<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20230093420230914121059601" id="20230093420230914121059601" modello="2" modifica="19/09/2023 10:57:02" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00934"/><fascicolo anno="2023" n="02774"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.5:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230093420230914121059601.xml</file><wordfile>20230093420230914121059601.docm</wordfile><ricorso NRG="202300934">202300934\202300934.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\983 Michele Buonauro\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giuseppina Alessandra Sidoti</firma><data>18/09/2023 11:15:33</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/09/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Michele Buonauro,	Presidente</h:div><h:div>Giuseppina Alessandra Sidoti,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Salvatore Accolla,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>a) <corsivo>con ricorso introduttivo</corsivo>: </h:div><h:div>- del provvedimento di esclusione di -OMISSIS- dalla gara indetta da -OMISSIS- per l'affidamento dell'“Accordo Quadro quadriennale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di opere d'arte su tutto il territorio nazionale. Appalto suddiviso in n. -OMISSIS- Codice CIG: -OMISSIS-” adottato nella seduta di gara del -OMISSIS-;</h:div><h:div>- della nota prot. -OMISSIS-, trasmessa a mezzo pec in pari data, con cui detto provvedimento è stato comunicato, previa pubblicazione del report di esclusione in data -OMISSIS-;</h:div><h:div>- ove occorra, del 4° verbale di seduta riservata REP DAA n. -OMISSIS-del -OMISSIS- con cui il Seggio di gara ha escluso -OMISSIS- dalla procedura di gara;</h:div><h:div>- per illegittimità derivata, della determinazione n. -OMISSIS- con cui -OMISSIS- ha disposto l'approvazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice nonché ai sensi del Disciplinare di gara, della proposta di aggiudicazione riportata nelle premesse, in favore dell'impresa RTI -OMISSIS- (mandataria CF/PIVA -OMISSIS-) -OMISSIS- (mandante CF/PIVA -OMISSIS-) e della nota prot. -OMISSIS- con cui detto provvedimento è stato comunicato;</h:div><h:div>- sempre in via derivata, del verbale n. 5 di seduta riservata rep. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui il Seggio di gara ha deliberato la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente “-OMISSIS- (mandataria CF/PIVA -OMISSIS-) -OMISSIS- (mandante CF/PIVA -OMISSIS-) e del verbale n. 6 di seduta riservata rep. -OMISSIS-;</h:div><h:div>- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti,</h:div><h:div><corsivo>e per la declaratoria di inefficacia</corsivo></h:div><h:div>- del contratto eventualmente nelle more stipulato con il concorrente illegittimo aggiudicatario e subentro nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato ex art. 122 c.p.a.</h:div><h:div><corsivo>nonché per la condanna</corsivo></h:div><h:div>- dell'Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante aggiudicazione nei confronti della deducente -OMISSIS- della commessa oggetto di affidamento e subentro, ex art. 122 c.p.a., nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato con l'illegittimo controinteressato, ove occorra, previa rinnovata pronuncia, da parte della Stazione appaltante, sulla affidabilità professionale della -OMISSIS- ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016;</h:div><h:div>b) <corsivo>con ricorso incidentale:</corsivo>
				</h:div><h:div>- del provvedimento di esclusione di -OMISSIS- dalla gara indetta da -OMISSIS- per</h:div><h:div>l'affidamento dell'“Accordo Quadro quadriennale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione</h:div><h:div>straordinaria per il risanamento strutturale di opere d'arte su tutto il territorio nazionale. Appalto</h:div><h:div>suddiviso in n. -OMISSIS- Codice CIG: -OMISSIS-” adottato nella</h:div><h:div>seduta di gara del -OMISSIS- e degli ulteriori atti meglio precisati nel ricorso introduttivo.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 934 del 2023, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato Distrettuale di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Rocco De Bonis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 settembre 2023 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. La società -OMISSIS-(già -OMISSIS-) ha partecipato alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50 del 2016 per l’affidamento dell’“<corsivo>Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di opere d’arte su tutto il territorio nazionale</corsivo>”,-OMISSIS-, relativamente al lotto -OMISSIS- (oggetto del presente ricorso), risultando aggiudicataria con il punteggio complessivo di 84,500 punti, mentre il r.t.i. partecipante -OMISSIS- si è classificato secondo, con il punteggio complessivo di 70,189 punti.