corsivo>lex specialis</corsivo> descrive un servizio a elevata intensità organizzativa, con attivazione entro due ore dalla richiesta, operatività 24 ore su 24, pulizia, disinfezione, svuotamento dei reflui, trasporto e smaltimento in discarica.</h:div><h:div>Nello specifico, l’articolo 2 del capitolato prestazionale prescrive che “<corsivo>l’Operatore economico, a seguito dell’attivazione, è tenuto a assicurare la prestazione richiesta, con la consegna nel luogo di destinazione specificato dei bagni mobili nei quantitativi ordinati, entro e non oltre 2 (due) ore dalla richiesta, tutti i giorni, compresi i festivi, nell’arco delle 24 ore, giorno e notte, con l’impiego di personale e mezzi propri</corsivo>”.</h:div><h:div>L’articolo 3.1. del bando precisa che i servizi da effettuarsi, qualora richiesti espressamente dalla committenza, sono:</h:div><h:div>- il nolo di bagni mobili conformi alla norma UNI EN 16194/2012;</h:div><h:div>- il trasporto nell’area di soccorso individuata;</h:div><h:div>- il posizionamento su indicazione della committenza;</h:div><h:div>- la pulizia e la disinfezione, inclusi i necessari prodotti chimici per il corretto funzionamento del WC, i prodotti di consumo per l’igiene (sapone liquido, carta igienica, salviette di carta, ecc.);</h:div><h:div>- lo svuotamento dai liquami ed il loro trasporto e smaltimento in discarica;</h:div><h:div>- il ritiro dei bagni mobili a conclusione della prestazione richiesta.</h:div><h:div>L’art. 18 del bando prescrive che “<corsivo>L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 119, comma 3, lett. d), del Codice. L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione</corsivo>”.</h:div><h:div>Il successivo art. 19 prevede “<corsivo>Il subappalto non è ammesso, se non nei casi in cui venga espressamente autorizzato dalla Prefettura di Siracusa e nei limiti previsti dalla legge</corsivo>”.</h:div><h:div>In coerenza con tale ultima disposizione, l’art. 3 del capitolato prestazionale stabilisce che “<corsivo>Il subappalto dei servizi e dei noli in oggetto non è ammesso, se non nei casi in cui venga espressamente autorizzato</corsivo>”.</h:div><h:div>Con <corsivo>errata corrige </corsivo>del 5.03.2026 adottato dal RUP della procedura sono stati modificati i seguenti due punti del bando di gara:</h:div><h:div>- il contratto collettivo da applicare al servizio oggetto di conferimento, originariamente individuato nel CCNL terziario, distribuzione e servizi - Codice CCNL: H011, è stato sostituito dal CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione - Codice CCNL: K521;</h:div><h:div>- nell’ambito dei requisiti di ordine speciale, è stato previsto che “<corsivo>I concorrenti devono essere altresì iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi</corsivo>”.</h:div><h:div>La gara si è svolta mediante piattaforma telematica e, all’esito delle operazioni, la società Tailorsan s.p.a. è risultata prima classificata con un ribasso del 59,800%, a fronte di quattro sole offerte pervenute, ivi compresa quella dell’odierna ricorrente A. Genovese s.r.l. collocatasi al secondo posto.</h:div><h:div>La stazione appaltante ha adottato la determina di aggiudicazione definitiva in favore della società Tailorsan s.p.a., con prot. n. 0042710 del 26.05.2026, dando atto dell’esito positivo delle verifiche sui requisiti generali e speciali e della ritenuta equivalenza del CCNL dichiarato dall’aggiudicataria rispetto a quello indicato nella <corsivo>lex specialis</corsivo>. </h:div><h:div>La società A. Genovese s.r.l., gestore uscente, si è classificata al secondo posto.</h:div><h:div>2. Con ricorso notificato in data 24.06.2026 e depositato il 29.06.2026 la società A. Genovese s.