<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240084520240530093853818" descrizione="" gruppo="20240084520240530093853818" modifica="05/06/2024 08:31:17" stato="2" tipo="24" modello="4" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00845"/><fascicolo anno="2024" n="02116"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.3:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240084520240530093853818.xml</file><wordfile>20240084520240530093853818.docm</wordfile><ricorso NRG="202400845">202400845\202400845.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Catania\Sezione 3\2024\202400845\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Aurora Lento</firma><data>05/06/2024 08:31:17</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Aurora Lento</firma><data>05/06/2024 08:31:17</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>05/06/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Aurora Lento,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Daniele Profili,	Primo Referendario</h:div><h:div>Valeria Ventura,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>previa sospensione degli effetti,</h:div><h:div>- del d.r.s. n. 112, datato 19 febbraio 2024, dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento dell’ambiente - Struttura territoriale dell’ambiente di Ragusa e Siracusa, con cui si rilascia la concessione demaniale marittima a favore della ditta Yacht Club Beach s.a.s. per l’occupazione di suolo demaniale, per un totale di mq. 1,928,50, allo scopo di realizzare un’area attrezzata con chiosco prefabbricato, ombrelloni, sdraio, pedalò, per attività e sport di spiaggia con utilizzo annuale, in località Pietre Nere del Comune di Pozzallo (RG), area identificata in Catasto al foglio n. 14, part. n. 1695, valida fino al 31 dicembre 2024;</h:div><h:div>- della nota della Struttura territoriale dell’ambiente di Ragusa e Siracusa prot. n. 53375 del 15 luglio 2022 di determinazione di conclusione positiva, ai sensi dell’art. 20 della l.r. n. 7 del 2019, della conferenza di servizi;</h:div><h:div>- ove occorrer possa, nella misura in cui dovesse essere ritenuta lesiva della posizione del ricorrente, della nota del Dirigente generale dell’Area 2 - Demanio marittimo dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento ambiente prot. n. 55946 del 27 luglio 2022;</h:div><h:div>- della nota prot. n. 13347 del 29 febbraio 2024 dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento dell’ambiente - Struttura territoriale dell’ambiente di Ragusa e Siracusa;</h:div><h:div>- della nota della Struttura territoriale dell’ambiente di Ragusa e Siracusa - U.O.B.I. gestione amministrazione del demanio marittimo prot. n. 15543 dell’11 marzo 2024;</h:div><h:div>- di ogni ulteriore atto e provvedimento, comunque, connesso, conseguente o presupposto.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 845 del 2024, proposto dal Comune di Pozzallo, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avv. Bonaventura Lo Duca, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Milano, n. 85;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento dell’ambiente - Struttura territoriale dell’ambiente di Ragusa e Siracusa, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>- Ufficio del genio civile di Ragusa, Capitaneria di porto di Pozzallo, Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Ragusa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;</h:div><h:div>- Yacht club beach s.a.s., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Blandi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Avvocatura dello Stato per l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento dell’ambiente - Struttura territoriale dell’ambiente di Ragusa e Siracusa, l’Ufficio del genio civile di Ragusa, la Capitaneria di porto di Pozzallo e la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Ragusa;</h:div><h:div>Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria della società Yacht club beach s.a.s.