<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250060520250914104216211" descrizione="" gruppo="20250060520250914104216211" modifica="14/09/2025 10:47:07" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00605"/><fascicolo anno="2025" n="02653"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250060520250914104216211.xml</file><wordfile>20250060520250914104216211.docm</wordfile><ricorso NRG="202500605">202500605\202500605.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\736 Daniele Burzichelli\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Cristina Consoli</firma><data>14/09/2025 10:47:07</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/09/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Daniele Burzichelli,	Presidente</h:div><h:div>Gustavo Giovanni Rosario Cumin,	Consigliere</h:div><h:div>Cristina Consoli,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>del decreto dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana n. 3806 in data 20 settembre 2024, con cui è stato sottoposto a vincolo, ai sensi dell’art. 10, terzo comma, lettera <corsivo>a</corsivo>, del decreto legislativo n. 42/2004, il “Fondo Villa Pugliatti”, nonché degli altri atti indicati in ricorso.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 605 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Gangemi, Stefania Scavuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Siciliana, Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Regione Siciliana, Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Carmelo Pugliatti, Pietro Pugliatti, rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio Saitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 la dott.ssa Cristina Consoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Il Comune di Messina ha impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, poi trasposto nella presente sede giurisdizionale: a) il decreto dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana n. 3806 in data 20 settembre 2024, con cui è stato sottoposto a vincolo, ai sensi dell’art. 10, terzo comma, lettera <corsivo>a</corsivo>, del decreto legislativo n. 42/2004, il “Fondo Villa Pugliatti”, censito in catasto al foglio 154, particelle 37, 194, 203, 209 e 213, sito nel Comune di Messina, in località Pistunina, Via Consolare Valeria 209; b) la comunicazione di avvio del procedimento n. 10674 del 24 giugno 2024; c) la relazione tecnica della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina allegata al menzionato decreto.</h:div><h:div>Nel ricorso, in sintesi, si rappresenta in fatto e diritto quanto segue: a) il progetto “Stretto Link”, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, contempla la costruzione di una piastra logistica per migliorare il traghettamento sullo Stretto di Messina; b) il fondo vincolato ricade nell’area destinata alla realizzazione dell’opera; c) il Comune di Messina e l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto hanno stipulato una convenzione per la realizzazione del progetto e il Comune si è impegnato a curare le procedure di approvazione e di acquisizione dei terreni interessati; d) i controinteressati hanno sollecitato l’estensione al fondo in questione del vincolo già imposto sull’immobile denominato “Villa Pugliatti” e l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha accolto la richiesta dei proprietari; e) ciò all’esito di una istruttoria non adeguata, posto che non è stato effettuato alcun sopralluogo e che la decisione è stata assunta sulla base di una insufficiente documentazione fotografica; f) la relazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali, inoltre, appare contraddittoria rispetto alla valutazione già espressa nell’anno 2013, quando l’area fu esclusa dal vincolo imposto sull’immobile; g) la motivazione del provvedimento, poi, è apodittica e non supportata da elementi obiettivi; h) occorre, altresì, osservare che la coltivazione agrumaria nel fondo è recente e non testimonia la sussistenza di un interesse storico o etnoantropologico; i) l’impianto agricolo, invero, non risale ad oltre settanta anni, come richiesto dal codice dei beni culturali; l) la decisione appare, quindi, irragionevole e non proporzionata, tenuto conto, in particolare, dell’assenza di elementi architettonici o storici di rilievo nel fondo, per lungo tempo in stato di abbandono; m) si vuole, in realtà, impedire l’esproprio del fondo e non tutelare un effettivo interesse culturale; n) il Piano Regolatore Generale del Comune di Messina attribuisce all’area una destinazione di tipo industriale e per servizi pubblici, chiaramente incompatibile con il regime vincolistico che è stato impresso; o) l’Amministrazione, inoltre, avrebbe dovuto tener conto dell’interesse pubblico connesso alla realizzazione dell’infrastruttura strategica.