<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240013220240216124336784" descrizione="SB_concessione_porto_Filenz_info_point_crociera_Plenaria_cassata_SSUU_no_respingi_durata_concessioni_proroga_exlege" gruppo="20240013220240216124336784" modifica="16/02/2024 16:39:12" stato="2" tipo="24" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00132"/><fascicolo anno="2024" n="00547"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.3:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240013220240216124336784.xml</file><wordfile>20240013220240216124336784.docm</wordfile><ricorso NRG="202400132">202400132\202400132.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\924 Aurora Lento\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Daniele Profili</firma><data>16/02/2024 16:29:34</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>19/02/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Aurora Lento,	Presidente</h:div><h:div>Daniele Profili,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Valeria Ventura,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Circoscrizione Territoriale e Portualità, Area Demanio, Ufficio Territoriale di Catania, del 9 gennaio 2024, protocollo del 10 gennaio 2024 n. 523, comunicato a mezzo pec il 10 gennaio 2024, con cui è stata denegata la destagionalizzazione della concessione demaniale marittima 5/2017 per la prosecuzione dell'attività di <corsivo>info point</corsivo> accoglienza crocieristi e no, disponendo il ripristino e lo sgombero dell'area concessa in occupazione sino al 31.12.2023.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 132 del 2024, proposto da </h:div><h:div>74 S.r.l., Filenz S.r.l.s, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Sciuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità di Sistema Portuale del Mar della Sicilia Orientale Catania, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Catania, via Vecchia Ognina, 149; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar della Sicilia Orientale Catania;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2024 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. L’Autorità Portuale intimata, con concessione del 28 settembre 2016, n. 24 e successivo rinnovo del 7 aprile 2017, n. 5, ha consentito alla società 74 S.r.l.s., fino al 31 dicembre 2020, di occupare in maniera stagionale (dal 1° aprile al 31 ottobre) <corsivo>“..un’area demaniale portuale di mq 550,00 antistante l’edificio pertinenziale denominato Vecchia Dogana, destinata al posizionamento di una pedana di livellamento di mq 550,00 e spessore cm 4 per l’accoglienza a terra e intrattenimento dei turisti crocieristi, nell’ambito della graduale apertura del porto alla città, ove potervi collocare le seguenti installazioni: - n. 1 postazione infopoint di mq 9 per la ricezione e accoglienza a terra dei turisti crocieristi; - n. 1 bancone bar di mq 16; - n. 2 banconi bar di mq 9 ciascuno; - n. 1 palco di altezza non superiore a cm 80 per una superficie di mq 12; Sulla citata pedana è previsto il posizionamento di un telo per video proiezioni, ombrelloni, tavoli e sedie, divanetti e arredi vari</corsivo>”.</h:div><h:div>Alla scadenza della prefata concessione (31.12.2020), non essendo stata accolta la domanda di proroga, la società ricorrente ha esperito ricorso giurisdizionale dinanzi a questo T.A.R., con causa iscritta al r.g. n. 1691/2020. </h:div><h:div>Con la sentenza n. 631/2022 il ricorso è stato accolto, sulla scorta dell’accertamento che la concessione di cui trattasi, come risultante dagli atti, sarebbe dovuta essere qualificata come di tipo “turistico-ricreativo”, e non di tipo portuale, beneficiando così della proroga <corsivo>ex lege </corsivo>prevista per la prima tipologia di concessioni.</h:div><h:div>In forza di tale pronuncia la ricorrente ha così fruito della proroga normativa del titolo concessorio in precedenza ottenuto, proseguendo le sue attività in loco per le stagioni 2021 e 2022. Nel 2023, poi, ha deciso di affidare la gestione dei servizi insistenti sull’area in concessione alla Filenz S.r.l., oggi anch’essa ricorrente, previo ottenimento dell’autorizzazione <corsivo>ex</corsivo> art. 45 <corsivo>bis</corsivo> cod. nav. sino al 31 dicembre 2023, in considerazione del prolungamento stagionale concesso dall’Amministrazione per compensare il ritardo di avvio delle attività registratosi per cause ritenute non imputabili al concessionario.