<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230045620230707160702469" descrizione="appalto_tassatività_esclusione_avvalimento_infragruppo_ric_incidentale" gruppo="20230045620230707160702469" modifica="13/07/2023 10:31:41" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00456"/><fascicolo anno="2023" n="02202"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230045620230707160702469.xml</file><wordfile>20230045620230707160702469.docm</wordfile><ricorso NRG="202300456">202300456\202300456.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1400 Daniele Profili\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Daniele Profili</firma><data>13/07/2023 09:52:25</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesco Fichera</firma><data>07/07/2023 17:28:47</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/07/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Daniele Profili,	Presidente FF</h:div><h:div>Valeria Ventura,	Referendario</h:div><h:div>Francesco Fichera,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>Per l’annullamento, </h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</h:div><h:div>A. Per l’annullamento, previa sospensione cautelare: </h:div><h:div>- del verbale di gara n. 12 del 7 marzo 2023 di esclusione dalla gara dell'ATI Associazione Ialite Onlus-Kairos; </h:div><h:div>- della determinazione del Responsabile del Servizio n. 247 del 20 settembre 2023 Registro Generale, n. 85 Registro Servizi Socioassistenziali di approvazione dei verbali di gara, di revoca dell'aggiudicazione provvisoria nei confronti dell'ATI Associazione Ialite Onlus con Soc. coop. Kairos e di aggiudicazione provvisoria nei confronti della ditta Amanthea Soc. Coop. Sociale (doc. 1); </h:div><h:div>- ove occorra del bando e del disciplinare di gara; </h:div><h:div>- di ogni altro provvedimento antecedente o successivo comunque connesso, presupposto o consequenziale;</h:div><h:div>B. Per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato;</h:div><h:div>C. Per il conseguimento dell'aggiudicazione e del contratto, dichiarando sin d'ora la disponibilità a subentrare nel contratto eventualmente stipulato;</h:div><h:div>D. Per il risarcimento di tutti i danni subiti a causa della mancata aggiudicazione, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante.</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Società Amanthea Cooperativa Sociale a.r.l.: </h:div><h:div>per l’annullamento:</h:div><h:div>- dei medesimi atti impugnati con il ricorso principale (ovvero del verbale della Commissione di Gara n. 12 del 07.03.2023 e della determina del RUP n. 85 del 20.03.2023 Registro Servizi Socio Assistenziali e n. 247 Registro Generale) nelle parti in cui la ricorrente non è stata esclusa dalla gara e revocata l'aggiudicazione provvisoria n. 70 del 23.02.2023, anche per violazione degli artt. 83, comma 1, lett. c) e art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, come recepiti dal Disciplinare di Gara ai Paragrafi nn. 7, 7.3 lettera D), 7.4. e 8;</h:div><h:div>- dei verbali di gara n. 3 del 11.02.2021, n. 5 del 05.03.2021, n. 6 del 06.12.2022 n. 7 del 12.01.2023, n. 08 del 12.01.2023, n. 9 del 17.01.2023, n. 10 del 02.02.2023 e n. 11 del 10.02.2023 e della determina n. 70 del 23.02.2023 Registro Servizi Sociali nelle parti in cui la Commissione di Gara ha prima ammesso e poi attribuito il punteggio tecnico e quello economico alla ATI Ialite Onlus-Kairos individuandola quale aggiudicataria provvisoria, invece di escluderla già in occasione della fase di apertura e valutazione della documentazione amministrativa.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 456 del 2023, proposto da </h:div><h:div>Associazione Ialite Onlus, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Benedetta Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, v.le R. Sanzio 60; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Capri Leone, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Polizzotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Società Amanthea Cooperativa Sociale A.R.L., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Mangano, Giovanni Barraja, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Capri Leone e di Società Amanthea Cooperativa Sociale a.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con ricorso notificato il 24 marzo 2023 e depositato il giorno 27 successivo l’associazione Ialite Onlus esponeva di avere partecipato alla procedura di gara indetta dal Comune di Capri Leone per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione dell’asilo nido comunale denominato “Bamby”, per il periodo di 31 mesi. </h:div><h:div>Rappresentava che, a conclusione delle operazioni di gara, il responsabile del servizio, con determina n. 70 del 23 febbraio 2023, aveva approvato i verbali, dichiarandola aggiudicataria provvisoria, ma, a seguito delle contestazioni della seconda classificata, Amanthea soc. coop. Sociale a.r.l., con nota prot. n. 2915 del 2 marzo 2023, il Responsabile unico del procedimento aveva riconvocato, in via d’urgenza, la Commissione di gara. </h:div><h:div>Questa, verificata la documentazione prodotta, l’aveva esclusa con la seguente motivazione: “<corsivo>per non aver prodotto in piattaforma Asmecomm il documento prescritto dal disciplinare, a pena di esclusione, al punto 17.2. – dichiarazione conforme al modello denominato OE1</corsivo>” (ovverosia l’atto contenente i costi degli elementi di calcolo del prezzo offerto); aveva, conseguentemente, proposto l’aggiudicazione provvisoria in favore della seconda classificata Amanthea soc. coop. sociale a.r.l.. </h:div><h:div>Con determinazione del responsabile del servizio n. 247 del 20 marzo 2023, malgrado la presentazione d’istanza in autotutela, il Comune di Capri Leone aveva approvato il verbale di esclusione n. 12 del 7 marzo 2023 e, per l’effetto, revocato l’aggiudicazione provvisoria e disposto la stessa in favore della ditta Amanthea soc. coop. sociale. </h:div><h:div>1.1. Esposti i fatti, la ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, della determinazione da ultimo citata per i seguenti motivi: violazione dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016; eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti, dell’ingiustizia manifesta, della contraddittorietà, del difetto di istruttoria; violazione della <corsivo>par condicio</corsivo>, del principio di proporzionalità, del principio del <corsivo>favor partecipationis</corsivo>, del principio della tutela dell’affidamento incolpevole; difetto di istruttoria e di motivazione.  </h:div><h:div>In particolare, la clausola della <corsivo>lex specialis</corsivo> relativa alla presentazione della “<corsivo>dichiarazione conforme al modello OE1, nella quale devono essere evidenziati i costi degli elementi di calcolo del prezzo offerto</corsivo>” contrasterebbe con il principio di tassatività delle clausole di esclusione di cui all’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 e sarebbe, pertanto, nulla in applicazione del principio di diritto affermato con la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 22 del 2020.</h:div><h:div>Osserva Ialite Onlus che, non esistendo una norma di legge che richieda - a pena di esclusione - che l’offerta economica sia accompagnata da un documento ulteriore che contenga le giustificazioni del prezzo offerto, non sia consentito alla stazione appaltante imporne la produzione al partecipante alla gara a pena di esclusione, sia tenendo conto della natura di tale atto, sia del principio generale di tassatività delle cause di esclusione dalle gare. </h:div><h:div>1.2. Secondo la prospettazione della ricorrente l’amministrazione appaltante avrebbe, comunque, dovuto attivare il soccorso istruttorio, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, ritenuto ammissibile ove avente ad oggetto l’acquisizione di chiarimenti che non assumano carattere integrativo dell’offerta, ma che siano finalizzati unicamente a consentirne l’esatta interpretazione e a ricercare l’effettiva volontà del concorrente. </h:div><h:div>1.3. Parte ricorrente ha altresì agito per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la ditta Amenthea soc. coop. sociale a.r.l. e ha chiesto di subentrare nell’esecuzione dello stesso, nonché, in via subordinata, il risarcimento del danno per tutti i danni subiti a causa della mancata aggiudicazione. </h:div><h:div>2. Si è costituita in giudizio la ditta Amanthea soc. coop. sociale a.r.l. che ha proposto ricorso incidentale, notificato e depositato il 3 aprile 2023, con cui ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, degli stessi atti impugnati con il ricorso principale, nella parte in cui hanno ammesso alla gara e, successivamente, aggiudicato la gara all’ATI Ialite (mandataria) – Kairos (mandante), salvo poi intervenire in autotutela. </h:div><h:div>2.1. Ha dedotto il seguente unico motivo: violazione e falsa applicazione: degli artt. 83, commi 1, lett. c), 6 e 8 del d.lgs. n. 50/2016, dell’art. 87 e dell’art. 89 del d.lgs. n 50/2016; dei paragrafi 7, 7.3, lett. d), 7.4. e 8 del disciplinare di gara; eccesso di potere sotto i profili del difetto d’istruttoria e motivazione; violazione dei principi di <corsivo>par condicio</corsivo> e concorrenza. </h:div><h:div>Venendo in considerazione l’affidamento di un servizio di tipo unitario, relativamente al quale, con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e organizzativa, il disciplinare di gara richiedeva, a pena di esclusione, il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 in capo a tutti i soggetti componenti il raggruppamento, la Coop. Kairos, mandante dell’ATI orizzontale costituenda con la mandataria IALITE, non avrebbe potuto dichiarare di avvalersi di quella n. QA/131/16 del 06.05.2010 rilasciata dell’organismo di certificazione Q-AID Assessment e certification S.r.l. posseduta dalla mandataria e da quest’ultima utilizzata in proprio per la dimostrazione del medesimo requisito di capacità tecnica. </h:div><h:div>3. Alla camera di consiglio del 5 aprile 2023, non sussistendo i termini per la trattazione del ricorso incidentale, è stata differita la trattazione della causa, da esaminare nel merito, all’udienza pubblica del 5 luglio 2023, successivamente anticipata a quella del 7 giugno 2023. </h:div><h:div>In vista dell’udienza del 7 giugno, parte ricorrente ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso incidentale, poiché infondato, vinte le spese. </h:div><h:div>Anche la controinteressata ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso principale, poiché infondato, vinte le spese, e ha insistito per l’accoglimento di quello incidentale. </h:div><h:div>Entrambe hanno poi scambiato memorie di replica. </h:div><h:div>4. Il Comune resistente - che ha richiesto all’udienza del 7 giugno 2023 il rinvio all’udienza pubblica del 5.07.2023, data di originaria fissazione, al fine di espletare attività difensiva, con memoria ha eccepito l’inammissibilità del ricorso principale, in quanto avente ad oggetto un atto endoprocedimentale non impugnabile quale l’aggiudicazione provvisoria in favore di Amanthea. Ne discenderebbe, continua l’Amministrazione comunale, che tutti gli atti precedenti all’aggiudicazione definitiva non possano ritenersi soggetti ad onere di impugnazione a pena di decadenza prima dell'emanazione dell'atto conclusivo della procedura. </h:div><h:div>5. All’udienza del 5 luglio 2023, la causa è stata posta in decisione. </h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>6. La causa ha ad oggetto l’affidamento della gestione dell’asilo nido comunale in favore della parte controinteressata, a seguito di ritiro dell’aggiudicazione provvisoria alla ricorrente, per non avere la stessa prodotto il documento prescritto dal disciplinare, a pena di esclusione, al paragrafo<corsivo>
				</corsivo>17.2,<corsivo>
				</corsivo>ovverosia l’atto contenente i costi degli elementi di calcolo del prezzo offerto. </h:div><h:div>7. Ricostruito il perimetro della controversia, deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità relativa al ricorso principale sollevata dall’Amministrazione resistente, la quale è da ritenersi fondata nei limiti che seguono.</h:div><h:div>7.1.  