<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250010120250130145543654" descrizione="SB_app_esclusione_indicazione_separata_costi_manodopera_offerta_economica_nuovo_codice_respingi" gruppo="20250010120250130145543654" modifica="07/02/2025 12:23:37" stato="2" tipo="24" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Medieco Servizi S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00101"/><fascicolo anno="2025" n="00607"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.3:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250010120250130145543654.xml</file><wordfile>20250010120250130145543654.docm</wordfile><ricorso NRG="202500101">202500101\202500101.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\924 Aurora Lento\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Daniele Profili</firma><data>07/02/2025 12:10:13</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/02/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Aurora Lento,	Presidente</h:div><h:div>Daniele Profili,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Valeria Ventura,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,</h:div><h:div>A) del verbale n. 3 del 17.12.2024, con il quale il seggio di gara ai sensi dell’art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023:</h:div><h:div>1) ha escluso dalla procedura ad evidenza pubblica la ditta Medieco Servizi s.r.l. per i Lotti 1-2-3;</h:div><h:div>2) ha stabilito che sono risultate prime in graduatoria, per la medesima procedura di gara, le seguenti ditte: Lotto 1: Hub Ambiente srl; Lotto 2: Green srl; Lotto 3: Progetto Ecologia srl.</h:div><h:div>B) dell’eventuale provvedimento successivo per mezzo del quale Medieco Servizi S.r.l. è stata esclusa dalla procedura di gara;</h:div><h:div>C) dei provvedimenti di aggiudicazione - non conosciuti - dei lotti 1, 2, 3 della gara bandita dalla Azienda Provinciale di Siracusa avente ad oggetto l’affidamento del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi e non per la durata di due anni, con possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi, ai sensi dell’art. 120 – comma 11 – del D.Lvo 36/2023, agli stessi prezzi, patti e condizioni, tramite una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108 comma 3 del citato decreto, per tutti e tre lotti;</h:div><h:div>D) di tutti i verbali di gara;</h:div><h:div>E) della nota dell’8.01.2025 dell’ASP di Siracusa - UOC Provveditorato - con la quale, in risposta alla istanza del 20.12.2024 di Medieco Servizi s.r.l, è stata confermata l’esclusione dalla gara della società;</h:div><h:div>F) di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale;</h:div><h:div><corsivo>nonché, per l’accertamento</corsivo></h:div><h:div>del diritto di Medieco Servizi s.r.l. di essere ammessa alla gara per l’affidamento del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi per la durata di due anni e di essere dichiarata aggiudicataria della medesima gara per tutti e tre i lotti;</h:div><h:div><corsivo>e, per la declaratoria dell’inefficacia</corsivo></h:div><h:div>dei contratti eventualmente già stipulati fra la ASP Siracusa, ASP Catania e ASP Ragusa con i soggetti individuati primi in graduatoria e aggiudicatari, con conseguente diritto di Medieco Servizi s.r.l. di sottoscrivere i contratti con ASP Siracusa, ASP Catania e ASP Ragusa per l’affidamento dei lotti 1, 2, e 3 del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi e non per la durata di due anni, con possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi, ai sensi dell’art. 120 – comma 11 – del D.Lvo 36/2023, agli stessi prezzi, patti e condizioni, tramite una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023;</h:div><h:div><corsivo>e, per il risarcimento del danno</corsivo></h:div><h:div>derivante dalla mancata esecuzione dei contratti per tutti e tre lotti da parte di Medieco nel lasso di tempo intercorrente fra la sottoscrizione dei contratti medesimi fra le pubbliche amministrazione e gli aggiudicatari e il subentro della ricorrente;</h:div><h:div><corsivo>in subordine, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,</corsivo></h:div><h:div>dell’intera procedura di gara bandita dalla Azienda Provinciale di Siracusa avente ad oggetto l’affidamento del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi e non per la durata di due anni, con possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi, ai sensi dell’art. 120 – comma 11 – del D.Lvo 36/2023, agli stessi prezzi, patti e condizioni, tramite una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108 comma 3 del citato decreto.