<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20240240320250227182243334" id="20240240320250227182243334" modello="2" modifica="27/02/2025 18:50:00" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="24" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="02403"/><fascicolo anno="2025" n="00803"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.4:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240240320250227182243334.xml</file><wordfile>20240240320250227182243334.docm</wordfile><ricorso NRG="202402403">202402403\202402403.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\56 Giuseppa Leggio\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Andrea Maisano</firma><data>27/02/2025 18:50:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/03/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giuseppa Leggio,	Presidente</h:div><h:div>Manuela Bucca,	Referendario</h:div><h:div>Andrea Maisano,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>in esito a riassunzione per declaratoria di incompetenza per ordinanza n. 3545/2024</h:div><h:div>del verbale di gara n. 1 del 4.11.2024 con il quale la società Progetto Ambiente di -OMISSIS- &amp; C S.a.s. è stata esclusa dalla procedura per l’affidamento dei “servizi per l’esecuzione delle fasi Ante Operam (AO), Corso d’Opera (CO) e Post Operam (PO) del Piano di Monitoraggio (P.M.A.) nell’ambito dell’intervento di Adeguamento impianto di depurazione consortile in località Zappardino a servizio dei Comuni di Gioiosa Marea e Piraino (Me)”;</h:div><h:div>- del provvedimento prot. n.  -OMISSIS-, con il quale il Commissario Straordinario Unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane ha ratificato e disposto l’esclusione dell’odierna ricorrente proposta nel corso della seduta pubblica del 4.11.2024 di cui al verbale di gara n. 1; </h:div><h:div>-  dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione (atto non conosciuto) e, ove occorra, del bando di gara e del C.S.A;</h:div><h:div>- della lex specialis (bando di gara in uno al Disciplinare telematico) in parte qua, qualora venga interpretata difformemente in relazione alle disposizioni in materia di soccorso istruttorio e di ribasso sui costi della manodopera;</h:div><h:div>- di ogni altro atto, provvedimento e/o verbale, anche di natura istruttoria, presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, e PER</h:div><h:div>la declaratoria di inefficacia del contratto, ove sottoscritto, e l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la riammissione alla gara, a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto ed il subentro nell’esecuzione del servizio, nonché -in subordine- PER</h:div><h:div>il risarcimento del danno in forma specifica ed equivalente nella misura da quantificare in corso di causa, fatta salva la valutazione in via equitativa.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2403 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Progetto Ambiente di -OMISSIS- &amp; C. Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Cosentino e Grazia Maria Tomarchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Sergio Cosentino in Catania, corso Italia n. 46; in relazione alla procedura di gara CIG B29F973E7D</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Commissario del Governo Contro il Dissesto Idrogeologico Nella Regione Siciliana, Commissario Straordinario Unico per la Realizzazione degli Interventi di Collettamento Fognatura Depurazione Acque Reflue, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Hydrolab S.r.l. e Ambiente Lab s.r.l. non costituite in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario del Governo Contro il Dissesto Idrogeologico Nella Regione Siciliana e del Commissario Straordinario Unico per la Realizzazione degli Interventi di Collettamento Fognatura Depurazione Acque Reflue;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il dott. Andrea Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con bando del 1.8.2024, il Commissario Straordinario Unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane ha avviato una procedura aperta per l’affidamento dei “<corsivo>servizi per l’esecuzione delle fasi Ante Operam (AO), Corso d’Opera (CO) e Post Operam (PO) del Piano di Monitoraggio (P.M.A.) nell’ambito dell’intervento di Adeguamento impianto di depurazione consortile in località Zappardino a servizio dei Comuni di Gioiosa Marea e Piraino (Me)</corsivo>” (CUP I76G12000150006 - CIG B29F973E7D) da aggiudicare con il criterio del minor prezzo e mediante inversione procedimentale ex art. 107 comma 3 D.Lgs. 36/2023 (doc. 3 di parte ricorrente).</h:div><h:div>L’art. 2 del capitolato speciale d’appalto, indicava l’importo a base d’asta in € 130.770,28, “<corsivo>compresi € 4.326,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</corsivo>”; con un costo della manodopera stimato in € 24.758,87 (doc. 4 di parte ricorrente, pag. 10; corrispondente alla pag. 11 del pdf).