Il ricorso principale ha ad oggetto l’impugnazione dei seguenti atti: verbale di gara di esclusione dalla stessa dell’ATI Associazione Ialite Onlus-Kairos; determinazione di revoca dell’aggiudicazione provvisoria nei confronti della stessa ATI ricorrente; aggiudicazione provvisoria nei confronti della ditta Amanthea Soc. Coop. Sociale; bando e disciplinare di gara. </h:div><h:div>Il concorrente estromesso da una gara è gravato dall’onere di impugnazione immediata dell’esclusione, non potendo posporla sino al termine di trenta giorni dall’avvenuta conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. L’atto di esclusione del partecipante, invero, conclude il procedimento cui il medesimo aspira a partecipare, producendo la conseguenza immediata, nella sfera giuridica del destinatario, di estrometterlo dalla competizione. Costituisce, pertanto, un impedimento a che questi impugni l’aggiudicazione, atteso che l’escluso non è più legittimato a gravare gli atti di gara in quanto non (più) partecipante alla medesima (Ad. Plen. 25.2.2014 n. 9 e Ad. Plen. 26.4.2018, n. 4). </h:div><h:div>Il ricorso principale è pertanto da ritenersi ammissibile nella parte in cui ha ad oggetto l’atto di esclusione dalla procedura di gara nei confronti dello stesso ricorrente e la conseguente revoca dell’aggiudicazione provvisoria, atti – quest’ultimi – immediatamente lesivi della sfera giuridica del loro destinatario e rispetto ai quali sussiste l’onere di impugnazione immediata del soggetto che ne subisce gli effetti. </h:div><h:div>Ove venisse appurata l’illegittimità dell’esclusione disposta nei confronti della società ricorrente per violazione dell’art. 83, c. 9, del d.lgs. 50/2016, perché adottata in attuazione di una clausola del disciplinare di gara da ritenersi nulla, in coerenza con la posizione espressa dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 2020 gli atti ulteriori posti in essere dalla stazione appaltante che si fondino su quella clausola sarebbero illegittimi e, quindi, annullabili secondo le regole ordinarie. La nullità della clausola, osserva la Plenaria<corsivo>, “se da un lato non si estende al provvedimento nel suo complesso (vitiatur sed non vitiat), d’altro canto impedisce all’amministrazione di porre in essere atti ulteriori che si fondino su quella clausola, rendendoli altrimenti illegittimi e quindi, attesa l’autoritatività di tali atti applicativi, annullabili secondo le regole ordinarie</corsivo>”.  In coerenza con quanto espresso dal Supremo Consesso Amministrativo, i successivi atti del procedimento, inclusi quelli di esclusione e di aggiudicazione, pur basati sulla clausola nulla, conservano pertanto il loro carattere autoritativo e sono soggetti al termine di impugnazione previsto dall’art. 120 del codice del processo amministrativo.</h:div><h:div>Facendo applicazione di tali principi, affinché un atto consequenziale all’applicazione di una clausola nulla possa ritenersi impugnabile, è necessario appurarne la sua natura “autoritativa”, verificandone l’idoneità a produrre effetti lesivi nella sfera del destinatario della cui illegittimità si duole.</h:div><h:div>Il Collegio aderisce al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui tale profilo di autoritatività e immediata lesività non possa essere attribuito all’aggiudicazione provvisoria, <corsivo>melius</corsivo>, secondo il d.lgs. n. 50/2016, alla “proposta di aggiudicazione”, la cui impugnabilità è stata altresì espressamente esclusa anche per via normativa, sotto la vigenza dell’articolo 120, comma 2-bis, c.p.a., ora abrogato, il quale sanciva l’inammissibilità della “<corsivo>impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesività”. </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>L’aggiudicazione provvisoria, in quanto atto privo di contenuto decisorio e provvedimentale, è invero destinata a essere assorbita nell’atto terminale della procedura, ciò l’aggiudicazione definitiva - ad oggi ancora non adottata dall’amministrazione appaltante - la quale resta l’unico provvedimento autonomamente impugnabile. Più specificatamente, l’aggiudicazione provvisoria fa nascere in capo all’interessato una mera aspettativa alla positiva definizione della procedura di evidenza pubblica, avendo per sua natura un’efficacia destinata ad essere superata dal provvedimento di aggiudicazione. Trattasi pertanto di un atto dalla natura endoprocedimentale, in quanto tale non soggetto ad alcun onere di impugnazione prima dell’atto conclusivo della procedura (<corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, Sez. V, 11/1/2022, n. 200; Cons. Stato, Sez. V, 11 giugno 2020, n. 3733; TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 15.11.2022, n.2960; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 21/1/2020, n. 122; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 5 gennaio 2018, n. 107). </h:div><h:div>L’eccezione di inammissibilità è pertanto da ritenersi accoglibile con riferimento alla sola impugnazione dell’aggiudicazione provvisoria.</h:div><h:div>8. Ciò posto in rito, vanno esaminate le censure del ricorso principale, le quali ad avviso del Collegio sono fondate e devono essere accolte.</h:div><h:div>8.1. Ad essere contestata dall’odierna ricorrente è la clausola prevista dal paragrafo 17.2 del disciplinare di gara, secondo cui l’offerta economica presentata dalle imprese concorrenti doveva contenere, a pena di esclusione “<corsivo>una dichiarazione conforme al modello OE1, nella quale devono essere individuati i costi degli elementi di calcolo del prezzo offerto con particolare riferimento al costo contrattuale secondo il CCNL corrispondente ai profili di operatore da impiegare, agli eventuali costi derivanti da peculiari caratteristiche organizzative dell’impresa, ai costi generali di espletamento del servizio, all’utile di impresa e con la specificazione dei costi relativi alla sicurezza afferente all’esercizio della propria attività che devono risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio oggetto di offerta</corsivo>.”</h:div><h:div>Sostiene la ricorrente che tale dichiarazione non attenga, propriamente, alla fase di presentazione dell’offerta economica, riguardando, semmai, i relativi giustificativi della stessa con l’indicazione delle singole voci che hanno concorso a determinarla. La conoscenza di tali voci avrebbe potuto rilevare per l’amministrazione - eventualmente - soltanto in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta e non al momento della sua presentazione. Tali elementi andrebbero qualificati come “giustificazioni preventive”, le quali non sono più richieste dalla normativa in materia di appalti in fase di presentazione delle offerte. </h:div><h:div>L’impugnata esclusione dalla procedura di gara e la conseguente revoca dell’aggiudicazione provvisoria sarebbero, pertanto, in chiaro contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione, come previsto dall’art. 83, comma 8, del d.lgs. 150/2016, secondo cui “<corsivo>I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”. </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Secondo la prospettazione della ricorrente l’amministrazione appaltante avrebbe, comunque, dovuto attivare il soccorso istruttorio, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016.