<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250225920251121123618213" descrizione="" gruppo="20250225920251121123618213" modifica="23/11/2025 22:00:12" stato="2" tipo="24" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Super Eco S.r.l." versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="02259"/><fascicolo anno="2025" n="03389"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.4:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250225920251121123618213.xml</file><wordfile>20250225920251121123618213.docm</wordfile><ricorso NRG="202502259">202502259\202502259.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\56 Giuseppa Leggio\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Giuseppa Leggio</firma><data>23/11/2025 21:25:06</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Andrea Maisano</firma><data>21/11/2025 13:05:34</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>26/11/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giuseppa Leggio,	Presidente</h:div><h:div>Diego Spampinato,	Consigliere</h:div><h:div>Andrea Maisano,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento,</h:div><h:div>previa concessione di idonee misure cautelari,</h:div><h:div>- del provvedimento di esclusione della ricorrente Super Eco S.r.l. dalla gara indetta dalla SRR Catania Area Metropolitana per l'affidamento del servizio settennale di spazza-mento, raccolta, traporto e smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati e altri servizi di igiene pubblica per il Comune di Misterbianco, comunicato tramite piattaforma il 1° ottobre 2025;</h:div><h:div>- ove occorra, degli artt. 10 e 14 del disciplinare, ove interpretati nel senso di prevedere l'esclusione di Super Eco S.r.l. dalla gara; </h:div><h:div>- di ogni atto correlato, presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2259 del 2025, proposto da Super Eco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B69DD47022, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Paola Rea e Giovanni Tavernise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Siciliana – Dip. Reg. Tecnico - Ufficio Reg.Di Commit. – Centrale Unica di Commit. di Lavori e Servizi di Prog, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149; </h:div><h:div>S.R.R. Società per la Regolamentazione dei Rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierfrancesco Alessi e Claudio Milazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana – Dip. Reg. Tecnico - Ufficio Reg.Di Commit. – Centrale Unica di Commit. di Lavori e Servizi di Prog e della S.R.R. Società per la Regolamentazione dei Rifiuti;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 il dott. Andrea Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 29 ottobre 2025 e depositato il 31 ottobre 2025, Super Eco s.r.l. agisce per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, dell’esclusione dalla procedura di gara indetta dalla SRR Catania Area Metropolitana comunicata tramite piattaforma telematica il 1° ottobre 2025 (doc. 1) nonché, “<corsivo>ove occorra</corsivo>”, degli artt. 10 e 14 del disciplinare laddove interpretati nel senso di giustificare l’avversata sanzione espulsiva.</h:div><h:div>2. Espone in fatto la ricorrente che:</h:div><h:div>- la S.R.R. Catania Area Metropolitana, con bando del 24 aprile 2025 (CIG: B69DD47022), ha avviato una procedura aperta per l’affidamento settennale, per un importo di Euro 50.751.336,50, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento stradale ed altri servizi di igiene urbana nel Comune di Misterbianco, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (70% dei punti per l’offerta offerta tecnica; 30% per l’offerta economica);</h:div><h:div>- l’art. 10 del disciplinare di gara imponeva ai concorrenti di corredare l’offerta, a pena di esclusione, di una garanzia provvisoria, pari al 2% del valore complessivo dell’appalto (€ 1.015.026,73), con possibilità di riduzioni cumulative del 30%, in caso di possesso della certificazione di qualità UNI CEI ISO 9000, e del 50%, in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese (PMI) o raggruppamenti di sole PMI, conformemente all’art. 106, comma 8 del Codice; si richiedeva inoltre che la garanzia avesse “<corsivo>validità di 180 giorni dalla presentazione dell’offerta</corsivo>”. La