<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230048720230608133915760" descrizione="accesso_bilanci_delibere_comune_privato_creditore_acc_condanna" gruppo="20230048720230608133915760" modifica="6/8/2023 3:29:25 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Azienda Siciliana Trasporti S.p.A." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00487"/><fascicolo anno="2023" n="01797"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230048720230608133915760.xml</file><wordfile>20230048720230608133915760.docm</wordfile><ricorso NRG="202300487">202300487\202300487.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\924 Aurora Lento\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Daniele Profili</firma><data>08/06/2023 15:21:51</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>08/06/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Aurora Lento,	Presidente</h:div><h:div>Daniele Profili,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Valeria Ventura,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'accertamento ex art. 116 c.p.a.</h:div><h:div>del diritto di accesso agli atti chiesti con l’istanza formulata datata il 9 marzo 2023, solo in parte fornito dal Comune resistente con la nota prot. 14449 del 29 marzo 2023;</h:div><h:div><corsivo>nonché, per l’annullamento</corsivo></h:div><h:div>del provvedimento n. 14449 del 29 marzo 2023 con cui il Comune intimato ha consentito l’accesso solo a una parte dei documenti chiesti con l’istanza di accesso agli atti;</h:div><h:div><corsivo>e, per la condanna</corsivo></h:div><h:div>della p.a. resistente all’esibizione e al rilascio di copia dei documenti in commento <corsivo>ex</corsivo> art. 116, comma 4, c.p.a.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 74 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 487 del 2023, proposto da </h:div><h:div>Azienda Siciliana Trasporti S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Mangano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Modica, in persona del legale rappresentante<corsivo> pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Miriam Dell'Ali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Modica;</h:div><h:div>Visto l’art. 116 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.1 Con l’odierno ricorso la società ricorrente ha impugnato la nota n. 14449 del 29 marzo 2023, adottata dal Segretario Generale del Comune di Modica a riscontro dell’istanza di accesso agli atti formulata dalla medesima società in data 9 marzo 2023.</h:div><h:div>1.2 Parte ricorrente contesta, in particolare, la mancata ostensione di una parte dei documenti ricompresi nell’istanza <corsivo>de qua</corsivo>, motivata sulla scorta della necessità di dover precisare, con maggiore puntualità, gli atti di cui è stata chiesta copia.</h:div><h:div>1.3 La società in questione, con l’atto introduttivo del giudizio, sostiene di vantare, a tutto l’anno 1993, un credito nei confronti del Comune di Modica pari a euro 968.312,09, oltre agli ulteriori oneri finanziari sostenuti per la quota di maggior indebitamento bancario derivante dai mancati incassi e dall’anticipazione dell’IVA sulle fatture e degli interessi moratori, derivante dal mancato pagamento dell’attività di servizio di trasporto pubblico locale svolta dalla medesima parte.</h:div><h:div>A sostegno delle proprie ragioni la società ha depositato in giudizio la nota n. 27978 del 5 novembre 2002, con la quale il Dirigente del II Settore, Ragioneria Generale dell’Amministrazione comunale, ha comunicato che per il pagamento delle fatture relative agli anni 1981-1993 si sarebbe proceduto come di seguito precisato:</h:div><h:div><corsivo>- € 667.254,30, “essendo somme già iscritte in bilancio come R.P. saranno liquidati non appena verranno accreditati i trasferimenti erariali”; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>- € 301.057,79 “saranno riconosciuti come debiti fuori bilancio e pertanto sarà contratto un mutuo con la Cassa DD.PP</corsivo>.”.</h:div><h:div>1.4 Nonostante i successivi solleciti parte ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto gli anzidetti pagamenti e, anche se è già risultata essere soccombente nell’ambito di un giudizio civile per il saldo dei predetti importi a titolo negoziale, atteso che un contratto non risultava essere stato sottoscritto, ritiene comunque di avere diritto al pagamento di una somma a titolo di ingiustificato arricchimento <corsivo>ex </corsivo>art. 2041 c.c., per il quale ha già notificato, in data 23.02.2023, atto di citazione in giudizio al Comune resistente davanti al Tribunale Civile di Ragusa, iscritto al r.g. n. 924/2023.