<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240103320250505153959001" descrizione="" gruppo="20240103320250505153959001" modifica="13/05/2025 13:25:36" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="6" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="01033"/><fascicolo anno="2025" n="01603"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240103320250505153959001.xml</file><wordfile>20240103320250505153959001.docm</wordfile><ricorso NRG="202401033">202401033\202401033.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\924 Aurora Lento\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Aurora Lento</firma><data>13/05/2025 12:42:51</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesco Fichera</firma><data>08/05/2025 12:22:12</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/05/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Aurora Lento,	Presidente</h:div><h:div>Daniele Profili,	Primo Referendario</h:div><h:div>Francesco Fichera,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</h:div><h:div>- del silenzio-rigetto dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana sul ricorso gerarchico presentato in data 23.11.2023 avverso il provvedimento contenuto nella nota prot. n. 77828 del 24.10.2023, con il quale la Struttura Territoriale dell’Ambiente di Ragusa/Siracusa – U.O.B.1 Gestione Amministrazione del Demanio Marittimo dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana ha rigettato l’istanza n. 13393, acquisita al prot. n. 63824 del 24.08.2023, di rilascio di concessione demaniale marittima, ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione, per la realizzazione di un impianto di carburanti per natanti da pesca e da diporto presso la banchina del Porto di Siracusa, “Largo IV Novembre” (N.C.T. f. 167, p.lla 6395), presentata dalla odierna ricorrente; </h:div><h:div>- dello stesso provvedimento della Struttura Territoriale dell’Ambiente di Ragusa/Siracusa prot. n. 77828 del 24.10.2023; </h:div><h:div>- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:</h:div><h:div>- del provvedimento di cui non sono noti gli estremi e mai comunicato con il quale l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente avrebbe dichiarato improcedibile il ricorso gerarchico della ricorrente per mancata regolarizzazione del bollo presso Agenzia delle Entrate, entro i 15 giorni assegnati con la nota prot.n. 93023 del 29.12.2023, che pure si impugna, come si apprende dalla nota prot. n. 30276 del 7.05.2024 dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente depositata il 13.05.2024 dalla difesa erariale nel giudizio R.G. n. 592/2024 innanzi al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo; </h:div><h:div>- della nota prot. n. 30276 del 7.05.2024 dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, sopra indicata;</h:div><h:div>- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1033 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Moscuzza Vincenzo &amp; C. s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, Dipartimento dell’Ambiente, Struttura Territoriale di Ragusa/Siracusa, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Catania, via Vecchia Ognina n. 149; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Port Service s.r.l.s., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulio Fortunato Tescione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, Dipartimento dell’Ambiente, Struttura Territoriale di Ragusa/Siracusa;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con istanza assunta al n. 13393, acquisita al prot. n. 63824 del 24.08.2023 della Struttura Territoriale dell’Ambiente (S.T.A.) di Ragusa/Siracusa – U.O.B.1 Gestione Amministrazione del Demanio Marittimo, corredata dalla necessaria documentazione, la società “Moscuzza Vincenzo &amp; C. S.r.l.”, odierna ricorrente, ha chiesto, ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione, il rilascio di concessione demaniale marittima per la realizzazione di un impianto di carburanti per natanti da pesca e da diporto presso la banchina del Porto di Siracusa, “Largo IV Novembre” (N.C.T. f. 167, particella n. 6395).</h:div><h:div>Con provvedimento prot. n. 77828 del 24.10.2023 la predetta S.T.A. ha rigettato tale istanza, sul presupposto che “<corsivo>per l’area oggetto della richiesta di nuova concessione formulata con l’istanza specificata in oggetto è stato pubblicato il D.R.S. N.868 del 13/07/2023, rilasciato in favore della Società Port Service srls, a seguito di regolare istanza presentata in data 30/12/2019</corsivo>”.</h:div><h:div>Avverso detto provvedimento la società odierna ricorrente ha proposto ricorso gerarchico, in data 23.11.2023, al dirigente generale del Dipartimento dell’Ambiente dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, cui ha fatto seguito, decorso il termine di novanta giorni, la formazione del silenzio-rigetto da parte dell’Ente investito del gravame.</h:div><h:div>2. Con ricorso notificato in data 19.04.2024 e depositato innanzi al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, il 3.05.2024, la società “Moscuzza Vincenzo &amp; C. S.r.l.” ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare dei relativi effetti o concessione di ordinanza propulsiva, i seguenti atti: 1) il silenzio-rigetto dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana sul ricorso gerarchico presentato in data 23.11.2023 avverso il provvedimento contenuto nella nota prot. n. 77828 del 24.10.2023, con il quale la Struttura Territoriale dell’Ambiente di Ragusa/Siracusa – U.O.B.1 Gestione Amministrazione del Demanio Marittimo dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana ha rigettato l’istanza n. 13393, acquisita al prot. n. 63824 del 24.08.2023, di rilascio di concessione demaniale marittima, ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione, per la realizzazione di un impianto di carburanti per natanti da pesca e da diporto presso la banchina del Porto di Siracusa, “Largo IV Novembre” (N.C.T. f. 167, p.lla 6395), presentata dalla odierna ricorrente; 2) lo stesso provvedimento della Struttura Territoriale dell’Ambiente di Ragusa/Siracusa prot. n. 77828 del 24.10.2023; 3) nonché gli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.</h:div><h:div>I suddetti atti sono stati avversati per i seguenti motivi: 1<corsivo>) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis, L. n. 241/1990, e dell’art. 13, L.R. 21/05/2019 n. 7; violazione dei diritti partecipativi e del principio del giusto procedimento; 2) Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica; erroneità nei presupposti; errore e travisamento dei fatti; illogicità e contraddittorietà manifesta.