<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250254720260216090340192" descrizione="" gruppo="20250254720260216090340192" modifica="16/02/2026 10:36:31" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Giorgio Moschella" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="02547"/><fascicolo anno="2026" n="00496"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250254720260216090340192.xml</file><wordfile>20250254720260216090340192.docm</wordfile><ricorso NRG="202502547">202502547\202502547.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\736 Daniele Burzichelli\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Emanuele Caminiti</firma><data>16/02/2026 10:36:31</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/02/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Daniele Burzichelli,	Presidente</h:div><h:div>Emanuele Caminiti,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Cristina Consoli,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento:</h:div><h:div>della determina dirigenziale n. 1815 del 10/10/2025 (Prot. N. 0050244/2025), avente ad oggetto <corsivo>“decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis dpr 327/2001 e s.m.i. di immobili siti nel Comune di Taormina ed occupati per la realizzazione dei lavori di collegamento sotterraneo tra i versanti nord e sud del centro storico e parcheggi sotterranei, censiti in catasto al fg. 3 p.lla 3135 ex 495 e 3137 ex 496 in ditta Moschella Giorgio revoca proprio provv. n. 1792 del 8/10/2025”</corsivo>;</h:div><h:div>nonché per l’accertamento e la declaratoria</h:div><h:div>della nullità del medesimo provvedimento per violazione/elusione del giudicato costituito dalla sentenza di questo Tribunale n. 3102/2024.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2547 del 2025, proposto da Giorgio Moschella, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Amato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Comune di Taormina, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco De Domenico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taormina;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. Emanuele Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso notificato in data 28 novembre 2025 e depositato il successivo 29 novembre 2025, il sig. Giorgio Moschella ha impugnato la determina dirigenziale n. 1815 del 10 ottobre 2025, con la quale il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Taormina ha disposto, ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, l’acquisizione al patrimonio indisponibile dell’ente dei terreni di proprietà del ricorrente, censiti in catasto al foglio 3, particelle 3135 e 3137.</h:div><h:div>Espone il ricorrente che la vicenda trae origine da una procedura espropriativa avviata dal Comune di Taormina, con determina dirigenziale n. 190 del 21.09.2001, per la realizzazione di un’opera pubblica (<corsivo>“collegamento sotterraneo tra i versanti nord e sud del centro storico e parcheggi sotterranei”</corsivo>).</h:div><h:div>Il procedimento espropriativo, tuttavia, non si è mai concluso con l'adozione di un formale decreto di esproprio, determinando una situazione di occupazione <corsivo>sine titulo</corsivo>.</h:div><h:div>A seguito di ricorso proposto dal sig. Moschella, questo TAR, con sentenza n. 3102/2024, pubblicata il 18 settembre 2024, accertava l’illegittimità dell’occupazione e ordinava al Comune di Taormina di provvedere, entro 120 giorni, in via alternativa:</h:div><h:div>- alla restituzione dei terreni, previa riduzione in pristino stato e risarcimento del danno;</h:div><h:div>- all’acquisizione autoritativa degli stessi ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001;</h:div><h:div>- a un accordo negoziale con il ricorrente.</h:div><h:div>In ragione dell’inerzia dell’Amministrazione, il sig. Moschella promuoveva giudizio di ottemperanza (R.G. n. 1274/2025), che veniva definito con sentenza n. 2922/2025.</h:div><h:div>In data 11 settembre 2025, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune avviava il procedimento <corsivo>ex </corsivo>art. 42-bis, sulla base di una perizia di stima commissionata a un professionista esterno.</h:div><h:div>Il ricorrente partecipava al procedimento presentando osservazioni e una consulenza tecnica di parte (redatta dal per. ind. Puglisi).</h:div><h:div>Il procedimento si concludeva con l'adozione, da parte del medesimo Dirigente, della determina n. 1815 del 10.10.2025, oggetto del presente gravame, con la quale si disponeva l'acquisizione sanante dei terreni di proprietà del ricorrente al patrimonio indisponibile del Comune.</h:div><h:div>Con il ricorso in epigrafe, il sig. Moschella ha impugnato tale determina, chiedendone l'annullamento e la declaratoria di nullità, deducendo un unico, articolato motivo: <corsivo>Violazione di legge. Incompetenza assoluta del dirigente per l’adozione dell’atto di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001. Elusione del giudicato</corsivo>.</h:div><h:div>In particolare, il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato sia nullo per incompetenza (assoluta), in quanto l'adozione di un atto di acquisizione sanante ex art. 42-bis D.P.R. 327/2001 rientrerebbe nella competenza esclusiva del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. l) del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL). </h:div><h:div>Tale provvedimento, secondo la prospettazione del ricorrente, implicando una scelta altamente discrezionale di natura politico-amministrativa, non potrebbe essere adottato da un organo di gestione quale il dirigente tecnico.