medesima clausola stabiliva altresì che l’omessa presentazione della garanzia sarebbe stata suscettibile di soccorso istruttorio in presenza di atto già costituito prima della presentazione dell’offerta;</h:div><h:div>- il successivo art. 14 dettagliava la disciplina del soccorso istruttorio come segue:</h:div><h:div>“<corsivo>Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione</corsivo> […] <corsivo>della garanzia provvisoria,</corsivo> […] <corsivo>può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta</corsivo> […]”;</h:div><h:div>- la procedura veniva affidata all’U.R.C. di Catania e dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissata al 5/9/2025, la centrale di committenza nominava la Commissione giudicatrice con D.D.G. n. 1632 del 24/09/2025;</h:div><h:div>- la stessa ricorrente, qualificandosi non correttamente nella domanda e nel DGUE come piccola-media impresa, ha presentato una fideiussione provvisoria ridotta del 50%, per l’importo di € 507.513,36;</h:div><h:div>- a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio da parte della Stazione appaltante, volta a verificare il possesso dei requisiti di media impresa, l’esponente ha riconosciuto l’erronea qualificazione, ammettendo di essere, invece, una "grande impresa", e, mediante appendice della fideiussione stipulata il 24 settembre 2025 -con decorrenza da pari data- ha offerto d’integrare la cauzione di ulteriori € 203.005,36 per un totale di € 710.518,72, pari all’importo soggetto a riduzione del 30%, comunque spettante in virtù del possesso della certificazione ISO 9000;</h:div><h:div>- ciò nondimeno, nella seduta del 1° ottobre 2025, la deducente era esclusa dalla gara con la motivazione che segue: “<corsivo>Nella domanda di partecipazione presentata in sede di gara la Ditta in questione ha dichiarato di essere una PMI e pertanto ha usufruito della riduzione del 50% dell’importo della garanzia a corredo dell’offerta. La Commissione rassegna quanto segue: in sede di risposta alla richiesta di soccorso istruttorio è stata trasmessa una dichiarazione diversa da cui si evince che la medesima Ditta non appartiene alla categoria delle PMI, ed allega una appendice alla garanzia fideiussoria resa in fase di presentazione dell’offerta con la quale intende sanare l’insufficienza dell’importo garantito. Non essendo tra l’altro sanabile ex post l’assenza o l’incompletezza della garanzia, come sancito dal Consiglio di Stato con la sentenza n° 5194 del 13/06/2025, nella quale è stato chiarito che anche in caso di incompletezza il documento che attesta la garanzia deve essere stato “validamente formato” prima del termine di presentazione delle offerte</corsivo>”.</h:div><h:div>3. Lamentando con unico articolato motivo “<corsivo>Violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 106 del d.lgs. 36/2023. Violazione dei principi del risultato, della fiducia, dell’accesso al mercato e della buona fede. Eccesso di potere per carenza istruttoria. Illogicità ed irragionevolezza dell’attività amministrativa e contraddittorietà. Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. Irragionevolezza. Ingiustizia manifesta</corsivo>” Super Eco s.r.l. censura, in primo luogo, la violazione dell’art. 101, co. 1, lett. <corsivo>b</corsivo>), D.Lgs. 36/2023. In specie, la parte intimata avrebbe erroneamente applicato la lett. <corsivo>a)</corsivo> (mancata presentazione), mentre il caso dovrebbe ricondursi piuttosto nel campo applicativo della lett. <corsivo>b)</corsivo> (irregolarità/inesattezza) della norma, la quale consentirebbe di sanare anche <corsivo>ex post</corsivo> (oltre il termine di presentazione dell’offerta) la cauzione inesatta ma preesistente, in linea con la giurisprudenza che riconosce la sanabilità della garanzia provvisoria e la <corsivo>ratio</corsivo> di contenimento del formalismo. Il non corretto ammontare è, inoltre, considerato irregolarità sanabile anche dal Bando-tipo ANAC n. 1/23 che, benché non applicabile al caso di specie, offrirebbe nondimeno un criterio interpretativo della legge di gara. Sotto altro profilo, l’esclusione per un errore sanabile violerebbe il principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 10 D.Lgs. 36/2023), che sanziona di nullità le fattispecie espulsive diverse da quelle tipizzate <corsivo>ex lege</corsivo> (artt. 94 e 95). Con un terzo nucleo censorio si lamenta, quindi, l’attrito tra il formalismo osservato dalla Stazione Appaltante e i principi del risultato e della fiducia (artt. 1 e 2 del Codice); con conseguente pregiudizio dell’interesse pubblico al miglior esito della gara, in quanto l’Amministrazione si è privata di un’offerta per un errore emendabile. Nella quarta parte del mezzo, infine, la società ricorrente rileva che il disciplinare stesso (artt. 10 e 14) prevedeva la sanabilità delle “<corsivo>omissioni, inesattezze o irregolarità</corsivo>” dei documenti amministrativi; pertanto, l’esclusione violerebbe anche il principio dell’auto-vincolo.</h:div><h:div>4. Si è costituita l’Amministrazione regionale intimata che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l’infondatezza del ricorso stante l’asserita falsità della dichiarazione resa dalla ricorrente circa la sua appartenenza alla categoria delle PMI nonché alla luce di un più recente indirizzo giurisprudenziale (richiamato anche nella motivazione del provvedimento) che esclude la sanabilità della garanzia provvisoria insufficiente.</h:div><h:div>5. Ha resistito in giudizio anche S.R.R. – Società per la regolamentazione dei rifiuti “Catania Area Metropolitana” che si è ugualmente opposta all’accoglimento del gravame, rimarcando del pari la falsa attestazione di appartenenza alla categoria della P.M.I. e osservando, per altro verso, che l’integrazione cauzionale con decorrenza dal 24 settembre 2025 contravviene alla prescrizione dell’art. 10 lett. d) del disciplinare a tenore del quale la cauzione “<corsivo>deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta</corsivo>”.    </h:div><h:div>6. All’udienza camerale del 20 novembre 2025, dato avviso di possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ex artt. 60 e 120 cod. proc. amm., rispetto al quale le parti nulla hanno osservato, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>A) Preliminarmente deve rilevarsi la sussistenza dei presupposti processuali per la definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata.</h:div><h:div>B) Circa i profili in rito, a parere del collegio occorre riconoscere la legittimazione a resistere al ricorso in capo all’Ufficio Regionale di Committenza -costituitosi in giudizio- dal quale formalmente promana il provvedimento di esclusione, avente immediato spessore lesivo in danno di parte ricorrente (cfr. TAR Sicilia - Palermo, sez. V, 29 ottobre 2025, nn. 2382 e 2387; si veda anche T.A.R. Lombardia - Milano, sez. I, 5 maggio 2025 n. 1545).</h:div><h:div>C) Nel merito il ricorso è suscettibile di accoglimento, che si impone in virtù del dirimente profilo di fondatezza relativo alla censurata violazione dell’art. 101, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché del principio del risultato, nel quale il collegio ravvisa la ragione più liquida per la decisione della controversia.</h:div><h:div>Appare opportuno prendere le mosse dalla natura della cauzione provvisoria.</h:div><h:div>Disciplinata dall’art. 106 D.lgs. 36/2023 (e prima ancora dagli artt. 93 D.lgs. n. 50/2026 e 75 D.lgs. 163/2006), essa presidia la serietà e congruità dell’offerta, mediante liquidazione preventiva e forfettaria del danno in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario. Sua funzione è, perciò, quella di coprire seppur forfettariamente, i costi ai quali la stazione appaltante andrebbe incontro ove fosse coinvolta in trattative inutili.</h:div><h:div>Le oscillazioni giurisprudenziali, che, sotto i previgenti Codici dei contratti pubblici, hanno caratterizzato l’inquadramento dell’istituto (configurato, per la sua intrinseca valenza contrattuale, ora come elemento essenziale dell’offerta; ora, di contro, come suo mero elemento formale), e le correlate opposte ricadute in punto di soccorribilità dei relativi vizi, trovano oggi composizione nell’art. 101 comma 1 lett. a) D.lgs. 36/2023 che espressamente legittima l’integrazione della garanzia provvisoria, laddove mancante,  purché comprovata -al pari degli altri atti menzionati dalla norma in rassegna- mediante “<corsivo>documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte</corsivo>”.