<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230169320240108095132039" descrizione="Appalto - principio di equivalenza" gruppo="20230169320240108095132039" modifica="16/01/2024 11:24:23" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="01693"/><fascicolo anno="2024" n="00289"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230169320240108095132039.xml</file><wordfile>20230169320240108095132039.docm</wordfile><ricorso NRG="202301693">202301693\202301693.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\56 Giuseppa Leggio\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Giuseppa Leggio</firma><data>13/01/2024 12:07:07</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Gianluca Amenta</firma><data>10/01/2024 10:51:37</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/01/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giuseppa Leggio,	Presidente</h:div><h:div>Diego Spampinato,	Consigliere</h:div><h:div>Gianluca Amenta,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della comunicazione, pervenuta a mezzo pec, del 28.7.2023 di avvenuta aggiudicazione della Procedura aperta per la fornitura in somministrazione continuata quinquennale, relativamente al Lotto 3 oggetto EMATOLOGIA – Piattaforme analitiche per l'esecuzione dell'esame emocromocitometrico, la preparazione e la colorazione dei vetrini ematologici - CIG 9221327FC1; </h:div><h:div>- della delibera n. 1600 del 20.7.2023 di aggiudicazione della Procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 D.lgs 50/2016, per la fornitura in somministrazione continuata quinquennale, distinta in cinque lotti unici e inscindibili, di apparecchiature in service, reagenti e materiale di consumo per i laboratori di analisi – limitatamente al lotto 3 Piattaforme analitiche per l'esecuzione dell'esame emocromocitometrico, la preparazione e la colorazione dei vetrini ematologici - CIG 9221327FC1; </h:div><h:div>- dei verbali di gara, in particolare del verbale n. 10 del 4.4.2023 e del n. 12 del 5.5.2023; </h:div><h:div>- della nota del RUP 17.4.2023 pro. 22280;</h:div><h:div>- nonché dei verbali di gara, nonché di ogni altro atto o provvedimento conseguente, antecedente o comunque connesso e con riserva di motivi aggiunti non appena saranno conosciuti i documenti di gara richiesti;</h:div><h:div>e conseguentemente </h:div><h:div>per il risarcimento in forma specifica del danno subito, con richiesta di subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato, previa declaratoria di inefficacia, ovvero - in subordine - per equivalente economico.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1693 del 2023, proposto da </h:div><h:div>Dasit S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9221327FC1, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Bassani, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Rodolico - San Marco”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Elio Guarnaccia, elettivamente domiciliato come da PEC da Registro di Giustizia e fisicamente domiciliato presso il suo studio in Catania, via XX Settembre, 45; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Medical Systems S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Mania, Giacomo Cugnata, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Rodolico - San Marco e di Medical Systems S.p.A.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2023 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la società ricorrente rappresenta quanto segue.</h:div><h:div>1.1 Con delibera n. 2257  del 26.11.2021  l’Azienda ospedaliera resistente ha  indetto  una  gara,  distinta  in  cinque  lotti,  per la somministrazione continuata quinquennale di apparecchiature, reagenti e  materiale vario per i propri laboratori di analisi; la gara d’interesse è il lotto 3 avente ad oggetto Ematologia – Piattaforme analitiche  per  l’esecuzione  dell’esame  emocromocitometrico,  la  preparazione  e  la colorazione  dei  vetrini  ematologici del valore di € 500.000,00 su base annuale e € 2.500.000,00 quinquennale.</h:div><h:div>Il Capitolato Tecnico prevede specificatamente che <corsivo>“Gli analizzatori dovranno essere tra essi integrati, fisicamente e tramite software, al fine  di  costituire un'unica piattaforma analitica senza  operazioni  manuali  di discontinuità”</corsivo>. </h:div><h:div>Prima della data di scadenza della presentazione delle offerte era stato presentato un doppio quesito proprio in relazione a questo punto (quesito n. 84) con il quale si intendeva verificare la possibilità di partecipare alla gara con soluzioni meno vincolanti in termini di numero di analizzatori e di piattaforme di carico campioni e l’ipotesi  di  considerare “valore   aggiunto” una   diversa   prospettazione progettuale per  quanto  riguarda  i  sistemi  di  lettura  digitalizzata  per  la  morfologia cellulare, ma la risposta della stazione appaltante era chiara nel senso che non era possibile una soluzione difforme da quella indicata dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>; nel