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 101 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Medieco Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura divisa in lotti CIG B2B5ED6B41, B2B5ED7C14, B2B5ED8CE7, rappresentata e difesa dall'avvocato Dario Riccioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Schittino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, non costituite in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Green S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Buscemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Società Progetto Ecologia di Albano A &amp; C. S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Parise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Hub Ambiente S.r.l., Lvm S.r.l., non costituite in giudizio;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, di Green S.r.l. e di Progetto Ecologia di Albano A &amp; C. S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. L’ASP di Siracusa, nelle more dell’espletamento della procedura di gara regionale da parte della Centrale unica di committenza, in qualità di capofila rispetto alle altre ASP intimate indicate in epigrafe, ha indetto una gara-ponte per l’affidamento, per un periodo transitorio di due anni, del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi, mediante procedura aperta, suddivisa in tre lotti e da aggiudicare col criterio del prezzo più basso.</h:div><h:div>L’art. 12.3 del disciplinare prevedeva che ciascun concorrente avrebbe dovuto produrre l’offerta economica generata in formato <corsivo>pdf </corsivo>dalla piattaforma telematica dopo l’inserimento di tutti i dati chiesti, tra cui l’importo biennale complessivo offerto, precisando come l’offerta economica avrebbe dovuto essere completa di ogni dettaglio, ivi incluso il prezzo unitario al Kg proposto.</h:div><h:div>In conseguenza delle difficoltà registrate dagli operatori nel generare l’offerta economica nelle modalità telematiche indicate dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, la stazione appaltante, con specifica FAQ, chiariva come, a variazione di quanto indicato nel Disciplinare, il modello recante l’offerta economica avrebbe dovuto essere autonomamente redatto dalle ditte su carta intestata, per poi essere firmato digitalmente e caricato sulla medesima piattaforma informatica.</h:div><h:div>Ciò al fine di sopperire all’inconveniente tecnico della mancata generazione dell’offerta in modo automatico da parte della piattaforma informatica utilizzata. </h:div><h:div>In sostanza, non sarebbe stata più quest’ultima a generare il <corsivo>file</corsivo> in <corsivo>pdf </corsivo>da firmare e caricare sul sistema informatico, una volta inseriti tutti i dati chiesti, ma sarebbero stati gli operatori economici a dover creare detto <corsivo>file</corsivo>, in modo autonomo, per poi caricarlo, previa sottoscrizione, sulla piattaforma digitale in questione.</h:div><h:div>Ricevute le nuove istruzioni, la società ricorrente chiedeva altresì alla s.a. quali dettagli avrebbe dovuto indicare nell’offerta economica “<corsivo>ES: costi relativi alla manodopera non soggetti a ribasso? Percentuale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso?</corsivo>”.</h:div><h:div>A tale specifico quesito l’Amministrazione rispondeva nel seguente modo: “<corsivo>I Partecipanti alla gara non devono generare da sistema la propria offerta economica, ma devono presentare un documento redatto da loro, su carta intestata, in quanto per nessun lotto è stato allegato un fac-simile. L’offerta economica deve contenere le informazioni indicate nel paragrafo 12.3 del Disciplinare</corsivo>”.