<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230090120231110124002827" descrizione="" gruppo="20230090120231110124002827" modifica="11/11/2023 18:00:28" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Comune di Aci Castello" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00901"/><fascicolo anno="2023" n="03393"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230090120231110124002827.xml</file><wordfile>20230090120231110124002827.docm</wordfile><ricorso NRG="202300901">202300901\202300901.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\924 Aurora Lento\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Aurora Lento</firma><data>11/11/2023 12:13:31</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesco Fichera</firma><data>10/11/2023 15:44:17</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/11/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Aurora Lento,	Presidente</h:div><h:div>Daniele Profili,	Referendario</h:div><h:div>Francesco Fichera,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- della determina dirigenziale del Servizio Territoriale dell'Ambiente di Catania del 12 aprile 2023 prot. 25861, con cui il Dirigente della Struttura ha assunto la “..<corsivo>determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi semplificata, modalità asincrona..che sostituisce ad ogni effetto di legge tutti gli atti di assenso</corsivo>” della richiesta della Lega Navale Italiana Sezione di Acitrezza di rilascio di concessione demaniale all'interno del porto di Acitrezza; </h:div><h:div>- nonché di ogni ulteriore atto e\o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o conseguenziale, ivi compreso, ove occorra, delle note del Servizio Territoriale dell'Ambiente Catania del 22 febbraio 2023 prot. 12025 e del 13 gennaio 2023 prot. 2441 e del parere favorevole della Capitaneria di Porto di Catania acquisito al prot. DRA n 21677 del 29/03/2023 richiamato nella determinazione del 12 aprile 2023.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di Aci Castello il 27/6/2023: </h:div><h:div>-  del decreto del Dirigente del Servizio Territoriale dell'Ambiente (S.T.A.) di Catania del 31 maggio 2023 D.R.S. n 639, con cui si autorizza “..<corsivo>il rilascio C.D.M. 155 ACI-CAST, ISTANZA n. 10027/2022 (Portale Demanio Marittimo) a carattere annuale..varo e stazionamento imbarcazioni, nel Comune di Aci Castello, Frazione di Acitrezza, Porto di Acitrezza ..; ditta LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE di ACITREZZA</corsivo>”; </h:div><h:div>- nonché di ogni ulteriore atto e\o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o conseguenziale, ivi compreso, ove occorra, della concessione demaniale marittima 155-ACICAST e del rapporto istruttorio dell'Ufficio del Demanio Marittimo Strutture Territoriali dell'Ambiente di Catania del 25.05.2023 prot. 38716, richiamati nel sopradetto decreto ma non conosciuti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 901 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Comune di Aci Castello, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sciuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente, Regione Siciliana Arpa Agenzia Regionale Protezione Ambiente Catania, Capitaneria di Porto di Catania, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Catania, via Vecchia Ognina, 149; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Lega Navale Italiana - Sezione di Acitrezza (Aci Castello), in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Mania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div>ad opponendum:</h:div><h:div>Associazione20novembre1989onlus, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Benincasa, Alessandro Ammatuna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Capitaneria di Porto di Catania e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Lega Navale Italiana - Sezione di Acitrezza (Aci Castello) e di Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente e di Regione Siciliana Arpa Agenzia Regionale Protezione Ambiente Catania;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La Lega Navale Italiana  di  Aci  Trezza, nel  perseguimento delle  sue finalità sociali, ha presentato in data 3.09.2022 al Servizio Territoriale dell’Ambiente  di  Catania istanza  di  rilascio di una concessione demaniale marittima all’interno del Porto di Aci Trezza, ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione, chiedendo in particolare l’assegnazione di un’area di complessivi 121,86 mq,  di  cui:  a) 39,96 mq di  suolo demaniale per il posizionamento di una struttura pedonabile, interamente smontabile, di complessivi 24,20 mq, da installare su molo preesistente; b) 81,90  mq di specchio  acqueo, per l’alaggio, il varo e lo stanziamento delle imbarcazioni in corrispondenza della struttura/pedana.</h:div><h:div>Con nota del 28.10.2022, n. 78783, la Struttura Territoriale dell’Ambiente di Catania ha chiesto al Comune di Aci Castello di procedere alla pubblicazione della predetta domanda di rilascio di concessione demaniale presentata dalla Lega Navale Italiana di Acitrezza.</h:div><h:div>Con atto del Capo Area VI del 2.12.2022, prot. 49272, il Comune di Aci Castello ha espresso un primo preventivo parere contrario al rilascio della concessione demaniale, evidenziando la necessità di assicurare la libera fruizione e l’accesso all’area che ricade all’interno dello scalo di alaggio e che l’obbligo di utilizzo pubblico dell’area di interesse è indicato quale atto d’indirizzo dal C.C. giusta deliberazione n. 32 del 20.05.2015. </h:div><h:div>La Struttura Territoriale dell’Ambiente di Catania, con nota del 13 gennaio 2023 prot. 244, riscontrando il suddetto parere preventivo ha comunicato al Comune che “..<corsivo>la tipologia le caratteristiche e le finalità della Ditta..offra maggiori garanzie  di  proficua  utilizzazione  della  concessione  per  un  uso  che,  a giudizio  dell’amministrazione,  risponde  ad  un  più  rilevante  interesse pubblico anche in ragione del Protocollo d’Intesa fra la Regione Siciliana e la Lega Navale Italiana n 2325 GAB del 09/07/2012</corsivo>..”. </h:div><h:div>Con nota del 24.01.2023, il Comune ha controdedotto a tale nota, ribadendo il “<corsivo>contrasto con le finalità dello Scalo di Alaggio che per sua natura, così come peraltro disposto da ordinanza Capitaneria di Porto n. 59 del 2019 deve restare alla libera fruizione</corsivo>..” e che è “<corsivo>in capo a questo Ente Locale la pianificazione delle aree portuali giusta delega  da  parte  della  Regione  alla  redazione  del  Piano  dei  Porti,  fatto sicuramente prevalente rispetto a qualunque protocollo d’intesa..”