<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230093720230710125322440" descrizione="" gruppo="20230093720230710125322440" modifica="17/07/2023 16:03:21" stato="2" tipo="24" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00937"/><fascicolo anno="2023" n="02261"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230093720230710125322440.xml</file><wordfile>20230093720230710125322440.docm</wordfile><ricorso NRG="202300937">202300937\202300937.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\763 Pancrazio Maria Savasta\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>PANCRAZIO MARIA SAVASTA</firma><data>15/07/2023 17:23:01</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giovanni Giuseppe Antonio Dato</firma><data>10/07/2023 20:38:39</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/07/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Pancrazio Maria Savasta,	Presidente</h:div><h:div>Giovanni Giuseppe Antonio Dato,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Salvatore Accolla,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,</h:div><h:div>- del verbale di ricognizione preventivi <corsivo>ex</corsivo> D.P.R. 236/2012 del 12.4.2023 del Comando Brigata Meccanizzata AOSTA, relativo alla gara (richiesta offerta Me PA n. 3474826) avente ad oggetto il servizio di manutenzione e conduzione poligono di tiro ISOPOL; </h:div><h:div>- della determinazione n. 75 del 18.4.2023 del Comando Brigata Meccanizzata AOSTA, comunicata il 19.4.2023, con la quale si determina l’aggiudicazione dell’appalto in favore della ON Technology S.r.l.;</h:div><h:div>- della nota del 19.4.2023 con la quale viene comunicata la determinazione n. 75 del 18.4.2023 del Comando Brigata Meccanizzata AOSTA; </h:div><h:div>- della eventuale graduatoria delle imprese partecipanti alla procedura, ove esistente, di data ed estremi sconosciuti; </h:div><h:div>- del provvedimento, ove esistente, di data ed estremi sconosciuti, con il quale è stata disposta l’ammissione alla gara della On Tecnology S.r.l.; </h:div><h:div>- del provvedimento del 12.5.2023, prot. n. M_D ABDFDB6REG2023 0015171, di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela del 5.5.2023; </h:div><h:div>- di tutti verbali di gara, di data ed estremi sconosciuti; </h:div><h:div>- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale</h:div><h:div>nonché</h:div><h:div>per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra l'amministrazione aggiudicatrice ed il soggetto individuato come aggiudicatario ai sensi degli artt. 121, co. 1, e 122 c.p.a. 3 </h:div><h:div>e </h:div><h:div>per l’accoglimento della domanda di conseguire l’aggiudicazione del servizio e la stipulazione del contratto </h:div><h:div>ovvero </h:div><h:div>per il risarcimento del danno per equivalente subito e provato dalla ricorrente anche in corso di causa, anche ai sensi dell'art. 124 c.p.a. e/o per il risarcimento del danno derivante dalla perdita di <corsivo>chance</corsivo> di conseguire l'aggiudicazione;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div><corsivo>ex</corsivo> art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 937 del 2023, proposto da </h:div><h:div>Nania Felice S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Cacciatore, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Palermo, via G. Sciuti, n. 112 e con domicilio digitale <corsivo>ex lege </corsivo>come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Difesa, Comando Brigata Meccanizzata Aosta - Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domiciliano in Catania, via Vecchia Ognina, 149; </h:div><h:div>Consip S.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>On Tecnology S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, Comando Brigata Meccanizzata Aosta - Messina;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con ricorso notificato in data 17 maggio 2023 e depositato in data 29 maggio 2023 la società ricorrente ha rappresentato quanto segue.