</h:div><h:div>Con nota prot. del 22 giugno 2021, l’-OMISSIS- ha rigettato l’istanza di riesame di -OMISSIS- fondata su presunte omissioni dichiarative di -OMISSIS- (il sig. -OMISSIS-, cessato dalla carica di amministratore e legale rappresentante della -OMISSIS- entro l’anno dalla data di pubblicazione del bando, sarebbe stato rinviato a giudizio per il reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p. co. 2, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, per fatti accaduti nel -OMISSIS-; l’impresa -OMISSIS- sarebbe riconducibile ai soggetti indicati, accusati di bancarotta fraudolenta per le vicende relative al collasso della società -OMISSIS-).</h:div><h:div>Su ricorso (e relativi motivi aggiunti) proposto da -OMISSIS- avverso i detti provvedimenti (di aggiudicazione in favore di -OMISSIS- e di diniego di riesame), con ordinanza n. -OMISSIS- il T.A.R. Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del T.A.R. per la Sicilia.</h:div><h:div>Con sentenza n. -OMISSIS-, il T.A.R. Catania (adito) ha dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti in quanto la riassunzione sarebbe dovuta avvenire innanzi al T.A.R. Palermo.</h:div><h:div>Con sentenza n. -OMISSIS-, il Giudice di Appello siciliano ha accolto l’appello di -OMISSIS- avverso la superiore sentenza e il giudizio è stato riassunto, con ricorso, innanzi al T.A.R. Catania.</h:div><h:div>Con nota prot. n. -OMISSIS-, impugnata con i motivi aggiunti, l’-OMISSIS- ha rigettato l’ulteriore richiesta di riesame proposta dalla -OMISSIS-.</h:div><h:div>Da ultimo, con sentenza n. -OMISSIS-, il T.A.R. Catania ha annullato l’aggiudicazione in favore di -OMISSIS-, ritenendo che la stazione appaltante non si sia espressa sulla rilevanza dei fatti segnalati dalla -OMISSIS-, permanendo l’obbligo di valutazione al riguardo.</h:div><h:div>Dopo avere esposto la superiore vicenda contenziosa che ha contrassegnato la gara in esame e il suo esito, l’odierna ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, il provvedimento della sua esclusione dalla gara adottato nella seduta del -OMISSIS-, in asserita esecuzione della sentenza di questo T.A.R. n. -OMISSIS-, nonché gli ulteriori atti connessi. Ha chiesto, altresì, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con subentro nell’esecuzione del contratto e la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica, con riserva di richiesta di risarcimento di danni per equivalente.</h:div><h:div>Avverso i provvedimenti impugnati ha dedotto i vizi di violazione dell’art. 80, co. 5, lett. c) d. lgs. n. 50 del 2016 (con riferimento al provvedimento di esclusione) e di illegittimità derivata (con riferimento all’aggiudicazione in favore della controinteressata).</h:div><h:div>2. Si sono costituiti l’-OMISSIS- e -OMISSIS- per resistere al giudizio. </h:div><h:div>La società controinteressata ha, inoltre, proposto ricorso incidentale.</h:div><h:div>3. Alla camera di consiglio del 6 giugno 2023, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la società ricorrente ha chiesto l’abbinamento al merito.</h:div><h:div>4. In vista della pubblica udienza le parti private hanno prodotto memorie, insistendo nelle reciproche conclusioni.</h:div><h:div>5. Alla pubblica udienza del 12 settembre 2023 il ricorso è stato posto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. L’odierna controversia ha ad oggetto gli atti posti in essere dalla stazione appaltante a seguito della sentenza di questo T.A.R. n. -OMISSIS- (meglio indicati in epigrafe), con i quali l’-OMISSIS- ha aggiudicato la gara alla -OMISSIS-, previa esclusione della società -OMISSIS- in relazione alla circostanza (omessa in sede di gara) che -OMISSIS-, cessato dalla carica di legale rappresentante della -OMISSIS- (oggi -OMISSIS-) in data -OMISSIS- - pertanto entro l’anno anteriore alla data di pubblicazione del bando - è stato rinviato a giudizio per il reato di omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro per fatti accaduti nel 2018, circostanza che, alla luce delle indicazioni perimetrate con valenza conformativa dal T.A.R. Roma con sentenza n. -OMISSIS-, è stata ritenuta adeguato mezzo di prova in merito alla commissione di un grave illecito professionale, tale da rendere dubbia l’affidabilità e l’integrità dell’impresa.