<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240007520240304173041681" descrizione="" gruppo="20240007520240304173041681" modifica="05/03/2024 11:57:14" stato="2" tipo="24" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00075"/><fascicolo anno="2024" n="00900"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240007520240304173041681.xml</file><wordfile>20240007520240304173041681.docm</wordfile><ricorso NRG="202400075">202400075\202400075.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\763 Pancrazio Maria Savasta\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>PANCRAZIO MARIA SAVASTA</firma><data>05/03/2024 10:55:38</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Calogero Commandatore</firma><data>04/03/2024 17:42:46</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>06/03/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Pancrazio Maria Savasta,	Presidente</h:div><h:div>Giovanni Giuseppe Antonio Dato,	Primo Referendario</h:div><h:div>Calogero Commandatore,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:</h:div><h:div>- della deliberazione di G.M. n. 148 dell’11.12.2023 del Comune di Santa Domenica Vittoria.</h:div><h:div>- della deliberazione di G.M. n. 149 dell’11.12.2023 del Comune di Santa Domenica Vittoria.</h:div><h:div>- della nota del 4 gennaio 2024, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Santa Domenica Vittoria l'avvio di un procedimento non meglio precisato.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>ricorso numero di registro generale 75 del 2024, proposto da Cosmak S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Natale Bonfiglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Comune di Santa Domenica Vittoria, non costituito in giudizio;</h:div><h:div>la Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2024 il dott. Calogero Commandatore e uditi i difensori delle parti costituite, come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Con ricorso regolarmente notificato il 10 gennaio 2024 e depositato il successivo 15 gennaio 2024, la società ricorrente ha esposto:</h:div><h:div>- di essere aggiudicataria – giusta determina del Settore Tecnico del Comune di Santa Domenica Vittoria n. 129 del 25 luglio 2023 – dell’appalto di lavori di sistemazione dei torrenti Favara e Fagotto per i quali era stata impegnata la somma di euro 250.000,00 sul bilancio regionale a seguito della </h:div><h:div>proclamazione di stati emergenziali;</h:div><h:div>- che l’amministrazione regionale, stante l’inerzia serbata dal Comune successivamente all’aggiudicazione, rivolgendo allo stesso l’invito a relazionare entro 15 giorni sulla permanenza dell’interesse e sullo stato del procedimento, con l’avvertimento che, in mancanza il Dipartimento avrebbe avviato la revoca del suddetto finanziamento;  </h:div><h:div>- che con le determinazioni gravate, il Comune intimato ha annullato la deliberazione della G.M. n. 31 del 22.3.2023, di approvazione del progetto esecutivo posto a base della gara aggiudicata <corsivo>ut supra</corsivo> indicata, e approvato un nuovo progetto esecutivo dei lavori per cui è causa per l’importo complessivo di euro 297.000,00.</h:div><h:div>Avverso tali provvedimento, la società ricorrente ha interposto il presente gravame articolando i seguenti motivi (di cui il Collegio riporta la corretta numerazione stante la duplicazione in ricorso del motivo indicato come secondo):</h:div><h:div>1) Violazione degli artt. 7 e seguenti della L. n. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 9 e seguenti della L.R. Sic. N. 7/2019 e s.m.i. Con tale motivo, parte ricorrente ha eccepito la mancata comunicazione di avvio del procedimento.</h:div><h:div>2) in via subordinata: incompetenza. – Violazione dell’art. 51 della L. n. 142/90 e s.m.i., come recepita in Sicilia dalla L.R. Sic. N. 48/91 e s.m.i. –  Violazione dell’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con gli atti della sequela procedimentale, inclusi quelli relativi al procedimento di aggiudicazione culminato con il provvedimento di aggiudicazione definitiva.</h:div><h:div>3) in via subordinata: violazione e falsa applicazione della lettera <corsivo>i</corsivo>), comma 1, articolo 1, della L.R. n. 48/91, modificato dall’art. 12 L.R. n. 30/2000, di recepimento del d.lgs. n. 267/2000; nonché degli artt. 153, 183 e 191 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per carenza di parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore economico-finanziario, nonché di impegno spesa e di copertura finanziaria.</h:div><h:div>Con tali motivi, la parte ricorrente lamenta il vizio d’incompetenza, giacché il progetto esecutivo era stato approvato, sotto il profilo tecnico, dal responsabile del procedimento e dell’area tecnica, mentre, con le delibere impugnate, la giunta municipale ha proceduto senza alcuna valutazione di tali uffici.