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, i seguenti atti: 1) la determina della Prefettura di Siracusa - Ufficio Territoriale del Governo di aggiudicazione definitiva prot. n. 0042710 del 26.05.2026 della procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del Dlgs. 36/2023 a Tailorsan s.p.a. per l’affidamento della fornitura a noleggio di bagni mobili comprensiva d’intervento di manutenzione giornaliera in caso d’uso, ovvero di fornitura di bagni sostitutivi, a seguito degli sbarchi di cittadini stranieri extracomunitari nell’ambito territoriale della Provincia di Siracusa - anno 2026 CIG:BA5E112A80; 2) i verbali di gara e, in particolare, il verbale di gara relativo alla valutazione delle offerte e alla proposta di aggiudicazione, nonché ogni altro verbale e atto istruttorio presupposto, connesso o consequenziale nella parte in cui non è stata esclusa l’aggiudicataria Tailorsan s.p.a. dalla procedura di gara; 3) la proposta di aggiudicazione e degli esiti della verifica dei requisiti <corsivo>ex</corsivo> artt. 94, 95, 98, 99 e 100 D.lgs. 36/2023; 4) la valutazione di equivalenza del CCNL e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale; 5) nonché, ove occorra, la <corsivo>lex specialis</corsivo> nella parte in cui dovesse essere interpretata in senso incompatibile con i principi di legge invocati in ricorso.</h:div><h:div>Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi di diritto: 1) <corsivo>Violazione dell’art. 119, comma 3, D.lgs. 36/2023; violazione della disciplina del subappalto e dei limiti del contratto continuativo di cooperazione; difetto del requisito tecnico-operativo e della qualificazione necessaria, anche in relazione alla categoria 4; violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 3.1. e 7 del bando di gara; violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 6.2. del bando gara e 2 del capitolato prestazionale</corsivo>; 2) <corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, commi 3 e 4, D.lgs. 36/2023; violazione dell’articolo 18 del bando di gara; difetto di istruttoria e di motivazione sulla equivalenza del CCNL; eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento</corsivo>; 3) <corsivo>Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità manifesta nella valutazione dell’offerta economica; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 110 D.lgs. 36/2023 in tema di verifica dell’anomalia dell’offerta; violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 16 del bando di gara e dell’art 6 del capitolato prestazionale</corsivo>; 4) <corsivo>Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 94, 95, 98, 99 e 100 D.lgs. 36/2023; violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 6.2. e 18 del bando di gara; illegittimità della verifica dei requisiti; violazione dei principi di buon andamento e par condicio; difetto d’istruttoria</corsivo>.</h:div><h:div>2.1. Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente rileva che Tailorsan s.p.a. abbia dichiarato in sede di gara che l’esecuzione della pulizia e dello smaltimento dei reflui sarà affidata a IPE Edil Impianti &amp; Servizi s.r.l. – in possesso della Categoria 4 necessaria d’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali che attiene alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi – in forza di contratto continuativo di cooperazione sottoscritto anteriormente alla gara.</h:div><h:div>Lamentando la violazione dell’art. 119, comma 3, del D.lgs. 36/2023, la parte deduce che la società aggiudicataria abbia fatto ricorso a un contratto di cooperazione per trasferire a terzi il nucleo essenziale della prestazione oggetto dell’appalto.</h:div><h:div>La società aggiudicataria, pertanto, risulterebbe carente del requisito tecnico-operativo necessario richiesto dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> e né essa né la società IPE Edil Impianti &amp; Servizi s.r.l. potrebbero garantire lo svolgimento dei servizi oggetto di aggiudicazione entro due ore dalla richiesta (come prescritto dall’articolo 2 del capitolato prestazionale), tenuto conto della collocazione della relativa sede (Tailorsan s.p.a. non ha una sede operativa in Sicilia e IPE Edil Impianti &amp; Servizi s.r.l. ha sede a Palermo).