</h:div><h:div>8.2. Il Collegio osserva, preliminarmente, che in coerenza con quanto statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 2020, il principio di tassatività delle cause di esclusione, affermato dall’art. 83, comma 8, del d.lgs. 150/2016, “<corsivo>attribuisce alla pubblica amministrazione una discrezionalità, comunque non illimitata né insindacabile, nel disporre ulteriori limitazioni alla partecipazione, integranti speciali requisiti di capacità economico-finanziaria o tecnica che siano coerenti e proporzionati all’appalto. Tale discrezionalità è potere ben diverso dalla facoltà, non ammessa dalla legge, di imporre adempimenti che in modo generalizzato ostacolino la partecipazione alla gara</corsivo>”. </h:div><h:div>Il Comune resistente rileva, in sede difensiva, che l’allegazione del Modulo Allegato OE1 (l’Offerta Economica di Dettaglio) richiesta dal paragrafo 17.2 del disciplinare di gara, lungi dall’essere una mera formalità, costituisse “<corsivo>un documento necessario alla stazione appaltante per valutare la attribuibilità del servizio ad una o l’altra delle partecipanti, atto ad esprimere gli elementi di costo in base ai quali viene determinato il costo unitario per posto/bambino dell’Asilo nido comunale</corsivo>”.</h:div><h:div>Ciò esposto in via di premessa, va appurato se quanto richiesto dal paragrafo 17.2 del disciplinare di gara costituisca un elemento essenziale afferente all’offerta economica, in quanto tale ineludibilmente necessario per qualificarla e informarla e, pertanto, legittimo perché rientrante nel perimetro delle tassative cause di esclusione di cui all’articolo 83 del d.lgs. n.150/2016, o se, al contrario, si tratti una clausola volta a permettere alla stazione appaltante una calibrata valutazione di congruità dell’offerta presentata dalle partecipanti alla gara, altresì preordinata a consentire una dissimulata forma di verifica preventiva della sua eventuale anomalia.</h:div><h:div>Dal combinato disposto dei paragrafi 17.1 e 17.2 del disciplinare di gara si evince che, mentre oggetto dell’offerta economica sono, nell’ordine, il costo unitario “posto bambino”, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la dichiarazione conforme al Modulo OE1 contiene i costi degli elementi di calcolo del prezzo offerta, “<corsivo>che devono risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio oggetto di offerta</corsivo>”. </h:div><h:div>Il paragrafo 17.1 appare, pertanto, pienamente coerente con la previsione normativa di cui all’articolo 95, comma 10, del d.lgs. n. 150/2016, la quale individua gli elementi essenziali che devono accompagnare l’offerta economica (richiedendo proprio l’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza). Il paragrafo 17.2, di contro, non trova nelle disposizioni normative settoriali alcun appiglio normativo, dovendosi ritenere che gli elementi aggiuntivi richiesti dall’amministrazione resistente fossero prodromici, come espressamente indicato dallo stesso disciplinare di gara, a consentire una specifica valutazione di congruità del costo unitario per posto/bambino dell’Asilo nido comunale offerto dalle imprese concorrenti, già peraltro specificatamente riportato all’interno dell’offerta economica regolarmente presentata in ottemperanza a quanto previsto dal paragrafo 17.1 del disciplinare.</h:div><h:div>È conseguentemente fondata la prospettazione di parte ricorrente,  secondo cui, “<corsivo>non esistendo una norma di legge, né nel Codice dei Contratti, né altrove che richieda,  a  pena  di  esclusione,  che  l’offerta economica  sia accompagnata  da  un  documento  ulteriore  che  contenga  le  giustificazioni  del prezzo  offerto,  non è   consentito  alla  stazione  appaltante  imporne la produzione all'operatore economico  partecipante  alla   gara  a  pena  di esclusione,  e  ciò  sia  tenuto  conto  della  natura  di tale  atto,  sia  del  principio generale di tassatività delle cause di esclusione dalle gare</corsivo>”. </h:div><h:div>Invero, qualificando il contenuto del paragrafo 17.2 del disciplinare di gara come una impropria forma di richiesta di “<corsivo>giustificazioni preventive</corsivo>” - il che non appare controvertibile alla luce del riferimento espresso che lo stesso disciplinare fa alla valutazione di congruità a cui esso è funzionale - trova applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui “<corsivo>le giustificazioni preventive, originariamente previste dall'art.  87, d.lgs. n. 163 del 2006, non devono più essere richieste in sede di presentazione delle offerte, ma vengono in rilievo, solo in via eventuale, nella fase successiva di verifica dell'anomalia, se e in quanto l'offerta ne risulti sospetta, occorrendo quindi   un   segmento   procedimentale   successivo   per   la   valutazione   di congruità</corsivo>” (Cons. Stato, Sez. V, 15.03.2016, n. 1029, TAR Campania, Napoli, Sez. V, 23/10/2015, n. 5021). È di tutta evidenza che la valutazione di “congruità” appartenga quindi ad un segmento procedimentale successivo alla presentazione dell’offerta, e che la richiesta in sede di bando di gara di elementi volti a consentirla preventivamente si ponga in contrasto con il principio di tassatività delle clausole di esclusione e con il correlato <corsivo>favor</corsivo>
				<corsivo>partecipationis</corsivo> a cui esso si ispira. Come invero recentemente ribadito dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 26.05.2023, n. 5216), un consolidato principio giurisprudenziale “<corsivo>impone di preferire l'interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell'interesse al più ampio confronto concorrenziale</corsivo>; <corsivo>e dell’ulteriore principio di tassatività delle cause di esclusione dal quale deriva la necessità di interpretazione restrittiva di dette clausole</corsivo>”.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene, quindi, che l’amministrazione appaltante abbia ecceduto il limite della propria discrezionalità nel qualificare come elemento necessario ai fini dell’offerta economica quanto previsto dal paragrafo 17.2 del disciplinare di gara, in violazione del sopra richiamato principio sancito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 2020.   La clausola oggetto di censura è da ritenersi conseguentemente nulla, in quanto il principio di tassatività delle clausole di esclusione colpisce le clausole con le quali l'amministrazione impone ai concorrenti determinati adempimenti o prescrizioni  ai fini dell'ammissione alla procedura di gara che non  trovano  alcuna base  giuridica nelle norme che prevedono cause di esclusione (Cons. Stato, Sez. V, 11 gennaio 2022, n. 199 e giurisprudenza ivi richiamata, Cons. Stato, Sez. III, 7 luglio 2017, n. 3352; id., Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5828; Cons. Stato, Sez. V, 4 agosto 2021, n. 5750; Cons. Stato,  Sez.  