<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250277620260116112850330" descrizione="" gruppo="20250277620260116112850330" modifica="19/01/2026 15:43:38" stato="2" tipo="24" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Aurora Properties S.r.l." versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="02776"/><fascicolo anno="2026" n="00166"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.5:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250277620260116112850330.xml</file><wordfile>20250277620260116112850330.docm</wordfile><ricorso NRG="202502776">202502776\202502776.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\733 Agnese Anna Barone\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Agnese Anna Barone</firma><data>19/01/2026 12:03:06</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Paola Anna Rizzo</firma><data>16/01/2026 12:01:12</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/01/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Agnese Anna Barone,	Presidente</h:div><h:div>Giovanni Giuseppe Antonio Dato,	Primo Referendario</h:div><h:div>Paola Anna Rizzo,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari,</h:div><h:div>- del provvedimento prot. n. 20250072052 del 10 ottobre 2025 reso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, nonché di tutti gli ulteriori atti, anche non conosciuti, conseguenti, connessi e/o presupposti tra cui, in particolare, il provvedimento prot. n. 20250049827 dell'8 agosto 2025 reso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina. </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2776 del 2025, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS- in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Pier Filippo Giuggioli, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Gabrio Serbelloni n. 14 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Taormina, non costituito in giudizio; </h:div><h:div>Regione Siciliana, Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina e Ministero della Cultura, in persona dei legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Catania, via Vecchia Ognina, 149; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina e del Ministero della Cultura;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa Paola Anna Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La ricorrente ha impugnato il provvedimento della Soprintendenza in epigrafe indicato, nonché gli atti ad esso presupposti, conseguenti e connessi, tra cui la nota di richiesta integrazioni dell’8 agosto 2025, al fine di sentirne dichiarare l’illegittimità, ottenendone l’annullamento.</h:div><h:div>2. In punto di fatto, ha rappresentato di essere una società attiva nel settore della gestione, acquisto e vendita di strutture destinate ad attività ricettizie e alberghiere e di avere acquistato, in coerenza al proprio oggetto sociale, il complesso alberghiero denominato Hotel Sole Castello, sito in un’area paesaggisticamente vincolata del Comune di Taormina.</h:div><h:div>Dopo l’acquisto, la società ha accertato la presenza di alcune difformità tra lo stato di fatto e lo stato assentito dai titoli abilitativi relativi agli immobili costituenti il predetto complesso alberghiero.</h:div><h:div>Intendendo provvedere alla completa regolarizzazione edilizia e paesaggistica della struttura, la società, previa commissione di apposita consulenza tecnica, ha presentato al Comune di Taormina una istanza volta all’accertamento di conformità, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 <corsivo>bis</corsivo> del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 16 della L.R. Sicilia n. 27/2024, di un articolato progetto di ripristino, prevedente la demolizione dei manufatti non sanabili e la richiesta di accertamento di conformità (in alcuni casi previ interventi di mitigazione) delle opere sanabili in base alla citata normativa.</h:div><h:div>In data 13 giugno 2025, la società ha inviato la medesima istanza anche alla competente Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS-, ai fini dell’emissione del relativo parere.</h:div><h:div>L’8 agosto 2025, il predetto organo, con provvedimento interlocutorio prot. n.060.100, da un lato ha chiesto alla società di procedere ad una integrazione documentale, dall’altro ha comunicato che “<corsivo>la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica non potrà essere rilasciata, in quanto opere già realizzate, pertanto la ditta prima dovrà ripristinare lo stato dei luoghi ed eliminare tutti i volumi realizzati abusivamente senza preventiva autorizzazione paesaggistica, così come dettato dall’allegato A (A.30) della L.R. n. 5/2029</corsivo>”.</h:div><h:div>Il 10 settembre 2025, la società ha riscontrato il predetto atto interlocutorio, adempiendo alla integrazione richiesta e formulando puntuali controdeduzioni, con particolare riferimento alla non necessarietà della preventiva demolizione dei volumi non preventivamente autorizzati, alla luce delle novità introdotte dal cd. “Decreto Salva Casa”.