</h:div><h:div>Con memoria in data 14 aprile 2025 i controinteressati hanno dedotto, in sintesi, quanto segue: a) il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, non essendo in concreto dimostrato in che modo il vincolo ostacolerebbe la realizzazione della futura piastra logistica “Stretto Link”; b) il terreno oggetto del nuovo vincolo è di estensione limitata rispetto al progetto logistico e confina con l’area già vincolata e con il centro abitato; c) il Comune, tra l’altro, non ha partecipato al procedimento quando ne aveva la possibilità; d) parte ricorrente, ad ogni buon conto, censura valutazioni tecnico-discrezionali, che sfuggono, salva l’ipotesi dell’obiettiva irragionevolezza, al sindacato giurisdizionale; e) la relazione istruttoria della Soprintendenza risulta completa ed è supportata dagli esiti di un sopralluogo e da rilievi fotografici; f) il Comune non considera il valore intrinseco del fondo, la sua continuità con la parte già vincolata e la presenza di manufatti storici; g) i terrazzamenti e le strutture murarie, realizzate con materiali caratteristici della ricostruzione post-sisma del 1908, costituiscono espressione di tecniche edilizie storiche riconosciute anche dall’UNESCO come patrimonio immateriale; h) la Soprintendenza ha evidenziato in modo chiaro il legame funzionale e materiale tra il terreno e la villa, anche in relazione agli impianti irrigui e alle opere di terrazzamento; i) la motivazione del provvedimento non è contraddittoria, in quanto nell’anno 2013 il vincolo non fu imposto per il temporaneo stato di abbandono del terreno, che è stato, però, successivamente recuperato; l) il recupero del fondo e la sua valorizzazione produttiva e storico-culturale giustifica, quindi, l’estensione del vincolo; m) le doglianze del Comune si fondano su valutazioni soggettive e non tengono conto del quadro normativo nazionale e internazionale che impone la tutela del bene; n) la piastra logistica è ancora nella fase dello studio di fattibilità e non esiste attualmente un progetto concreto che sia ostacolato dal vincolo.</h:div><h:div>Il Comune di Messina, con memoria in data 14 aprile 2025, ha esposto quanto segue: a) l’ampliamento del vincolo richiesto dai proprietari del fondo persegue finalità economiche di natura privata (protezione del nuovo agrumeto), e non storico-culturali; b) non si riscontrano elementi concreti di rilievo storico o etnoantropologico tali da giustificare l’imposizione del vincolo; c) il progetto della piastra logistica è parte integrante della strategia per risolvere l’emergenza del traffico nella città di Messina.</h:div><h:div>L’Amministrazione regionale, con memoria in data 14 aprile 2025, ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) il vincolo imposto nell’anno 2013 interessa gran parte del fondo di cui si discute e non è mai stato contestato dal Comune, sicché appare insussistente l’interesse attuale alla proposizione del ricorso; b) il codice degli appalti impone il rispetto dei vincoli esistenti, che renderebbero inattuabile il progetto della piastra logistica anche senza l’imposizione del vincolo in contestazione; c) il sopralluogo che è stato effettuato e la documentazione fotografica e planimetrica integrata nella relazione tecnica dimostrano una appropriata conoscenza dello stato dei luoghi e confermano l’integrazione del fondo con la Villa Pugliatti; d) il vincolo è stato imposto sulla base di obiettivi e documentati criteri di natura culturale; e) i segni storici del territorio (saje, gore e muretti a secco) sono stati anche riconosciuti dall’UNESCO nell’anno 2018; f) Villa Pugliatti e il fondo sono parte di un’unica tipologia insediativa che è stata già riconosciuta di valore storico e culturale nell’anno 2013; g) le strutture presenti nel terreno sono state ricostruite nel 1909, sicché è ampiamente superato il limite dei settanta anni richiesto per la verifica dell’interesse culturale; h) i sistemi irrigui tradizionali sono elementi