</h:div><h:div>Con determinazione n. 50 del 7 marzo 2023 il Comando Brigata Meccanizzata Aosta ha avviato la procedura di scelta del contraente per l’affidamento del servizio (avente durata di 12 mesi prorogabili) di manutenzione e conduzione del poligono di tiro in galleria ISOPOL della caserma Anis di Messina esercizio finanziario 2023. </h:div><h:div>Quanto ai requisiti di partecipazione alla gara, nel disciplinare è stato specificato che, con riferimento alla capacità tecnica, era necessaria “<corsivo>L’esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi” e, segnatamente, che “Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio un servizio analogo d’importo minimo pari a € 30.000,00…</corsivo>”.</h:div><h:div>Alla procedura hanno partecipato tre ditte (Nania Felice S.r.l., On Tecnology S.r.l. e Elettrica Italia). A seguito della ricognizione dei preventivi è emerso che la On Tecnology S.r.l. ha offerto uno sconto del 21% sui prezzi; di conseguenza, con verbale di ricognizione dei preventivi del 12 aprile 2023, è stata proposta l’aggiudicazione della gara in favore della stessa.</h:div><h:div>Successivamente, con determina n. 75 del 18 aprile 2023 l’amministrazione resistente ha aggiudicato l’appalto alla On Tecnology S.r.l..</h:div><h:div>Con istanza di accesso agli atti del 21 aprile 2023 la società ricorrente ha chiesto di prendere visione ed estrarre copia degli atti di gara e, in particolare, della documentazione di gara della On Tecnology S.r.l. e delle altre imprese partecipanti alla procedura, ove le stesse avessero presentato un ribasso maggiore della Nania Felice S.r.l. e si fossero collocate in graduatoria prima di quest’ultima.</h:div><h:div>E’ stata trasmessa unicamente la documentazione presentata dalla On Tecnology S.r.l., collocatasi, quindi, nella eventuale graduatoria, prima della Nania Felice S.r.l..</h:div><h:div>Con lettera del 5 maggio 2023 è stato richiesto, per tale motivo, l’annullamento dell’aggiudicazione e l’integrazione della documentazione richiesta in sede di accesso agli atti con riferimento alle altre imprese partecipanti alla gara (sempre ove collocatesi nella eventuale graduatoria prima della ricorrente). </h:div><h:div>Con nota del 12 maggio 2023 l’istanza di annullamento in autotutela è stata rigettata, senza dare alcun riscontro alla richiesta di integrazione della documentazione richiesta in sede di accesso agli atti. </h:div><h:div>1.1. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa, Comando Brigata Meccanizzata Aosta – Messina, chiedendo, previo rigetto dell’istanza cautelare, il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>1.2. Con ordinanza 12 giugno 2023, n. 1835, resa all’esito della camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023, sono stati disposti incombenti istruttori a carico della parte resistente.</h:div><h:div>Alla misura istruttoria è stata data esecuzione con deposito documentale risultante dal sistema informatico in data 20 giugno 2023. </h:div><h:div>1.3. Alla camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023, presenti il difensore della parte ricorrente e l’Avvocatura erariale per la parte resistente, come da verbale, preliminarmente, il Collegio, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. si è riservata la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata. </h:div><h:div>Dopo la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. La società ricorrente ha affidato il gravame ai seguenti motivi (in sintesi):</h:div><h:div>- con il primo ha dedotto i vizi di <corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del disciplinare di gara</corsivo>.</h:div><h:div>La parte ricorrente, dopo aver richiamato l’art. 3 del disciplinare della gara in punto di requisiti di capacità tecnica e professionale nonché il contenuto del comunicato ufficiale del 15 marzo 2023 della stazione appaltante (“<corsivo>Si intende che deve aver eseguito un servizio di manutenzione POLIGONO di TIRO in galleria mod. ISOPOL o equivalente. L’assistenza e la conduzione prevede tutto quanto indicato nel capitolato tecnico. Premesso ciò, l’importo è complessivo e si intende anche più servizi di conduzione poligoni negli ultimi tre anni che raggiungano la somma minima di € 30.000,00 sempre per un servizio o più servizi completi analoghi a quello oggetto della RDO</corsivo>”) ha osservato che l’aggiudicataria On Technology S.r.l. non ha dichiarato il possesso di detto requisito, né ha fornito comprova del possesso dello stesso (ma soltanto un generico elenco di attrezzature). </h:div><h:div>Per la deducente, l’aggiudicazione è stata disposta nei confronti di una impresa che non avrebbe potuto partecipare alla