<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240160520241007114854180" descrizione="attestazione SOA consorzi stabili" gruppo="20240160520241007114854180" modifica="08/10/2024 14:53:32" stato="2" tipo="24" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="01605"/><fascicolo anno="2024" n="03343"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.3:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240160520241007114854180.xml</file><wordfile>20240160520241007114854180.docm</wordfile><ricorso NRG="202401605">202401605\202401605.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1400 Daniele Profili\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Daniele Profili</firma><data>08/10/2024 12:40:22</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Valeria Ventura</firma><data>08/10/2024 11:20:14</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/10/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Daniele Profili,	Presidente FF</h:div><h:div>Valeria Ventura,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Francesco Fichera,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, </h:div><h:div>del provvedimento di aggiudicazione della gara alla controinteressata della gara per l’affidamento dei lavori di cui al “Recupero e riqualificazione del Sentiero Italia nel tratto da Piano Margi a Portella Acqua Menta, con realizzazione di interventi per la tutela e valorizzazione delle aree di pregio paesaggistico e ambientale e ristrutturazione dell’ex casa cantoniera provinciale, finalizzato al miglioramento della fruibilità della Riserva Naturale Orientata “Fiumedinisi e Monte Scuderi” ed</h:div><h:div>all’accrescimento dell’attrattività turistica e sviluppo di attività imprenditoriali legate all’intero settore del turismo naturalistico” - CIG: B011A375C1 (comunicati e pubblicati giusta nota del RUP del 2.08.2024), nonché di tutti gli atti e verbali di gara nella parte in cui non procedono all’esclusione della controinteressata.</h:div><h:div>Per la declaratoria di nullità, e/o inefficacia del contratto d'appalto ove stipulato con la controinteressata.</h:div><h:div>Per la condanna del Comune al risarcimento dei danni e ad emettere gli atti consequenziali;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1605 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Costrubo Soc. Coop. A R.L., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG B011A375C1, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvano Martella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Fiumedinisi, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Moschella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Consorzio Stabile Infratech S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Migliarotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fiumedinisi e del Consorzio Stabile Infratech S.C.A.R.L.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2024 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1. Il ricorso ha ad oggetto la procedura indetta, con determina n.285 del 20.12.2023, dal Comune di Fiumedinisi, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n.36/2023, per l’affidamento dei lavori di “<corsivo>Recupero e riqualificazione del Sentiero Italia nel tratto da Piano Margi a Portella Acqua Menta, con realizzazione di interventi per la tutela e valorizzazione delle aree di pregio paesaggistico e ambientale e ristrutturazione dell’ex casa cantoniera provinciale, finalizzato al miglioramento della fruibilità della Riserva Naturale Orientata “Fiumedinisi e Monte Scuderi” ed all’accrescimento dell’attrattività turistica e sviluppo di attività imprenditoriali legate all’intero settore del turismo naturalistico</corsivo>” - P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014-2020 – Asse 6 – Azione 6.6.1” CUP: F46E17000100009. Codice CIG: B011A375C1.</h:div><h:div>2. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Costrubo Soc. Coop. a r.l. ha impugnato, previa richiesta di sospensione cautelare, il provvedimento di aggiudicazione dei lavori al Consorzio Stabile Infratech S.C.A.R.L., unitamente ai verbali di gara.