storici che hanno trasformato il paesaggio e giustificano l’imposizione del vincolo diretto; i) la coltivazione agricola nel fondo risulta continuativa ed è documentata dalle ortofotografie degli anni 2007-2008 e 2012-2013; l) la continuità nell’uso del fondo, anche tramite manutenzioni storiche, contraddice la tesi del suo abbandono sostenuta dal Comune; m) la motivazione del provvedimento non è contraddittoria, posto che già nell’anno 2013 era stato evidenziato il valore unitario della villa e del fondo agricolo; n) il concetto di paesaggio riguarda anche profili di identità collettiva e la trasformazione dell’ambiente tramite il lavoro umano; o) la zona in questione costituisce una rara testimonianza della produttività storica della città di Messina.</h:div><h:div>Con memoria in data 30 maggio 2025 il Comune di Messina, nel ribadire le proprie difese, ha precisato, in particolare, quanto segue: a) in ordine al rilievo secondo cui l’impugnazione del vincolo non consentirebbe comunque la realizzazione del progetto, data la presenza del precedente vincolo già imposto nell’anno 2013, deve eccepirsi che persiste comunque l’interesse alla rimozione o alla rimodulazione del nuovo vincolo, il quale grava su aree decisive per un’eventuale progettazione alternativa; b) occorre, altresì, osservare che non risulta alcuna verbalizzazione relativa al sopralluogo e che la motivazione del provvedimento si fonda su valutazioni soggettive e fa riferimento ad elementi inseriti recentemente nel terreno in questione.</h:div><h:div>Con memoria in data 12 giugno 2025 i controinteressati, nel ribadire le loro difese, hanno osservato, in particolare, quanto segue: a) allo stato non vi è alcun finanziamento certo per la piastra logistica, posto che l’intervento è fermo ad una convenzione stipulata per la redazione di un progetto preliminare; b) le possibili interferenze tra il vincolo e il progetto infrastrutturale sono ipotetiche e indimostrate; c) nessuna norma prevede la redazione di un verbale di sopralluogo e, ad ogni buon conto, risulta al riguardo del tutto esaustiva la relazione istruttoria completa di rilievi fotografici e descrizione dei luoghi; d) la tesi dell’abbandono del fondo è smentita dalle foto satellitari e in ogni caso lo stato di conservazione del terreno non sarebbe dirimente, in quanto anche un fondo trascurato può avere valore culturale.</h:div><h:div>Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>Il Collegio, assorbita ogni altra questione, ritiene non fondato il ricorso.</h:div><h:div>Il provvedimento impugnato, invero, risulta adottato sulla base di una istruttoria congrua e supportato da adeguata motivazione, la quale evidenzia che il fondo agricolo denominato “Fondo Villa Pugliatti”, facente parte integrante di Villa Pugliatti, “<corsivo>oltre a costituire un legame inscindibile tra i manufatti architettonici già vincolati e le aree destinate alle coltivazioni, individuati come un unicum che ha dato luogo a una tipologia ben precisa di dimora definita per la dimensione “villa”, rappresenta una testimonianza esemplare di quell’assetto territoriale/organizzativo dell’economia agricola diffusa tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX secolo nel territorio</corsivo>”.</h:div><h:div>In particolare, va, in primo luogo, respinta la censura secondo cui il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato all’esito di un’istruttoria insufficiente, in assenza di sopralluogo e sulla base di mera documentazione fotografica.</h:div><h:div>Invero, benché non sia stato redatto apposito verbale, come chiarito dall’Amministrazione, la ricognizione dei luoghi è stata effettuata in data 10 giugno 2024, in contraddittorio con i proprietari dell’immobile, e nel corso dell’accertamento è stato raccolto il materiale fotografico allegato alla relazione della Soprintendenza, richiamata nel provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Le motivazioni del provvedimento gravato vanno, quindi, individuate in correlazione con gli esiti del suddetto accertamento e la relazione tecnica della Soprintendenza, nonché con il precedente D.D.G. n. 283 in data 12 febbraio 2013, con il quale il complesso di Villa Pugliatti è stato riconosciuto di importante interesse storico-artistico, architettonico ed etnoantropologico in quanto testimonianza significativa dell’assetto territoriale ed organizzativo della vita rurale che caratterizzava le economie agricole tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo nel territorio comunale di Messina.