</h:div><h:div>Per quanto d’interesse, l’art. 16 del bando prevedeva la compilazione dell’offerta mediante file “SchemaOfferta_.xls” generato e scaricato dalla piattaforma telematica,  prescrivendo l’inserimento: “<corsivo>all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Offerta”, del ribasso unico percentuale sull’importo a base d’asta; all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Costi della sicurezza”, i costi della sicurezza aziendale che il Concorrente prevede di sostenere, i quali sono ricompresi nel prezzo offerto dal Concorrente, ai sensi dell’art. 108, comma 9 del Codice; all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Costi della manodopera”, i costi della manodopera inclusi nel prezzo offerto dal Concorrente, ai sensi dell’art. 108, comma 9 del Codice</corsivo>”. La norma disponeva altresì che: “<corsivo>Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale. La stazione appaltante, prima dell’aggiudicazione, con riguardo ai costi della manodopera, procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 110, comma 5, lett. d) del Codice</corsivo>”. Quale ulteriore specificazione si precisava infine che: “<corsivo>le celle, ad eccezione di quella relativa al Subappalto, devono essere compilate inserendo il solo valore numerico (è vietato inserire ad es. i simboli % o €); Il ribasso, formulato con possibilità di indicazione sino alla quarta cifra decimale, è determinato con troncamento in caso di quinta cifra dopo la virgola</corsivo>” (doc. 3 pagg. 24 e 25).</h:div><h:div>Alla procedura hanno preso parte quattro operatori economici, tra i quali l’odierna ricorrente società Progetto Ambiente di -OMISSIS- &amp; C S.a.s. (di seguito “Progetto Ambiente”), la quale ha proposto un ribasso del 18,8100%, indicando, però, al contempo nella colonna del documento di offerta dedicata al costo della manodopera la cifra in Euro “<corsivo>25,575</corsivo>” (doc. 5 di parte ricorrente).</h:div><h:div>Nella seduta pubblica del 4.11.2024 -come riportato nel relativo verbale- il seggio di gara, rilevato che nessun operatore economico aveva effettuato la rettifica di cui all’art. 101 comma 4 D.Lgs. 36/2023, ha proposto l’esclusione dalla procedura della ricorrente con la motivazione che “<corsivo>nel documento “offerta economica”, contenuto nella busta “B”, ha indicato costi della manodopera non congrui (25,575), rispetto a quanto riportato all’Art. 2 – Valore dell’appalto del Capitolato Speciale d’Appalto presente nella documentazione di gara</corsivo>” (doc. 1 di parte ricorrente). Nella stessa sede era approvata anche la classifica degli unici due operatori le cui offerte erano ritenute ammissibili, che vedeva al secondo posto Ambiente Lab s.r.l. (con un ribasso del 12,6000%) e al primo, Hydrolab s.r.l. (con un ribasso del 16,3650%). Si procedeva, quindi, alla verifica della busta “A” della prima classificata, recante la documentazione amministrativa, e alla trasmissione degli atti al rup per gli adempimenti consequenziali.</h:div><h:div>Con provvedimento del 19.11.2024, il rup ha disposto l’esclusione di Progetto Ambiente dalla procedura.</h:div><h:div>Con ricorso notificato e depositato il 3.12.2024 questa ha impugnato gli atti che precedono innanzi al TAR Sicilia, sede di Palermo, per chiederne l’annullamento previa sospensione cautelare.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 3545 del 19.12.2024 il giudice adito ha declinato la competenza in favore della sede di Catania.</h:div><h:div>Con atto notificato il 27.12.2024 e depositato il 30.12.2024, Progetto Ambiente ha, quindi, riassunto il giudizio innanzi alla presente sede staccata di Catania del TAR Sicilia.</h:div><h:div>Lamentando, con unico articolato motivo, “<corsivo>Violazione e falsa applicazione degli artt. 41, commi 13 e 14, 101, comma 3, e 110 del D.Lgs. n. 36/2023; violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 16 del bando di gara; violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 5, del Capitolato Speciale d’Appalto. Violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità, buon andamento dell’azione amministrativa e trasparenza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione del principio del risultato art. 1 del d.lg. n. 36/2023</corsivo>”, la ricorrente deduce che l’indicazione in cifre decimali dell’importo corrispondente al costo della manodopera è il frutto di un mero errore di scritturazione, ascrivibile all’uso della virgola come separatore; pertanto, sul rilievo che, per il suo carattere palesemente irrealistico, la cifra € 25,575 debba intendersi come € 25.575,00, essa censura l’illegittimità dell’esclusione in quanto disposta nonostante l’immediata percepibilità dell’errore, emendabile senza alterazione dei contenuti dell’offerta, e nel difetto del previo esperimento del soccorso procedimentale ex art. 101 comma 3 D.lgs. 36/2023 o della verifica di anomalia dell’offerta.