</h:div><h:div>1.5 Per tali ragioni, ha presentato l’istanza di accesso agli atti che rileva ai fini dell’odierna causa per ottenere copia:</h:div><h:div>a) delle deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 353/89, 424/89, 429/89, 84/81, 451/86, e 263/87, comprensive dei relativi allegati;</h:div><h:div>b) delle ulteriori deliberazioni del Consiglio Comunale, di data e numeri e di protocollo non conosciuti, aventi ad oggetto il riconoscimento e l’iscrizione a bilancio di somme, fino al raggiungimento, rispettivamente, dell’importo complessivo di € 667.254,30 e di € 301.057,79, così come indicato nella succitata nota n. 27978/2022; </h:div><h:div>c) dei bilanci, nelle annualità di interesse, in cui sono state iscritte le relative debenze del Comune di Modica nei confronti di AST S.p.A.</h:div><h:div>1.6 Con la nota impugnata nell’odierno giudizio il Comune resistente ha fornito copia soltanto dei documenti <corsivo>sub </corsivo>a), ritenendo di non poter accogliere l’istanza di accesso avuto riguardo agli altri atti chiesti (<corsivo>sub </corsivo>b) e c), non essendo stati sufficientemente individuati i documenti di cui è stata chiesta l’ostensione.</h:div><h:div>1.7 Parte ricorrente contesta tale determinazione dal momento in cui la sua richiesta di accesso, avuto riguardo agli atti non ostesi, non avrebbe potuto essere più dettagliata, tenuto conto che la stessa prende le mosse dalla richiamata nota n. 27978 del 5 novembre 2002, con cui il Dirigente del II Settore, Ragioneria Generale dell’Amministrazione comunale resistente ha semplicemente indicato che i pagamenti dovuti sarebbero avvenuti secondo le modalità sopra indicate, senza null’altro specificare.</h:div><h:div>1.8 In una circostanza di tal fatta, dunque, la ricorrente non avrebbe potuto rendere ulteriormente specifica l’istanza di accesso agli atti formulata, tenuto conto che le uniche informazioni in merito le sono state comunicate dalla medesima Amministrazione che detiene i documenti in parola.</h:div><h:div>2.1 L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del gravame.</h:div><h:div>2.2 Secondo la prospettazione della parte pubblica l’istanza di accesso in questione sarebbe stata regolarmente evasa, eccezion fatta per quei documenti non sufficientemente precisati che parte ricorrente potrebbe sempre acquisire in esito a delle ricerche, da effettuare in proprio, presso gli archivi comunali.</h:div><h:div>2.3 Del resto, sempre secondo la tesi dell’Ente locale, a venire in rilievo sarebbero dei documenti risalenti all’anno 2002 o, comunque, ad anni precedenti, per cui non potendo l’amministrazione contare su una modalità di ricerca telematica di tali atti (disponibile solo per atti adottati dal 29 novembre 2016 che sono stati informatizzati), ciò determinerebbe la necessità di effettuare defatiganti ricerche cartacee negli archivi comunali, con evidente nocumento del buon andamento dell’Amministrazione.</h:div><h:div>2.4 Ad ogni modo, poi, se è vero quanto sostenuto dalla parte ricorrente, ossia che pur non essendo necessario che, nell’istanza di accesso, il richiedente indichi tutti gli estremi identificativi dell’atto (organo emanante, numero di protocollo, data di adozione), essendo sufficiente che nella stessa sia individuato l’oggetto e lo scopo cui il documento di cui si chiede l’ostensione è indirizzato, in modo tale da mettere l’Amministrazione nelle condizioni di comprendere la portata ed il contenuto della domanda e di individuare i documenti, resterebbe pur sempre il fatto che la richiesta, cosi come è stata formulata, sarebbe pur sempre generica oltre ad avere carattere esplorativo, per cui avrebbe dovuto comunque essere rigettata.</h:div><h:div>3. Alla camera di consiglio del 7 giugno 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>Il ricorso è fondato e merita accoglimento.</h:div><h:div>4.1 La legge n. 241/90, all’articolo 22, comma 2, segnatamente, sancisce che “<corsivo>L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza</corsivo>”, prevedendo, al successivo articolo 24, le ipotesi tassative in cui detto diritto debba essere escluso.</h:div><h:div>4.2 Tra queste, viene precisato come “<corsivo>Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni</corsivo>” (art. 24, co. 3).