</h:div><h:div>Inserite le offerte da parte dei concorrenti, con verbale n. 3 del 17 dicembre 2024 la Commissione aggiudicatrice rilevava, per quanto di interesse ai fini dell’odierna causa, la mancata indicazione del costo della manodopera nelle offerte economiche presentate dalla ditta ricorrente per tutti e tre i lotti di gara, disponendone l’esclusione in ossequio alla disposizione di cui all’art. 108, co. 9, del d.lgs. n. 36/2023, secondo cui “<corsivo>Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale</corsivo>”.</h:div><h:div>Nonostante il prezzo più basso offerto, dunque, la società ricorrente veniva esclusa dalla gara, mentre si classificavano in prima posizione, per ciascuno dei tre lotti in commento, le seguenti ditte controinteressate: Hub Ambiente srl (lotto 1); Green srl (lotto 2); Progetto Ecologia srl (lotto 3).</h:div><h:div>Avverso tale determinazione lesiva, parte ricorrente ha proposto l’odierno ricorso chiedendone, in via principale, l’annullamento, oltre al subentro nei contratti eventualmente già stipulati o, in alternativa, il risarcimento del danno per equivalente, mentre, in subordine, ha chiesto l’annullamento dell’intera gara, al fine di vedere soddisfatto il suo interesse residuale alla riedizione della procedura selettiva.</h:div><h:div>Il gravame è stato affidato alle seguenti censure:</h:div><h:div>I) avuto riguardo alla domanda formulata in via principale, <corsivo>Violazione art. 97 Cost. Violazione articolo 1, comma 1 bis, della legge n. 241/1990. Violazione degli articoli 2, 3 e 5 del D. LGS. n. 36/2023. Violazione dell’articolo 1375 del codice civile. Eccesso di potere per contraddittorietà ed ingiustizia manifesta.</corsivo></h:div><h:div>Secondo la prospettazione di parte, venuta meno la possibilità di rispettare la procedura di inserimento delle offerte prevista dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, dovuta al mancato caricamento a sistema di un modello di offerta da parte della s.a., gli operatori economici sarebbero rimasti privi di linee guida e senza indicazioni su come procedere.</h:div><h:div>A tal proposito, la risposta fornita dalla p.a. (FAQ) sarebbe stata fuorviante, perché si sarebbe limitata, in punto di elementi da inserire nell’offerta, ad effettuare un mero richiamo all’art. 12.3 del Disciplinare che, tuttavia, nulla specifica in tema di separata indicazione dei costi di manodopera.</h:div><h:div>In considerazione di quanto riportato dalla p.a. nel Disciplinare e nella successiva FAQ, la società ricorrente avrebbe presentato la propria offerta senza indicare, in via separata, i costi di manodopera, essendo tale omissione imputabile al comportamento contrario a buona fede mostrato dalla stazione appaltante;</h:div><h:div>II) avuto riguardo alla domanda subordinata di annullamento dell’intera gara, <corsivo>Violazione articolo 97 Cost. Violazione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del D. LGS. n. 36/2023. Violazione degli articoli 87, 91, del D.LGS. n. 36/2023. Violazione del paragrafo 12.3 del disciplinare di gara. Violazione dei principi di par condicio, prevedibilità, certezza ed affidamento.</corsivo></h:div><h:div>Sempre secondo la prospettazione di parte ricorrente, la gara sarebbe inficiata da vizi che ne comprometterebbero, comunque, la legittimità in radice, in quanto: i) sarebbe stata modificata la <corsivo>lex specialis</corsivo>, in via sopravvenuta,<corsivo>
				</corsivo>ad opera di una FAQ e non mediante una modifica formale dei documenti di gara con conseguente e adeguata proroga dei termini; ii) ad ogni modo, la modalità di generazione dell’offerta economica disposta dalla FAQ sarebbe in contrasto con gli artt. 87 e 91, cod. app., nella parte in cui, nello specifico, prevedono come la piattaforma di approvvigionamento digitale debba essere utilizzata per la compilazione dell’offerta e non per il solo caricamento di un modulo di offerta creato autonomamente dagli operatori economici <corsivo>aliunde</corsivo>.