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>2.1. Con il primo motivo di gravame la società che ricorre in giudizio deduce la violazione dell’art. 10-<corsivo>bis</corsivo> della L. 241/1990 e dell’art. 13 della L.R. 7/2019, per non aver ricevuto il preavviso contenente i motivi ostativi all’accoglimento della propria istanza prima dell’adozione della reiezione definitiva, con conseguente compressione delle garanzie partecipative previste dalla disciplina normativa sul procedimento amministrativo.</h:div><h:div>La violazione delle suddette norme, continua la parte, determinerebbe l’illegittimità degli atti impugnati, in quanto la concessione demaniale marittima <corsivo>ex</corsivo> art. 36 del Codice della Navigazione, richiesta dalla ricorrente, costituirebbe un provvedimento ampiamente discrezionale, che l’Amministrazione è chiamata ad acconsentire “<corsivo>compatibilmente con le esigenze del pubblico uso</corsivo>”, in ordine al quale non troverebbe applicazione la clausola dell’art. 21-<corsivo>octies</corsivo>, comma 2, della L. 241/1990.</h:div><h:div>2.2. Con la seconda doglianza è rilevato, in particolare, il travisamento dei fatti in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione procedente, in quanto l’istanza di concessione demaniale marittima riguarderebbe una porzione di area demaniale marittima diversa rispetto a quella per la quale è stata rilasciata la concessione in favore della “Società Port Service s.r.l.s.”, che avrebbe invece ad oggetto il sito “<corsivo>in Siracusa, in zona Banchina n. 5, Molo Sant’Antonio, del Porto di Siracusa per una superficie demaniale complessiva di mq 630,00, area identifica in catasto del comune di Siracusa al F.M. 167, P.lla 3648</corsivo>”. Da ciò l’assunto secondo il quale non vi sarebbe alcuna corrispondenza fisica tra le due aree in questione: per localizzazione (“Largo IV Novembre” e non “Molo Sant’Antonio”), per estensione (“mq 219,52” e non “mq 630,00”) e per identificazione catastale (“particella n. 6395” e non “P.lla 3648”).</h:div><h:div>3. L’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, costituitosi in giudizio per resistere al ricorso il 4.05.2024, con successiva memoria del 24.05.2024 ha eccepito, preliminarmente, l’incompetenza territoriale del T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, evidenziando che:</h:div><h:div>(i) il ricorso gerarchico proposto per l’annullamento della nota prot. n. 77828 del 24.10.2023 non è risultato procedibile in quanto la ricorrente non ha assolto all’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo, né ha adempiuto alla relativa regolarizzazione nel termine assegnato con nota n. 93023 del 29.12.2023;</h:div><h:div>(ii) su detto ricorso gerarchico non si sarebbe formato, pertanto, alcun silenzio-rigetto suscettibile di impugnativa o di contestazione giudiziale;</h:div><h:div>(iii) l’inconfigurabilità, nel caso di specie, di un silenzio-rigetto suscettibile di impugnazione e imputabile all’Amministrazione regionale centrale fa sì che la competenza a conoscere dell’avverso ricorso si radichi, per competenza territoriale (interna), innanzi al T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania;</h:div><h:div>(iv) a prescindere dalla inammissibilità del ricorso gerarchico, per principio generale l’impugnazione del silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico non determinerebbe lo spostamento della competenza territoriale determinata in ragione degli effetti del provvedimento di primo grado.</h:div><h:div>Viene altresì rilevato che l’improcedibilità del ricorso gerarchico sarebbe tale da incidere sull’ammissibilità dell’odierno ricorso giurisdizionale, determinandone la tardività rispetto al termine decadenziale di legge per l’impugnazione del provvedimento lesivo.</h:div><h:div>Nel merito, l’Amministrazione resistente osserva che il riferimento, nel provvedimento impugnato, alla concessione già rilasciata in favore di Port Service s.r.l.s. sia da considerarsi pertinente, in quanto la valutazione sulla conformità all’interesse pubblico della realizzazione di un nuovo impianto di carburante viene fatta non soltanto sulla base dell’astratta disponibilità della superficie richiesta, ma anche in relazione al necessario contingentamento delle aree a ciò destinabili, all’effettivo fabbisogno a fronte degli impianti già presenti nell’area portuale e alle previsioni del regolamento di Polizia marittima del porto di Siracusa.</h:div><h:div>4. La società Port Service s.r.l.s., parte controinteressata, si è costituita in giudizio in data 25.05.2024 per resistere al ricorso e ha preliminarmente eccepito l’incompetenza territoriale del T.A.R. Sicilia, Sezione di Palermo.</h:div><h:div>È stata altresì eccepita: </h:div><h:div>(i) l’irricevibilità del ricorso, per essere stato proposto oltre il termine decadenziale di cui all’art. 29 c.p.a. decorrente dalla data di notifica del provvedimento di rigetto del 24.10.2023 - spirato, quindi, il 27.12.2023 - in ragione della improcedibilità del ricorso gerarchico proposto al dirigente generale del Dipartimento dell’Ambiente dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana; tale ricorso sarebbe altresì stato trasmesso irritualmente il 23.11.2023 a mezzo posta elettronica certificata in violazione di quanto previsto dall’art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971 e, per di più, in copia informatica estratta per immagine senza alcuna attestazione di conformità come prescritto dall’art. 22 del D.lgs. n. 82/2005, senza allegazione del documento di identità dei sottoscrittori della stessa e senza regolarizzazione dell’imposta di bollo; </h:div><h:div>(ii) l’inammissibilità del gravame per essere stati dedotti nel ricorso introduttivo del presente giudizio motivi nuovi rispetto a quelli articolati in seno al suddetto ricorso gerarchico.</h:div><h:div>Nel merito, la parte ha evidenziato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, in coerenza con quanto previsto dall’art. 21-<corsivo>octies</corsivo> della L. 241/1990, in quanto: 1) l’area oggetto dell’istanza di concessione presentata dalla parte ricorrente, contraddistinta al Catasto dei terreni di Siracusa al Foglio 167 particella 6395, avrebbe come destinazione “Ente urbano”, ed è occupata da un fabbricato di proprietà del Demanio Statale; 2) come si evincerebbe dalla documentazione di progetto e dal portale del Demanio Marittimo, l’area di interesse per entrambe le società sarebbe fisicamente la stessa, ossia la banchina antistante “Largo IV Novembre”.