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore, nella camera di consiglio del 29 maggio 2024, il Presidente Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1. Con ricorso, notificato il 19 aprile 2024 e depositato il 6 maggio successivo, il Comune di Pozzallo ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, del decreto n. 112 del 19 febbraio 2024 con cui la Struttura territoriale dell’Ambiente di Ragusa e Siracusa del Dipartimento regionale dell’ambiente, a conclusione di una conferenza dei servizi semplificata in modalità asincrona, ha rilasciato una concessione demaniale marittima, con utilizzo annuale e scadenza al 31 dicembre 2024, alla ditta Yacht Club Beach s.a.s., per realizzare un’area attrezzata con chiosco prefabbricato, ombrelloni, sdraio, pedalò, per attività e sport di spiaggia, in località Pietre Nere; ha chiesto l’annullamento anche degli ulteriori atti indicati in epigrafe.</h:div><h:div>Esposti i fatti, ha dedotto, in via gradata, i seguenti motivi:</h:div><h:div>1) Violazione e falsa applicazione: dell’art. 2 della l.r. n. 32 del 2020; dell’art. 4 della l. r. n. 15 del 2005; degli artt. 36 e 37 del r.d. n. 327 del 1942. Violazione dei principi: di buon andamento e di lealtà istituzionale tra PP.AA.; dei principi di legalità e tipicità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere sotto i profili: del travisamento dei fatti; del difetto d’istruttoria; del difetto di motivazione; dell’illogicità manifesta. </h:div><h:div>2) Violazione e falsa applicazione: dell’art. 2 della l.r. n. 32 del 2020; dell’art. 4 della l. r. n. 15 del 2005; degli artt. 36 e 37 del r.d. n. 327 del 1942; degli artt. 19 e 22 della l.r. n. 7 del 2019; dell’art. 14 ter della l. n. 241 del 1990; dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990. Violazione dei principi: di buon andamento e di lealtà istituzionale tra PP.AA.; dei principi di legalità e tipicità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere sotto i profili: del travisamento dei fatti; del difetto d’istruttoria; del difetto di motivazione; dell’illogicità manifesta. </h:div><h:div>3) Violazione e falsa applicazione: dell’art. 2 della l.r. n. 32 del 2020; dell’art. 4 della l. r. n. 15 del 2005; degli artt. 36 e 37 del r.d. n. 327 del 1942. Eccesso di potere sotto i profili: del travisamento dei fatti; del difetto d’istruttoria; del difetto di motivazione; dell’illogicità manifesta. </h:div><h:div>2. Per l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento dell’ambiente - Struttura territoriale dell’ambiente di Ragusa e Siracusa, l’Ufficio del genio civile di Ragusa, la Capitaneria di porto di Pozzallo, la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Ragusa si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato, che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.</h:div><h:div>3. Si è costituita in giudizio anche la società Yacht Club Beach s.a.s., controinteressata, che ha depositato una memoria con cui, fatte alcune precisazioni in fatto, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, di cui ha, comunque, chiesto il rigetto, poiché infondato, vinte le spese.</h:div><h:div>4. Alla camera di consiglio del 29 maggio 2024, previo avviso di possibile definizione con sentenza semplificata data dal Presidente alle parti, che nulla hanno osservato, il ricorso è stato posto in decisione.</h:div><h:div>5. Preliminarmente va fatto un sintetico riferimento ai principali fatti di causa.</h:div><h:div>La Struttura territoriale dell’ambiente di Ragusa e Siracusa, acquisiti i pareri favorevoli espressi della Capitaneria di porto di Pozzallo, della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Ragusa, dell’Ufficio del genio civile di Ragusa, dell’Agenzia delle dogane e dell’ASP di Ragusa, con nota prot. n. 53375 del 15 luglio 2022, ha adottato la determinazione prot. n. 53375 del 15 luglio 2022 di conclusione positiva della conferenza dei servizi; il Comune di Pozzallo non ha comunicato nessuna determinazione entro il termine fissato e il suo silenzio è stato considerato equivalente ad assenso senza condizioni.