</h:div><h:div>2.1. Si è costituita in giudizio la controinteressata Green S.r.l. che, con memoria del 26 gennaio 2025, ha chiesto il respingimento del ricorso in quanto infondato, oltre ad eccepire l’inammissibilità del secondo mezzo di impugnazione per i seguenti profili: i) carenza originaria di interesse, venendo in rilievo un concorrente escluso dalla procedura selettiva di cui trattasi che, pertanto, non vanterebbe alcun interesse strumentale alla riedizione della gara; ii) acquiescenza rispetto ai paventati profili di illegittimità della FAQ adottata dalla p.a.;  iii) mancata impugnativa della FAQ in argomento.</h:div><h:div>2.2. Anche la controinteressata Progetto Ecologia S.r.l. si è costituita in giudizio eccependo plurimi profili di inammissibilità del gravame (mancata impugnazione della FAQ e della <corsivo>lex specialis</corsivo>, oltre alla genericità dei motivi di ricorso), chiedendone comunque il rigetto anche nel merito in quanto infondato.</h:div><h:div>3. Con memoria del 27 gennaio 2025 la ditta ricorrente ha preso posizione sulle eccezioni delle parti controinteressate costituite insistendo per l’accoglimento delle proprie ragioni.</h:div><h:div>4. Con successiva memoria si è altresì costituita in giudizio l’ASP di Siracusa che ha, anch’essa, eccepito l’inammissibilità del ricorso sia per genericità delle censure proposte che per omessa impugnativa della FAQ contestata, insistendo comunque per il suo rigetto in quanto destituito di fondamento nel merito.  </h:div><h:div>5. Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2025, come dato avviso alle parti presenti in udienza ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e come trascritto a verbale, in assenza di opposizioni sul punto, il ricorso è stato trattenuto in decisione per la sua definizione con sentenza breve.</h:div><h:div>6. Anzitutto, il Collegio ritiene di poter definire nel merito l’odierna controversia tralasciando l’esame delle eccezioni in rito sollevate dall’Amministrazione resistente e dai controinteressati.</h:div><h:div>Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.</h:div><h:div>7. Così come in precedenza anticipato, l’art. 108, co. 9, del vigente codice degli appalti dispone che “<corsivo>Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale</corsivo>”.</h:div><h:div>L’obbligo di indicare i costi della manodopera (oltre a quelli per la sicurezza) in maniera separata in sede di offerta economica discende direttamente dalla legge e, per la sua violazione, è prevista l’esclusione dalla procedura di gara, fatto salvo che per gli appalti consistenti in forniture senza posa in opera e in servizi di natura intellettuale, eccezioni non sussistenti nel caso di specie.</h:div><h:div>Vero è che l’art. 12.3 del Disciplinare non ripropone tale disposizione normativa, così come dedotto dalla ditta ricorrente, ma è altrettanto vero che la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di chiarire come in tali casi operi il meccanismo della eterointegrazione della documentazione di gara, “…<corsivo>posto che La disposizione contenuta nell'art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36 del 2023 riveste natura imperativa per cui si impone, mediante il principio dell'eterointegrazione prefigurato dall'art. 1339 c.c., nei confronti degli atti di gara che risultino lacunosi ovvero che contengano previsioni contrarie. Pertanto, la mancata previsione nella lex specialis dell'obbligo di indicazione specifica dei costi per la manodopera nell'offerta economica non impedisce l'applicazione della disposizione che lo impone, in quanto la lacuna nella disciplina di gara viene colmata mediante il richiamato principio dell'eterointegrazione. Inoltre, risulta irrilevante la circostanza che il disciplinare di gara non abbia previsto di indicare separatamente i costi della manodopera, in quanto tale obbligo dichiarativo sussiste anche a prescindere da una espressa previsione in tal senso della lex specialis</corsivo>” (cfr. da ultimo, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sentenza n. 665/2024).