</h:div><h:div>Da ciò discenderebbe la completezza dell’istruttoria svolta dall’Amministrazione procedente, la quale non presenterebbe i vizi di eccesso di potere dedotti da chi ricorre in giudizio.</h:div><h:div>5. Con ordinanza n. 1819 del 29.05.2024 il T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, rilevato che alla camera di consiglio del 28.05.2024 la parte ricorrente ha aderito all’eccezione sollevata dalle controparti, ritenendo quest’ultima fondata, ha disposto l’assegnazione del ricorso in epigrafe a questa Sezione staccata.</h:div><h:div>6. La causa è stata riassunta innanzi a questo Tribunale dalla parte ricorrente mediante deposito del ricorso in data 30.05.2024.</h:div><h:div>7. La parte controinteressata si è costituita nel presente giudizio in data 7.06.2024, riproponendo le eccezioni e controdeduzioni sollevate innanzi al T.A.R. Sicilia, Palermo.</h:div><h:div>8. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 11.06.2024 e nello stesso giorno depositato la parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare degli effetti, i seguenti atti: 1) il provvedimento di cui non sono noti gli estremi e mai comunicato con il quale l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente avrebbe dichiarato improcedibile il ricorso gerarchico della ricorrente per mancata regolarizzazione del bollo presso Agenzia delle Entrate entro i quindici giorni assegnati con la nota prot. n. 93023 del 29.12.2023, che pure si impugna, come si apprende dalla nota prot. n. 30276 del 7.05.2024 dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente depositata il 13.05.2024 dalla difesa erariale nel giudizio R.G. n. 592/2024 innanzi al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo; 2) la nota prot. n. 30276 del 7.05.2024 dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, sopra indicata; 3) nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.</h:div><h:div>I suddetti provvedimenti sono stati avversati per il seguente, unico, motivo<corsivo>: Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 D.P.R. n. 1199 del 1971 in relazione all’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 come sostituita dall'art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955</corsivo>.</h:div><h:div>8.1. La parte asserisce, in particolare, che il proprio ricorso gerarchico sia stato illegittimamente dichiarato improcedibile avendo essa stessa chiesto all’Amministrazione procedente, a mezzo anche del proprio legale, immediatamente dopo l’invito del 29.12.2023 (ossia in data 2.01.2024), le modalità per effettuare correttamente il pagamento richiesto ai fini della regolarizzazione del ricorso.</h:div><h:div>La suddetta improcedibilità sarebbe altresì illegittima in quanto la regolarità fiscale non costituirebbe una condizione di procedibilità del ricorso medesimo, secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, il quale prescrive che “<corsivo>Salvo quanto disposto dai successivi articoli 20 e 21, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia, gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 31, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo</corsivo>”.</h:div><h:div>Ne discenderebbe che tale carenza fiscale non possa pregiudicare il diritto del ricorrente a ottenere una decisione nel merito da parte dell’Amministrazione.</h:div><h:div>Quanto alla eccezione della controinteressata relativa alla notificazione del ricorso gerarchico viene evidenziato che la disciplina di riferimento sia quella del procedimento amministrativo e non quella processuale del codice del processo ammnistrativo. La pec sarebbe inoltre strumento, anche ai fini della certezza legale, equiparato al documento cartaceo inviato mediante raccomandata e sarebbe provenuta dal medesimo difensore che veniva individuato nella procura cartacea, consentendo di escludere il dubbio di non conformità della copia informatica all’originale analogico. Ciò implicherebbe, continua la parte, che il presunto vizio del gravame gerarchico costituisca una mera irregolarità della sottoscrizione, la quale sarebbe peraltro considerata sanabile nel processo amministrativo sulla scorta di quanto previsto dall’art. 44 comma 2, c.p.a..</h:div><h:div>9. Nella stessa data dell’11.06.2024 la parte ricorrente ha altresì chiesto il rinvio dell’esame della domanda cautelare presentata con il ricorso introduttivo.</h:div><h:div>10. Alla camera di consiglio del 12.06.2024, come da verbale, è stato disposto il rinvio della causa, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo della domanda cautelare presentata con il ricorso introduttivo, previa rinuncia della parte ricorrente.</h:div><h:div>11. L’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana si è costituito in giudizio in data 25.06.2024 per resistere al ricorso per motivi aggiunti e, con successiva memoria del 3.07.2024, ha ulteriormente rilevato che l'area d'intervento richiesta dalla ricorrente sia perfettamente coincidente con quella già assegnata alla società controinteressata.</h:div><h:div>Più precisamente, le aree d'interesse della ditta Moscuzza, contrassegnate con due cerchi rossi riportati nella "Tav. 1" ed indicate come "Area A" e "Area B" nella "Tav. 2", versate in atti, ricadrebbero all'interno dell'area già assegnata alla società Port Service e da questa rappresentata con un rettangolo bianco nell’“Elaborato 1". Da un punto di vista catastale l'area d'intervento indicata dalla ricorrente non ricadrebbe nella particella 6395 del foglio 167, come si evincerebbe nelle predette "Tav. 1" e "Tav. 2", bensì all'interno della particella 3648 del foglio 167, già assegnata alla Port Service.</h:div><h:div>Da ciò discenderebbe che nessun apporto procedimentale della ricorrente avrebbe potuto influire sull'esito del procedimento, con conseguente applicazione del disposto di cui all’art. 21-<corsivo>octies</corsivo>, comma 2, della L. n. 241/1990.</h:div><h:div>12. Con memoria del 5.07.2024 la società controinteressata ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, rilevando l’insussistenza di un provvedimento implicito o esplicito con cui sia stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso gerarchico per mancata regolarizzazione del bollo.</h:div><h:div>Nella nota prot. n. 30276 del 7.05.2024 impugnata l’Amministrazione resistente avrebbe soltanto dato atto di non aver posto il ricorso in decisione e non di averlo dichiarato improcedibile, altrimenti operando l’art. 5 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, il cui ultimo comma prevede che la decisione è “<corsivo>comunicata all’organo o all’ente che ha emanato l’atto impugnato, al ricorrente e agli altri interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso</corsivo>”.