</h:div><h:div>2. Con il primo motivo del ricorso principale, parte ricorrente impugna il provvedimento di esclusione, deducendo che -OMISSIS- avrebbe omesso di compiere una autonoma e adeguata valutazione dei fatti ascritti all’ex amministratore di -OMISSIS-, valutazione disposta da ultimo con la detta sentenza del T.A.R. Catania.</h:div><h:div>In particolare, il seggio di gara - ritenendo che il rinvio a giudizio del sig. -OMISSIS-rilevasse ai fini del grave illecito professionale della società ricorrente in asserita applicazione delle indicazioni con valenza conformativa fornite dalla sentenza del T.A.R. Lazio n. -OMISSIS-, in tesi condivisa dalla sentenza del T.A.R. Catania n. -OMISSIS- - avrebbe travisato tale ultima sentenza (n. -OMISSIS-), che, invece, non rinvierebbe (e nemmeno menzionerebbe) la sentenza del T.A.R. Lazio n. -OMISSIS-, bensì la diversa sentenza sempre del T.A.R. Lazio n. -OMISSIS-, la quale non conterrebbe alcuna valutazione, neppure indiretta o <corsivo>per relationem</corsivo>, sull’incidenza in concreto dei fatti ascritti al sig. -OMISSIS-sulla integrità professionale di -OMISSIS- (oggi -OMISSIS-).</h:div><h:div>Il seggio di gara non avrebbe tenuto in considerazione nemmeno le statuizioni rese, nella medesima fattispecie concorsuale in cui si inserisce la sentenza del T.A.R. Lazio n. -OMISSIS- (lotto 2), dal Consiglio di Stato nella sentenza n. -OMISSIS-, nella quale la condotta del sig. -OMISSIS-è stata ritenuta non riconducibile al genus delle gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, individuandosi, di contro, la responsabilità della società proprietaria dell’immobile tenuta alla redazione del DUVRI e alla consegna del documento ad -OMISSIS- (conduttore dell’immobile) ed evidenziandosi il tenore significativamente modesto delle sanzioni irrogate a carico di -OMISSIS- e di -OMISSIS-.</h:div><h:div>Inoltre, la commissione non avrebbe operato alcuna seria valutazione sulle molteplici misure di <corsivo>self-cleaning</corsivo> adottate da -OMISSIS- (a seguito dei detti fatti) anteriormente alla presentazione dell’offerta di gara, limitandosi a dare atto che il sig. -OMISSIS-risulta cessato dalla carica di amministratore unico dell’impresa solo in data -OMISSIS- e che le misure di <corsivo>self cleaning</corsivo> dispiegano i loro effetti solo pro futuro e non possono valere nelle gare in corso.</h:div><h:div>2.1. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità derivata del provvedimento di aggiudicazione alla controinteressata.</h:div><h:div>3. Il ricorso principale è infondato.</h:div><h:div>3.1. In via preliminare, va rilevato che su fattispecie identica a quella in esame – relativa ad altro lotto – sono intervenute, all’esito di separati giudizi, le seguenti sentenze:</h:div><h:div>- la sentenza del T.A.R. Lazio Roma n. -OMISSIS- (confermata per quanto qui interessa dal Consiglio di Stato con sent. n. -OMISSIS-), con cui è stato accolto il ricorso proposto da altro operatore economico avverso l’aggiudicazione ad -OMISSIS- “<corsivo>nella parte in cui la S.A., non rinvenendo motivi ostativi alla partecipazione di -OMISSIS- alla gara, ha omesso di valutare quelle circostanze, sopra richiamate, in grado di compromettere l’integrità e affidabilità professionale dell’impresa</corsivo>”, statuendo che -OMISSIS- avrebbe dovuto “<corsivo>ripronunciarsi sul punto esprimendo la sua valutazione, discrezionale ed adeguatamente motivata</corsivo> …”;</h:div><h:div>- la sentenza del T.A.R. Lazio Roma n. -OMISSIS- (non appellata), con cui il giudice ha ritenuto illegittima la (nuova) valutazione di -OMISSIS- di non incidenza dei fatti in questione per avere tralasciato elementi assai rilevanti (ivi descritti), così come ha ritenuto illegittima la rinnovata aggiudicazione in favore di -OMISSIS-; detta sentenza ha, altresì, indicato che <corsivo>“La rinnovata pronuncia, da parte della Stazione appaltante, sui profili di interesse precedentemente esposti, dovrà svolgersi all’interno delle indicazioni perimetrate dalla valenza conformativa promanante dalla presente sentenza</corsivo>”;</h:div><h:div>- la sentenza --OMISSIS- del T.A.R. Lazio, resa all’esito dell’impugnativa proposta questa volta da -OMISSIS- avverso il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante a seguito della disposta rinnovazione della valutazione, con cui è stata confermata la legittimità di tale provvedimento (sentenza tuttora efficace, avendo rinunciato -OMISSIS- all’istanza cautelare nell’ambito del giudizio di appello -OMISSIS-, frattanto proposto).