.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>L’Ufficio Territoriale dell’Ambiente di Catania ha, pertanto, indetto con nota del 24.01.2023, prot. 4643, una conferenza dei servizi semplificata in modalità asincrona per l’approvazione del progetto di cui alla richiesta di concessione demaniale della Lega Navale, invitando a partecipare le amministrazioni coinvolte rendendo i pareri di competenza nei termini prescritti dalla norma e fissando “..<corsivo>la  data  dell’eventuale  riunione  in modalità  sincrona,  di  cui  all’art.  14-ter della legge 241790...il 08/03/2023</corsivo>..”. </h:div><h:div>Con atto dell’1.02.2023, prot. 4836, il Comune ha emesso il proprio parere di competenza, confermando la propria contrarietà al rilascio della concessione.</h:div><h:div>Con successiva nota del 22.02.2023, prot. 12025, la Struttura Territoriale dell’Ambiente di Catania ha osservato che “<corsivo>la stessa Lega Navale, con la nota acquisita al protocollo con il n. 91156 del 16/12/2202,  ha  chiarito  che  l’area  richiesta  non  ricade all’interno dello scalo di alaggio esistente pertanto, si ritiene che l’area chiesta in concessione rispetti i contenuti dell’ordinanza della Capitaneria di Porto di Catania n. 59 del 2019</corsivo>”, aggiungendo che “<corsivo>con la delega della Regione all’ente locale per la redazione del Piano dei Porti non è stato trasferito il bene demaniale portuale che permane nella proprietà e gestione del delegante..”.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Il Comune di Aci Castello ha così emesso un nuovo parere contrario, con nota del 3.03.2023, prot. 10117, ravvisando che “<corsivo>la realizzazione di un ulteriore approdo finirebbe per trasformare la funzionalità del porto da peschereccio a diportistico, pregiudicando in modo irreversibile quei poteri di pianificazione del porto di competenza del Comune ai sensi dell’articolo 30 della L.R.  21/1985”. </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Con determina dirigenziale del 12.04.2023, prot. 25861, il Servizio Territoriale dell’Ambiente di Catania ha concluso positivamente la conferenza di servizi, rilevando che “<corsivo>le condizioni e le prescrizioni contenute negli atti che acquisiti i pareri delle Amministrazioni coinvolte ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza</corsivo>.”.</h:div><h:div>2. Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 26.05.2023, il Comune di Acicastello ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, la predetta determina, nonché ogni ulteriore atto e\o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o conseguenziale, ivi compreso, ove occorra, le note del Servizio Territoriale dell’Ambiente Catania del 22.02. 2023 prot. 12025 e del 13.01.2023 prot.  2441 e il parere favorevole della Capitaneria di Porto di Catania acquisito al prot. DRA n 21677 del 29/03/2023 richiamato nella determinazione del 12.04.2023.</h:div><h:div>I succitati provvedimenti sono stati impugnati per i seguenti motivi: 1) <corsivo>Violazione articoli 17, 18, 19, 20 e 21 della L.R. 7/2019; eccesso   di   potere   per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione</corsivo>; 2) <corsivo>Nel merito, violazione articoli 17, 18 e 19 della L.R.  7/2029, articolo 30 della L.R.  21/1985, articolo 7 della L.R. 4/2003, articolo 18 del regolamento c.n., articolo 3 della legge 241/1991 – eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto dei presupposti, travisamento e difetto di motivazione.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>2.1. Con la prima doglianza, il Comune ricorrente deduce le illegittimità procedimentali in cui sarebbe incorsa l’amministrazione etnea, la quale, nell’atto conclusivo della conferenza di servizi, evidenzia di aver ricevuto atti di assenso contenenti condizioni e prescrizioni sebbene lo stesso ente che ricorre in giudizio abbia manifestato con due atti successivi all’indizione della conferenza il proprio dissenso, con conseguente violazione dell’art. 18, co. 5, della L.R. n. 7/2019. In via subordinata, viene dedotto che la mancanza dei presupposti per la determinazione di conclusione positiva avrebbe semmai dovuto indurre a ricorrere alla diversa procedura prevista dal comma 6 del predetto art. 18, che disciplina la c.d. modalità sincrona e permette di assumere la determinazione “..<corsivo>sulla base delle posizioni prevalenti</corsivo>..”.</h:div><h:div>2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il Comune rileva che le aree demaniali del porto rientrano nell’ambito dei poteri di pianificazione del Comune, il quale sarebbe l’unico ente preposto alla tutela territoriale ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 380/2001. Ciò implica, continua la parte ricorrente, che la determinazione comunale non può che essere vincolante nel procedimento finalizzato al rilascio di concessioni demaniali che insistono su tale area portuale. L’amministrazione marittima che ha indetto la conferenza di servizi si sarebbe pertanto appropriata indebitamente di poteri di governo e sviluppo del territorio che appartengono esclusivamente al Comune. </h:div><h:div>L’atto conclusivo della conferenza sarebbe, inoltre, carente sotto il profilo motivazionale, in quanto non sarebbero riportate le “<corsivo>condizioni e prescrizioni</corsivo>” che l’amministrazione procedente ha ritenuto di poter superare ai fini della propria determinazione positiva, né le indicazioni e le ragioni di tale superamento. Il dissenso manifestato dall’ente comunale non potrebbe, peraltro, nemmeno ritenersi superato <corsivo>per</corsivo>
				<corsivo>relationem</corsivo> sulla base del richiamo operato dall’amministrazione resistente alla nota della Lega Navale acquisita al protocollo con il n. 91156 del 16/12/2022, ove quest’ultima avrebbe chiarito che l’area richiesta in concessione non ricade all’interno dello scalo di alaggio esistente e che, quindi, essa rispetti i contenuti dell’ordinanza della Capitaneria di Porto di Catania n. 59/2019. Secondo la prospettazione del ricorrente tale evidenza sarebbe falsa, oltreché non verificata dall’ente procedente, in quanto la nuova infrastruttura ricadrebbe sullo scalo di alaggio. </h:div><h:div>Con specifico riguardo alle ragioni del proprio dissenso e al relativo mancato superamento da parte dell’amministrazione procedente, viene rilevata, in prima battuta, la violazione della prescrizione contenuta all’art. 3, lett. g) della predetta ordinanza della Capitaneria di Porto di Catania n. 59/2019 in materia di regolamentazione dell’ormeggio delle imbarcazioni nel Porto di Acitrezza, ove si vieta l’ancoraggio e la sosta nello specchio acqueo antistanti gli scali di alaggio. La concessione oggetto di richiesta, infatti, interessa anche tale spazio antistante, a nulla rilevando il parere favorevole rilasciato in sede di conferenza dalla stessa Capitaneria, la quale avrebbe posto come unica condizione “..