</h:div><h:div>Dalla declaratoria di inammissibilità, irricevibilità o dal rigetto del ricorso introduttivo, continua la parte, deriverebbe l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti anche per carenza di interesse, non potendo la ricorrente conseguire il bene della vita a cui aspira, ossia la titolarità della concessione demaniale marittima oggetto della propria istanza.</h:div><h:div>La società controinteressata ha richiamato, in particolare, le stesse eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità già sollevate con riguardo al ricorso introduttivo, le quali vengono riproposte in relazione anche al ricorso per motivi aggiunti, in ragione della nullità o improcedibilità del ricorso gerarchico proposto al dirigente generale del Dipartimento dell’Ambiente dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, irritualmente trasmesso il 23.11.2023 a mezzo posta elettronica certificata in violazione di quanto previsto dall’art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971, nonché in copia informatica estratta per immagine senza alcuna attestazione di conformità come prescritto dall’art. 22  del D.lgs. n. 82/2005 e senza allegazione del documento di identità dei sottoscrittori della stessa, e, in ultimo, senza regolarizzazione dell’imposta di bollo.</h:div><h:div>La pec, in particolare, costituirebbe uno strumento che conferisce certezza esclusivamente in merito alla provenienza e all’orario della busta telematica, ma non potrebbe considerarsi equipollente all’attestazione di conformità agli originali dei documenti ad essa allegati. </h:div><h:div>Sono infine riproposte, nel merito, le controdeduzioni già sollevate con riguardo al gravame introduttivo.</h:div><h:div>13. Con memoria di replica del 5.07.2024 la parte che ricorre in giudizio ha insistito per l’accoglimento dei propri ricorsi. </h:div><h:div>Nello specifico, viene contestata l’affermazione delle altre parti in giudizio secondo cui la particella 3648 del foglio 167 N.C.T. Siracusa comprenderebbe anche l’area delle banchine prospicienti al “Largo IV Novembre”, in quanto dall’estratto della mappa catastale relativo alla suddetta particella 3648 - versato in atti - risulterebbe che l’area catastale corrispondente al “Largo IV Novembre” non sia compresa all’interno di tale particella, atteso che la delimitazione di una particella catastale è materializzata sull’estratto di mappa con una linea continua.</h:div><h:div>La parte ha quindi insistito per l’accoglimento delle proprie richieste cautelari e ha chiesto al Tribunale, in via istruttoria, di disporre una verificazione, in contraddittorio, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., per accertare lo stato dei luoghi e, quindi, se la localizzazione dell’area oggetto della concessione rilasciata a Port Service s.r.l.s. risulti essere esterna o meno all’area di interesse della ricorrente e, in particolare, al “Largo IV Novembre”, antistante la particella 6395 del foglio di mappa 167 del Comune di Siracusa.</h:div><h:div>14. Alla camera di consiglio del 10.07.2024 la parte ricorrente ha rinunciato alle proprie domande cautelari, come da verbale, nulla osservando le altre parti. Il Presidente ha quindi disposto la cancellazione della causa dal ruolo camerale.</h:div><h:div>15. Nella stessa data del 10.07.2024 la parte ricorrente ha presentato motivata istanza di prelievo ai fini della fissazione dell’udienza di discussione dei due ricorsi.</h:div><h:div>16. Con memoria del 31.10.2024 la parte controinteressata ha insistito nelle proprie eccezioni e controdeduzioni, chiedendo il rigetto dei due ricorsi.</h:div><h:div>17. Con successiva memoria di replica del 12.11.2024 la parte ricorrente ha evidenziato, con riguardo alle eccezioni sollevate dalla parte controinteressata in ordine all’asserita improcedibilità del ricorso gerarchico, che le ragioni sottese alle stesse avrebbero dovuto essere oggetto di autonomi motivi da far valere mediante la proposizione di un ricorso incidentale, avente ad oggetto vizi non rilevati in sede di ricorso gerarchico dall’Assessorato regionale procedente.  Da ciò discenderebbe, continua la parte, l’inammissibilità di tali eccezioni, le quali non sarebbero state fatte valere ritualmente tramite la proposizione di ricorso incidentale.</h:div><h:div>Secondo la prospettazione della ricorrente anche l’eccepita inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per l’asserita “<corsivo>insussistenza di alcun provvedimento implicito o esplicito con cui sia stata dichiarata la improcedibilità del ricorso gerarchico per mancata regolarizzazione del bollo</corsivo>” avrebbe dovuto costituire un autonomo motivo di impugnazione avverso il silenzio serbato dall’Assessorato sul ricorso gerarchico, da sollevare mediante ricorso incidentale.</h:div><h:div>Con specifico riguardo all’eccezione di inammissibilità della prima doglianza relativa al ricorso introduttivo viene osservato che, sebbene in sede di ricorso gerarchico la parte ricorrente abbia censurato la violazione dell’art. 7 della L. 241/1990 (mentre nel presente ricorso è stata dedotta la violazione dell’art. 10-<corsivo>bis</corsivo> della L. 241/1990), i due motivi avrebbero il medesimo <corsivo>petitum</corsivo> sostanziale, in quanto tanto nel ricorso gerarchico quanto in quello giurisdizionale si lamenterebbe la violazione delle garanzie partecipative in favore del privato nonché l’omissione di qualsiasi comunicazione che avrebbe permesso il necessario contradditorio endoprocedimentale anche in funzione deflattiva del presente contenzioso.</h:div><h:div>Nel merito, la parte ha insistito nell’affermazione secondo cui l’area catastale corrispondente al “Largo IV Novembre” non sia compresa all’interno della particella 3648; la parte aggiunge che la destinazione di Ente Urbano della particella 6395 fg 167 N.C.T. Siracusa afferisca esclusivamente alla categoria catastale attribuita alla particella correlata al pagamento di imposte e non rappresenti un motivo ostativo al rilascio di una concessione demaniale marittima su porzione di essa.</h:div><h:div>La parte ha insistito, in ultimo, nella già richiesta verificazione, in contraddittorio, <corsivo>ex</corsivo> art. 19 e 66 c.p.a., per accertare lo stato dei luoghi e, quindi, per verificare se la localizzazione dell’area oggetto della concessione rilasciata a Port Service s.r.l.s. risulti essere esterna o meno all’area di interesse della ricorrente ed in particolare al “Largo IV Novembre”, antistante la particella 6395 del foglio di mappa 167 Comune di Siracusa.