</h:div><h:div>In sostanza per il Moschella, l'adozione da parte di un organo incompetente vizierebbe insanabilmente il procedimento e configurerebbe una sostanziale elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3102/2024.</h:div><h:div>Si è costituito in giudizio il Comune di Taormina con memoria depositata il 21 gennaio 2026, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e, comunque, infondato. </h:div><h:div>Con successiva memoria del 26 gennaio 2026, l'Amministrazione resistente ha articolato le proprie difese.</h:div><h:div>In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 114, comma 4, lett. b) c.p.a., sostenendo che le censure di nullità per violazione o elusione del giudicato avrebbero dovuto essere proposte dinanzi al giudice dell'ottemperanza, funzionalmente competente.</h:div><h:div>Nel merito, la difesa comunale ha contestato la sussistenza di un vizio di incompetenza assoluta, argomentando che si tratterebbe, al più, di incompetenza relativa, vizio che rende l'atto annullabile ma non nullo; ha evidenziato come la scelta di acquisire il bene fosse, di fatto, vincolata, avendo la stessa sentenza n. 3102/2024 riconosciuto la <corsivo>"sostanziale impossibilità per l’Amministrazione di provvedere alla restituzione"</corsivo>.</h:div><h:div>Infine, ha rappresentato di aver avviato il procedimento per la ratifica, da parte del Consiglio Comunale, della determina dirigenziale impugnata; ha prodotto, a tal fine, la proposta di deliberazione datata 21 gennaio 2026, a firma dell'Assessore proponente, da sottoporre al Consiglio Comunale.</h:div><h:div>Tale atto di convalida, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, sanerebbe - secondo la prospettazione della difesa civica - retroattivamente (ossia <corsivo>ex tunc</corsivo>) il vizio di incompetenza dedotto dal ricorrente, facendo venir meno l'interesse all'annullamento.</h:div><h:div>Con memoria di replica depositata il 30 gennaio 2026, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. In relazione all'eccezione di inammissibilità, ha replicato che era materialmente impossibile sollevare la censura nel giudizio di ottemperanza, in quanto il provvedimento impugnato è stato emesso (10 ottobre 2025) dopo che la causa di ottemperanza era già stata trattenuta in decisione (udienza del 2 ottobre 2025).</h:div><h:div>Ha inoltre precisato che il vizio dedotto non è l'elusione del giudicato, ma un vizio di legittimità autonomo (l'incompetenza), da far valere in sede di cognizione ordinaria, tanto più che la sentenza da ottemperare lasciava all'Amministrazione un'ampia discrezionalità nella scelta tra le tre opzioni.</h:div><h:div>Quanto alla ratifica, ha sostenuto che l'atto ex art. 42-bis è connotato da amplissima discrezionalità e, pertanto, il vizio di incompetenza non sarebbe sanabile ai sensi dell'art. 21-octies, co. 2, L. 241/1990.</h:div><h:div>All'udienza pubblica del 12 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div><corsivo>1. Oggetto del giudizio – il vizio di incompetenza dell’organo che ha emanato l’atto.</corsivo></h:div><h:div>Il ricorso ha ad oggetto l'annullamento della determina dirigenziale n. 1815 del 10.10.2025, con cui il Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Taormina ha disposto, ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, l'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'ente dei terreni di proprietà del ricorrente. Il motivo di gravame si incentra sul vizio di incompetenza dell'organo che ha emanato l'atto.</h:div><h:div><corsivo>2. Sull'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune resistente, per asserita violazione dell'art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.</corsivo></h:div><h:div>In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune resistente, per asserita violazione dell'art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.</h:div><h:div>Secondo la difesa dell'Ente locale, la censura, attenendo alla presunta nullità di un atto emanato in relazione a un precedente giudicato, avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al giudice dell'ottemperanza.</h:div><h:div>L'eccezione non è fondata. </h:div><h:div>A prescindere dalla ragione pratica per cui il provvedimento impugnato è stato adottato in data 10 ottobre 2025, ovvero dopo che il giudizio di ottemperanza (R.G. 1274/2025) era già stato trattenuto in decisione all'udienza del 2 ottobre 2025, rendendo materialmente impossibile la sua contestazione in quella sede, il Decidente rileva che il presente giudizio non ha ad oggetto censure relative alla violazione o l'elusione del (contenuto precettivo del) giudicato, ma ha ad oggetto un vizio di legittimità proprio e autonomo del nuovo provvedimento emanato dall'Amministrazione.</h:div><h:div>Al riguardo, il Collegio osserva che la sentenza n. 3102/2024, si limitava infatti a imporre all'ente di scegliere tra tre diverse opzioni (restituzione, acquisizione, accordo), rimettendo all'Amministrazione l'esercizio del relativo potere discrezionale.</h:div><h:div>Con il gravame in esame si contesta (non la scelta in sé adottata nella fattispecie ovvero l'opzione per l'acquisizione ex art. 42-bis ma) la legittimità del provvedimento (con cui tale scelta è stata attuata), deducendo l'incompetenza dell'organo emanante.