</h:div><h:div>3.2. Tanto premesso, nell’odierna vicenda, al fine di accertare se la contestata esclusione si fondi su una rinnovata autonoma valutazione della stazione appaltante oppure se – come ritenuto dalla parte ricorrente – la disposta valutazione sia mancata, occorre prendere le mosse proprio dalla motivazione che fonda l’atto espulsivo. </h:div><h:div>In particolare, l’atto di esclusione, riferendosi alle valutazioni del seggio di gara (verbale del -OMISSIS-), ha intanto precisato che l’esatta corrispondenza tra la posizione dell’impresa -OMISSIS- srl da valutare rispetto alla presente procedura di gara e quella già valutata da -OMISSIS- rispetto alla diversa e coeva procedura (DG -OMISSIS-) dalla quale l’impresa è stata esclusa allontana <corsivo>ipso facto</corsivo> la possibilità di giungere a diverse determinazioni, “[c]<corsivo>iò in quanto, altrimenti opinando, si valuterebbe in maniera irragionevolmente differente la medesima situazione, determinando in concreto una disparità di trattamento con effetti sfavorevoli per l’impresa -OMISSIS-</corsivo>”.</h:div><h:div>Il provvedimento di esclusione oggetto dell’odierno contendere è stato motivato con riguardo al fatto che “<corsivo>il Sig. -OMISSIS-, cessato dalla carica di legale rappresentante della -OMISSIS- srl (oggi -OMISSIS- srl) in data -OMISSIS-e, pertanto, entro l’anno anteriore alla data di pubblicazione del bando (avvenuta sulla GURI N. -OMISSIS-), risulta essere stato rinviato a giudizio per il reato di omicidio colposo ex art. 589, comma 2, c.p., con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, per fatti accaduti nel -OMISSIS- (e, pertanto nel triennio anteriore alla pubblicazione del bando di gara).”</corsivo></h:div><h:div>Rifacendosi alle indicazioni parametrate dalla sentenza del T.A.R. Roma n. -OMISSIS- – in tesi condivisa dalla sentenza del T.A.R. Catania n. -OMISSIS- -, l’atto in questione ha ritenuto che tale circostanza “<corsivo>viene ritenuta un adeguato mezzo di prova in merito alla commissione di un grave illecito professionale, tale da rendere dubbia l’affidabilità e l’integrità dell’impresa -OMISSIS- non soltanto per la rilevanza storico-fattuale dell’illecito -(intervenuto nel triennio anteriore alla pubblicazione del bando di gara),- commesso in violazione della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro: con univoca, quanto incontroversa, riconducibilità di esso non già alla sfera di interessi personali del Sig. -OMISSIS-, quanto, piuttosto, all’attività imprenditoriale della società ma altresì, per la connotazione dallo stesso fatto assunta rispetto all’attività imprenditoriale della stessa -OMISSIS-, in quanto illecito compiuto nell’esercizio di poteri connessi alle responsabilità delle quali il sig. -OMISSIS-stesso era investito dall’impresa. (Ctr Tar Lazio n. -OMISSIS-)</corsivo>”.</h:div><h:div>Si è inoltre evidenziato che “<corsivo>Il Sig -OMISSIS-rappresentava, invero, all’epoca dei fatti uno dei soggetti, di cui all’art. 80, comma 3, per il cui tramite, in ragione delle rispettive funzioni di amministrazione e controllo, l’impresa concretamente opera. Fermo quanto sopra, il Seggio prende atto di quanto statuito dal Tar Lazio con la summenzionata sentenza. Vale a dire che i fatti sopra descritti abbiano inciso durevolmente in modo pregiudizievole sull’affidabilità dell’impresa -OMISSIS- -oggi -OMISSIS- srl- anche in ragione della evoluzione configurativa delle funzioni rivestite dal sig. -OMISSIS-, rispetto ad -OMISSIS- s.r.l (ctr. Tar Lazio n. -OMISSIS-). </corsivo></h:div><h:div><corsivo>Ciò in quanto il sig. -OMISSIS-, ricopriva alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (-OMISSIS-) la carica di amministratore unico di -OMISSIS-, al 50% all’epoca proprietaria (unitamente a -OMISSIS-, titolare del rimanente 50%) di -OMISSIS- -OMISSIS-srl., a sua volta proprietaria al 100% di -OMISSIS- srl Tale circostanza avrebbe determinato una innegabile capacità e/o attitudine condizionante di -OMISSIS-in ordine alle scelte e agli indirizzi aziendali di -OMISSIS- srl per le ragioni di seguito riferite. (CtrTar Lazio n. -OMISSIS-). </corsivo></h:div><h:div><corsivo>Alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (-OMISSIS-) ferma la partecipazione totalitaria (e, conseguentemente, il totalitario controllo) di -OMISSIS- -OMISSIS-s.r.l. rispetto