<corsivo>un posto di ormeggio presso gli spazi eventualmente assentiti in concessione per un mezzo minore appartenente allo scrivente Comando</corsivo>”, trascurando il dato normativo sopra riportato. I provvedimenti impugnati, tra l’altro, contrasterebbero anche con quanto previsto dall’art. 5 della suddetta ordinanza, ove viene consentito l’ormeggio di piccole unità da diporto inferiori a 6 metri, eventualità, questa, che verrebbe meno con la concessione in favore della Lega Navale. Tali evidenze, secondo la prospettazione dell’ente ricorrente, renderebbero quindi illegittimo anche il parere favorevole rilasciato dalla Capitaneria di Porto, la quale avrebbe ignorato o comunque disatteso le prescrizioni dell’ordinanza n. 59/2019.</h:div><h:div>Non superabile sarebbe anche l’ulteriore motivo di dissenso improntato sulla necessità di mantenere la piena funzionalità e la sicurezza dello scalo di alaggio nonché di assicurare l’utilizzo pubblico per il libero ormeggio della marineria locale della porzione di muretto in calcestruzzo e specchio acqueo insistente nel bacino dell’ex scalo alaggio c.d. piccolo. Sul punto l’amministrazione procedente ha evidenziato in sede di conferenza che la Lega Navale vanti un Protocollo di intesa con la Regione siciliana risalente al 2012, da intendersi tacitamente rinnovato, che le attribuirebbe una sorta di prevalenza rispetto ai predetti interessi pubblici. Orbene, per il Comune ricorrente tale protocollo d’intesa non attribuirebbe alla Lega Navale alcuna deroga e\o prevalenza nel rilascio di concessioni demaniali, sottoponendola alle stesse competenze ed alle medesime procedure per il rilascio di concessioni per fini commerciali. La richiesta di concessione sarebbe pertanto recessiva rispetto all’interesse pubblico al mantenimento sia della funzionalità e sicurezza della infrastruttura pubblica dello scalo di alaggio che del libero ormeggio per la marineria locale.</h:div><h:div>Viene inoltre dedotta la presunta violazione della competenza esclusiva del Comune sugli interventi attinenti l’area portuale interessata dalla richiesta di concessione, il quale è stato delegato dall’Assessorato della Regione Sicilia, con atto del 3 settembre 2007 n. 62931, alla redazione del piano regolatore del porto di Acitrezza, in virtù di quanto previsto dall’art. 30 della L.R. n. 21/1985. Nelle more dell’adozione di tale piano, non ancora avvenuta, il Comune ha approvato, con delibera del 20.05.2015, n. 32, l’atto di indirizzo concernente la sua relativa redazione, prevedendo per il porto di Acitrezza, il quale risulta classificato di categoria II, classe III - come disposto con decreto del Presidente della Regione Siciliana 1 giugno 2004 e successiva modifica con decreto del Presidente della Regione Siciliana del 21 gennaio 2022 numero 6/Serv 4/S.G. con destinazione funzionale “<corsivo>turistica e da diporto, peschereccia</corsivo>” - il mantenimento dell’esistente scalo di alaggio e l’uso dell’attiguo bacino ad ormeggio promiscuo pubblico di imbarcazioni da diporto e pesca. A nulla varrebbe, continua parte ricorrente, il rilievo evidenziato dall’amministrazione procedente secondo cui le aree portuali di competenza regionale sarebbero sottratte dalla redazione dei Piani di utilizzo del demanio marittimo (c.d. PUDM), il quanto ciò non priverebbe il Comune dei poteri di governo del territorio e pianificazione che esercita col il redigendo piano regolatore del porto.</h:div><h:div>Viene infine rilevato che la determina impugnata sia illegittima anche per aver del tutto omesso ogni necessaria valutazione e decisione in ordine all’opposizione presentata con petizione polare depositata al Comune il 15 novembre 2022 prot. 46664 e dallo stesso Comune trasmessa al Servizio Territorio dell’Ambiente Catania con nota del 18 novembre 2022 prot. 47336 - formulata nell’ambito dell’obbligatorio sub procedimento di pubblicazione  dell’istanza  di concessione  con  cui  si  attribuiscono  termini per  la  presentazione  di domande concorrenti o opposizioni - ove si  contesta  che  la  richiesta concessione della Lega Navale “..<corsivo>andrà a sottrare inevitabilmente spazi per l’attracco e l’alaggio delle barche di numerosi cittadini residente, che, da decenni,  utilizzano  sempre  i  moli  in  questione  e  non  troverebbero  altre soluzioni visto oltretutto il sovraffollamento dell’intera area portuale</corsivo>..”. Ciò concretizzerebbe una violazione dell’articolo 18 del Regolamento del Codice della Navigazione, il quale obbliga alla valutazione e decisioni di tali osservazioni, quale concreta ed effettiva attuazione del principio dell’evidenza pubblica.</h:div><h:div>3. Dopo la proposizione del predetto ricorso, con DRS n.  639 del 31.5.2023, il Servizio Territoriale dell’Ambiente di Catania - preso atto della conclusione positiva della conferenza di servizio e del pagamento da parte della Lega Navale Italiana di Aci Trezza di tutti gli oneri e/o imposte in favore del Demanio - ha rilasciato la concessione demaniale n. 155 per l’utilizzo, a carattere annuale, dello specchio di area portuale richiesto in concessione (tot. mq 121,86).</h:div><h:div>4. In data 16.06.2023 si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso, le amministrazioni intimate e Lega Navale Italiana – Sezione di Acitrezza (Aci Castello), nelle vesti di controinteressato. </h:div><h:div>5. Con propria memoria difensiva, la controinteressata ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione del DRS n. 639/2023, il quale costituisce l’atto finale del procedimento sul quale avrebbe dovuto essere trasferito l’interesse all’impugnazione.</h:div><h:div>Nel merito, la Lega Navale rileva in ogni caso l’infondatezza dei due motivi di ricorso.</h:div><h:div>Quanto al primo, viene rilevato che dalla lettura dell’art. 18, co. 5, della L.R. 7/2019 si ricaverebbe, contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, che un dissenso espresso in sede di conferenza, vieppiù se non vincolante, non possa bloccarne l’esito positivo. Il comma 3 della predetta norma, inoltre, prevede che in caso di dissenso siano indicate “<corsivo>le modifiche necessarie ai fini dell’assenso..in modo chiaro e analitico</corsivo>”. Il comma 4 continua affermando che la comunicazione di una determinazione senza i requisiti di cui al comma precedente equivale ad “<corsivo>assenso senza condizioni</corsivo>”. La controinteressata evidenzia che l’odierna ricorrente abbia formulato un dissenso non in linea con le suesposte disposizioni e che nulla   abbia opposto, d’altro lato, rispetto alla conformità edilizia-urbanistica dell’intervento - unico aspetto su cui avrebbe dovuto esprimersi alla luce dei propri poteri - così rilasciando, sotto tale profilo, atto di assenso, ancorché in forma implicita.