<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230019220250216221317103" descrizione="" gruppo="20230019220250216221317103" modifica="17/02/2025 19:00:01" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00192"/><fascicolo anno="2025" n="00641"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>1</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230019220250216221317103.xml</file><wordfile>20230019220250216221317103.docm</wordfile><ricorso NRG="202300192">202300192\202300192.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Catania\Sezione 1\2023\202300192\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Giovanni Giuseppe Antonio Dato</firma><data>17/02/2025 19:00:01</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giovanni Giuseppe Antonio Dato</firma><data>17/02/2025 19:00:01</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>18/02/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>sezione staccata di Catania (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giovanni Giuseppe Antonio Dato,	Presidente FF, Estensore</h:div><h:div>Calogero Commandatore,	Primo Referendario</h:div><h:div>Agata Gabriella Caudullo,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento, previa sospensione,</h:div><h:div>della deliberazione del consiglio Comunale n. 64 dell’08.11.2022 nella parte in cui ha approvato il regolamento di polizia Urbana e segnatamente gli artt. 14 e 15, pubblicata nell’albo pretorio dal 21.11.2022 al 06.12.2022 - non notificata alle società interessate, che ne sono venute a conoscenza attraverso il comunicato stampa pubblicato su Facebook in data 19.01.2023 - con cui l’Ente comunale ha illegittimamente ed ingiustamente regolamentato la materia della pubblicità a mezzo volantinaggio;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 192 del 2023, proposto da </h:div><h:div>Business &amp; General Services Soc. Coop., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Giannone, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Ivana Dimarco in Catania, C.so Italia 59/D; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Comiso, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Giurdanella, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, via Trieste 36; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Comiso;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con ricorso notificato in data 2 febbraio 2023 e depositato in data 3 febbraio 2023 la deducente ha rappresentato quanto segue.</h:div><h:div>La società ricorrente - che opera nel settore pubblicitario, occupandosi dell’attività di recapito di materiale pubblicitario nelle cassette postali di abitazioni private - già in passato ha dovuto contestare i provvedimenti dell’Ente resistente che hanno tentato di limitare il libero esercizio della predetta attività economica (ordinanze sindacali n. 31 del 4 giugno 2019, n. 48 del 13 settembre 2019 e n. 63 del 30 ottobre 2019).</h:div><h:div>In particolare, l’ordinanza n. 63 del 30 ottobre 2019 è stata impugnata con ricorso iscritto al n. r.g. 60/2020 ma, nelle more del giudizio, il Comune resistente ha emesso una nuova ordinanza sindacale (la n. 8 del 2020), con la conseguenza che, all’esito del giudizio, è stata dichiarata la carenza d’interesse del ricorrente (essendo venuti meno gli effetti dell’ordinanza impugnata), con condanna del Comune resistente al pagamento delle spese di lite, stante l’illegittimità dell’operato dell’Ente comunale (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 26 maggio 2021, n. 1677).</h:div><h:div>Tuttavia, il Comune di Comiso resistente, pur modificando lo strumento di regolamentazione della materia (non più l’ordinanza sindacale ma la deliberazione del consiglio comunale), ha deciso di continuare a disciplinare la materia della distribuzione dei volantini pubblicitari, sacrificando la libera attività ed iniziativa delle imprese. </h:div><h:div>Per l’esponente, in sintesi, la delibera impugnata n. 64 dell’8 novembre 2022 di approvazione del regolamento di polizia urbana - ed in particolare gli artt. 14 e 15 - è ingiusta, illegittima e frutto di eccesso e sviamento di potere.</h:div><h:div>La parte ricorrente ha affidato il gravame ai seguenti motivi:</h:div><h:div>- <corsivo>Violazione dei principi generali dell'ordinamento, art 3, 21, 41 e 97 Cost., della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.12.2006, degli articoli 43 e 49 del Trattato CE, del D.Lgs. n. 59 del 2010, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento di potere, travisamento ed erronea valutazione delle circostanze di fatto e di diritto</corsivo>;</h:div><h:div>- <corsivo>Eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento di potere, travisamento, disparità di trattamento rispetto al servizio postale erronea valutazione delle circostanze di fatto e di diritto</corsivo>.</h:div><h:div>2. Si è costituito in giudizio il Comune di Comiso chiedendo il rigetto dell’istanza di sospensione cautelare e di dichiarare irricevibile, inammissibile e, comunque, di rigettare il proposto ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.</h:div><h:div>3. Con ordinanza 10 marzo 2023, n. 126 è stata respinta la domanda cautelare.</h:div><h:div>4. In vista dell’udienza di discussione la società ricorrente ha depositato memoria mentre il Comune resistente ha depositato replica.