</h:div><h:div>Nella relazione tecnica si specifica che il fondo agricolo in esame, sebbene originariamente facente parte integrante del complesso della Villa Pugliatti, non è stato compreso nella perimetrazione dell’area sottoposta a tutela perché versava in stato di abbandono ed appariva privo di una qualche forma di utilizzazione connessa alla conduzione dell’azienda agricola.</h:div><h:div>Successivamente, il fondo è stato oggetto di recupero della destinazione d’uso originaria mediante estensione della coltura agrumaria, che ha consentito di portare in luce le caratteristiche tipiche dell’assetto organizzativo di vita rurale già riconosciute per il complesso di Villa Pugliatti, evidenziandone l’appartenenza storica al fondo vincolato.</h:div><h:div>Invero, il recupero dell’originaria destinazione agricola, avvenuto in tempi recenti, ha condotto la Soprintendenza ad una ragionevole rivalutazione dell’interesse sotteso alla tutela del bene, il quale, come si evince dalla relazione tecnica allegata al provvedimento impugnato, si fonda sulla accertata presenza nel fondo agricolo di elementi costruttivi storici, quali opere murarie (cd. ammacie), presumibilmente realizzate dopo il sisma del 1908, nonché saje e gore e altri elementi integranti i sistemi irrigui e di terrazzamento dei terreni che costituiscono testimonianza storica delle modalità tipiche di conduzione dell’attività agricola nell’epoca sopra indicata.</h:div><h:div>La valutazione tecnica compiuta dalla Soprintendenza non si presta a censure, avendo l’Amministrazione fatto corretto esercizio della discrezionalità che connota i procedimenti di riconoscimento dell’interesse storico-culturale dei beni, che ad essa compete ed alla quale non può sostituirsi l’apprezzamento giurisdizionale, limitato alle ipotesi di difetto di motivazione, illogicità manifesta o errore di fatto conclamato.   </h:div><h:div>Invero, come affermato da consolidata giurisprudenza, “<corsivo>nel peculiare settore dei beni culturali l’accertamento volto a verificare la sussistenza del relativo interesse non può che essere compiuto dall’Amministrazione applicando regole tecnico-specialistiche ontologicamente caratterizzate da una fisiologica ed ineliminabile opinabilità. Ne consegue che queste valutazioni possono essere censurate in sede giurisdizionale soltanto quando risulti la loro palese inattendibilità sotto il profilo tecnico. In altri termini, il giudizio espresso dall’Amministrazione dei beni culturali ai fini dell’imposizione di un vincolo, attesa la sua fisiologica opinabilità, può essere sindacato solo ove esso si collochi comunque al di fuori da quei limiti di naturale elasticità sottesi al concetto giuridico indeterminato che l’Amministrazione è istituzionalmente chiamata ad applicare, risultando, così, in tutto o in parte inattendibile (cfr. VI Sez. n. 5455 del 2009). Operativamente, al fine di non travalicare i confini propri della giurisdizione di legittimità, il Giudice amministrativo dovrà guardarsi dal  sovrapporre il  proprio  giudizio a quello espresso dagli organi tecnici, incentrando invece il suo sindacato sulla verifica del corretto esercizio dei poteri affidati all’Amministrazione sotto il profilo della completezza dell’istruttoria, della effettiva sussistenza dei presupposti del provvedere nonché dell’osservanza di criteri di proporzionalità e ragionevolezza</corsivo>” (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 10 giugno 2011, n. 418; cfr., inoltre, Cons. Stato, Sez. I, 9 dicembre 2020, n. 1999).</h:div><h:div>In altri termini, “<corsivo>il presupposto del potere ministeriale di vincolo ‒ ovvero l’interesse culturale dell’opera ‒ viene preso in considerazione dalla norma attributiva del potere, non nella dimensione oggettiva di fatto ‘storico’ (accertabile in via diretta dal giudice), bensì di fatto ‘mediato’ dalla valutazione affidata all’Amministrazione. Ne consegue che il giudice non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell’Amministrazione, dovendo di regola verificare se l’opzione prescelta da quest’ultima rientri o meno nella ristretta gamma delle risposte maggiormente plausibili e convincenti alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli altri elementi del caso concreto. È ben possibile per l’interessato ‒ oltre a far valere il rispetto delle garanzie formali e procedimentali “strumentali” e gli indici di eccesso di potere ‒ contestare anche il nucleo intimo dell’apprezzamento complesso, ma in tal caso egli ha l’onere di dimostrare che il giudizio di valore espresso dall’Amministrazione sia scientificamente inaccettabile. Fino a quando si fronteggiano opinioni divergenti, tutte parimenti argomentabili, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla posizione ‘individuale’ dell’interessato</corsivo>” (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4686 del 9 maggio 2023).