</h:div><h:div>Con riguardo al secondo motivo di gravame, viene evidenziato che non sussiste alcuna violazione dell’ordinanza n. 59/2019 della Capitaneria di Porto, rilevandosi che “<corsivo>La pedana, difatti, sarà ubicata all’estremità del pontile, ossia al di fuori degli scali di alaggio che sono invece posti – volgendo lo sguardo allo stralcio   fotografico – ai lati (destro   e   sinistro) del pontile (in corrispondenza delle barchette)</corsivo>”. Non sarebbe vero, inoltre, che l’interesse pubblico risulterebbe meglio soddisfatto con il mantenimento dello <corsivo>status quo</corsivo>, che prevede l’indiscriminato ormeggio delle barchette all’interno degli scali di alaggio. Quanto ai presunti poteri del Comune di Aci Castello in materia, viene osservato che gli atti d’indirizzo da quest’ultimo adottati non possono vincolare l’attività dell’amministrazione procedente in assenza di un piano regolatore portuale, esorbitando dalle competenze proprie del Comune stesso che sono e rimangono circoscritte alla verifica sulla conformità edilizia dell’intervento da assentire. In ultimo, è rilevato che la pretesa “petizione popolare” non avrebbe valenza di opposizione all’iniziativa, fermo restando che essa sarebbe comunque estranea rispetto all’ambito delle determinazioni assunte in conferenza di servizi, oggetto di controversia. L’amministrazione procedente avrebbe comunque preso in considerazione le esigenze rappresentate dai cittadini coinvolti in tale documento, ritenendo tuttavia maggiormente rispondenti alla tutela dell’interesse pubblico generale quelle poste alla base dell’istanza di concessione demaniale.</h:div><h:div>6. Nella stessa data è intervenuta <corsivo>ad opponendum</corsivo> l’“Associazione20novembre1989Onlus”, la quale ha evidenziato il proprio interesse al rigetto del ricorso, in quanto la richiesta di concessione da parte della Lega Navale Italiana prevede la realizzazione di una struttura sulla quale posizionare una gru di imbracamento per l’accesso in barca e al mare in favore dei soggetti con disabilità, assicurando pertanto tutela agli interessi di cui essa è portatrice con la propria azione associativa.  </h:div><h:div>7. Alla camera di consiglio del 20.06.2023, è stata accolta la richiesta di termine a difesa presentata da parte ricorrente al fine di impugnare la sopravvenuta concessione demaniale n. 639/2023.</h:div><h:div>8. In data 27.06.2020, parte ricorrente ha presentato ricorso per motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del D.R.S. n. 639/2023, nonché  di  ogni ulteriore  atto  e\o  provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o conseguenziale, ivi compreso, ove occorra, della concessione demaniale marittima 155-ACICAST e del rapporto istruttorio dell’Ufficio del Demanio Marittimo Strutture Territoriale dell’Ambiente di Catania del 25.05.2023 prot. 38716, richiamati nel sopradetto decreto ma non conosciuti.</h:div><h:div>8.1. I succitati provvedimenti sono stati censurati, per illegittimità autonoma, per “<corsivo>Violazione per errata applicazione dell’articolo 31 del decreto legislativo 79/2011 – violazione articolo 8 del dpr 380/2001 –  eccesso di potere per difetto dei presupposti</corsivo>”. </h:div><h:div>Viene rilevato, in particolare, che i due elementi costitutivi della concessione - individuati nella sua durata annuale e nella realizzazione di una struttura per lo stazionamento (ormeggio) delle imbarcazioni quale pontile galleggiante – comporterebbero, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 31 del d.lgs. 23 maggio 2011 n. 79, l’obbligo del preventivo rilascio del titolo edilizio abilitativo. Da ciò la conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati.</h:div><h:div>8.2. Con la seconda doglianza è altresì rilevato che i predetti atti impugnati, traendo il loro presupposto dalla determinazione dirigenziale del 12.04.2023, prot. 25861, risultino viziati in via derivata per l’illegittimità di tale determina, per i medesimi motivi dedotti con il ricorso introduttivo.</h:div><h:div>9. Con memoria del 13.07.2023, la Capitaneria di Porto e l’Assessorato regionale, resistenti in giudizio, hanno eccepito l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per carenza di interesse nella parte in cui viene impugnato il parere reso dalla stessa Capitaneria in sede di conferenza di servizi in data 29.03.2023. Trattandosi di atto endoprocedimentale a carattere interno, esso risulterebbe non immediatamente lesivo. In via graduata, le due amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.</h:div><h:div>10. Con successiva memoria del 14.07.2023, la Lega Navale Italiana, controinteressata, con riferimento al primo motivo del ricorso per motivi aggiunti ha rilevato, in termini generali, che la necessità di ottenere il titolo edilizio, come prevista dall’art. 31 del d.lgs. 79/2011, non inciderebbe, in ogni caso, sulla legittimità e validità della concessione demaniale impugnata, bensì solo sulla sua efficacia. Nel concreto, viene altresì osservato che il Comune avrebbe dovuto frapporre eventuali ostacoli di natura urbanistico-edilizia in sede di conferenza di servizi e che, tenuto conto del silenzio serbato dall’ente su tale profilo, l’assenso relativo agli aspetti di natura edilizia deve intendersi tacitamente rilasciato. È inoltre rappresentato che dal combinato disposto dell’art. 31 del d.lgs. 79/2011 e dell’art. 2, co. 1, lett. c) del DPR 509/1997, richiamato dalla prima norma, si possa desumere che oggetto della concessione demaniale sia un “punto di ormeggio” (destinato all’attracco di una sola imbarcazione), per il quale non è previsto un titolo abilitativo edilizio, e non un pontile galleggiante come invece ipotizzato dal Comune.</h:div><h:div>11. Alla camera di consiglio del 19.07.2023, parte ricorrente ha rinunciato alle proprie istanze cautelari. La causa è stata pertanto rinviata per la sua definizione nel merito.</h:div><h:div>12. Con memorie del 7.10.2023 e del 17.10.2023, il Comune di Aci Castello e la Lega Navale Italiana hanno insistito, rispettivamente, per l’accoglimento e il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.