</h:div><h:div>Viene osservato, altresì, che l’articolo 7 del bando di gara vieti il subappalto, “…<corsivo>considerato che l'oggetto dell'appalto riguarda un settore particolarmente sensibile quale l'accoglienza di migranti ed in particolare la tutela della salute e la sicurezza degli stessi, nonché l'ordine e la sicurezza pubblica</corsivo> (...)”.</h:div><h:div>2.2. Con il secondo motivo di ricorso la parte ricorrente deduce che la società aggiudicataria abbia dichiarato di applicare il CCNL Terziario Confcommercio H011 – diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante all’articolo 3 del bando, ossia il CCNL K521 afferente ai servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione – senza aver adeguatamente compilato la dichiarazione equivalenza di cui all’allegato A3 del bando, in violazione dell’art. 11, commi 3 e 4, del D.lgs. 36/2023.</h:div><h:div>La Stazione appaltante, pertanto, avrebbe ritenuto equivalente un CCNL in assenza della necessaria dimostrazione comparativa, con conseguente illegittimità dell’aggiudicazione. </h:div><h:div>2.3. Con il terzo motivo di ricorso viene rilevato che il ribasso del 59,800% praticato dall’aggiudicataria risulterebbe sproporzionato rispetto alla struttura e alle caratteristiche del servizio.</h:div><h:div>L’Amministrazione, conseguentemente, avrebbe dovuto sottoporre l’offerta dell’aggiudicataria a verifica di anomalia ai sensi dell’art. 110 D.lgs. 36/2023.</h:div><h:div>2.4. Con il quarto e l’ultimo motivo di ricorso la parte deduce che la Stazione appaltante non abbia eseguito una verifica effettiva, mediante consultazione del FVOE e delle banche dati, dei requisiti di ordine generale e speciale in capo alla società aggiudicataria.</h:div><h:div>3. Con memoria di costituzione del 6.07.2026 la Prefettura di Siracusa - Ufficio Territoriale del Governo ha replicato alle censure sollevate dalla parte ricorrente, rilevando, in particolare:</h:div><h:div>- quanto al primo motivo, che IPE Edil Impianti &amp; Servizi s.r.l., quale società concessionaria in Sicilia di Tailorsan s.p.a., agisce come partner operativo esclusivo per il territorio assegnato e si occupa della consegna, del posizionamento, e del ritiro dei monoblocchi, gestendo inoltre gli interventi di manutenzione, pulizia e aspirazione/smaltimento dei reflui, sulla base di un rapporto commerciale di tipo continuativo e strutturato, che non si configura come occasionale rapporto di subappalto. Essa, inoltre, è in possesso della necessaria qualificazione richiesta dal bando di gara, ossia l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 4;</h:div><h:div>- in ordine al secondo motivo, che la dichiarazione di equivalenza relativa al CCNL applicato da Tailorsan s.p.a. è stata prodotta in data 17.04.2026, in conformità alla <corsivo>lex specialis</corsivo>, ossia prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione;</h:div><h:div>- per quanto concerne il terzo motivo, che il ribasso offerto dall’aggiudicataria, di poco superiore a quello della società ricorrente, è stato calcolato in relazione alle caratteristiche del servizio e in modo da garantire una sufficiente remuneratività complessiva;</h:div><h:div>- con riguardo al quarto motivo, che il RUP, prima di formulare la proposta di aggiudicazione, ha provveduto ad effettuare le operazioni di verifica sui requisiti di ordine generale e speciale di cui al D.lgs. 36/2023 in capo alla società aggiudicataria, attraverso la documentazione ottenuta mediante la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) SITASTG e la consultazione del FVOE sulla piattaforma ANAC.</h:div><h:div>4. Tailorsan s.p.a., società intimata dalla ricorrente nelle vesti di parte controinteressata mediante notificazione del ricorso a mezzo pec in data 24.06.2026, non si è costituita in giudizio.</h:div><h:div>5. Alla camera di consiglio dell’8.07.2026 il Presidente del Collegio ha dato avviso possibile definizione della causa con sentenza in forma semplificata alle parti presenti, che nulla hanno osservato, come da verbale. La causa, quindi, è stata posta in decisione.</h:div><h:div>6. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è fondato alla luce dell’assorbente fondatezza del primo motivo di ricorso.</h:div><h:div>6.1. Secondo quanto previsto dall’art. 119, comma 3, lett. d), del D.lgs. 36/2023 “<corsivo>Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi</corsivo>:</h:div><h:div>(...)</h:div><h:div><corsivo>d)</corsivo>