</h:div><h:div>Espone la ricorrente, in punto di fatto, quanto segue: a) la ditta ricorrente ha partecipato alla gara d'appalto per l’affidamento dei lavori di cui sopra; b) giusto verbale del 24.05.2024, cui è seguito il provvedimento di aggiudicazione del 2.08.2024, la ricorrente è risultata seconda con il punteggio di 96,812 mentre la prima classificata ha ottenuto il punteggio di 97.999, c) poiché è risultato dal sistema ANAC che l’attestazione SOA è stata rilasciata al consorzio Infratech solo in data 16.04.2024, l’esponente ha proposto ricorso amministrativo giusta nota PEC del 20.06.2024; d) con nota n.6343 del 11.07.2024, l’amministrazione ha rilevato che: “<corsivo>In sede di gara la prova della insussistenza di soluzioni di continuità nel possesso dei requisiti, il consorzio Infratech ha prodotto il contrato di rinnovo sottoscritto tra la soc. New Group Infrastrutture s.r.l. e la propria SOA (Soa Consult S.p.A.) e allegava alla richiesta, la SOA del consorzio (Soatech S.p.A.), del 18/1/2024, di emissione di nuovo attestato. A seguito attento esame è stato verificato che la ditta Infratech consorzio stabile, non ha partecipato con un’attestazione scaduta avendo provveduto entro i termini a richiedere il rinnovo, ma ha mantenuto per tutta la durata della gara il perdurante possesso dei requisiti di qualificazione</corsivo>”; e) con successiva nota PEC del 12.07.2024, l’odierna ricorrente ha evidenziato che per garantire la continuità delle attestazioni, è necessario che nel termine di 90 giorni prima della scadenza della precedente qualificazione sia stato stipulato il contratto con la SOA, o almeno presentata istanza di rinnovo, e che tale incombenza non era stata rispettata; f) con il provvedimento del 2.08.2024 l’amministrazione ha disposto l’aggiudicazione in capo alla controinteressata.</h:div><h:div>Il ricorso è affidato ad unico motivo rubricato come segue: <corsivo>VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.16, COMMA 5 DELL’ALLEGATO II.12 DEL D.LGS.36/2023. VIOLAZIONE DELLE NORME PRIMARIE E DEI PRINCIPI IN PUNTO DI QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART.76, COMMA 5, DEL DPR 5 OTTOBRE 2010, N.207) TRAVISAMENTO DEI FATTI. CARENZA DI ISTRUTTORIA.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>3. Il Consorzio controinteressato ed il Comune di Fiumedinisi si sono costituiti in giudizio e con memorie, depositate rispettivamente in data 23 settembre e 27 settembre 2024, hanno chiesto il rigetto del ricorso e della domanda cautelare in quanto infondati.</h:div><h:div>4. Parte ricorrente ha prodotto memorie in vista dell’udienza camerale dell’1 ottobre 2024 con le quali ha ribadito e ulteriormente illustrato le proprie difese anche alla luce delle deduzioni avversarie.</h:div><h:div>5. Alla camera di consiglio in data odierna, le parti sono state avvertite dal Collegio della possibilità di definire la controversia ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e la causa è stata introitata in decisione.</h:div><h:div>6. Il ricorso è affidato ad un unico motivo di gravame incentrato, in estrema sintesi, sulla asserita mancanza di continuità in capo al consorzio aggiudicatario del possesso della attestazione SOA.</h:div><h:div>In particolare, secondo la ricorrente sarebbe stato violato l’art. 16 comma 5 All.II.12 D.lgs. n. 36/2023 - che riproporre pedissequamente quanto già previsto dall’art. 76, comma 5, d.P.R. n. 207/2010 - nella parte in cui dispone che: <corsivo>“...Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'operatore economico che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione</corsivo>”. </h:div><h:div>In altri termini, secondo la ricorrente, l’ultravigenza della pregressa attestazione sarebbe ammessa solo a condizione che la procedura di rinnovo sia stata tempestivamente attivata, stipulando con la SOA il relativo contratto di rinnovo, nel termine di 90 giorni precedenti la scadenza del termine di validità dell’attestazione, come prescritto dalla richiamata normativa.</h:div><h:div>Nella fattispecie, invece, la controinteressata sarebbe stata priva dell’attestazione SOA per circa 3 mesi; essa, infatti, avrebbe partecipato alla gara con un’attestazione SOA, con scadenza intermedia fissata il 19.01.2024, senza inserire nella documentazione alcun contratto di rinnovo SOA, tempestivamente stipulato e, quindi, in definitiva con attestazione scaduta, come comprovato dalle verifiche effettuate presso il sistema ANAC dal quale risulterebbe che l’attestazione successiva sia stata rilasciata solo in data 16.04.2024.</h:div><h:div>Ciò avrebbe prodotto un’interruzione del possesso dei requisiti di gara, in violazione delle regole sulla partecipazione.</h:div><h:div>7. La censura è infondata.</h:div><h:div>In primo luogo, rileva il Collegio che erroneamente parte ricorrente ha invocato la violazione dell’art. 16, comma 5, dell’Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 che si riferisce, invero, ad ipotesi diversa da quella esaminata.