</h:div><h:div>In data 10 febbraio 2025 il Comune resistente ha depositato copia della proposta n. 2 di modifica parziale del regolamento di polizia urbana (segnatamente, abrogazione dell’art. 15 e sostituzione dell’art. 14), oggetto di esame nella seduta del consiglio comunale del 6 febbraio 2025.</h:div><h:div>5. All’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025, presenti i difensori delle parti, come da verbale, il difensore della parte ricorrente, in ragione dell’intervenuta modifica del regolamento avversato con delibera consiliare versata in atti, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha chiesto la condanna dell’Ente comunale al pagamento delle spese di lite; il difensore della parte resistente ha dato atto dell’avvenuta approvazione della delibera del consiglio comunale n. 10 del 6 febbraio 2025, in corso di pubblicazione, argomentando che sui relativi contenuti l’interesse del ricorrente è stato soddisfatto in misura parziale, avendo il consiglio comunale rideterminato integralmente la materia e, infine, si è opposto alla richiesta di condanna alle spese. </h:div><h:div>Dopo la discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>6. Il ricorso deve essere dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e per la restante parte deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.</h:div><h:div>6.1. L’intervenuta abrogazione - con la recentissima delibera del consiglio comunale - dell’impugnato art. 15 del regolamento di polizia urbana (approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 64 dell’8 novembre 2022) conduce, nella parte di interesse, alla piena soddisfazione dell’interesse azionato.</h:div><h:div>Ne consegue, <corsivo>in parte qua</corsivo>, la cessazione della materia del contendere avendo la parte ricorrente ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso (segnatamente l’eliminazione dal mondo giuridico della disciplina regolamentare dettata dal cit. art. 15), sì da rendere inutile la prosecuzione del processo, stante l'oggettivo venir meno della lite.</h:div><h:div>6.2. Quanto all’impugnato art. 14 del regolamento di polizia urbana (approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 64 dell’8 novembre 2022) occorre osservare che la recentissima delibera del consiglio comunale non è pervenuta alla sua abrogazione, avendo invece disposto la sostituzione delle relative previsioni.</h:div><h:div>Sul punto deve evidenziarsi che dalla lettura del nuovo testo regolamentare si ricava che mentre alcune delle “<corsivo>limitazioni modali nell’attività di distribuzione</corsivo>” - contestate dalla parte ricorrente - sono state eliminate, altre sono state ribadite, con specificazioni e puntualizzazioni; anche in relazione al parimenti contestato apparato sanzionatorio, il nuovo testo regolamentare non contiene più alcune delle previsioni oggetto di impugnazione, mentre altre sono state confermate, con precisazioni.</h:div><h:div>In sintesi, rispetto all’impugnazione del cit. art. 14 non si può affermare l’intervenuta – per effetto della recentissima delibera del consiglio comunale - “<corsivo>piena ed integrale soddisfazione delle pretese azionate da parte ricorrente</corsivo>”, dovendosi invece dichiarare <corsivo>in parte qua</corsivo> l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato il rapporto giuridico sotteso all'impugnato provvedimento (regolamento di polizia urbana) oggetto di una nuova regolazione intervenuta in corso di causa, con conseguente venir meno gli effetti dell'originario atto.</h:div><h:div>7. Il sopra richiamato esito processuale non esonera il giudice dal decidere sulle spese di lite, applicando i principi della soccombenza virtuale, dovendosi dunque valutare se, in assenza del sopra citato provvedimento sopravvenuto, il ricorso originario avrebbe dovuto essere accolto e se la parte ricorrente sarebbe stata considerata vittoriosa in sede giurisdizionale.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene che, quantomeno in parte, il ricorso si prestava ad essere accolto: ed invero, premesso che le previsioni regolamentari in materia possono ritenersi riconducibili alle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione ed al decoro urbano, ben potendo l’Amministrazione prevenire la diffusione incontrollata di materiale cartaceo nelle strade comunali ed in prossimità delle abitazioni (cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, 28 giugno 2021, n. 990), deve però evidenziarsi che la contestata (ed ormai superata dalla recentissima delibera del consiglio comunale) disciplina regolatoria risultava in alcuni punti generica mentre in altri appariva eccessivamente limitativa (in particolare, l’art. 15), dovendosi considerare che i poteri dell’Amministrazione in materia non sono così ampi, anche perché nella sostanza trattasi di attività essenzialmente libera (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 30 settembre 2021, n. 1411).</h:div><h:div>In conclusione, le spese di lite - da porre a carico del Comune resistente - seguono la soccombenza (virtuale) e sono liquidate come in dispositivo. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e per la restante parte dichiara la cessazione della materia del contendere.</h:div><h:div>Condanna il Comune di Comiso resistente al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, che si liquidano in Euro 1.000,00 (€ mille/00), oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/02/2025"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giovanni Giuseppe Antonio Dato</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>