</h:div><h:div>Si tratta – a ben vedere – di un vizio che risulta estraneo al (perimetro del) <corsivo>decisum </corsivo>della precedente sentenza e correttamente è stato fatto valere in un autonomo giudizio di cognizione. </h:div><h:div>L'eccezione va, pertanto, respinta.</h:div><h:div><corsivo>3. Sulla competenza all'adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001.</corsivo></h:div><h:div>La censura con la quale il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 per incompetenza relativa (in quanto la competenza all’adozione di tale atto spetterebbe al Consiglio Comunale e non al dirigente tecnico) è fondata.</h:div><h:div>Mette conto evidenziare, al riguardo, che il provvedimento di acquisizione disciplinato dall'art. 42-bis non è un atto meramente esecutivo o di gestione; esso presuppone una complessa e discrezionale valutazione comparativa tra l'interesse pubblico alla conservazione dell'opera realizzata e l'interesse privato del proprietario del bene illegittimamente occupato.</h:div><h:div>La disposizione normativa richiede all'Amministrazione di motivare in modo specifico le <corsivo>"attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione".</corsivo></h:div><h:div>Si tratta di una scelta di alta amministrazione, che implica una ponderazione complessa di interessi, con significative ricadute sul bilancio e sul patrimonio dell'ente, che non può essere demandata a un organo di gestione.</h:div><h:div>Tale valutazione rientra nelle attribuzioni fondamentali dell'organo rappresentativo, deputato a compiere le scelte fondamentali per la comunità, a definire gli obiettivi e i programmi e a valutare la rispondenza delle azioni amministrative all'interesse pubblico generale (T.A.R. Campania, Napoli, n. 180/2019). </h:div><h:div>Tale interpretazione è pacificamente accolta dalla giurisprudenza, che ha costantemente ricondotto l'adozione del provvedimento ex art. 42-bis alla competenza dell'organo consiliare.</h:div><h:div>Come puntualmente citato dal ricorrente, la Corte di Cassazione ha affermato che:</h:div><h:div><corsivo>“in caso di adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, il ricorso da parte del privato ai fini della determinazione dell'indennizzo deve essere proposto avverso la delibera del Consiglio comunale, organo che ha la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera l) del d.lgs. n. 267 del 2000, agli acquisti e alle alienazioni immobiliari, così ricomprendendo anche l'ipotesi di acquisto di immobili disciplinata dall'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, restando irrilevante, ai fini della predetta impugnazione, il successivo provvedimento attuativo emesso dal Dirigente dell'ufficio comunale”</corsivo> (Cass. civ. sez. I, 16/04/2025, n.10074).</h:div><h:div>Nello stesso senso si è espresso il Consiglio di Stato, chiarendo che <corsivo>"l'atto di acquisizione sanante, per i profili di discrezionalità che lo caratterizzano, esorbita, pertanto, dalla competenza dell'ufficio tecnico"</corsivo> (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10/05/2018, n. 2810).</h:div><h:div>Deve richiamarsi al riguardo l’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per gli <corsivo>"atti fondamentali"</corsivo>, tra i quali, alla lettera l), sono espressamente inclusi gli <corsivo>"acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione"</corsivo>.  </h:div><h:div>Tutto ciò premesso, si rileva che la determina dirigenziale impugnata, essendo stata adottata da un organo (il Dirigente dell'Area Tecnica) privo della relativa competenza, è dunque palesemente illegittima per vizio di incompetenza relativa.</h:div><h:div>Non può trovare accoglimento la tesi difensiva del Comune, secondo cui l'avvio del procedimento di ratifica da parte del Consiglio Comunale sarebbe idoneo a sanare il vizio e a far cessare l'interesse del ricorrente.</h:div><h:div>Al riguardo, la difesa comunale ha prodotto una <corsivo>"proposta di deliberazione"</corsivo> da sottoporre al Consiglio Comunale; tale atto, tuttavia, costituisce un mero atto endoprocedimentale, preparatorio della futura ed eventuale decisione dell'organo competente (solo con l'adozione della delibera consiliare si perfeziona una convalida o una ratifica).</h:div><h:div>Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso è fondato e, per l’effetto, va accolto. </h:div><h:div>Il provvedimento impugnato è stato emesso da un organo incompetente e deve, pertanto, essere annullato. </h:div><h:div>L'accoglimento del ricorso per il vizio assorbente di incompetenza esime il Collegio dall'esaminare gli ulteriori profili di censura.</h:div><h:div>L'annullamento dell'atto comporta l'obbligo per l'Amministrazione di ri-esercitare il potere in conformità alla sentenza n. 3102/2024, questa volta investendo della decisione l'organo a ciò deputato dalla legge, ovvero il Consiglio Comunale.</h:div><h:div><corsivo>4. Spese del giudizio.</corsivo></h:div><h:div>Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la determina dirigenziale del Comune di Taormina n. 1815 del 10 ottobre 2025.</h:div><h:div>Condanna il Comune di Taormina al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida complessivamente in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/02/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Nicotra Francesco</h:div><h:div>Emanuele Caminiti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>