</h:div><h:div>18. A seguito dell’udienza pubblica del 4.12.2024, con ordinanza n. 4033 del 9.12.2024 il Collegio ha disposto la nomina di un organo verificatore al fine di accertare la precisa localizzazione dell’area oggetto della concessione rilasciata a Port Service s.r.l.s. nonché dell’area su cui insiste l’istanza di concessione presentata dalla società ricorrente, rinviando la trattazione della causa all’udienza pubblica del 7.05.2025.</h:div><h:div>19. Con istanza del 20.02.2025 la società controinteressata ha chiesto di integrare la suddetta ordinanza istruttoria disponendo che l’organo verificatore accertasse, nello specifico, che “...<corsivo>l’area richiesta in concessione dalla Moscuzza Vincenzo &amp; C. è localizzata all’interno dell’area oggetto della Concessione Demaniale Marittima nella titolarità di Port Service, di cui al D.R.S. n. 868 del 13/07/2023, sita nella banchina n. 5 di Porto di Siracusa, specificando se integralmente od in quale misura</corsivo>”.</h:div><h:div>20. In data 22.03.2025 il verificatore, nella persona dell’arch. Vincenzo Miconi, Responsabile del Servizio “Urbanistica, Programmazione e Progettazione Opere Pubbliche, Valorizzazione Patrimonio Immobiliare e Qualità Abitare” del Comune di Siracusa, ha versato in atti la relazione e la relativa documentazione concernenti le proprie operazioni di verificazione, svolte in data 5.03.2025, alle quali hanno preso parte anche la ricorrente e la controinteressata mediante i rispettivi consulenti tecnici di parte all’uopo nominati, come da documentazione versata in atti.</h:div><h:div>Il verificatore, premettendo che la “...<corsivo>questione oggetto di verificazione si è subito dimostrata particolarmente laboriosa, di non comune ordinarietà </corsivo>(...)”, in risposta ai quesiti formulati dal Collegio con la predetta ordinanza istruttoria ha rilevato, in particolare, che:</h:div><h:div>(i) le particelle catastali n. 3648 e n. 6395 del foglio 167 non comprendono l’area oggetto della concessione demaniale marittima rilasciata con D.R.S. n. 868 del 13.07.2023 in favore della società “Port Service S.r.l.s.”, ma sono ad essa vicine;</h:div><h:div>(ii) l’area oggetto della concessione demaniale marittima rilasciata con D.R.S. n. 868 del 13.07.2023 in favore della società “Port Service S.r.l.s.” per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti è sita in Siracusa e, nonostante in atti concessori risulti descritta in zona banchina n. 5 “Molo Sant’Antonio”, risulta ubicata nel tratto di banchina prospiciente l’edificio della Guardia Costiera, ad angolo fra “Piazzale IV Novembre”, in una zona della darsena avente denominazione «Banchine “Sommergibile Bronzo” (ormeggio n. 5)» ;</h:div><h:div>(iii)  la concessione rilasciata con D.R.S. n. 868 del 13.07.2023, nonostante l’imprecisione in merito alla denominazione del sito e al suo riferimento catastale, riporta uno “stralcio ortofoto satellitare” (come si evincerebbe dalla pag. 14 del documento versato in atti “102582_DOC 05 concessione distributore PORT SERVICE SRLS”) che colloca correttamente dal punto di vista geografico l’area per la quale è stata avanzata la richiesta, evidenziandola con un riquadro ottenuto mediante linea tratteggiata di colore bianco e la scritta “area in oggetto”;</h:div><h:div>(iv) la ricorrente e la controinteressata, fermo restando le imprecise individuazioni di carattere catastale, hanno sostanzialmente chiesto la concessione per un’area che interessa il medesimo sito, seppur con estensione metrica diversa (la società ricorrente ha domandato la concessione per mq. 219,52 di area demaniale, mentre la controinteressata ha richiesto ed ottenuto mq. 630,00 di area), come si evince dalla comparazione della tavola 1 e della tavola 2 del progetto esibito dalla Moscuzza Vincenzo &amp; C. s.r.l. con l’elaborato 1 predisposto dalla Port Service s.r.l.s., da cui discende che l’area su cui insistono la richiesta di concessione della prima e la concessione già ottenuta dalla seconda sia geograficamente identificata e collocata nel medesimo sito, ossia nel tratto «Banchine “Sommergibile Bronzo” (ormeggio n. 5)», in corrispondenza dello slargo prospiciente l’edificio della Guardia Costiera, denominato “Piazzale IV Novembre”, precisandosi, quindi, che la richiesta di concessione demaniale presentata dalla società ricorrente si sovrapponga all’area già oggetto di concessione in favore della società controinteressata, la quale comprende parte dell’area richiesta in concessione dalla ricorrente.</h:div><h:div>21. Con memoria del 4.04.2025 la società ricorrente ha contestato le conclusioni a cui è addivenuto il verificatore in seno di adempimento istruttorio disposto dal Collegio, ribadendo che dalle evidenze delle visure telematiche della banca dati dell’Agenzia delle Entrate emerga che l’area identificata in catasto del Comune di Siracusa al foglio di mappa 167, particella 3648 – oggetto della concessione demaniale marittima rilasciata con D.R.S. n. 868 del 13.07.2023 in favore della società “Port Service S.r.l.s.” per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti sito in Siracusa in zona banchina n. 5 “Molo Sant’Antonio” del Porto di Siracusa per una superficie demaniale complessiva di mq 630,00 – non comprenda anche l’area catastale delle banchine del Porto di Siracusa corrispondenti al “Largo IV Novembre” del medesimo Porto e, in particolare, al foglio di mappa 167, particella 6395 del Comune di Siracusa, su cui insiste l’istanza di concessione demaniale presentata dalla società ricorrente. Ciò sarebbe altresì comprovato dalla nota prot. n. 62014 del 22.08.2022 della S.T.A. di Ragusa/Siracusa avente ad oggetto la pubblicazione dell’avviso di procedura di rilascio della concessione in favore della Port Service, la quale, oltre ad individuare l’area interessata con la particella 3648 del fg. 167, specifica di riferirsi alla banchina 5 “Molo S. Antonio”, il quale è collocato in un’area diversa rispetto al “Largo IV Novembre”.</h:div><h:div>22. Con memoria del 16.04.2025 la società controinteressata ha insistito nelle proprie eccezioni e controdeduzioni, le quali, secondo la prospettazione di parte, avrebbero trovato conferma nelle risultanze della verificazione disposta dalla Sezione.</h:div><h:div>23. All’udienza pubblica del 7.05.2025, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.