procedura e l’offerta da questa presentata, quant’anche più vantaggiosa, non poteva essere presa in esame, perché proposta da un soggetto privo dei requisiti di capacità tecnica. </h:div><h:div>Leggendo il verbale di ricognizione dei preventivi del 12 aprile 2023, argomenta la deducente, non viene neppure fatta menzione della valutazione dei requisiti di capacità tecnica delle imprese e/o degli altri requisiti necessari ai fini della partecipazione alla procedura di gara. </h:div><h:div>Inoltre, sempre per la deducente, i criteri fissati dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> sono vincolanti anche per la stazione appaltante e non sono derogabili, non residuando margini di discrezionalità nella loro applicazione o attuazione; di conseguenza, anche a fronte dei chiarimenti in precedenza offerti dalla stazione appaltante, deve ritenersi illegittimo,  secondo l’esponente, anche il rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela nell’ambito del quale l’amministrazione resistente ha ammesso sia l’omessa dichiarazione da parte della On Technology S.r.l. dei requisiti richiesti dall’art. 3 della <corsivo>lex specialis</corsivo>, sia di essersi discostata dai criteri previsti dal bando. </h:div><h:div>L’ammissione è stata infatti giustificata affermando che la sussistenza del requisito sarebbe stato desunto dal fatto che alla procedura “<corsivo>potevano partecipare solo operatori preselezionati dalla Centrale di Committenza Consip S.p.A. ed abilitati al CPV 50000000-5 categoria: Impianti elettrici e speciali e la verifica delle attività pregresse è stata fatta tenendo conto della citata abilitazione in possesso della società aggiudicataria, del fatturato degli ultimi tre esercizi finanziari che la stessa ha presentato e dal possesso delle attrezzature necessarie</corsivo>…”. </h:div><h:div>Per la deducente, inoltre:</h:div><h:div>- l’iscrizione e/o abilitazione ad una categoria da parte degli operatori ai fini della partecipazione alle gare MEPA fa riferimento a categorie economiche e, quindi, non vale a dimostrare il possesso di uno specifico requisito di capacità tecnica espressamente richiesto dall’art. 3 della <corsivo>lex specialis</corsivo>; </h:div><h:div>- esaminando le dichiarazioni rese dalla On Technology S.r.l., dal documento di offerta economica si evince che, in ogni caso, il fatturato medio, dei due ultimi esercizi, riferibile ad impianti elettrici speciali (e non quindi allo specifico requisito richiesto dal disciplinare) è di soli 5.000,00 euro annui, mentre l’art. 3 del disciplinare richiedeva un fatturato di 30.000 Euro nell’ultimo triennio.</h:div><h:div>Quanto precede, per l’esponente, dimostra l’assenza dello specifico requisito di capacità tecnica ed il fatto che lo stesso non era desumibile né dalla documentazione di gara prodotta dalla concorrente, né, <corsivo>aliunde</corsivo>, dalla mera iscrizione ad una categoria economica riguardante la preselezione da parte della centrale di committenza; quanto dedotto, conclude la deducente, è rafforzato dall’art. 9 del disciplinare nella parte in cui prevede che il mancato possesso dei requisiti di partecipazione determina l’esclusione dalla gara;</h:div><h:div>- con il secondo ha dedotto i vizi di <corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art. 95 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.</corsivo>. </h:div><h:div>Per la parte ricorrente, l’art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. pone in capo agli operatori economici l’onere di indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali ed in capo alle stazioni appaltanti quello di verificare detti costi ed il rispetto delle previsioni di cui all’art. 97 D.Lgs. n. 50/2016; all’esito la stazione appaltante è tenuta ad adottare i provvedimenti conseguenziali, di richiesta di giustificazione o anche di esclusione dell’impresa che presenti una offerta che contempli costi della manodopera inferiore ai minimi salariali, ovvero che venga presentata in modo poco chiaro e lineare. </h:div><h:div>Tale verifica, lamenta la parte ricorrente, nel caso di specie è stata omessa e di essa non v’è traccia nell’unico verbale di gara (il verbale di ricognizione dei preventivi) e ciò non può che viziare l’intera procedura di gara e gli esiti della stessa (con riferimento all’obbligo delle stazioni appaltanti di condurre la verifica <corsivo>ex </corsivo>art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 la parte ricorrente ha richiamato ampio corredo giurisprudenziale).