dettaglio l’amministrazione non solo confermava le disposizioni del capitolato tecnico, ma, richiamando il sopralluogo e il tavolo tecnico svoltosi, precisava <corsivo>“…nella fase di consultazione preliminare, il tavolo tecnico di questa Stazione Appaltante aveva esaminato le medesime osservazioni già formulate dalla medesima ditta, ed aveva ritenuto di non poterle accogliere come appare evidente dalla versione definitiva di capitolato che è stata pubblicata”. </corsivo></h:div><h:div>Era quindi dato corso alle operazioni di gara. </h:div><h:div>In particolare, nella seduta del 14.04.2023 (verbale n. 10) nel corso dell’esame della offerta tecnica della controinteressata (la società Medical Systems, poi risultata aggiudicataria) la Commissione  rilevava che la configurazione proposta non fosse  conforme  alle  caratteristiche previste  in Capitolato  in quanto <corsivo>“contrariamente alla caratteristica minima prevista dal Capitolato (e relativo chiarimento al quesito n. 84)”</corsivo> la configurazione prevede due analizzatori fisicamente in linea e un terzo <corsivo>“non integrato nella catena”</corsivo>. La Commissione, con nota del 17.04.2023, attivava il soccorso istruttorio chiedendo sostanzialmente a Medical Systems di confermare che la configurazione proposta fosse quella individuata dalla Commissione stessa nel verbale n. 10; la Medical Systems rispondeva sostenendo che il capitolato non prevedesse che tutti gli analizzatori dovessero  essere collegati fisicamente ed informaticamente e che, pertanto, la sua offerta - comprendente tre analizzatori collegati dal punto di vista informatico, due dei quali collegati anche fisicamente -  dovesse ritenersi conforme alle previsioni della <corsivo>lex specialis.</corsivo></h:div><h:div>Nella successiva seduta del 05.05.2023 (verbale  n.  12)  la Commissione riteneva che l’offerta  della controinteressata  potesse  ritenersi “equivalente” e per l’effetto la ammetteva alla gara con l’attribuzione di un punteggio qualitativo di 53,1, mentre la ricorrente otteneva un punteggio qualitativo di 59,7. La gara veniva poi aggiudicata alla controinteressata, essendo quest’ultima risultata prevalente nel punteggio economico (verbale di  gara  n.  13), mentre la ricorrente si posizionava seconda in graduatoria.</h:div><h:div>1.2 Il ricorso viene affidato ai seguenti motivi di diritto.</h:div><h:div><corsivo>I) Violazione di legge (art. 83 e 95 D.lgs 50/2016 –articolo 6 l. 241/1990)– violazione di  legge  e  delle  regole  di  gara (Capitolato e  Chiarimenti) – eccesso  di  potere  per contraddittorietà –violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione e delle condizioni di partecipazione.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>La ricorrente evidenzia che la <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara è chiara nel prevedere che l’offerta economica deve consistere di un’unica piattaforma analitica costituita  da  tre analizzatori  ematologici, tutti connessi fisicamente e informaticamente. E, mentre la ricorrente ha formulato un’offerta conforme alle previsioni del bando, la controinteressata ha presentato un’offerta palesemente difforme e non equivalente a quella richiesta dato che la stessa prevede due distinte piattaforme analitiche (con due analizzatori collegati fisicamente, mentre il terzo è staccato) che in sostanza costringono  il personale  tecnico  a  caricare  le  provette  manualmente  su  due  sistemi; ciò avrebbe dovuto portare all’esclusione della controinteressata dalla procedura di gara.</h:div><h:div>Ha errato inoltre la stazione appaltante nel momento in cui, per ammettere l’offerta tecnica della controinteressata, ha attivato il soccorso istruttorio, chiedendo conferma delle specifiche tecniche della offerta; una procedura siffatta è del tutto estranea alle previsioni del nostro ordinamento e le conclusioni cui  è  pervenuta l’amministrazione sono aberranti per gli effetti distorsivi sull’esito della gara. </h:div><h:div>Invero, il soccorso istruttorio è ammissibile solo per emendare carenze o irregolarità che attengano alla allegazione dei requisiti di ordine generale, ma in nessun caso è possibile procedere alla modifica del contenuto tecnico dell’offerta; inoltre, come riconosciuto anche da recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, sentenza 14 settembre 2023 n. 8316) le clausole della <corsivo>lex specialis</corsivo>