</h:div><h:div>24. Deve preliminarmente esaminarsi, in via prioritaria, l’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo per tardività sollevata dall’Amministrazione resistente e dalla parte controinteressata, la quale è infondata.</h:div><h:div>24.1. È utile rammentare che la disciplina dei c.d. ricorsi gerarchici trova la propria <corsivo>sedes</corsivo> normativa nel D.P.R. 1199/1971, i cui articoli 5 e 6 disciplinano, rispettivamente, le due fattispecie tramite cui l’amministrazione procedente può definire il procedimento avviato dalla presentazione di un ricorso amministrativo.</h:div><h:div>L’art. 5 stabilisce, in particolare, al comma 1, che “<corsivo>'L’organo decidente, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile. Se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile. Se riconosce infondato il ricorso, lo respinge. Se lo accoglie per incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'organo competente. Se lo accoglie per altri motivi di legittimità o per motivi di merito, annulla o riforma l'atto salvo, ove occorra, il rinvio dell'affare all'organo che lo ha emanato</corsivo>”. La stessa norma dispone, al comma 2, che “La <corsivo>decisione deve essere motivata e deve essere emessa e comunicata all'organo o all'ente che ha emanato l'atto impugnato, al ricorrente e agli altri interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso, in via amministrativa o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento</corsivo>”.</h:div><h:div>Il successivo art. 6 prevede, invece, che “<corsivo>Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica</corsivo>”.</h:div><h:div>Ne discende che allo spirare del termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, ove non vi sia alcuna decisione emessa, quest’ultimo debba esser considerato respinto a tutti gli effetti per silenzio-rigetto dell’organo decidente.</h:div><h:div>Ebbene, come si apprende dalla documentazione versata in atti, il ricorso gerarchico è stato presentato dalla società ricorrente in data 23.11.2023, a cui – in assenza di un pronunciamento espresso dell’organo decidente, nella persona del dirigente generale del Dipartimento dell’Ambiente dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, entro il termine di novanta giorni – ha fatto seguito il rigetto del ricorso <corsivo>per silentium</corsivo> in data 21.02.2024, in coerenza con quanto previsto dal richiamato art. 6 del D.P.R. 1199/1971.</h:div><h:div>La formazione di tale silenzio-rigetto non è stata peraltro impedita dall’invio, da parte dell’organo decidente, della nota interlocutoria n. 93023 del 29.12.2023, mediante la quale quest’ultimo ha chiesto all’odierna ricorrente di procedere alla “<corsivo>regolarizzazione agli effetti del bollo del ricorso gerarchico proposto</corsivo>”, trattandosi, nello specifico, di una nota a cui non ha fatto seguito, entro il termine di cui all’art. 6, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, secondo quanto previsto dall’art. 5 dello stesso D.P.R. 1199/1971, ai sensi del quale, come già riportato, se l’organo decidente “<corsivo>ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile</corsivo>”. Tale nota, infatti, non è stata seguita da alcuna decisione motivata, escludendosi, anche sotto tale profilo, che l’organo decidente abbia dato luogo a un pronunciamento espresso in merito al gravame amministrativo presentato dalla ricorrente.</h:div><h:div>Ciò posto, si rileva che la domanda introduttiva del presente giudizio è stata notificata in data 19.04.2024, ossia entro il termine di decadenza di sessanta giorni previsto dall’art. 29 c.p.a., decorrente dal 21.02.2024, data di formazione del silenzio-rigetto a seguito della presentazione del ricorso gerarchico. Ne discende, conseguentemente, la tempestività del ricorso giurisdizionale introduttivo oggetto del presente scrutinio.</h:div><h:div>25. L’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo sollevata dalla parte controinteressata, invece, è da ritenersi fondata nei termini che seguono.</h:div><h:div>25.1. Con il ricorso gerarchico presentato il 23.11.2023 la società ricorrente ha dedotto, innanzi al competente organo dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Sicilia, i seguenti motivi: 1) <corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della L.R. n. 7/2019 e dell’art. 7 della L. 241/1990; violazione dei diritti partecipativi e del principio del giusto procedimento</corsivo>; 2) <corsivo>Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, erroneità e nei presupposti</corsivo>.</h:div><h:div>Con il successivo ricorso giurisdizionale qui in esame, invece, la parte che ricorre in giudizio ha sollevato le seguenti censure: 1) <corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis, L. n. 241/1990, e dell’art. 13, L.R. 21/05/2019 n. 7; violazione dei diritti partecipativi e del principio del giusto procedimento</corsivo>; 2) <corsivo>Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica; erroneità nei presupposti; errore e travisamento dei fatti; illogicità e contraddittorietà manifesta</corsivo>.</h:div><h:div>Ebbene, dal confronto dei motivi dedotti in sede amministrativa con le doglianze proposte, invece, innanzi all’organo giurisdizionale si evince che:</h:div><h:div>(i) la prima censura sollevata in sede di ricorso gerarchico ha ad oggetto esclusivamente, con riguardo al proprio <corsivo>petitum</corsivo>, la mancata comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di rigetto della domanda di concessione, con conseguente violazione di quanto previsto dall’art. 7 della L. 241/1990 e dall’art. 9 della L.R. 7/2019; la corrispondente doglianza proposta invece in sede giurisdizionale concerne esclusivamente l’asserita violazione dell’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, come previsto dall’art. 10-<corsivo>bis</corsivo> della L. 241/1990 e dall’art. 13 della L.R. 7/2019;</h:div><h:div>(ii) il secondo motivo di ricorso proposto in sede gerarchica risulta invece sostanzialmente speculare e sovrapponibile rispetto alla speculare censura proposta in sede giurisdizionale.</h:div><h:div>Ne consegue, ad avviso del Collegio, che con specifico riguardo al primo motivo di ricorso il ricorrente abbia violato il principio, sancito dal consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui "<corsivo>in sede di ricorso giurisdizionale contro una decisione adottata a seguito di ricorso gerarchico, sono inammissibili i motivi nuovi di ricorso che non siano stati proposti nella predetta sede contenziosa amministrativa, a meno che il termine a ricorrere contro l'originario provvedimento impugnato non sia ancora decorso, e ciò al fine di evitare che la mancata impugnativa di un atto asseritamente illegittimo attraverso il rimedio giustiziale e la sua successiva impugnativa (per saltum) con il rimedio giurisdizionale possa costituire la via attraverso la quale eludere l'onere di impugnare tempestivamente l'atto nell'ordinario termine decadenziale</corsivo>" (Cons. Stato, sez. III, 18.9.2023, n. 8419; sez. VI, 19.11.2018, n. 6491; sez. III, 17.4.2018, n. 2286; sez. VI, 2.7.2015, n. 3299; sez. V, 15.3.2012, n. 1444).