V, 23 novembre 2020, n. 7257 e giurisprudenza ivi richiamata, Ad.  plen. 7 giugno 2012, n.  21; 16 ottobre 2013, n. 23; 25 febbraio 2014, n. 9). </h:div><h:div>8.3. Appurata la violazione dell’articolo 83, comma 8, del d.lgs. n. 150/2016, deve essere altresì verificato se sia contestabile all’amministrazione appaltante la mancata attivazione del rimedio del soccorso istruttorio <corsivo>ex</corsivo> art. 83, c. 9, dello stesso d.lgs. 150/2016, la quale viene anch’essa censurata dall’odierna ricorrente.</h:div><h:div>In via di principio generale, il Collegio rileva che il perimetro normativo del soccorso istruttorio in materia di appalti si è sensibilmente ampliato rispetto a quanto statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 9 del 2014, con la quale la possibilità di sollecitare l’integrazione o la rettifica di documenti era stata considerata ammissibile solo ove quest’ultimi venissero presentati tempestivamente. </h:div><h:div>Il predetto art. 83, c. 9, invero, contempla la possibilità di sanare le mancanze di documenti anche essenziali, purché riferite a requisiti effettivamente posseduti al termine di presentazione delle offerte. Tale impostazione, coerente con il principio di derivazione europea del <corsivo>favor partecipationis </corsivo>affermatosi negli anni in materia di appalti, porta e escludere l’attivazione del soccorso istruttorio procedimentale solo a fronte di irregolarità essenziali non sanabili, quali sono “<corsivo>le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa</corsivo>”, come espressamente previsto dal sopra richiamato disposto normativo. Il soccorso istruttorio è altresì espressamente ammesso “<corsivo>in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica</corsivo>”.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene che la carenza documentale che ha determinato l’esclusione della parte ricorrente e la conseguente revoca dell’aggiudicazione provvisoria disposta in suo favore debba essere collocata all’interno del perimetro di operatività del soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, in quanto attinente ad elementi che, per quanto riconducibili all’offerta economica, non afferiscono ad essa, né tantomeno non consentono l’individuazione del contenuto dell’offerta o il soggetto a cui risulti imputabile.</h:div><h:div>Trova pertanto applicazione quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui il soccorso istruttorio è ammissibile ove abbia ad oggetto l’acquisizione di chiarimenti che non assumano carattere integrativo dell’offerta, ma che siano finalizzati unicamente a consentirne l’esatta interpretazione e a ricercare l’effettiva volontà del concorrente. L’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, invero, esclude dal soccorso istruttorio la carenza di elementi dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, ma “<corsivo>la ratio dell’esclusione è chiaramente quella di non consentire alcuna modificazione dell’offerta dopo che sia decorso il termine per la presentazione”</corsivo> (cfr., <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, Sez. V, 27 gennaio 2020, n.680).</h:div><h:div>Premesso, come rilevato <corsivo>supra</corsivo>
				<corsivo>sub</corsivo> 8.2., che il paragrafo 17.2 del disciplinare di gara abbia imposto l’allegazione di una documentazione non essenziale ai fini della presentazione dell’offerta, in quanto non afferente ad essa ma volta a consentire all’amministrazione appaltante una valutazione preventiva della sua congruità rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio oggetto di offerta, è di tutta evidenza che il documento non allegato dalla ricorrente al momento della presentazione dell’offerta economica non avrebbe determinato, ove acquisito tempestivamente dalla stazione appaltante, una modificazione della stessa. Trattasi quindi di un’omissione concretamente soccorribile per la sua natura integrativa degli elementi dell’offerta economica che non devono indefettibilmente mancare secondo legge.</h:div><h:div>Tale impostazione risulta altresì suffragata dall’Autorità di settore, secondo cui “<corsivo>Costituisce, infatti, un dato ormai pacifico la necessità di dare prevalenza al dato sostanziale (la sussistenza dei requisiti) rispetto a quello formale (la completezza delle dichiarazioni e della documentazione presentate dai concorrenti), con la conseguenza che l’esclusione dalla gara può essere disposta non in presenza di una dichiarazione incompleta oppure omessa, ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla richiesta della stazione appaltante ovvero non possieda, effettivamente, il requisito richiesto dalla lex specialis</corsivo>” (Delibera ANAC n. 841 del 21 dicembre 2021).</h:div><h:div>Come osservato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2014, il fine perseguito dal Codice con la disposizione in esame è quello di evitare l’esclusione dalla gara per mere carenze documentali (ivi compresa la mancanza assoluta delle dichiarazioni), imponendo a tal fine un’istruttoria veloce ma preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni, prima della valutazione dell’ammissibilità dell’offerta o della domanda, rilevata la “<corsivo>la volontà univoca del legislatore di valorizzare il potere di soccorso istruttorio al duplice fine di evitare esclusioni formalistiche e di consentire le più complete ed esaustive acquisizioni istruttorie</corsivo>”.</h:div><h:div>8.4. Il ricorso principale va dunque dichiarato in parte inammissibile mentre in parte va accolto, per le ragioni sopra evidenziate.</h:div><h:div>9. Il Collegio esamina ora il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata Amanthea soc. coop. Sociale a.r.l., le cui censure sono prive di pregio e vanno respinte.