</h:div><h:div>La società ricorrente, avendo riscontrato che nei mesi di novembre e dicembre 2023, per la prima volta dal 2016, l’attività nel periodo invernale si era rilevata particolarmente viva, attesa la presenza di numerosi crocieristi e diportisti, con richiesta datata 29 dicembre 2023, chiedeva alla p.a. la destagionalizzazione della concessione, manifestando la volontà di proseguire le proprie attività anche dal 1° gennaio al 31 marzo 2024, con particolare riferimento alla gestione dell’<corsivo>info point</corsivo>, lasciando montata la relativa struttura. Ciò anche nella considerazione che, quello di cui trattasi, risulterebbe essere l’unico punto di accoglienza presente nel porto di Catania per crocieristi e diportisti.</h:div><h:div>L’istanza veniva respinta dall’Amministrazione resistente per le seguenti ragioni:</h:div><h:div>- la struttura modulare di carattere stagionale avrebbe dovuto essere rimossa al termine del periodo di concessione (31.12.2023) e, comunque di quello stagionale, coincidenti per l’anno in questione alla luce della proroga concessa di cui sopra;</h:div><h:div>- l’attività potrebbe essere svolta, con opportuni accorgimenti, ugualmente all’interno dell’edificio<corsivo> ex</corsivo> Vecchia Dogana;</h:div><h:div>- le norme invocate a supporto della richiesta di destagionalizzazione non sarebbero applicabili all’Autorità intimata, come evidenziato dal decreto assessoriale n. 319/GAB del 05.08.2016;</h:div><h:div>- infine, la concessione in questione sarebbe scaduta e, per quanto riguarda il suo rinnovo, tale possibilità sarebbe in corso di valutazione compatibilmente al pubblico uso delle aree demaniali marittime.</h:div><h:div>Avverso il prefato diniego parte ricorrente ha proposto l’odierno ricorso affidandolo alle seguenti censure:</h:div><h:div>I) violazione dell’articolo 3 della legge 118/2022 come modificato dall’articolo 12 comma 6-<corsivo>sexies</corsivo> del decreto legge 198/2022 convertito legge 14/2023 – violazione dei principi di cui alla sentenza n. 631/2022 del T.A.R. Sicilia, Sezione Staccata di Catania – eccesso di potere travisamento dei fatti, difetto di presupposti e disparità di trattamento, difetto di motivazione, contraddittorietà.</h:div><h:div>Con il primo mezzo di impugnazione parte ricorrente censura l’asserzione della p.a. nella parte in cui ritiene che la concessione sia scaduta il 31 dicembre 2023, atteso che essa poggerebbe sui contenuti delle sentenze nn. 17 e 18 del 2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, tuttavia, sarebbero state annullate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 32559/2023, con discendente reviviscenza dell’art. 3, co. 1, della l.n. 118/2022, come modificato dall’articolo 12 comma 6-<corsivo>sexies</corsivo> del decreto legge 198/2022, convertito dalla legge 14/2023, con ciò significando che la proroga <corsivo>ex lege </corsivo>per la concessione di parte ricorrente dovrebbe spingersi fino al 31 dicembre 2024.</h:div><h:div>II) violazione dell’articolo 42 della legge regionale n. 3/2016 – violazione dell’art. 32 dello Statuto della Regione Siciliana, del d.P.R. n. 684/1977, degli articoli 5 e 6 della legge n. 84/1994, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di motivazione e contraddittorietà.</h:div><h:div>Con la seconda censura parte ricorrente contesta l’impossibilità paventata dall’Autorità Portuale di concedere la destagionalizzazione, invero prevista, in via generale, dall’art. 42 della l.r. n. 3/2016, non potendosi sostenere, quindi, che l’Amministrazione in questione non sia tenuta alla sua applicazione, alla luce della peculiare natura della concessione in parola, così come accertata dal T.A.R. Catania con la sentenza in precedenza richiamata;</h:div><h:div>III) eccesso di potere per sviamento, difetto dei presupposti e travisamento.</h:div><h:div>Da ultimo, il provvedimento sarebbe altresì illegittimo nella parte in cui sostiene che l’attività in questione potrebbe essere svolta nei locali dell’edificio <corsivo>ex </corsivo>Dogana, atteso che, da un lato, la concessionaria non avrebbe alcuna disponibilità di tale struttura, mentre la Filenz S.r.l., pur essendo titolare di un contratto di locazione per l’utilizzo di alcuni locali ivi ubicati, ha fatto presente che i medesimi sono già usati per altri scopi (discoteca, ristorante e birreria, caffetteria, oltre servizi igienici, aula studio e deposito).