</h:div><h:div>La norma di cui alla citata lett. a) dell’art. 101 comma 1 è calibrata sulla radicale assenza del tempestivo documento contrattuale e risponde alla logica propria del soccorso istruttorio “<corsivo>integrativo o completivo</corsivo>” che, come osservato in giurisprudenza, “<corsivo>mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l'offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico), sempreché non si tratti di documenti bensì non allegati, ma acquisibili direttamente dalla stazione appaltante (in prospettiva, tramite accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico)</corsivo>” (Cons. Stato, sez. V, 21 agosto 2023 n. 7870).</h:div><h:div>Le ipotesi d’imprecisa o irregolare espressione di una volontà contrattuale pure già esistente, possono invece essere gestite, anche dopo la scadenza del termine di formulazione delle offerte, attraverso la seconda tipologia di soccorso istruttorio c.d. “<corsivo>sanante</corsivo>” disciplinata dalla lett. b) del medesimo art. 101, che -in ossequio a una logica rimediale di tipo <corsivo>qualitativo</corsivo> (cfr. ancora Cons. Stato, sez. V, n. 7870/2023 cit.)- permette di sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica e ad eccezione delle omissioni, inesattezze e irregolarità che rendano assolutamente incerta l’identità del concorrente.</h:div><h:div>In particolare, tale opzione è stata ritenuta senz’altro percorribile in caso di erronea indicazione quale beneficiario della polizza della stazione unica appaltante in luogo dell’ente committente (Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2024, n. 4984) nonché di omessa previsione nella garanzia prestata del rinnovo automatico per 180 giorni, qualora alla scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione (Cons. Stato, sez. V, 27 agosto 2024, n. 7256).</h:div><h:div>C.1) Riguardo al caso -ricorrente in specie- di cauzione tempestivamente prodotta, ma con importo inesatto o insufficiente, e al conseguente regime di emendabilità (qualitativa o quantitativa) in concreto applicabile, una ricognizione della più recente giurisprudenza in materia rivela, invece, l’emergere di un (nuovo) contrasto di orientamenti.</h:div><h:div>Un indirizzo, patrocinato anche da questo Tribunale, afferma che l’insufficienza della garanzia provvisoria costituisce mera irregolarità, sempre emendabile attraverso il soccorso istruttorio sanante di cui al citato art. 101 comma 1 lett. b) D.lgs. 36/2023, anche oltre il termine perentorio per la presentazione delle offerte (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2025 n. 3633; Cons. Stato, sez. III, 18 aprile 2025 n. 3401; T.A.R. Sicilia - Catania, sez. I, 1 agosto 2025 n. 2514; T.A.R. Puglia - Lecce, sez. II, 28 maggio 2025, n. 1013; T.A.R. Veneto, sez. I, 20 maggio 2025 n. 769 -proprio in un caso di indebita riduzione della garanzia per P.M.I. come nella fattispecie in esame-; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VIII, 7 gennaio 2025, n. 109).</h:div><h:div>La tesi si fonda sulla non assimilibalità sul piano oggettivo tra omessa presentazione della garanzia e sua invalidità o irregolarità, dalla quale si desume che solo la prima è rimediabile con soccorso istruttorio integrativo e solo questa è, pertanto, soggetta al requisito di pre-costituzione del documento rispetto alla scadenza fissata nel bando per la presentazione delle offerte; mentre nella seconda ipotesi deve ritenersi consentita la sanatoria del contratto di garanzia anche in corso di gara (a meno che lo scarto tra l’importo garantito e quello da garantire non sia di tale entità e/o l’importo garantito a tal punto irrisorio, da indurre a ritenere che la garanzia prestata sia del tutto inidonea a realizzare l’interesse cui l’obbligo di presentazione della garanzia è funzionale e ad assimilarla all’ipotesi di omessa presentazione tout court della garanzia: Cons. Stato, sez. III, 18 aprile 2025 n. 3401 cit.)</h:div><h:div>C.2) Altro indirizzo (T.A.R. Lombardia - Milano, sez. I, 9 dicembre 2024 n. 3546; Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 2025 n. 5194: quest’ultima espressamente richiamata nella motivazione del provvedimento di esclusione impugnato), muovendo da opposta prospettiva, riconduce anche tale fattispecie all’alveo del soccorso istruttorio completivo e, per l’effetto, esclude che il concorrente possa formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte; pena la violazione dei principi di immodificabilità dell’offerta, imparzialità e par condicio delle imprese concorrenti.