</h:div><h:div>9.1. La controinteressata deduce, con unico motivo di ricorso, che, venendo in considerazione l’affidamento di un servizio di tipo unitario, relativamente al quale - con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e organizzativa - il disciplinare di gara richiedeva, a pena di esclusione, il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 in capo a tutti i soggetti componenti il raggruppamento temporaneo costituito da Ialite e Coop. Kairos, quest’ultima, in qualità di mandante dell’ATI orizzontale costituenda con la mandataria Ialite, non avrebbe potuto dichiarare di avvalersi di quella n. QA/131/16 del 06.05.2010 rilasciata dall’organismo di certificazione Q-AID Assessment e certification S.r.l. posseduta dalla mandataria e da quest’ultima utilizzata in proprio per la dimostrazione del medesimo requisito di capacità tecnica. </h:div><h:div>In altri e più semplici termini si sostiene che non avrebbe potuto aversi l’avvalimento interno della certificazione di qualità atteso l’oggetto dell’appalto alla luce di quanto previsto dai paragrafi 7.4 e 8 del disciplinare di gara. </h:div><h:div>Nello specifico, il paragrafo 7.4 prescrive - nell’ambito delle indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva - che “<corsivo>Il requisito di capacità tecnico/organizzativa riguardante la certificazione di qualità di cui al punto 7.3 lett. d), deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento, costituito o costituendo, in relazione alla parte di servizio che ognuno si impegna ad eseguire ovvero direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori</corsivo>”. Il successivo paragrafo 8 in materia di avvalimento aggiunge che “<corsivo>L’avvalimento è consentito secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del Codice. In particolare, l’operatore economico, singolo o associato, ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento e allega, in tal caso, i documenti previsti dalla norma in parola. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/ professionale di natura strettamente soggettiva</corsivo>”. </h:div><h:div>La controinteressata cita, in aggiunta, quella giurisprudenza (Cons. Stato sez. V, 13 settembre 2021, n.6271) secondo cui la peculiarità dell'avvalimento della certificazione di qualità consiste nell'indispensabilità che l'impresa ausiliaria metta a disposizione dell'impresa ausiliata tutta la propria organizzazione aziendale comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse  che  complessivamente  considerate  le  hanno  consentito  di  acquisire  la  certificazione di qualità. In sintesi, la medesima organizzazione aziendale (comprensiva, non solo del personale operativo,  ma  anche  di  quello  preposto  al  controllo  di  qualità,  degli  audit periodici  e  delle  procedure  del  Sistema  di  Gestione  Qualità  ISO  9001)  non potrebbe  essere contemporaneamente utilizzata dall'ausiliata e messa a disposizione dell'ausiliaria. </h:div><h:div>Sarebbe possibile l'avvalimento  interno  al  raggruppamento della  certificazione  di  qualità  da  parte  dell'impresa  che  non  necessiti  di  quest'ultima  per  la qualificazione, così  come  è,  <corsivo>a  fortiori,</corsivo> da ritenersi possibile l'avvalimento  mediante  ricorso  ad  impresa esterna al raggruppamento; l’avvalimento, di contro, non sarebbe invece possibile qualora il possesso della certificazione di qualità sia richiesto dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> quale requisito speciale di qualificazione in capo a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento e senza distinguere tra categorie di lavori o servizi, atteso che - se il requisito viene fatto oggetto di avvalimento  interno  al  raggruppamento - l'impresa  ausiliaria  se  ne priva  a  favore  dell'impresa  ausiliata,  con  la  conseguenza  che  il requisito  richiesto  dalla  <corsivo>lex specialis</corsivo> viene a mancare per almeno una delle imprese raggruppate, essendo il certificato di qualità documento unitario, non frazionabile e non utilizzabile contemporaneamente dai due operatori economici.</h:div><h:div>In ragione di tali circostanze, la Commissione di gara avrebbe dovuto escludere l’ATI Ialite/Kairos già in fase di ammissione, ovvero avrebbe dovuto provvedere in tal senso in occasione della seduta di cui al verbale n. 12 del 7.03.2023, in ragione del fatto che quanto adesso censurato era stato opportunamente contestato dall’odierna ricorrente incidentale già con la diffida presentata in data 1.03.2023.</h:div><h:div>9.2. Il Collegio condivide, in via di principio, la prospettazione della ricorrente incidentale, nella misura in cui viene rilevato che l’avvalimento infragruppo avente ad oggetto una certificazione di qualità debba considerarsi non ammissibile ove porti l’ausiliaria a privarsene in favore dell’ausiliata ai fini dello svolgimento delle prestazioni oggetto di gara che entrambe le imprese del raggruppamento si sono impegnate a eseguire.</h:div><h:div>Tuttavia, va appurato, secondo un’interpretazione sostanzialistica delle norme e degli atti di gara - coerente con il principio del <corsivo>favor partecipationis</corsivo> - se con riguardo alla fattispecie concreta sia da ritenersi possibile un’integrazione di un requisito tecnico-professionale mediante avvalimento interno all’ATI purché a condizione che l’ausiliaria, titolare di tale requisito, ne sia provvista in misura sovrabbondante e sufficiente alla sua soddisfazione in capo ad entrambi gli operatori. </h:div><h:div>Ancor più chiaramente, è necessario verificare se, in concreto, il requisito permanga in capo a tutti i soggetti nonostante il prestito e se non sia ostativo alla partecipazione alla gara l’eventualità che la mandataria presti tal requisito alla mandante, ove questa modalità di prestito non si risolva in una elusione dei requisiti previsti dal bando.</h:div><h:div>Orbene, dall’analisi del contratto di avvalimento posto in essere tra la mandataria Ialite e la mandante Kairos si evince, in prima analisi, che la prima abbia messo a disposizione della seconda il sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2015 rilasciato dall’Ente Q-AID, obbligandosi a fornirle tutte le risorse tecniche necessarie adeguate ad assicurare il regolare e corretto funzionamento del servizio di “<corsivo>gestione amministrativa e del personale</corsivo>”, che nell’ambito dell’ATI costituito dalle due società Kairos si obbliga ad eseguire nella misura del 40%, obbligandosi invece Ialite a eseguire, nella restante misura del 60%,  i servizi di “<corsivo>attività  di  coordinamento, gestione  amministrativa, rapporti  con  il territorio e  gestione del personale</corsivo>”.