</h:div><h:div>Sebbene con il primo motivo del presente ricorso giurisdizionale la parte ricorrente deduca una violazione ascrivibile, in termini generali, al medesimo <corsivo>genus</corsivo> delle violazioni delle garanzie procedimentali nel cui generale perimetro rientra anche la violazione dedotta in sede di ricorso amministrativo, dalla rubrica delle due censure, dal loro oggetto nonché dalle correlate argomentazioni proposte dalla parte si desume, in modo non controverso, che il motivo proposto in sede processuale costituisca un motivo nuovo, il quale non era stato originariamente proposto, in precedenza, nella sede contenziosa amministrativa.</h:div><h:div>È di tutta evidenza, invero, che la comunicazione dell’avvio del procedimento e il c.d. preavviso di rigetto, pur costituendo sequenze del procedimento amministrativo normato dalla L. 241/1990 e, in sede regionale, dalla L.R. 7/2019, siano atti endoprocedimentali aventi una disciplina e una funzione differenti, tenuto altresì conto che dalla relativa loro violazione discendono, anche in sede processuale, conseguenze diverse e non sovrapponibili, come espressamente previsto, peraltro, dall’art. 21-<corsivo>octies</corsivo>, comma 2, della L. 241/1990, il quale stabilisce, al secondo periodo, che “<corsivo>Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato</corsivo>”, precisando, altresì, che “<corsivo>La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis</corsivo>.”.</h:div><h:div>Ne consegue, pertanto, l’inammissibilità del ricorso introduttivo con specifico riguardo alla prima doglianza ivi formulata.</h:div><h:div>26. Il ricorso introduttivo, il cui scrutinio deve quindi essere limitato, nel merito, a quanto dedotto dalla società ricorrente in seno al secondo motivo, è da ritenersi infondato.</h:div><h:div>26.1. Deve a tal riguardo precisarsi, preliminarmente, che allorquando il giudice amministrativo decida, nell’ambito del proprio prudente apprezzamento dei fatti di causa, di ricorrere al mezzo istruttorio della verificazione, il ricorso ad esso è diretto ad appurare la realtà oggettiva delle cose e si risolve, essenzialmente, in un accertamento mirato a individuare la sussistenza di determinati elementi, ovvero a conseguire la conoscenza dei fatti, la cui esistenza non sia accertabile o desumibile con certezza dalle risultanze documentali. Il giudizio reso in sede di verificazione, in particolare, “<corsivo>si estrinseca quindi in un giudizio di risultato, comportando l'intervento, in funzione consultiva del giudice, di un organismo qualificato per la risoluzione di controversie che implichino l'apporto di competenze tecniche essenziali ai fini della definizione della questione; ha una finalità di accertamento, ma pur sempre di fatti complessi, e dunque sulla base di competenze che implicano l'espressione di un sapere specifico, in funzione consultiva del giudice; l'esito della verificazione è, certo, autonomamente apprezzabile dal giudice, il quale può anche, in ipotesi, discostarsi dalle conclusioni del verificatore, a condizione tuttavia che ne espliciti adeguatamente le ragioni</corsivo>” (<corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, sez. V, 5.08.2024, n. 6983). </h:div><h:div>Si rammenta, inoltre, che la verificazione è uno strumento istruttorio rimesso all'esercizio della potestà discrezionale del giudice che, proprio perché si estrinseca in un “giudizio di risultato” in quanto l'attività del tecnico ausiliario è diretta a conseguire la conoscenza dei fatti ovvero ad individuare la sussistenza di determinati elementi la cui conoscenza non sia accertabile o desumibile con certezza dalle risultanze documentali, si distingue “<corsivo>dalla consulenza tecnica d'ufficio, declinata come «giudizio di valore» in cui l'attività del consulente è diretta a fornire al giudice una soluzione tecnicamente idonea ai fini della risoluzione della controversia</corsivo>” (Cons. Stato, sez. VI, 15.03.2024, n. 2563).</h:div><h:div>La verificazione, in definitiva, ha la funzione di “<corsivo>fornire al giudice i necessari elementi di valutazione quando la complessità sul piano tecnico-specialistico dei fatti di causa impedisca una compiuta comprensione (…), ma non già la funzione di esonerare la parte dagli oneri probatori sulla stessa gravanti</corsivo>” (Cons. Stato, sez. V, 11.05.2017, n. 2181; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 12.02.2024, n. 343).</h:div><h:div>Operato il necessario inquadramento di carattere sistematico del ruolo, e del corrispondente peso, che la verificazione viene ad assumere nel giudizio amministrativo, il Collegio rileva che nella fattispecie in esame il ricorso a tale peculiare mezzo di ricerca della prova risponda, consapevolmente da parte di questo organo giudicante, all’esigenza di individuare, con l’ausilio di un soggetto fornito delle necessarie competenze tecnico-specialistiche, la sussistenza di determinati elementi la cui conoscenza non risulti desumibile con certezza dalle risultanze documentali, al fine di fornire al Tribunale i necessari elementi di valutazione ai fini della definizione della presente controversia.</h:div><h:div>Orbene, dall’esame della relazione versata in atti dall’organo verificatore, di cui sopra sono stati riportati i tratti salienti, e della correlata documentazione dallo stesso versata in atti, emergono – ad avviso del Collegio – elementi che conducono il Collegio a ritenere che l’Amministrazione regionale procedente non sia incorsa negli asseriti vizi di eccesso di potere come dedotti dalla parte ricorrente con il secondo motivo di ricorso.