</h:div><h:div>Si è osservato in particolare che: “<corsivo>L’art. 101 comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 36 del 2023, infatti, fa espresso riferimento alla garanzia provvisoria, che il Legislatore ha inteso distinguere, quanto ai contenuti e i limiti della ‘sanabilità’ mediante soccorso istruttorio, da altre situazioni generali di sanatoria di irregolarità della documentazione amministrativa, essendosi dato rilievo alla funzione specifica della garanzia provvisoria tesa ad evidenziare la serietà e affidabilità dell’offerta, trattandosi di un istituto che rientra nel patto di integrità cui si vincola chi partecipa a gare pubbliche.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Orbene, dalla piana lettura dell’art. 101 comma 1, lett. a) si evince che, in caso di mancata, incompleta, irregolare presentazione della garanzia provvisoria, il soccorso istruttorio è ammissibile solo qualora il documento che reca la garanzia provvisoria si sia formato validamente prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. In sostanza, condicio sine qua non per l’esercizio del soccorso istruttorio, in ipotesi di inesatta/incompleta cauzione provvisoria, è che quest’ultima si sia costituita validamente prima di tale data.”</corsivo> (Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 2025 n. 5194).</h:div><h:div>C.3) Nel dare atto del superiore dibattito giurisprudenziale, il collegio intende dare continuità al primo indirizzo rassegnato -che consente di sanare l’importo insufficiente della garanzia provvisoria anche in corso di gara- in favore del quale appaiono militare argomenti testuali e di sistema.</h:div><h:div>Sotto il primo profilo, merita ribadire che l’art. 101, comma 1, lett. a) fa espresso riferimento alla sola “<corsivo>mancata presentazione della garanzia provvisoria</corsivo>”. La necessità che, ai fini del soccorso istruttorio completivo, la garanzia risulti formata prima del termine per la presentazione delle offerte si giustifica alla stregua dell’indicata natura contrattuale dell’atto. Come osservato in dottrina è evidente, infatti, che se entro la scadenza fissata nel bando, la volontà contrattuale non è stata manifestata, risulta mancante nei corretti termini di partecipazione non la semplice prova di sussistenza del requisito ma il requisito in quanto tale.</h:div><h:div>A tale fattispecie, ad avviso del collegio e come messo in evidenza dal primo orientamento, non è tuttavia assimilabile quella della prestazione di una garanzia inesatta o insufficiente.</h:div><h:div>Ed invero, sul piano sostanziale, in tal caso la volontà contrattuale risulta già espressa in data antecedente alla scadenza imposta dal bando, benché in modo inesatto. Sul piano della prova documentale è, poi, condivisibile il rilievo per cui una garanzia provvisoria prestata per un importo insufficiente si configura non come documento mancante, bensì come “<corsivo>documento presentato nella sua materialità, ma con un contenuto e/o una forma “inesatti” o “irregolari”</corsivo>” (Cons. Stato, sez. III, 18 aprile 2025 n. 3401 cit.).</h:div><h:div>In definitiva, la maggiore gravità che connota la carenza in radice della garanzia nell’ambito della documentazione prodotta in gara dal concorrente vale a distaccarla sul piano della fattispecie da violazioni meno gravi dell’onere di adeguatezza della garanzia e spiega il diverso regime del relativo soccorso istruttorio che impone solo nel primo caso il limite della pre-costituzione del documento rispetto al termine fissato per la presentazione delle offerte (sul punto cfr. ancora Cons. Stato n. 3401/2025 cit. § 8.13).  </h:div><h:div>Ancora sul terreno dell’esegesi letterale e, avuto riguardo specularmente al dettato della successiva lett. b), è parimenti condivisile la considerazione per cui nell’art. 101 non si ravvisa alcun indice testuale dal quale poter desumere che l’attivazione del soccorso istruttorio c.d. sanante debba limitarsi alle sole ipotesi in cui l’omissione, l’inesattezza o l’irregolarità della documentazione presentata in gara sia dipesa da mero errore materiale, determinato da una svista o da una dimenticanza. Di contro, la disposizione consente sempre di emendare la domanda di partecipazione, il D.G.U.E. nonché ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante a prescindere dalla natura della lacuna o dell’inesattezza riscontrata, salvo che non risulti “<corsivo>assolutamente incerta l’identità del concorrente</corsivo>” (così T.A.R. Veneto, sez. I, 20 maggio 2025 n. 769 cit.).