				<corsivo>“non  possono  essere  assoggettate  ad  un procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o  inespressi,  ma vanno  interpretate  secondo  il  significato  immediatamente  evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; solo nell’ipotesi –non ravvisabile nella presente fattispecie –in cui il dato testuale presenti ambiguità, l’interprete dovrà prescegliere il significato più favorevole al concorrente.”</corsivo></h:div><h:div><corsivo>II. Violazione di legge (art. 68, comma 6, D.lgs 50/2016) e del Bando - Violazione del principio di equivalenza – difetto di istruttoria – contraddittorietà.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>La controinteressata nel rispondere alla richiesta di chiarimenti così come la Commissione di gara, al fine di ammettere l’offerta economica della controinteressata, si sono richiamati al principio di equivalenza, il quale era previsto anche nel Capitolato tecnico; di tale principio, tuttavia, è stato fatto un utilizzo improprio e non pertinente.</h:div><h:div>È, infatti, pacifico in giurisprudenza che il principio di  equivalenza non  può  essere invocato dalle  imprese  per  offrire prodotti  che  non  siano  conformi  al  bando,  soprattutto  per  quelle  prescrizioni – così come avvenuto nel caso di specie - che indichino caratteristiche essenziali e indefettibili; è poi altrettanto evidente  che  la  dichiarazione  di  equivalenza  deve accompagnare l’offerta e non invece costituire una giustificazione postuma a carenze della stessa (T.A.R. Roma, 10/03/2023, n.4169).</h:div><h:div><corsivo>III. Violazione dei principi di concorrenza, trasparenza e par condicio.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>La ricorrente puntualizza, infine, che, se avesse saputo prima del momento della presentazione delle offerte, che un’altra soluzione tecnica era possibile, anche lei avrebbe prospettato un progetto similare a quello offerto dalla controinteressata, con conseguente diminuzione dei costi; è evidente quindi che la scelta dell’amministrazione di accettare una offerta difforme dalle previsioni del bando e con un contenuto qualitativamente inferiore senza procedere ad una riformulazione del bando di gara ha comportato una lesione della <corsivo>par condicio </corsivo>tra gli operatori economici.</h:div><h:div>1.3 Per tutte le ragioni esposte, la ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente subentro nel contratto eventualmente stipulato o, in via subordinata, con risarcimento del danno per equivalente.</h:div><h:div>2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio e ha presentato memorie eccependo quanto segue.</h:div><h:div>In primo luogo, l’amministrazione rileva che, lungi dall’aver disposto  il  soccorso istruttorio, ha attivato il cd. soccorso procedimentale, istituto radicalmente diverso; non vi è stata infatti alcuna integrazione della documentazione presentata dalla controinteressata, bensì una semplice richiesta di chiarimenti a cui è stato dato tempestivo riscontro (l’istituto in commento è stato oggi recepito e disciplinato nel nuovo codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 36/2023, all'art. 101 comma 3).</h:div><h:div>In secondo luogo, evidenzia che la valutazione di equivalenza effettuata dalla Commissione di gara in relazione all’offerta tecnica della Medical Systems è pienamente legittima alla luce dell’orientamento giurisprudenziale formatosi sull’articolo 86 del D.lgs. n. 50/2016 secondo cui <corsivo>“per evidenti ragioni di favor per l’effettiva concorrenza tra i partecipanti, il cd. principio  di  equivalenza  deve  applicarsi  sia  ai  requisiti  di  ammissione  sia  alle  specifiche  tecniche  per l’attribuzione dei punteggi”</corsivo> (T.A.R. Lazio, sez. II, 9 aprile 2018 n. 3896).</h:div><h:div>In particolare, nel caso di specie, il bisogno dell’amministrazione consiste nel potere utilizzare “<corsivo>un’unica  piattaforma analitica  senza  operazioni  manuali  di  discontinuità”,</corsivo> a  fronte  del  numero  stimato  di  campioni giornalieri da analizzare all’interno dei due presidi ospedalieri,  ossia 500  campioni per  il P.O. Rodolico e 300 campioni per il P.O San Marco e, come  si  evince chiaramente  dalla  lettura  delle schede  tecniche  degli analizzatori  offerti  da Medical  Systems, essi  sono  in  grado  di soddisfare pienamente tale preminente esigenza della stazione appaltante, oltre che soddisfare tutti  gli  altri  requisiti  specifici  previsti  dal  capitolato e ciò inoltre ad un prezzo nettamente  inferiore rispetto a  quello  offerto  dalla ricorrente (circa 800.000 euro di differenza).</h:div><h:div>Nel dettaglio, quanto   alla   funzionalità   concreta   della   linea   di   analizzatori   offerta dall'aggiudicataria Medical  Systems, denominata “CAL 6000”, essa prevede l’integrazione fisica di due analizzatori, nonché l’integrazione informatica completa attraverso il software di settore Mindray labxpert: tale sistema è in grado di eseguire in circa un’ora e mezza l’intero fabbisogno giornaliero di test del P.O. San Marco, ed in poco più di due ore l’intero fabbisogno giornaliero di test del P.O.  G.  Rodolico (ossia i  sopra  detti 500  campioni  al  giorno  per  il  P.O.  Rodolico  e  300 campioni al giorno per il P.O San Marco) e tutto ciò in completa   automazione, senza   il   benché   minimo intervento manuale, esattamente come richiesto dal capitolato.