</h:div><h:div>Il Comune di Pozzallo, con nota prot. n. 31985 del 5 dicembre 2022, ha trasmesso all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente il proprio avviso contrario in ordine alla compatibilità dell’istanza con il piano di utilizzo del demanio marittimo, approvato in via preliminare con la delibera di giunta n. 221 del 14 dicembre 2020, evidenziando che “<corsivo>le tre aree richieste in concorrenza ricadono in territorio di Pozzallo in zona (…) individuata dal P.U.D.M. come spiaggia libera, ossia un tratto di litorale ove non sono consentiti insediamenti di stabilimenti balneari</corsivo>”.</h:div><h:div>La Struttura territoriale dell’ambiente di Ragusa e Siracusa, con decreto n. 112 del 19 febbraio 2024, ha rilasciato la concessione demaniale marittima precisando che era stato acquisito, <corsivo>per silentium</corsivo>, l’assenso senza condizioni del Comune di Pozzallo.</h:div><h:div>Il Comune di Pozzallo, con nota prot. n. 5758 del 28 febbraio 2024, ha invitato ad avviare il procedimento di ritiro in autotutela la Struttura territoriale dell’ambiente di Ragusa e Siracusa che, con nota prot. n. 13347 del 29 febbraio 2024, ha precisato di aver agito in conformità alla circolare del Dirigente dell’area 2 “Demanio marittimo” del Dipartimento dell’ambiente dell’omonimo Assessorato prot. n. 55946 del 26 luglio 2022 secondo cui, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 3 della l.r. n. 17 del 21 luglio 2021, sarebbe tornato in vigore l’art. 69 della l.r. n. 9 del 15 aprile 2021, nella sua originaria formulazione, con la conseguente possibilità di esaminare le istanze di c.d.m. presentate sino al 31 gennaio 2020 (data di proclamazione dell’emergenza pandemica da SARS COVID-19) senza l’obbligo dell’attestazione di coerenza con il P.U.D.M..</h:div><h:div>6. Così ricostruita la cornice fattuale della controversia, va preliminarmente esaminata l’eccezione d’inammissibilità per difetto di legittimazione attiva della ricorrente, che è stata sollevata dalla controinteressata, la quale è infondata per le ragioni di seguito esposte.</h:div><h:div>Il punto di partenza è costituito dalle norme che regolamentano la conferenza di servizi nella Regione siciliana, le quali sono rinvenibili negli artt. 18 e seguenti della l.r. n. 7 del 21 maggio 2019, che contengono disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa.</h:div><h:div>L’art. 18, dopo avere previsto, al comma 1, che le conferenze decisorie in cui devono essere acquisiti atti di assenso resi da diverse Amministrazioni si svolgono, di norma, in forma semplificata e in modalità asincrona, dispone, al comma 3, che le Amministrazioni coinvolte rendono le proprie motivate determinazioni, in termini di assenso o dissenso costruttivo, entro il termine perentorio, comunque non superiore a 45 giorni, comunicato dall’Amministrazione procedente.</h:div><h:div>Il successivo comma 4 statuisce che, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine assegnato ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3 equivalgono ad assenso senza condizioni.</h:div><h:div>Il comma 5 prevede, infine, che scaduto tale termine, l’Amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni, la determinazione motivata di conclusione della conferenza.</h:div><h:div>In particolare:</h:div><h:div>- qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, o ritenga, sentiti i privati e le altre Amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni indicate possono essere accolte senza necessità di modifiche sostanziali alla decisione, adotta una determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, che sostituisce, a ogni effetto, tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati;</h:div><h:div>- qualora, invece, abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, adotta la determinazione di conclusione negativa della conferenza, che produce l’effetto del rigetto della domanda.