alla aggiudicataria -OMISSIS- srl., la percentuale detenuta da -OMISSIS- rispetto alla prima (50%) era appieno qualificabile come “partecipazione di maggioranza”, alla stregua di quanto, come è noto, indicato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 6 novembre 2013, n. 24 (nella quale viene affermato il seguente principio di diritto: “L’espressione socio di maggioranza” di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 1, del d.lgs n. 163 del 2006, e alla lettera m-ter) del medesimo comma, si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50%). (CtrTar Lazio n. -OMISSIS-). </corsivo></h:div><h:div><corsivo>Se, dunque, -OMISSIS- doveva essere considerata socio di maggioranza di -OMISSIS- -OMISSIS-(detentrice, come si è visto, della totalità di quote di -OMISSIS- srl), non è dato invero escludere che l’amministratore unico della prima – fuori dalla formalistica valorizzazione di interposizioni societarie e/o intrecci partecipativi, insuscettibili di opacizzare la sostanza partecipativa e, conseguentemente gestionale –abbia preservato ambiti di ingerenza in ordine alle scelte ed agli indirizzi aziendali dell’aggiudicataria (ctr Tar Lazio n. -OMISSIS-).” </corsivo></h:div><h:div>La stazione appaltante ha, pertanto, concluso che “<corsivo>Risulta, pertanto, plausibile ritenere che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (-OMISSIS-) il complesso quadro di intrecci partecipativi sopra descritti abbia determinato, un persistente ruolo di concorso gestionale dal sig. -OMISSIS-dispiegato nei confronti di -OMISSIS- s.r.l (Ctr Tar Lazio n. -OMISSIS-).”</corsivo></h:div><h:div>3.3. Alla luce di quanto sopra, la valutazione della stazione appaltante non è affatto apparente o mancante né appare essere affetta da manifesta incongruenza, emergendo chiaramente nella esclusione che il rinvio a giudizio dell’ex amministratore è stato ritenuto adeguato mezzo di prova in merito alla commissione di un grave illecito professionale e ciò, in estrema sintesi, per le seguenti ragioni:</h:div><h:div>- per la rilevanza storico-fattuale dell’illecito, intervenuto in periodo rilevante e commesso in violazione della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;</h:div><h:div>- per la riconducibilità di esso non già alla sfera di interessi personali del Sig. -OMISSIS-, quanto, piuttosto, all’attività imprenditoriale della società (cfr. Tar Lazio n. -OMISSIS-);</h:div><h:div>- per la connotazione assunta dallo stesso fatto rispetto all’attività imprenditoriale della stessa -OMISSIS-, in quanto illecito compiuto nell’esercizio di poteri connessi alle “<corsivo>responsabilità delle quali il sig. -OMISSIS-stesso era investito dall’impresa</corsivo>”;</h:div><h:div>- avuto riguardo all’evoluzione configurativa delle funzioni rivestite dal sig. -OMISSIS-rispetto ad -OMISSIS- s.r.l., come puntualmente descritte nel provvedimento di esclusione, con richiamo alla sentenza del Tar Lazio n. -OMISSIS-;</h:div><h:div>- ritenendo “plausibile” l’amministrazione che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (-OMISSIS-), “<corsivo>il complesso quadro di intrecci partecipativi sopra descritti abbia determinato, un persistente ruolo di concorso gestionale dal Sig. -OMISSIS-dispiegato nei confronti di -OMISSIS- s.r.l… (ctr Tar Lazio n. -OMISSIS-)</corsivo>”.</h:div><h:div>3.4. Non assume rilievo l’errore formale contenuto nel provvedimento di esclusione – stigmatizzato invece dalla ricorrente – relativo al fatto che la sentenza del T.A.R. Catania -OMISSIS- abbia fatto riferimento alla pronuncia del T.A.R. Lazio -OMISSIS- (il che effettivamente non è, essendo invece richiamata la sent. n. -OMISSIS- del T.A.R. Lazio), atteso che in ogni caso nell’economia della decisione da ultimo assunta da -OMISSIS- non può privarsi di rilevanza tale sentenza non appellata, ancorché non richiamata dalla sentenza del T.A.R. Catania; ciò in quanto detta sentenza n. -OMISSIS- – pur non traendo conclusioni sull’affidabilità o meno di -OMISSIS- - ha fornito specifiche indicazioni conformative sulla vicenda in questione (identica nei due lotti), che non possono che trovare applicazione nel caso di specie e che ragionevolmente sono state fatte proprie dal seggio di gara anche nella valutazione oggetto di odierna contestazione.