</h:div><h:div>C.4) A livello di sistema merita poi osservare che proprio la previsione espressa, ad opera dell’art. 101, comma 1, lett. a) del Codice, della possibilità di integrazione della garanzia provvisoria, nonostante il divieto di applicazione del soccorso istruttorio alla documentazione “<corsivo>che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica</corsivo>”, è indice della volontà del legislatore di non considerare la prima, quantomeno ai fini applicativi del suddetto rimedio, come una parte integrante di queste ultime (Cons. Stato n. 3401/2025 cit.). </h:div><h:div>Tra le coordinate di sistema deve altresì valorizzarsi il principio del risultato -che insieme agli altri c.d. super-principi assurge a canone interpretativo delle altre disposizioni del Codice dei contratti pubblici (artt. 1e 4 D.lgs. 36/2023)- allorché impone alle stazioni appaltanti di conformare il loro <corsivo>modus procedendi</corsivo> in modo da evitare che le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione alla gara si risolvano -laddove sia garantita la paritaria posizione dei concorrenti- in inutile pregiudizio per la sostanza e la qualità delle proposte negoziali in competizione e, in definitiva, del risultato dell’attività amministrativa (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, sez. V, 17 ottobre 2024, n. 18000).</h:div><h:div>Detta logica antiformalistica trova massima espressione proprio nel soccorso istruttorio -che, infatti, nel vigente impianto codicistico registra un’accresciuta centralità- e, in particolare, nel soccorso c.d. sanante; tanto che -salvo casi limite denotanti un’assoluta assenza di serietà dell’offerta o concernenti la prestazione di garanzia con documenti materialmente falsi, non ravvisabili nella vicenda in oggetto in ragione proprio dell’intervenuta regolarizzazione dell’esatto importo garantito- esso opera a prescindere dalla valutazione sull’affidabilità dell’operatore economico.</h:div><h:div>Di conseguenza, il soccorso istruttorio trova applicazione in senso oggettivo, senza la necessità di un preventivo giudizio sulla volontarietà o meno dell’irregolarità documentale (ancora T.A.R. Veneto 769/2025 cit.).</h:div><h:div>C.5) Facendo applicazione al caso di specie dei principi esposti, l’esclusione di Super Eco s.r.l. dalla procedura per cui è controversia si palesa illegittima.</h:div><h:div>Per un verso, l’errata autovalutazione della ricorrente quale P.M.I. non era di per sé ostativa al soccorso istruttorio attesa l’indicata applicabilità dell’istituto su base oggettiva, indipendentemente da ogni valutazione sull’affidabilità dell’operatore economico, che attiene al diverso ambito della valutazione dei requisiti. Non può perciò condividersi l’eccezione che fa leva sulla falsa allegazione in sede procedimentale dell’anzidetta qualità; con conseguente illegittimità della motivazione del provvedimento espulsivo che non ha consentito la sanatoria per il medesimo profilo. </h:div><h:div>Per altro verso, da quanto dedotto e documentato da parte ricorrente, emerge che, dopo l’apertura delle buste amministrative il 18 settembre 2025 e la richiesta di giustificare la riduzione della garanzia nella misura del 50%, il 24 settembre 2025 essa ha perfezionato un’appendice della polizza originariamente sottoscritta con cui l’importo garantito (di Euro 507.513,36) è stato “<corsivo>integrato di ulteriori Euro 203.005,36 (conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000), quindi per un totale complessivo garantito pari ad Euro 710.518,72</corsivo>” (doc. 10 Super Eco), corrispondente alla riduzione del 30% spettante in virtù del possesso della predetta certificazione (doc. 9 Super Eco).</h:div><h:div>L’operatore economico ha, quindi, emendato l’irregolarità con modalità e tempi compatibili con l’interesse pubblico alla celere definizione della procedura e conformemente alle riduzioni previste dalla legge di gara.