</h:div><h:div>Per tali ragioni, risulta irrilevante il fatto che il terzo analizzatore oggetto della fornitura non sia collegato fisicamente al sistema CAL 6000, come detto composto da due analizzatori, poiché tale sistema è già da solo in grado di soddisfare l’intero fabbisogno del Policlinico, per come descritto in <corsivo>lex specialis;</corsivo> il terzo analizzatore, non connesso fisicamente agli altri due, può svolgere, anche  a  distanza,  una funzione   di   database,   senza   operazioni   manuali   di   discontinuità.</h:div><h:div>3. La controinteressata si è costituita in giudizio e ha presentato difese affermando quanto segue.</h:div><h:div>Innanzitutto evidenzia che l’offerta presentata è conforme ai   bisogni   espressi   dalle specifiche tecniche del Capitolato perché consente l’esecuzione del test emocromo tramite i due analizzatori BC-6200 in  grado  di gestire l'intero  carico  di  lavoro di  entrambi  i laboratori e l’esecuzione automatica di uno striscio del sangue periferico detto “vetrino”, attraverso il preparatore  e  coloratore  automatico; l’intero percorso del campione è dunque automatizzato e non richiede trasferimenti manuale, il che significa che un solo operatore,  con estrema facilità, può controllare sul monitor del PC dove si trova un campione in un dato momento, su quale strumento, che tipo di test è in corso, se il test è terminato o meno, se il campione è stato ripetuto e qualunque altra informazione. Il terzo analizzatore BC6200 è collegato informaticamente agli altri due e può essere spostato all’occorrenza presso altra unità operativa o  adoperato  quale  apparecchiatura  di backup in  caso  di  guasto o indisponibilità di altro analizzatore o della linea di automazione; la  configurazione  proposta è in definitiva funzionale agli obiettivi di realizzazione di un’area sangue che consenta la gestione della routine e delle urgenze, garantendo la completa tracciabilità dei campioni dalla accettazione alla archiviazione, con l’ottimizzazione dei flussi di lavoro.</h:div><h:div>Quanto al merito delle censure attoree, rileva, in primo luogo, che la previsione del capitolato tecnico nel richiedere tre analizzatori<corsivo>  “tra  essi  integrati,  fisicamente  e tramite  software” </corsivo>non stabiliva  affatto,  men  che  meno  con formulazione inequivoca, che tutti gli analizzatori dovessero essere integrati tra loro sia fisicamente sia informaticamente; la soluzione proposta deve pertanto ritenersi conforme alle previsioni del bando, una volta che queste siano interpretate correttamente (deve, infatti, ricordarsi il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui <corsivo>“a maggior ragione quando trattasi di clausole che possono condurre all’esclusione dell’offerta, a fronte del criterio del favor partecipationis,  per  il  quale  a  fronte  di  più  possibili  interpretazioni di una  clausola  contenute in un bando o  in un disciplinare  di gara, va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti”</corsivo> (Cons. Stato, IV, 31 ottobre 2022, n. 9415).</h:div><h:div>In secondo luogo, afferma che, anche a voler interpretare diversamente la clausola del bando sopra riportata, in ogni caso, in applicazione del principio di equivalenza di cui all’art. 68 D.lgs. n. 50/2016, l’offerta presentata doveva essere ammessa. Al riguardo, basta richiamare la giurisprudenza pacifica secondo cui <corsivo>“il  principio  di equivalenza permea  l'intera  disciplina  dell'evidenza pubblica,  in  quanto  la  possibilità  di  ammettere  alla  comparazione prodotti  aventi specifiche  tecniche  equivalenti  a  quelle  richieste,  ai fini  della  selezione  della  migliore  offerta,  risponde,  da  un  lato,  ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d'iniziativa  economica  e,  dall'altro,  al  principio  euro-unitario  di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle  pubbliche  gare,  mediante  un  legittimo  esercizio della   discrezionalità   tecnica   da   parte   dell'amministrazione   alla stregua  di  un  criterio  di  ragionevolezza  e  proporzionalità”  </corsivo>(ex pluribus, Consiglio  di  Stato-Sezione III,  30  agosto  2022  n.  7558; idem, Consiglio Di Stato -Sezione III, 14 maggio 2020, n. 3081).</h:div><h:div>E nel caso di specie è stata la stessa Commissione che, dopo aver ricevuto riscontro alla propria richiesta di chiarimenti, ha ritenuto la soluzione proposta conforme per equivalenza alla specifica tecnica riportata nel Capitolato tecnico; e tale valutazione di equivalenza non può essere sindacata dal Collegio in quanto non manifestamente irragionevole, il che rende le censure attoree inammissibili prima ancora che infondate.</h:div><h:div>In terzo luogo, evidenzia che nel caso di specie non v’è stato alcun soccorso istruttorio; non sono, infatti, stati prodotti nuovi documenti né è stata – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – modificato il contenuto tecnico della offerta. Semplicemente la Commissione ha richiesto a Medical Systems di confermare le caratteristiche tecniche del  sistema che  erano  state  indicate  e descritte   nella relazione   progettuale e la conferma è puntualmente arrivata, precisandosi che la soluzione  proposta andava ritenuta conforme alle richieste del Capitolato.