</h:div><h:div>Va altresì precisato come “<corsivo>6.2</corsivo> […] <corsivo>nella vigenza del precedente codice e, segnatamente dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, la giurisprudenza ha ritenuto che alla regola generale della portata escludente della mancata indicazione specifica dei costi della manodopera fa eccezione la presenza di clausole e di modelli che non consentano ai concorrenti di indicare espressamente tali costi nell'ambito della propria offerta economica, vale a dire le ipotesi in cui la legge di gara contenga disposizioni fortemente ambigue o fuorvianti, tali da ingenerare "confusione" nel concorrente, nonché di modelli predisposti dalla stazione appaltante in modo tale da rendere materialmente impossibile il loro effettivo inserimento (Cons. Stato, V, 4502 del 2024; id. n. 1191 del 2022; id. n. 4806 del 2020; id. n. 6688 del 2019). Secondo il predetto condivisibile orientamento, a tutela del legittimo affidamento, in tali ipotesi deve essere consentita una sanatoria o una rettifica postuma del dato mediante soccorso istruttorio oppure giustificativi in sede di giudizio di anomalia, coerentemente anche a quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella già richiamata sentenza del 2 maggio 2019, causa C-309/18</corsivo>” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 10547/2024).</h:div><h:div>Orbene, riassumendo tale condivisibile orientamento pretorio, è legittima (<corsivo>rectius</corsivo>, doverosa) l’esclusione dalla gara del concorrente che non abbia indicato nella propria offerta economica i costi della manodopera e/o quelli relativi alla sicurezza, anche nel caso in cui la <corsivo>lex specialis </corsivo>non abbia evidenziato tale causa di esclusione, prevista a monte dalla legge.</h:div><h:div>Detta esclusione può essere evitata, offrendo alla ditta partecipante alla procedura il rimedio del soccorso istruttorio, soltanto nel caso di due eccezioni tassative: i) contenuto dei documenti di gara ambiguo o fuorviante e, comunque, in grado di generare, in concreto, confusione nei concorrenti; ii) adozione da parte della stazione appaltante di moduli predisposti che rendano materialmente impossibile l’indicazione separata di tali voci di costo.</h:div><h:div>Così tratteggiato il quadro giuridico di riferimento, risulta evidente come, nel caso di specie, non sia ravvisabile nessuna delle eccezioni sopra indicate.</h:div><h:div>Così come dedotto dalla stessa parte ricorrente, e come risulta <corsivo>per tabulas</corsivo> dagli atti di causa, la FAQ adottata dall’Amministrazione ha fatto espresso richiamo all’art. 12.3 Disciplinare che, dalla sua piana lettura, non ha minimamente affrontato il tema dell’indicazione separata delle prefate voci di costo, essendosi limitato a prevedere la presentazione di un’offerta economica completa di ogni dettaglio.</h:div><h:div>In tal senso, dunque, né la FAQ, né tantomeno la <corsivo>lex specialis </corsivo>richiamata risultano avere un contenuto ambiguo sul tema di interesse ai fini dell’odierna controversia, dovendosi pertanto escludere che tali atti abbiano potuto ingenerare sul punto.</h:div><h:div>A tale conclusione, peraltro, il Collegio ritiene di poter giungere anche valorizzando un ulteriore aspetto che emerge dagli atti di causa.</h:div><h:div>Nella domanda posta dalla società ricorrente alla stazione appaltante sono stati chiesti lumi sul contenuto dell’offerta economica sia con riferimento ai costi della manodopera che ai costi per la sicurezza.</h:div><h:div>Nonostante la risposta della p.a. che, per entrambe le voci di costo, ha rinviato all’art. 12.3 del Disciplinare che, a sua volta, nello specifico nulla dice in merito, parte ricorrente ha presentato un’offerta economica, generata in via autonoma così come chiesto dalla FAQ, indicando soltanto i costi per la sicurezza e non anche quelli per la manodopera.</h:div><h:div>In altri termini, ove la FAQ e il disciplinare di gara fossero stati così ambigui da generare confusione nei partecipanti alla gara, come sostenuto col ricorso (in disparte il fatto che gli altri operatori economici, posti nelle medesime condizioni, hanno presentato delle offerte complete), non si comprende perché la società ricorrente abbia ritenuto applicabile alla gara solo una parte della disposizione di cui all’art. 108, co. 9, cod. app., ossia quella riferita agli oneri per la sicurezza e non anche quella afferente ai costi del personale.