</h:div><h:div>Per l’esponente, la sussistenza del vizio dedotto non può ritenersi solo connessa ad una mera omissione formale, di per sé rilevante, sussistendo in concreto criticità ed anomalie riscontrabili nella tabella di verifica prodotta dalla società controinteressata.</h:div><h:div>In detta tabella, al primo rigo, sotto la voce n. 01 addetto alla manutenzione ordinaria Poligono di tiro, con qualifica B1, per 859,6 ore, indica il costo di € 31,38 ora ed indica € 26.974,25 quale importo di costo complessivo della manodopera. </h:div><h:div>Ciò determina una incidenza della manodopera del 135%, che è senz’altro anomala considerato l’incidenza della manodopera non può essere maggiore del 100%; peraltro, se il costo di un operaio desumibile dalle tabelle ministeriali è di € 25,69 ora non si comprende da dove venga ricavata la differenza e, soprattutto, a cosa si riferisca l’importo indicato. Non si comprende, poi, se detti importi siano riferibili solo al costo della manodopera o ad altri costi, in elusione della corretta indicazione dei costi della manodopera. </h:div><h:div>Stesse considerazioni, per la parte ricorrente, valgono per il secondo rigo della tabella della controinteressata, che riporta n. 01 addetto alla manutenzione ordinaria Poligono (Back Office) con qualifica B1 per 838,3 ore al costo di 15,54€ = 13.027,18 € con incidenza della manodopera del 65%. Argomenta l’esponente che se la seconda riga della tabella riporta attività di Back Office, si suppone la riga n. 01 della tabella si riferisse all’attività di Front Office (Attività svolta in Poligono); se le attività di back office sono attività che si svolgono presso la sede dell’impresa per espletare attività burocratiche ed i relativi costi andrebbero valutati sul totale dei costi della manodopera e non come singola voce. </h:div><h:div>Per l’esponente, inoltre, non sono stati né menzionati, né riportati, i costi per la manutenzione semestrale, per la quale è necessario impiegare altre tre persone per 20 giorni né sono stati calcolati interventi specializzati per 12 giorni circa nell’arco di un anno. </h:div><h:div>In conclusione, per la deducente è mancata una verifica sui costi <corsivo>ex</corsivo> art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 e, tenuto conto dei vizi riscontrati nella tabella di verifica dei costi, avrebbe determinato una sicura esclusione della parte controinteressata, ovvero avrebbe precluso l’aggiudicazione in suo favore; </h:div><h:div>- con il terzo ha dedotto i vizi di <corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 77 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di istruttoria</corsivo>.</h:div><h:div>Per la deducente, dall’esame del verbale di ricognizione dei preventivi del 12 aprile 2023 si evince che la commissione di gara si sarebbe limitata a considerare lo sconto sui prezzi proposto dalle concorrenti e a proporre l’aggiudicazione del servizio alla On Technology S.r.l.: nulla risulta in relazione alle operazioni di gara, alla verifica dei requisiti e dei costi, nonché all’esame condotto in tal senso. </h:div><h:div>Nel citato verbale, argomenta la deducente, non si dà neppure atto delle offerte delle imprese concorrenti e dei criteri cui si sarebbe attenuta la commissione di gara al fine di eseguire la citata verifica dei requisiti. </h:div><h:div>Per l’esponente, la violazione dei principi e delle regole sottese allo svolgimento delle operazioni di gara, alla verifica dei requisiti e valutazione delle offerte è rilevante ed è tale da rendere inesistente o nullo il verbale di gara, con ogni e conseguente effetto caducante dei successivi atti della procedura; in conclusione, per l’esponente, non risultando dal verbale neppure le concrete attività valutative poste in essere, sono stati violati anche i principi di trasparenza. </h:div><h:div>- La parte ricorrente ha inoltre richiesto che, previa declaratoria di illegittimità dell'aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, venga dichiarata l'inefficacia del contratto eventualmente stipulato e di conseguire l'aggiudicazione ed il contratto stesso e, per l’ipotesi in cui non fosse