</h:div><h:div>3.5. D’altronde, la valutazione della stazione appaltante (adottata inevitabilmente anche sulla scorta delle pregresse acquisizioni procedimentali e giudiziali) è coerente con l’altra esclusione in gara coeva (relativa al lotto 2) adottata dalla stazione appaltante nei confronti della stessa ricorrente per i medesimi fatti; in caso contrario, una valutazione difforme sarebbe stata contraddittoria e asimmetrica e avrebbe richiesto (questa sì) una motivazione rafforzata tesa a dimostrare perché i medesimi fatti ascrivibili alla medesima società con riferimento a lotti diversi della medesima procedura condurrebbero, con riferimento a un lotto, all’esclusione della ricorrente per la sussistenza del grave illecito professionale e, con riferimento ad altro lotto, non rileverebbero quale grave illecito professionale, con conseguente aggiudicazione del lotto alla stessa società.</h:div><h:div>3.6. Non ha pregio l’argomento secondo cui la stazione appaltante non avrebbe tenuto nel debito conto la sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- che <corsivo>“ha accertato la non imputabilità alla -OMISSIS- (allora -OMISSIS-) dell’incidente mortale verificatosi in data -OMISSIS- e perciò l’insussistenza della condizione ostativa di cui all’art. 80, comma 5, lett. a)</corsivo>”.</h:div><h:div>Ciò in ragione del fatto che la predetta pronuncia si limita ad affermare che l’omissione dichiarativa relativa al procedimento penale a carico del sig. -OMISSIS-non configura un’ipotesi di esclusione automatica (art. 80, comma 5, f-<corsivo>bis</corsivo>), ma la diversa fattispecie di cui alla lett. c-<corsivo>bis,</corsivo> che richiede la necessaria valutazione da parte della stazione appaltante.</h:div><h:div>La pronuncia, poi, ha escluso che, allo stato, vi fossero elementi perché la stazione appaltante potesse dimostrare con ogni mezzo adeguato la grave infrazione debitamente accertata ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. a), lasciando tuttavia spazio alla valutazione di cui alla lett. c-<corsivo>bis</corsivo>).</h:div><h:div>Dunque, nessuna valenza può assumere la citata pronuncia n. -OMISSIS- a sostegno della tesi di parte ricorrente, semmai ribadendo essa, per quel che qui interessa, la necessarietà della valutazione da parte della S.A. a fronte dell’esistenza della violazione degli obblighi informativi (art. 80, comma 5, lett. c-<corsivo>bis</corsivo>).</h:div><h:div>3.7. Peraltro, come evidenziato dalla controinteressata, parte ricorrente si è limitata ad appuntare le proprie doglianze sull’errore formale e sulla ritenuta mancanza di una autonoma valutazione, senza contestare le motivazioni dell’esclusione ampiamente esplicitate nel provvedimento, motivazioni che, come detto, sono simmetriche a quelle già utilizzate da -OMISSIS- nella parallela gara relativa al lotto 2, le quali hanno superato il vaglio giurisdizionale innanzi al T.A.R. Lazio con la sentenza --OMISSIS-, non sospesa in sede di appello e, allo stato, efficace.</h:div><h:div>3.8. Si ricorda, in ogni caso, che il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni dell’apprezzamento circa la sussistenza del requisito di affidabilità dell’operatore economico deve essere mantenuto sul piano della “non pretestuosità” della valutazione degli elementi di fatto compiuta e segnatamente della non manifesta abnormità, contraddittorietà e contrarietà a norme imperative di legge nella valutazione degli elementi di fatto, non potendosi accedere a una mera non condivisibilità della valutazione stessa (cfr. da ultimo Cons. St. sez. V 25 agosto 2023, n. 7949 e giurisprudenza ivi richiamata).</h:div><h:div>Nel caso di specie, va ritenuto che, seppure con l’erroneo riferimento al richiamo nella sentenza del T.A.R. Catania n. -OMISSIS- della sentenza del T.A.R. Roma n. -OMISSIS-, la motivazione nel suo complesso, alla luce di quanto sin qui esposto, esprime adeguatamente le ragioni che hanno indotto l’-OMISSIS- a ritenere integrata la causa di esclusione, ragioni che – considerati i superiori limiti posti al sindacato giurisdizionale di legittimità – non appaiono connotate dalla manifesta abnormità contraddittorietà o illogicità né da errori o travisamenti di fatto.</h:div><h:div>4. Con ulteriore censura del primo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta l’omessa valutazione da parte di -OMISSIS- delle indicate misure organizzative (cd. <corsivo>self cleaning</corsivo>) adottate dalla società successivamente all’evento che ha determinato il rinvio a giudizio del -OMISSIS-segnatamente tra il -OMISSIS- e il -OMISSIS- e quindi prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta nella procedura in esame.</h:div><h:div>4.1. Anche tale censura è infondata.