</h:div><h:div>L’art. 20, comma 2, statuisce, a sua volta, che le Amministrazioni, i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza, possono sollecitare, con congrua motivazione, l’Amministrazione procedente ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21 <corsivo>quinquies </corsivo>e 21 <corsivo>nonies</corsivo> della l. n. 241 del 1990, purché abbiano partecipato alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini.</h:div><h:div>Infine, l’art. 21 dispone: al comma 1 che l’Amministrazione regionale o locale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o dell’incolumità pubblica, la quale ha espresso un dissenso motivato, ha la facoltà di proporre opposizione alla Giunta regionale, che indice una riunione con la partecipazione delle Amministrazioni partecipanti alla conferenza e interviene nel caso di mancato raggiungimento di un’intesa.</h:div><h:div>Trattasi di una disciplina sovrapponibile a quella statale contenuta negli artt. 14 <corsivo>quater</corsivo> e <corsivo>quinquies</corsivo> della l. n. 241 del 1990, come variamente integrata e modificata da norme successive, da cui differisce esclusivamente con riferimento al profilo della legittimazione alla richiesta d’intervento in autotutela.</h:div><h:div>L’art. 14 <corsivo>quater</corsivo>, comma 2, della l. n. 241 del 1990 dispone, infatti, che tutte le Amministrazioni legittimate a partecipare alla conferenza di servizi possono sollecitare quella procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell’art. 21 <corsivo>nonies </corsivo>(annullamento d’ufficio), mentre per le determinazioni ex art. 21 <corsivo>quinquies</corsivo> (revoca) restringe tale possibilità a quelle che hanno partecipato o si sono espresse nei termini.</h:div><h:div>Come detto, l’art. 20, comma 2, della l.r. n. 7 del 2019 non differenzia, sotto il profilo della legittimazione attiva, il regime della sollecitazione all’esercizio dei poteri di autotutela, con riferimento all’annullamento d’ufficio e alla revoca, in quanto in entrambi i casi la stessa è riconosciuta esclusivamente alle Amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza di servizi o si sono espresse nei termini.</h:div><h:div>7. Così ricostruita la normativa applicabile alla fattispecie in esame, la questione che il collegio deve affrontare è se un’Amministrazione, che non ha partecipato alla conferenza di servizi o ha espresso il proprio parere negativo tardivamente, può impugnare in sede giurisdizionale la determinazione conclusiva favorevole.</h:div><h:div>Sulla questione si registrano due orientamenti.</h:div><h:div>7.1 Secondo un primo, espresso nella sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, n. 633 del 20 dicembre 2017, per regola generale il Comune, quale ente esponenziale della collettività stanziata sul proprio territorio e portatore in via continuativa degli interessi diffusi radicati sul medesimo, ha legittimazione a impugnare gli atti che ivi autorizzano lo svolgimento di attività.</h:div><h:div>Tale legittimazione non viene meno per il fatto che l’autorizzazione sia stata preceduta da una conferenza di servizi in cui l’assenso di tale ente è stato acquisito <corsivo>per silentium</corsivo>, in quanto nessuna disposizione prevede una così incisiva deroga ai principi generali e le norme degli articoli 14 <corsivo>ter</corsivo> e 14 <corsivo>quater</corsivo>, comma 1, nell’imporre che il dissenso sia manifestato, a pena d’inammissibilità, nella conferenza e che il mancato motivato dissenso equivalga a implicito assenso escludono la legittimità di pareri postumi, ma non privano l’ente che non abbia manifestato il dissenso della legittimazione al ricorso.</h:div><h:div>Nemmeno potrebbe ipotizzarsi un’acquiescenza, ovverosia l’accettazione espressa o tacita del provvedimento, che ne rende inammissibile l’impugnazione, la quale richiede che il comportamento che vi dà luogo sia contestuale o successivo al provvedimento che definisce il procedimento; il carattere “dicotomico” della conferenza di servizi comporta, infatti, che l’accettazione o meglio l’assenso implicito alle determinazioni della conferenza è anteriore al provvedimento conclusivo.