possibile conseguire l'aggiudicazione ed il contratto, ha avanzato domanda di risarcimento del danno per equivalente, anche ai sensi dell'art. 124 c.p.a., da provare nel corso del giudizio e che tenga conto: a) del lucro cessante da determinarsi in misura pari al 10% dell’importo dei lavori ancora da eseguire alla data di recesso; </h:div><h:div>b) del danno emergente: pari ai costi fissi sostenuti per approntare i fattori di produzione funzionali all’esecuzione del contratto, da quantificarsi a mezzo di espletando consulenza tecnica; </h:div><h:div>c) del danno curriculare: da quantificarsi in misura percentuale rispetto al lucro cessante;</h:div><h:div>d) del danno all’immagine da determinarsi in via equitativa. </h:div><h:div>2. L’amministrazione resistente ha contrastato le pretese articolate dalla parte ricorrente.</h:div><h:div>3. Il ricorso merita di essere accolto nei sensi e nei limiti in appresso specificati.</h:div><h:div>3.1. In via preliminare occorre osservare che, come ha chiarito l’Amministrazione resistente in esecuzione della misura istruttoria disposta con ordinanza 12 giugno 2023, n. 1835, l’ordine di merito sulla base del minor prezzo praticato è il seguente: </h:div><h:div>˗ al primo posto della graduatoria On Technology S.r.l., con lo sconto percentuale del 21%; </h:div><h:div>˗ al secondo posto della graduatoria Nania Felice S.r.l., con lo sconto percentuale del 1,50%; </h:div><h:div>˗ al terzo posto della graduatoria Elettrica Italia S.n.c., con lo sconto percentuale del 1.25%.</h:div><h:div>3.2. In secondo luogo, è emerso dagli atti versati in giudizio dalle parti, e risulta essere stato espressamente precisato anche dall’Amministrazione resistente, che il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale è stato accertato: </h:div><h:div>˗ sulla base dell’abilitazione concessa dalla centrale di committenza Consip S.p.a., relativamente al CPV 50000000-5;</h:div><h:div>- sulla base del fatturato degli ultimi tre esercizi finanziari (segnatamente, i bilanci di esercizio degli anni 2019, 2020 e 2021 dai quali si desumevano nell’ambito dell’attività esercitata, ricavi rispettivamente per € 289.450,00, 308.120,00 e 268.348,00);</h:div><h:div>- sulla base del possesso delle attrezzature necessarie come chiesto dall’allegato XVII, parte II, del codice;</h:div><h:div>- sulla base di visura infocamere. </h:div><h:div>La parte resistente ha inoltre depositato della documentazione relativa ad alcuni dei servizi, ritenuti analoghi, eseguiti dall’aggiudicataria negli ultimi tre esercizi.</h:div><h:div>Orbene, il disciplinare di gara, all’art. 3, così dispone: </h:div><h:div>“<corsivo>REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio un servizio analogo d’importo minimo pari a €30.000,00. </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice. </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante l’originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante l’originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione</corsivo>”. </h:div><h:div>La stazione appaltante, con comunicato del 15 marzo 2023, ha chiarito che il requisito (dell’esecuzione nell’ultimo triennio di un servizio analogo d’importo minimo pari a € 30.000,00) doveva essere così interpretato: “<corsivo>Si intende che deve aver eseguito un servizio di manutenzione POLIGONO di TIRO in galleria mod. ISOPOL o equivalente. L’assistenza e la conduzione prevede tutto quanto indicato nel capitolato tecnico. Premesso ciò, l’importo è complessivo e si intende anche più servizi di conduzione poligoni negli ultimi tre anni che raggiungano la somma minima di € 30.000,00 sempre per un servizio o più servizi completi analoghi a quello oggetto della RDO</corsivo>”. </h:div><h:div>Il Collegio osserva che la dicitura espressa nella <corsivo>lex specialis</corsivo> - “<corsivo>servizi analoghi</corsivo>”, “<corsivo>servizio analogo</corsivo>” - assume una precisa connotazione: invero, per costante interpretazione giurisprudenziale, la locuzione “servizi analoghi” non s’identifica con “servizi identici” e laddove la <corsivo>lex specialis</corsivo> chieda ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di “servizi analoghi”, la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell'appalto né ad assimilare impropriamente il concetto di “servizi analoghi” con