</h:div><h:div>13. All’udienza pubblica del 8.11.2023, presenti i difensori delle parti in causa come specificato nel verbale, la causa è stata posta in decisione.</h:div><h:div>14. Al fine di perimetrare il numero delle parti legittimate a prendere parte al presente giudizio e attenendo all’integrità del contraddittorio, il Collegio esamina preliminarmente l’ammissibilità dell’intervento <corsivo>ad opponendum</corsivo> da parte di “Associazione20novembre1989Onlus”.</h:div><h:div>14.1. Ai fini dell'ammissibilità di un intervento ad <corsivo>opponendum</corsivo> (volto al mantenimento degli effetti di un atto, che avvantaggi la sfera giuridica del medesimo interventore), non è richiesta la titolarità di una posizione giuridica autonoma coincidente con quella che radica la legittimazione al ricorso, essendo sufficiente che il terzo sia titolare di un interesse che abbia un suo rilievo giuridico, che valga comunque a differenziarlo dalla generalità dei consociati; di conseguenza, è sufficiente - ai fini dell’intervento in giudizio - che l'interveniente possa vantare un interesse di fatto, dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, ovvero sotteso al mantenimento del provvedimento impugnato, che gli consenta di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso. Ne segue, specularmente, che deve ritenersi inammissibile per difetto di legittimazione l'intervento proposto da chi non abbia invece evidenziato, in alcun modo, un vantaggio, anche indiretto, che trarrebbe dall'eventuale reiezione del ricorso (T.A.R. Umbria, sez. I, 05/07/2023, n. 435; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 05/05/2023, n. 7651).</h:div><h:div>Dall’art. 2 dello statuto dell’“Associazione20novembre1989Onlus”, regolarmente registratasi presso l’Agenzia delle Entrate di Catania in data 22.04.2016,  si evincono le finalità associative perseguite dall’interveniente, le quali sono di tutela effettiva e di promozione dei diritti delle persone minori di età con disabilità, qualunque ne sia il grado, la natura e la tipologia, o che versano in condizioni di particolare svantaggio sociale, nonché di tutela e promozione dei diritti delle persone maggiori di età con disabilità, qualunque ne sia il grado e la tipologia, e, in ultimo, di tutela dei familiari degli stessi. Viene altresì previsto che tali tutele possono essere perseguite anche attraverso le opportune iniziative giudiziarie. Nel proprio atto di intervento “Associazione20novembre1989Onlus” evidenzia, inoltre, la propria collaborazione con la Lega Navale di Aci Trezza, con la quale è stato sottoscritto in data 18.08.2022 un Protocollo d’intesa con l’intento di garantire e tutelare l’inclusione sociale dei minori con disabilità attraverso il contatto con l’ambiente naturale e marino. Viene pertanto rappresentato l’interesse con il quale l’associazione guarda alla richiesta di concessione demaniale presentata dalla Lega Navale, la quale prevede, tra l’altro, la realizzazione di una struttura sulla quale posizionare una gru di imbragamento per l’accesso in barca e al mare in favore dei soggetti con disabilità.</h:div><h:div>Ad avviso del Collegio, dal grado di rappresentatività e dalla stabilità e continuità dell’attività svolta dall’associazione può trarsi il convincimento che la stessa abbia titolo ad intervenire nel presente giudizio, in quanto portatrice di un interesse che ha un suo rilievo giuridico e che vale a differenziarlo dalla generalità dei consociati, suscettibile di ricevere un vantaggio indiretto e riflesso in caso di reiezione dei presenti ricorsi.</h:div><h:div>15. In rito, deve essere preliminarmente scrutinata l’eccezione di inammissibilità formulata dalle amministrazioni resistenti - nella specie la Capitaneria di Porto - nell’ambito del primo ricorso, con riguardo all’impugnazione del parere reso da quest’ultima in sede di conferenza, posta la sua natura endoprocedimentale. L’eccezione è da ritenersi infondata.</h:div><h:div>15.1. Un atto endoprocedimentale non è impugnabile in via autonoma, in quanto la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile all'atto che conclude il procedimento (salvo i casi eccezionali in cui, in relazione ad atti di natura vincolata, l’atto è idoneo a determinare in via inderogabile il contenuto dell'atto conclusivo del procedimento, o laddove l’atto interlocutorio comporti un arresto procedimentale). Nel caso di specie, tuttavia, il parere reso dalla Capitaneria di Porto in seno alla conferenza di servizi indetta dall’Ufficio Territoriale dell’Ambiente di Catania non è stato impugnato autonomamente, bensì contestualmente alla determinazione conclusiva di tale procedura. Tale parere, nella misura in cui si ripercuote sull’atto terminale del procedimento, è censurabile in sede di impugnazione di quest’ultimo (T.A.R. Toscana, sez. II, 03/03/2010, n.586; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 04/12/2006, n. 1564).</h:div><h:div>16. Nel merito, il primo ricorso è da ritenersi infondato, alla luce di quanto di seguito specificato.</h:div><h:div>16.1. Con riguardo alla prima doglianza, va rilevato che in tema di conferenza di servizi c.d. asincrona il dissenso, per essere validamente espresso ai sensi dell'art. 14-bis<corsivo/> l. n. 241 del 1990, deve essere sorretto, tra l'altro, da una congrua motivazione e deve contenere la critica "<corsivo>construens</corsivo>", volta cioè ad indicare le modifiche progettuali necessarie per ottenere il superamento del dissenso stesso. In coerenza con l’impianto normativo nazionale di riferimento, l’art. 18, della L.R. 7/2019, stabilisce, al comma 3, che in caso di dissenso devono essere indicate “<corsivo>le modifiche necessarie ai fini dell’assenso</corsivo>”. Il comma successivo continua precisando che ove la determinazione comunicata dall’amministrazione che partecipa alla conferenza “<corsivo>sia priva dei requisiti previsti dal comma 3</corsivo>”, essa equivalga ad “<corsivo>assenso senza condizioni</corsivo>”. </h:div><h:div>L’intervento contrario dell’amministrazione, quindi, per essere efficace e determinante nel suo contenuto ostativo non deve limitarsi ad una “dichiarazione d’intenti” apodittica, senza aggiungere nulla di concreto, ma deve necessariamente disporre condizioni positive, dettando prescrizioni funzionali indispensabili per risolvere il dissenso, enunciando compiutamente i necessari elementi costitutivi al rilascio del provvedimento favorevole al richiedente.