</h:div><h:div>7.2 A tale orientamento si contrappone quello espresso nella recente sentenza del TAR Campania, sede di Napoli, 11 aprile 2024, n. 2407 secondo il quale le Amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi, che non sono portatrici di interessi sensibili, se vogliono contestarne gli esiti hanno a disposizione esclusivamente un potere sollecitatorio nei confronti dell’Amministrazione procedente che può, nell’ambito della sua discrezionalità, decidere di ritirare il provvedimento in attuazione del potere di autotutela previsto dall’art. 21 <corsivo>nonies</corsivo> della l. n. 241 del 1990.</h:div><h:div>Riconoscere, a fianco di tale potere sollecitatorio, anche quello d’impugnare la determinazione finale significherebbe frustrare la ratio semplificatoria della conferenza di servizi e lo stesso meccanismo organizzativo ad essa sotteso, in quanto, se fosse consentito a un’Amministrazione partecipante alla conferenza di servizi di contestare l’esito finale della stessa, attraverso la proposizione di un autonomo ricorso, sarebbe sostanzialmente superfluo, se non del tutto inutile, l’art. 14 <corsivo>quater</corsivo>, comma 2, che, nel limitare le osservazioni critiche delle Autorità amministrative coinvolte nella conferenza di servizi al solo potere sollecitatorio, predilige un modello semplificato e agile che possa consentire l’emanazione del provvedimento finale nel minor tempo possibile, senza permettere rimostranze al di fuori di quanto ammesso dalla legge, che ritarderebbero la procedura.</h:div><h:div>Riconoscere l’impugnazione avverso il provvedimento finale in favore di chi, pur potendo partecipare alla conferenza di servizi, non vi abbia partecipato, vorrebbe, inoltre, dire legittimare condotte contrastanti con il principio di buona fede e leale collaborazione, previsto dall’art. 1, comma 2 <corsivo>bis</corsivo> della l. n. 241 del 1990, nonché con il meccanismo semplificatorio rappresentato dal silenzio assenso previsto dal successivo art. 14 <corsivo>bis</corsivo>, comma 4.</h:div><h:div>Vorrebbe, altresì, dire violare il principio di non contraddizione, che è a sua volta anche applicazione del principio di buona fede, in quanto consentire l’impugnazione, da parte del soggetto inerte, del provvedimento finale, rischia di rimettere in discussione tutta la vicenda, frustrando il meccanismo organizzativo della conferenza di servizi.</h:div><h:div>Tale limitazione non sarebbe, peraltro, in contrasto con la Costituzione, potendosi, sotto tale profilo, operare un parallelismo con la SCIA e, pertanto, richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 45 del 2019 che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 6 <corsivo>ter</corsivo>, della l. n. 241 del 1990 il quale, dopo avere chiarito che la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili, attribuiscono al terzo interessato la facoltà di sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’Amministrazione e, in caso di inerzia, attivare il rito in materia di silenzio.</h:div><h:div>Il giudice delle leggi ha, in particolare, escluso l’illegittimità della mancata previsione di un termine finale per la sollecitazione, da parte del terzo, dei poteri di verifica spettanti alla Pubblica Amministrazione.</h:div><h:div>7.3 Prima d’illustrare le ragioni per le quali il Collegio, dopo attentissima riflessione, ritiene di aderire al primo orientamento, va rilevato che è ininfluente la circostanza che esso si sia formato prima della novella che ha riformulato l’art. 14 <corsivo>quater</corsivo> introducendo, al comma 2, un potere sollecitatorio facente capo alle Amministrazioni legittimate a partecipare alla conferenza di servizi e finalizzato all’esercizio dei poteri di autotutela da parte dell’Amministrazione procedente.</h:div><h:div>Per come meglio si illustrerà di seguito, la norma è, infatti, strutturata in termini di “possibilità” di “sollecito”, cosicché, come detto, la questione giuridica da affrontare è quella del riconoscimento della legittimazione ad agire in giudizio in capo all’Amministrazione partecipante alla conferenza di servizi, di cui sia stato acquisito il parere favorevole <corsivo>per silentium</corsivo>.