</h:div><h:div>Tuttavia, in data 10 ottobre 2025, la Soprintendenza ha concluso la propria istruttoria adottando il provvedimento negativo oggetto della presente impugnazione, per mezzo del quale ha rigettato l’istanza della ricorrente sulla base della circostanza che “… <corsivo>gli abusi consistono nella realizzazione di parziali difformità nella struttura alberghiera, tali difformità consistono in ampliamenti, modifiche dei prospetti e cambio di destinazione d’uso, pertanto parte dei citati abusi, non sono conformi con i criteri dettati Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D. Lgs. 42/2004 sopra citato</corsivo>”.</h:div><h:div>3. Avverso il predetto atto, la ricorrente ha formulato i seguenti motivi:</h:div><h:div><corsivo>I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 380 del 2001, recepito dalla L.R. Sicilia n. 27 del 2024. Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 e dell'art. 167 comma 4 D. Lgs. N. 42 del 2004. Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei presupposti di fatto. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>Il provvedimento non avrebbe tenuto conto, disapplicandole, delle novità normative introdotte dal cd. “decreto Salva Casa”, che ha modificato il T.U. Edilizia, mediante l’introduzione dell’art. 36 <corsivo>bis</corsivo> D.P.R. 380/2001, il quale ora consentirebbe la cd. “sanatoria con opere” anche degli abusi realizzati in area paesaggisticamente vincolata che abbiano determinato la creazione di superfici e volumi utili, o l’aumento di quelli legittimamente realizzati.</h:div><h:div>La Soprintendenza, invece, pretendendo la previa demolizione delle opere abusive realizzate, quali volumi aggiuntivi non sanabili ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 42/2004, avrebbe applicato la normativa previgente.</h:div><h:div><corsivo>II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 380 del 2001 sotto altro profilo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed insufficienza della motivazione. Travisamento dei presupposti di fatto.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>Applicando la normativa previgente, la Soprintendenza avrebbe omesso di esaminare compiutamente il progetto presentato dalla ricorrente, omettendone qualsivoglia valutazione e limitandosi ad una generica quanto superficiale descrizione dello stato di fatto attuale degli immobili, con conseguente vizio di istruttoria.</h:div><h:div><corsivo>III) Violazione degli artt. 3, 6, 10-bis e 12 L. 241/1990; violazione dei principi di trasparenza, proporzionalità e buona amministrazione. Eccesso di potere, sotto altro profilo, per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e motivazione apparente. Violazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>Il provvedimento impugnato, inoltre, sarebbe affetto da vizio di motivazione, posto che la qualificazione degli interventi quali “detrattori paesaggistici” sarebbe motivata a mezzo di formule di stile generiche, prive di concreti riferimenti alle norme applicate e alle caratteristiche delle opere in progetto e senza alcuna indicazione degli elementi tecnici mancanti o delle ragioni ostative di cui all’art. 10 <corsivo>bis</corsivo> della L.241/1990.</h:div><h:div><corsivo>IV)</corsivo>
				<corsivo>Violazione dell’art. 36-bis, comma 4, D.P.R. 380/2001 – violazione degli artt. 2, 20 e 21-quater L. 241/1990 – eccesso di potere per inosservanza dei termini procedimentali, tardività del provvedimento finale e illegittima elusione del meccanismo del silenzio assenso. Violazione dell’art. 21 nonies della L. 241/1990.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>Il provvedimento sarebbe, infine, tardivo, in quanto adottato oltre i termini stabiliti dal quarto comma dell’art. 36 <corsivo>bis</corsivo>, con conseguente perfezionarsi del silenzio assenso.</h:div><h:div>4. La ricorrente, deducendo di subire nelle more del giudizio un irreparabile danno per effetto dell’impossibilità di rendere produttivo il compendio immobiliare, anche in termini di “<corsivo>perdita di competitività dell’impresa, perdita della possibilità di ammortizzare gli investimenti e penalizzazioni commerciali e reputazionali</corsivo>”, ha altresì formulato in seno al ricorso istanza ai sensi dell’art. 55 c.p.a., chiedendo al Collegio l’adozione delle opportune misure cautelari, ovvero, in subordine, la celere fissazione dell’udienza di merito.</h:div><h:div>5. Le Amministrazioni regionali e statali intimate si sono costituite in giudizio con atto di mera forma.</h:div><h:div>6. Non si è costituito in giudizio, invece, seppure anch’esso evocato, il Comune di Taormina.</h:div><h:div>7. Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione della controversia in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha posto la causa in decisione, come da verbale.</h:div><h:div>8. Sussistono i presupposti per la decisione in forma semplificata del ricorso, che è fondato.</h:div><h:div>9. Merita accoglimento il primo motivo di ricorso, per le ragioni che seguono.