</h:div><h:div>Quanto al terzo motivo di ricorso, osserva che la ricorrente ha scelto di offrire il sistema da lei proposto in modo da ottenere – come effettivamente avvenuto – un punteggio tecnico più alto; il suo sistema, tuttavia, prevedeva un costo notevolmente più alto tant’è che, a seguito dell’attribuzione del punteggio economico, si posizionava seconda in graduatoria.</h:div><h:div>In conclusione, Medical Systems allega che la soluzione da lei proposta è pienamente conforme alle previsioni del bando e, in ogni caso, equivalente posto che si è in presenza di una piattaforma analitica unica, controllabile da un solo operatore, senza che siano necessarie operazioni manuali di caricamento dei campioni sull’analizzatore non collegato fisicamente; non v’è quindi alcun aumento dei costi legato ad un supposto rallentamento dell’attività, bensì lo svolgimento della medesima attività descritta nella <corsivo>lex specialis</corsivo>, con un risparmio di spesa rispetto all’offerta economica della ricorrente di circa € 800.000,00.</h:div><h:div>4. Con successive memorie la ricorrente e la controinteressata insistono per l’accoglimento delle loro rispettive tesi.</h:div><h:div>5. All’udienza pubblica del 21.12.2023, dopo discussione tra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>6. Il ricorso è fondato e deve pertanto trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.</h:div><h:div>7. La controversia sottoposta all’esame del Collegio riguarda la procedura di gara CIG 9221327FC1 indetta dall’Azienda Ospedaliera resistente; trattasi di una gara, distinta  in  cinque  lotti,  per la somministrazione quinquennale di apparecchiature, reagenti e  materiale vario per i propri laboratori di analisi e nel presente giudizio viene in rilievo il lotto 3 avente ad oggetto Ematologia – Piattaforme analitiche  per  l’esecuzione  dell’esame  emocromocitometrico,  la  preparazione  e  la colorazione  dei  vetrini  ematologici del valore di € 500.000,00 su base annuale e € 2.500.000,00 quinquennale.</h:div><h:div>Partecipavano alla gara le società Dasit S.p.A. (odierna ricorrente) e Medical Systems S.p.A. (odierna controinteressata): quest’ultima si posizionava prima in graduatoria e diveniva aggiudicataria in virtù dell’attribuzione dei seguenti punteggi (53,10 di punteggio tecnico e 30 di punteggio economico per un totale di 83,10, mentre la ricorrente otteneva 69,70 di punteggio tecnico e 18 di punteggio economico per un totale di 77,70).</h:div><h:div>Ciò posto, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione, in quanto ritiene che l’offerta della controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa perché non conforme alle previsioni del capitolato tecnico. In sintesi, secondo la ricorrente, la stazione appaltante in primo luogo non avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio permettendo così alla controinteressata di specificare in cosa consistesse la sua offerta; in secondo luogo, avrebbe errato la stazione appaltante nell’applicare il principio di equivalenza posto che questo non può trovare spazio quando si è in presenza di un’offerta apertamente in contrasto con le previsioni della <corsivo>lex specialis</corsivo>; nel caso di specie, il vizio in commento sarebbe ancor più grave in quanto è stata la stessa amministrazione che, in sede di risposta alla richiesta di chiarimenti n. 84 (in un momento quindi antecedente rispetto a quello di presentazione delle offerte) rendeva noto non solo alla controinteressata, ma a tutti gli operatori economici interessati che le specifiche indicate nel capitolato tecnico erano integralmente confermate, non essendo pertanto ammissibile una soluzione tecnica diversa. Si sarebbe, pertanto, in presenza di un’offerta palesemente difforme rispetto alle previsioni del bando, che andava pertanto esclusa; la ricorrente, infine, puntualizza che, se avesse saputo prima del momento della presentazione delle offerte, che un’altra soluzione tecnica era possibile, anche lei avrebbe prospettato un progetto similare a quello offerto dalla controinteressata, con conseguente diminuzione dei costi; in altri termini, l’amministrazione, se avesse voluto accettare soluzioni difformi rispetto a quelli indicate nel capitolato tecnico, avrebbe dovuto procedere ad una riformulazione del bando di gara e non, invece, cambiare semplicemente opinione in sede di valutazione delle offerte perché ciò ha comportato una evidente lesione della <corsivo>par condicio</corsivo> tra gli operatori economici.