</h:div><h:div>7.4 Così impostata la questione, appare persuasivo l’argomento secondo cui una così incisiva deroga al principio generale del riconoscimento della legittimazione ad agire in giudizio in capo al Comune per contestare autorizzazioni all’esercizio di attività incidenti sul proprio territorio non può farsi discendere da norme le quali, nell’imporre che il dissenso sia tempestivamente manifestato, a pena d’inammissibilità, nella conferenza di servizi e che il mancato motivato dissenso equivalga ad implicito assenso, escludono la legittimità di pareri postumi.</h:div><h:div>Tali disposizioni non consentono un’interpretazione che precluda all’Amministrazione di agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi legittimi, venendo in considerazione un diritto inviolabile riconosciuto alla generalità dei consociati dall’art. 24 della Cost..</h:div><h:div>Né a diversa conclusione può pervenirsi sulla base dell’art. 14 quater, comma 2, della l. n. 241 del 1990 il quale prevede una mera possibilità e non un obbligo delle Amministrazioni legittimate a partecipare alla conferenza di servizi di chiedere un intervento in autotutela; si aggiunga poi che, a fronte dell’eventuale esercizio di tale facoltà, non si riscontra nessun obbligo dell’Amministrazione procedente di assumere determinazioni (positive o negative).</h:div><h:div>Non si rinviene, peraltro, nella norma un’espressa preclusione dell’accesso alla tutela giurisdizionale, la cui previsione avrebbe, comunque, posto un dubbio di legittimità costituzionale.</h:div><h:div>Valga, sotto tale profilo, la considerazione che l’autotutela, in quanto esplicazione di un potere dello stesso segno di quello inizialmente esercitato attraverso l’adozione dell’atto che ne costituisce oggetto, si pone su un piano diverso da quello della tutela giurisdizionale, cosicché, ad avviso del collegio, non può essere attribuita alla stessa una valenza sostitutiva e preclusiva dell’azione in giudizio.</h:div><h:div>Deve, conclusivamente, aggiungersi che l’interpretazione proposta dalla controinteressata priva il Comune della legittimazione ad agire in giudizio senza, peraltro, fornirgli degli strumenti alternativi adeguati di reazione a fronte di un atto incidente su un interesse pubblico di particolare rilievo, qual è quello alla tutela delle coste e dei litorali, che costituisce oggetto dell’art. 9, comma 3, della Costituzione, aggiunto dall’art. 1, comma 1, della l. cost. n. 1 del 2022, il quale afferma solennemente che la Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni.</h:div><h:div>Tale privazione di tutela è ancora più evidente nell’ordinamento regionale in quanto, come detto, si ha un’ulteriore restrizione della “facoltà” di “sollecitare” un intervento in autotutela che viene riconosciuta esclusivamente alle Amministrazioni che hanno partecipato o si sono espresse nei termini.</h:div><h:div>Il Comune ricorrente non rientra, in particolare, in nessuna delle due fattispecie e, seguendo l’interpretazione avversata, si troverebbe sprovvisto di qualunque strumento di reazione nei confronti di provvedimenti autorizzativi dello svolgimento di attività sulla propria costa in quanto: non può ritirare, in autotutela, il proprio parere favorevole tacito; non può sollecitare l’autotutela secondo il meccanismo delineato dalla normativa in materia di conferenza di servizi; non può (secondo la tesi non condivisa dal collegio) nemmeno proporre ricorso giurisdizionale.</h:div><h:div>Né può dubitarsi della legittimità della norma regionale e rimettere la questione al giudice delle leggi, in quanto è possibile un’interpretazione costituzionalmente orientata secondo cui la stessa, al pari di quella nazionale, non preclude l’utilizzo degli ordinari strumenti di tutela innanzi all’Autorità giudiziaria.</h:div><h:div>Deve, peraltro, aggiungersi che, come detto, il Comune di Pozzallo, con nota del 28 febbraio 2024, ha sollecitato, nelle forme ordinarie, un intervento in autotutela e la STA di Ragusa/Siracusa, con l’impugnata nota prot. n. 13347 del 29 febbraio 2024, ha ritenuto di non esercitare i propri poteri di ritiro, esponendo ampiamente le ragioni per le quali riteneva legittimo il proprio operato.