</h:div><h:div>Il dissenso manifestato dal Comune ricorrente manca di tali requisiti, come del resto non messo in dubbio dallo stesso ente, il quale precisa più volte in sede di gravame di aver manifestato la propria contrarietà all’accoglimento dell’istanza di concessione demaniale “<corsivo>senza condizioni</corsivo>”, di fatto ammettendo tacitamente di essere incorso nella violazione della suddetta disciplina. Non può in ogni caso ritenersi che l’amministrazione indicente non abbia “dialogato”, comunque, con il Comune di Aci Castello, sebbene quest’ultimo non abbia mosso una critica “<corsivo>construens</corsivo>”, come richiesto dalle citate disposizioni. Ciò è dimostrato dal contenuto della nota prot. n. 12015 del 22.02.2023, richiamata nella determinazione conclusiva della conferenza, ove la Struttura Territoriale dell’Ambiente di Catania, in riscontro alla nota dell’ente comunale, chiarisce che le ragioni sottese alla contrarietà del parere reso in sede procedimentale non possano essere ritenute “insuperabili”. Ai sensi dell’art. 18, co. 5, della predetta L.R. 7/2019, invero, la determinazione di conclusione negativa della conferenza deve essere resa solo ove l’amministrazione indicente, una volta ricevuti uno o più atti di dissenso, li ritenga non superabili. La norma quindi, lungi dall’esautorare di ogni potere l’amministrazione che indice la conferenza, vincolandola a una declaratoria negativa ogni qualvolta venga manifestato un dissenso in seno alla conferenza, attribuisce all’ente procedente un insopprimibile potere discrezionale, investendolo del compito di appurare le ragioni del dissenso e la loro eventuale “insuperabilità”. La Struttura Territoriale di Catania ha scandagliato le motivazioni poste alla base del dissenso formulato dal Comune di Aci Castello e le ha ritenute superabili, dandone conto in sede di interlocuzione procedimentale (v. nota di riscontro del 22.02.2023) e nella determinazione finale del 12 aprile 2023, ove i riscontri forniti all’ente comunale vengono espressamente richiamati. Attraverso tale richiamo l’amministrazione indicente la conferenza ha adempiuto, <corsivo>per relationem</corsivo>, ai propri obblighi di natura motivazionale, rappresentando le ragioni per le quali tale atto di dissenso non potesse essere ritenuto “non superabile”. Inconferente è pertanto il richiamo, adoperato dal Comune ricorrente, alla necessità di ricorrere alla conferenza in modalità “sincrona”, prevista dal successivo comma 6 dell’art. 18; è di tutta evidenza, invero, che una volta esclusa la presenza di forme di dissenso “non superabili”, l’amministrazione procedente non avesse alcun vincolo in ordine all’esame contestuale degli interessi coinvolti, convocando nuovamente la conferenza con tale diversa modalità.</h:div><h:div>Tala censura quindi è da ritenersi infondata.</h:div><h:div>16.2. Con riferimento al secondo articolato motivo di gravame, si osserva quanto segue.</h:div><h:div>16.2.1. In ordine al presunto difetto di competenza della Struttura Territoriale di Catania, va rilevato – in continuità con quanto statuito da questa Sezione con sentenza n. 1685 del 27 maggio 2021 – che il ruolo del Comune può esorbitare da compiti di (mera) verifica della conformità edilizia degli interventi che si intendano realizzare su aree demaniali soltanto allorché esso intervenga nell'esercizio di poteri di pianificazione urbanistica che quelle riguardino, così come nell'ipotesi dei Piani Portuali o dei P.U.D.M. a norma dell'art. 4 della L. R. n. 15/2005, e non anche allorché si tratti del puntuale rilascio dei singoli provvedimenti concessori da parte dei competenti organi dell'Amministrazione Regionale. Il Comune di Aci Castello, sebbene delegato ai sensi dell’art. 30 della L.R. 21/1985 all’adozione del Piano regolatore dei porti, non dispone, tra l’altro, ad oggi, di un Piano del Porto di Aci Trezza né di un P.U.D.M., avendo provveduto alla sola adozione del relativo atto di indirizzo per il tramite della delibera del Consiglio Comunale del 20.05.2015, n. 32. Tale ultimo atto, pertanto, esorbita dalle competenze che il Comune di Acicastello avrebbe potuto esercitare soltanto nell’ambito del procedimento di adozione del Piano Portuale o del P.U.D.M. relativo ad aree ricomprese all’interno del proprio territorio, invadendo il piano del merito delle valutazioni che sono invece da riservarsi alla Capitaneria di Porto di Catania; ai sensi di quanto previsto dall’articolo 59 del Regolamento della navigazione marittima approvato con D.P.R. n. 328 del 1952, infatti, è all’Autorità di polizia marittima che compete, in questo caso con riguardo al porto di Acitrezza, la ripartizione degli spazi acquei per lo stazionamento delle imbarcazioni, la destinazione dei moli e, più in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione. </h:div><h:div>Lo stesso art. 30, ultimo comma, stabilisce, tra l’altro, che “<corsivo>Le opere marittime, nei porti sprovvisti di piano regolatore, vengono eseguite dall'Amministrazione regionale, sentito il comune interessato</corsivo>”, a riprova del fatto che il procedimento amministrativo pluristrutturato a cui abbia fatto ricorso l’amministrazione regionale resistente, indicendo la conferenza di servizi e richiedendo al Comune di Aci Castello di esprimersi in seno ad essa, sia da ritenersi legittimo e coerente con la sfera di competenza dell’ente comunale, chiamato a esprimere la propria posizione solo sotto il profilo della conformità edilizia degli interventi che si intendano realizzare sull’area demaniale interessata.</h:div><h:div>16.2.2. Infondata è anche la censura relativa alla presunta carenza motivazionale in cui sarebbe incorsa l’amministrazione procedente nella sua determina impugnata. Come sopra già rilevato, l’ente intimato ha ritenuto, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, che la posizione di dissenso manifestata dal Comune di Aci Castello in seno alla conferenza di servizi non fosse “non superabile”, indicandone le ragioni in sede di interlocuzione procedimentale con propria nota di riscontro del 22.02.2023. Il richiamo di tale nota all’interno della determinazione finale del 12 aprile 2023 consente di escludere qualsivoglia forma di carenza motivazionale di tale ultimo atto della procedura in oggetto, costituendone motivazione <corsivo>per relationem</corsivo>. Tale <corsivo>modus operandi</corsivo> dell'amministrazione che resiste in giudizio appare esente da censure, in quanto pienamente coerente con il disposto di cui all'art. 3 della l. 241/1990, nella parte in cui afferma, proprio in materia di motivazione <corsivo>per relationem</corsivo>, che essa è legittima a condizione che siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio. Tale disposizione, invero, secondo il diffuso orientamento della giurisprudenza amministrativa a cui aderisce questo Tribunale, va intesa nel senso che all'interessato deve essere garantita la possibilità di prenderne visione, di richiederne e ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio, con la conseguenza che non sussiste per la pubblica amministrazione l'obbligo di notificare all'interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su sua richiesta (<corsivo>ex multis</corsivo>, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 20/09/2023, n. 2771 e sez. I, 23/06/2023, n. 1976; C.G.A. 18 gennaio 2022, n. 86; 20 marzo 2023, n. 146; 23 maggio 2012, n. 463; Cons. Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2023, n. 27; 20 gennaio 2022, n. 372; Sez. II, 22 giugno 2022, n. 5133; Sez. III, 15 marzo 2022, n. 1803). Nel provvedimento impugnato vengono indicati gli estremi della predetta nota di riscontro, peraltro già conosciuta, in quanto precedentemente inviata in sede di interlocuzione procedimentale, dall’ente comunale ricorrente.</h:div><h:div>16.2.3. L’analisi delle singole ragioni sottese al dissenso manifestato in sede di conferenza dall’ente che ricorre in giudizio conduce a confermare la legittimità della determina oggetto di gravame.</h:div><h:div>Invero, quanto al primo e al secondo motivo di dissenso, la documentazione depositata in atti dalla Capitaneria di Porto - chiamata ad esprimersi nel merito del merito della compatibilità dell'intervento oggetto della richiesta di concessione con la gestione degli spazi all'interno del porto di Acitrezza - evidenzia che tale concessione non insiste sugli scali di alaggio indicati dal Comune. In sede di relazione posta a presupposto del suddetto parere favorevole viene invero rilevato che “<corsivo>A seguito dei lavori di realizzazione degli scivoli di alaggio e varo all’interno del porto di Acitrezza, Comune di Aci Castello, la Capitaneria di porto di Catania ha consentito, con Ordinanza n° 73/2013 del 19.09.2013 (…), l’utilizzo dei 3 (tre) scivoli degli scali di alaggio posti a nord dello scalo grande  del  porto,  a  partire  da  Piazza  Marina (a  nord) verso  il  cantiere  navale  Rodolico (a  sud)</corsivo> (…)”. La relazione così continua: “<corsivo>Appare necessario precisare che la cartografia  allegata   alla  predetta  Ordinanza  individua graficamente i tre scivoli degli scali di alaggio più a sud, anziché quelli a nord e pertanto si ritiene che tale elaborato grafico abbia potuto trarre in errore il Comune di Aci  Castello che  attesta l’importanza dell’utilizzo di tali infrastrutture portuali, di fatto non  utilizzabili  come  alaggio  e  varo pubblici </corsivo>(…) <corsivo>Orbene la Lega Navale Italiana ha richiesto l’occupazione demaniale marittima degli spazi raffigurati in  rosso in  figura 5,  che assolutamente non confliggono con i predetti scali di alaggio e presso i quali, anche ai sensi dell’Ordinanza di regolamentazione del porto di Acitrezza n° 59/2019 del 30/09/2019 (…), è consentita l’attività per cui l’ente ha presentato istanza”</corsivo>. Sulla base di quanto sopra, la Capitaneria di porto di Catania ha pertanto ritenuto di rilasciare il proprio parere favorevole ai fini della sicurezza della navigazione e portuale, e l’amministrazione procedente ha fatto proprie tali risultanze, pervenendo dall’organo della conferenza di servizi chiamato a vagliare specificatamente la compatibilità dell'intervento oggetto della richiesta di concessione con la gestione degli spazi all'interno del porto di Acitrezza. Pertanto, non può ritenersi rispondente al vero quanto rilevato in sede di gravame dal Comune ricorrente, secondo cui la Capitaneria si sarebbe preoccupata solo di garantirsi un ormeggio per una propria imbarcazione nell’area oggetto di concessione, come esplicitato in sede di parere favorevole quale condizione di rilascio dello stesso, senza vagliare la compatibilità con l’ordinanza n. 59/2019. La relazione depositata in atti e posta a presupposto di tale parere comprova, infatti, che la compatibilità con tale ordinanza è stata al contrario vagliata, e risolta positivamente, dall’ente investito di esprimersi in sede consultiva, il quale ha ritenuto nell’espressione dei propri poteri di discrezionalità tecnica di non ravvisare alcuna violazione con l’art. 3, punto g), della suddetta ordinanza.</h:div><h:div>Va altresì rammentato che la stessa Regione Siciliana con decreti Presidenziali dell’1 giugno 2004 e del 22 gennaio 2022 ha attribuito e riconosciuto al porto di Acitrezza una destinazione “<corsivo>turistica e da diporto, peschereccia</corsivo>”, in questo modo non escludendo che sulla medesima area portuale possano insistere, insieme, tanto una destinazione peschereccia quanto una da diporto. La presenza di numerosi scali di alaggio, collocati sia nel bacino “grande” che in quello “piccolo” del predetto porto, fa sì che l’eventuale limitazione dell’utilizzo di taluni di essi per via della concessione rilasciata in favore della Lega Navale non determini una violazione di tale predetta destinazione, continuando a concretizzarsi una promiscuità tra la destinazione diportistica e quella peschereccia.</h:div><h:div>Non condivisibile appare anche la doglianza posta alla base del terzo motivo di dissenso rappresentato in sede di conferenza dal Comune ricorrente, secondo cui la determina finale avrebbe violato “<corsivo>il rilevante  interesse  pubblico  al mantenimento  sia  della  piena  funzionalità  e  sicurezza  dell’infrastruttura pubblica  dello scalo di alaggio che  dell’utilizzo  pubblico  per  il  libero ormeggio della marineria locale della porzione di muretto in calcestruzzo e specchio acqueo insistente nel bacino dell’ex scalo alaggio c.d. piccolo</corsivo>”. Va rilevato, invero, che in materia di concessioni demaniali la decisione spettante all’ente procedente in ordine al rilascio di tali titoli ha natura ampiamente discrezionale, competendo quindi solo all’ente di stabilire se attribuire il bene in uso al privato richiedente, ovvero lasciarlo alla libera fruizione collettiva. Ne consegue che, a seguito di istanza di concessione demaniale marittima, all'Amministrazione è riconosciuta ampia discrezionalità in ordine all'individuazione dell'utilizzo del bene il quale risponda al più rilevante interesse pubblico, anche nell'ottica della sua più proficua utilizzazione. Questo Collegio non può, pertanto, sindacare la comparazione di interessi posta in essere dalla Struttura Territoriale di Catania, tale da condurla a ritenere prevalenti le esigenze sottese al riconoscimento del titolo concessorio in favore della Lega Navale (le quali involgono, tra l’altro, anche finalità meritevoli sotto il profilo dell’interesse pubblico, quali