</h:div><h:div>4.2. Va premesso che, superando un orientamento affermatosi per via pretoria secondo cui le misure di <corsivo>self cleaning</corsivo> assunte da operatori economici colpiti da causa di esclusione rilevino solo per le gare future, la giurisprudenza recente ha evidenziato che l’istituto in esame ha una finalità conservativa e al tempo stesso mira a garantire il committente pubblico rispetto all’affidabilità professionale del contraente privato (Cons. St. n. 9782 del 2022).</h:div><h:div>In particolare, fornendo un’interpretazione dell’istituto conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (cfr. anche C.G.A.R.S.  2 gennaio 2022 n. 32) – a cui si è adeguato il nuovo codice – la giurisprudenza ha operato una distinzione tra le misure assunte prima della presentazione delle offerte e quelle intervenute nel corso del procedimento di gara: le prime consentono da sole all’operatore economico di prevenire l’esclusione; quanto alle seconde, invece, la giurisprudenza ha ritenuto che l’adozione delle misure medesime in corso di procedura non è affatto un evento la cui valutazione sia preclusa alla stazione appaltante <corsivo>tamquam non esset</corsivo>. All’opposto, rientra nel prudente apprezzamento della stazione appaltante tenere conto delle misure di <corsivo>self cleaning</corsivo> adottate in corso di procedura e di valutare la loro idoneità (o meno, eventualmente anche in ragione della tardività dell’intervento riparatore) a garantire l’affidabilità dell’operatore economico nella fase esecutiva dello specifico appalto di che trattasi (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 1700 del 20 febbraio 2023 e giurisprudenza ivi richiamata; che anche Cons. St., sez. III, n. 1791 del 22 febbraio 2023 e sez. V n. 4362 del 2022).</h:div><h:div>Da ultimo, come anticipato, anche il nuovo codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 36 del 2023), non applicabile al caso di specie, ma valevole quale indicatore interpretativo, ha riconosciuto l’operatività del <corsivo>self cleaning</corsivo> anche per le gare in corso (art. 96, comma 6: “<corsivo>Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico”</corsivo>); lo stesso codice ha specificato al comma 3 che “<corsivo>Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico, contestualmente all'offerta, la comunica alla stazione appaltante e, alternativamente:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>a) comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>b) comprova l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta e successivamente ottempera ai sensi del comma 4.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>4. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta e comunica le misure di cui al comma 6</corsivo>.”</h:div><h:div>4.3. Ciò posto, nel caso di specie – contrariamente a quanto ritenuto dalla parte ricorrente – la stazione appaltante ha valutato le misure di <corsivo>self cleaning</corsivo> nei seguenti termini.</h:div><h:div>Nel provvedimento di esclusione si rappresenta che “<corsivo>Le considerazioni sino ad ora svolte, sulla base delle indicazioni perimetrate dalla sentenza Tar Lazio n. -OMISSIS-, siccome espressamente richiamate dalla sentenza Tar Catania n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, escludono che le misure organizzative poste in essere dall’impresa -OMISSIS- srl anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, possano ritenersi idonee a superare il giudizio di disvalore sull’affidabilità della medesima scaturente dai fatti sopra descritti, in ragione della attitudine alla partecipazione gestionale lungamente mantenuta dal sig. -OMISSIS-stesso con riferimento alla -OMISSIS- srl. (Ctr Tar Lazio n. -OMISSIS-). A ciò si aggiunga che sulla base della aggiornata visura dell’impresa -OMISSIS-srl risulta che il Sig. -OMISSIS-è cessato dalla carica di Amministratore Unico dell’impresa medesima soltanto in data -OMISSIS-</corsivo>”.</h:div><h:div>La stazione appaltante, pur dando atto del costante orientamento giurisprudenziale secondo cui le misure <corsivo>self cleaning</corsivo> valgono pro futuro, “<corsivo>Senza recedere dalle superiori considerazioni nella consapevolezza della recente apertura giurisprudenziale alla possibilità di valutare le misure di self cleaning anche in sede di gara purchè tempestive ed effettive (ctr CdS 1791/2023, apertura che trova conferma anche nelle disposizioni del nuovo Codice Appalti le quali, benché non applicabili al caso di specie, sicuramente costituiscono un valido indicatore interpretativo), il Seggio non ritiene in ogni caso di procedere con l’attivazione del contraddittorio utile alla valutazione delle misure di self cleaning adottate dall’impresa in quanto certamente non connotate dalla necessaria e imprescindibile tempestività.