</h:div><h:div>L’Amministrazione si difende osservando, in primo luogo, che, lungi dall’aver disposto il soccorso istruttorio, ha attivato il cd. soccorso procedimentale, istituto radicalmente diverso che non comporta alcuna modifica o integrazione della documentazione presentata, bensì una semplice richiesta di chiarimenti a cui è stato dato riscontro dalla controinteressata. In secondo luogo, evidenzia che la valutazione di equivalenza effettuata dalla Commissione di gara è pienamente legittima poiché la soluzione tecnica offerta dalla Medical Systems risponde pienamente ai requisiti tecnici e alle esigenze indicate nella <corsivo>lex specialis</corsivo> realizzandosi “<corsivo>un’unica  piattaforma analitica  senza  operazioni  manuali  di  discontinuità”,</corsivo> che permette di soddisfare pienamente gli obiettivi prefissati, ad un prezzo inoltre nettamente  inferiore rispetto a  quello  offerto  dalla ricorrente (circa 800.000 euro di differenza); sarebbe, pertanto, irrilevante la circostanza che il terzo analizzatore oggetto della fornitura non sia collegato fisicamente agli altri due analizzatori posto che il sistema offerto è in ogni caso in grado di soddisfare l’intero fabbisogno del Policlinico, per come descritto in <corsivo>lex specialis.</corsivo></h:div><h:div>La controinteressata, in primo luogo, rileva che la previsione del capitolato tecnico nel richiedere tre analizzatori<corsivo>  “tra  essi  integrati,  fisicamente  e tramite  software” </corsivo>non stabiliva  affatto che tutti gli analizzatori dovessero essere integrati tra loro sia fisicamente sia informaticamente; la soluzione proposta dovrebbe pertanto ritenersi conforme alle previsioni del bando, una volta che queste siano interpretate correttamente in applicazione del criterio del cd.  <corsivo>favor partecipationis. </corsivo>In secondo luogo, afferma che, anche a voler interpretare diversamente la clausola del bando in questione, in ogni caso, in applicazione del principio di equivalenza di cui all’art. 68 D.lgs. n. 50/2016, l’offerta presentata è stata correttamente ammessa in base ad una valutazione discrezionale della Commissione che non può essere sindacata dal Collegio in quanto non manifestamente irragionevole. In terzo luogo, evidenzia che nel caso di specie non v’è stato alcun soccorso istruttorio, in quanto non è avvenuta alcuna modifica dell’offerta, ma solamente una risposta ad una richiesta di chiarimenti. Infine, rileva che non v’è stata alcuna lesione della <corsivo>par condicio</corsivo> tra i concorrenti posto che la ricorrente, ben a conoscenza delle previsioni del bando, ha scelto di presentare un’offerta tecnica che le ha permesso di ottenere un punteggio tecnico più alto, ma che sotto il profilo economico è risultata essere molto più costosa di quella della controinteressata.</h:div><h:div>8. Ricostruiti i fatti di causa, il Collegio, al fine di dirimere la controversia, deve valutare se l’offerta tecnica presentata dalla controinteressata sia conforme o meno rispetto alle previsioni della <corsivo>lex specialis.</corsivo>
			</h:div><h:div>A tal proposito, si osserva innanzitutto che i fatti oggetto di controversia sono sostanzialmente pacifici; dalla documentazione agli atti e dalle affermazioni delle parti, infatti, emerge che:</h:div><h:div>i) il capitolato tecnico prescrive che l’offerta includa n. 3 analizzatori ematologici e che <corsivo>“Gli analizzatori dovranno essere tra essi integrati, fisicamente e tramite software, al fine di  costituire un'unica piattaforma analitica senza  operazioni  manuali  di discontinuità”;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>ii) in sede di risposta al quesito n. 84 (e quindi in un momento antecedente rispetto a quello di presentazione delle offerte) la stazione appaltante <corsivo>“conferma in toto quanto già specificato nel capitolato tecnico”;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>iii) l’offerta tecnica presentata dalla controinteressata prevede due analizzatori BC-6200 collegati fisicamente e informaticamente (i quali sarebbero in  grado  di gestire in maniera automatizzata l'intero  carico  di  lavoro di  entrambi  i laboratori e l’esecuzione automatica di uno striscio del sangue periferico detto “vetrino”), mentre il terzo analizzatore BC6200 è collegato solo informaticamente agli altri due, ma non anche fisicamente;</h:div><h:div>iv) in data 13.04.2023 (verbale di gara n. 9) la Commissione di gara, rilevate le caratteristiche tecniche dell’offerta, chiedeva chiarimenti alla controinteressata in modo che questa confermasse che la sua offerta prevedeva che solamente due analizzatori fossero collegati fisicamente <corsivo>“contrariamente alla caratteristica minima prevista da capitolato (e relativo chiarimento al quesito n. 84)”;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>v) Medical Systems, in data 21.04.2023, confermava le caratteristiche tecniche dell’offerta;</h:div><h:div>vi) infine, nella seduta del 05.05.2023 (verbale  n.  12)  la Commissione di gara riteneva che l’offerta tecnica della controinteressata  potesse  ritenersi equivalente.</h:div><h:div>9. Ciò posto, il Collegio ritiene che, secondo le norme che regolano l’interpretazione dei contratti (artt. 1362-1371 c.c.), il tenore della lettera della clausola della lex specialis che richiede che “<corsivo>Gli analizzatori dovranno essere tra essi integrati, fisicamente e tramite software, al fine  di  costituire un'unica piattaforma analitica senza  operazioni  manuali  di discontinuità</corsivo>”, è chiaro nel senso che tutti gli analizzatori devono essere tra loro integrati sia fisicamente sia informaticamente.