</h:div><h:div>Più di recente, la giurisprudenza ha, altresì, chiarito che: “<corsivo>- il giudizio che presiede all’imposizione di una dichiarazione di interesse (c.d. vincolo) culturale è connotato da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l’applicazione di cognizioni tecnico-scientifiche specialistiche “caratterizzati da ampi margini di opinabilità”. Ne consegue che l’apprezzamento compiuto dall’amministrazione preposta alla tutela - da esercitarsi in rapporto al principio fondamentale dell’art. 9 Cost. - è sindacabile, in sede giudiziale, sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma “fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche”; sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità, “affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell’amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile” (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. VI, 6 agosto 2024, n. 7001 e 30 agosto 2023, n. 8074); … - in materia di dichiarazione di interesse storico culturale di un bene, l’attività dell’amministrazione assume sostanzialmente “carattere ricognitivo e conoscitivo e non volitivo e decisionale, non implicando una scelta tra diverse soluzioni possibili per il perseguimento di un determinato interesse pubblico”; in altri termini, … va qualificata “non come esercizio di discrezionalità amministrativa, ma invece, come esercizio di discrezionalità tecnica in senso proprio (...) caratterizzata dal fatto che la scelta circa il comportamento da tenere o la linea da seguire per il raggiungimento degli interessi affidati all’amministrazione è stata a priori posta in essere direttamente dal legislatore in modo ovviamente vincolante, sicché all’amministrazione è rimessa esclusivamente la valutazione dei fatti posti dalla legge o presupposto dell’operare, alla stregua di regole tecniche tratte da settori specifici di conoscenza” (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 22 gennaio 2004 n. 161); … - se il potere di individuazione dei beni di interesse storico-artistico è espressione di una mera discrezionalità tecnica, il relativo margine di apprezzamento è integralmente governato dalla sola applicazione di regole di giudizio tecnico, senza alcuno spazio entro il quale effettuare una ponderazione degli interessi confliggenti, tra cui quelli esterni riconducibili al proprietario del bene, con l’ulteriore conseguenza che, in mancanza di norma espressa, nessun termine all’esercizio di tale potere può essere rinvenuto nell’ordinamento né il ridetto esercizio del potere può essere condizionato da valutazioni e considerazioni che in altri tempi la stessa amministrazione ha effettuato sul bene che, solo dopo, intende dichiarare di interesse storico-culturale</corsivo>” (Cons. Stato, Sez. VI, 17 gennaio 2025, n. 359).</h:div><h:div>Nel caso di specie, come sopra osservato, mediante riesercizio del potere, la Soprintendenza ha, con apprezzamento discrezionale privo di margini di irragionevolezza o illogicità, rinvenuto nel fondo, a seguito di recupero della originaria destinazione agricola, elementi storici caratterizzanti l’economia agricola diffusa sul territorio di Messina tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, tali da connotare il bene, unitamente al complesso di Villa Pugliatti al quale appartiene, di un interesse storico ed etnoantropologico particolarmente importante, meritevole di tutela.</h:div><h:div>Per quanto precede, il ricorso va respinto.</h:div><h:div>La particolarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge e compensa tra le parti le spese processuali.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="03/07/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Cristina Consoli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>