</h:div><h:div>La norma richiamata, riproponendo pedissequamente la previsione già contenuta nell’art. 76, comma 5, d.P.R. n. 207/2010 (sulla cui interpretazione questa sezione si è, peraltro, già ampiamente soffermata con la sentenza n.3176/2023) si riferisce, infatti, alle modalità e tempistiche per il rinnovo dell’attestazione SOA in scadenza quinquennale.</h:div><h:div>Dispone la norma che “<corsivo>L'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 17, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'operatore economico che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione</corsivo>”. </h:div><h:div>Nella presente vicenda contenziosa, invece, la scadenza in contestazione, e cioè la scadenza intermedia del 19.01.2024, non è certamente quella quinquennale, l’unica che avrebbe imposto il rispetto delle modalità e dei termini contemplati dal citato art. 16, come si evince dalla documentazione versata in atti secondo cui: la controinteressata ha partecipato alla gara con un’attestazione SOA rilasciata il 26.01.2022, con “scadenza validità triennale” il 25.01.2025, “scadenza validità intermedia” il 19.01.2024 e “scadenza validità quinquennale” il 25.01.2027.</h:div><h:div>Di conseguenza risulta, già in punto di fatto, irrilevante e fuori fuoco la violazione di legge prospettata, atteso che la ricorrente sembra confondere la scadenza intermedia della SOA da parte dei consorzi stabili con quella, diversa, relativa alla durata quinquennale della validità dell’attestazione SOA delle singole imprese consorziate.</h:div><h:div>Giova, in ogni caso, ricordare che ai fini di una valida partecipazione alla gara, è sufficiente che il Consorzio stabile abbia presentato l’istanza di aggiornamento della propria attestazione entro il termine di presentazione delle offerte: il che è quanto si è verificato nel caso di specie, atteso che il termine per la presentazione delle domande era fissato al 16.02.2024 ed il Consorzio ha chiesto l’aggiornamento dell’attestato in data 18.01.2024.</h:div><h:div>Il principio trova conforto nella giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VII, 25 gennaio 2023, n.808; Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 2015, n. 4971 di conferma del TAR Puglia, Lecce, 30 gennaio 2015, n. 4971; Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 2010, n. 6506; Idem, 16 giugno 2009, n. 3878; anche TAR Aosta, 18 settembre 2013, n. 58) ed è stato ribadito anche nella deliberazione ANAC n. 44 del 2020.</h:div><h:div>In particolare, la giurisprudenza, con riferimento alla scadenza intermedia dell’attestato rilasciato al Consorzio stabile - nel sottolineare la differenza tra scadenza intermedia della SOA di siffatti Consorzi e scadenza triennale relativa alla verifica della permanenza della validità dell’attestazione SOA delle singole imprese consorziate - ha osservato che “<corsivo>giacché il Consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle imprese consorziate: quindi, se è vero che il Consorzio stabile è tenuto ad adeguare la sua attestazione, per far sì che la sua qualificazione corrisponda alle qualificazioni delle consorziate, è altrettanto vero che, in caso di scadenza intermedia, l’adeguamento dell’attestazione può essere chiesto dal Consorzio solo dopo che l’impresa consorziata, interessata dalla scadenza, abbia ottenuto la verifica positiva dei requisiti o il rinnovo della qualificazione stessa e, perciò, senza l’osservanza di un termine determinato (salvo, come detto, il termine di presentazione delle offerte), essendo incerto il giorno dell’ottenimento della suddetta verifica positiva o rinnovo da parte dell’impresa consorziata</corsivo>” (Cons. Stato, sez. VII, 25 gennaio 2023, n.808).</h:div><h:div>Per il consorzio stabile, in definitiva, non si pone un onere di osservanza di un termine determinato.</h:div><h:div>8. Per le ragioni evidenziate il ricorso deve essere respinto. L’infondatezza del ricorso relativamente alla domanda di annullamento degli atti impugnati, comporta l’infondatezza anche della richiesta risarcitoria, non sussistendo alcuno dei relativi presupposti oggettivi e soggettivi.</h:div><h:div>9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Condanna la società ricorrente al pagamento di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna delle parti costituite: Comune di Fiumedinisi e Consorzio Stabile Infratech S.C.A.R.L.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="01/10/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Valeria Ventura</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>