				<corsivo>le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto</corsivo>”.</h:div><h:div>Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 2025, n. 2622; Cons. Stato, sez. V, 12 aprile 2021, n. 2962; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 11 febbraio 2026, n. 681), la distinzione tra la figura del subappalto e quella dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura si fonda sulla specificità delle prestazioni, nonché sulla diversità degli effetti giuridici dei due tipi di contratto. </h:div><h:div>Nel caso del subappalto, il subappaltatore esegue direttamente parte delle prestazioni del contratto stipulato con l'amministrazione, sostituendosi all'affidatario; nell'altro caso, le prestazioni sono rese in favore dell'aggiudicatario che le riceve, il quale le inserisce nell'organizzazione di impresa necessaria per adempiere alle obbligazioni contrattuali e le riutilizza inglobandole nella prestazione resa all'amministrazione appaltante. </h:div><h:div>Nel subappalto, inoltre, vi è un'alterità anche sul piano organizzativo, tra appaltatore e subappaltatore, poiché la parte di prestazione contrattuale è affidata dall'appaltatore a un terzo che la realizza direttamente attraverso la propria organizzazione; mentre nel contratto di cooperazione la prestazione resa è inserita all'interno dell'organizzazione imprenditoriale dell'appaltatore. I due contratti sono, quindi, diversi quantomeno sul piano funzionale.</h:div><h:div>Il contratto continuativo di cooperazione, in ultimo, può avere ad oggetto unicamente “<corsivo>prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie”.</corsivo></h:div><h:div>6.2. Ebbene, secondo quanto previsto, in particolare, dall’art. 1 del Capitolato prestazionale relativo alla procedura di gara in esame, rubricato “Oggetto dell’appalto”, quest’ultima ha avuto ad oggetto “<corsivo>l’esecuzione del servizio di fornitura a noleggio di bagni mobili, comprensivo di intervento di manutenzione giornaliera in caso d’uso, ovvero di fornitura di bagni sostitutivi, in occasione degli sbarchi di cittadini extracomunitari nell’ambito territoriale della provincia di Siracusa</corsivo>”.</h:div><h:div>Viene specificato, altresì, che il servizio “<corsivo>prevede interventi, correlati al verificarsi di ogni evento da eseguirsi nelle aree di volta in volta individuate in occasione di sbarchi autonomi nell’ambito del territorio provinciale, nonché nell’area interna del Porto commerciale di Augusta individuata per le operazioni di identificazione dei cittadini stranieri extracomunitari al momento dello sbarco</corsivo>”.</h:div><h:div>Si aggiunge, inoltre, che “<corsivo>I servizi da effettuarsi, qualora richiesti espressamente dalla committenza, comprendono:</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- il nolo di bagni mobili conformi alla norma UNI EN 16194/2012;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- il trasporto nell’area di soccorso individuata;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- il posizionamento su indicazione della committenza;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- la pulizia e la disinfezione, inclusi i necessari prodotti chimici per il corretto funzionamento del WC, i prodotti di consumo per l’igiene (sapone liquido, carta igienica, salviette di carta, ecc.);</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- lo svuotamento dai liquami ed il loro trasporto e smaltimento in discarica;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- il ritiro dei bagni mobili a conclusione della prestazione richiesta”.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>La <corsivo>lex specialis</corsivo>, come sopra riportato (cfr. art. 18 del bando di gara, sopra citato), ammette la possibilità di depositare, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, vietando, al contempo, il ricorso al subappalto.