</h:div><h:div>Continuando nell’analisi del contratto di avvalimento, si rileva che Ialite metta a disposizione di Kairos un  PC  e  una stampante, registri presenza, questionari di soddisfazione e modulistica ai fini della verifica del corretto espletamento del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, che saranno posizionati presso l’asilo nido ai fini dell’utilizzo da parte di entrambe le componenti l’ATI. </h:div><h:div>Ialite si impegna, inoltre, a mettere a disposizione di Kairos il proprio responsabile della gestione di qualità nonché il proprio responsabile amministrativo, i quali svolgerebbero le medesime funzioni anche per contro della società mandante Kairos. Nel concreto, i compiti del primo saranno: stendere e revisionare il piano di qualità del servizio entro 1 mese dall’avvio; impostare e stabilire procedure, standard e specifiche di controllo qualità; monitorare i processi per verificare il rispetto delle procedure predefinite; analizzare ed elaborare i dati relativi alla Customer Satisfaction; raccogliere dati e produrre report statistici; collaborare  con  il  Coordinatore  e  riferire  periodicamente  ai  Referenti  dell’ATI  l’andamento  del  servizio  dal punto di vista qualitativo; formare il personale in merito agli strumenti della qualità adottati. </h:div><h:div>I compiti del responsabile amministrativo, invece, saranno: gestire e risolvere situazioni di complessità o criticità che richiedono una specializzazione sui servizi inerenti; controllo e gestione, verifica della correttezza della documentazione e del controllo della regolare esecuzione del servizio. </h:div><h:div>In presenza di un tale rapporto contrattuale, la stazione appaltante avrebbe dovuto valutare, pertanto, se l’ATI concorrente potesse disporre, effettivamente, delle risorse necessarie ad eseguire l’appalto secondo gli standard di qualificazione previsti dal bando e, in caso di avvalimento di certificazione richiesta a tutti i   componenti del raggruppamento, se il requisito permanesse in capo a tutti i soggetti nonostante il prestito, alla luce di quanto richiesto dal disciplinare di gara, che al paragrafo 8 fa richiesta della predetta certificazione di qualità agli specifici fini dell’erogazione dei “<corsivo>servizi per l’infanzia e servizi educativi</corsivo>”.</h:div><h:div>Le censure della ricorrente incidentale muovono dall’assunto che il paragrafo 8 del disciplinare di gara (nella parte in cui prevede che “<corsivo>non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione di requisiti generali, di idoneità professionale o dei requisiti di natura tecno/professionale di natura strettamente soggettiva</corsivo>”) avrebbe imposto a tutte le imprese dell’ATI di possedere in proprio la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008. Questo Collegio, al contrario, ritiene che la suindicata prescrizione debba essere interpretata in coerenza con l’impostazione dell’art. 87, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, il quale muove dalla prospettiva di un accertamento sostanziale da parte delle stazioni appaltanti del rispetto delle “<corsivo>norme di garanzia della qualità, compresa l’accessibilità per le persone con disabilità</corsivo>” da parte degli operatori economici (anche in sede di raggruppamento) - da calibrare alla luce di quanto richiesto specificatamente dal disciplinare di gara, che ne fa richiesta ai fini dell’erogazione dei “<corsivo>servizi per l’infanzia e servizi educativi</corsivo>” - tenuto conto che, sempre ai sensi dell’art. 87, comma 1, le stazioni appaltanti “<corsivo>ammettono parimenti altre prove relative all'impiego  di  misure equivalenti di garanzia della qualità…a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure  di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste”.</corsivo></h:div><h:div>Ciò implica - nel rispetto del principio di <corsivo>favor partecipationis</corsivo> (che costituisce canone ermeneutico di fondamentale rilievo nell’ambito delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, cfr. <corsivo>ex multis</corsivo> Cons. Stato, Sez. III, 30 luglio 2020, n. 4849) - che il paragrafo 8 del disciplinare di gara di cui alla procedura oggetto del giudizio deve essere interpretato in modo da risultare coerente con quanto previsto dalla sopra riportata norma codicistica di settore, dovendosi ritenere, in coerenza con l’orientamento pretorio ispirato da esigenze sostanzialistiche e ancorate al principio di derivazione unionale del <corsivo>favor partecipationis</corsivo> a cui questo Collegio ritiene di accedere, che non si configura, nel caso di specie, alcuna violazione della norma primaria e degli atti di gara, in quanto l’ausiliaria ha sostanzialmente messo a disposizione dell’ausiliata tutte le risorse necessarie, che, complessivamente considerate, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità necessaria (Cons. Stato, Sez. V, 30.03.2023, n. 3300; Cons. Stato, Sez. V, 30.09.2021, n. 6212; Cons. Stato, Sez. V, 17.5.2018, n. 2953; TAR Lazio, Roma, 26.06.2023, n. 10759).</h:div><h:div>Il Collegio rileva, altresì, che quando la giurisprudenza evidenzia l’inscindibilità della certificazione di qualità, lo faccia con specifico riguardo alle ipotesi in cui la medesima organizzazione aziendale in cui si sostanzia una tale certificazione non possa essere utilizzata contemporaneamente da due soggetti che operano disgiuntamente. È utile evidenziare che nel caso di specie i servizi di “<corsivo>gestione amministrativa e del personale</corsivo>”, che nell’ambito dell’ATI costituito dalle due società Kairos si obbliga ad eseguire nella misura del 40%, sono di fatto sovrapponibili ai più ampi servizi di “<corsivo>coordinamento, gestione amministrativa, rapporti con il territorio e gestione del personale</corsivo>” che Ialite si impegna invece a eseguire nella misura del 60%. Tali servizi sarebbero svolti presso il medesimo luogo, l’asilo nido di Capri Leone, e con l’indubbia facilitazione che il responsabile della qualità e il responsabile amministrativo, messi a disposizione da Ialite nell’ambito del contratto di avvalimento, già chiamati a esercitare le loro rispettive attività per conto di Ialite, svolgerebbero le medesime funzioni anche in favore di Kairos, con competenze perfettamente in linea con quelle richieste a quest’ultima ai fini della “<corsivo>gestione amministrative e del personale</corsivo>”, che essa si impegna a svolgere. Tale rapporto di avvalimento, pertanto, appare adeguato ad assicurare un’efficiente gestione dell’asilo nido “Bamby” e, ad avviso di questo Tribunale, non sarebbe considerato ostativo all’affidamento dell’appalto in favore dell’ATI Ialite-Kairos da parte della stessa stazione appaltante, la quale - e tale elemento non risulta trascurabile – non ha preso in considerazione in sede di gara le medesime censure già contestate dall’odierna ricorrente incidentale nell’ambito della diffida presentata in data 1.03.2023, né sul punto ha presentato deduzioni difensive nel presente giudizio. </h:div><h:div>Deve conseguentemente essere osservato che il precedente giurisprudenziale richiamato dalla controinteressata Amanthea (Consiglio di Stato, Sez. V, 13 settembre 2021, n. 6271) - secondo cui l’avvalimento interno al raggruppamento non sarebbe ammissibile ove il requisito messo a disposizione da parte dell’ausiliaria in favore dell’ausiliata determinasse la perdita dello stesso in capo alla prima, risultando il certificato di qualità un documento unitario, non frazionabile e non utilizzabile contemporaneamente dai due operatori economici - non risulta valorizzabile con riguardo alla fattispecie qui in analisi, rilevato che le specificità del contratto di avvalimento, le modalità di esecuzione dei servizi oggetto della gara di appalto nonché la tipologia delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria in favore dell’ausiliata inducono a ritenere che il requisito permanga in capo a entrambi gli operatori economici nonostante il prestito, senza che Ialite se ne privi, spogliandosene, durante l’esercizio delle attività in capo a Kairos.