</h:div><h:div>Peraltro, come precisato nel provvedimento gravato, l’utilizzo in astratto di tali locali comporterebbe l’adozione, in concreto, di “<corsivo>opportuni accorgimenti</corsivo>”, ossia di lavori di modifica delle strutture interne con significativo aggravio di tempi e costi.</h:div><h:div>2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo il respingimento sia dell’istanza cautelare, per carenza di <corsivo>fumus </corsivo>e di <corsivo>periculum</corsivo>, che del ricorso introduttivo in quanto infondato nel merito per le seguenti ragioni:</h:div><h:div>- in fatto, non vi sarebbe stato alcun aumento del flusso crocieristico, né esso è previsto nel periodo per cui è stata chiesta l’estensione della concessione;</h:div><h:div>- nel procedimento di rinnovo sarebbe emersa la non regolarità contributiva e assicurativa INPS della concessionaria, come da preavviso di rigetto già notificatole e non ancora riscontrato con osservazioni;</h:div><h:div>- la concessione sarebbe scaduta <corsivo>ex lege </corsivo>il 31 dicembre 2023, in ossequio a quanto stabilito dall’Adunanza Plenaria con le sentenze nn. 17 e 18 del 2021;</h:div><h:div>- la norma sulla destagionalizzazione prevista dall’art. 42, co. 4, della l.r. n. 3/2016 non si applicherebbe alle aree demaniali gestite dall’Autorità Portuale.</h:div><h:div>3. Alla camera di consiglio del 14 febbraio 2024, come dato avviso alle parti e trascritto a verbale, il ricorso è passato in decisione per la sua definizione ai sensi dell’art. 60 del codice di rito amministrativo.</h:div><h:div>4. Va anzitutto precisato come il Collegio non ritiene di dover decidere su aspetti relativi al procedimento di rinnovo della concessione di cui trattasi, così come paventati con gli scritti difensivi dell’Amministrazione, trattandosi di potere amministrativo <corsivo>in fieri </corsivo>e, dunque, non ancora esercitato in maniera compiuta, con sua conseguente sottrazione dal sindacato giurisdizionale (art. 34, co. 2, primo periodo, c.p.a.), senza considerare che, comunque, l’oggetto dell’odierna controversia, attesa l’ormai acclarata natura soggettiva del giudizio amministrativo, risulta essere perimetrato dalla domanda giudiziale di parte ricorrente che, invero, fa riferimento soltanto al diniego emesso dalla p.a. in relazione all’istanza di destagionalizzazione dalla stessa presentata.</h:div><h:div>5. Quest’ultima determinazione, peraltro, va ricompresa nel <corsivo>genus</corsivo> dei c.d. atti “plurimotivati”, ossia fondati su una pluralità di presupposti, ciascuno dei quali in sé idoneo a sorreggere le conclusioni cui la p.a. è giunta con l’adozione dell’atto amministrativo contestato. Come già chiarito in più circostanze dalla giurisprudenza amministrativa, laddove un provvedimento sia fondato su più ordini di motivi, tra loro autonomi, deve comunque considerarsi legittimo se almeno uno di essi sia esente da vizi e sia idoneo a giustificarlo in maniera congrua (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sezione Terza, n. 3201/2023; in termini, cfr.  T.A.R. Campania, Napoli, sent. n. 5565/2019 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 1921/2016; Sez. VI, n. 2894/2012).</h:div><h:div>Tanto chiarito, il ricorso nel merito non può trovare accoglimento, potendo i motivi di ricorso essere trattati in via unitaria per questioni di sinteticità e alla luce dell’infondatezza della pretesa di parte ricorrente per le ragioni di seguito precisate.</h:div><h:div>6. Accertato, in quanto oggetto di precedente giudicato di questo T.A.R. (sent. n. 631/2022), che l’odierna concessione rientri nel novero delle concessioni di tipo turistico-ricreativo, è pacifico che ad essa debba essere applicata, così come già effettuato per gli anni addietro, la proroga <corsivo>ex lege</corsivo> prevista dal legislatore ma, con i dovuti temperamenti prescritti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.