</h:div><h:div>La società Tailoran s.p.a. ha presentato alla Stazione appaltante, in sede di gara, una dichiarazione con la quale ha rilevato di operare “<corsivo>su tutto il territorio nazionale attraverso le proprie concessionarie di zona, dotate di propria autonomia giuridica, con le quali ha rapporti di collaborazione pluriennali, antecedenti alla data di pubblicazione della presente procedura</corsivo>”, precisando che:</h:div><h:div>- “<corsivo>in caso di aggiudicazione della procedura di gara in oggetto, la Tailorsan, eseguirà il servizio attraverso il proprio concessionario di zona, IPE Edil Impianti &amp; Servizi srl p.IVA 06249230829 in forza di un contratto continuativo di cooperazione sottoscritto in epoca anteriore alla gara in questione (art 119 comma 3 codice degli appalti): Intestatario del contratto che consegue sarà la Tailorsan che provvederà alla fatturazione”</corsivo>;</h:div><h:div>- “...<corsivo>il concessionario Ipe Edil Impianti e Servizi S.r.l. è in possesso della Categoria 4 e si occuperà specificamente della pulizia e dello smaltimento dei reflui, mentre la Tailorsan S.p.A. è in possesso della Categoria 8</corsivo> (...)”.</h:div><h:div>La società aggiudicataria, pertanto, ha affermato che “il servizio” verrà eseguito tramite il proprio concessionario di zona, IPE Edil Impianti &amp; Servizi s.r.l., il quale “...<corsivo>si occuperà specificamente della pulizia e dello smaltimento dei reflui</corsivo>”.</h:div><h:div>L'attività di pulizia, svuotamento e smaltimento dei reflui, ad avviso del Collegio, non appare qualificabile come prestazione meramente secondaria, accessoria o sussidiaria, ai sensi dell'art. 119, comma 3, lett. d), del D.lgs. n. 36/2023, in quanto essa rientra espressamente tra le prestazioni principali dell’oggetto dell'appalto, sebbene la loro attivazione venga subordinata alla richiesta espressa della committenza.</h:div><h:div>Tenuto conto, in particolare, che l’appalto ha ad oggetto “<corsivo>l’esecuzione del servizio di fornitura a noleggio di bagni mobili, comprensivo di intervento di manutenzione giornaliera in caso d’uso, ovvero di fornitura di bagni sostitutivi, in occasione degli sbarchi di cittadini extracomunitari nell’ambito territoriale della Provincia di Siracusa</corsivo>”, vi è da ritenere che l'attività di pulizia, svuotamento e smaltimento dei reflui, ontologicamente connessa agli “<corsivo>interventi di manutenzione giornaliera in caso d’uso</corsivo>”, non abbia, infatti, le caratteristiche di accessorietà richieste dalla norma.</h:div><h:div>La manutenzione giornaliera dei bagni mobili, che viene correlata alla condizione dell’uso degli stessi, non costituisce, invero, una prestazione meramente eventuale e secondaria rispetto al servizio di fornitura a noleggio dei bagni mobili.</h:div><h:div>La pulizia, lo svuotamento e lo smaltimento dei liquami, che rappresentano naturali propagazioni dell’attività di manutenzione ordinaria, sono, quindi, da intendersi come una forma di esecuzione in capo a terzi di una parte “significativa” del servizio appaltato, in violazione della suddetta disposizione codicistica e in sostanziale elusione del divieto di subappalto posto dall’Amministrazione aggiudicatrice.</h:div><h:div>Tali attività, inoltre, non vengono svolte in favore dell'aggiudicatario, che le riutilizzerebbe inglobandole nella prestazione da rendersi alla Stazione appaltante, bensì verrebbero rese direttamente in favore della stessa Amministrazione aggiudicatrice, in sostituzione dell'affidatario, a riprova che si versi, di fatto, nel perimetro applicativo del subappalto e non, concretamente, in quello dei contratti continuativi di cooperazione.</h:div><h:div>Pertanto, trattandosi di prestazioni non estranee o meramente strumentali rispetto all'oggetto dell'affidamento, ma rappresentando, al contrario, una componente essenziale del servizio richiesto dalla Stazione appaltante, il loro svolgimento tramite un terzo non può ritenersi riconducibile alla disciplina prevista dall'art. 119, comma 3, lett. d), del D.lgs. 36/2023, concretizzandosi, materialmente, nella sostanza, un affidamento a terzi di una quota dell'appalto.