</h:div><h:div>Depone in tal senso la circostanza che le due caratteristiche richieste - “<corsivo>fisicamente e tramite software</corsivo>”- vengono indicate insieme nell’inciso tra le virgole, a chiarimento e specificazione di cosa debba intendersi per integrazione tra gli analizzatori. Questa interpretazione trova inoltre conferma nel chiarimento, che ha valore di “intepretazione autentica”, fornito dalla stazione appaltante al quesito n. 84, nonché nella circostanza che la stessa Commissione di gara, nella seduta del 13.04.2023, ha rilevato che l’offerta di Medical fosse contraria “<corsivo>alla caratteristica minima prevista dal capitolato ( e relativo chiarimento al quesito n. 84)”</corsivo> , disponendo di chiedere alla controinteressata “<corsivo>conferma di quanto sopra</corsivo>”.</h:div><h:div>Invero è principio pacifico in giurisprudenza quello per il quale <corsivo>“gli atti di gara che presentano clausole chiare e prive di incertezza devono essere interpretati alla luce del criterio dell’interpretazione letterale”, anche atteso che “l’interpretazione dei bandi di gara, quali atti amministrativi generali, soggiace agli stessi canoni dettati per l’interpretazione degli atti negoziali (art. 1324 c.c.) e contrattuali (art. 1362 c.c.), assumendo tuttavia carattere preminente il canone dell’interpretazione letterale secondo cui l’ermeneutica deve avvenire innanzitutto in base al tenore letterale ossia attribuendo alle clausole il “senso letterale delle parole” (art. 1362 c.c.), con esclusione, in caso di clausole assolutamente chiare, di ogni ulteriore procedimento interpretativo”. </corsivo>(TRGA Trentino Alto Adige Südtirol, Trento, 14 marzo 2022, n. 57)  e che <corsivo>“il canone dell’interpretazione letterale si pone quale garanzia del rispetto dei principi di imparzialità dell’azione amministrativa e di tutela della concorrenza, in quanto proprio la sua rigorosa applicazione esclude che la stazione appaltante possa attribuire alle regole da essa stessa poste una portata diversa rispetto a quella che deriva obiettivamente dal tenore letterale su cui gli operatori del mercato, mediamente diligenti, hanno fatto affidamento ancor prima di partecipare alla gara. Infatti, poiché soltanto regole chiare consentono di conoscere il prevedibile esito della loro applicazione, gli operatori si determinano a partecipare alla competizione e a conformare di conseguenza l’offerta nella fiducia di ricevere proprio quel trattamento che discende dall’interpretazione letterale delle regole”</corsivo> (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 14 febbraio 2022, n. 1770).</h:div><h:div>Ne consegue che la prescrizione della <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara relativa all’integrazione tra gli analizzatori deve essere interpretata nel senso che tutti gli analizzatori dovessero essere integrati tra loro sia fisicamente sia informaticamente.</h:div><h:div>A fronte di tale prescrizione, è pacifico che nell’offerta della controinteressata uno degli analizzatori non è integrato nella catena e pertanto l’offerta stessa non può essere considerata conforme alle previsioni del bando.</h:div><h:div>10. Chiarito che quindi l’offerta tecnica della controinteressata non è conforme alle disposizioni del bando, non può trovare applicazione, nel caso di specie, il principio di equivalenza.</h:div><h:div>Il principio di equivalenza è ricavabile dall’art. 68, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui “<corsivo>Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al comma 5, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche</corsivo>”.</h:div><h:div>Si tratta di un principio che “<corsivo>permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica, sul presupposto che la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d'iniziativa economica e, dall'altro, al principio euro-unitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'Amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità</corsivo>” (<corsivo>ex multis</corsivo>, Consiglio di Stato, sez. III, 10 febbraio 2022, n. 1006).</h:div><h:div>Con il principio in commento si vuole evitare un'irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l'ammissibilità di offerte aventi un oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e, tuttavia, formalmente prive della specifica prescritta (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 7 giugno 2021, n. 4353) e presuppone, pertanto, la corrispondenza delle prestazioni (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 7 luglio 2021, n. 5169 e 22 novembre 2017, n. 5426), in modo da soddisfare in misura equivalente le necessità della stazione appaltante (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 25 marzo 2020, n. 2093).