</h:div><h:div>7. Secondo la tesi di parte ricorrente, l’intervenuta sentenza n. 32559/2023 delle Sezioni Unite della Cassazione dovrebbe comportare l’impossibilità di dare applicazione ai principi indicati dall’Adunanza Plenaria con le sentenze nn. 17 e 18 del 2021, con conseguente reviviscenza del termine di scadenza delle concessioni in argomento fissato al 31 dicembre 2024, non potendosi ritenere scaduta la concessione dalla stessa vantata alla data del 31 dicembre 2023.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene che tale impostazione sia destituita di fondamento.</h:div><h:div>In primo luogo, la citata pronuncia delle Sezioni Unite ha avuto ad oggetto la sola sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 18/2021, e non anche la 17, così come peraltro già rilevato dal Consiglio di Stato in un <corsivo>obiter dictum</corsivo> contenuto in sua recente pronuncia (Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 11200/2023, punto 8.6), e tanto basterebbe per ritenere ancora perfettamente applicabili i principi espressi dal Supremo consesso amministrativo al caso di specie, in quanto comunque racchiusi nella sentenza residua.</h:div><h:div>In seconda battuta, poi, non può non essere rilevato come la Suprema Corte di Cassazione abbia annullato la (sola) sentenza n. 18/2021 dell’Adunanza Plenaria per diniego di giurisdizione, affrontando alcune questioni preliminari in tema di ammissibilità del ricorso per cassazione <corsivo>ex</corsivo> art. 111, ultima comma, della Costituzione, affermando che costituisce “motivo di giurisdizione”, deducibile avverso una sentenza del Consiglio di Stato sotto forma di diniego ovvero rifiuto della tutela giurisdizionale, quello con cui viene denunciato che il g.a. avrebbe indebitamente dichiarato inammissibile l’intervento in giudizio di alcuni soggetti portatori di interessi collettivi, ovvero quello di un Ente territoriale, senza tuttavia  esaminare il tema della proroga <corsivo>ex lege</corsivo> delle concessioni demaniali marittime.</h:div><h:div>8. Per tali ragioni, non possono se non restare fermi, secondo l’opinione del Collegio, in adesione a quanto già statuito in altre sedi giurisdizionali di recente (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sent. n. 19051/2023), i principi espressi dall’Adunanza Plenaria che, peraltro, si pongono nel solco di quanto già statuito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia, oltre che dalla giurisprudenza nazionale. </h:div><h:div>In tal senso, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nelle sentenze sopra richiamate, ha ribadito come la direttiva 123/2006/CE, c.d. <corsivo>Bolkestein</corsivo> abbia, in primo luogo, natura di “<corsivo>direttiva di liberalizzazione</corsivo>” (e non di armonizzazione <corsivo>ex</corsivo> art. 115 T.F.U.E.), in quanto “<corsivo>tesa ad eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento e di servizio, garantendo l’implementazione del mercato interno e del principio concorrenziale ad esso sotteso</corsivo>”. </h:div><h:div>Per quanto attiene, invece, al suo ambito di applicazione, ha evidenziato come esso riguardi anche le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa, che devono essere qualificate alla stregua di autorizzazioni di servizi afferenti ad una risorsa naturale attualmente caratterizzata, sia in ambito locale che nazionale, da “<corsivo>notevole scarsità</corsivo>”, quale concetto “<corsivo>da intendersi in termini relativi e non assoluti</corsivo>”, la cui valutazione “<corsivo>dipende essenzialmente dall’esistenza di aree disponibili sufficienti a permettere lo svolgimento della prestazione di servizi anche ad operatori economici diversi da quelli attualmente “protetti” dalla proroga ex lege” (“a maggior ragione alla luce della già evidenziata capacità attrattiva delle coste nazionali e dell’elevatissimo livello della domanda in tutto il periodo estivo</corsivo>”).</h:div><h:div>Avuto riguardo agli effetti della direttiva <corsivo>de qua</corsivo> ad essa è stata riconosciuto il carattere “<corsivo>self executing</corsivo>”, ossia di atto di normazione secondaria dell’ordinamento europeo direttamente applicabile negli Stati membri, avendo “<corsivo>un livello di dettaglio sufficiente a determinare la non applicazione della disciplina nazionale che prevede la proroga ex lege fino al 2033 e ad imporre, di conseguenza, una gara rispettosa dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, non discriminazione, mutuo riconoscimento e proporzionalità</corsivo>”.