</h:div><h:div>4) in via ancor più subordinata: violazione e falsa applicazione degli artt. 21 <corsivo>quinquies</corsivo> e <corsivo>nonies</corsivo> della L. n. 241/90 e s.m.i. – Eccesso di potere per falsità dei presupposti e sviamento dall’interesse pubblico e dalla causa giustificativa. Ulteriore profilo di incompetenza funzionale e di eccesso di potere per </h:div><h:div>contraddittorietà e della violazione del principio del <corsivo>contrarius actus</corsivo>. –  Difetto assoluto di motivazione, stante l’infondatezza dei motivi posti a fondamento dei provvedimenti: ossia la mancata valutazione delle modifiche intervenute a seguito della richiesta, introitata al protocollo del Comune al prot. n. 2448 del 13.5.2020, di acquisizione di documentazione integrativa avanzate dall’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – servizio 3 – pareri e autorizzazioni U.O. 3.1. sede di Catania, al fine di poter dare seguito all’istruttoria relativa al rilascio dei pareri di competenza e la necessità di aggiornare il corrispettivo dell’opera ai nuovi prezziari regionali <corsivo>medio tempore</corsivo> adottati.</h:div><h:div>Si è costituita in giudizio l’amministrazione regionale che con memoria dell’Avvocatura dello Stato ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.</h:div><h:div>Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, il Comune intimato non si è costituito in giudizio.</h:div><h:div>All’udienza camerale del 31 gennaio 2024 – presenti i difensori delle parti costituite e previo avviso formulato dal Collegio di eventuale definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata – la causa è stata posta in decisione.</h:div><h:div>Preliminarmente deve accogliersi l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Presidenza della Regione Siciliana – con la sua conseguente estromissione (nozione afferente alle ipotesi di cui agli artt. 108 e 109 c.p.c., ma estensibile per autorevole dottrina anche alle ipotesi di difetto di legittimazione passiva) dal giudizio – giacché, l’art. 41 c.p.a. esclude la legittimazione passiva per le amministrazioni od enti che, come la predetta amministrazione regionale, abbiano partecipato, a diverso titolo, al procedimento, non adottando la determinazione finale (T.a.r. della Valle D’Aosta, sez. I, 31 luglio 2020, n. 29).</h:div><h:div>Ciò posto, il ricorso è fondato e deve essere accolto nei sensi infra-specificati.</h:div><h:div>Sono meritevoli di accoglimento il primo e l’ultimo motivo di ricorso.</h:div><h:div>E invero, i provvedimenti amministrativi di secondo grado che incidono sull’aggiudicazione definitiva – in quanto idonea ad attribuire alla parte ricorrente il bene della vita – devono essere necessariamente preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento (Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2023, n. 8273), che si impone, in modo particolare, qualora, come nel caso che ci occupa, i presupposti della revoca e/o dell’annullamento siano motivate sulla base di valutazioni discrezionali e tecniche, puntualmente confutate dall’aggiudicataria sia in ordine al fatto presupposto, sia con riferimento alla ponderazione degli interessi in conflitto. </h:div><h:div>Con il quarto motivo di ricorso, infatti, parte ricorrente ha confutato sia la necessità di modificare il progetto esecutivo in base alle indicazioni dell’Autorità di bacino del 13 maggio 2020, sia l’esigenza di procedere alla revisione dei prezzi in base al nuovo tariffario regionale, nonché la rispondenza della riedizione della gara con i solleciti dell’amministrazione regionale intimata.</h:div><h:div>Tale carenza motivazionale va altresì ormai ponderata, tenendo conto anche dell’immanenza del principio di risultato previsto dall’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 (cui, ad avviso del Collegio, occorre attribuire valenza ricognitiva e non innovativa) –  secondo cui “<corsivo>Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza</corsivo> –, che sembra frustrato dalla scelta dell’amministrazione resistente senza un’adeguata rappresentazione della ragioni volte a giustificarla.</h:div><h:div>In conclusione, previo assorbimento del secondo e del terzo motivo articolati in via subordinata, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, i provvedimenti impugnati devono essere annullati, fatte salve le ulteriori determinazioni della P.A.</h:div><h:div>Nei rapporti tra la parte ricorrente e l’amministrazione comunale, le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre devono compensarsi nei rapporti tra la parte ricorrente e l’amministrazione regionale intimata.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione della Presidenza della Regione Siciliana, lo accoglie, e per, l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.</h:div><h:div>Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell’I.V.A., nella misura di legge se dovute; compensa le spese nei rapporti tra la parte ricorrente e l’amministrazione regionale costituita.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="31/01/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Simona Grassi</h:div><h:div>Calogero Commandatore</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>