</h:div><h:div>In una situazione di tal fatta emerge plasticamente come l’omissione sia imputabile ad un errore commesso dalla ditta nella compilazione dell’offerta economica, e non certo a fatti riconducibili alla stazione appaltante, venendo in rilievo il noto principio dell’autoresponsabilità dei partecipanti alla gara. </h:div><h:div>L’avvenuta indicazione dei (soli) oneri per la sicurezza rende altresì insussistente la seconda delle eccezioni alla regola generale dell’esclusione sopra indicate, atteso che l’offerta non è stata presentata mediante un modulo predisposto dalla s.a. ma è stata liberamente formata dagli operatori economici partecipanti alla gara, ben essendo possibile indicare, oltre agli oneri di sicurezza, anche i costi della manodopera, cosa che la ricorrente, avuto riguardo a quest’ultimo aspetto, non ha fatto, dovendo sopportare l’esclusione quale conseguenza del suo comportamento omissivo e della discendente violazione <corsivo>in parte qua</corsivo> dell’art. 108, co. 9, del codice degli appalti.</h:div><h:div>Al riguardo, significativa è altresì una recente pronuncia del giudice amministrativo di appello secondo cui “<corsivo>In caso di mancata indicazione dei costi della manodopera e per la sicurezza dei lavoratori non è ammissibile il soccorso istruttorio nel caso in cui il modulo di offerta economica sia in formato modificabile, qualora non sia riscontrabile una materiale "impossibilità di indicazione" e il modello dell'offerta economica non sia editabile, ma sia aperto</corsivo>” (Cons. Stato, Sezione III, sent. n. 3000/2024).</h:div><h:div>Ovviamente, tale ragionamento vale <corsivo>a fortiori </corsivo>nel caso in esame, dove il modulo è stato generato dagli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara, con conseguente infondatezza del primo mezzo di impugnazione dedotto col gravame.</h:div><h:div>8. Con la seconda censura parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’operato della stazione appaltante al fine di ottenere la soddisfazione del suo interesse strumentale alla riedizione della gara.</h:div><h:div>Anche la seconda doglianza non coglie nel segno.</h:div><h:div>Partendo dal dato normativo, è possibile prendere le mosse dalla disposizione di cui all’art. 25, co. 2, cod. app., secondo cui “<corsivo>. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.</corsivo>
				<corsivo>Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento</corsivo>”.</h:div><h:div>L’art. 91, co. 1, invece, prevede come “<corsivo>L’operatore economico che intende partecipare ad una procedura per l’aggiudicazione di un appalto utilizza la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante per compilare i seguenti atti: […] c) l’offerta</corsivo>”, mentre il successivo articolo 92 impone alla p.a., in caso di modifiche significative dei documenti di gara, di procedere alla loro pubblicazione, oltre alla concessione di termini ulteriori per la partecipazione degli operatori interessati.</h:div><h:div>Orbene, alla luce del citato quadro normativo, parte ricorrente lamenta la violazione delle prefate disposizioni da parte dell’Amministrazione resistente per avere, in primo luogo, mutato la modalità di compilazione della domanda, decidendo <corsivo>ex post </corsivo>di non utilizzare la piattaforma informatica a tal fine, nonostante il disposto del citato art. 91, co. 1, del codice appalti; in secondo luogo, poi, avrebbe indebitamente modificato l’art. 12.3 del Disciplinare, in punto di modalità di presentazione delle offerte, senza alcuna modifica formale della <corsivo>lex specialis</corsivo>, omettendone la ripubblicazione e la riapertura dei termini.</h:div><h:div>Per quanto attiene al primo aspetto, il Collegio ritiene di dover richiamare l’orientamento del Consiglio di Stato che ha riconosciuto la legittimità di modalità alternative di presentazione dell'offerta quando la piattaforma presenti limiti tecnici, purché sia garantita la <corsivo>par condicio</corsivo> tra i concorrenti (cfr. Cons. Stato, sent. n. 4502/2024).