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Ciò in quanto la cessazione del Sig. -OMISSIS-dalla carica di Amministratore Unico dell’impresa controllante -OMISSIS-srl risulta adottata soltanto in data -OMISSIS-, e, pertanto, a distanza di quasi due anni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte</corsivo>. …”.</h:div><h:div>Da quanto esposto emerge non solo che la valutazione sulle misure non è mancata, ma che essa non appare affetta da manifesta incongruità ove si tenga presente che:</h:div><h:div>- le misure di <corsivo>self cleaning</corsivo> adottate prima della presentazione dell’offerta sono state ritenute non idonee a superare il giudizio di disvalore sull’affidabilità della ricorrente in forza della plausibile attitudine alla partecipazione gestionale della società lungamente mantenuta dall’ex amministratore con i collegamenti societari descritti (cfr. T.A.R. Lazio n. -OMISSIS-; così anche T.A.R. Lazio Roma --OMISSIS-);</h:div><h:div>- la società ricorrente non ha dichiarato al momento della presentazione dell’offerta i fatti oggetto di contestazione, in tesi rilevanti – come infine ritenuto dalla stessa amministrazione - ai fini del grave illecito professionale;</h:div><h:div>- la cessazione dalla carica di amministratore unico dell’impresa controllante (non dichiarata dalla ricorrente tra le misure di <corsivo>self cleaning</corsivo>, ma rilevata dall’amministrazione tramite visura aggiornata, come emerge nell’atto di esclusione) è intervenuta solo in data -OMISSIS- ossia solo dopo quasi due anni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte. </h:div><h:div>In altri termini, la stazione appaltante, da una parte, ha ritenuto che le misure adottate prima della presentazione dell’offerta non fossero sufficienti attesa la perdurante attitudine di ingerenza dell’amministratore nella vita gestionale della società e, dall’altra, con riferimento a quelle adottate dopo la presentazione dell’offerta – nell’ambito del suo prudente apprezzamento – ha ritenuto che, in ragione della palese ed evidente tardività dell’intervento, non ci fossero i presupposti di idoneità atti a garantire l’affidabilità dell’operatore economico nella fase esecutiva dell’appalto di che trattasi.</h:div><h:div>Detta valutazione (di non affidabilità), alla luce di quanto sopra, non appare incongrua e pertanto non è censurabile da questo Giudice, spettando solo all’amministrazione fissare “<corsivo>il punto di rottura dell’affidamento nel pregresso e/o futuro contraente</corsivo>” (SS.UU. Cassazione -OMISSIS-12 del 2012; T.A.R. Napoli, sez. V, 6 febbraio 2023, n. 841; T.A.R. Liguria, n. 561 del 2021), evidentemente nel caso di specie raggiunto per quanto dalla stessa amministrazione espresso in seno al provvedimento di esclusione, non potendo questo Tribunale entrare in valutazioni di “<corsivo>non condivisione</corsivo>”, pena l’eccesso di potere giurisdizionale.</h:div><h:div>5. Conclusivamente, il primo motivo del ricorso principale è infondato e ciò comporta il rigetto anche del secondo, con cui è stata dedotta l’illegittimità derivata dell’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata.</h:div><h:div>6. L’infondatezza della domanda caducatoria comporta anche il rigetto della domanda di risarcimento del danno in forma specifica proposta, per insussistenza dei presupposti della fattispecie risarcitoria.</h:div><h:div>7. L’infondatezza del ricorso principale, inoltre, comporta l’improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.</h:div><h:div>8. La complessità delle questioni esaminate consente la compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:</h:div><h:div><corsivo>a</corsivo>) respinge il ricorso principale;</h:div><h:div><corsivo>b</corsivo>) dichiara improcedibile il ricorso incidentale;</h:div><h:div><corsivo>c</corsivo>) compensa le spese di giudizio tra le parti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni altra persona menzionata nella presente sentenza.</h:div><h:div>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/09/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Severino Pietro Giorgio</h:div><h:div>Giuseppina Alessandra Sidoti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>