<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230074920230724093647838" descrizione="" gruppo="20230074920230724093647838" modifica="24/07/2023 09:46:33" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00749"/><fascicolo anno="2023" n="02319"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>4</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230074920230724093647838.xml</file><wordfile>20230074920230724093647838.docm</wordfile><ricorso NRG="202300749">202300749\202300749.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\736 Daniele Burzichelli\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Cristina Consoli</firma><data>24/07/2023 09:46:33</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/07/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Daniele Burzichelli,	Presidente</h:div><h:div>Emanuele Caminiti,	Referendario</h:div><h:div>Cristina Consoli,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'ottemperanza</h:div><h:div>alla sentenza n. 495/2023 in data 16 febbraio 2023 emessa dalla II Sezione di questo T.A.R.;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 749 del 2023, proposto da </h:div><h:div>T.A.M. – Turistica Armatoriale Mediterranea s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Donato De Luca, Ignazio Scuderi, Cinzia Blanco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Donato De Luca in Catania, via Lago di Nicito n. 14; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Aci Catena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Santa Elisabetta Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Aci Catena;</h:div><h:div>Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2023 la dott.ssa Cristina Consoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con atto notificato in data 8 maggio 2023, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 495/2023 in data 16 febbraio 2023, che ha accolto il ricorso avverso il silenzio del Comune di Aci Catena sull’istanza in data 10 maggio 2022 con cui la società ha chiesto all’Amministrazione di provvedere sull’istanza di lottizzazione n. 7148 in data 13 aprile 2014 e ha ordinato al Comune di definire il procedimento nel termine di giorni quarantacinque.</h:div><h:div>La ricorrente rappresenta che, malgrado sia trascorso il termine assegnato per provvedere e nonostante il passaggio in giudicato della sentenza, l’Amministrazione non ha provveduto e chiede che questo Tribunale, anche in considerazione del prolungato inadempimento serbato dal Comune sull’istanza di lottizzazione presentata nell’aprile 2014, determini il contenuto del provvedimento amministrativo con la nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione.</h:div><h:div>L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, svolgendo, in sintesi, le seguenti difese: è stata sottoposta al Consiglio comunale la proposta di approvazione del piano di lottizzazione e la III Commissione consiliare ha chiesto al Responsabile della competente Area documentazione tecnica (nota n. 18199 del 13 giugno 2023); b) con delibera consiliare n. 40 del 30 giugno 2023, inviata anche alla ricorrente, è stata chiesta una nuova collocazione delle opere di urbanizzazione; c) il Responsabile dell’Area Tecnica, con nota n. 19844 del 26 giugno 2023, ha chiesto al Genio Civile la conferma del precedente parere n. 0131174 in data 20 giugno 2019; d) il progetto della ricorrente è, quindi, in fase di istruttoria; e) la ricorrente, con atto in data 1 agosto 2017 (pervenuto al Comune in data 3 luglio 2023), ha trasferito ad altra società le particelle 1070, 1072, 1073 e 1075 (facenti parte del piano di lottizzazione); f) occorre, quindi, che anche la società acquirente si impegni alla realizzazione e cessione delle opere di urbanizzazione.</h:div><h:div>Con memoria in data 7 luglio 2023 la ricorrente ha osservato, in particolare, che l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione alla sentenza e che non possono assumere rilievo atti meramente soprassessori.</h:div><h:div>Il Comune ha depositato, in data 14 luglio 2023, la nota prot. n. 99114 in data 13 luglio 2023, comunicata anche alla ricorrente, con la quale l’Ufficio regionale del Genio Civile, rilevato che delle risultanze degli studi di microzonazione sismica e di analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE) devono tenere conto anche gli strumenti territoriali ed urbanistici in fase di redazione, ha ritenuto la necessità di richiedere un nuovo parere di compatibilità geomorfologica ai sensi dell’art. 89 del d.P.R. n. 380/2001 (ex art. 13 l. n. 64/1974).</h:div><h:div>Nell’odierna camera di consiglio il Comune ha chiesto il rinvio della decisione avuto riguardo alla necessità di acquisire un nuovo parere di compatibilità geomorfologica del piano di lottizzazione, come richiesto dal Genio Civile. La parte ricorrente si è opposta a tale istanza. Quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>Preliminarmente, non può essere accolta l’istanza di rinvio formulata dal Comune.</h:div><h:div>Invero, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr., tra le numerose, Cons. Stato, Sez. VII, 22 dicembre 2022, n. 11190), nell’ordinamento processuale vigente non esiste norma o principio ordinamentale che attribuisca alle parti in causa il diritto al rinvio della discussione del ricorso, fuori dai casi tassativi di diritto a rinvio per usufruire dei termini a difesa previsti dalla legge; ciò in quanto l’organizzazione dei tempi del processo non è disponibile dalle parti ma compete al giudice, al fine di conciliare e coordinare l’esercizio del diritto di difesa di tutti coloro che partecipano al processo e di assicurare composizione agli interessi non soltanto privati ma anche pubblici in esso coinvolti, ed in quanto, per espressa previsione di legge, la domanda di rinvio deve fondarsi su situazioni “eccezionali” (art. 73, comma 1 bis, c.p.a.), da individuarsi esclusivamente in gravi ragioni idonee ad incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite.</h:div><h:div>Siffatte ragioni eccezionali non appaiono ricorrere nel caso di specie.</h:div><h:div>Nel merito, il Collegio osserva quanto segue.</h:div><h:div>Con sentenza n. 495/2023 in data 16 febbraio 2023 questo Tribunale ha rilevato che l’Amministrazione non ha adottato un provvedimento in risposta all’istanza in data 10 maggio 2022 con la quale l’interessata ha chiesto di provvedere sull’istanza di lottizzazione n. 7148 in data 13 aprile 2014.</h:div><h:div>Il Tribunale ha ritenuto, in particolare, che la nota del 9 agosto 2022 del Presidente del Consiglio comunale e la conseguente nota dell’1 settembre 2022 del responsabile dell’Area Pianificazione, Urbanistica e Territorio del Comune sono atti di natura interlocutoria, i quali non hanno definito il procedimento, posto che con il primo è stato richiesto un adempimento al competente Capo Settore, ritenendosi opportuna una riformulazione della “proposta di deliberazione con i relativi pareri aggiornati”, e con il secondo sono stati richiesti chiarimenti alla parte istante, oltre a un’integrazione documentale, senza che, all’esito della risposta dell’interessata, il Comune si sia pronunciato in modo definitivo mediante un apposito provvedimento amministrativo nel termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento.</h:div><h:div>Il Tribunale ha, quindi, ordinato al Comune di Aci Catena di definire il procedimento nel termine di giorni quarantacinque.</h:div><h:div>Poiché è decorso il termine per provvedere assegnato in sentenza, la ricorrente, mediante ricorso in ottemperanza, ha chiesto che venga nominato un commissario ad acta che adotti il provvedimento conclusivo in luogo dell’Amministrazione.</h:div><h:div>Il Comune di Aci Catena ha depositato in giudizio la proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 27 marzo 2023 per l’approvazione del piano di lottizzazione, con allegato schema di convenzione, e la nota prot. n. 18199/2023 del 13 giugno 2023 con la quale la III Commissione consiliare permanente ha restituito la proposta di delibera ed ha richiesto al Capo settore dell’Ufficio urbanistica ulteriore documentazione tecnica nonché un nuovo schema di convenzione di lottizzazione, sul rilievo della non corrispondenza dello schema in precedenza trasmesso con il piano di lottizzazione. </h:div><h:div>Il Comune ha, poi, prodotto: a) la delibera n. 40 in data 30 giugno 2023 con la quale il Consiglio comunale ha chiesto una nuova collocazione delle opere di urbanizzazione previste in progetto; b) la nota prot. n. 19844 in data 27 giugno 2023 con la quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica del Comune ha richiesto al Genio Civile la conferma del precedente parere prot. n. 0131174 del 20 giugno 2019 alla luce dell’approvazione degli studi in materia di microzonazione sismica di cui al D.D.G. n. 285 del 7 giugno 2023; c) la nota prot. n. 99114 in data 13 luglio 2023 del Genio Civile, secondo cui è necessario richiedere un nuovo parere di compatibilità geomorfologica ai sensi dell’art. 89 del d.P.R. n. 380/2001 (a norma del quale: “1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui all’articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio. 2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell’amministrazione comunale. 3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in senso negativo”).</h:div><h:div>Gli atti, anche istruttori, sopra richiamati (fatta eccezione per la proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 27 marzo 2023) sono intervenuti successivamente allo scadere del termine assegnato al Comune per provvedere sull’istanza della ricorrente (quarantacinque giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza) e, attesa la loro natura di atti endoprocedimentali, preparatori o interlocutori, non integrano adempimento del dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato.</h:div><h:div>Pertanto, l’interesse della ricorrente alla definizione del procedimento amministrativo in questione permane in ragione della mancata adozione del provvedimento finale nel termine assegnato, con la conseguenza che va accolta la richiesta di nomina di un commissario ad acta per l’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento.</h:div><h:div>Viene, quindi, nominato quale commissario ad acta il Dirigente generale del Dipartimento dell’Urbanistica dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione siciliana, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio, per dare esecuzione alla sentenza di questa Sezione n. 495/2023 in data 16 febbraio 2023 e allo stesso viene assegnato il termine di giorni centoventi, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.</h:div><h:div>Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in misura che tiene conto della circostanza che, a norma dell’art. 117, comma 3, c.p.a., la nomina di un commissario ad acta può essere richiesta con semplice istanza da proporsi successivamente alla sentenza che definisce il giudizio avverso il silenzio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie e, per l’effetto, nomina quale commissario ad acta il Dirigente generale del Dipartimento dell’Urbanistica dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione siciliana, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio, per dare esecuzione alla sentenza di questa Sezione n. 495/2023 in data 16 febbraio 2023 e assegna allo stesso il termine di giorni centoventi, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione; 2) condanna l’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 800,00, oltre accessori di legge se dovuti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="20/07/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Nicotra Francesco</h:div><h:div>Cristina Consoli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>