la promozione della pratica di diporto e delle altre attività nautiche anche a favore di persone con disabilità). Per consolidata giurisprudenza amministrativa, invero, in materia di concessioni demaniali l’Autorità competente gode di ampia discrezionalità nella valutazione dell’interesse pubblico in ragione del fatto che l’uso particolare del bene si configura come eccezionale e può essere autorizzato quanto l’interesse del privato coincida con l’interesse pubblico alla migliore fruizione dell’area (<corsivo>ex multis</corsivo>, Consiglio di Stato, sez. VI, 23/03/2020, n. 2023). </h:div><h:div>Anche ove l’incidenza della concessione rilasciata in favore della Lega Navale fosse tale - come affermato dal Comune ricorrente - da incidere in modo significativo sulla fruibilità di taluni degli scali di alaggio del porto di Acitrezza, pregiudicandone, in parte, la propria funzionalità peschereccia, a questo Tribunale sarebbe in ogni caso inibita qualsivoglia valutazione attinente a una comparazione di interessi pubblici che compete esclusivamente all’amministrazione procedente. Il giudice amministrativo, invero, non può sostituire la propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità dell’amministrazione, determinandosi in tal caso uno sconfinamento vietato della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata alla P.A. (<corsivo>ex multis</corsivo>, Consiglio di Stato, sez. IV, 31/08/2023, n. 8098).</h:div><h:div>16.2.4. Non coglie nel segno, ad avviso di questo organo giudicante, nemmeno la censura con la quale viene rilevata la presunta illegittimità della condotta dell’amministrazione procedente sotto il profilo della mancata considerazione dell’opposizione manifestata dalla cittadinanza locale, firmataria di una sorta di petizione popolare depositata al Comune il 15 novembre 2022 prot. 46664 e dallo stesso Comune trasmessa al Servizio Territorio dell’Ambiente Catania con nota del 18 novembre 2022 prot. 47336, con la quale veniva rappresentata la posizione dei fruitori dell’area portuale in ordine alla possibile futura concessione a favore della Lega Navale. Va evidenziato, a tal riguardo, che nell’ambito della conferenza di servizi i cui esiti sono oggetto del presente sindacato tale opposizione popolare non avesse alcun rilievo giuridico, posto che la Struttura Territoriale di Catania era chiamata a raccogliere i soli pareri delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. L’amministrazione procedente ha, in ogni caso, mostrato di aver adoperato un bilanciamento di interessi già nella fase preliminare alla predetta conferenza, rilevando con propria nota del 13.01.2023 di aver preso “<corsivo>atto di quanto illustrato</corsivo>” dal Comune, il quale si era fatto portatore delle istanze dei cittadini che si fossero opposti a tale concessione, ritenendo che le finalità sottese alla richiesta di concessione demaniale della Lega Navale fossero rispondenti “<corsivo>a un più rilevante interesse pubblico</corsivo>”.</h:div><h:div>17. Anche le censure relative al ricorso per motivi aggiunti, aventi ad oggetto la sopravvenuta concessione demaniale rilasciata con DRS n.  639 del 31.5.2023, risultano infondate e non possono essere accolte.</h:div><h:div>17.1. Con riferimento al primo motivo aggiunto - con il quale il Comune ricorrente rileva che la struttura per la quale è stata adottata la concessione gravata dal presente ricorso avrebbe dovuto ricevere il necessario titolo edilizio abilitativo, il quale sarebbe invece mancante nel caso di specie, in violazione dell’art. 31 del d.lgs. 79/2011 - il Collegio osserva che la concessione demaniale ha ad oggetto “<corsivo>una struttura pedonabile in acciaio, smontabile, di complessivi mq. 24,20, da installare in parte su un molo in cls preesistente, oltre a porzione di specchio acqueo</corsivo>”.</h:div><h:div>Orbene, le caratteristiche di tale struttura, e, in particolare, la sua “smontabilità”, sono tali da ricadere all’interno del perimetro del c.d. punto di ormeggio, che, ai sensi dell’art. 2, lett. c), del DPR n. 509/1997, include “<corsivo>le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio ((, anche a secco,)) di piccole imbarcazioni e natanti da diporto</corsivo>”. A tali strutture, da intendersi, quindi, come impianti non di difficile rimozione, fa riferimento proprio l’art. 31 del D.lgs. n. 79/2011, il quale, con riguardo ad esse, espressamente esclude la necessità di “<corsivo>ulteriore titolo abilitativo edilizio</corsivo>”. </h:div><h:div>Parte ricorrente sostiene, altresì, che la possibilità di fare a meno di un ulteriore titolo abilitativo edilizio a norma del predetto art. 31 riguardi solo le strutture a carattere “<corsivo>stagionale</corsivo>”, difettando tale requisito per la struttura oggetto di concessione, la cui durata è invece annuale. Tale considerazione deve essere disattesa, dovendosi ritenere che la natura annuale della concessione demaniale non sia ostativa ad un utilizzo stagionale del predetto pontile. </h:div><h:div>Non può non rilevarsi, in ogni caso, che anche ove l’opera in oggetto rientrasse tra quelle per le quali, secondo una diversa lettura dell’art. 31 del d.lgs. n. 79/2011, si rendesse necessario un ulteriore titolo abilitativo edilizio, tale eventualità non andrebbe comunque a privare di legittimità il provvedimento concessorio qui contestato, incidendo al più sulla sua efficacia futura; il contrasto con il predetto art. 31, tra l’altro, non è stato mai posto alla base del dissenso rappresentato dal Comune di Aci Castello in seno alla conferenza di servizi da cui tale atto promana, a riprova che l’ente investito dei poteri di governo del territorio non ponesse tale titolo quale “condizione” necessaria per formulare il proprio consenso al riconoscimento della concessione in favore della Lega Navale.</h:div><h:div>17.2. Anche il secondo motivo aggiunto, incentrato sui rilievi di invalidità derivata scaturenti dall’illegittimità della determinazione della conferenza di servizi posta a monte del titolo concessorio - alla luce del respingimento dei primi due motivi di gravame - è da ritenersi infondato.</h:div><h:div>18. Per tutto quanto sopra esposto e considerato, entrambi i ricorsi sono da ritenersi infondati e vanno respinti.</h:div><h:div>19. In considerazione delle peculiarità della questione di lite, della sua natura giuridica e della sua complessità devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul primo ricorso e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/11/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Francesco Fichera</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>