</h:div><h:div>Nel caso di specie, l’impossibilità di generare il modulo di offerta in maniera automatica da parte del sistema informatico utilizzato per la procedura di gara, a prescindere dal fatto che l’anomalia possa essere, o meno, attribuibile alla s.a. per non aver caricato un modulo prestampato in piattaforma, ha posto l’Amministrazione nella posizione di dover intervenire al fine di consentire agli operatori interessati di presentare la propria offerta, mediante l’adozione di una FAQ con cui ha fornito i chiarimenti necessari per superare l’<corsivo>impasse</corsivo>.</h:div><h:div>È del tutto irrilevante, quindi, che nel caso in esame le offerte non siano state compilate utilizzando la piattaforma digitale messa a disposizione dalla p.a. e che siano state piuttosto generate altrove per poi essere ivi caricate, venendo in rilievo un contrasto solo apparente dell’operato dell’Amministrazione col disposto di cui all’art. 91, co. 1, cod. app., che ben può essere superato tenuto conto che: i) l'intervento postumo (adozione FAQ) è stato finalizzato a superare un ostacolo tecnico che impediva la corretta presentazione delle offerte; ii) tale comunicazione è stata resa nota a tutti i partecipanti prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, non potendosi rilevare alcuna violazione ai principi della <corsivo>par condicio </corsivo>e del <corsivo>favor partecipationis</corsivo>; iii) la soluzione adottata dalla p.a. risulta essere coerente col principio di risultato contenuto nel nuovo codice appalti.</h:div><h:div>Per quanto concerne quest’ultimo aspetto, in particolare, non può essere sottaciuto come l’art. 1, cod. app., prevede come “<corsivo>3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto…</corsivo>”.</h:div><h:div>In buona sostanza, la scelta dell’Amministrazione di intervenire in via postuma con accorgimenti necessari per consentire la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici è risultata essere proporzionata alla necessità di superare un ostacolo di natura tecnica, nel rispetto della <corsivo>par condicio </corsivo>e del <corsivo>favor partecipationis</corsivo>, oltre che del principio di risultato che deve informare l’<corsivo>agere amministrativo </corsivo>nella materia dei pubblici contratti.</h:div><h:div>Per quanto riguarda, da ultimo, l’asserita violazione delle norme del codice degli appalti in tema di modifiche sostanziali alla <corsivo>lex specialis</corsivo>, il Collegio non può non rilevare come la diversa modalità di generazione dell’offerta non possa essere considerata a guisa di una modifica significativa dei documenti di gara, così come chiesto dal citato art. 92, cod. app., venendo in rilievo un mero cambiamento di natura esecutiva, necessitato, è bene ribadirlo, dal dover garantire il regolare prosieguo della procedura di gara, consentendo la presentazione delle proprie offerte agli operatori economici interessati.</h:div><h:div>Del resto, è indubbio che la soluzione adottata dalla p.a. abbia raggiunto il suo scopo, avendo consentito a tutti i concorrenti di partecipare alla procedura selettiva di cui trattasi, società ricorrente inclusa che, così come in precedenza evidenziato, è stata successivamente attinta da un provvedimento di esclusione per un’omissione nella compilazione dell’offerta economica ad essa imputabile in via esclusiva, in forza del principio di autoresponsabilità, non essendo ravvisabile la sussistenza, nel caso in esame, di nessuna delle eccezioni previste dalla normativa vigente ovvero elaborate in sede pretoria per riparare all’errore commesso mediante soccorso istruttorio.</h:div><h:div>9. Per le suesposte ragioni, il ricorso va respinto in quanto infondato.</h:div><h:div>10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo in favore delle controparti costituite.<corsivo/></h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle controparti costituite che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge, se dovuti, per ciascuna di esse (ASP Siracusa, Green S.r.l., Progetto Ecologia S.r.l.).</h:div><h:div>Nulla spese per le rimanenti controparti non costituite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="29/01/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Daniele Profili</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>