</h:div><h:div>9.1. Con il provvedimento impugnato, la Soprintendenza, dopo aver premesso che le opere abusive sono ubicate in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 24 Paesaggio Locale 4 “Taormina” del P.P. Ambito 9 D.A. n. 6682 del 29.12.2016 ed accertato che “<corsivo>gli abusi consistono nella realizzazione di parziali difformità nella struttura alberghiera [che] consistono in ampliamenti, modifiche dei prospetti e cambio di destinazione d’uso</corsivo>”  ha espresso parere contrario al mantenimento, ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 42/2004 con la seguente motivazione: “<corsivo>le opere edilizie abusive sopra citate contrastano con gli obiettivi di tutela del vincolo paesaggistico [e] costituiscono dei detrattori paesaggistico dei luoghi, comportandone una significativa alterazione ed incidendo in maniera negativa sul pregevole ambito tutelato</corsivo>”.</h:div><h:div>9.2. La predetta motivazione non è coerente con quanto disposto dall’art. 36 <corsivo>bis</corsivo> del T.U. Edilizia, con cui va oggi coordinato l’art. 167 del Codice del paesaggio, che escludeva, in passato, la possibilità di accertare la compatibilità paesaggistica per gli interventi realizzati in assenza o in difformità dall’autorizzazione che avessero determinato la creazione o l’aumento di superfici o volumi utili.</h:div><h:div>L’art. 36 <corsivo>bis</corsivo>, quarto comma, del D.P.R. 380/2001, come introdotto dal D.L. 69/2024 (recepito nella regione siciliana dalla L.R. 27/2024), prevede, alle condizioni di cui al primo comma, la possibilità di sanare gli interventi abusivamente realizzati “<corsivo>anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati</corsivo>”, purché si tratti di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività e purché l’autorità paesaggistica, nell’esercizio del potere ad essa attribuito, ritenga le opere compatibili con i valori paesaggistici.</h:div><h:div>Non può considerarsi conforme a legge, pertanto, la richiesta di preventivo ripristino dello stato dei luoghi, con eliminazione di tutti i volumi realizzati abusivamente, contenuta nell’avviso dell’8 agosto 2025, anch’esso fatto oggetto di impugnazione, posto che una tale preliminare attività non è più necessaria alla luce delle nuove disposizioni, che consentono di condizionare il rilascio del permesso in sanatoria alla rimozione delle sole opere che non possono essere sanate, in tal modo implicitamente ammettendo che il permesso possa essere rilasciato senza dover preventivamente rimuovere anche gli abusi sanabili.</h:div><h:div>9.3. Ed invero, la normativa richiamata dal citato avviso dell’8 agosto 2025 (la L. R. n. 5 /19) non è pertinente con la fattispecie in esame, posto che riguarda la disciplina degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (peraltro, il richiamato allegato A.30 riguarda, escludendole dall’obbligo di autorizzazione, le demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi, che nel caso di specie non risultano essere stati adottati).</h:div><h:div>10. Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso sono fondati.</h:div><h:div>10.1. Non sussistendo, alla luce di quanto sopra argomentato, una preclusione assoluta ad ottenere l’accertamento di conformità <corsivo>ex</corsivo> ar.t 36 <corsivo>bis</corsivo> T.U. Edilizia in caso di aumento di superfici e volumi utili, il parere della Soprintendenza non può più limitarsi a richiamare la previsione preclusiva di cui all’art. 167 D. Lgs. 42/2004, dovendo invece esprimere una valutazione di merito circa la compatibilità paesaggistica delle opere abusive di cui è chiesto l’accertamento di conformità (cfr. T.A.R. Campania Salerno, sez. II, n.1095 del 2025).</h:div><h:div>10.2. Inoltre, nel provvedimento impugnato, la valutazione di (in)compatibilità paesaggistica è stata espressa con la formula stereotipata e di stile dei “<corsivo>detrattori paesaggistici dei luoghi</corsivo>” che – come questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare – non soddisfa lo standard motivazionale minimo di un parere paesaggistico negativo (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, nn.3729 e 2191 del 2025; vedi anche Cons. St. n. 2828 del 2021), non spiegando efficacemente le ragioni per le quali le opere alterino o pregiudichino l’ambito tutelato.</h:div><h:div>Manca, invero, qualsiasi riferimento al progetto presentato dalla ricorrente, dacché se ne deduce un verosimile difetto di istruttoria, non emergendo in seno al provvedimento impugnato che l’Amministrazione lo abbia compiutamente esaminato.</h:div><h:div>Manca, inoltre, la valutazione dettagliata dei diversi interventi proposti dalla società, non essendo possibile ricostruire il ragionamento logico-giuridico che abbia condotto l’Amministrazione ad esprimere un parere negativo, peraltro, stando al tenore testuale del provvedimento, limitato a parte degli abusi, senza che sia dato comprendere quali essi siano e quale ne sia il <corsivo>discrimen</corsivo>.</h:div><h:div>La Soprintendenza avrebbe invece dovuto esprimere la propria valutazione, motivandola specificamente in relazione alla tipologia dei singoli abusi, alla loro collocazione, nonché alle opere di mitigazione proposte dalla ricorrente, avendo riguardo anche al contesto paesaggistico e agli edifici presenti nell’area.