<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250173720260120123725437" descrizione="" gruppo="20250173720260120123725437" modifica="02/03/2026 08:58:49" stato="2" tipo="2" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Aldo Scaccianoce" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="01737"/><fascicolo anno="2026" n="00678"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250173720260120123725437.xml</file><wordfile>20250173720260120123725437.docm</wordfile><ricorso NRG="202501737">202501737\202501737.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\763 Pancrazio Maria Savasta\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>PANCRAZIO MARIA SAVASTA</firma><data>01/03/2026 21:11:19</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Calogero Commandatore</firma><data>20/01/2026 22:10:51</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/03/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Pancrazio Maria Savasta,	Presidente</h:div><h:div>Calogero Commandatore,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Agata Gabriella Caudullo,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’esecuzione</h:div><h:div>del decreto ingiuntivo del n. 396/2024, pubblicato in data 13 febbraio 2024, emesso dal Tribunale di Catania. </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1737 del 2025, proposto da Aldo Scaccianoce, rappresentato e difeso dall’avvocato Alfio D’Urso, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Il Commissario del governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio di Commissario del governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Con ricorso notificato e depositato il 12 agosto 2025, parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 396/2024 del 13 febbraio 2024 emesso dal Tribunale di Catania e dichiarato esecutivo con ordinanza n. 538/2025 del 6 agosto 2025.</h:div><h:div>L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per vincolo nascente da un precedente giudicato <corsivo>inter partes </corsivo>portato dalla sentenza di questo T.a.r. n. 2331/2025 del 2 luglio 2025 e per l’inidoneità del titolo a fondare il giudizio di ottemperanza poiché non annoverabile tra i provvedimenti di cui all’art. 112, comma 2, lett. d) c.p.a. </h:div><h:div>Con successiva memoria parte ricorrente ha rilevato come nel caso in esame il decreto ingiuntivo sia da considerarsi orami inoppugnabile ai sensi dell’art. 647 c.p.c. secondo cui “Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l’opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo”</h:div><h:div>All’udienza camerale indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.</h:div><h:div>Deve preliminarmente rigettarsi l’eccezione di “cosa giudicata” sollevata dalla difesa erariale con riferimento alla sentenza n. 2331/2025 del 2 luglio 2025 emessa da questo T.a.r. sulla base dell’assenza dei presupposti per ottemperare il decreto ingiuntivo. E invero, la statuizione di inammissibilità del ricorso portata della predetta sentenza afferisce esclusivamente alla mancanza – in tale momento – di un requisito del titolo di cui si chiede l’ottemperanza che può essere integrato successivamente. Le statuizioni in rito, infatti, generando solo un giudicato formale non precludono la possibilità per la parte – ove non siano spirati termini di decadenza o maturati quelli prescrizione – di riproporre la domanda.</h:div><h:div>Ciò posto, il ricorso è inammissibile poiché il decreto ingiuntivo in esame non è equiparabile ad una sentenza passata in giudicato ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.</h:div><h:div>Il giudice ordinario, nel caso in esame, infatti – equiparando la mancata alla tardiva opposizione – ha dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. il decreto ingiuntivo concedendo però i termini per la prosecuzione del giudizio dinnanzi a sé al fine pronunciare definitivamente sull’interposta opposizione.</h:div><h:div>Sul punto deve richiamarsi la giurisprudenza amministrativa che sottolinea la differenza – ai fini dell’esperibilità del giudizio di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. – tra le sentenze passate in giudicato e gli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario.</h:div><h:div>Per questi ultimi, ossia per i provvedimenti equiparati, infatti, il giudice dell’ottemperanza può verificare – su eccezione della parte resistente (come nel caso in esame) – la sussistenza di un provvedimento con effetto <corsivo>pro giudicato</corsivo>, e, pertanto, con riguardo al decreto ingiuntivo, valutare se, ad esempio, la notifica del titolo sia valida o se il debitore, a causa dei vizi della notifica, possa non avere avuto tempestiva conoscenza decreto ingiuntivo (Cons. Stato, sez. III, 18 aprile 2020, n. 2482).  </h:div><h:div>Nel caso in esame, il giudice ordinario ha adottato il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. (decreto n. 538/2025 del 6 agosto 2025) che, invero, presuppone la definitività della statuizione e l’estinzione del giudizio, ma ne ha ordinato – in contraddizione con il secondo comma dello stesso art. 647 c.p.c. secondo cui “<corsivo>Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l’opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell’articolo 650, e la cauzione eventualmente prestata è liberata</corsivo>” – la prosecuzione ai fini della definitiva decisione sul giudizio di opposizione e ciò in contrasto con l’insegnamento della Corte di cassazione secondo cui “<corsivo>allorquando venga proposta l’opposizione a decreto ingiuntivo intempestivamente e sia seguita da costituzione tempestiva oppure venga proposta tempestivamente, ma sia seguita da una costituzione tardiva dell’opponente, non sussiste la possibilità della formulazione da parte del creditore della richiesta ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., che si deve intendere limitata o alla mancanza di opposizione o alla mancanza di costituzione dopo l’opposizione. Nelle suddette ipotesi, l’efficacia del decreto è la stessa dei casi di mancanza dell’opposizione o di mancata costituzione, ma, essendosi comunque incardinato il processo in contraddittorio, la definizione del giudizio deve avvenire con la sentenza (ferma la possibilità della concessione della provvisoria esecutività al decreto ai sensi dell’art. 648 cod. proc. civ.), in quanto l’opposizione dev’essere dichiarata rispettivamente inammissibile o improcedibile d’ufficio nel presupposto che sul decreto ingiuntivo si è formato un giudicato interno, configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come ulteriore sviluppo della fase monitoria” </corsivo>(Cass. civ., sez. III, n. 13252/2006).</h:div><h:div>A fronte della pendenza del giudizio di opposizione questo giudice non può affermare la valenza “pro giudicato” del decreto ingiuntivo in oggetto esclusa dalla giurisprudenza amministrativa financo in caso di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (Cons. Stato, sez. III, ord. 3017/2025).</h:div><h:div>In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.</h:div><h:div>La peculiarità e novità della questione in esame legittima la compensazione delle spese di lite.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="03/12/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Giuffrida Maria Grazia Rita</h:div><h:div>Calogero Commandatore</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>