</h:div><h:div>Ne deriva che, non essendo il Comune di Pozzallo legittimato alla sollecitazione del potere di autotutela secondo la peculiare disciplina della conferenza di servizi, anche ad ammettere, in via di pura ipotesi, che la stessa precluda l’accesso alla tutela giurisdizionale, gli si dovrebbe, comunque, riconoscere la legittimazione a contestare tale provvedimento innanzi a questo Giudice.</h:div><h:div>8. Il collegio è, però, come detto, giunto alla conclusione del riconoscimento della legittimazione attiva, cosicché, accertata la ritualità, deve procedersi all’esame del merito del ricorso che è fondato con riferimento al primo assorbente motivo, dedotto in via principale, con cui il Comune di Pozzallo ha dedotto la violazione dell’art. 2 della l.r. n. 32 del 2020.</h:div><h:div>Tale norma, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dall’art. 69, comma 2, della l.r. n. 9 del 2021 e dall’art. 3, comma 1, della l.r. n. 17 del 2021, dispone(va):</h:div><h:div>- al comma 1, che: nelle more dell’approvazione del piano di utilizzo del demanio marittimo (PUDM), è consentito il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, per una durata di sei anni, purché coerenti con le previsioni di quello già adottato in via preliminare dal Consiglio comunale e in corso di approvazione; qualora le nuove concessioni demaniali marittime siano in contrasto con i piani successivamente approvati, l’ente concedente assegna un termine, non inferiore a novanta giorni, entro cui il concessionario può inoltrare istanza al fine di rendere coerente la concessione demaniale marittima con il PUDM approvato; se il concessionario non vi provvede nel termine assegnato ovvero se la concessione non risulti adeguabile alle previsioni del PUDM, la concessione è revocata;</h:div><h:div>- al comma 1 bis, che, attesa l’emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di consentire all’amministrazione concedente la conclusione dei procedimenti amministrativi, la coerenza con le previsioni del Piano di utilizzo del demanio marittimo di cui al comma 1 non è prevista per le istanze già protocollate alla data di entrata in vigore della l.r. n. 32 del 2020;</h:div><h:div>- al comma 2, che: le richieste inerenti all’occupazione di nuove aree demaniali sono corredate dall’attestazione di coerenza con le previsioni del PUDM approvato ovvero già adottato e in corso di approvazione definitiva, rilasciata dall’amministrazione comunale competente per territorio; le istanze non corredate della predetta attestazione sono inammissibili;</h:div><h:div>- al comma 3, che il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime è consentito esclusivamente previo espletamento delle procedure ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 7, comma 7, della l.r. n. 4 del 2003.</h:div><h:div>Come noto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 108 del 5 maggio 2022, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 3 della l.r. n. 17 del 2021, che aveva modificato il comma 1 <corsivo>bis</corsivo> dell’art. 2 della l.r. n. 32 del 2020, rilevando che tale disposizione, nel dispensare dal rispetto dei piani di utilizzo del demanio marittimo (PUDM) le concessioni demaniali marittime, la cui richiesta era stata protocollata prima dell’entrata in vigore della l.r. n. 32 del 2020, assicurava esclusivamente la salvaguardia degli interessi degli aspiranti alle nuove concessioni, sacrificando, oltre i limiti consentiti dal principio di ragionevolezza, gli interessi riconducibili al raggio di tutela dell’art. 9 Cost., in funzione dei quali la stessa legislazione regionale imponeva ai Comuni l’obbligo di dotarsi di PUDM.