</h:div><h:div>Solo dando conto di tali elementi, le ragioni del ritenuto contrasto con gli obiettivi di tutela del vincolo paesaggistico possono essere comprese dal privato, il quale sarà in tal modo messo nelle condizioni di esercitare effettivamente il proprio diritto di difesa (Cons. di Stato Sez. VI, 16 agosto 2018, n. 4954; Cons. di Stato Sez. VI, 30 maggio 2018 n. 3249; Cons. Stato Sez. VI Sent., 23 novembre 2016, n. 4925).</h:div><h:div>10.3. Ne risulta altresì leso il principio del “dissenso costruttivo”, elaborato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui, nell’ottica di una compiuta applicazione dell’onere motivazionale imposto dall’art. 3 della L. 241/1990, nonché del principio di leale collaborazione, la Soprintendenza è tenuta ad<corsivo> “esprimere un dissenso costruttivo, evidenziando le modifiche o le prescrizioni in ragione delle quali il progetto possa eventualmente superare il vaglio, indicando quale tipo di accorgimento tecnico o, al limite, di modifica progettuale potrebbe far conseguire all'interessato l'autorizzazione paesaggistica, in quanto la tutela del preminente valore del paesaggio non deve necessariamente coincidere con la sua statica salvaguardia, ma richiede interventi improntati a fattiva collaborazione delle autorità preposte alla tutela paesaggistica, funzionali a conformare le iniziative edilizie al rispetto dei valori estetici e naturalistici del bene paesaggio» </corsivo>(così Consiglio di Stato, Sez. VI, 16/12/2024, n. 10083, che conferma T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 28/06/2024, n. 4034; cfr., altresì, Lazio Roma, sez. II quater, 6/03/2023, n. 3631; Campania, Salerno, sez. II, 13/10/2020, n. 1374; cfr. anche T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, 21/03/2022, n. 353).</h:div><h:div>11. Non è fondato, invece, il quarto motivo di ricorso, a mezzo del quale la società ricorrente invoca l’intervenuta formazione del silenzio-assenso di cui al quarto comma all’art. 36 <corsivo>bis</corsivo>, in quanto, per giurisprudenza consolidata, il termine per l’espressione del parere della Soprintendenza inizia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione completa (così, Tar Campania Salerno, sez. II, 24/01/2023, n. 163 e giurisprudenza ivi citata).</h:div><h:div>11.1. Nel caso di specie, risulta dagli atti che la Soprintendenza in data 11 agosto 2025 (e quindi prima dello spirare del termine ad essa assegnato per l’espressione del parere) ha indirizzato alla ricorrente richiesta di integrazione documentale, chiedendo che il pagamento dei diritti avvenisse secondo le modalità corrette. Ritiene il Collegio che tale richiesta possa considerarsi idonea a determinare la sospensione ai sensi dell’art. 2, settimo comma, della L. 241/1990 del termine assegnato all’Autorità, che ha ripreso il suo decorso solo dalla data di riscontro a tale nota da parte della ricorrente.</h:div><h:div>Pertanto, posto che, per quanto emerge dagli atti, l’istanza alla Soprintendenza è stata presentata in data 13 giugno 2025 e che in data 11 agosto 2025 è stata inoltrata la nota datata 8 agosto di richiesta di integrazione documentale (riscontrata in data 10 settembre 2025) deve concludersi che il termine di 90 giorni di cui al quarto comma dell’art. 36 <corsivo>bis</corsivo> D.P.R. 380/2001 era ancora pendente alla data del 10 ottobre 2025, data in cui è stato adottato il parere impugnato (essendo decorsi in tutto 89 giorni, tenuto conto del periodo di sospensione dall’11.8.2025 al 10.9.2025).</h:div><h:div>11.2. Non possono ritenersi meritevoli di favorevole considerazione le argomentazioni spese sul punto dalla ricorrente circa la non qualificabilità dell’invito dell’8.8.2025 quale idonea richiesta di integrazione documentale, posto che quest’ultima non ha provato quanto dedotto in ricorso, e cioè di aver già in precedenza provveduto a corrispondere i diritti richiesti nella modalità corretta (circostanza che non emerge nemmeno dalle controdeduzioni presentate, in seno alle quali la società si limita a dare atto di allegare, in quella data, la ricevuta di pagamento).</h:div><h:div>È, infatti, il privato che deduce il superamento del termine a dover provare in giudizio che la documentazione a suo tempo trasmessa era completa (cfr. Tar Campania Salerno, n. 163 cit.).</h:div><h:div>12. In conclusione, pertanto, in accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, i provvedimenti impugnati vanno annullati, con obbligo per la Soprintendenza di rideterminarsi sull’istanza, avuto riguardo al paradigma normativo di cui all’art. 36-<corsivo>bis</corsivo> del D.P.R. n. 380 del 2001 e ai principi richiamati nella presente pronuncia.</h:div><h:div>13. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, salvi i successivi atti dell’Amministrazione resistente.</h:div><h:div>Condanna la Soprintendenza resistente al pagamento delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, che liquida in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento della denominazione della società ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/01/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Severino Pietro Giorgio</h:div><h:div>Paola Anna Rizzo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>