</h:div><h:div>Insieme alla tutela demolitoria, la parte istante domanda anche quella risarcitoria mediante aggiudicazione della gara e subentro nel contratto eventualmente concluso (previsa declaratoria d’inefficacia) o, in alternativa, per equivalente pecuniario.</h:div><h:div>Si è costituita l’Amministrazione intimata, senza articolare difese.</h:div><h:div>Non si è costituita la controinteressata Hydrolab s.r.l.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 349 del 31.1.2025 questo TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio anche nei confronti dell’impresa seconda classificata, entro il termine di dieci giorni, cui la ricorrente ha adempiuto con notifica del 8.2.2025, depositata in atti in pari data. Neppure Ambiente Lab s.r.l. si è, però, costituita in giudizio. Con lo stesso provvedimento sono stati inoltre richiesti documentati chiarimenti alla stazione appaltante, che ha, tuttavia, mancato di adempiere.</h:div><h:div>All’udienza camerale del 27 febbraio 2025, la difesa erariale, come riportato a verbale, ha dichiarato di non aver ricevuto indicazioni in merito all’eventuale aggiudicazione della gara. Quindi, dato avviso di possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 120 comma 5 e 60 cod. proc. amm., la causa è stata posta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>In via preliminare il Collegio dà atto che il giudizio è stato tempestivamente riassunto nel termine dimidiato di quindici giorni di cui al combinato disposto degli artt. 15 comma 4 e 119 comma 2 cod. proc. amm.</h:div><h:div>Perimenti si rileva l’integrità del contradditorio e dell’istruttoria.</h:div><h:div>Sussistendo, quindi, i necessari presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, il ricorso è meritevole di accoglimento, nei sensi e nei limiti appresso specificati.</h:div><h:div>Per radicato e condiviso orientamento, l’errore materiale in cui sia incorso il concorrente, anche quando afferente agli elementi costitutivi dell’offerta, può essere emendato d’ufficio dalla stazione appaltante negli stretti limiti in cui l’errore sia percepibile <corsivo>ictu oculi</corsivo>, dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà chiaramente riconoscibile (cfr. Cons. Stato, sez. V, 30.1.2023 n. 1034).</h:div><h:div>Più nel dettaglio: occorre che si possa pervenire alla rettifica con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta e senza margini di opacità o ambiguità, così che si possa giungere ad esiti univoci circa la portata dell’impegno assunto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3.2.2025 n. 804 e la giurisprudenza ivi richiamata). Deve pertanto trattarsi di un mero refuso (un <corsivo>lapsus calami</corsivo>), univocamente percepibile come tale ovvero come il portato di un errore ostativo nella manifestazione formale della volontà, dovendo escludersi che rilevi come espediente volto a un’indebita manipolazione postuma dei contenuti dell’offerta.</h:div><h:div>È stato precisato, peraltro, che alla qualificazione di un errore come materiale ed emendabile non osta il fatto che sia necessaria una, purché minima, attività interpretativa, quando finalizzata alla correzione di errori di scritturazione o calcolo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28.5.2014 n. 1487).</h:div><h:div>Facendo applicazione dei superiori principi al caso di specie, deve ritenersi che l’incongruo ammontare del costo della manodopera riportato nell’offerta economica della ricorrente sia sussumibile proprio nella descritta fattispecie dell’errore materiale.</h:div><h:div>Ed invero, l’indicazione, quale costo della manodopera di un importo di € 25,575 (in luogo della somma di € 25.575,00), non concorda, in primo luogo, con la percentuale di ribasso in concreto indicata (pari al 18,8100%). In radice, poi, essa connota l’offerta di un carattere manifestamente implausibile nonché contraddittorio rispetto alla stessa finalità di partecipazione alla gara, giacché, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 41 comma 14 D.Lgs. 36/2023, l’appostamento di una somma tanto irrisoria a titolo di costo della manodopera destinerebbe un’offerta così congegnata sempre inesorabilmente all’esclusione anche in assenza di altri competitori (cfr. Cons. Stato 1034/2023 cit.).</h:div><h:div>Oltre al requisito della riconoscibilità, sussiste in specie pure quello della pronta emendabilità mediante la sostituzione, come separatore, della virgola con il punto o rimuovendo in radice il separatore, ove automaticamente interpretato come virgola dal sistema informatico di compilazione dell’offerta.