</h:div><h:div>IPE Edil Impianti e Servizi s.r.l., invero, non svolge una mera attività di supporto organizzativo all’aggiudicataria, ma esegue direttamente una quota significativa del servizio contrattuale.</h:div><h:div>In definitiva, non risultando dimostrata la natura meramente accessoria o sussidiaria delle attività “affidate” alla società terza, vi è da ritenere che queste coincidano con prestazioni espressamente comprese nell'oggetto dell'appalto.</h:div><h:div>La società aggiudicataria, pertanto, priva del requisito di qualificazione richiesto dalla Stazione appaltante per svolgere tale attività (Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi), si è avvantaggiata elusivamente di tale società terza ricorrendo allo strumento di cui all’art. 119, comma 3, lett. d), del D.lgs. 36/2023 per colmare una propria carenza nei requisiti di partecipazione o di esecuzione richiesti dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>. </h:div><h:div>Ove, quindi, la prestazione oggetto dell'appalto sia destinata ad essere eseguita da un'impresa terza unica titolare del requisito di qualificazione richiesto, mentre l'aggiudicataria ne è priva, il ricorso al contratto continuativo di cui all'art. 119, comma 3, lett. d), del D.lgs. 36/2023 si traduce in un indebito aggiramento della disciplina dei requisiti di partecipazione, oltreché, nel caso di specie, del divieto di subappalto imposto dalla Stazione appaltante. In tal caso il soggetto effettivamente qualificato non integra una mera struttura di supporto dell'aggiudicataria, ma costituisce il reale esecutore di una delle prestazioni qualificate, con conseguente difetto del requisito in capo all'offerente e illegittimità dell'aggiudicazione.</h:div><h:div>7. La fondatezza della predetta censura, suscettibile, di per sé, di determinare l’illegittimità dell’aggiudicazione in contestazione per carenza di un requisito professionale richiesto a pena di esclusione dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, costituisce, da sola, la ragione più liquida, con conseguente assorbimento delle altre doglianze secondo i noti principi elaborati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015 in materia di assorbimento dei motivi, ribaditi dalla recente Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 2026.</h:div><h:div>8. Il ricorso, in definitiva, per quanto sopra esposto e rilevato è da ritenersi fondato alla luce dell’assorbente fondatezza della censura prospettata con il primo motivo di gravame, con conseguente annullamento degli atti impugnati.</h:div><h:div>Fermi restando i poteri di verifica e controllo dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023, va, inoltre, accolta la domanda della parte ricorrente volta al conseguimento dell’aggiudicazione e alla successiva stipula del contratto, quale seconda classificata in graduatoria.</h:div><h:div>9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:</h:div><h:div>- annulla gli atti impugnati;</h:div><h:div>- accerta il diritto della parte ricorrente di ottenere l’aggiudicazione definitiva della gara e condanna l’Amministrazione resistente all’adozione del relativo provvedimento e alla sottoscrizione del relativo contratto, fatte salve le verifiche di rito.</h:div><h:div>Condanna l’Amministrazione resistente e la parte controinteressata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri accessori così come per legge, da ripartirsi come segue: € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri accessori così come per legge, a carico dell’Amministrazione resistente; € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri accessori così come per legge, a carico della parte controinteressata.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/07/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Francesco Fichera</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>