</h:div><h:div>In proposito non giova alla Società di Regolamentazione dei Rifiuti il richiamo, nelle proprie difese, all’art. 10 del disciplinare di gara (nella parte in cui dispone che la garanzia deve avere efficacia di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta) tenuto conto che, come evidenziato nelle superiori premesse in fatto, nell’impianto motivazionale del provvedimento impugnato non si fa applicazione di tale disposizione della <corsivo>lex specialis</corsivo>, bensì dei principi giurisprudenziali che negano, al fondo, l’emendabilità in corso di gara della garanzia provvisoria d’importo insufficiente (cfr. ancora doc. 1 Super Eco). Con la conseguenza che l’allegazione difensiva dell’Amministrazione intimata circa il regime temporale di efficacia della fideiussione -con la contestata frammentazione in due termini di decorrenza-, si configura come un’indebita motivazione postuma.</h:div><h:div>Del resto la disposizione della <corsivo>lex specialis </corsivo>in oggetto appare meramente riproduttiva del dettato dell’art. 106 comma 5 D.lgs. 36/2023 (che per l’appunto prescrive per la garanzia provvisoria un termine di efficacia di 180 giorni dalla presentazione dell’offerta) e, a differenza della fattispecie decisa dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5194/2025 (richiamata nella motivazione dell’atto), non risulta circondata da espressa e specifica comminatoria escludente -quale prescritta, invece, per la prestazione della garanzia secondo gli importi indicati (cfr. doc. 2 Super Eco, pagg. 14-16)- che, per converso, si sarebbe imposta proprio alla stregua delle superiori considerazioni in base alle quali, quanto meno ai fini del pieno svolgimento del soccorso istruttorio, la garanzia non può ritenersi parte integrante dell’offerta.</h:div><h:div>Il medesimo art. 10 del disciplinare, poi, nel prevedere che: “<corsivo>È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta</corsivo>”, non si discosta dalla disciplina normativa generale come innanzi interpretata. Di conseguenza, anche la clausola in oggetto deve ritenersi circoscritta alla sola ipotesi di radicale assenza del documento, senza comprendere la diversa fattispecie dell’irregolarità o inesattezza del suo contenuto: conformemente al criterio ermeneutico di cui all’art. 1362 cod. civ. (pacificamente applicabile agli atti di una procedura di gara), che impone d’interpretare le clausole della <corsivo>lex specialis</corsivo> secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione.</h:div><h:div>Allo stesso modo pure l’art. 14 del disciplinare prescrive il requisito della pre-costituzione del documento solo nel caso di omessa presentazione della garanzia, senza vietare la sanatoria, dopo la presentazione dell’offerta, di eventuali imperfezioni della cauzione tempestivamente prestata.</h:div><h:div>D) In definitiva, il ricorso dev’essere accolto in quanto fondato, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara comunicato il 1° ottobre 2025; restando comunque salvo ed impregiudicato ogni ulteriore provvedimento in punto di verifica dei requisiti e valutazione dell’offerta, benché nell’osservanza dell’effetto conformativo sortito dalla presente pronuncia.</h:div><h:div>La presente decisione, redatta secondo criteri di sinteticità (artt. 3, comma 2; artt. 120, comma 5, e 74, cod. proc. amm.), è stata assunta tenendo conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), che ha consentito di derogare all’ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che quelle sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, <corsivo>ex plurimis</corsivo>, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.</h:div><h:div>In considerazione dell’indicato contrasto di giurisprudenza, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento di esclusione dalla gara per cui è controversia comunicato il 1° ottobre 2025; restando comunque salvo ed impregiudicato ogni ulteriore provvedimento in punto di verifica dei requisiti e valutazione dell’offerta, nel rispetto dell’effetto conformativo della presente decisione.</h:div><h:div>Spese di lite compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="20/11/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Andrea Maisano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>