</h:div><h:div>Il verificatore, invero, precisando dapprima che le particelle catastali n. 3648 e n. 6395 del foglio 167 non comprendono l’area oggetto della concessione demaniale marittima rilasciata con D.R.S. n. 868 del 13.07.2023 in favore della società “Port Service S.r.l.s.” (ritenendo che il riferimento alla particella catastale ivi riportata sia errato), ha rilevato che l’area su cui insiste la richiesta di concessione presentata dalla società ricorrente e seguita dal diniego del competente organo regionale si sovrapponga all’area concretamente oggetto della predetta C.D.M. n. 867/2023 rilasciata alla società controinteressata, evidenziando, in particolare, che entrambe le aree risultino collocate, materialmente, nel tratto «Banchine “Sommergibile Bronzo” (ormeggio n. 5)», in corrispondenza dello slargo prospiciente l’edificio della Guardia Costiera, denominato “Piazzale IV Novembre”. </h:div><h:div>L’organo verificatore ha ritenuto, in particolare, che l’area demaniale di mq. 219,52 su cui insiste la richiesta di concessione presentata dalla ricorrente sia ricompresa nella più ampia area di mq. 630,00 oggetto della C.D.M. rilasciata con D.R.S. n. 868/2023 alla società controinteressata.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene di non dover discostarsi dalle conclusioni a cui è giunto l’ausiliario del giudice, atteso che le stesse risultano avvalorate dal contenuto dei seguenti documenti versati in atti insieme alla relazione di verificazione in data 22.03.2025:</h:div><h:div>- le immagini fotografiche contenute nel doc. 3, da cui si evince l’ubicazione dell’area interessata dalla richiesta di concessione della ricorrente e dalla C.D.M. della controinteressata nonché l’effettiva collocazione del foglio 167, particelle 3648 e 6395;</h:div><h:div>- lo stralcio aerofotogrammetrico con individuazione dei siti in esame e lo stralcio catastale sovrapposto alla foto aerea, predisposti dal verificatore e versati in atti come doc. 4 e doc. 5, da cui emerge che le particelle catastali n. 3648 e n. 6395 del foglio 167 non comprendono l’area oggetto della concessione demaniale marittima rilasciata con D.R.S. n. 868 del 13.07.2023 in favore della società “Port Service S.r.l.s.”, ma sono ad essa vicine;</h:div><h:div>- gli estratti di mappa delle particelle n. 3648 e n. 6395, rispettivamente riportati nei doc. 6 e doc. 7, dove il verificatore ha evidenziato in celeste il contorno della particella 6395 e in rosso l’ubicazione di massima dell’area concessa alla “Port Service S.r.l.s.”;</h:div><h:div>- il “<corsivo>Doc. 09 - Particolare banchina con sovrapposizione aree</corsivo>”, redatto sulla scorta della planimetria riportata nel doc. 15 versato in atti da Port Service s.r.l.s. il 24.10.2024 (relativo all’avviso diramato dalla S.T.A. di Ragusa/Siracusa prima del rilascio della concessione di cui al D.R.S. n. 868 del 13.07.2023).</h:div><h:div>Tali evidenze, dalle quali - in effetti - emerge una distonia tra i riferimenti catastali formalmente riportati nel D.R.S. n. 868 del 13.07.2023 (e nel precedente avviso diramato dalla S.T.A. di Ragusa/Siracusa prima del rilascio della concessione) e nell’istanza di concessione presentata dalla ricorrente, da un lato, e le aree in concreto incise da tali atti, dall’altro, risultano peraltro coerenti con quanto riportato nei seguenti documenti di causa:</h:div><h:div>- la tavola 1 e la tavola 2 dell’elaborato progettuale della società ricorrente, versate in atti dall’Assessorato resistente in data 25.06.2024 rispettivamente come allegati n. 4 e 5;</h:div><h:div>- l’elaborato 1 costituente parte integrante della concessione demaniale marittima di cui al D.R.S. 868/2023 rilasciata alla Port Service, versata in atti da quest’ultima come doc. 13 in data 5.07.2024;</h:div><h:div>- lo stralcio ortofoto satellitare riportato a pag. 14 del doc. 5 versato in atti dalla stessa società controinteressata in data 7.06.2024.</h:div><h:div>Ne consegue che l’Assessorato resistente abbia correttamente denegato la concessione demaniale marittima richiesta dalla società ricorrente. In coerenza con quanto previsto dall’art. 36 del Codice della Navigazione – il quale stabilisce che “<corsivo>L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo</corsivo>” –, nella fattispecie in esame l’Amministrazione procedente ha quindi ritenuto, non irragionevolmente, nell’esercizio della propria discrezionalità correlata alle “<corsivo>esigenze del pubblico uso</corsivo>”, di respingere l’istanza in questione alla luce della sovrapposizione dell’area oggetto di richiesta con quella già oggetto di una precedente concessione demaniale rilasciata ad altra società,  tenuto conto delle evidenze documentali come in seguito accertate anche in sede di verificazione.</h:div><h:div>27. In merito al ricorso per motivi aggiunti il Collegio rileva che, in accoglimento della relativa eccezione sollevata dalla parte controinteressata e, in particolare, tenuto conto di quanto già rilevato nell’ambito della trattazione dell’eccezione di tardività sollevata in ordine al ricorso introduttivo, tale secondo ricorso sia da ritenersi inammissibile per carenza di interesse per quanto di seguito precisato.</h:div><h:div>27.1. Come già appurato da quest’organo giudicante, non sussiste alcun provvedimento, implicito o esplicito, mediante il quale il competente Assessorato regionale abbia dichiarato improcedibile il ricorso gerarchico presentato dalla società ricorrente il 23.11.2024, il quale, in virtù di quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. 1199/1971, è da intendersi respinto mediante silenzio-rigetto una volta decorsi novanta giorni dalla data della sua presentazione. Ne consegue che le note impugnate con tale secondo atto di gravame risultino prive di efficacia lesiva, attesa la loro natura non provvedimentale.</h:div><h:div>28. I due ricorsi, per tutto quanto sopra esposto e considerato, devono quindi essere respinti.</h:div><h:div>29. In considerazione delle peculiarità della questione di lite, della sua natura giuridica e della sua complessità in fatto sussistono, ad avviso del Collegio, eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti ai sensi di quanto previsto dagli articoli 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., ad esclusione delle spese di verificazione, da liquidarsi con separato decreto, le quali, tenuto conto della complessità dell’accertamento operato dal verificatore nell’esecuzione dell’incombente istruttorio disposto dal Collegio, vanno poste, in parti uguali, a carico di tutte le parti costituite in giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul successivo ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Dispone con separato provvedimento la liquidazione del compenso in favore del verificatore, ponendolo definitivamente, in parti uguali, a carico di tutte le parti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="07/05/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Francesco Fichera</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>