</h:div><h:div>La <corsivo>ratio </corsivo>della norma ricavabile da quest’ultima disposizione è senz’altro quello, da un lato, di evitare l’accesso a documenti che non siano riconducibili a interessi diretti, concreti e attuali dei richiedenti, atteso che, nell’odierna configurazione del nostro ordinamento giuridico, forme di controllo diffuso sull’operato delle pubbliche amministrazioni sono sì possibili ma debbono essere esercitate facendo ricorso ad altri strumenti giuridici (es. d.lgs. n. 97/2016 – c.d. “FOIA”) che, evidentemente, hanno finalità diverse rispetto all’istituto dell’accesso agli contemplato dalla legge generale sul procedimento amministrativo. Dall’altro lato, poi, la citata disposizione di cui all’art. 24, co. 3 mira altresì a preservare il buon andamento della p.a., che sarebbe inevitabilmente intaccato dalla necessità che quest’ultima sia costretta a impiegare ingenti risorse per far fronte a richieste di accesso documentali estremamente generalizzate.</h:div><h:div>4.3 Corollario della disposizione in commento è senz’altro quello che, nelle loro istanze di accesso, i privati diano indicazione, in maniera chiara e il più possibile esaustiva, dei documenti di cui intendono prendere visione e/o estrarre copia, a pena di diniego del diritto di accesso ove tali domande abbiano un contenuto indeterminato o, comunque, indeterminabile.</h:div><h:div>4.4 Ovviamente, il grado di precisione che si chiede ai privati nell’indicare alla p.a. gli atti verso cui l’esercizio del loro diritto di accesso è proteso, va commisurato al grado di effettiva conoscenza, o conoscibilità, degli stessi, dovendosi certo pretendere un minimo onere di diligenza da parte degli istanti che, comunque, considerato che è l’Amministrazione a detenere la documentazione di interesse, non può certo risolversi nell’imporre ai privati di indicare delle informazioni che non sono da loro conosciute per questioni agli stessi non imputabili, in ossequio al noto brocardo <corsivo>ad impossibilia nemo tenetur</corsivo>. </h:div><h:div>5.1 Tanto premesso in linea generale e venendo ai fatti di causa, il Collegio non può non rilevare come nell’odierna fattispecie parte ricorrente abbia presentato un’istanza di accesso agli atti formata, in parte, da una serie di documenti di cui aveva piena contezza, anche avuto riguardo ai numeri di protocollo e alle date (documenti <corsivo>sub a</corsivo>) e, per altro verso, da atti di cui (<corsivo>sub b) e c</corsivo>), invero, è venuta a conoscenza della loro esistenza ma non dei relativi estremi.</h:div><h:div>5.2 Peraltro, come sopra anticipato, la richiesta di accesso a tali documenti affonda le sue radici in una nota adottata dalla stessa Amministrazione resistente, che ha fornito alla società ricorrente le informazioni (incomplete) su cui è stata basata l’istanza di accesso agli atti che viene in rilievo nell’odierno giudizio, non potendosi dunque ritenere che la mancata indicazione di estremi più precisi riferiti ai documenti di cui parte ricorrente ha chiesto copia possa essere alla stessa imputabile.</h:div><h:div>5.3 In altri termini, attesa l’incompiutezza delle informazioni comunicate alla società ricorrente con la nota n. n. 27978/2002 emessa dal Comune resistente, e rilevato l’interesse diretto, concreto e attuale della prima a ottenere i documenti posti alla base della nota medesima, al fine di tutelare la propria sfera giuridica soggettiva, non può se non incombere sull’Ente locale intimato il compito di cercare e produrre in copia tali documenti.</h:div><h:div>5.4 Del resto, come peraltro evidenziato dallo stesso Ente locale nei propri scritti difensivi (cfr. <corsivo>supra </corsivo>2.4), l’istanza di accesso agli atti deve essere formulata in maniera tale da mette l’Amministrazione nelle condizioni di comprendere la portata e il contenuto della domanda, così da individuare i documenti di interesse per il privato. E ciò è avvenuto nel caso odierno, atteso che l’istanza presentata dalla società ricorrente, facendo riferimento a fatti noti al Comune e già oggetto di precedenti determinazioni adottate dalla stessa p.a., risulta essere stata formulata in maniera compiuta a tal fine, in considerazione del patrimonio conoscitivo di cui la stessa poteva disporre all’atto della richiesta.</h:div><h:div>6. Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto, con discendente annullamento del provvedimento di parziale accoglimento impugnato e relativa condanna dell’Ente locale convenuto a esibire i documenti chiesti dalla parte ricorrente nei modi di legge.</h:div><h:div>7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:</h:div><h:div>1) annulla il provvedimento impugnato;</h:div><h:div>2) condanna il Comune resistente all’ostensione della documentazione di cui trattasi nel termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di comunicazione ovvero dalla notificazione della presente sentenza, se più breve. </h:div><h:div>Condanna il Comune di Modica al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="07/06/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Daniele Profili</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>