quello di “servizi identici”, atteso che la <corsivo>ratio</corsivo> sottesa alla succitata clausola del bando è il contemperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche; tuttavia va valorizzata la contestuale affermazione giurisprudenziale secondo cui occorre ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti, vale a dire che, pur rilevando l’identità del settore imprenditoriale o professionale, il confronto va fatto in concreto tenendo conto del contenuto intrinseco delle prestazioni, nonché della tipologia e dell’entità delle attività eventualmente coincidenti (cfr., <corsivo>ex plurimis</corsivo>, T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 17 maggio 2023, n. 172 ed ivi precedenti giurisprudenziali).</h:div><h:div>Inoltre, i servizi analoghi designano una categoria aperta di prestazioni accomunate da elementi caratterizzanti simili ed omogenei a quelli messi a gara e dialetticamente opposti ai servizi identici, connotati invece dall’essere una categoria chiusa di prestazioni aventi medesima consistenza di tipo e funzione (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 3 novembre 2022, n. 9596).</h:div><h:div>Orbene, quanto prodotto in gara dalla parte controinteressata (elenco delle attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio e i bilanci di esercizio degli anni 2019, 2020 e 2021), secondo quanto evidenziato dalla parte resistente (cfr. la nota depositata in esecuzione dell’ordinanza 12 giugno 2023, n. 1835), non è quanto previso dall’art. 3 della <corsivo>lex specialis</corsivo> che richiedeva, come sopra evidenziato, in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici “<corsivo>l’originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione</corsivo>” e, in caso di servizi prestati a favore di committenti privati,<corsivo>
				</corsivo>“<corsivo>l’originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione</corsivo>”. </h:div><h:div>L’Amministrazione resistente, dunque, avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, in base alla stessa <corsivo>lex specialis</corsivo> (art. 9 del disciplinare di gara), invitando la On Technology S.r.l. al deposito della documentazione comprovante - alla luce delle previsioni della <corsivo>lex specialis</corsivo> - il possesso del requisito in questione.</h:div><h:div>Il Collegio rileva, invero, che rispetto alla dimostrazione del possesso del requisito <corsivo>de quo</corsivo>: </h:div><h:div>- il carattere generale del contenuto di alcuni documenti (ad es. i bilanci, le visure nonché la documentazione relativa alla preselezione dalla centrale di committenza e all’abilitazione);</h:div><h:div>- il carattere estremamente frammentario di altra documentazione (ad es. fatture);</h:div><h:div>- l’estraneità di altri documenti (es. elenco attrezzature, non in grado di lumeggiare in ordine all’effettivo pregresso svolgimento di servizi analoghi nonché del valore economico degli stessi);</h:div><h:div>non consentono l’adeguato accertamento in questione, che appunto la <corsivo>lex specialis</corsivo> ha subordinato alla produzione della documentazione sopra richiamata (art. 3 del disciplinare).</h:div><h:div>In ogni caso, la detta produzione documentale, oltre a essere diversa dalla specifica certificazione richiesta, proprio per la sua eterogeneità e aspecificità, ove mai rientrante nelle disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del codice (pure espressamente richiamate dall’art. 3 del disciplinare), non appare utile a rappresentare (anche a voler prescindere dall’importo minimo di € 30.000) adeguatamente la capacità tecnica richiesta per lo svolgimento di quanto richiesto dall’Amministrazione appaltante.</h:div><h:div>3.3. Premesso quanto sopra, ritiene il Collegio che non appare possibile procedere, in relazione al presente giudizio, all’attivazione del c.d. soccorso istruttorio processuale, che presuppone un’iniziativa della parte aggiudicataria, interessata alla affermazione della legittimità (sostanziale) della propria ammissione alla gara (cfr. Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 975); nel caso in esame, tuttavia, la società aggiudicataria, parte controinteressata, non si è costituita in giudizio, con la conseguenza che risulta preclusa la detta attivazione (non potendo procedere il giudice adito d’ufficio: cfr. cit. Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 975).</h:div><h:div>3.4. Deve invece essere respinto il secondo motivo di gravame, atteso che la parte resistente ha comprovato il rilascio, da parte dell’operatore economico aggiudicatario, della dichiarazione recante l’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza per rischi specifici (o aziendali).</h:div><h:div>In secondo luogo, risulta dalla documentazione versata in atti che l’Amministrazione resistente ha chiesto all’operatore economico On Technolgy S.r.l. la compilazione di una tabella di verifica dei costi della manodopera, tabella che risulta essere stata poi trasmessa, dopo essere stata compilata, dalla parte controinteressata. </h:div><h:div>Premesso quanto sopra, la parte ricorrente non ha né allegato né comprovato che i costi della manodopera indicati dalla parte controinteressata risultano inferiori ai minimi salariali; inoltre, la mancata formalizzazione della suddetta verifica sul costo della manodopera non è di per sé elemento tale da inficiare irrimediabilmente il provvedimento di aggiudicazione, essendo necessario che la relativa censura, da parte del ricorrente, sia supportata dal corrispondente rilievo sostanziale dell’effettiva insufficienza di tali costi (cfr., <corsivo>ex plurimis</corsivo>, T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 6 giugno 2022, n. 526).</h:div><h:div>Resta fermo, in ogni caso, che la riedizione del potere imposta dalla presente statuizione di annullamento (cfr.<corsivo> infra</corsivo>) postula - a carico dell’Amministrazione resistente - il doveroso rispetto delle prescrizioni normativamente imposte in merito allo svolgimento delle singole fasi del procedimento competitivo. </h:div><h:div>3.5. Può essere assorbito, invece, il terzo motivo di ricorso in ragione della ritenuta fondatezza del primo motivo<corsivo/>.</h:div><h:div>3.6. Ne consegue che deve essere ritenuto fondato il primo motivo di gravame, nei termini precisati, e, per l’effetto dell’accoglimento del ricorso, devono essere annullati i provvedimenti avversati.</h:div><h:div><corsivo/>Va inoltre dichiarata l’inefficacia del contratto stipulato tra l'amministrazione aggiudicatrice ed il soggetto aggiudicatario, sin dal momento della conclusione dello stesso contratto.</h:div><h:div>Non può essere invece disposto l’accoglimento della domanda di conseguire l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto nonché della domanda risarcitoria, atteso che l’accoglimento della domanda demolitoria, <corsivo>ut supra</corsivo>, pone rimedio al <corsivo>vulnus </corsivo>per la posizione giuridica di interesse legittimo che è derivato dall'illegittimo esercizio del potere; tale <corsivo>vulnus</corsivo> - afferendo, a tutta evidenza, ad una situazione dinamica di possibilità di conseguimento di una <corsivo>utilitas </corsivo>- non può che ricevere riparazione (come nel caso in questione) se non per il tramite di una tutela di tipo ripristinatorio che consente il riesercizio del potere amministrativo e quindi il ristabilirsi della possibilità di acquisizione dell'utilità finale. </h:div><h:div>In altri termini, la reintegrazione della posizione soggettiva compromessa dall’operato illegittimo della stazione appaltante viene assicurata attraverso la demolizione degli atti impugnati, con conseguente necessità di un nuovo esercizio del potere da parte della stessa stazione appaltante.</h:div><h:div>4. Le spese di lite, quanto alle parti costituite in giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo mentre, quanto alle parti non costituite in giudizio, la peculiarità della vicenda contenziosa giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti in motivazione e per l’effetto annulla gli atti avversati e dichiara l’inefficacia del contratto stipulato sin dal momento della conclusione, mentre respinge le domande di conseguire l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto nonché la domanda risarcitoria.</h:div><h:div>Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (€ mille/00), oltre accessori di legge; spese irripetibili quanto alle parti non costituite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="05/07/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giovanni Giuseppe Antonio Dato</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>