</h:div><h:div>A parere dell’Amministrazione regionale, la sentenza del giudice delle leggi, nel dichiarare l’illegittimità dell’art. 3 della l.r. n. 17 del 2021, avrebbe determinato la “reviviscenza” di quanto originariamente previsto dall’art. 69 della l.r. n. 9 del 15 aprile 2021, secondo cui per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime non era richiesta la coerenza con i PUDM, nei seguenti due casi:</h:div><h:div>a) alla data di entrata in vigore della l.r. n. 32 del 2020 (i.e. 4 gennaio 2021) era già stata indetta la conferenza dei servizi sull’istanza di concessione;</h:div><h:div>b) l’istanza era stata già protocollata alla data di dichiarazione dello stato di emergenza pandemica (ovverosia 31 gennaio 2020).</h:div><h:div>Tale tesi è stata già disattesa dalla sezione con la sentenza n. 2031 del 26 giugno 2023 che ha richiamato il principio stabilito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 7/2020) e recentemente applicato dalla Corte di cassazione (sezione III, sentenza n. 3592/2022) secondo cui “<corsivo>in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge la “reviviscenza” della norma previgente rispetto a quella dichiarata incostituzionale si verifica solo se quest’ultima era meramente abrogativa della prima, non anche nell’ipotesi in cui la norma incostituzionale avesse portata modificativa o sostitutiva, contenendo una nuova e diversa disciplina della fattispecie già contemplata dalla norma abrogata</corsivo>”, “(…) <corsivo>per stabilire se la precedente disciplina del termine (…) sia divenuta nuovamente efficace, dopo la dichiarazione di incostituzionalità della norma che l’aveva modificata, portando il termine al</corsivo> (…), <corsivo>serve stabilire se si sia trattato di una mera abrogazione o di una modifica dal “contenuto sostitutivo”</corsivo>”.</h:div><h:div>In applicazione di tale principio, la sezione ha ritenuto che le modifiche del comma 1 <corsivo>bis</corsivo> dell’art. 2 della l.r. n. 32 del 2020, introdotte con l’art. 3 della l.r. n. 17 del 2021, hanno riguardato alcuni aspetti temporali della precedente formulazione del medesimo comma 1 <corsivo>bis</corsivo>, come introdotto dall’art. 69 della l.r. n. 9 del 2021, lasciando immutata la regolazione di base, ossia l’idea che per certe fattispecie temporalmente più datate non fosse necessaria la preventiva conformità al PUDM anche semplicemente adottato.</h:div><h:div>Ha concluso nel senso che, non potendosi ritenersi prodotto un effetto di reviviscenza, la conformità dell’istanza rispetto al PUDM costituiva un requisito necessario ai fini del rilascio della concessione demaniale, indipendentemente dalla data della presentazione, non essendo vigente alcuna disposizione derogatoria.</h:div><h:div>Nella specie non è stato acquisito l’attestato di coerenza con il PUDM, il quale non è stato ancora adottato da parte del Comune di Pozzallo, che ha solo redatto uno schema di massima, fatto proprio dalla Giunta, che destina l’area oggetto dell’impugnata concessione a spiaggia libera, in cui non sono consentiti insediamenti di stabilimenti balneari.</h:div><h:div>Ne deriva l’applicazione dell’ulteriore principio di diritto affermato dalla succitata sentenza della sezione secondo cui l’assenza di un PUDM adottato preclude in radice il rilascio della concessione demaniale, dato che la legge, nel prescrivere come necessaria e insostituibile la condizione della coerenza con lo strumento pianificatorio, va interpretata nel senso che il rilascio della concessione è a maggior ragione impedito (non solo nelle ipotesi di contrasto col Piano, ma anche) in mancanza radicale di tale piano.</h:div><h:div>Per completezza deve aggiungersi che la concessione <corsivo>de qua</corsivo> contrasta con lo schema di PUDM e, pertanto, con la proposta di scelta pianificatoria espressa dall’organo esecutivo del Comune di Pozzallo.</h:div><h:div>9. Concludendo, in forza di quanto esposto, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.</h:div><h:div>Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l’integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. </h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="29/05/2024"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Aurora Lento</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>