</h:div><h:div>Tuttavia, in giurisprudenza è stato altresì chiarito che “<corsivo>Nelle gare pubbliche la Commissione aggiudicatrice di gara può chiarire la portata di clausole ambigue, valutando anche l'equivalenza delle soluzioni tecniche offerte, ma non può, in alcun caso, ammettere alla gara offerte che presentano soluzioni tecniche che non rispettano i requisiti minimi e i caratteri essenziali richiesti dalla lex specialis” </corsivo>(cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 24/02/2016, n.746); è inoltre principio consolidato quello per il quale “<corsivo>la lex specialis di una procedura costituisce un vincolo da cui l’amministrazione non può sottrarsi: per effetto del rigoroso principio formale che assiste la lex specialis, a garanzia dei principi di cui all’art. 97 Cost. (ex multis, Cons. Stato, V, 29 settembre 2015, n. 4441; III, 20 aprile 2015, n. 1993; VI, 15 dicembre 2014, n. 6154), le prescrizioni stabilite in una lex specialis impegnano non solo i privati interessati, ma, ancora prima, la stessa amministrazione, che non conserva margini di discrezionalità nella loro concreta attuazione, né può disapplicarle, neppure quando alcune di queste regole risultino inopportune o incongrue o comunque superate, fatta salva naturalmente la possibilità di procedere all’annullamento del bando nell’esercizio del potere di autotutela (tra tante, Cons. Stato, V, 5 marzo 2020, n. 1604; 13 settembre 2016, n. 3859; 28 aprile 2014, n. 2201; 30 settembre 2010, n. 7217; 22 marzo 2010, n. 1652; Ad. plen., 25 aprile 2014, n. 9)</corsivo>” (Cons. Stato, Sez. V, 17 febbraio 2022, n. 1196)</h:div><h:div>Ne consegue che il giudizio di equivalenza funzionale non può trovare applicazione se il prodotto offerto è difforme rispetto a quello descritto dalla lex specialis, costituisce cioè un “aliud pro alio”. In nessun caso, infatti, l’applicazione del principio in commento può condurre ad una disapplicazione del bando di gara perché altrimenti gli operatori economici non potrebbero fare affidamento sulla regolarità della procedura e non potrebbero formulare in maniera ponderata la propria offerta economica.</h:div><h:div>Nel caso di specie emerge in maniera evidente che l’offerta della società controinteressata non può considerarsi equivalente a quanto richiesto dal bando, atteso che la finalità dichiarata dalla lex di gara è la costituzione di “un’unica piattaforma analitica”, che l’offerta della controinteressata non è in grado di realizzare per mancanza di una completa integrazione tra i moduli offerti.</h:div><h:div>Ebbene, l’applicazione del principio di equivalenza per come effettuato dalla Commissione di gara si risolve allora in una disapplicazione delle norme che regolano la gara, tanto più che la stessa Commissione si era espressa nel senso della non conformità dell’offerta di Medical <corsivo>“alla caratteristica minima prevista da capitolato (e relativo chiarimento al quesito n. 84)”.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>L’amministrazione pertanto avrebbe dovuto procedere all’esclusione dalla gara della controinteressata, a parte la possibilità di procedere all’annullamento del bando nell’esercizio del potere di autotutela.</h:div><h:div>11. L’accertata fondatezza nei termini che precedono del ricorso comporta l’accoglimento dello stesso e per l’effetto devono essere annullati gli atti impugnati limitatamente al lotto di interesse.</h:div><h:div>Stante l’espressa richiesta di parte - e tenuto conto che dalla documentazione agli atti (memoria dell’Amministrazione del 3 ottobre 2023) e da quanto affermato dalle parti in udienza non risulta che il contratto è stato stipulato - sussistono gli estremi per l’accoglimento della domanda di risarcimento in forma specifica, con la conseguente aggiudicazione in favore della società ricorrente, salvo verifica dei requisiti dichiarati dalla medesima; invero, considerato che Dasit Spa è seconda in graduatoria e non vi sono contestazioni sulla sua posizione, la stazione appaltante dovrà adottare un provvedimento di aggiudicazione in favore della stessa - sospensivamente condizionato al positivo esito delle verifiche di legge, cui la stazione appaltante è tenuta - e stipulare il contratto con Dasit.</h:div><h:div>In ogni caso, nell’ipotesi in cui nelle more del giudizio fosse stato stipulato il contratto tra l’Amministrazione resistente e Medical Systems, il contratto stesso deve essere dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 122 c.p.a.</h:div><h:div>In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione in favore di Medical Systems S.p.A., aggiudicazione e stipula del contratto in favore della ricorrente.</h:div><h:div>12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione. </h:div><h:div>Condanna l’Amministrazione e la controinteressata, in solido tra loro, a corrispondere alla ricorrente le spese del giudizio nella misura di euro 4.000,00, oltre oneri accessori, se dovuti, come per legge, oltre alla refusione di quanto anticipato a titolo di contributo unificato.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/12/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Gianluca Amenta</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>