</h:div><h:div>9.3. Il Collegio rileva, in ultimo, che anche ove la stazione appaltante non ritenesse possibile che la mandante Kairos sopperisca alla carenza della sopra riportata certificazione di qualità ricorrendo al requisito messo a disposizione dalla propria mandataria, la stessa mandante potrebbe comunque ricorrere ad un avvalimento esterno al raggruppamento al fine di acquisire la certificazione richiesta dal disciplinare di gara.</h:div><h:div>Più specificatamente, la stazione appaltante non potrebbe procedere all’esclusione immediata dell’ATI Ialite-Kairos dalla gara, tenuto conto che lo stesso disciplinare, in coerenza con l’art. 89, comma 3, del d.lgs. n. 150/2016, prevede espressamente la possibilità di sostituzione dell’ausiliaria in qualunque fase di gara, assegnando un termine congruo per l’adempimento. In coerenza con la finalità di assicurare la massima partecipazione alle gare a tutela della concorrenza tra le imprese (Cons. Stato, Sez. V, 20/01/2022, n. 368), la conseguenza della mancanza di un requisito in capo ad una società del raggruppamento – pur previsto a pena di esclusione dal bando – non può essere l’esclusione dalla gara. </h:div><h:div>Invero, come rilevato dalla stessa giurisprudenza amministrativa richiamata dalla ricorrente incidentale (Cons. Stato Sez. V, 13 settembre 2021, n.6271) “<corsivo>servendo il medesimo requisito della certificazione ISO 9001:2015 a qualificare mandataria e mandante, entrambe ne avrebbero dovuto spendere il possesso in proprio (o mediante avvalimento esterno al raggruppamento) per l’ammissione alla procedura di gara</corsivo>”. Trattasi, del resto, di un principio già consolidatosi da tempo nella giurisprudenza amministrativa, la quale evidenzia da anni - in coerenza con la <corsivo>ratio</corsivo> sottesa all’introduzione dell’istituto dell’avvalimento di matrice europea nell’ambito della disciplina degli appalti - che, ove venissero fissati dei requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale che devono essere posseduti da ciascun componente di un ATI, “<corsivo>tale disciplina non può essere intesa come limite all’avvalimento, perché così interpretata essa sarebbe contraria al diritto comunitario che non pone limitazioni quantitative né qualitative all’avvalimento, e che lo consente espressamente anche nell’ambito dei raggruppamenti di imprese, e in tal caso sia mediante avvalimento interno che mediante avvalimento esterno” </corsivo>(<corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato n. 9677/2010 e TAR Veneto 1135/2013)</h:div><h:div>Tale dirimente rilievo conduce a ritenere, come naturale conseguenza ultima delle valutazioni sviluppate dal Collegio, che la clausola del disciplinare di gara in contestazione nel presente giudizio, con la quale veniva richiesta la più volte richiamata certificazione di qualità, non avrebbe potuto determinare in ogni caso l’immediata esclusione dell’ATI Ialite-Kairos, dovendo la stazione appaltante consentire - preliminarmente e come passaggio indefettibile, consentito, tra l’altro, fino al momento della stipula del contratto - l’eventuale sostituzione dell’ausiliaria Ialite con una società esterna al raggruppamento ai soli fini del conseguimento, da parte della mandante Kairos, della certificazione di qualità prevista dal paragrafo 17.2 del disciplinare, per il tramite del ricorso all’istituto dell’avvalimento esterno. </h:div><h:div>È utile a tal fine ricordare, altresì, che non grava sull’impresa avvalente l’onere di sostituire spontaneamente l’ausiliaria, ma che tale onere è a carico della stazione appaltante, concedendo un adeguato termine (TAR Catania n. 3740/2023; TAR Marche n. 640/2017; Cons. Stato n.  2580/2021, TAR Lazio, Roma, n. 1196/2021; TAR Piemonte, n. 742/2020, Cons. Stato n. 2551/2020).</h:div><h:div>La stazione appaltante avrebbe, pertanto, dovuto consentire alla mandante Kairos di sostituire l’Associazione Ialite Onlus, quale ausiliaria, con altro operatore economico in possesso della certificazione di qualità ricorrendo all’avvalimento esterno.</h:div><h:div>Per tutte le ragioni sopra illustrate il ricorso incidentale è infondato e deve, pertanto, essere respinto.</h:div><h:div>10. Rilevata l’illegittimità del provvedimento di esclusione della ricorrente principale e della correlata revoca dell’aggiudicazione provvisoria disposta in suo favore, tenuto conto che nelle more del presente giudizio l’amministrazione resistente non ha adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata Amanthea e che, conseguentemente, non si è addivenuti alla stipula del contratto, non si dà luogo alla delibazione della domanda di subentro nell’esecuzione del contratto e alla subordinata domanda di risarcimento di tutti i danni subiti presentate dalla ricorrente principale.</h:div><h:div>11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui due ricorsi, come in epigrafe proposti:</h:div><h:div>- dichiara in parte inammissibile mentre in parte accoglie il ricorso principale nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione dalla gara dell’ATI Ialite Onlus-Kairos e la conseguente revoca dell’aggiudicazione provvisoria adottata in suo favore dall’amministrazione resistente; </h:div><h:div>- respinge il ricorso incidentale.</h:div><h:div>Condanna la parte resistente e la parte controinteressata, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila\00), oltre oneri accessori così come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="05/07/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Francesco Fichera</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>