</h:div><h:div>Su tali premesse, l’Adunanza Plenaria ha, dunque, affermato –  in continuità con la prevalente giurisprudenza comunitaria e nazionale amministrativa sia di primo che di secondo grado – “<corsivo>il principio secondo cui il diritto dell’Unione impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime (o lacuali o fluviali) avvenga all’esito di una procedura di evidenza pubblica, con conseguente incompatibilità [per contrasto sia con gli artt. 49 e 56 T.F.U.E. sia con l’art. 12 della direttiva 2016/1237CE] della disciplina nazionale [art. 1, commi 682 e 683, l. n. 145/2018 e art. 182, comma 2, d.l. 19 n. 34/2020] che prevede la proroga automatica ex lege fino al 31 dicembre 2033 delle concessioni in essere</corsivo>”, chiarendo che “<corsivo>tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione</corsivo>” nonché, peraltro, evidenziando come “<corsivo>non vi è dubbio …, che nell’inerzia del legislatore, l’art. 12 della direttiva 2006/123 e i principi che essa richiama, tenendo anche conto di come essi sono stati più volti declinati dalla giurisprudenza europea e nazionale, già forniscono tutti gli elementi necessari per consentire alle Amministrazioni di bandire gare per il rilascio delle concessioni demaniali in questione, non applicando il regime di proroga ex lege</corsivo>”.</h:div><h:div>Da ultimo, in applicazione di principi analoghi a quelli già espressi nella sentenza n. 13/2017 e nella avvertita necessità di modulare gli effetti temporali della propria decisione, in ossequio ai principi di certezza del diritto e del rischio di “<corsivo>ripercussioni economiche o sociali gravi, dovute, in particolare, all’elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base di una diversa interpretazione normativa</corsivo>”, l’Adunanza Plenaria ha stabilito che, nelle more della predisposizione delle necessarie procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento delle concessioni di cui trattasi, fosse congruo stabilire che i rapporti concessori preesistenti continuassero ad essere regolati nella maniera previgente fino alla data del 31 dicembre 2023, al fine di consentire, da un lato, agli Enti pubblici preposti di predisporre e avviare le prescritte procedure competitive e, dall’altro lato, di non eludere l’obbligo incombente sull’Italia di conformarsi al diritto comunitario, potendo detto termine essere sfruttato anche dal legislatore per un intervento normativo, di sua precipua pertinenza, in grado di dettare una disciplina ossequiosa sia dell’ordinamento dell’Unione Europea che dei contrapposti interessi, bilanciando la necessità di assicurare adeguate forme di concorrenza per l’accesso ai titoli concessori demaniali in questione con quella di tutelare i concessionari uscenti.</h:div><h:div>In conclusione, la medesima sentenza del giudice amministrativo della nomofiliachia ha altresì stabilito che “<corsivo>Scaduto tale termine, tutte le concessioni demaniali in essere dovranno considerarsi prive di effetto, indipendentemente da se vi sia –o meno- un soggetto subentrante nella concessione</corsivo>”.</h:div><h:div>9. Acclarato, pertanto, che il titolo concessorio di parte ricorrente, in quanto rilasciato per finalità turistico-ricreative, deve ritenersi essere scaduto alla data del 31 dicembre 2023, alla luce dei principi sopra richiamati applicati dalla p.a. resistente e a cui il Collegio intende aderire, non ritenendo che essi possano essere stati scalfiti dal prefato intervento delle Sezioni Unite, l’istanza di destagionalizzazione presentata, avente ad oggetto un periodo successivo a quello dell’intervenuta scadenza della concessione (1° gennaio 2024 – 31marzo 2024) non avrebbe potuto se non essere rigettata, essendo tale motivo di diniego <corsivo>ex se </corsivo>sufficiente per sorreggere la determinazione di segno negativo adottata dall’Autorità resistente.</h:div><h:div>10. Per le suesposte ragioni, il ricorso va respinto in quanto infondato. </h:div><h:div>11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna le società ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/02/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Daniele Profili</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>