</h:div><h:div>D’altronde, anche a non ritenere l’errore direttamente emendabile dalla stazione appaltante, questa avrebbe potuto nondimeno riconciliare l’incongruenza formale, determinatasi fra la volontà dell’offerente e la sua espressione letterale, mediante una richiesta di chiarimenti, che non avrebbe implicato alcuna modifica sostanziale dei dati forniti in sede di domanda di partecipazione, ma la semplice deduzione di un dato parziale, univocamente ricavabile dal contesto documentale di riferimento e tale da riallineare la manifestazione di volontà all’intento effettivamente concepito (Cons. Stato, sez. V, 19.11.2024, n. 9255).</h:div><h:div>Nel repertorio delle forme di soccorso disciplinate dall’art. 101 D.lgs. 36/2023, il terzo comma prevede, infatti, quello che, secondo la più recente dizione giurisprudenziale, è definito come “soccorso istruttorio in senso stretto”, il quale -recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale- abilita la stazione appaltante (o l’ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della <corsivo>par condicio</corsivo>) di apportarvi qualunque modifica (Cons. Stato, sez. V, 21.8.2023 n. 7870).</h:div><h:div>In presenza, quindi, di dubbi sulla congruità del costo della manodopera, l’Amministrazione avrebbe potuto concedere all’operatore economico l’anzidetto soccorso, sussistendone i presupposti.</h:div><h:div>Né tale conclusione è inficiata dal fatto che parte ricorrente non abbia autonomamente eseguito la rettifica ai sensi del comma 4 dello stesso art. 101, dovendosi tenere conto al riguardo del principio della fiducia codificato dall’art. 2 D.lgs. n. 36/2023.</h:div><h:div>Ha chiarito in proposito la giurisprudenza che: “<corsivo>Il nuovo principio guida della fiducia, introdotto dall'art. 2 del d.lgs. n. 36 del 2023, porta a valorizzare l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici e afferma una regola chiara: ogni stazione appaltante ha la responsabilità delle gare e deve svolgerle non solo rispettando la legalità formale, ma tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare un'opera pubblica (o ad acquisire servizi e forniture) nel modo più rispondente agli interessi della collettività. Trattasi quindi di un principio che amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della p.a., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile (Tar Campania, Napoli, sez. V, 6 maggio 2024 n. 2959).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Il principio del risultato e quello della fiducia sono avvinti inestricabilmente: la gara è funzionale a portare a compimento l'intervento pubblico nel modo più rispondente agli interessi della collettività nel pieno rispetto delle regole che governano il ciclo di vita dell'intervento medesimo (ex multis Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 2024, n. 1924)</corsivo>” (Cons. Stato, sez. V, 19.11.2024, n. 9255).</h:div><h:div>Anche sotto questo profilo il ricorso è, perciò, passibile di accoglimento.</h:div><h:div>Dalla fondatezza del gravame consegue l’illegittimità del provvedimento di esclusione e la riammissione della ricorrente.</h:div><h:div>Di qui, la caducazione dell’impugnato provvedimento espulsivo e di quelli successivamente adottati dall’Amministrazione nella procedura di gara, che dovrà quindi retroagire al momento in cui è stata adottata la determina di esclusione della ricorrente.</h:div><h:div>Al cospetto di poteri non ancora esercitati, il divieto ex art. 34 comma 2 cod. proc. amm. osta ad ogni altra considerazione sulle questioni agitate tra le parti.</h:div><h:div>Parimenti, l’esito del giudizio, che comporta il rinnovo della valutazione delle offerte (anche eventualmente ai sensi dell’art. 110 D.lgs. n. 36/2023) e, quindi, della verifica dei requisiti afferenti alla documentazione amministrativa (stante la disposta inversione procedimentale della gara), non consente alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto dal provvedimento caducato né, per l’effetto, statuizioni in merito alla richiesta tutela risarcitoria in forma specifica o per equivalente.</h:div><h:div>Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico dell’Amministrazione intimata secondo il criterio della soccombenza. Sussistono, invece, giustificati motivi per dichiararle non ripetibili nei confronti delle altre parti private non costituite in giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.</h:div><h:div>Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di lite, che liquida in Euro 1.500 (millecinquecento) oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato.</h:div><h:div>Spese non ripetibili nei confronti delle parti controinteressate non costituite in giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/02/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Andrea Maisano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>